Aspetti regolatori di interesse per i piccoli produttori di energia

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Aspetti regolatori di interesse per i piccoli produttori di energia
Aspetti regolatori di interesse per i piccoli produttori di
energia elettrica
Poteri di vigilanza e controllo dell’AEEG
Milano, 1° marzo 2013
avv. Francesco Piron
Partner
Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi
Attività di vigilanza, procedimenti istruttori e sanzioni
Poteri di vigilanza – AEEG
I poteri di vigilanza e controllo si esplicano a diversi livelli secondo uno schema di INPUT e
OUTPUT.
Essenzialmente:
INPUT
1.Vigilanza che
CONOSCITIVE:
confluisce
nelle
cd.
VERIFICHE
CARTACEE
e/o
ISTRUTTORIE
Vedi ad es. Istruttoria conoscitiva preliminare che è sfociata poi nelle Delibere:
VIS 8/08 “Chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 22 novembre 2007, n. 290/07, sull'erogazione del servizio di
connessione alla rete degli impianti di generazione di energia elettrica da parte delle imprese
distributrici”
VIS 12/08 “Avvio di un'istruttoria formale per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e per
l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. per
violazione di disposizioni in materia di erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche”
VIS 140/09 “Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 2, comma
20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A.”
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Attività di vigilanza, procedimenti istruttori e sanzioni
2.Vigilanza che si esplica in CONTROLLI TECNICI e ISPEZIONI a campione, attività che
a sua volta si suddivide in 2 sottocategorie:
A. Verifiche in materia di incentivi; in questo caso l’AEEG, alla quale formalmente
(«quantomeno» sino all’entrata in vigore del D.lgs 28/2011) gli sono state riconosciute le
competenze ed i relativi poteri, si avvaleva del GSE come esecutore materiale delle attività di
vigilanza e controllo (ispezioni ecc.).
Aree di competenza:
Produzione CIP 6 (e fonti assimilate alle rinnovabili);
Cogenerazione ad alto rendimento/certificati bianchi.
B. Verifiche su attuazione della regolazione AEEG, vengono esercitati i poteri di vigilanza e
controllo dell’AEEG consistenti nella pratica in un’attività di monitoraggio con l’eccezione del caso
specifico relativo all’inottemperanza all’obbligo dell’acquisto di certificati verdi per cui è prevista
una disciplina specifica ed il correlato potere in capo all’AEEG di irrogare delle misure
sanzionatorie contro gli esercenti inottemperanti.
Aree di competenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
Misura;
Connessioni (Es. Del. 26.01.12, 9/2012/S/EEL);
Scambio sul posto;
Ritiro dedicato, ecc
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Attività di vigilanza, procedimenti istruttori e sanzioni
OUTPUT
1. Ai sensi del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle
modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui alla Delibera 14 giugno 2012
n. 243/2012/E/com (che ha integrato il Dpr n. 244/01 «Regolamento recante disciplina
delle procedure istruttorie dell'Autorità») nonché della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come
successivamente modificata ed integrata, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», l’AEEG
può adottare:
 ordini di cessazione della condotta lesiva/richieste di informazioni e/o di esibizione di
documenti/diffide ad adempiere
 provvedimenti sanzionatori
 provvedimenti di
(archiviazione)
chiusura
del
procedimento
senza
irrogazione
della
sanzione
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Attività di vigilanza, procedimenti istruttori e sanzioni
2. Ai sensi della Legge 14 novembre 1995 n. 481/95 recante "Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di
pubblica utilità"; nonché la Delibera GOP 46/09 di approvazione della «Disciplina della
partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas» (che
