comunità` economica europea
Transcript
comunità` economica europea
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2264/66 7 . 7 . 66 COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA INFORMAZIONI LA COMMISSIONE DIRETTIVE E DECISIONI DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1966 che proroga le decisioni prese in applicazione della decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, che autorizza alcuni Stiti membri a riscuotere tasse di compensazione all'importazione di alcuni prodotti, risultanti dalla tra sformazione di prodotti agricoli, da altri Stati membri (66/394/CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto iil Trattato che istituisce ila Comunità Eco nomica Europea, Vista La decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (1), fondata in particolare sull' articolo 235 del Trattato, relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci multanti dalla tra sformazione di prodotti agricoli, prorogata e modi ficata con decisione del Consiglio del 29 marzo 1965 (2), prorogata con decisione del Consiglio idei 15 giugno 1965 (3), prorogata e modificata con de cisione del 26 ottobre 1965 (4), prorogata nuovamente con decisione del 28 giugno 1966 (5) ; Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (6), che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la summenzionata decisione ; Vista ila decisione del 6 novembre 1964 (7), che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica federale di Ger mania, di pane e prodotti simili, dal Regno dei Paesi Baséi, modificata e prorogata ultimamente con le (») GU n. (2) GU n. (3) GU n. (4) GU n. (5) GU n. («) GU n. (7) GU n . 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62. 51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65. 109 del 23. 6. 1965, ,pag. 1866/65. 179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65. 117 del 29. 6. 1966, pag. 2166/66. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62. 206 dell'I 1 . 12. 1964, pag. 3517/64. decisioni del 27 ottobre 1965 (8) e del 2 marzo 1966 (9) ; Vista la decisione del 7 febbraio 1966 (10), che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica federale di Ger mania, di biscotti e cialde, dagli altri Stati membri ; Vista la decisione del 21 dicembre 1964 (n), che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Ger mania, di caramelle tenere, di caramelle dure, di confetti e cosi pure di pasta per fondente, d'agili altri Stati membri, prorogata e modificata ultimamente con le decisioni del 27 ottobre 1965 (8) e del 2 mar zo 1966 (12) ; Vista la decisione de1! 6 novembre 1964 (13), che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di pro dotti a base di zuccheri senza cacao non contenenti sostanze alcoliche, dagli altri Stati membri, proro gata e modificata ultimamente con le decisioni del 27 ottobre 1965 (8) e del 2 marzo 1966 (14) ; (8) GU n. 193 del 15. 11 . 1965, pag. 2953/65. (9) GU n. 58 del 29. 3. 1966, pag. 845/66. (10) GU n . 58 del 29. 3. 1966, pag. 847/66. (") GU n . 7 del 22. 1 . 1965, pag. 65/65. ( 12) GU n . 58 del 29. 3. 1966, pag. 849/66. (13) GU n. 206 del'll . 12. 1964, pag. 3524/64. (,4) GU n . 58 del 29. 3. 1966, pag. 852/66. 7 . 7 . 66 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Vista la decisione del 6 novembre 1964 (*), che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica francese di cioc colato e prodotti a base idi zuccheri e preparati di 2265/66 all'importazione, nel Regno del Belgio, nel Grandu cato del Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, di pasta per fondente, dalla Repubblica federale di Germania ; cacao o di cioccolato, senza sostanze alcoliche, da alcuni Stati membri, prorogata e modificata ulti mamente con le decisioni dell 27 ottobre 1965 (2) e del 2 marzo 1966 (3) ; Vista la decisione del 30 novembre 1964 (4), che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di glu cosio (destrosio) da taluni Stati membri, prorogata e modificata ultimamente con le decisioni del 27 ot tobre 1965 (2) e del 2 marzo 1966 (5) ; Vista la decisione idei 10 novembre 1964 (6), che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica federale di Ger mania di ' destrine fabbricate con fecola di patate, cosi pure d'i fecole idi patate solubili o torrefatte, da taluni Stati membri, prorogata e modificata ultima mente con le decisioni del 27 ottobre 1965 (2) e del 1° aprile 1966 (7) ; Vista la decisione del 10 novembre 1964 (8), che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica italiana, di destri ne fabbricate con fecola di patate, d'i fecole di pa tate solubili o torrefatte, da taluni Stati membri, prorogata e modificata ultimamente con le decisioni Vista la decisione del 18 maggio 1966 (14), che autorizza ila riscossione di tasse idi compensazione al l'importazione, nella Repubblica francese, di pro dotti della biscotteria, da taluni Stati 'membri ; Considerando che ili precitate decisioni della 30 giugno 1966 incluso questa stessa data, della 4 aprile 1962, prorogata periodo di validità delle Commissione è .limitato al a causa della scadenza, a decisione del Consiglio del ultimamente con decisione del 26 ottobre 1965 ; Considerando che esistono ancora le difficoltà che hanno motivato tali decisioni della Commis sione ; che, tenuto conto della proroga della deci sione precitata del 28 giugno 1966, è opportuno pro rogare tali decisioni della Commissione fino al 31 ottobre 1966 incluso, senza per questo