Appendice di approfondimento su obbligo di - Ulss 3

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Appendice di approfondimento su obbligo di - Ulss 3
Appendice di approfondimento su obbligo di RICONOSCIMENTO degli stabilimenti e sui casi di
esclusione.
Il Regolamento (CE) n. 853/2004 si applica unicamente ai prodotti di origine animale siano essi
trasformati che non trasformati, dei quali il documento della Commissione Europea "Guida
all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene degli
alimenti di origine animale" fornisce un elenco con gli Allegati I e II (Guidance document
SANCO/1732/2008 Rev. 7 del 16 febbraio 2009).
Agli effetti del RICONOSCIMENTO degli stabilimenti, il Regolamento (CE) n. 853/2004 NON SI
APPLICA:
1. alla produzione primaria per uso domestico privato (Reg. CE n. 853/2004, art. 1, pto 3., lett. a);
2. alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al
consumo domestico privato (Reg. CE n. 853/2004, art. 1, pto 3., lett. b);
3. alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore
finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a
livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale (Reg. CE n. 853/2004, art. 1,
pto 3., lett. c);
4. alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi
macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli
esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono
direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche (Reg. CE n. 853/2004, art.
1, pto 3., lett. d);
5. ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina
selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio
al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale (Reg.
CE n. 853/2004, art. 1, pto 3., lett. e);
6. alla vendita al dettaglio: per macellerie, pescherie, ristoranti etc. Si applica tuttavia al
commercio al dettaglio quando le operazioni sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di
origine animale ad altri stabilimenti, salvo quando le operazioni si limitano al magazzinaggio o
al trasporto e per la "fornitura di piccoli quantitativi di alimenti di origine animale da un
esercizio di commercio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio o di
somministrazione nell'ambito della stessa Provincia e delle Province contermini, a condizione
che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in
termini di volumi" (vedi Reg CE n. 853/2004 art. 1, pto 5);
7. ai prodotti composti: cioè a quelli ottenuti dalla combinazione di prodotti di origine vegetale e
di prodotti di origine animale già trasformati (Reg CE n. 853/2004 art. 1, pto 2);
8. ai gelati: ai sensi della nota del Ministero della Salute prot. IX/13016/P del 29 marzo 2006, gli
stabilimenti che producono gelati rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.
852/2004 e pertanto sono soggetti al regime della semplice registrazione; per i soli gelati
ottenuti a partire da latte crudo, cioè non sottoposto a trattamento termico, è prevista
l'applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004;
9. al miele: si applica solo il regime della semplice registrazione non essendo previsti requisiti
specifici dal Reg. 853/04.
Le aziende agrituristiche e i laboratori di lavorazione annessi alle aziende agricole che trasformano
le loro produzioni (es. latte e carne) per la vendita diretta al consumatore finale, rientrano
nell'esclusione di cui al punto 6 e per esse si applicano comunque i vincoli di mercato previsti dalla
normativa di settore.