comunità` economica europea

Transcript

comunità` economica europea
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
2264/66
7 . 7 . 66
COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA
INFORMAZIONI
LA COMMISSIONE
DIRETTIVE E DECISIONI
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 1966
che proroga le decisioni prese in applicazione della decisione del Consiglio
del 4 aprile 1962, che autorizza alcuni Stiti membri a riscuotere tasse di
compensazione all'importazione di alcuni prodotti, risultanti dalla tra­
sformazione di prodotti agricoli, da altri Stati membri
(66/394/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,
Visto iil Trattato che istituisce ila Comunità Eco­
nomica Europea,
Vista La decisione del Consiglio del 4 aprile
1962 (1), fondata in particolare sull' articolo 235 del
Trattato, relativa alla percezione di una tassa di
compensazione su talune merci multanti dalla tra­
sformazione di prodotti agricoli, prorogata e modi­
ficata con decisione del Consiglio del 29 marzo
1965 (2), prorogata con decisione del Consiglio idei
15 giugno 1965 (3), prorogata e modificata con de­
cisione del 26 ottobre 1965 (4), prorogata nuovamente
con decisione del 28 giugno 1966 (5) ;
Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile
1962 (6), che stabilisce l'elenco delle merci alle quali
può essere applicata la summenzionata decisione ;
Vista ila decisione del 6 novembre 1964 (7), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica federale di Ger­
mania, di pane e prodotti simili, dal Regno dei Paesi
Baséi, modificata e prorogata ultimamente con le
(») GU n.
(2) GU n.
(3) GU n.
(4) GU n.
(5) GU n.
(«) GU n.
(7) GU n .
30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65.
109 del 23. 6. 1965, ,pag. 1866/65.
179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.
117 del 29. 6. 1966, pag. 2166/66.
30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
206 dell'I 1 . 12. 1964, pag. 3517/64.
decisioni del 27 ottobre 1965 (8) e del 2 marzo
1966 (9) ;
Vista la decisione del 7 febbraio 1966 (10), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica federale di Ger­
mania, di biscotti e cialde, dagli altri Stati membri ;
Vista la decisione del 21 dicembre 1964 (n), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
sulle importazioni nella Repubblica federale di Ger­
mania, di caramelle tenere, di caramelle dure, di
confetti e cosi pure di pasta per fondente, d'agili altri
Stati membri, prorogata e modificata ultimamente
con le decisioni del 27 ottobre 1965 (8) e del 2 mar­
zo 1966 (12) ;
Vista la decisione de1! 6 novembre 1964 (13), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica francese, di pro­
dotti a base di zuccheri senza cacao non contenenti
sostanze alcoliche, dagli altri Stati membri, proro­
gata e modificata ultimamente con le decisioni del
27 ottobre 1965 (8) e del 2 marzo 1966 (14) ;
(8) GU n. 193 del 15. 11 . 1965, pag. 2953/65.
(9) GU n. 58 del 29. 3. 1966, pag. 845/66.
(10) GU n . 58 del 29. 3. 1966, pag. 847/66.
(") GU n . 7 del 22. 1 . 1965, pag. 65/65.
( 12) GU n . 58 del 29. 3. 1966, pag. 849/66.
(13) GU n. 206 del'll . 12. 1964, pag. 3524/64.
(,4) GU n . 58 del 29. 3. 1966, pag. 852/66.