ha abrogato la Del. n. 61/97), l’AEEG può adottare:
 segnalazioni al Parlamento e Governo
 provvedimenti con cui avvia attività dirette alla predisposizione degli atti normativi e degli
atti a contenuto generale.
 lettera/chiarimento firmata dal direttore competente sulla base di orientamenti già espressi
dal Collegio;
 cd. recupero amministrativo: chiusura dell’istruttoria preliminare senza irrogazione della
sanzione e ripetizione dell’indebito da parte del produttore sulla base di una lettera che
recepisce gli indirizzi del Collegio.
L’Autorità, qualora lo ritenga opportuno, previa determinazione delle modalità e dei
tempi degli esperimenti istruttori, può:
a) diffondere versioni preliminari del provvedimento da adottare al fine di acquisire osservazioni
scritte;
b) convocare audizioni speciali, anche individuali.
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Attività di vigilanza, procedimenti istruttori e sanzioni
3. Una sorta di terza categoria che si sta sviluppando/plasmando con nuove attività è quella
relativa alle PROCEDURE STANDARDIZZATE che ad oggi, se intesa come disciplina
interamente definita, riguarda solo l’area di competenza delle “Connessioni”.
In questa terza categoria possiamo annoverare:
•
Procedura sostitutiva da parte dell’AEEG nell’ambito delle CONNESSIONI (trascorsi
inutilmente i termini rispettivamente dei 60 gg. e 90 gg di cui al TICA) ai sensi dell'articolo
14, comma 2, lettera f-bis), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03 come
modificato dalla Legge 244/07.
•
Con la delibera 188/2012/E/com è stata introdotta una nuova disciplina per la
gestione dei reclami presentati parte dei produttori contro i gestori delle reti che si
applica anche alle controversie tra produttori e gestori di rete di cui all’art. 14, co.
2, lett. f-ter) del D.lgs. 387/03 in relazione all’erogazione del servizio di
connessione di impianti di produzione di energia FER. E’ stata infatti abrogata la
(precedente) procedura per la risoluzione delle controversie (di natura strettamente tecnica)
tra produttori e gestori di rete.
•
In particolare nel mondo della generazione distribuita i RECLAMI da parte dei clienti finali e
dei prosumers (i.e. soggetti che sono al contempo produttori, limitatamente agli impianti di
potenza fino a 10 MW, e cliente finali di en. elettrica) sono stati finalmente disciplinati (fino
ad oggi gestiti in modo non proceduralizzato) con la del. 548_2012_E_COM che ha
demandato la gestione di tali reclami allo Sportello c/o A.U. (il GSE è responsabile dell’erogazione
di alcuni servizi di pubblica utilità, regolati dall’AEEG, nei confronti dei prosumer (quali, ad es., il servizio di
scambio sul posto e il servizio di ritiro dedicato); pertanto, eventuali reclami nei confronti del GSE da parte dei
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prosumer, rientrano nelle competenze dell’AEEG, art. 2, co 10, lett m) della L. 481/95.
NUOVA PROCEDURA RECLAMI GESTORI
Oggetto dei reclami trattati sono i reclami presentati da soggetti diversi dai clienti finali e
dai prosumers (i.e. soggetti che sono al contempo produttori, limitatamente agli impianti di
potenza fino a 10 MW, e cliente finali di energia elettrica) contro un gestore di un sistema di
trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto
concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati
interni dell’energia elettrica e del gas naturale.
La procedura in esame si applica anche alle procedure di risoluzione delle
controversie insorte tra produttori e gestori di rete in relazione
all’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, non concernenti obblighi
imposti in attuazione delle direttive comunitarie.
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NUOVA PROCEDURA RECLAMI GESTORI
Fase conciliativa e avvio del procedimento
Il procedimento, che presenta un’impronta tipicamente processuale, con tanto di garanzie di
contraddittorio e tutela cautelare, passa da una prima fase “conciliativa” di confronto
diretto col gestore interessato a cui va proposto preventivamente il reclamo.
Ottenuta la risposta del gestore (che deve intervenire entro i successivi 45 giorni) o,
comunque, decorsi almeno 45 giorni dalla comunicazione dell’istanza di reclamo senza alcuna
risposta da parte del gestore medesimo, il reclamante entro 30 giorni, decorrenti dalla data
della ricevuta o dell’avviso di ricevimento della risposta del gestore ovvero dal compimento
del predetto termine senza risposta del gestore, può avviare la procedura innanzi all’Autorità.
Il reclamo deve essere presentato all’Autorità e contestualmente trasmesso, a pena di
irricevibilità, al gestore.
La tutela cautelare
Se il reclamo si riferisce a situazioni che, nelle more della trattazione, possano cagionare
danni gravi e irreparabili, il reclamante può presentarlo contestualmente al gestore e all’AEEG
la quale, se ne sussistono i presupposti, può adottare motivati provvedimenti urgenti, di
carattere temporaneo.
L’AEEG, anche in assenza di una richiesta del reclamante, in casi di particolare urgenza e sulla
base di un sommario esame del caso, può adottare misure cautelari di carattere temporaneo,
dirette a garantire la continuità dell’erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di
abuso o di scorretto funzionamento da parte del gestore.
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NUOVA PROCEDURA RECLAMI GESTORI
Il procedimento ordinario
A seguito della ricezione del reclamo, l’AEEG comunica alle parti l’avvio del procedimento.
Entro i 15 giorni successivi il gestore può presentare memorie scritte, documenti e deduzioni.
In tal caso il reclamante può presentare repliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del
predetto termine di 15 giorni.
Il gestore può presentare controrepliche entro i successivi 5 giorni.
Le parti possono essere sentite in contraddittorio.
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NUOVA PROCEDURA RECLAMI GESTORI
I procedimenti semplificati
E’ previsto un procedimento semplificato nei casi in cui la problematica oggetto del reclamo
risulti di evidente soluzione o possa essere risolta sulla base di precedenti affini o di
orientamenti consolidati dell’AEEG.
In questo caso, l’AEEG, nel comunicare l’avvio del procedimento, trasmette alle parti una
proposta di risoluzione della controversia.
Entro i successivi 20 giorni le parti posso adeguarsi direttamente o dichiarare di adeguarsi
entro i 30 giorni successivi.
A seguito dell’adeguamento o delle dichiarazioni di adeguamento il procedimento è archiviato.
In caso di mancato adeguamento il procedimento prosegue.
Una specifica ipotesi di semplificazione e abbreviazione dei termini riguarda le
controversie tra produttori e gestori di rete in relazione all’erogazione del servizio di
connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili.
In tali casi, l’Autorità, in deroga ai termini previsti dal regolamento in commento
adotta la relativa decisione, con propria deliberazione, nel termine di sei mesi dalla
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data di ricevimento del reclamo.
NUOVA PROCEDURA RECLAMI GESTORI
La decisione del reclamo
La decisione del reclamo è assunta dall’AEEG entro due mesi dalla ricezione del reclamo o dalla
sua regolarizzazione. Tale termine può essere prorogato in caso di motivate esigenze istruttorie
per un periodo non superiore a due mesi e con il consenso del reclamante.
La decisione di accoglimento del reclamo è assunta con provvedimento dell’AEEG che fissa il
termine entro il quale il gestore è tenuto ad adeguarsi.
La mancata ottemperanza del gestore alla decisione entro il termine stabilito
costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della
legge n. 481/95.
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L’attività di vigilanza in materia di incentivi all’energia
prodotta da FER
L’attività di vigilanza è svolta principalmente da:

il Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”);

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (“AEEG”).
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Il potere di vigilanza del GSE in materia di incentivi all’energia
prodotta da FER
Il potere di vigilanza del GSE ex art. 42 (Controlli e sanzioni in materia di
incentivi), d.lgs. n. 28/2011
Il potere di vigilanza del GSE concerne in primo luogo gli incentivi di competenza del GSE,
destinati agli impianti di cogenerazione.
In tal senso rileva l’art. 42, d.lgs. n. 28/2011 secondo cui “L’erogazione di incentivi nel
settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati
forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere affidata
anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione
trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti (…)”.
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Il potere di vigilanza del GSE in materia di incentivi
all’energia prodotta da FER
Ambito applicativo dell’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 28/2011
Per quel che interessa ai nostri fini, gli incentivi di competenza del GSE sono costituiti in primis
dai certificati verdi destinati agli impianti di cogenerazione. abbinati al teleriscaldamento
(art. 1, comma 71, l. n. 239/2004, abrogato con L. 27 dicembre 2006, n. 296; art. 14, comma
5, d.lgs. n. 20/2007; art. 30, comma 12, l. n. 99/2009).
Invero, tale competenza era già prevista dall’art. 4, comma 6, Decreto Interministeriale del
24/10/2005 Tuttavia, come vedremo tra breve, l’applicazione dell’art. 42, comma 1, cit. può
condurre a conseguenze diverse.
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Il potere di vigilanza del GSE in materia di incentivi
all’energia prodotta da FER
Ambito applicativo dell’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 28/2011
Ragionando in termini di estensione del raggio di azione del GSE, è importante considerare la
contestuale attribuzione, in capo a quest’ultimo, della gestione del meccanismo dei certificati
bianchi, di cui beneficiano gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento ex art. 6, d.lgs. n.
20/2007.
L’art. 29, lett. b), d.lgs. n. 28/2011 dispone, infatti, che “Al fine di rendere coerente con la
strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi (…) è disposto il
passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati
bianchi, ferme restando le competenze del GME sull'attività di emissione dei certificati bianchi e
sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi”.
Si è così operato un trasferimento delle competenze fino ad oggi esercitate dall’AEEG
in favore del GSE.
Nondimeno, si evidenzia che già nella bozza del DM attuativo dell’art. 6, d.lgs. n. 20/2007,
recante “Criteri e modalità di incentivazione degli impianti di cogenerazione ad alto
rendimento”, redatta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2011, era prevista
l’attribuzione al GSE della gestione del meccanismo dei certificati bianchi per gli impianti di
cogenerazione ad alto rendimento, con contestuale devoluzione delle connesse funzioni di
vigilanza.
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Il potere di vigilanza del GSE
Ambito applicativo dell’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 28/2011
Sempre ragionando in termini di estensione del raggio di azione del GSE anche in materia di
vigilanza, è utile considerare che il d.lgs. n. 28/2011 prevede specifici incentivi in tema di
cogenerazione, da determinarsi con futuri decreti attuativi. Questi ultimi sono previsti per:

il biometano utilizzato negli impianti di cogenerazione ad alto rendimento per la produzione
di energia elettrica (art. 21);

per gli impianti alimentati da biogas, biomasse, bioliquidi che entreranno in esercizio dopo il
31 dicembre 2012 (art. 24). Tali incentivi sono cumulabili con altri incentivi pubblici nel caso
di impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare o da biomasse e biogas
(art. 26).
Non dobbiamo dimenticare poi che il GSE svolge un ruolo con riferimento a:

la tariffa fissa onnicomprensiva;

