Regolamento comunale per l`applicazione dell`indicatore della

Transcript

Regolamento comunale per l`applicazione dell`indicatore della
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
EROGATE DAL COMUNE DI MANCIANO
Articolo 1 – Oggetto e riferimenti.
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione della normativa riguardante l’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente, d’ora in poi abbreviato come I.S.E.E., per le agevolazioni sulle
prestazioni sociali erogate dal Comune di Manciano, ove non diversamente regolate da normative
speciali.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno quale riferimento normativo il Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 recante “Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni socia li agevolate, a norma dell’articolo
59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante “Regolamento concernente le modalità attuative e gli
ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni agevolate”, ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio
1999, n. 305, “Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazio ne economica
dichiarata, a norma dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109”.
Articolo 2 – Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le prestazioni per le quali il
Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o sopravvenuta, sia l’Ente erogatore,
salvo che la medesima normativa rechi una disciplina diversa.
2. In particolare, il presente regolamento si applica per i servizi di assistenza sociale e nei servizi
afferenti in qualsiasi modo il diritto allo studio e la fruizione dell’istruzione.
Articolo 3 – Applicazione dei criteri di legge per il calcolo dell’I.S.E.E. per le prestazioni erogate
dal Comune.
1. L’I.S.E.E. in base al quale vengono concesse le agevolazioni sulle prestazioni sociali per le quali
il Comune di Manciano è ente erogatore, viene calcolato in via generale utilizzando tutti i criteri
previsti dalla legge. In particolare:
a) la situazione economica del nucleo familiare del richiedente, come meglio specificato nella
successiva lettera b), viene calcolata avendo presente, oltre alla situazione reddituale, anche la
situazione patrimoniale, applicando le disposizioni di cui all’articolo 3 commi 2, 3 e 4 ed
all’articolo 4 del D.P.C.M. 221/1999;
b) il nucleo familiare del richiedente, al cui parametro viene rapportata la situazione economica per
il calcolo dell’I.S.E.E., è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti della
famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 30.5.1989 n. 223 e dai soggetti considerati a suo
carico ai fini IRPEF.
2. I regolamenti comunali che disciplinano l’erogazione di prestazioni sociali e le relative
agevolazioni, sono oggetto di revisione da parte della Giunta Municipale, in modo da adeguarli alle
disposizioni del presente Regolamento, entro tre mesi dalla data di esecutività della deliberazione
consiliare di approvazione di esso.
Articolo 4 – Applicazione dell’I.S.E.E.
1. Nella predisposizione del Bilancio annuale di previsione, la Giunta Municipale fissa, per ogni
prestazione sociale erogata, il valore massimo dell’I.S.E.E. che dà diritto alla relativa agevolazione,
avuto riguardo ai vari tipi di prestazione sociale erogati ed alle condizioni del tessuto socioeconomico del Comune.
2. La Giunta Municipale, nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio annuale
di previsione, informa il Consiglio Comunale dei criteri seguiti nella fissazione dei valori di cui al
comma precedente.
3. Il Piano Esecutivo di Gestione, in attuazione di quanto previsto dai precedenti due commi, indica
ai Responsabili dei Servizi i tempi ed i modi per la erogazione delle prestazioni sociali agevolate di
rispettiva competenza.
Articolo 5 – Informazione ai cittadini.
1. L’applicazione dell’I.S.E.E. alle prestazioni sociali e la fissazione annuale dei valori massimi
consentiti per richiedere le agevolazioni su di esse sono oggetto di adeguata informazione ai
cittadini, mediante ogni strumento ritenuto idoneo.
2. Ogni modifica al sistema di applicazione dell’I.S.E.E., sia esso conseguente a mutamenti
normativi oppure a variazioni organizzative decise dall’Amministrazione comunale, dovrà
parimenti essere adeguatamente comunicato.
Articolo 6 – Assistenza alla compilazione.
1. Per l’assistenza alla presentazione di domande di prestazioni sociali agevolate, che comportino la
compilazione della dichiarazione I.S.E.E., il Comune può avvalersi delle forme di collaborazione
con soggetti esterni, come previsto dalla normativa vigente.
2. La Giunta Municipale stabilisce i criteri applicativi della disposizione di cui al precedente
comma, mediante direttive ai Responsabili dei Servizi interessati.
Articolo 7 – Acquisizione e trattamento dei dati personali.
1. Tutte le operazioni di acquisizione, trattamento e scambio con altri soggetti, istituzionali e non,
dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni I.S.E.E. devono avvenire nel pieno rispetto delle
normative di legge e dei regolamenti comunali in materia di tutela della riservatezza.
Articolo 8 – Produzione delle certificazioni I.S.E.E.
1. La dichiarazione della certificazione I.S.E.E., il cui rilascio al richiedente la prestazione sociale
agevolata è previsto dalla normativa vigente, è competenza del Servizio che riceve la domanda cui
la dichiarazione è relativa.
2. Nel caso in cui prestazioni sociali agevolate di cui il Comune è ente erogatore siano soggette ad
una disciplina diversa da quella prevista nel presente Regolamento, tale da variare il calcolo
dell’I.S.E.E., il richiedente deve presentare dichiarazioni I.S.E.E. diverse per ciascuna prestazione,
ed ha il diritto di ottenere una certificazione per ognuna, ove siano riportati gli indicatori specifici.
3. Nel caso in cui il cittadino abbia già acquisito da altro Ente erogatore una certificazione I.S.E.E.,
ha diritto a presentare quest’ultima in luogo di una nuova dichiarazione, o di richiedere che il
Comune acquisisca d’ufficio gli elementi descrittivi del proprio indicatore dall’Ente che ha
rilasciato la certificazione medesima.
Articolo 9 – Controlli.
1. Il Comune può avvalersi delle forme di collaborazione con altre Amministrazionie previste dalla
normativa vigente per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E., secondo modalità
attuative che vengono stabilite dalla Giunta Municipale.
2. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle
relative disposizioni di legge, il Servizio competente sospende immediatamente il beneficio
concesso.
3. Se l’esito finale del controllo conferma quanto emerso in ordine agli abusi o alla falsità delle
dichiarazioni, il beneficio viene definitivamente revocato; in caso contrario la sospensione viene
revocata, con contestuale corresponsione degli eventuali arretrati.