DISPENSA Norme penali - La Piramide centro studi

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DISPENSA Norme penali - La Piramide centro studi
La Piramide
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Istruzione Informatica Lingue
DISPENSA
Norme penali
Redatta dal Prof.
Avv. Pocorobba Giancarlo
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PREMESSA
Le disposizioni del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 – che costituisce il Testo di riferimento in
materia di sicurezza – trovano applicazione:
a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
b) nei pubblici esercizi;
c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in
luoghi aperti al pubblico.
Nell'esercizio dei compiti di controllo, una volta formato, il personale procede alle seguenti attività:
CONTROLLI PRELIMINIARI
1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o
oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato
mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione
alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle
vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;
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CONTROLLI ALL’ATTO DELL’ACCESSO AL PUBBLICO.
1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di
pubblico;
2) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di
biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di
riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;
3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze
illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica
incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia
ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
CONTROLLI ALL’INTERNO DEL LOCALE
1) attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o
regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni,
né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire
o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle
persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o
strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.
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Nell'espletamento delle attività previste dal presente decreto, gli addetti al servizio di controllo, pur
se titolari di licenza per il porto d'armi, non possono portare armi, né oggetti atti ad offendere e
qualunque altro strumento di coazione fisica.
Riconoscibilità del personale addetto ai compiti di controllo
Nell'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, il personale deve essere munito di
idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, con le caratteristiche
di cui all'allegato A del presente decreto, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in
caratteri facilmente leggibili.
Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolge servizi di controllo
delle attività di intrattenimento o di spettacolo può continuare a espletare la propria attività, prima
dell'iscrizione nel citato elenco e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del
presente decreto.
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NORMATIVA IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA;
RUOLO E FUNZIONI
Il punto di riferimento in materia di ordine e sicurezza pubblica è quindi rappresentato dal R.D. 18
giugno 1931, n.773, ovvero il Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, con particolare
riferimento alle norme su spettacoli, intrattenimenti e pubblici servizi.
Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,
neppure temporaneamente, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o
trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di
audizione.
Ove concessa, la licenza è ovviamente valida solamente per il locale e per il tempo in essa indicati.
Senza l’apposita licenza, quindi, nessuno può esercitare a scopo di lucro, alcuna attività di
produzione , di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo
di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto visivo o audiovisivo contenente
sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento
delle attività anzidette, in quanto, come detto, deve darne preventivo avviso al Questore che ne
rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno e una volta concessa, permette l’esercizio della relativa
attività anche per mezzo di rappresentante.
L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un
luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e
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la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso
di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi
domanda la licenza.
Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o
al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza hanno l’obbligo di ordinare
ordinano l’immediata sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del
locale.
Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, le Autorità competenti
possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.
In un luogo pubblico è vietato comparire mascherato.
E’ vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e
con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica
sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è soggetto alla sanzione amministrativa
da € 10,00 ad € 103,00.
E' vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico
spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o
comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere
dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.
A tal fine, il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del
divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la
rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.
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SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
Senza licenza del Questore, non possono altresì somministrarsi liquori od altre bevande anche non
alcooliche in alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri
esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, né sale pubbliche per bigliardi o per
altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni.
La licenza è necessaria anche per lo spaccio di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o
circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
E’ vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, la licenza e, in generale, le
autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza.
In generale, la licenza e/o le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato
condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti
contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a
scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la
sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in
tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando
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sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego
della autorizzazione.
Oltre alle suddette ipotesi, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione non possono essere
date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la
sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o
per abuso di sostanze stupefacenti.
Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso
all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato
all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.
Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano
avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o
che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon
costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed il
deposito per la vendita del liquore denominato in commercio “assenzio”.
Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono esclusi da tale proibizione le bevande che, avendo
un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come
sostanza aromatica.
Con cadenza biennale, a mezzo di apposito Decreto, su proposta dei Ministri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze e, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, sarà provveduto
alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è
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vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella
preparazione delle bevande alcoliche.
In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla
pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta in luogo visibile una
tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della
licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore
ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di
disporre.
Nelle sale da biliardo, peraltro, deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola
partita ovvero quello orario.
L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi
commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni
autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7,
alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
qualunque specie.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco
d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un
qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6,
escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
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a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell’economia e delle finanze, in persona dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l’introduzione di moneta metallica,
nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al
giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco,
il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che
distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate
dalla macchina in monete metalliche.
Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di
non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.
In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
b) quelli che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di
elaborazione della rete stessa.
Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
A) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica,
mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore
complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e
immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola
oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita;
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c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i
quali la durata della partita può variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola
partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o,
comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
L’utilizzo di tali apparecchi e congegni è comunque vietato ai minori di anni 18.
Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori ovvero che non siano
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate è disposta la confisca.
Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le
modalità stabilite dal provvedimento stesso.
Se l’autore degli illeciti è titolare di licenza, ovvero di autorizzazione, le licenze o autorizzazioni
sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni, sono
revocate dal sindaco competente.
I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza.
Il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli
apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli
illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al
rilascio.
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Il tema dell'alcol ha un'ampia rispondenza sul piano legislativo nazionale.
Il Codice Penale, ad esempio, regolamenta non solo la somministrazione delle bevande ma anche
l'aspetto della imputabilità dello stato di ebbrezza.
Di particolare importanza in proposito risultano essere i seguenti articoli del Codice Penale:
ART. 94 COD. PEN.
Ubriachezza abituale
La norma stabilisce che lo stato di ubriachezza abituale è considerata un'aggravante nel caso venga
commesso un reato.
ART.688 COD. PEN.
Ubriachezza
La legge punisce con un'ammenda (da €. 51,00 a €. 309,00) chiunque sia colto in stato di
ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico.
La pena viene aumentata se l'ubriachezza è abituale.
ART. 689 COD. PEN.
Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente
La norma prevede il divieto, da parte di un esercente di un locale pubblico, di somministrare
bevande alcoliche ai minori di 16 anni o a persone che appaiono in condizioni mentali tali da
pregiudicare le loro capacità di intendere e di volere.
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La violazione di tale norma è punita con la pena pecuniaria da €. 516,00 a €. 2.582,00 o con la pena
della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o quella del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a
6 mesi; la pena è aumentata se dal fatto deriva ubriachezza.
La condanna comporta inoltre la sospensione dell'esercizio.
Nel regolamento per l'esecuzione del T.U.18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza
(R.D. 1940 n:635), l'articolo 188 prevede inoltre che i minori di 18 anni non possano essere adibiti
alla somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici.
ART. 690 COD. PEN.
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
E' punibile (pena pecuniaria da €. 258,00 a €. 2.582,00) chiunque provoca ad altri, in luogo
pubblico o aperto al pubblico, uno stato di ubriachezza somministrando bevande alcoliche.
ART. 691 COD. PEN.
Somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza
La norma prevede la punibilità (pena pecuniaria da €. 516,00 a €. 2.582,00 o la pena della
permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o quella del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6
mesi) di chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di ubriachezza; se il
colpevole è un esercente di un locale pubblico è prevista la sospensione dell'esercizio.
La legge n. 214 del 1 agosto 2003, recante modifiche e integrazioni al Codice della Strada, ha
introdotto l'articolo 6-bis che prevede il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche
(superiori a 21°) negli esercizi commerciali con accesso sulle autostrade.
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Gran parte delle norme vietano solo la somministrazione diretta delle bevande alcoliche, ma non
esiste finora nessuna disposizione che regolamenti la vendita.
Questo significa, ad esempio, paradossalmente, che ad un minore di 16 anni per legge non può
essere servito un bicchiere di vino, ma può liberamente acquistarne una bottiglia intera in un
supermercato.
LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ARMI
In Italia vige un divieto generale di porto d'armi; nel contempo, la detenzione di armi è vietata a
tutti coloro i quali hanno riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a 3
anni per delitti non colposi e non abbiano ottenuto la riabilitazione.
Poi vi sono i reati ostativi previsti dall'art. 43 del TULPS per i quali anche con la riabilitazione non
è possibile alcuna licenza in materia di armi.
Quindi vi è un divieto generale di porto, divieto al quale lo stato concede una deroga con il rilascio
dei permessi di porto d'armi, che consentono il porto delle armi solo per i fini previsti dallo stesso
titolo di polizia: es. porto uso caccia (con il quale si può portare l'arma solo a caccia), etc.
Per quanto riguarda la detenzione, se non ci si trova in una delle condizioni sopra evidenziate, la
detenzione non è soggetta ad alcun tipo di autorizzazione, quindi si potranno detenere nel luogo
dove saranno denunciate le seguenti armi e munizioni:
A) fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo;
B) fino ad un massimo di 6 armi qualificate per uso sportivo;
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C) fino ad un massimo di 8 armi antiche, antecedenti il 1890;
D) fino ad un massimo di 200 cartucce per arma comune;
E) fino ad un massimo di 1500 cartucce da caccia;
F) fino ad un massimo di 5kg di polvere da lancio o polvere da sparo;
Per quanto riguarda le cosiddette armi bianche, queste vanno considerate armi a tutti gli effetti.
Devono essere denunciate all'autorità solo quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.
(spade, sciabole, baionette, coltelli a scatto, ecc.)
Per poter acquistare armi e munizioni, chi non è titolare di porto d'armi, può richiedere all'autorità
di Pubblica Sicurezza il rilascio del nulla osta, tale documento è valido 90 giorni dalla data di
rilascio e consente il solo acquisto delle armi e delle munizioni in esso specificate.
Andiamo ora ad elencare tutte le più comuni licenze in materia di armi.
LICENZA PORTO DI PISTOLA O RIVOLTELLA
Tale licenza consente il porto in contemporanea della armi comuni corte in forza della sola
denuncia (3), consente inoltre il trasporto di armi corte e lunghe, l'acquisto di armi e munizioni.
Il libretto è valido anni 5 mentre la licenza va rinnovata ogni anno, quando la licenza è scaduta,
anche se si è presentata domanda di rinnovo, il porto non è valido.
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LICENZA PORTO D'ARMI DI FUCILE USO CACCIA
Consente il porto del fucile da caccia nei giorni e nei luoghi dove è consentita l'attività venatoria e
nei campi di tiro a volo, consente inoltre il trasporto di armi sia lunghe che corte e l'acquisto di armi
e munizioni.
Sia il libretto che la licenza sono validi 6 anni e, all'interno dei sei anni, si rinnovano
automaticamente tramite il pagamento di un’apposita tassa; se la tassa è scaduta il porto di fucile
non è valido, ma nel caso di uso si incorre solo in una sanzione amministrativa.
LICENZA DI PORTO FUCILE PER DIFESA PERSONALE
Consente il porto del fucile per difesa personale e il trasporto di armi sia corte che lunghe, consente
inoltre l'acquisto di armi e munizioni.
Il libretto è valido 5 anni mentre la licenza va rinnovata ogni anno, quando la licenza è scaduta il
porto d'armi non è valido anche se si è presentata domanda di rinnovo.
PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO
Consente il porto dell'arma lunga all'interno dei campi di TAV e il trasporto di armi lunghe e corte,
consente inoltre l'acquisto di armi e munizioni.
Sia il libretto che la licenza sono validi 6 anni e non è prevista alcuna tassa di CC.GG.
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PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA E DIFESA
E' del tutto identico al porto di fucile per uso caccia, viene rilasciato con doppia licenza, una valida
per l'esercizio venatorio ed una valida per la difesa personale. Il libretto e la licenza per la caccia
sono validi 6 anni, mentre la licenza per difesa va rinnovata ogni anno.
LICENZA DI COLLEZIONE PER ARMI COMUNI DA SPARO
Questa licenza la rilascia il Questore, ha validità permanente e non e più prevista alcuna tassa di
CC.GG., può anche essere rilasciata per una sola arma. La licenza di collezione consente la
detenzione di non più di un'arma dello stesso tipo, è vietata la detenzione di munizionamento per le
armi in collezione, non è consentito l'uso delle armi inserite nella licenza di collezione. Non è titolo
valido per l'acquisto di armi è munizioni.
LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI ARTISTICHE RARE E DI IMPORTANZA
STORICA
Questa licenza consente di detenere più armi delle otto previste aventi la qualifica di armi antiche,
per armi antiche si intendono quelle prodotte prima del 1890.
Le armi detenute in forza di questa licenza non vanno denunciate e non va comunicato l'acquisto o
la cessione, va solo comunicata la variazione sostanziale.
Per variazione sostanziale si intende, che ad esempio, chi fa collezione di armi antiche cambia con
armi artistiche o di importanza storica.
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La differenza fra le tre tipologie è questa:
A) armi antiche sono tutte quelle prodotte prima del 1890 senza alcun valore collezionistico;
B) le armi artistiche sono quelle di un certo pregio con determinate incisioni o manifatture;
C) le armi di importanza storica sono quelle che potrebbero rientrare nella fattispecie A ma che
hanno avuto un'importanza storica, tipo che siano state usate in una particolare battaglia o che siano
appartenute a qualche grande o illustre personaggio.
LICENZA DI COLLEZIONE PER ARMI DA GUERRA
Questa licenza con l'entrata in vigore della legge n. 110 del 1975 è stata abolita, chi già l'aveva
continua a tenerla rinnovandola annualmente ma non può movimentare le armi, cioè, le armi che vi
erano inserite rimangono mentre non si possono fare altri acquisti da inserire, le armi e la licenza
possono essere trasferite per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del
Ministero della Difesa, per cessione agli enti pubblici che ne facciano richiesta.
LICENZA DEPOSITO PER MUNIZIONI NON SUPERIORE A 1.500 CARTUCCE
Questa licenza, così come disposto da una recente circolare del ministero dell'interno, può essere
concessa, senza particolari prescrizioni, dal prefetto a chi ne faccia richiesta e possa documentare
che fa un largo consumo di munizioni, il ministero pone alcuni esempi, agli istruttori di tiro o ai
tiratori agonisti. Naturalmente, come già detto, sono solo alcuni esempi che il ministero fa per far
capire che ci vuole una valida dimostrazione per richiedere questo tipo di licenza, certo che il
semplice detentore o titolare di un qualsiasi PDA non ha cosa farsene.
Per le licenze di porto d'armi o nulla osta occorre all'atto della richiesta allegare il congedo militare,
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per chi non abbia espletato il servizio militare occorre il certificato di abilitazione al maneggio delle
armi c/o una qualsiasi sezione del Tiro a segno Nazionale.
Gli obiettori di coscienza non possono detenere armi e munizioni, tranne quelle ad aria compressa.
Le armi inseribili nella licenza di collezione sono solo nel limite di un esemplare per ogni modello
del catalogo nazionale, però possono esservi due armi del tutto identiche e quindi riportanti lo stesso
numero di catalogo ma che si differiscono per determinati particolari, allora di queste è consentito
l'inserimento di entrambe.
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2009, sono stati stabiliti i requisiti per
l’iscrizione nell’elenco e modalità selezione del personale addetto ai servizi di controllo.
In ciascuna Prefettura è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela
dell'incolumità dei presenti.
L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi predetti.
I gestori delle attività possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale
o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati dalla legge.
La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto competente per territorio ed è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti,
capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche
pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
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c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di
provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati;
f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione.
In caso di perdita da parte di uno dei soggetti di uno o più requisiti previsti dalla legge, ovvero
qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dalla citata legge,
il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione dall'elenco all'interessato, al gestore delle attività di
intrattenimento e di pubblico spettacolo o al titolare dell'istituto per il divieto di impiego nei servizi
disciplinati dal presente decreto.
Il Prefetto, competente per territorio, provvede ogni due anni alla revisione dell'elenco al fine di
verificare il permanere dei richiamati requisiti degli addetti al controllo.
A tal fine i soggetti ciò preposti, almeno un mese prima della revisione biennale, depositano, presso
il Prefetto, la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti.
Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta la
cancellazione dell'iscrizione del personale interessato dall'elenco provinciale e il divieto di
svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.
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