gli incentivi erogati ex provvedimento Cip n. 6/92, per i quali il GSE ritira e remunera
l’energia prodotta da impianti di generazione a fonti rinnovabili e assimilate.
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Il potere di vigilanza del GSE
Ambito applicativo dell’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 28/2011
Finora l’attività di vigilanza in tema di incentivi ex provvedimento Cip n. 6/92 è stata
svolta dall’AEEG (Delibera n. 27/99 e Delibera n. 215/04). Si ricordi, infatti, che l’art. 2, comma
14, e l’art. 3, comma 1, legge n. 481/95 stabilirono il trasferimento all’AEEG delle funzioni
amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a
ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni; tra le suddette funzioni rientravano:
quelle previste dall’art. 22, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 9/91 che affidava al CIP la
definizione delle condizioni tecniche generali per l’assimilabilità degli impianti che utilizzano
fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili;
quelle previste dal provvedimento Cip n. 6/92 tra cui il potere di vigilanza di cui al titolo I,
capoverso 4°, secondo cui il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica,
anche nel corso dell’esercizio, la sussistenza della condizione tecnica di assimilabilità anche
avvalendosi per le verifiche sull’impianto di tecnici specializzati dell’Enel e dell’Enea.
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Il potere di vigilanza del GSE
Ambito applicativo dell’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 28/2011
Di recente, l’art. 3, comma 2, del DM 2 agosto 2010 di risoluzione anticipata delle
convenzioni Cip 6 in essere relativamente agli impianti alimentati da combustibili fossili ha
previsto che “Resta ferma la facoltà dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di effettuare
ispezioni sugli impianti oggetto della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 di cui al
presente decreto, anche dopo la risoluzione stessa, al fine di verificare, per gli anni trascorsi
in vigenza della convenzione, il rispetto delle condizioni che hanno dato titolo alle tariffe Cip
6. A tal fine, il GSE inserisce nello schema di contratto di risoluzione delle convenzioni,
preventivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico, una specifica clausola
contrattuale per la salvaguardia degli eventuali effetti dei suddetti controlli”.
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Il potere di vigilanza del GSE
Ambito applicativo dell’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 28/2011
L’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 28/2011, il quale – come visto – ancora la l’attività di vigilanza del
GSE alla sua competenza nell’“erogazione” degli incentivi, ove inteso in senso lato, sarebbe
idoneo a ricomprendere l’attività svolta dal GSE (“ritiro e remunerazione”) in tema di incentivi
ex provvedimento Cip. n. 6/92, con conseguente competenza di quest’ultimo nello svolgimento
della funzione di controllo.
Nondimeno si evidenzia che, trattandosi di un incentivo in esaurimento, per il quale l’AEEG ha
sempre esercitato poteri regolatori, la medesima sembra mantenere il proprio potere di
vigilanza anche sugli impianti che continueranno a beneficiare di tali incentivi.
Tale assunto appare corretto anche alla luce dell’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 28/2011, secondo
cui “Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni
statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete”.
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Il potere di vigilanza del GSE – Aspetti procedurali
Aspetti procedurali
Ai sensi dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 28/2011, il GSE fornisce al Ministero dello sviluppo
economico gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli che, in
conformità ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità, stabilisca:
a)le modalità con le quali i gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE per la verifica
degli impianti di produzione di energia elettrica e per la certificazione delle misure elettriche
necessarie al rilascio degli incentivi;
b)le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del GSE;
c)le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte,
tipologia di impianto e potenza nominale;
d)le modalità con cui sono messe a disposizione delle autorità pubbliche competenti
all'erogazione di incentivi le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 23,
comma 3;
e)le modalità con cui il GSE trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas gli esiti delle
istruttorie ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.
Dalla lettura della norma emerge che la disciplina dell’attività di vigilanza negli aspetti indicati
dalle lettere a-e di cui al comma 5 riportato, sarà delineata a livello ministeriale, sebbene alla
stregua degli elementi indicati dal GSE.
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Il potere di vigilanza del GSE - Aspetti procedurali
Modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza
Ai sensi dell’art. 42, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 28/11, “La verifica, che può essere
affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata:

mediante un controllo cartaceo [che deve ritenersi simile all’“esame
documentale propedeutico” di cui al par. 4.1, Allegato A, delibera n. 215/2004];

mediante un controllo tecnico a campione [che deve ritenersi simile alle
attività di verifica e sopralluogo di cui al par. 4.2, Allegato A, delibera n.
215/2004];
Sebbene non espressamente previsto nel testo della disposizione, il GSE dovrebbe poter
svolgere la propria attività di vigilanza anche attraverso verifiche ispettive.
Sarebbe opportuno che il GSE – come l’AEEG – possa avvalersi, per lo svolgimento delle
verifiche ispettive, di soggetti ausiliari altamente qualificati (ad es. la Guardia di Finanza, il
Corpo forestale nel caso delle Biomasse etc.)
Ancora, l’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2011, precisa che “I controlli sugli impianti, per i
quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti
anche senza preavviso (…)”.
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Il potere di vigilanza del GSE - Aspetti procedurali
Oggetto del controllo tecnico
La disposizione precisa altresì l’oggetto del controllo tecnico, costituito da:

la documentazione relativa all’impianto;

la sua configurazione impiantistica;

le modalità di connessione alla rete elettrica.
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Il potere di vigilanza del GSE – Aspetti procedurali
Collaborazione istituzionale
Ai sensi dell’art. 42, comma 4, d.lgs. n. 28/2011 “le amministrazioni e gli enti pubblici,
deputati ai controlli relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e
l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro
spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli accertamenti effettuati, nel caso
in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi”.
* Ai sensi dell’art. 2, comma 22, l. n. 481/95 “Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono
tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per
l'adempimento delle loro funzioni”.
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Il potere di vigilanza del GSE – Aspetti procedurali
Possibili conseguenze all’esercizio delle attività di vigilanza del GSE
Ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 “Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 (…) siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi, il GSE dispone”:

“il rigetto dell'istanza ovvero

la decadenza dagli incentivi, nonché

il recupero delle somme già erogate,

e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995,
n. 481”.
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Il potere di vigilanza del GSE – Aspetti procedurali
Possibili conseguenze all’esercizio delle attività di vigilanza del GSE
Pertanto, nel caso in cui dall’accertamento del GSE emerga un illecito, quest’ultimo provvede e
gestisce direttamente le conseguenti vicende dell’incentivo (rigetto dell’istanza; decadenza;
recupero delle somme).
Parallelamente, trasmette all’AEEG gli esiti dell’accertamento affinché la medesima
possa disporre sanzioni pecuniarie.
A seguito della trasmissione dell’esito degli accertamenti effettuati, l’AEEG, per poter
esercitare il proprio potere sanzionatorio, sembra, a sua volta, sia tenuta ad aprire un nuovo
procedimento istruttorio, disciplinato dal Dpr n. 244/01 così come integrato dal nuovo
Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori (Delibera 14 giugno 2012 n.
243/2012/E/com)
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Procedimento sanzionatorio avanti l’AEEG
Il procedimento delineato dal Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori
(Delibera 14 giugno 2012 n. 243/2012/E/com e Dpr 244/01) è caratterizzato da un alto tasso
di contraddittorio, sia scritto che orale, tale che la sua modalità di svolgimento, la finalità
prettamente difensiva che contraddistingue la partecipazione dei privati e la stessa terminologia
utilizzata nel regolamento, rende il procedimento in esame molto simili ad un vero e proprio
processo.





Decisione di avvio del procedimento;
partecipazione (audizioni; verbali; accesso ai documenti);
istruttoria (richieste di informazioni e documenti; ispezioni ed accessi; perizie e
consulenze);
comunicazione delle risultanze istruttorie;
conclusione del procedimento.
Inoltre, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo primo della l. n.
689/81, benché non richiamate espressamente nel d.p.r. n. 244/2001 (non trova senz’altro
applicazione l’istituto dell’oblazione, la cui applicazione è stata esclusa dall’art. 11 bis D.l. n.
35/2005, introdotto dalla l. di conversione n. 80/2005; e il pagamento rateale della sanzione di
cui all’art. 26, l. n. 689/81, la cui applicazione è stata esclusa dall’art. 45, comma 5, d.lgs. n.
93/2011).
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Procedimento sanzionatorio avanti l’AEEG
È necessario evidenziare che l’art. 45, d.lgs. n. 93/2011 introduce alcune novità sui
procedimenti sanzionatori svolti dall’AEEG. In particolare:
“5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non si applica
l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti medesimi, il termine per
la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica,
di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è di centottanta giorni
(in passato erano 90 giorni) .
6. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel
rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua
competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento (adottato poi con Del. n.
243/2012/E/com) disciplina altresì le modalità procedurali per la valutazione degli
impegni di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti sanzionatori di
competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in
vigore del presente decreto”.
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Procedimento sanzionatorio avanti l’AEEG
Ancora, è opportuno evidenziare la (vera) novità introdotta dal d.lgs. n. 93/2011 in tema di
poteri sanzionatori dell’AEEG. L’art. 45, co. 3, prevede infatti che “Entro trenta giorni dalla
notifica dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa destinataria può presentare
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas impegni utili al più efficace perseguimento degli
interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L'Autorità medesima, valutata
l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per l'impresa proponente e
concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione. (…) L'Autorità
per l'energia elettrica e il gas può riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa
contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può irrogare una
sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe
stata irrogata in assenza di impegni”. (v. artt. 16-20 del. 243/2012/E/com
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Procedimento sanzionatorio avanti l’AEEG
Ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), l. n. 481/95, l’AEEG “irroga, salvo che il fatto costituisca
reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da
parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non
siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie (…)
in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del
servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero
proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione”;
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 45, comma 4, d.lgs. n. 93/2011 “Le sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas non possono essere inferiori, nel
minimo, a 2.500 euro e non superiori, nel massimo, a 154.937.069,73 euro.
Le sanzioni medesime non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato
realizzato dall'impresa verticalmente integrata nello svolgimento delle attività afferenti la
violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio”.
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Controlli e sanzioni in materia di incentivi
Poteri di vigilanza – GSE/AEEG
Art. 44 D.lgs 3 marzo 2011 n.28 – Sanzioni su autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio degli impianti
c. 1: le opere e gli impianti realizzati in assenza dell'Autorizzazione unica sono assoggettati a
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro, a carico del proprietario
dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori. L’entità della sanzione è
determinata,
con
riferimento
alla
parte
dell’impianto
non
autorizzata:
a) nella misura da 40 a 240 euro per ogni kW termico di potenza nominale, in caso di
impianti
termici
di
produzione
di
energia;
b) nella misura da 60 a 360 euro per ogni kW elettrico di potenza nominale, in caso di
impianti non termici di produzione di energia.
c. 2: l'esecuzione degli interventi realizzati in assenza della procedura abilitativa
semplificata o in difformità da quanto in essa dichiarato, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 30.000 euro, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al
comma 1;”
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Controlli e sanzioni in materia di incentivi
Poteri di vigilanza – GSE/AEEG
Art. 44 D.lgs 3 marzo 2011 n.28
c. 3: "(...) la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di
assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata (...), è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui,
rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al
presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2";
c. 4: "Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui
ai commi 1, 2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo,
in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti locali
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Attività di vigilanza, procedimenti istruttori e sanzioni
Poteri di vigilanza – AGCM
Ai sensi dell’art. 12 della legge n. 287/90, l'AGCM, valutati gli elementi comunque in suo
possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia
interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria
per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti di: i) intese; ii) abusi di posizione dominante; iii)
concentrazioni tra imprese.
 L'Autorità può procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dello Sviluppo Economico, ad
indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi,
il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia
impedita, ristretta o falsata.
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Attività di vigilanza, procedimenti istruttori e sanzioni
Le ispezioni dell’AEEG e dell’AGCM a confronto
 Ispezioni dell’AEEG:
 L. n. 481/1995, art. 2, comma 12, lettera g);
 Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori (Delibera 14 giugno 2012 n.
243/2012/E/com - Allegato A art. 11)
 D.P.R. n. 244/2001, art. 8 (per i controlli tecnici: L. n. 481/95, art. 2, comma 22).
 Ispezioni dell’AGCM:
 L. n. 287/1990, art. 14;
 D.p.r. n. 217/1998, art. 10.
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I poteri di vigilanza GSE - AEEG
Riflessioni
Sebbene nell’ambito del recente quadro normativo il potere di vigilanza sugli impianti di
cogenerazione ad alto rendimento stia per essere attribuito al GSE in via definitiva, si
evidenzia l’importanza di garantire la terzietà, prevedendo cioè che i controlli relativi alla
cogenerazione ad alto rendimento non siano effettuati dal medesimo soggetto («non
indipendente») che rilascia le qualifiche ed eroga gli incentivi.
A tal fine, si potrebbe riproporre lo stesso schema già oggi adottato, secondo cui il GSE è il
soggetto che rilascia le qualifiche ed eroga gli incentivi e l’Autorità (nella propria responsabilità
e supervisione, seppur avvalendosi del GSE) è il soggetto che effettua i controlli.
Tale posizione è stata del resto espressa dalla stessa AEEG nella memoria del 19 maggio 2011
per l’audizione alla memoria per l’audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei
Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla
produzione di energia da fonti rinnovabili.
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Grazie per l’attenzione!