pregiu dicare ila loro abrogazione o le modifiche che la Commissione potrebbe apportare a una qualsiasi delle sue disposizioni prima di questa data, HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 del 27 ottobre 1965 (2) o del 27 maggio 1966 (9) ; Vista la decisione del 21 dicembre 1964 (10), che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica francese, di de strine, amidi e fecale solubili o torrefatte, e cosi pu re di bozzime e appretti, preparati a base di materie amidacee, da alcuni Stati membri, prorogata e mo dificata ultimamente con le decisioni del 27 ottobre 1965 (2) e del 1° aprile 1966 (n) ; Vista la decisione del 19 aprile 1966 (12), che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica italiana, di fette biscottate e biscotti, da alcuni Stati membri ; Vista la decisione del 18 maggio 1966 (13), che autorizza la riscossione di tasse di compensazione (x) GU n. 206 dell' ll . 12. 1964, pag. 3529/64. (2) GU n. 193 del 15. 11 . 1965, pag. 2953/65. (3) GU n. 58 del 29. 3. 1966, pag. 855/66. (4) GU n. 207 del 12'. 12. 1964, pag. 3544/64 . (5) GU n. 58 del 29. 3. 1966, pag. 858/66. (6) GU n. 202 del 7. 12. 1964, pag. 3417/64. (7) GU n. 80 del 3. 5. 1966, pag. 1209/66. (8) GU n. 202 del 7. 12. 1964, pag. 3423/64 . (9) GU n. 100 del 7. 6. 1966, pag. 1595/66. (10) GU n. 21 deJJ'8. 2. 1965, pag. 348/65. (») GU n. 80 del 3. 5. 1966, pag. 1220/66. (12) GU n. 81 del 5. 5. 1966, pag. 1233/66. (13) GU n. 107 del 16. 6. 1966, pag. 1913/66, Sono prorogate fino al 31 ottobre 1966 incluso : — la decisione del 6 novembre 1964, che auto rizza la riscossione di tasse di compensazione all'im portazione, nella Repubblica federale di Germania, di pane e prodotti simili, dal Regno dei Paesi Bassi, prorogata e modificata ultimamente con le decisioni del 27 ottobre 1965 e del 2 marzo 1966 ; — la decisione del 7 febbraio 1966, che auto rizza la riscossione di tasse di compensazione al l'importazione, nella Repubblica federale di Ger mania, di biscotti e cialde, da alcuni Stati membri ; — la decisione del 21 dicembre 1964, che au torizza la riscossione di tasse di compensazione sul le importazioni nella Repubblica federale di Ger mania di caramelle tenere, . di caramelle dure, di confetti e cosi pure di pasta per fondente, dagli altri Stati membri, prorogata e modificata ultima mente con le decisioni del 27 ottobre 1965 e del 2 marzo 1966 ; — la decisione del 6 novembre 1964, che au torizza la riscossione di tasse di compensazione .al l'importazione, nella Repubblica francese, di pro dotti a base idi zuccheri senza cacao non contenenti sostanze alcoliche, dagli altri Stati membri , proro ( u ) GU n . 107 dei 16 . 6. 1966, pag. 1917/ 66 . 2266/66 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE gata e modificata ultimamente con le decisioni del 27 ottobre 1965 e del 2 marzo 1966 ; — la decisione del 6 novembre 1964, che auto rizza ila riscossione idi tasse di compensazione al l'importazione nella Repubblica francese di ciocco lato e prodotti a base di zuccheri e preparati di ca cao o di cioccolato, senza sostanze alcoliche, da al cuni Stati membri, prorogata e modificata ultima mente con le decisioni del 27 ottobre 1965 e del 2 marzo 1966 ; — la decisione del 30 novembre 1964, che au torizza la riscossione di tasse ' di compensazione al l'importazione, nella Repubblica francese, di glu cosio ( destrosio) da taluni Stati membri, prorogata e modificata ultimamente con le decisioni del 27 ot tobre 1965 e del 2 marzo 1966 ; 7. 7. 66 — la decisione del 21 dicembre 1964, che au torizza La riscossione idi tasse di compensazione al l'importazione nella Repubblica francese, di de strine, amidi e fecole 'solubili o torrefatte, e cosi pure di bozzime e appretti, preparati a base di materie amidacee, da alcuni Stati membri, proro gata e modificata ultimamente con le decisioni del 27 ottobre 1965 e del 1° aprile 1966 ; — la decisione del 19 aprile 1966 , che autorizza la riscossione di tasse di compensazione alil'importa zione, nella Repubblica italiana, idi . fette biscottate e di biscotti, da taluni Stati membri ; — la decisione del 18 maggio 1966, che auto rizza la riscossione di tasse di compensazione al l'importazione , nel Regno del Belgio, nel Grandu cato idei Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, di pasta per fondente, dalla Repubblica federale di Germania ; — la decisione del 10 novembre 1964, che au torizza la riscossione di tasse idi compensazione al l'importazione, nella Repubblica federale idi Ger mania di destrine fabbricate con feoola idi patate, cosi pure . di fecole dà patate solubili o torrefatte, da taluni Stati membri, prorogata e modificata ultima — la decisione del 18 maggio 1966, che autoriz za la riscossione di tasse di compensazione all'im portazione, nella Repubblica francese, di prodotti della biscotteria, da alcuni Stati membri. Articolo 2 mente con le decisioni del 27 ottobre 1965 e del 1° aprile 1966 ; La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri . — la decisione del 10 novembre 1964, che au torizza la riscossione di tasse di compensazione al l'importazione, nella Repubblica italiana, idi destrine fabbricate con fecola di patate, di fecale di patate solubili o torrefatte, da taluoi Stati membri, proro gata e modificata ultimamente con le decisioni del 27 ottobre 1965 e del 27 maggio 1966 ; Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1966 . Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN