scarica la documentazione

Transcript

scarica la documentazione
Accordo firmato tra Audirevi e CONAI
Novità in arrivo per i produttori e utilizzatori di Imballaggi.
Per l’esercizio 2017 AUDIREVI ha sottoscritto con il CONAI (Consorzio Nazionale
Imballaggi) un accordo per lo svolgimento di controlli nel caso in cui un’impresa
consorziata decida di avvalersi di una società esterna
A cura di Centro Studi Audirevi
CHI È IL CONAI E PERCHÉ È OBBLIGATORIO ADERIRVI
L’imballaggio di una merce costituisce, per espressa previsione comunitaria, un elemento
inquinante. Da questo è derivato il principio fondamentale per cui risponde di tale inquinamento
sia chi produce l’imballaggio sia chi lo utilizza nell’ambito della propria attività commerciale.
Nell’ordinamento italiano tale principio è stato reso esecutivo con l’emanazione del D.Lgs. 22/97,
ora D.Lgs. 152/2006 (recepimento della direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggi).
1
Tale Decreto istituisce il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), con lo scopo del raggiungimento
degli obiettivi globali di recupero e riciclaggio degli imballaggi e con la finalità di garantire il
necessario coordinamento dell’attività di raccolta differenziata.
A tale consorzio, per espresso previsione del Decreto, devono iscriversi tutti i Produttori e gli
Utilizzatori di imballaggi. CONAI nasce pertanto come un consorzio di diritto privato la cui finalità
di interesse pubblico ne rende tuttavia obbligatoria l’iscrizione.
Le aziende aderenti al Consorzio versano un contributo obbligatorio, il Contributo Ambientale
CONAI (CAC), stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio.
Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i
produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di
imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.
Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di
‘imballaggi pieni’ (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi
per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di
merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi
imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).
CONTROLLI, SANZIONI, AUTODENUNCIA
A partire dall’esercizio 2017, Audirevi rientra, dunque, tra le società
esterne che, su richiesta di un’impresa consorziata, il CONAI potrà
incaricare per effettuare i dovuti controlli.
Il CONAI ha, infatti, predisposto procedure di controllo sulla corretta applicazione del Contributo
Ambientale, controlli che possono essere effettuati anche da società esterne, come previsto dal
Regolamento CONAI, comma 2, art. 11).
È importante ricordare che l’attività di controllo del CONAI si sviluppa attraverso controlli mirati,
incrocio dati interni e confronto con fonti esterne compresi enti pubblici e privati con specifico
riferimento al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale – art. 224,
comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/06.
Ai sensi dell’art. 11 del proprio Regolamento, CONAI può infatti disporre, dandone preventiva
comunicazione scritta, controlli – anche sotto forma di verifiche e (o) ispezioni - presso l’impresa
consorziata, regolamentati secondo quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo.
2
Il Regolamento CONAI individua le principali tipologie di infrazione che costituiscono gravi
violazioni:
omessa applicazione del Contributo Ambientale;
omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell’ambito
dei controlli di cui all’art. 11, l’accertamento della effettiva applicazione;
 omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui
all’art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
 infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all’art. 4, comma 11;
 utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all’art. 4, comma 10.
La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:
 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni


Il Consorziato che desideri regolarizzare le violazioni commesse nell’applicazione delle norme
può avvalersi di una procedura cosiddetta di ‘autodenuncia’ . In tale caso, ferma restando
l’applicazione degli interessi di mora dovuti, nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che,
prima dell’avvio dei controlli, autodenuncino l’infrazione commessa, liquidando (calcolando) e
dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 giorni dalla
presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, dell’apposito modello di
autodenuncia.
ISCRIZIONE
Per iscriversi a CONAI occorre compilare e inviare la Domanda di Adesione con allegata la ricevuta
di versamento della quota.
L’impresa all’atto dell’adesione deve indicare la categoria di appartenenza – Produttore o
Utilizzatore – sulla base dell’attività prevalente individuata. L’adesione a CONAI comporta il
versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 Euro, al quale si aggiunge un
importo variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano
avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. La quota di adesione a CONAI si versa
soltanto una volta e può essere adeguata successivamente a discrezione del Consorziato.
DICHIARAZIONE E VERSAMENTO
Tutti i soggetti obbligati all’applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a dichiarare a
CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.
Le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di
riferimento. La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’ammontare
del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell’anno precedente. Gli
3
importi risultanti dalla Dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative
fatture da parte di CONAI.
ESENZIONI PER EXPORT
Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze
CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. CONAI prevede due procedure di
esenzione:
1) una procedura ordinaria (ex post) che consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi
esportati (per singolo materiale) e richiedere il rimborso del Contributo Ambientale versato
su questi quantitativi;
Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta tramite
apposito modulo entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo
a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo (per le esportazioni 2016 il
termine per la richiesta di rimborso scade il 28 febbraio 2017)
2) una procedura semplificata (ex ante) che consiste nel determinare preventivamente la
quota di esportazione prevista per singolo materiale nel corso dell’anno solare ed evitare il
pagamento del Contributo Ambientale su tale quota.
Per le aziende che siano contemporaneamente importatrici ed esportatrici di imballaggi/merci
imballate, è prevista una procedura di compensazione import/export, alternativa alle due
precedenti.
A partire dall’anno 2017, inoltre, per le aziende che esportano imballaggi pieni, già dichiarati
all’import con le procedure semplificate “a valore” o sulla “tara” delle merci stesse, sarà possibile
usufruire di una nuova procedura di rimborso.
NOVITÀ 2017
Tra le principali novità, segnaliamo:
 la riduzione - a partire dal 1˚ luglio 2017 - del Contributo Ambientale CONAI sugli
imballaggi in vetro (da 17,30 a 16,30 Euro/ton);
 la nuova procedura di rimborso dal Contributo Ambientale CONAI da riservare alle
aziende consorziate che esportano imballaggi pieni, già dichiarati con le procedure
semplificate import;
 la circolare CONAI del 12.12.2016 che prevede una particolare procedura di
regolarizzazione del pregresso - dal 1˚ gennaio 2014 - per il pagamento del Contributo
Ambientale CONAI sugli appendini in filo di ferro e relativi accessori in acciaio, carta e
plastica per lavanderie/stirerie
4


la semplificazione della dichiarazione di compensazione import/export con apposito
modulo eliminando l’obbligo di allegare elenchi di fatture relative ad importazioni ed
esportazioni di imballaggi/merci imballate
Integrazione soggetti esclusi. In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI
gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata
per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività
di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.
CONTATTI
Centro Studi Audirevi – Scuola di Alta Formazione Professionalizzante
Tel: +39 02.87070700 Dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30 / 14.00 – 16.00
Mail: [email protected]
Sito web: www.audirevi.it
5