Relazione Tecnica - Comune di Sommacampagna
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Relazione Tecnica - Comune di Sommacampagna
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA PROVINCIA DI VERONA EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA - SIT L.R. 8 Luglio 2009, n°14 - “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16” Relazione tecnica Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, lo scorso 1 luglio, la Legge Regionale n° 14 del 2009 (di seguito Legge), avente ad oggetto “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16”, meglio nota come “piano casa”. Si tratta di una legge che si pone l’obiettivo prioritario di promuovere il rilancio dell’attività edilizia attraverso l’ampliamento degli edifici esistenti, la riqualificazione del tessuto edilizio esistente ed il contestuale miglioramento della qualità architettonica ed edilizia per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. Va precisato che gli interventi edilizi consentiti dalla legge non implicano alcuna forma di condono o sanatoria di immobili abusivi che risultano esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della stessa qualora soggetti all’obbligo di demolizione. La Legge, di carattere straordinario, prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, nonché sulle altre leggi regionali in contrasto con essa ed ha una durata limitata a due anni a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Pertanto si applica alle istanze presentate specificamente a tal fine nel periodo che va dalla data 11/07/09 alla data 11/07/11. Nella definizione delle modalità di applicazione della Legge i Comuni svolgono un ruolo fondamentale, in quanto competenti a determinare ulteriori limiti e modalità applicative delle nuove disposizioni, come espressamente previsto dall’art. 9 comma 5, mentre già trovano immediata applicazione - dall’entrata in vigore della legge regionale - le norme concernenti gli interventi relativi alla prima casa di abitazione. Non sono derogabili invece tutte le disposizioni edilizie ed urbanistiche applicabili sul territorio in diretta esecuzione di norme discendenti da materie di competenza esclusiva dello Stato. La legge in oggetto (comunemente denominata “Piano Casa”) si compone di 13 articoli, dei quali solo gli artt. 2, 3 e 4 hanno validità di due anni, mentre gli altri entrano in regolare ordinamento. In particolare l’art. 2 – “Interventi edilizi” al comma 1 stabilisce che è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti (edifici il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31 marzo 2009) nei limiti del 20% del volume se destinati ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Nei commi successivi vengono indicate alcune modalità di realizzazione dell’ampliamento (in contiguità, in aderenza, ecc.) e il caso particolare del recupero dei sottotetti esistenti se rispondenti ai criteri dettati dalla L.R. n°12/99 “Recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi”. Si cita infine la possibilità di un incremento del 10% del citato limite d’ampliamento, qualora si utilizzassero tecnologie con fonti rinnovabili. L’art. 3 – “Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente” stabilisce che per gli edifici realizzati anteriormente al 1989 sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 40% del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40% della superficie coperta per edifici adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora si utilizzino tecniche costruttive sostenibili (L.R. n°4/07). A tal fine la Giunta regionale integra le linee guida di cui all’art. 2 della L.R. 4/2007 prevedendo la graduazione della volumetria assentibile o in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell’intervento. La percentuale del 40% può essere elevata al 50% nel caso in cui l’intervento sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della L.R. n°11/04. L’art. 4, infine, regolamenta gli ampliamenti consentiti per le attrezzature all’aperto di cui alla L.R. n°33/02 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” – allegato S4, anche se ricadenti in area demaniale: si anticipa già che tale articolo non è applicabile sul territorio del Comune di Sommacampagna in quanto non sono presenti le strutture individuate dal suddetto allegato S4 della legge regionale. L’allegato “Modalità applicative della L.R. 8 Luglio 2009, n°14 nel Comune di