la commissione - EU Law and Publications

Transcript

la commissione - EU Law and Publications
13 7 . 66
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
INFORMAZIONI
LA COMMISSIONE
DIRETTIVE E DECISIONI
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 1966
che modifica la sua decisione del 18 maggio 1966 che autorizza la
riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nel Regno del
Belgio, nel Granducato del Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi,
di pasta per fondente in provenienza dalla Repubblica federale di
Germania
(I testi in lingua francese, tedesca ed olandese sono i soli facenti fede)
(66/408/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (*), basata in particolare sul­
l'articolo 235 del Trattato, relativa alla percezione di una tassa di compensazione su
talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificata l'ultima
volta dalla decisione del 26 ottobre 1965 (2), prorogata l'ultima volta dalla decisione
del 28 giugno 1966 (3),
Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (4), che stabilisce l'elenco
delle merci alle quali può essere applicata la suddetta decisione,
Vista la sua decisione del 18 maggio 1966 (5), che autorizza la riscossione di
tasse di compensazione all'importazione, nel Regno del Belgio, nel Granducato del
Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, di pasta per fondente, in provenienza
dalla Repubblica federale di Germania, prorogata dalla decisione del 28 giugno
1966 (6),
Considerando, sulla scorta dei dati esposti nella summenzionata decisione del
18 maggio 1966, che l'incidenza delle disparità dei prezzi delle materie prime incor­
porate in 100 kg di pasta per fondente, importata nel Regno del Belgio e nel Gran­
ducato del Lussemburgo, in provenienza dalla Repubblica federale di Germania,
ammonta a 487,80 FB :
(*)
(2)
(3)
{*)
(5)
(6)
GU n.
GU n.
GU n.
GU n.
GU n.
GU n.
30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.
117 del 29. 6. 1966, pag. 2166/66.
30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
107 del 16. 6. 1966, pag. 1913/66.
122 del 7. 7. 1966, pag. 2264/66.
2355/66
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
2356/66
13 . 7 . 66
Considerando che è opportuno modificare in conseguenza l'importo delle tasse
di compensazione che il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo sono
stati autorizzati a riscuotere in virtù della summenzionata decisione del 18 maggio
1966,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
Gli importi delle tasse di compensazione che il Regno del Belgio e il Grandu­
cato del Lussemburgo sono stati autorizzati a riscuotere, a norma della decisione
della Commissione del 18 maggio .1966, prorogata con la decisione del 28 giugno 1966,
all'importazione di pasta per fondente (voce ex 17.04 C della tariffa doganale co­
mune) in provenienza dalla Repubblica federale di Germania, sono modificati nel
modo indicato nella tabella seguente :
Importo delle tasse di compensazione
U. E. B. L.
Paese importatore
Germania
Paese esportatore
Importazione
FB/100 kg
Pasta per fondente (voce ex 17.04 C)
402,23
i
Paesi terzi
Esportazione
Importazione
DM/100 kg
'
FB / 100 kg
30,67
213,62
Articolo 2
La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, alila Repubblica federale
di Germania, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1966.
Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN