Il Ministero del Welfare amplia l`utilizzo del Job on call. Premessa

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Il Ministero del Welfare amplia l`utilizzo del Job on call. Premessa
Il Ministero del Welfare amplia l’utilizzo del Job on call.
di Enrico Larocca
Dottore Commercialista e Revisore contabile in Matera
http://www.studioenricolarocca.it
Premessa
Nell’attesa di una compiuta regolamentazione da parte della contrattazione nazionale collettiva
sull’uso del lavoro intermittente ( job on call ), appare significativa la presa di posizione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che con D.M. 23/10/2004, pubblicato in G.U. n. 259
del 04/11/2004, imprime una forte accelerazione all’adozione di questa forma di lavoro flessibile,
quantomai opportuna in un momento di forte intensificazione dei controlli da parte delle Direzioni
Provinciali del Lavoro, per consentire alle imprese di regolarizzare i lavoratori in nero, senza però
appesantire il Conto Economico di costi fissi ingiustificati e assolutamente inconciliabili con
l’attuale stagnazione dei consumi. Cosicché la sperimentazione di questa nuova forma di lavoro
introdotta dalla Riforma Biagi, al di là di ogni pregiudizio ideologico, permette da un lato un
aumento del numero dei lavoratori regolari sotto il profilo contributivo e fiscale e dall’altro un
allontanamento della possibilità di contestazione alle imprese, della violazione delle norme
finalizzate all’emersione del lavoro irregolare. Insomma, un provvedimento che, al di là di ogni
ipocrisia, si propone di regolamentare i rapporti di lavoro occasionale e discontinuo estremamente
ricorrenti in molti settori economici. Di fatto, in settori come la somministrazione di bevande ed
alimenti – il settore a cui appartengono le attività economiche di bar, caffè, ristoranti, pizzerie – il
ricorso al lavoro occasionale, è la regola, non l’eccezione e lo è certamente nel Mezzogiorno
d’Italia, dove ancora oggi, acquisire un lavoro intermittente ha purtroppo il sapore di una conquista
e dove in coincidenza con i fine settimana, le vacanze natalizie e pasquali o con le ferie estive, è
facile, andando al ristorante o in pizzeria, imbattersi in lavoratori irregolari. Certo, l’alternativa
potrebbe essere il part-time, reso ampiamente flessibile con la riforma del mercato del lavoro, che
con le attuali norme consente all’impresa di adottare le formule di part-time orizzontale, verticale o
misto, con definizioni orarie anch’esse estremamente flessibili. Purtuttavia, la formula in discorso,
resterebbe inadatta sia rispetto alla regolamentazione corrente di alcuni contratti nazionali che
1
fissano dei minimali settimanali orari1, sia rispetto all’esigenza di commisurare il carico
contributivo, non ai minimali contributivi2, bensì in funzione della paga realmente corrisposta.
Definizione di lavoro intermittente ( o a chiamata o job on call )
Il Ministero del Welfare definisce il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata), come il
contratto di lavoro con il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per
svolgere determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla
contrattazione collettiva nazionale o territoriale o per svolgere prestazioni in determinati periodi
nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, individuati dal D.Lgs 276/2003.
Questo contratto rappresenta, sicuramente, una novità per l'ordinamento italiano ed è previsto in due
forme:
1. con obbligo di corresponsione dell’indennità di disponibilità;
2. senza obbligo di corresponsione dell’indennità di disponibilità.
L’obbligo di corresponsione dell’indennità di disponibilità è condizionato dall’opzione del
lavoratore di essere o meno vincolato alla chiamata.
A monte dell’introduzione del contratto di lavoro intermittente, c’è la necessità di superare la prassi
del cosiddetto lavoro a fattura, usato finora per le richieste di attività lavorativa non occasionale ma
con carattere intermittente. Per altro verso, rappresenta anche un'ulteriore possibilità di inserimento
o reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro.
Campo di applicazione
Prima dell’emanazione del decreto innanzidetto, il campo di applicazione del presente contratto
riguardava le seguenti ipotesi fondamentali:
A) il contratto di lavoro intermittente poteva essere stipulato da qualunque lavoratore:
•
per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, indicate dalla
tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (in attesa delle regolamentazioni
dei contratti collettivi);
1
Ad esempio, per il C.C.N.L. Turismo, contratto che si applica alle imprese esercenti attività di somministrazione di
bevande e alimenti, in caso si riduzione dell’orario settimanale è prevista l’adozione delle seguenti fasce di numero di
ore che vanno da un minimo di 15 ad un massimo di 28 ore. Fonte: Il Punto Lavoro – Prontuario Contratti pag. 608.
2
Il carico contributivo dovuto sull’indennità di disponibilità deve essere calcolato, sul valore effettivo corrisposto e non
su un valore convenzionale. Per un approfondimento si veda la miniguida relativa al lavoro intermittente disponibile al
seguente indirizzo web: http://www.welfare.gov.it/RiformaBiagi/RapportiLavoro/LavoroIntermittente/default.htm
2
•
per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o
natalizie);
B) il contratto di lavoro intermittente, poteva essere stipulato, in via sperimentale,
indipendentemente dal tipo di attività da:
•
lavoratori disoccupati con meno di 25 anni;
•
lavoratori con più di 45 anni che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o che siano iscritti
nelle liste di mobilità e di collocamento;
C) il contratto di lavoro intermittente, poteva anche essere stipulato da qualunque impresa, ad
eccezione di quelle che non avessero effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla
sicurezza nei posti di lavoro (D.Lgs 626/1994);
D) il contratto di lavoro intermittente, non poteva, in nessuna caso, essere stipulato dalla pubblica
amministrazione.
La norma contenuta nel decreto ministeriale
Il decreto attuativo, nel regolamentare il lavoro intermittente, all’art. 1, così recita:
1. E' ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie
di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.
2. Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e in attesa delle determinazioni ivi
contemplate, la regolamentazione del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non pregiudica l'applicazione delle
clausole contenute nei contratti collettivi, in vigore prima del 24 ottobre 2003, che già
disciplinavano l'esecuzione di prestazioni di lavoro intermittente o a chiamata.
In altri termini, il decreto fissa da un lato, attraverso il rimando al R.D. n. 2657/1923, le tipologie di
lavori che possono adottare, già da ora, il modello del job on call e dall’altro fissa la possibilità per i
C.C.N.L. di regolamentare in via autonoma il nuovo modello contrattuale, con prevalenza (n.d.r.) di
quest’ultimo rispetto alla norma attuativa ministeriale.
3
Novità salienti del decreto
La novità più importante da segnalare, per effetto dell’introduzione del D.M. 23/10/2004, è quindi
l’estensione della possibilità di utilizzo del contratto di lavoro intermittente per l’assunzione –
esemplificando solo alcuni dei casi in cui può trovare immediata applicazione la norma e rinviando
il lettore ad una lettura più approfondita della tabella allegata al R.D. 2657/1923, qui indicata in
nota - ad esempio, di:
1. custodi;
2. guardiani diurni e notturni;
3. portinai, fattorini occasionali;
4. camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie esercizi pubblici in
genere, sempreché a seguito di verifica ispettiva, la Direzione Provinciale del Lavoro ravvisi
la mancanza degli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10/09/1923 n. 1955.
E’ evidente che, la condizione posta dalla normativa di rinviare alla contrattazione collettiva il
compito di definire le tipologie di prestazioni per le quali è consentita l’adozione del modello
contrattuale di lavoro intermittente, costituiva un fattore che avrebbe potuto ritardare l’adozione del
job on call, sia perché molti contratti sono ancora in corso, sia perché in molti casi, quelli già
rinnovati, non regolamentano, in modo specifico, tale forma contrattuale, forse anche a causa
dell’ostruzionismo delle parti sociali coinvolte, che considerano la formula del lavoro a chiamata,
una formula involutiva nelle relazioni tra lavoratori e imprese, che annulla tutte le conquiste sociali
degli anni “70 e che si atteggia come norma, sfacciatamente, pro-datoriale. Il Ministero del Welfare,
invece, ha voluto anticipare, in attesa della regolamentazione collettiva, l’utilizzo della formula del
lavoro intermittente, nella convinzione che la stessa, potesse essere una soluzione volta
incrementare la base reddituale delle famiglie, procedendo all’individuazione degli ulteriori casi in
cui è consentito il ricorso al job on call e individuando in base alla tabella di cui al R.D. 06/12/1923
n. 26573 - norma tuttora vigente, nonostante i numerosi aggiornamenti che si sono avuti dalla sua
3
Regio decreto 06.12.1923, n. 2657: Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice
attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita -dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.
(Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1923, n. 299)
Tabella - Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita
dall'art. 1, R.D.L. 15.03.1923, n. 692 (art. 3, R.D.L. 15.03.1923, n. 692, e art. 6 del regolamento 10.09.1923, n. 1955)
In vigore dal 5 gennaio 1923
Lavori discontinui o di attesa o custodia ai quali non si applica la limitazione dell'orario di lavoro di cui alla legge n. 692/23 - benefici del dibattimento a porte chiuse e di
assistere all'udienza – elenco
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Custodi.
4
2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
3. Portinai.
4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti (1).
L'accertamento che le mansioni disimpegnate dai fattorini costituiscono un'occupazione a carattere continuativo è fatta dall'Ispettorato del lavoro.
5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle
particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (2).
6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
7. Personale addetto all'estinzione degli incendi.
8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a
giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità (3).
9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali.
10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti.
11. Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro.
