Regolamento comunale per l`applicazione dell`indicatore della
Transcript
Regolamento comunale per l`applicazione dell`indicatore della
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE EROGATE DAL COMUNE DI MANCIANO Articolo 1 – Oggetto e riferimenti. 1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione della normativa riguardante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, d’ora in poi abbreviato come I.S.E.E., per le agevolazioni sulle prestazioni sociali erogate dal Comune di Manciano, ove non diversamente regolate da normative speciali. 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno quale riferimento normativo il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 recante “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni socia li agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”, ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305, “Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazio ne economica dichiarata, a norma dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109”. Articolo 2 – Ambito di applicazione. 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le prestazioni per le quali il Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o sopravvenuta, sia l’Ente erogatore, salvo che la medesima normativa rechi una disciplina diversa. 2. In particolare, il presente regolamento si applica per i servizi di assistenza sociale e nei servizi afferenti in qualsiasi modo il diritto allo studio e la fruizione dell’istruzione. Articolo 3 – Applicazione dei criteri di legge per il calcolo dell’I.S.E.E. per le prestazioni erogate dal Comune. 1. L’I.S.E.E. in base al quale vengono concesse le agevolazioni sulle prestazioni sociali per le quali il Comune di Manciano è ente erogatore, viene calcolato in via generale utilizzando tutti i criteri previsti dalla legge. In particolare: a) la situazione economica del nucleo familiare del richiedente, come meglio specificato nella successiva lettera b), viene calcolata avendo presente, oltre alla situazione reddituale, anche la situazione patrimoniale, applicando le disposizioni di cui all’articolo 3 commi 2, 3 e 4 ed all’articolo 4 del D.P.C.M. 221/1999; b) il nucleo familiare del richiedente, al cui parametro viene rapportata la situazione economica per il calcolo dell’I.S.E.E., è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti della famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 30.5.1989 n. 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. 2. I regolamenti comunali che disciplinano l’erogazione di prestazioni sociali e le relative agevolazioni, sono oggetto di revisione da parte della Giunta Municipale, in modo da adeguarli alle disposizioni del presente Regolamento, entro tre mesi dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione di esso. Articolo 4 – Applicazione dell’I.S.E.E. 1. Nella predisposizione del Bilancio annuale di previsione, la Giunta Municipale fissa, per ogni prestazione sociale erogata, il valore massimo dell’I.S.E.E. che dà diritto alla relativa agevolazione, avuto riguardo ai vari tipi di prestazione sociale erogati ed alle condizioni del tessuto socioeconomico del Comune. 2. La Giunta Municipale, nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio annuale di previsione, informa il Consiglio Comunale dei criteri seguiti nella fissazione dei valori di cui al comma precedente. 3. Il Piano Esecutivo di Gestione, in attuazione di quanto previsto dai precedenti due commi, indica ai Responsabili dei Servizi i tempi ed i modi per la erogazione delle prestazioni sociali agevolate di rispettiva competenza. Articolo 5 – Informazione ai cittadini. 1. L’applicazione dell’I.S.E.E. alle prestazioni sociali e la fissazione annuale dei valori massimi consentiti per richiedere le agevolazioni su di esse sono oggetto di adeguata informazione ai cittadini, mediante ogni strumento ritenuto idoneo. 2. Ogni modifica al sistema di applicazione dell’I.S.E.E., sia esso conseguente a mutamenti normativi oppure a variazioni organizzative decise dall’Amministrazione comunale, dovrà parimenti essere adeguatamente comunicato. Articolo 6 – Assistenza alla compilazione. 1. Per l’assistenza alla presentazione di domande di prestazioni sociali agevolate, che comportino la compilazione della dichiarazione I.S.E.E., il Comune può avvalersi delle forme di collaborazione con soggetti esterni, come previsto dalla normativa vigente. 2. La Giunta Municipale stabilisce i criteri applicativi della disposizione di cui al precedente comma, mediante direttive ai Responsabili dei Servizi interessati. Articolo 7 – Acquisizione e trattamento dei dati personali. 1. Tutte le operazioni di acquisizione, trattamento e scambio con altri soggetti, istituzionali e non, dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni I.S.E.E. devono avvenire nel pieno rispetto delle normative di legge e dei regolamenti comunali in materia di tutela della riservatezza. Articolo 8 – Produzione delle certificazioni I.S.E.E. 1. La dichiarazione della certificazione I.S.E.E., il cui rilascio al richiedente la prestazione sociale agevolata è previsto dalla normativa vigente, è competenza del Servizio che riceve la domanda cui la dichiarazione è relativa. 2. Nel caso in cui prestazioni sociali agevolate di cui il Comune è ente erogatore siano soggette ad una disciplina diversa da quella prevista nel presente Regolamento, tale da variare il calcolo dell’I.S.E.E., il richiedente deve presentare dichiarazioni I.S.E.E. diverse per ciascuna prestazione, ed ha il diritto di ottenere una certificazione per ognuna, ove siano riportati gli indicatori specifici. 3. Nel caso in cui il cittadino abbia già acquisito da altro Ente erogatore una certificazione I.S.E.E., ha diritto a presentare quest’ultima in luogo di una nuova dichiarazione, o di richiedere che il Comune acquisisca d’ufficio gli elementi descrittivi del proprio indicatore dall’Ente che ha rilasciato la certificazione medesima. Articolo 9 – Controlli. 1. Il Comune può avvalersi delle forme di collaborazione con altre Amministrazionie previste dalla normativa vigente per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E., secondo modalità attuative che vengono stabilite dalla Giunta Municipale. 2. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle relative disposizioni di legge, il Servizio competente sospende immediatamente il beneficio concesso. 3. Se l’esito finale del controllo conferma quanto emerso in ordine agli abusi o alla falsità delle dichiarazioni, il beneficio viene definitivamente revocato; in caso contrario la sospensione viene revocata, con contestuale corresponsione degli eventuali arretrati.