Sommacampagna” si compone sostanzialmente di due parti: una prima nella quale si fornisce un glossario di definizioni di alcuni concetti chiave della Legge, al fine di una loro omogenea applicazione sul territorio comunale; una seconda nella quale si stabiliscono modalità e limiti di applicazione degli artt. 2 e 3 della Legge, l’ambito di applicazione e si forniscono alcuni chiarimenti per quanto riguarda il titolo abilitativo. In particolare per quanto riguarda alcuni concetti (volume del fabbricato, superficie coperta, volume dei sottotetti, ecc.) sono state riprese le definizioni già contenute all’interno del vigente Regolamento Edilizio, riesaminandole alla luce delle possibilità di intervento consentite in deroga e fornendone una maggiore esplicitazione in funzione di una corretta applicazione della Legge. Si riportano di seguito alcune osservazioni in merito alle definizioni fornite: • edificio esistente: si definiscono con maggior dettaglio quali sono le condizioni strutturali e funzionali affinché un edificio possa ritenersi tale; vengono inoltre elencati i casi per i quali un edificio risulta esistente, ancorché privo di specifico titolo abilitativo ma realizzato antecedentemente a disposizioni che regolano l’edificabilità; • prima casa di abitazione: condizione indispensabile per il godimento di alcune agevolazioni (diretta applicazione della Legge, riduzione degli oneri di urbanizzazione, esenzione dall’obbligo adeguamento opere di urbanizzazione primaria, …), si precisa che con tale definizione si individua la cosiddetta “edilizia di necessità”, ovvero l’edilizia strettamente necessaria alle esigenze abitative del singolo nucleo familiare: per tale motivo l’applicazione delle norme della Legge è stata consentita per una sola abitazione per nucleo familiare e non è stata prevista la possibilità di frazionamento in più alloggi; • volume/superficie coperta del fabbricato: sulla base di quanto disposto dal Regolamento Edilizio vigente, si definiscono con maggior dettaglio questi concetti in quanto base dimensionale per il calcolo dell’effettiva quantità ampliabile; • zone agricole: si precisa la non necessità del possesso dei requisiti previsti in regime ordinario per l’edificazione in zona agricola (come ad esempio il titolo di imprenditorialità agricola, il piano aziendale, …); • ampliamento volumetrico: si specificano le quantità volumetriche sulle quali applicare il calcolo dell’ampliamento in deroga. A tal proposito è opportuno precisare che, anche in caso di potenzialità edificatorie residue ammesse dal PRG vigente, la percentuale di ampliamento in deroga è comunque applicabile solo sul volume/superficie coperta esistenti (salvo il caso della prima casa di abitazione in zona agricola); • demolizione e ricostruzione: si definiscono con maggior dettaglio i casi di esclusione dall’applicabilità dell’art. 3 per quegli edifici edificati prima del 1989 ma sui quali successivamente sono stati eseguiti determinati interventi edilizi, attraverso i quali sono già stati pertanto raggiunti gli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza che lo stesso articolo della Legge intende incentivare; si chiarisce poi il concetto di “rispetto della localizzazione originaria”, precisando entro quali limiti e con quali eccezioni è ammesso lo scostamento del nuovo fabbricato dal sedime del precedente fabbricato demolito: si è ritenuto di rendere esplicitamente ammissibile la modifica del sedime originario dell’edificio, al fine di perseguire comunque il miglioramento della qualità architettonica degli edifici nonché dell’assetto urbanistico generale dell’area di intervento, soprattutto in relazione alla presenza di vincoli e fasce di rispetto esistenti; • cambio di destinazione d’uso: nel rispetto di quanto disposto dalla Legge all’art. 9 comma 2, si precisano le condizioni di compatibilità della destinazione d’uso (riferimento al PRG vigente) e le quantità volumetriche o di superficie coperta che possono essere ampliate, con contestuale cambio di destinazione d’uso, in deroga alle attuali disposizioni normative. In particolare è importante osservare l’obbligo della dotazione aggiuntiva di standard in funzione della destinazione d’uso dell’ampliamento realizzato; • distanze e limitazioni: nell’ottica della salvaguardia dell’attuale impianto urbanisticoterritoriale e della tutela della qualità abitativa degli ambiti edificati, vengono confermate (e pertanto non sono derogabili) le distanze dai confini di proprietà e dei fabbricati esistenti, così come stabilite dalle fonti normative indicate. Sono state poi introdotte alcune norme deroganti (limitazioni alla densità fondiaria e all’altezza massima raggiungibili attraverso gli interventi previsti dalla Legge) al fine di non compromettere, con ampliamenti sovradimensionati rispetto al contesto edificato esistente, l’attuale assetto morfologico e urbanistico; • opere di urbanizzazione primaria: nel rispetto dei fondamenti del dimensionamento della pianificazione vigente e sulla base dell’analisi dell’attuale assetto viabilistico, sono stati individuati alcuni ambiti dove è necessaria una specifica valutazione da parte dell’ufficio Lavori Pubblici circa l’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti. Si precisa inoltre che l’accertamento dell’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero la previsione progettuale del loro adeguamento in ragione dl maggior carico urbanistico connesso con l’ampliamento, è competenza del progettista asseverante e che rimane comunque facoltà dell’ufficio tecnico, in fase istruttoria, controllare l’attuale dotazione delle opere e verificarne la reale adeguatezza; • aderenza e pertinenzialità: si definiscono i concetti di “continuità - contiguità” e di “pertinenzialità” fondamentali nei casi di un intervento di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti limitrofi o attraverso la realizzazione, nei casi specificati dalla Legge, di corpi separati di carattere accessorio e pertinenziale. Si precisa che la definizione delle caratteristiche dimensionali e funzionali della pertinenza, deriva da una giurisprudenza civilistica oramai consolidata che trova fondamento sia dal Codice Civile che dallo stesso Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/01); • sottotetti: si precisa che, affinché il volume del sottotetto che rispetta i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e b) della L.R. n°12/99, possa essere compreso nel calcolo del volume da ampliare, è obbligatorio il recupero del sottotetto medesimo, il quale può consumare in tutto o in parte l’ampliamento così determinato; • edifici composti da più unità immobiliari: sono state inserite alcune disposizioni di natura procedurale (verbale dell’assemblea condominiale, presentazione unica dell’istanza, …) e alcune indicazioni circa il concetto di “armonia architettonica”, in merito alla quale, si precisa, rimane comunque facoltà dell’ufficio tecnico esprimersi in sede istruttoria. Si precisa che il verbale dell’assemblea condominiale viene richiesto quando la stessa, ovviamente, è esistente: in caso contrario è comunque necessario il consenso di tutti i vicini. Nella seconda parte dell’allegato “Modalità applicative della L.R. 8 Luglio 2009, n°14 nel Comune di Sommacampagna” si definiscono le norme generali e l’ambito di applicazione degli interventi previsti dalla Legge. In particolare si premette che sul territorio del Comune di Sommacampagna non sono presenti strutture turistico-ricettive, così come definite dalla L.R. n°33/2002 nell’ “Allegato S/4 Allegato sul demanio marittimo a finalità turistica - Tipologie di insediamento sul demanio marittimo”, e, pertanto, l’art. 4 della Legge non risulta applicabile. Così come precisato anche nella circolare regionale esplicativa della L.R. n°14/09, gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 devono essere realizzati in conformità alle disposizioni di tutela paesaggistica e ambientale previste dalla pianificazione vigente: in tal senso si conferma la tutela delle visuali panoramiche, de i coni ottici e degli elementi vegetazionali esistenti, individuati dal PRG vigente e dal PAT adottato, per tutte le tipologie di intervento previste. Si precisa che questa disposizione non implica necessariamente l’impossibilità della realizzazione dell’intervento, ma semplicemente la vincola al rispetto dei suddetti elementi paesaggistico-ambientali. APPLICAZIONE LEGGE PER PRIMA CASA DI ABITAZIONE Nell’ottica del principio della cd. “edilizia di necessità”, non sono state inserite ulteriori limitazioni all’applicazione della Legge per gli interventi che riguardano la prima casa di abitazione, salvo le disposizioni generali di cui sopra ed i casi di esclusione previsti dalla legge medesima all’art. 9, come più sotto esplicitato. SECONDE CASE ED EDIFICI ADIBITI AD USO DIVERSO Per