Casale DANNO DA VACANZA
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Casale DANNO DA VACANZA
DANNO DA VACANZA, O PRESUNTA TALE… Tempi di vacanza e … tempi di bidoni. E qualcuno inizia a rivolgersi al poliziotto a lui più vicino, il poliziotto locale. E allora perchè non affrontare questo tema attuale rileggendo un caso oggetto di sentenza di Cassazione (SEZ. III CIVILE - SENTENZA 6 luglio 2009, n.15798), ricordando i principi che regolano la materia? In tema di responsabilità precontrattuale per negligenza informativa, l'organizzatore di viaggi turistici, in base ai principi contenuti nella Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, concernente il contratto di viaggio deve adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a coloro che vi partecipano, nei limiti della media diligenza. Ne deriva, pertanto, che, una volta informato il viaggiatore delle prestazioni promesse (trasporto, alloggio, attività sportive, escursioni e quant'altro) e messo a disposizione di questi il cd. opuscolo informativo menzionato dall'art. 9 del decr. leg.vo n. 111/95, che contempla tra le informazioni generali quelle sole notizie, di carattere per lo più amministrativo, necessarie per recarsi all'estero e indicato nel documento di viaggio i servizi forniti e le condizioni atte a giustificarne l'annullamento, nulla più incombe al detto organizzatore per dimostrare di aver adempiuto con la dovuta diligenza ai suoi obblighi. IL CASO Con sentenza del 29 novembre 2001 il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da Z. G. tesa ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, ivi compresi quelli alla persona da parte della s.p.a. Viaggi del Ventaglio. 2. - In punto di fatto, con atto di citazione notificato il 23 giugno 1998 la Z. conveniva in giudizio la Ventaglio, nella qualità di organizzatrice di un soggiorno turistico in un villaggio sito nell'isola di Cuba, assumendo che la società aveva violato l'obbligo di informare i viaggiatori dell'esistenza di fenomeni naturali (bassa marea, barriera corallina, presenza in mare di una particolare alga ustionante) che le avrebbero impedito il normale godimento della vacanza e le avevano cagionato una patologia dermatologica. Si costituiva la Ventaglio, che contestava la domanda, chiedendone il rigetto. All'esito della espletata istruttoria il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che l'attrice non avesse provato i fatti allegati, non essendo neppure possibile affermare con certezza che la patologia dermatologica lamentata fosse dipesa dal contatto con un microrganismo urticante presente nel tratto di mare antistante al villaggio. Avverso tale pronuncia la Z., con atto notificato il 21 maggio 2002 proponeva appello, insistendo per l'accoglimento della domanda svolta in primo grado e nelle relative istanze istruttorie. Si costituiva l'appellata che contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto. Con sentenza del 4 dicembre 2004 la Corte di appello di Milano rigettava l'appello. Contro questa decisione insorge la Z. con il presente ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società il Ventaglio. CONCLUS IONE Nella sentenza in epigrafe, la terza sezione della corte di cassazione, affronta la questione relativa alla responsabilità del tour operator in caso di danni subiti dal viaggiatore durante il viaggio e il soggiorno nel prescelto luogo di vacanza e, in particolare, la questione relativa alla sua responsabilità in caso di violazione dei prescritti obblighi di informazione. E’ pacifico, che l'organizzatore di viaggi turistici, in base ai principi contenuti nella Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, concernente il contratto di viaggio deve adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a coloro che vi partecipano. Ma è altrettanto pacifico che l’organizzatore di viaggi è tenuto ad una condotta che non superi il livello medio di diligenza. Ne deriva, pertanto, che, una volta informato il viaggiatore delle prestazioni promesse (trasporto, alloggio, attività sportive, escursioni e quant'altro), e messo a disposizione di questi il cd. opuscolo informativo menzionato dall'art. 9 del decr. leg.vo n. 111/95, che contempla tra le informazioni generali quelle sole notizie, di carattere per lo più amministrativo, necessarie per recarsi all'estero e indicato nel documento di viaggio i servizi forniti e le condizioni atte a giustificarne l'annullamento, nulla più incombe al detto organizzatore per dimostrare di aver adempiuto con la dovuta diligenza ai suoi obblighi. E’ questo il principio di diritto che la corte di cassazione ribadisce in merito alla responsabilità del tour operator e degli obblighi di informazione su di esso incombenti. Nel caso in esame, infatti, la corte di cassazione, facendo applicazione del principio sopra enunciato, rigetta il ricorso di un viaggiatore proposto ottenere il risarcimento del danno subito alla pelle a seguito del contatto con un’alga urticante, favorito dalla bassa marea nello specchio d'acqua a disposizione dei turisti. I giudici di legittimità, infatti, escludono ogni responsabilità precontrattuale dell’organizzatore rinvenibile soltanto in una negligenza informativa - dovendosi ragionevolmente considerare che esula dalla esperienza dell'organizzatore del viaggio e dalla sua necessaria professionalità la cognizione della bassa marea in un posto e della esistenza di microrganismi infetti nello stesso. La corte di cassazione conferma, quindi, la valutazione dei giudici di merito secondo cui il venditore del pacchetto turistico ha agito con diligenza professionale e in buona fede (pre)contrattuale perché non rientra nel novero delle informazioni di carattere generale da fornire al consumatore quella relativa al pericolo della bassa marea che facilita l'azione nociva dei microrganismi. Esclusa una responsabilità precontrattuale, la corte di cassazione esclude altresì una qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale del tour operator e ciò sul presupposto che la danneggiata, laddove fosse stato provato il nesso eziologico tra il danno alla pelle ed il contatto con la alga marina, (cosa che, nella specie, non era stata dimostrata visto che il nominato CTU aveva ritenuto l'azione dell'alga ustiona nte come causa solo «probabile», e non certa, della patologia lamentata) avrebbe dovuto provare che la compagnia era al corrente della presenza del microrganismo nocivo nel braccio di mare antistante il villaggio durante il periodo di soggiorno e della probabilità di un'azione urticante agevolata dalla bassa marea. Ma la cliente avrebbe dovuto dimostrare anche che, una volta informata di questi rischi, non avrebbe firmato il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse.