Criteri per le prove scritte - Istituto Comprensivo Marino Centro

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Criteri per le prove scritte - Istituto Comprensivo Marino Centro
 ISTITUTO COMPRENSIVO “MARINO CENTRO” Criteri per le prove scritte degli esami finali secondaria I° per alunni con DSA e BES anno scolastico 2014-­‐
2015 A CURA DELLA COMMISSIONE DSA Norme generali Esame finale scuola secondaria di secondo grado, (prove INVALSI comprese) devono tener conto degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste per gli allievi con DSA certificati e opportunamente esplicitate nel PDP. DSA specifici: a) Dislessia: -­‐ Non possono prevedersi prove ove la lettura sia la prestazione valutata -­‐ Lo studente deve avvalersi di strumenti compensativi quali la lettura silente; la presenza di una persona che legga gli item dei testi, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla; la sintesi vocale (software di sintesi vocale sono scaricabili gratuitamente dal sito del MIUR); libri o vocabolari digitali; mediatori quali mappe, tabelle o schemi; caratteristiche tipografiche adeguate; tempi maggiori, opportunamente stimati dal docente, ma che in generale, in assenza di altre considerazioni, non superino il 30% del tempo concesso al resto della classe; alcuni, o tutti i contenuti a seconda della situazione, possono essere valutati oralmente -­‐ Lo studente deve essere dispensato dalla lettura a voce alta; i testi sottoposti a verifica devono essere di minore lunghezza come anche le consegne; 1
b) Disortografia e disgrafia: -­‐ In generale la valutazione deve concentrarsi soprattutto sul contenuto disciplinare e in casi gravi limitarsi solo a esso -­‐ Per quanto concerne gli strumenti compensativi, lo studente può avvalersi di mappe e schemi; del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti; di tempi maggiori, opportunamente stimati dal docente, ma che in generale, in assenza di altre considerazioni, non superino il 30% del tempo concesso al resto della classe; alcuni, o tutti i contenuti a seconda della situazione, possono essere valutati oralmente -­‐ Lo studente deve essere dispensato da verifiche troppo lunghe e da un eccessivo numero di esercizi c) Discalculia: -­‐ Lo studente può avvalersi di strumenti compensativi quali la calcolatrice, la tabella pitagorica, i formulari in genere o quelli personalizzati; di tempi maggiori, opportunamente stimati dal docente, ma che in generale, in assenza di altre considerazioni, non superino il 30% del tempo concesso al resto della classe -­‐ Lo studente è dispensato da verifiche troppo lunghe e da un eccessivo numero di esercizi d) DSA e lingua straniera -­‐ Secondo l’art. 6, comma 5, del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 è importante che sia ben chiara la differenza tra “dispensa” (che può anche rivestire carattere temporaneo) ed “esonero”: in caso di “dispensa” in sede di Esame di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali (sostitutive delle prove scritte) saranno stabiliti dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe. In questo caso il titolo conseguito è valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o all’Università. L’ “esonero”, che sarà concesso solo in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, prevede che gli alunni con DSA abbiano necessità di seguire un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti col percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del DPR n. 323/1998. -­‐ In casi di particolare gravità e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’6, comma 5, del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di Esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe -­‐ Lo studente deve avvalersi di strumenti compensativi quali la lettura silente; la presenza di una persona che legga gli item dei testi, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla; la sintesi vocale (software di sintesi vocale sono scaricabili gratuitamente dal sito del MIUR); libri o vocabolari digitali; mediatori quali mappe, tabelle o schemi; caratteristiche tipografiche adeguate; tempi maggiori, opportunamente stimati dal docente, ma che in generale, in assenza di altre considerazioni, non superino il 30% del tempo 2
concesso al resto della classe; computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti; inoltre, alcuni, o tutti i contenuti a seconda della situazione, possono essere valutati solo oralmente -­‐ Lo studente è dispensato da verifiche troppo lunghe e da un eccessivo numero di esercizi È importante evidenziare che la legge 170/2010 è finalizzata a garantire il successo formativo e non sempre e comunque la promozione alla classe successiva (TAR Friuli Venezia Giulia – Sez. I -­‐ Sent. 12/01/2012 n. 9 in cui si afferma che “Ove sia dimostrato che la scuola ha posto in essere gli adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle necessità scolastiche di un alunno affetto da DSA, è legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva che abbia riportato una grave insufficienza a seguito della verifica di recupero del debito formativo nella materia caratterizzante l’indirizzo di studio”). Criteri per le prove scritte Tutti sono chiamati a svolgere cinque prove scritte: a) prova di italiano o la prova dura 4 ore + 30 %; o è consentito l’uso di dizionari cartacei o digitali monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari. b) prova di matematica o la prova dura 3 ore + 30 % ; o è consentito l’uso delle tavole numeriche, formulari e degli strumenti per il disegno geometrico. c) prova di lingua inglese o la prova dura 3 ore + 30 %; o è consentito l’uso di dizionari cartacei o digitali monolingue e bilingue. d) prova di seconda lingua comunitaria o la prova dura 3 ore + 30 %; o è consentito l’uso di dizionari cartacei o digitali monolingue e bilingue. e) prova nazionale Invalsi o la prova dura 2 ore + 30 %; o la prova a carattere nazionale , non è consentito l’uso di dizionari. La Circolare Ministeriale del 31 maggio 2012 rammenta che Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessari. I candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”. 3
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità al decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritta. Criteri per la valutazione della prova scritta di italiano Sul tema verranno indicate due valutazioni: quella relativa alla “forma” e quella relativa al “contenuto”; le due valutazioni si riferiscono agli obiettivi specifici della scrittura, alle competenze coinvolte e alle relative capacità e abilità, non si terrà conto degli errori ortografici. Le prove scritte di lingue comunitarie: la Circolare Ministeriale del 31 maggio 2012 per i ragazzi con DSA prevede: I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DM 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e stra-­‐
niera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali. b) I criteri della prova scritta delle lingue comunitarie 1) comprensione della domanda (per il questionario) o della richiesta (per la lettera) e pertinenza della risposta 2) completezza dell’informazione 4) rielaborazione linguistica (per il questionario e la lettera) 5) rispetto delle convenzioni grafiche (per la lettera) Nella formulazione del giudizio complessivo della prova scritta non si terrà conto di eventuali errori ortografici. 4
c) La prova scritta di matematica Criteri per la valutazione della prova scritta di matematica per la Discalculia 1. verifica conoscenze 2. padronanza procedurale 3. soluzione di problemi d) La prova nazionale INVALSI, indicazioni legislative La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2014/2015, il giorno 19 giugno 2015 5
ALUNNI CON DSA DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO (dislessia, discalculia ecc.) ALUNNI CON DISABILITÀ ALUNNI IN DIFFICOLTÀ MA NON CERTIFICATI PESO DELLA PROVA NAZIONALE NEL VOTO FINALE D’ESAME Solo gli alunni che possono contare su una certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento hanno diritto ad avere a disposizione un tempo maggiore per svolgere la prova nazionale (15’ in più rispetto ai compagni) e a d utilizzare durante la prova nazionale strumenti dispensativi e compensativi (calcolatrice, tavola pitagorica, computer con programma di sintesi vocale, computer con programma di correzione automatica, ecc.). L’INVALSI predispone una versione informatizzata della prova nazionale per i candidati con disturbo specifico di apprendimento per i quali ciascuna istituzione scolastica abbia fatto richiesta all’INVALSI; in alternativa, si può individuare un componente della commissione che legga i testi delle prove scritte. N.B. se l’alunno ha sostenuto la prova nazionale standard ed ha usufruito di uno o più strumenti compensativi nel foglio prova standard. risposte va riportato comunque Per gli alunni con disabilità, all’apertura del plico contenente la prova nazionale la sottocommissione valuta se somministrare o meno all’alunno con disabilità la stessa prova dei compagni; se ciò non è praticabile, la sottocommissione valuta la possibilità di adattare la prova nazionale compatibilmente con il PEI dell’alunno con disabilità; se l’adattamento non è praticabile (a causa per esempio del poco tempo a disposizione) si somministrano all’alunno con disabilità delle prove predisposte ad hoc dalla sottocommissione N.B. se l’alunno non ha sostenuto la prova nazionale bensì una prova personalizzata il foglio risposte va compilato solo per la parte anagrafica. Gli alunni in difficoltà ma non certificati saranno sottoposti alla prova nazionale come gli altri alunni. La C.M. n.46 del 26/05/2011 conferma che: Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 6
Esami I ciclo alunni BES La nota prot. n. 3587 n. del 3 giugno 2014 – Per le situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame. La Commissione -­‐ sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 -­‐ esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati. Vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno diritto a veder tutelato il loro successo formativo. Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con BES le misure previste dalla legge 170 per alunni e studenti con DSA. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA. Marino, 19-­‐05-­‐2015 la Referente d’Istituto per i DSA docente Giovanna Ducci