Fonte: Corriere di Novara 5/9/2009 “Per un tour
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Fonte: Corriere di Novara 5/9/2009 “Per un tour
Fonte: Corriere di Novara 5/9/2009 “Per un tour operator è sufficiente dare l’opuscolo informativo al cliente o deve aggiungere altro?” di Monica Bombelli e Matteo Iato Per un tour operator è sufficiente dare l’opuscolo informativo al cliente o deve aggiungere altro? Il dilemma è arrivato sul tavolo della Cassazione. Che con una recente sentenza ha precisato che basta al tour operator aver informato il viaggiatore delle prestazioni promesse e aver messo a sua disposizione l’opuscolo informativo previsto oggi dal codice al consumo. La questione era nata qualche anno fa, quando una tizia aveva fatto causa ad una società organizzatore di viaggi, affermando che detta società aveva violato l’obbligo di informare i viaggiatori dell’esistenza di fenomeni naturali, nello specifico bassa marea, barriera corallina e presenza in mare di un alga ustionante, che le avevano impedito il normale godimento della vacanza e le avevano procurato una patologia dermatologica. In sostanza, sosteneva la parte attrice, lei era andata in vacanza in un posto dove un’alga ustionante, complice la bassa marea, le aveva cagionato una malattia alla pelle. Il tour operator non l’aveva avvertita della presenza di questi due elementi, l’alga e la bassa marea, e quindi, a suo giudizio, l’organizzatore del viaggio aveva violato gli obblighi di informazione verso essa cliente. Nel corso del giudizio, peraltro, non era stata raggiunta la prova che la patologia dermatologica derivasse proprio dall’alga in oggetto. Il tribunale adito dalla tizia però le aveva dato torto. La persona aveva proposto impugnazione avanti alla Corte di appello. La quale aveva sottolineato che la sorte della causa non sarebbe stata diversa se essa avesse dimostrato la rilevanza causale del microrganismo ustionante presente nelle acque antistanti il villaggio turistico. Ciò perché essa tizia avrebbe dovuto provare non solo che il tour operator fosse stato a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, della presenza dell’alga marina in quel tratto di mare e nel periodo in cui ebbe luogo la vacanza e anche della probabilità di un contatto aggressivo facilitato dalla bassa marea, ma doveva pure dimostrare che ella, se informata di tale eventualità, si sarebbe astenuta dallo stipulare il contratto di viaggio o lo avrebbe concluso a condizioni diverse. Insomma, diceva il giudice di secondo grado, anche se fosse risultato provato in causa che proprio quell’alga le aveva davvero e con certezza cagionato la dermatite, non sarebbe bastato, perché bisognava comunque dimostrare, da parte della tizia, che il tour operatore avesse saputo, o avrebbe dovuto sapere, dell’esistenza dell’alga in oggetto. E ancora non sarebbe stato sufficiente perché, sempre secondo la Corte d’Appello, avrebbe dovuto anche provarsi, sempre a carico della danneggiata, che la stessa non avrebbe comperato quello specifico viaggio o ne avrebbe cambiato le condizioni, se avesse saputo dell’esistenza dell’alga urticante. Quindi appello rigettato. La tizia ricorre in Cassazione. I magistrati osservano che il ragionamento dei giudici di secondo grado è corretto. Infatti, scrivono nella motivazione della loro sentenza, la Corte d’appello ha accertato che la società aveva agito “secondo il criterio della diligenza professionale (articolo 1176 c.c.) e della buone fede precontrattuale e contrattuale (articoli 1175, 1337, 1374 e 1375 c.c.)” in quanto ha ritenuto che il fenomeno della bassa marea, quale situazione favorevole all’azione nociva dell’alga, non costituisse una di quelle informazioni di carattere generale che l’organizzatore del viaggio deve dare al consumatore. Invero, “va evidenziato che l’organizzatore di viaggi turistici, in base ai principi contenuti nella Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, concernente il contratto di viaggio deve adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a coloro che vi partecipano” ed “è tenuto ad una condotta che non superi il livello medio di diligenza”. Pertanto, aggiungono, “una volta informato il viaggiatore, come è stato fatto nella specie, delle prestazioni promesse (trasporto, alloggio, attività sportive, escursioni e quant’altro), e messo a disposizione di questi il cd. opuscolo informativo menzionato dal decreto legislativo n. 111 del 1995, articolo 9, che contempla tra le informazioni generali quelle sole notizie, di carattere per lo più amministrativo, necessarie per recarsi all’estero e indicato nel documento di viaggio i servizi forniti e le condizioni atte a giustificarne l’annullamento, nulla più incombe al detto organizzatore per dimostrare di aver adempiuto con la dovuta diligenza ai suoi obblighi”. Ha concluso ritenendo che, nella fattispecie, esulasse dall’esperienza dell’organizzatore di viaggio e dalla sua professionalità la cognizione della bassa marea in un posto e della esistenza di microrganismi infetti nello stesso. A cura dell’Avv. Monica Bombelli e dell’Avv. Matteo Iato