Etichettatura e ristorazione

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Etichettatura e ristorazione
SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE
RISPOSTA
AL
QUESITO:
Noi
siamo
un
ristorante
ed
un
enoteca.
per il vino immagino che spetti ai produttori la modifica delle etichette ma per quanto
riguarda la ristorazione, in che modo dobbiamo adattarci alla nuova normativa? Dobbiamo
usare qualche indicazione particolare sul menù?
MODULO DI RISPOSTA
In base ai dati da voi forniti e senza conoscere nel dettaglio il prodotto, possiamo
consigliare quanto segue.
Il Regolamento UE 1169/2011 si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi
della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale,
compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle
collettività.
Sono quindi compresi anche i prodotti che vengono preparati da ristoranti, mense e
catering etc.
Allo stato attuale sono ancora da definire le specifiche modalità con cui i ristoratori e i
pubblici esercenti, oltre ai titolari di mense e catering, dovranno offrire le informazioni ai
consumatori finali. In quest’ambito assume rilievo la questione “allergeni”, la cui disciplina
sino ad oggi non era applicabile alla ristorazione, che dovranno essere oggetto di
informativa nei locali di somministrazione degli alimenti durante gli scambi verbali che
accompagnano la vendita, attraverso il menù delle vivande o altro materiale informativo
esposto.
In linea di principio, in mancanza di misure nazionali, le informazioni relative alle allergie e
intolleranze devono essere fornite in forma scritta, quindi essere facilmente visibili,
chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili (Articolo 21 Reg. UE 1169/2011).
All’informazione orale si può ricorrere in aggiunta, ma non in sostituzione, alla scritta, così
come precisato anche nelle linee guida “Domande e risposte sull’applicazione del
Regolamento UE 1169/2011”.
Per il vino, se contiene solfiti oltre i 10 mg/l, occorre che sulla bottiglia sia indicato
“contiene solfiti”. In questo caso anche nella somministrazione (es. calice) occorrerà
avvisare il consumatore per iscritto.
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E’ necessario ovviamente tenere sotto controllo l’evoluzione della normativa.
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