Caso pratico Predisposizione domanda di transazione fiscale nell

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Caso pratico Predisposizione domanda di transazione fiscale nell
Firenze, 1818-19 maggio 2012
Caso pratico
Predisposizione domanda di
transazione fiscale nell’
nell’ambito
di un concordato preventivo
Liquidatorio
La scuola per il
Praticante Dottore
Commercialista ed
Esperto Contabile
Corso intensivo di
preparazione all’esame di
stato
Dott. Pietro Paolo Papaleo
1
ESERCITAZIONE PRATICA:
Predisposizione proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter, l.F.
Ipotesi:
Ipotesi:

Concordato preventivo di una soc. coop. Liquidatorio (con continuità
aziendale in capo a terzi)

Previsione pagamenti privilegiati al 100% e falcidia chirografi

Presentazione istanza transazione fiscale successiva alla proposta di
CP, nelle more ammessa dal Tribunale adito
2
Spett..le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale
Spett..le
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale
Spett.le
EQUITALIA S.P.A,
Agente della Riscossione per la Provincia di
E p.c.
On.le
Tribunale di
DOMANDA DI TRANSAZIONE FISCALE EX ART. 182 TER L. FALL.
***
La società ALFA S.R.L. in liquidazione, con sede legale in ……………….. codice fiscale, partita iva e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ………., in persona dell’Amministratore Unico …………………………. - elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio del
Dott. ………… in ……………
PREMESSO
- che Alfa in liquidazione stante lo stato di crisi in cui si è venuta a trovare (…) ha individuato, quale
migliore strumento, per la tutela della continuità aziendale e del soddisfacimento dei creditori la
procedura di Concordato preventivo ex artt. 160 ss, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito anche
solo legge fallimentare o L.F.);
- che dunque in data 1° febbraio 2012 Alfa ha depositato presso il Tribunale di Genova ricorso per
l’ammissione alla procedura di Concordato preventivo ex artt. 160 ss, L.F.
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- che il Piano di Concordato preventivo sottoposto ai creditori da Alfa prevede la prosecuzione
dell’attività aziendale e la tutela, per quanto possibile, dei posti di lavoro attraverso la cessione
dell’azienda soggetto terzo previo affitto di ramo di azienda della durata di 30 mesi;
- che, ai sensi dell’art. 168, comma 1, L.F. “Dalla data di presentazione del ricorso fino al momento
in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o
causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive
sul patrimonio del debitore”;
- che, ai sensi dell’art. 167, comma 2, L.F., durante la procedura di concordato i pagamenti dei debiti
(compresi quelli di natura fiscale) sorti successivamente (ed il cui presupposto è successivo) alla
presentazione del ricorso sono soggetti alla previa autorizzazione scritta rilasciata dal giudice
delegato, salvo che, con il decreto di apertura della procedura di concordato (o con successivo
decreto), il tribunale stabilisca “un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta
l’autorizzazione”;
- che in data …. il Tribunale di – Sezione fallimentare, con Decreto – Rep. n. (depositato in data ),
ha dichiarato aperto il Concordato preventivo della Alfa in liquidazione, con procedura C.P. n,
1/2012 ;
- che i valori espressi nel Piano e nella proposta di concordato preventivo sono riferiti alla data del
….(data di riferimento), aggiornata a tutto il (data di aggiornamento);
-che il Piano e la proposta di concordato preventivo prevedono la totale liquidazione delle attività in
un arco temporale non inferiore ai 24 mesi;
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Rilevato che
- che alla data di aggiornamento del Piano, il debito nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate attiene, essenzialmente ad Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e ad Imposte
dirette, come analiticamente dettagliato nel proseguo della presente istanza;
- che alla data di aggiornamento del Piano, Alfa ha contabilizzato IVA ad esigibilità
differita ex art. 6, comma 5, d.p.r. 633/1972, non ancora maturata, in quanto relativa a
fatture emesse nei confronti di Enti pubblici (cc.dd. Stazioni Appaltanti), non incassate,
ovvero in contenzioso e/o in contestazione;
- che dalla ricognizione del debito fiscale presso il Concessionario della
Riscossione non risultano debiti fiscali iscritti a ruolo a carico di Alfa, come si
evince da Estratto di ruolo del 16 novembre 2011
- che dalla ricognizione del debito fiscale presso l’Agenzia delle Entrate, non
risultano irregolarità fiscali definitivamente accertate a carico di Alfa, come si
evince dalla Certificazione dei carichi pendenti rilasciata dal in data …..;
ESPONE E RAPPRESENTA QUANTO SEGUE
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Indice sommario
1. LA RICOGNIZIONE DEL DEBITO FISCALE
1.1 Il debito verso l’Agenzia delle Entrate
1.2 Il debito fiscale iscritto a ruolo
1.3 L’iva ad esigibilità differita
1.4 Il debito previdenziale ed assistenziale
1.5 Il debito verso altri Enti
1.6 La sintesi dei debiti fiscali complessivi
2. IL CONCORDATO PREVENTIVO DI ALFA ED IL TRATTAMENTO DEL DEBITO FISCALE
2.1 La struttura del concordato
2.2 L’attivo ed il passivo concordatario
2.3 La sintesi del Piano e della proposta di concordato preventivo
2.4 La convenienza del concordato per i creditori
2.5 Il trattamento e la quantificazione del debito fiscale
2.6 Il trattamento dell’Iva ad esigibilità differita
2.7 La sintesi del debito fiscale rappresentato nel concordato preventivo
3. LA PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE
3.1 L’articolazione della proposta
3.2 Il rispetto dei requisiti ex art. 182 ter, comma 1, L.F.
3.3 Gli effetti della transazione fiscale e l’opportunità dell’adesione del Fisco
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Ricognizione debito tributario
Esposizione per debiti fiscali di Alfa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, come
risultante da:
- dichiarazioni fiscali già presentate e/o liquidate;
- controlli automatizzati e/o avvisi di irregolarità;
- liquidazione periodiche IVA relative all’anno d’imposta 2011, per il quale il termine
di
presentazione delle relative dichiarazioni scade nel corso dell’anno 2012;
- da fattispecie soggette ad IMPOSTE SOSTITUTIVE delle imposte sui redditi
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Esposizione debitoria tributaria da piano CP
Sintesi del debito fiscale rappresento nel CP ammonta ad € 684.159,12 il
cui rango ed ammontare riguardo ogni singola imposta, tassa ed altri oneri è
di seguito specificato:
Maggiori interessi e sanzioni IVA rispetto a ricognizione
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Esposizione debitoria tributaria oggetto TF
Alcune voci (stimate in fase di piano) sono state adeguate alla
risultante di successivi atti fiscali emanati dall’AE
(ie. Comunicazioni irregolarità iva) nelle more della
presentazione della transazione fiscale
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La proposta di transazione
Alla luce dell’analisi e delle considerazioni sin qui svolte, è intenzione di
Alfa sottoporre all’Agenzia delle Entrate una proposta di transazione
fiscale ex art. 182 ter, L.F. che preveda:
(1) la moratoria di tutti i pagamenti per un periodo di un anno a decorrere data di
presentazione della presente istanza (stand still);
(2) il soddisfacimento integrale del debito fiscale (parte tributo), nel periodo previsto
dal piano di Concordato preventivo ed in particolare:
- pagamento al 100% del debito IVA (tributo), pari ad € 592.681,17, con riconoscimento del
privilegio ex art. 2752 c.c.;
- pagamento al 100% del debito per Imposta sostitutiva ex D.L. 185/2008 (tributo), pari ad €
7.831,00, con riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c.;
(3) il riconoscimento di sanzioni tributarie commisurate al debito sub 2), ed in
particolare:
- attribuzione di sanzioni sul debito IVA, complessivamente pari ad € 29.994,84, con
riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c.;
- attribuzione di sanzioni sul debito per Imposta sostitutiva ex D.L. 185/2008, pari ad €
293,66, con riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c.;
(4) il riconoscimento degli interessi legali maturandi sul debito sub 2), per un periodo di
24 mesi dalla data di omologazione del concordato preventivo, pari a complessivi €
37.525,76.
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Il rispetto dei requisiti ex art. 182 ter
La presente proposta di transazione fiscale è conforme ai requisiti previsti dall’art.
182 ter, L.F., nonché alle istruzioni operative interne dell’Agenzia delle Entrate.
Sotto il profilo del trattamento - posto che il credito tributario riveste esclusivamente
natura privilegiata, la proposta di transazione ha un contenuto meramente dilatorio ed il
concordato preventivo non prevede la suddivisione dei creditori in classi -, deve rilevarsi che
la percentuale, i tempi di pagamento e le garanzie offerte al credito tributario non sono
inferiori (ma migliorativi) a quelli che il Piano e la proposta di concordato preventivo
offrono agli altri creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, ovvero ai creditori
chirografari.
In particolare:
- la percentuale di pagamento offerta è allineata a quella proposta ai tutti i creditori
privilegiati, dunque soddisfacimento integrale del 100%, compreso il riconoscimento degli interessi
legali;
- i tempi di pagamenti sono quelli individuati nel Piano, che prevede la liquidazione
dell’attivo in 24 mesi decorrenti dalla data di omologazione del Concordato preventivo
(presumibilmente successivamente al 30.6.2012);
- le garanzie offerte (ad eccezione delle cause legali di prelazioni che assistono
ciascun credito) non sono presenti nel caso di specie, trattandosi di concordato
liquidatorio con cessio bonorum, fatta eccezione per la garanzia (fideiussione
bancaria o assicurativa) che l’affittuario (e promissario acquirente) del ramo d’azienda
si rende disponibile a prestare (a semplice richiesta degli organi giudiziali), a
vantaggio di tutti i creditori, Fisco compreso.