12. Addetti ai centralini telefonici privati.
13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei
reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o
diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria
dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale (2).
14. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non
discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del
lavoro competente per territorio (4).
15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.
16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.
17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.
18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.
19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all'imbottigliamento, imballaggio e spedizione.
20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e d'igiene negli stabilimenti industriali.
21. Personale addetto servizi igienici o sanitari, dispenSari ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo,
manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (4),
(5).
22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e
da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo
dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio (2).
23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).
24. Personale addetto ai gazometri per uso privato.
25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.
26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.
27. Personale addetto all'esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell'industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro,
nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di
materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.
28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e
degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all'art. 6
del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (2).
29. Personale addetto alla sorveglianza ed all'esercizio:
a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;
b) degli apparecchi di filtrazione;
c) degli apparecchi di distillazione;
d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, non
rivestano i caratteri di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (2);
e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;
f) degli apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua;
5
emanazione - le tipologie di occupazione aventi carattere di discontinuità, di attesa e custodia, per
le quali non si applica la normale disciplina dell’orario di lavoro prevista dall’art. 16 del D.Lgs.
66/2003 e per le quali è consentita, con applicazione immediata, l’adozione del lavoro a chiamata.
Conclusioni
Con il D.M. 23/10/2004, quindi, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali amplia, in attesa di
una più puntuale regolamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale, le ipotesi di
adozione del modello contrattuale del lavoro intermittente ( job on call ), introducendo una norma
attuativa che rende immediatamente applicabile il nuovo istituto contrattuale previsto dalla legge
Biagi. Non possiamo non osservare che, se da un lato il mercato del lavoro riceve un maggiore
impulso verso la stipulazione di contratti temporanei di lavoro dipendente, che consentono alle
imprese di recuperare costi, legalità dei propri conti e dei rapporti giuridici ed economie nella
determinazione del costo di produzione dei beni e servizi, dall’altro rileviamo come una certa
precarizzazione del lavoro dipendente rende, paradossalmente, sempre più incerti, nel medio e
lungo andare, i risultati economico - finanziari delle imprese. Si perché, se nel breve andare
l’economie di costo, possono rafforzare il cash flow4 prodotto dalla gestione reddituale delle
imprese, con la possibilità di mantenere i risultati economici precedenti, del pari l’incertezza dei
g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
30. Personale addetto alle gru.
31. Capistazione di fabbrica e personale dell'ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.
32. Personale addetto alla manutenzione stradale.
33. Personale addetto esclusivamente nell'industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi
automatici del cloro elettrolitico.
34. Personale addetto all'industria della pesca (6).
35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo (così detti impiegati di bureau come i capi e sottocapi addetti al ricevimento,
cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarita` del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi
di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (2), (7).
36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti. a meno che nella particolarita` del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro
manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (2), (8).
37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarita` del caso a giudizio dell'Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui
all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (4), (9).
38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato
corporativo, non presentano nella particolarita` del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa (2), (10).
39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (2), (11).
40. Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa (12).
41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri (13).
42. Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarita` del caso, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955
(prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia). (14)
43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen, recording o teleoperatori da
ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici. (15)
44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarita` del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità,
accertato dall'Ispettorato del lavoro. (16)
45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l'Ispettorato
del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità. (17)
46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro. (18)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Espressione inglese che significa flusso di cassa o di liquidità.
6
lavoratori circa la possibilità di conseguire redditi nel futuro, ne appiattirà i consumi, con l’effetto
conseguente che una riduzione dei consumi e quindi della domanda di beni e servizi si rifletterà, in
termini negativi, sui risultati economico – finanziari delle imprese. In sintesi, affermiamo che le
interdipendenze tra produzione, consumo e investimenti andranno attentamente analizzate dalle
imprese, per evitare l’autogol nei conti economici degli esercizi futuri. Rileviamo, inoltre che, con
l’introduzione del D.M. 23/10/2004, per le imprese, scompaiono gli alibi tesi a giustificare
l’utilizzazione del lavoro in nero e non resta alle stesse che scegliere se stare dalla parte della
legalità oppure rimanere nell’illegalità, sperando che nessuna ispezione evidenzi ancora
l’utilizzazione di lavoratori irregolari. Provocatoriamente ci chiediamo: vale ancora la pena perdere
l’opportunità di documentare i salari corrisposti ai lavoratori occasionali “in nero”, sottoponendo a
tassazione un imponibile fiscale fittiziamente più alto ? E poi, vale la pena subire il pericolo di
contestazioni da parte degli organi ispettivi, circa la natura subordinata di rapporti che solo
formalmente risultano autonomi, rischiando così recuperi contributivi e sanzioni per emersione
lavoro nero ? Noi crediamo di no ! E voi ?
Novembre 2004
COMMERCIALISTA TELEMATICO
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