quanto riguarda le seconde case e gli edifici adibiti ad uso diverso, la realizzazione degli interventi previsti dalla Legge è consentita solo all’interno delle aree definite dal PAT adottato come: − aree di urbanizzazione consolidata a destinazione residenziale e produttiva − aree di edificazione diffusa di natura agricolo/residenziale e/o produttiva − aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale. Tale disposizione, sulla scorta degli elementi di analisi derivanti dal Quadro Conoscitivo del PAT adottato, è intesa a salvaguardare il territorio dal fenomeno dell’edificazione diffusa, ammettendo l’eventuale aumento del carico antropico (sia di natura residenziale che produttiva), solo all’interno di realtà già urbanizzate o di nuclei abitati consolidati e già individuati dal PRG e dal PAT (nuclei rurali, corti, zone E4, …): si precisa che in questo caso la realizzazione degli interventi a fini residenziali non rientra nell’ambito dell’edilizia di necessità, precedentemente definita, per la quale tale limitazione non ha effetto (vedi sopra). Sono comunque esclusi gli edifici che seppur ricadenti all’interno delle aree dove sono possibili gli interventi previsti dalla Legge, rientrano nei seguenti ambiti: − crinali, in quanto, data l’alta valenza storico-ambientale del paesaggio collinare, si conferma la tutela dall’edificabilità prescritta sia dal PRG vigente che dal PAT adottato; − aree boscate, in quanto tutelate per l’alta valenza ecosistemica (rete ecologica comunale), paesaggistico-ambientale e idrogeologica sia dalla normativa nazionale (D.Lgs. n°42/04), sia dalla normativa regionale (L.R. n°52/78), sia dalla pianificazione comunale (Variante Paesaggistica al PRG e PAT adottato). Sono stati esclusi, inoltre, gli edifici adibiti ad altro uso ricadenti nelle seguenti zone: − di espansione produttiva in atto, in quanto in tali ambiti di recente edificazione non si ravvisano esigenze di rivitalizzazione, ricostituzione e/o riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, assunte come finalità dalla Legge, da perseguire attraverso gli interventi in deroga previsti; − D5 – “aree produttive esistenti non organicamente inserite”, in quanto trattasi di insediamenti produttivi non inseriti organicamente in aree produttive idoneamente attrezzate e, pertanto, non è assentibile un ulteriore ampliamento delle strutture esistenti, oltre a quanto già disposto dalla pianificazione vigente. Alla luce di quanto disposto dall’art. 9 comma 2, sono stati valutati compatibili con la zona rurale nella quale vengono realizzati, gli interventi di ampliamento che seguono, in quanto non ritenuti impattanti nei limiti percentuali concessi dalla Legge. Con l’obiettivo di ottimizzare e riqualificare le strutture ricettive, di ristorazione, agrituristiche esistenti, al fine di incentivare la fruibilità turistica del territorio, sono consentiti gli ampliamenti di tali attività anche in zona agricola e/o in area di crinale. Per l’importanza della attività di vinificazione nella zona, in deroga al divieto imposto all’interno delle aree di crinale, è consentito l’ampliamento delle attività di vinificazione esistenti anche con nuove costruzioni purché adiacenti e armonicamente inserite negli aggregati. Con la finalità di incentivare la riqualificazione e l’ottimizzazione dei processi produttivi di realtà aziendali strettamente legate al territorio, è altresì consentita la realizzazione degli interventi per gli edifici adibiti ad uso diverso dal residenziale anche in zona agricola, qualora l’edificio da ampliare ricada anche parzialmente in zona “D4 – Agroindustriale di trasformazione”. AMBITO DI APPLICAZIONE Particolarmente significativo risulta il contenuto dell’art. 9 con il quale viene definito l’ambito di applicazione della Legge Regionale: i casi di esclusione previsti riguardano in sintesi edifici sottoposti o ricadenti in aree a tutela monumentale, storico-culturale o specifica (vincoli o fasce di rispetto di varia natura che implicano l’inedificabilità assoluta); edifici di carattere abusivo; edifici commerciali se in tal modo si elude la disciplina regionale in merito alla programmazione commerciale; edifici ricadenti in aree ad elevata pericolosità idrogeologica. Mentre i casi di esclusione definiti dalle lettere a), b), e), f) e g) dell’art. 9 comma 1 sono direttamente individuabili sul territorio (vedasi allegato planimetrico), per i casi di cui alle lettere c) e d) è necessario fornire alcune precisazioni. La lettera c) esclude dall’applicabilità della Legge quegli edifici sottoposti a specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti. Per il territorio di Sommacampagna sono stati pertanto individuati i seguenti ambiti: 1. Corti Rurali ex art. 10 della L.R. n°24/85 (Varianti n°19 e n°22 al PRG vigente) ove la Legge: − non è applicabile per gli edifici con grado di protezione 1 e 2 in quanto soggetti a tutela assoluta e pertanto l’intervento ne comprometterebbe la natura architettonica (assimilabile alla tutela monumentale); − non è applicabile per gli edifici con grado di protezione 7 e 8 in quanto soggetti ad obbligo di demolizione e/o spostamento e pertanto l’intervento di ampliamento non sarebbe congruente con l’obiettivo generale di riassetto urbanistico della corte; − è applicabile per gli edifici con grado di protezione 3, 4, 5 e 6 nel rispetto delle sagome e delle modalità di intervento previste dal piano, con la possibilità del cambio di destinazione d’uso per l’utilizzo dei rustici adiacenti: in tal modo, pur consentendo l’ampliamento, viene salvaguardato l’impianto planivolumetrico previsto dal progetto generale della corte. 2. il piano attuativo denominato “B.A.O. delle Tezze”, ove la Legge può essere applicata unicamente agli edifici per i quali è ammesso l’intervento di “ristrutturazione/ricostruzione nell’area di sedime”, purché nel rispetto delle sagome planivolumetriche (planimetria ed altezza) complessive: in tal modo, pur consentendo gli interventi di ampliamento per quegli edifici non destinati dal piano alla demolizione, viene salvaguardato l’impianto planivolumetrico che sta alla base dell’intero progetto generale del piano; 3. il Piano Particolareggiato della Valbusa, ove la Legge non è applicabile per gli edifici con grado di protezione 1, perché di notevole valore storico e artistico, e 4, se per gli stessi sono previsti interventi di demolizione senza ricostruzione (per le stesse motivazioni di cui rispettivamente ai gradi di protezione 1, 2 e 7, 8 per le Corti Rurali). Per tutti gli altri gradi di protezione o interventi ammissibili secondo le Norme d’Attuazione del piano, valgono le stesse prescrizioni e per la stessa finalità di conservazione dell’impianto plani volumetrico sopra esposte per il caso “B.A.O. delle Tezze”. 4. i corridoi infrastrutturali individuati nel PAT, ove la Legge è applicabile unicamente agli edifici adibiti a prima casa di abitazione e previa rinuncia al plusvalore in caso di futuro esproprio, al fine di salvaguardare l’effettiva realizzabilità delle opere infrastrutturali previste. La lettera d) esclude dall’applicabilità della Legge quegli edifici ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n°47. Si precisa pertanto che sono esclusi tutti quegli edifici ricadenti negli ambiti elencati, fatto salvo l’ottenimento, nei casi specificati, dell’eventuale nulla osta dell’ente proprietario o tutore del vincolo preposto. Si escludono infine dall’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge gli ambiti di intervento dei P.I.R.U.E.A. • Area Uffici ex Pollo Arena in via Caselle • Area complesso industriale dismesso “ex macello SIPA” in Via Osteria Grande • Area fabbricato industriale dismesso sito in loc. Tezze di Caselle in quanto oggetto di recenti interventi di riqualificazione e riconversione atti al miglioramento della qualità territoriale e urbana, dove, pertanto, gli obiettivi di “… miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente …” enunciati nella Legge, risultano già esser stati concretizzati. Si è ritenuto opportuno, per una puntuale identificazione sul territorio degli ambiti all’interno dei quali gli edifici possono fruire o sono esclusi dall’applicazione della Legge, predisporre due elaborati cartografici “Tavola 1 - Ambito di Applicabilità” e “Tavola 2 - Modalità Applicative”, che precisano ed integrano quanto disposto nelle “Modalità Applicative”. Si è provveduto infine ad aggiornare la modulistica per la richiesta del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività, scaricabili dal sito del comune, integrandola con quanto richiesto dalle disposizioni della Legge, al fine di rendere maggiormente aderenti alle disposizioni normative i relativi procedimenti amministrativi. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. Paolo Sartori IL TECNICO INCARICATO Ing. Luca Lonardi