Caso pratico Predisposizione domanda di transazione fiscale nell
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Caso pratico Predisposizione domanda di transazione fiscale nell
Firenze, 1818-19 maggio 2012 Caso pratico Predisposizione domanda di transazione fiscale nell’ nell’ambito di un concordato preventivo Liquidatorio La scuola per il Praticante Dottore Commercialista ed Esperto Contabile Corso intensivo di preparazione all’esame di stato Dott. Pietro Paolo Papaleo 1 ESERCITAZIONE PRATICA: Predisposizione proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter, l.F. Ipotesi: Ipotesi: Concordato preventivo di una soc. coop. Liquidatorio (con continuità aziendale in capo a terzi) Previsione pagamenti privilegiati al 100% e falcidia chirografi Presentazione istanza transazione fiscale successiva alla proposta di CP, nelle more ammessa dal Tribunale adito 2 Spett..le AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale Spett..le AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale Spett.le EQUITALIA S.P.A, Agente della Riscossione per la Provincia di E p.c. On.le Tribunale di DOMANDA DI TRANSAZIONE FISCALE EX ART. 182 TER L. FALL. *** La società ALFA S.R.L. in liquidazione, con sede legale in ……………….. codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ………., in persona dell’Amministratore Unico …………………………. - elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio del Dott. ………… in …………… PREMESSO - che Alfa in liquidazione stante lo stato di crisi in cui si è venuta a trovare (…) ha individuato, quale migliore strumento, per la tutela della continuità aziendale e del soddisfacimento dei creditori la procedura di Concordato preventivo ex artt. 160 ss, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito anche solo legge fallimentare o L.F.); - che dunque in data 1° febbraio 2012 Alfa ha depositato presso il Tribunale di Genova ricorso per l’ammissione alla procedura di Concordato preventivo ex artt. 160 ss, L.F. 3 - che il Piano di Concordato preventivo sottoposto ai creditori da Alfa prevede la prosecuzione dell’attività aziendale e la tutela, per quanto possibile, dei posti di lavoro attraverso la cessione dell’azienda soggetto terzo previo affitto di ramo di azienda della durata di 30 mesi; - che, ai sensi dell’art. 168, comma 1, L.F. “Dalla data di presentazione del ricorso fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore”; - che, ai sensi dell’art. 167, comma 2, L.F., durante la procedura di concordato i pagamenti dei debiti (compresi quelli di natura fiscale) sorti successivamente (ed il cui presupposto è successivo) alla presentazione del ricorso sono soggetti alla previa autorizzazione scritta rilasciata dal giudice delegato, salvo che, con il decreto di apertura della procedura di concordato (o con successivo decreto), il tribunale stabilisca “un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione”; - che in data …. il Tribunale di – Sezione fallimentare, con Decreto – Rep. n. (depositato in data ), ha dichiarato aperto il Concordato preventivo della Alfa in liquidazione, con procedura C.P. n, 1/2012 ; - che i valori espressi nel Piano e nella proposta di concordato preventivo sono riferiti alla data del ….(data di riferimento), aggiornata a tutto il (data di aggiornamento); -che il Piano e la proposta di concordato preventivo prevedono la totale liquidazione delle attività in un arco temporale non inferiore ai 24 mesi; 4 Rilevato che - che alla data di aggiornamento del Piano, il debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate attiene, essenzialmente ad Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e ad Imposte dirette, come analiticamente dettagliato nel proseguo della presente istanza; - che alla data di aggiornamento del Piano, Alfa ha contabilizzato IVA ad esigibilità differita ex art. 6, comma 5, d.p.r. 633/1972, non ancora maturata, in quanto relativa a fatture emesse nei confronti di Enti pubblici (cc.dd. Stazioni Appaltanti), non incassate, ovvero in contenzioso e/o in contestazione; - che dalla ricognizione del debito fiscale presso il Concessionario della Riscossione non risultano debiti fiscali iscritti a ruolo a carico di Alfa, come si evince da Estratto di ruolo del 16 novembre 2011 - che dalla ricognizione del debito fiscale presso l’Agenzia delle Entrate, non risultano irregolarità fiscali definitivamente accertate a carico di Alfa, come si evince dalla Certificazione dei carichi pendenti rilasciata dal in data …..; ESPONE E RAPPRESENTA QUANTO SEGUE 5 Indice sommario 1. LA RICOGNIZIONE DEL DEBITO FISCALE 1.1 Il debito verso l’Agenzia delle Entrate 1.2 Il debito fiscale iscritto a ruolo 1.3 L’iva ad esigibilità differita 1.4 Il debito previdenziale ed assistenziale 1.5 Il debito verso altri Enti 1.6 La sintesi dei debiti fiscali complessivi 2. IL CONCORDATO PREVENTIVO DI ALFA ED IL TRATTAMENTO DEL DEBITO FISCALE 2.1 La struttura del concordato 2.2 L’attivo ed il passivo concordatario 2.3 La sintesi del Piano e della proposta di concordato preventivo 2.4 La convenienza del concordato per i creditori 2.5 Il trattamento e la quantificazione del debito fiscale 2.6 Il trattamento dell’Iva ad esigibilità differita 2.7 La sintesi del debito fiscale rappresentato nel concordato preventivo 3. LA PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE 3.1 L’articolazione della proposta 3.2 Il rispetto dei requisiti ex art. 182 ter, comma 1, L.F. 3.3 Gli effetti della transazione fiscale e l’opportunità dell’adesione del Fisco 6 Ricognizione debito tributario Esposizione per debiti fiscali di Alfa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, come risultante da: - dichiarazioni fiscali già presentate e/o liquidate; - controlli automatizzati e/o avvisi di irregolarità; - liquidazione periodiche IVA relative all’anno d’imposta 2011, per il quale il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade nel corso dell’anno 2012; - da fattispecie soggette ad IMPOSTE SOSTITUTIVE delle imposte sui redditi 7 Esposizione debitoria tributaria da piano CP Sintesi del debito fiscale rappresento nel CP ammonta ad € 684.159,12 il cui rango ed ammontare riguardo ogni singola imposta, tassa ed altri oneri è di seguito specificato: Maggiori interessi e sanzioni IVA rispetto a ricognizione 8 Esposizione debitoria tributaria oggetto TF Alcune voci (stimate in fase di piano) sono state adeguate alla risultante di successivi atti fiscali emanati dall’AE (ie. Comunicazioni irregolarità iva) nelle more della presentazione della transazione fiscale 9 La proposta di transazione Alla luce dell’analisi e delle considerazioni sin qui svolte, è intenzione di Alfa sottoporre all’Agenzia delle Entrate una proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter, L.F. che preveda: (1) la moratoria di tutti i pagamenti per un periodo di un anno a decorrere data di presentazione della presente istanza (stand still); (2) il soddisfacimento integrale del debito fiscale (parte tributo), nel periodo previsto dal piano di Concordato preventivo ed in particolare: - pagamento al 100% del debito IVA (tributo), pari ad € 592.681,17, con riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c.; - pagamento al 100% del debito per Imposta sostitutiva ex D.L. 185/2008 (tributo), pari ad € 7.831,00, con riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c.; (3) il riconoscimento di sanzioni tributarie commisurate al debito sub 2), ed in particolare: - attribuzione di sanzioni sul debito IVA, complessivamente pari ad € 29.994,84, con riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c.; - attribuzione di sanzioni sul debito per Imposta sostitutiva ex D.L. 185/2008, pari ad € 293,66, con riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c.; (4) il riconoscimento degli interessi legali maturandi sul debito sub 2), per un periodo di 24 mesi dalla data di omologazione del concordato preventivo, pari a complessivi € 37.525,76. 10 Il rispetto dei requisiti ex art. 182 ter La presente proposta di transazione fiscale è conforme ai requisiti previsti dall’art. 182 ter, L.F., nonché alle istruzioni operative interne dell’Agenzia delle Entrate. Sotto il profilo del trattamento - posto che il credito tributario riveste esclusivamente natura privilegiata, la proposta di transazione ha un contenuto meramente dilatorio ed il concordato preventivo non prevede la suddivisione dei creditori in classi -, deve rilevarsi che la percentuale, i tempi di pagamento e le garanzie offerte al credito tributario non sono inferiori (ma migliorativi) a quelli che il Piano e la proposta di concordato preventivo offrono agli altri creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, ovvero ai creditori chirografari. In particolare: - la percentuale di pagamento offerta è allineata a quella proposta ai tutti i creditori privilegiati, dunque soddisfacimento integrale del 100%, compreso il riconoscimento degli interessi legali; - i tempi di pagamenti sono quelli individuati nel Piano, che prevede la liquidazione dell’attivo in 24 mesi decorrenti dalla data di omologazione del Concordato preventivo (presumibilmente successivamente al 30.6.2012); - le garanzie offerte (ad eccezione delle cause legali di prelazioni che assistono ciascun credito) non sono presenti nel caso di specie, trattandosi di concordato liquidatorio con cessio bonorum, fatta eccezione per la garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa) che l’affittuario (e promissario acquirente) del ramo d’azienda si rende disponibile a prestare (a semplice richiesta degli organi giudiziali), a vantaggio di tutti i creditori, Fisco compreso. 11 Effetti e adesione Fisco: le ragioni della TF (…) posto che la transazione fiscale costituisce una mera facoltà per il debitore, le ragioni sottese alla proposizione della presente istanza di transazione fiscale devono rinvenirsi: - nel consentire al Fisco di esprimere il voto ai fini della proposta di Concordato; - nel conseguire la cristallizzazione del debito tributario alla data di presentazione della proposta (c.d. consolidamento del debito tributario); - nell’attribuire certezza e maggiore trasparenza al debito tributario, e dunque alla proposta concordataria. Parallelamente, l’opportunità per il Fisco di aderire alla transazione fiscale è resa evidente dalla “convenienza” della transazione fiscale (e, dunque, del concordato preventivo), rispetto ad alternativi scenari concorsuali (nel caso di specie LCA), sotto il profilo concreto de recupero del credito tributario, come evidenziato nel ricorso 12 Considerato che - che la società debitrice possiede i requisiti di cui all’art. 1, L.F., e si trova in stato di crisi, per cui risultano essere soddisfatti i presupposti soggettivi di cui all’art. 160 L.F., implicitamente richiamati dall’art.182 ter, L.F., così come peraltro accertato dal Tribunale di Genova che ha aperto la procedura di Concordato preventivo n. 1/12012 (come sopra esposto); - che la società proponente non è debitrice né per dazi, né per prelievi e contributi agricoli ma è, al contrario, debitrice per IVA ed imposte dirette non versate; - che l’Agenzia delle Entrate vanta un credito (comprensivo di interessi legali riconosciuti nella proposta di concordato) pari ad € 668.326,43 (come quantificato al paragrafo 2.7), credito che rappresenta circa il 6% dell’intero passivo concordatario della società ricorrente; - che la transazione fiscale non consiste in una proposta di pagamento parziale ma soltanto in una moratoria dell’attività di riscossione ed è finalizzata a consentire al Fisco di votare la proposta di concordato, nonché a Alfa di perseguire il consolidamento della debito fiscale; - che la percentuale, i tempi di pagamento e le garanzie offerte al creditore Agenzia delle Entrate non sono inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore; - che la presente proposta di transazione fiscale è stata avanzata conformemente alle indicazioni operative interne diramate dall’Amministrazione finanziaria; 13 … Segue - che in particolare, l’Agenzia delle Entrate, nell’analisi della presente proposta deve valutare, come precisa la Circolare n. 40/E del 2008, “l’effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del credito erariale in sede di accordo transattivo, rispetto all’ipotesi di avvio di una procedura concorsuale (…), tenendo conto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché della tutela degli interessi erariali”, nonché “anche gli altri interessi coinvolti nella gestione della crisi, quali, ad esempio, la difesa dell’occupazione, la continuazione dell’attività produttiva, la complessiva esposizione debitoria dell’impresa, oltre alla sua generale situazione finanziaria e patrimoniale (ad esempio, la tipologia dell’attività svolta, le diverse componenti positive di bilancio, la consistenza immobiliare e la presenza di eventuali garanzie)”; - che anche la successiva circolare 20/E del 16 aprile 2010 ha posto l’attenzione “in ordine all’esigenza di dare adeguata rilevanza all’attività necessaria al fine di addivenire, ove ne ricorrano i presupposti, alle transazioni fiscali”, sottolineando come “In presenza di situazioni di crisi aziendali, sia prodromiche alla dichiarazione di fallimento sia evidenziate in una proposta di concordato preventivo, lo strumento della transattivo può infatti rivelarsi decisivo per garantire l’effettivo introito di somme dovute all’Erario in misura certamente (ed in tempi ovviamente ben più rapidi) rispetto a quanto potrebbe avvenire, con le ordinarie modalità di riscossione, in caso di fallimento del contribuente”; - che la presente proposta di transazione fiscale, nonché il Piano e la proposta di concordato preventivo, devono ritenersi conveniente per l’Agenzia delle Entrate a dispetto ad alternativo scenario della lca, concorrente al concordato preventivo; 14 Chiede - che entro 30 giorni dalla data di presentazione della presente istanza, l’Agenzia delle Entrate rilasci alla società esponente la certificazione attestante l’entità del debito tributario non iscritto a ruolo, e, dunque, proceda al consolidamento del debito fiscale, ad esito delle attività e dell’istruttoria previste dall’art. 182 ter, comma 2, L.F.; - che entro 30 giorni dalla data di presentazione della presente istanza, il Concessionario della Riscossione, rilasci alla società esponente la certificazione attestante l’entità del debito tributario iscritto a ruolo scaduto o sospeso, ovvero attesti l’inesistenza di debiti fiscali iscritti a ruolo a carico della società; - che gli Enti destinatari della presente istanza si esprimano fornendo assenso alla presente proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter, L.F. che prevede: ….. Luogo, data ………. ………. Allegati: Per Alfa Alfa S.r.l. in liquidazione Il Liquidatore Liquidatore ____________________ ____________________ Il professionista professionista redattore della domanda domanda ____________________ ____________________ 15