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Effetti e adesione Fisco: le ragioni della TF
(…) posto che la transazione fiscale costituisce una mera facoltà per il debitore, le
ragioni sottese alla proposizione della presente istanza di transazione fiscale devono
rinvenirsi:
- nel consentire al Fisco di esprimere il voto ai fini della proposta di
Concordato;
- nel conseguire la cristallizzazione del debito tributario alla data di
presentazione della proposta (c.d. consolidamento del debito tributario);
- nell’attribuire certezza e maggiore trasparenza al debito tributario, e
dunque alla proposta concordataria.
Parallelamente, l’opportunità per il Fisco di aderire alla transazione
fiscale è resa evidente dalla “convenienza” della transazione fiscale (e,
dunque, del concordato preventivo), rispetto ad alternativi scenari concorsuali (nel caso
di specie LCA), sotto il profilo concreto de recupero del credito tributario, come
evidenziato nel ricorso
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Considerato che
- che la società debitrice possiede i requisiti di cui all’art. 1, L.F., e si trova in
stato di crisi, per cui risultano essere soddisfatti i presupposti soggettivi di cui all’art.
160 L.F., implicitamente richiamati dall’art.182 ter, L.F., così come peraltro accertato dal
Tribunale di Genova che ha aperto la procedura di Concordato preventivo n. 1/12012
(come sopra esposto);
- che la società proponente non è debitrice né per dazi, né per prelievi e contributi
agricoli ma è, al contrario, debitrice per IVA ed imposte dirette non versate;
- che l’Agenzia delle Entrate vanta un credito (comprensivo di interessi legali
riconosciuti nella proposta di concordato) pari ad € 668.326,43 (come quantificato al
paragrafo 2.7), credito che rappresenta circa il 6% dell’intero passivo concordatario della
società ricorrente;
- che la transazione fiscale non consiste in una proposta di pagamento parziale
ma soltanto in una moratoria dell’attività di riscossione ed è finalizzata a
consentire al Fisco di votare la proposta di concordato, nonché a Alfa di perseguire
il consolidamento della debito fiscale;
- che la percentuale, i tempi di pagamento e le garanzie offerte al creditore
Agenzia delle Entrate non sono inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un
grado di privilegio inferiore;
- che la presente proposta di transazione fiscale è stata avanzata conformemente alle
indicazioni operative interne diramate dall’Amministrazione finanziaria;
13
… Segue
- che in particolare, l’Agenzia delle Entrate, nell’analisi della presente proposta deve valutare, come
precisa la Circolare n. 40/E del 2008, “l’effettiva possibilità di una migliore soddisfazione del
credito erariale in sede di accordo transattivo, rispetto all’ipotesi di avvio di una procedura
concorsuale (…), tenendo conto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa
nonché della tutela degli interessi erariali”, nonché “anche gli altri interessi coinvolti nella gestione
della crisi, quali, ad esempio, la difesa dell’occupazione, la continuazione dell’attività produttiva, la
complessiva esposizione debitoria dell’impresa, oltre alla sua generale situazione finanziaria e
patrimoniale (ad esempio, la tipologia dell’attività svolta, le diverse componenti positive di bilancio,
la consistenza immobiliare e la presenza di eventuali garanzie)”;
- che anche la successiva circolare 20/E del 16 aprile 2010 ha posto l’attenzione “in ordine
all’esigenza di dare adeguata rilevanza all’attività necessaria al fine di addivenire, ove ne ricorrano
i presupposti, alle transazioni fiscali”, sottolineando come “In presenza di situazioni di crisi
aziendali, sia prodromiche alla dichiarazione di fallimento sia evidenziate in una proposta di
concordato preventivo, lo strumento della transattivo può infatti rivelarsi decisivo per garantire
l’effettivo introito di somme dovute all’Erario in misura certamente (ed in tempi ovviamente ben più
rapidi) rispetto a quanto potrebbe avvenire, con le ordinarie modalità di riscossione, in caso di
fallimento del contribuente”;
- che la presente proposta di transazione fiscale, nonché il Piano e la proposta di
concordato preventivo, devono ritenersi conveniente per l’Agenzia delle Entrate a dispetto ad
alternativo scenario della lca, concorrente al concordato preventivo;
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Chiede
- che entro 30 giorni dalla data di presentazione della presente istanza, l’Agenzia
delle Entrate rilasci alla società esponente la certificazione attestante l’entità del
debito tributario non iscritto a ruolo, e, dunque, proceda al consolidamento del debito
fiscale, ad esito delle attività e dell’istruttoria previste dall’art. 182 ter, comma 2, L.F.;
- che entro 30 giorni dalla data di presentazione della presente istanza, il Concessionario
della Riscossione, rilasci alla società esponente la certificazione attestante l’entità
del debito tributario iscritto a ruolo scaduto o sospeso, ovvero attesti l’inesistenza di
debiti fiscali iscritti a ruolo a carico della società;
- che gli Enti destinatari della presente istanza si esprimano fornendo assenso alla
presente proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter, L.F. che prevede:
…..
Luogo,
data ……….
……….
Allegati:
Per Alfa
Alfa S.r.l. in liquidazione
Il Liquidatore
Liquidatore
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Il professionista
professionista redattore della
domanda
domanda
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