7 . 7 . 66
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Vista la decisione del 6 novembre 1964 (*), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione nella Repubblica francese di cioc­
colato e prodotti a base idi zuccheri e preparati di
2265/66
all'importazione, nel Regno del Belgio, nel Grandu­
cato del Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, di
pasta per fondente, dalla Repubblica federale di
Germania ;
cacao o di cioccolato, senza sostanze alcoliche, da
alcuni Stati membri, prorogata e modificata ulti­
mamente con le decisioni dell 27 ottobre 1965 (2) e
del 2 marzo 1966 (3) ;
Vista la decisione del 30 novembre 1964 (4), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica francese, di glu­
cosio (destrosio) da taluni Stati membri, prorogata
e modificata ultimamente con le decisioni del 27 ot­
tobre 1965 (2) e del 2 marzo 1966 (5) ;
Vista la decisione idei 10 novembre 1964 (6), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica federale di Ger­
mania di ' destrine fabbricate con fecola di patate,
cosi pure d'i fecole idi patate solubili o torrefatte, da
taluni Stati membri, prorogata e modificata ultima­
mente con le decisioni del 27 ottobre 1965 (2) e del
1° aprile 1966 (7) ;
Vista la decisione del 10 novembre 1964 (8), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica italiana, di destri­
ne fabbricate con fecola di patate, d'i fecole di pa­
tate solubili o torrefatte, da taluni Stati membri,
prorogata e modificata ultimamente con le decisioni
Vista la decisione del 18 maggio 1966 (14), che
autorizza ila riscossione di tasse idi compensazione al­
l'importazione, nella Repubblica francese, di pro­
dotti della biscotteria, da taluni Stati 'membri ;
Considerando che ili
precitate decisioni della
30 giugno 1966 incluso
questa stessa data, della
4 aprile 1962, prorogata
periodo di validità delle
Commissione è .limitato al
a causa della scadenza, a
decisione del Consiglio del
ultimamente con decisione
del 26 ottobre 1965 ;
Considerando che esistono ancora le difficoltà
che hanno motivato tali decisioni della Commis­
sione ; che, tenuto conto della proroga della deci­
sione precitata del 28 giugno 1966, è opportuno pro­
rogare tali decisioni della Commissione fino al
31 ottobre 1966 incluso, senza per questo pregiu­
dicare ila loro abrogazione o le modifiche che la
Commissione potrebbe apportare a una qualsiasi
delle sue disposizioni prima di questa data,
HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
del 27 ottobre 1965 (2) o del 27 maggio 1966 (9) ;
Vista la decisione del 21 dicembre 1964 (10), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica francese, di de­
strine, amidi e fecale solubili o torrefatte, e cosi pu­
re di bozzime e appretti, preparati a base di materie
amidacee, da alcuni Stati membri, prorogata e mo­
dificata ultimamente con le decisioni del 27 ottobre
1965 (2) e del 1° aprile 1966 (n) ;
Vista la decisione del 19 aprile 1966 (12), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica italiana, di fette
biscottate e biscotti, da alcuni Stati membri ;
Vista la decisione del 18 maggio 1966 (13), che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
(x) GU n. 206 dell' ll . 12. 1964, pag. 3529/64.
(2) GU n. 193 del 15. 11 . 1965, pag. 2953/65.
(3) GU n. 58 del 29. 3. 1966, pag. 855/66.
(4) GU n. 207 del 12'. 12. 1964, pag. 3544/64 .
(5) GU n. 58 del 29. 3. 1966, pag. 858/66.
(6) GU n. 202 del 7. 12. 1964, pag. 3417/64.
(7) GU n. 80 del 3. 5. 1966, pag. 1209/66.
(8) GU n. 202 del 7. 12. 1964, pag. 3423/64 .
(9) GU n. 100 del 7. 6. 1966, pag. 1595/66.
(10) GU n. 21 deJJ'8. 2. 1965, pag. 348/65.
(») GU n. 80 del 3. 5. 1966, pag. 1220/66.
(12) GU n. 81 del 5. 5. 1966, pag. 1233/66.
(13) GU n. 107 del 16. 6. 1966, pag. 1913/66,
Sono prorogate fino al 31 ottobre 1966 incluso :
— la decisione del 6 novembre 1964, che auto­
rizza la riscossione di tasse di compensazione all'im­
portazione, nella Repubblica federale di Germania,
di pane e prodotti simili, dal Regno dei Paesi Bassi,
prorogata e modificata ultimamente con le decisioni
del 27 ottobre 1965 e del 2 marzo 1966 ;
— la decisione del 7 febbraio 1966, che auto­
rizza la riscossione di tasse di compensazione al­
l'importazione, nella Repubblica federale di Ger­
mania, di biscotti e cialde, da alcuni Stati membri ;
— la decisione del 21 dicembre 1964, che au­
torizza la riscossione di tasse di compensazione sul­
le importazioni nella Repubblica federale di Ger­
mania di caramelle tenere, . di caramelle dure, di
confetti e cosi pure di pasta per fondente, dagli
altri Stati membri, prorogata e modificata ultima­
mente con le decisioni del 27 ottobre 1965 e del
2 marzo 1966 ;
— la decisione del 6 novembre 1964, che au­
torizza la riscossione di tasse di compensazione .al­
l'importazione, nella Repubblica francese, di pro­
dotti a base idi zuccheri senza cacao non contenenti
sostanze alcoliche, dagli altri Stati membri , proro­
( u ) GU n . 107 dei 16 . 6. 1966, pag. 1917/ 66 .
2266/66
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
gata e modificata ultimamente con le decisioni del
27 ottobre 1965 e del 2 marzo 1966 ;
— la decisione del 6 novembre 1964, che auto­
rizza ila riscossione idi tasse di compensazione al­
l'importazione nella Repubblica francese di ciocco­
lato e prodotti a base di zuccheri e preparati di ca­
cao o di cioccolato, senza sostanze alcoliche, da al­
cuni Stati membri, prorogata e modificata ultima­
mente con le decisioni del 27 ottobre 1965 e del
2 marzo 1966 ;
— la decisione del 30 novembre 1964, che au­
torizza la riscossione di tasse ' di compensazione al­
l'importazione, nella Repubblica francese, di glu­
cosio ( destrosio) da taluni Stati membri, prorogata
e modificata ultimamente con le decisioni del 27 ot­
tobre 1965 e del 2 marzo 1966 ;
7. 7. 66
— la decisione del 21 dicembre 1964, che au­
torizza La riscossione idi tasse di compensazione al­
l'importazione nella Repubblica francese, di de­
strine,
amidi e fecole 'solubili o torrefatte, e cosi
pure di bozzime e appretti, preparati a base di
materie amidacee, da alcuni Stati membri, proro­
gata e modificata ultimamente con le decisioni del
27 ottobre 1965 e del 1° aprile 1966 ;
— la decisione del 19 aprile 1966 , che autorizza
la riscossione di tasse di compensazione alil'importa­
zione, nella Repubblica italiana, idi . fette biscottate
e di biscotti, da taluni Stati membri ;
— la decisione del 18 maggio 1966, che auto­
rizza la riscossione di tasse di compensazione al­
l'importazione , nel Regno del Belgio, nel Grandu­
cato idei Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi,
di pasta per fondente, dalla Repubblica federale di
Germania ;
— la decisione del 10 novembre 1964, che au­
torizza la riscossione di tasse idi compensazione al­
l'importazione, nella Repubblica federale idi Ger­
mania di destrine fabbricate con feoola idi patate,
cosi pure . di fecole dà patate solubili o torrefatte, da
taluni Stati membri, prorogata e modificata ultima­
— la decisione del 18 maggio 1966, che autoriz­
za la riscossione di tasse di compensazione all'im­
portazione, nella Repubblica francese, di prodotti
della biscotteria, da alcuni Stati membri.
Articolo 2
mente con le decisioni del 27 ottobre 1965 e del
1° aprile 1966 ;
La presente decisione è destinata a tutti gli Stati
membri .
— la decisione del 10 novembre 1964, che au­
torizza la riscossione di tasse di compensazione al­
l'importazione, nella Repubblica italiana, idi destrine
fabbricate con fecola di patate, di fecale di patate
solubili o torrefatte, da taluoi Stati membri, proro­
gata e modificata ultimamente con le decisioni del
27 ottobre 1965 e del 27 maggio 1966 ;
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1966 .
Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN