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SCUOLA DI VELA S.TERESA CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l. con sede in La Spezia, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Piazza Europa, 16, p.1 codice fiscale e partita IVA 01024370114, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. ……………, nato a …………… il ……………, residente in ……………, facoltizzato a stipulare il presente contratto in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società adottata in data ……………nel prosieguo Committente e Il ……………codice fiscale e partita iva …………… con sede in ……………in persona del legale rappresentante pro-tempore ……………nato a ……………residente in ……………, codice fiscale ……………, nel prosieguo l’Appaltatore Premesso • • • Che il committente è titolare delle concessioni demaniali per l’esercizio della concessione del complesso demaniale ubicato in località Santa Teresa del Comune di Lerici, composto da un’area demaniale marittima di mq. 8520 di cui mq. 4370 di specchio acqueo e mq. 3880 di area a terra e da un terreno di demanio militare di mq. 3454, con intercluso fabbricato, contiguo all’area precedente, completamente ristrutturato ed arredato; Che, in conformità all’uso previsto dalle concessioni demaniali richiamate sopra, il Committente intende esercitare sulle aree concesse l’attività di scuola di vela e di ospitalità dei partecipanti ai corsi della scuola, avvalendosi anche della capacità ed esperienza maturate al riguardo da soggetti attivi nel settore in questione; Che Committente ed Appaltatore hanno stabilito di descrivere nel presente contratto le rispettive obbligazioni tutto quanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 1. Definizione e valore delle premesse 1.1 - Salvo che il contesto altrimenti richieda, nel presente contratto, le seguenti espressioni avranno il significato di cui in appresso: “Descrizione del servizio didattico Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.” definisce i servizi che l’appaltatore renderà a favore del committente in materia di attività velistica sulla base del presente contratto per la gestione delle attività didattiche della Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.; “Descrizione del servizio di ospitalità Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.” definisce i servizi che l’appaltatore renderà a favore del committente in materia di supporto logistico sulla base del presente contratto per la gestione del servizio di ospitalità della Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.; “Descrizione delle attività della Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.” specifica le attività ed i corsi offerti dalla Santa Teresa s.r.l.. 1.2 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto ed hanno valore di patto fra le parti. Pagina 1 di 7 1.3 - Formano parte integrante del presente contratto i seguenti allegati, redatti in duplice copia originale e sottoscritti da entrambe le parti contraenti: Elenco dei servizi didattici Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l. (allegato A) Elenco del servizio di ospitalità Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.(allegato B) Elenco delle attività della Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.(allegato C) Inventario e stato descrittivo dei beni redatto secondo le prescrizioni della clausola 5.1 (allegato D) 2. Oggetto del contratto 2.1 - Il committente affida all’appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei servizi e delle attività indicate nell’art.3, definizione dei servizi, alle condizioni specificate nel presente contratto. 3. Definizione del servizi 3.1 - Il committente affida all’appaltatore, che accetta, l’esecuzione del servizio scuola di vela e del servizio di ospitalità per l’esercizio della Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l. nonché quanto necessario, ausiliario e complementare rispetto al compimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi definiti nel documento, inclusi i servizi di accoglienza e assistenza degli allievi all’arrivo ed alla partenza. 3.2 - In considerazione della specifica conoscenza del settore l’appaltatore si impegna inoltre ad effettuare un adeguato programma di marketing dell’attività della scuola e del territorio d’intesa con il committente. 3.3 - L’appaltatore assume l’onere della definizione tecnica dei servizi. 3.4 - L’appaltatore non potrà affidare a terzi la gestione di singoli servizi che costituiscono l’attività della Scuola di Vela, senza il preventivo consenso scritto del committente. 4. Diligenza dell’appaltatore 4.1 - L’Appaltatore si obbliga ad eseguire direttamente i servizi a regola d’arte, in modo lodevole e secondo le eventuali prescrizioni del committente. 4.2 - La prestazione dell’appaltatore, oltre a dover risultare conforme al criterio di diligenza professionale di cui sopra, dovrà garantire la completezza e funzionalità dei servizi, avuto riguardo alle attività e obiettivi espressamente o implicitamente compresi nella definizione dei servizi affidati all’appaltatore nonché all’interesse del committente. 5. Affidamento dei beni 5.1 - Con la sottoscrizione del presente contratto il committente si impegna a mettere a disposizione dell’appaltatore i beni mobili, inclusi gli arredi dell’edificio ed immobili, gli impianti e le attrezzature, compresi nell’ambito delle concessioni detenute dall’appaltatore su cui insistono le attività della Scuola di Vela e del relativo servizio di ospitalità. L’inventario e lo stato di consegna dovranno risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti e da entrambe sottoscritto prima dell’inizio dei servizi ed allegato al presente contratto. 5.2 - Con la consegna prevista dalla precedente clausola 5.1, l’appaltatore assume la responsabilità della custodia dei beni messi a disposizione (compresi la banchina e gli spazi adiacenti all’edificio) per l’intero periodo di validità del presente contratto, inclusi anche i periodi di inattività parziale o totale della scuola. Pagina 2 di 7 5.3 - L’appaltatore è responsabile della buona conservazione dei beni messi a sua disposizione e sono a suo completo carico le spese di conservazione e manutenzione ordinaria dei beni (tra cui anche le piccole riparazioni e la sostituzione del materiale soggetto a logorio o rottura quali lampade, estintori ecc) messi a sua disposizione, incluse le spese di manutenzione, pulizia, riassetto e tenuta in ordine delle aree esterne all’edificio. Inoltre sarà onere e cura dell’appaltatore provvedere agli allacciamenti ed all’esercizio relativi alle utenze telefoniche, elettriche, idriche restando a suo esclusivo carico le spese per i relativi consumi. Saranno inoltre a carico dell’appaltatore le tasse/imposte statali e locali. 5.4 - È fatto divieto all’appaltatore di procedere ad addizioni, modificazioni, migliorie o trasformazioni dei beni affidati, senza il preventivo consenso scritto del committente. 5.5 - Il committente potrà utilizzare senza oneri a suo carico i locali e le strutture della scuola, previa intesa con l’appaltatore anche al fine di organizzare manifestazioni sportive, riunioni, convegni ed attività varie aventi lo scopo di diffondere la conoscenza dell’iniziativa. 5.6 - Alla scadenza del presente contratto o precedentemente, in caso di recesso o risoluzione, deve essere redatto, in contraddittorio tra le parti, e da entrambe sottoscritto, apposito verbale di riconsegna, recante descrizione dello stato dei beni messi a disposizione dell’appaltatore. I danni che venissero eventualmente riscontrati, salvo il normale degrado d’uso, al momento della riconsegna saranno a carico dell’appaltatore. 6. Poteri del Committente 6.1 - Il committente conserva il controllo e la supervisione dei servizi da parte dell’appaltatore e può domandare in qualsiasi momento la modificazione dei servizi, ove essi siano ritenuti non rispondenti agli impegni ed agli standard concordati tra le parti e comunque fermo il limite della ragionevolezza. 6.2 - Il committente ha il diritto di controllare e verificare in ogni momento la corretta esecuzione dei servizi da parte dell’appaltatore e di effettuare visite e sopralluoghi, anche quotidiani, a mezzo di propri rappresentanti o di tecnici incaricati. 6.3 - Il committente potrà espletare i poteri previsti dal presente articolo attraverso un responsabile supervisore che manterrà all’interno dell’edificio della scuola un proprio ufficio operativo. Al riguardo l’appaltatore si impegna a lasciare nella disponibilità del committente un locale ovvero un posto di lavoro all’interno della struttura della scuola. 7. Corrispettivo 7.1 - A titolo di corrispettivo per le attività compiute dall’appaltatore in esecuzione del presente contratto il committente riconosce all’appaltatore una somma pari all’85% (ottantacinque per cento) dell’importo, al netto di I.V.A., incassato dal committente, fermo restando quanto previsto all’Art. 8.1. 7.2 - In ragione delle modalità di determinazione del corrispettivo che l’appaltatore ha diritto di percepire, le parti concordano che la richiesta da parte del committente di variazioni ai servizi da prestarsi da parte dell’appaltatore non produrrà alcuna variazione del corrispettivo a favore dell’appaltatore, fermo restando quindi derogate le previsioni degli artt. 1660 e 1661 del codice Pagina 3 di 7 civile, in quanto applicabili, ma fermo in ogni caso il limite della ragionevolezza e dell’inerenza delle variazioni dei servizi richieste dal committente rispetto alle caratteristiche della Scuola di Vela. 7.3 - Fermo quanto previsto al successivo articolo 9.5 gli importi maturati dall’Appaltatore ai sensi dell’art.7.1 verranno pagati con cadenza mensile dal committente, dietro presentazione di regolare fattura. 7.4 - Per ciascun anno di esercizio della scuola il committente avrà diritto di far partecipare ai corsi della Scuola di Vela; gratuitamente e senza onere alcuno per il committente n° …………… persone scelte a sua discrezione tra gli allievi dell’Istituto Nautico della Spezia e della Facoltà di Ingegneria Nautica dell’Università della Spezia, preferibilmente in periodi di minor affluenza o fuori stagione. 8. Garanzia 8.1 - L’appaltatore garantisce espressamente al committente che la Scuola di Vela sarà frequentata da un numero sufficiente di persone tali da consentire al committente per i costi sostenuti per le attività di propria competenza, al netto del corrispettivo pagato all’appaltatore e dell’I.V.A, un ricavo annuo pari ad almeno € 60.000 (euro sessantamila). 8.2 - Le parti si danno atto e reciprocamente riconoscono che i ricavi annui garantiti dall’appaltatore alla precedente clausola 8.1 costituiscono un presupposto essenziale a garanzia della regolarità del rapporto. In tal senso, la garanzia di cui sopra è assistita da fidejussione per un importo pari al minimo garantito di cui al punto 8.1 prestata nell’interesse dell’appaltatore, incondizionata e vincolata a favore del committente per tutta la durata del contratto. La fidejussione è del tipo a prima domanda ed esclude espressamente il beneficio di escussione di cui all’art.1944 del codice civile. 9. Commercializzazione 9.1 - L’appaltatore presterà i servizi oggetto del presente contratto, svolgerà le attività previste dal presente contratto, utilizzerà i beni messi a sua disposizione e si presenterà nei confronti dei soggetti terzi sotto il marchio “Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.”, marchio di cui il committente rimane comunque esclusivo titolare, fatta comunque salva, in presenza di adeguati motivi, la possibilità per l’appaltatore di utilizzare anche i propri marchi distintivi. Le parti concordano che, nell’ambito delle iniziative per la commercializzazione e promozione dei corsi o di altre iniziative della Scuola di Vela, i marchi identificativi della Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l. dovranno apparire in posizione preordinata o quantomeno pari ai marchi distintivi che l’Appaltatore intenda eventualmente impiegare. 9.2 - La commercializzazione e la promozione dei corsi, di altre iniziative della Scuola di Vela, del territorio di Lerici e del Golfo dei Poeti dovrà essere curata dall’appaltatore, previa l’approvazione del committente rispetto alle varie iniziative rilevanti al riguardo, approvazione che non sarà irragionevolmente negata, fermo in ogni caso il vincolo che tali iniziative rendano comunque evidente l’autonomia del committente rispetto all’appaltatore. 9.3 - Il committente ha comunque il diritto di assumere a proprie spese autonome iniziative di commercializzazione e promozione della Scuola di Vela, comunicando tali iniziative all’appaltatore. Pagina 4 di 7 9.4 - Nell’ambito delle attività di commercializzazione della Scuola di Vela, l’appaltatore, quale mandatario per l’incasso del committente, provvederà anche alla riscossione delle quote di partecipazione degli allievi, in particolare facendo confluire e/o versare direttamente tali quote su conto corrente bancario intestato al committente. 9.5 - L’appaltatore, quale mandatario con rappresentanza del committente, provvederà anche al servizio di prenotazione, contabilizzazione e di rilascio delle fatture/ricevute fiscali relative ai servizi prestati agli allievi della Scuola. 9.6 - L’appaltatore provvederà a comunicare per iscritto, con cadenza almeno mensile, e nei periodi di alta stagione quindicinale, lo stato delle iscrizioni ai vari corsi di vela organizzati dalla Scuola e dei pagamenti effettuati dagli allievi, fermo comunque il diritto del committente di chiedere ed ottenere un rendiconto documentato in qualsiasi tempo, con preavviso massimo di un settimana. 10. Assicurazione 10.1 - Per quanto riguarda la responsabilità civile, l’appaltatore si impegna a stipulare una polizza dotata di massimali ritenuti congrui dal committente, con compagnia di gradimento di quest’ultimo. Tale polizza dovrà coprire tutti i rischi connessi all’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto (con esclusione dell’assicurazione per rischi R.C.T. e incendio che resterà a carico del committente) e dovrà avere validità non inferiore a quella prevista per il presente contratto. In particolare, l’assicurazione dovrà indicare espressamente il committente quale cointestatario del contratto di assicurazione e dovrà manlevare e tenere indenne il committente da ogni responsabilità civile nei confronti dei terzi, compresi gli allievi, gli istruttori e tutto il personale utilizzato nel complesso immobiliare. Le polizze di assicurazione dovranno essere conformi a progetto redatto dal committente e l’appaltatore ne dovrà fornire copia al committente. Esse dovranno comunque prevedere l’impegno dell’assicuratore a non modificare le clausole di polizza senza il preventivo assenso scritto del committente e dovranno altresì prevedere l’obbligo dell’assicuratore ad informare preventivamente il committente dell’esistenza di eventuali inadempimenti dell’appaltatore rispetto al pagamento dei premi, al fine di consentire al committente la tempestiva effettuazione di tali pagamenti, prima cioè della scadenza delle polizze, salva la rivalsa del committente nei confronti dell’appaltatore. 10.2 - L’appaltatore rinuncia comunque a rivalersi nei confronti del committente e dei suoi dipendenti e/o preposti per qualsiasi danno ai beni di sua proprietà impiegati nell’esecuzione dei servizi 11. Rapporti di lavoro 11.1 - L’appaltatore garantisce nei confronti del committente che tutto il personale impiegato nell’esecuzione dei servizi gode del trattamento retributivo e previdenziale/assistenziale che gli compete, nonché di idonea protezione assicurativa e si impegna a manlevare il committente da qualunque pretesa fosse a qualunque titolo diretta contro di lui da alcuno dei dipendenti dell’appaltatore. Conforme impegno di manleva l’appaltatore assume con riguardo a professionisti e in genere lavoratori autonomi (a progetto od occasionali) che fossero impiegati nell’esecuzione dei servizi. Pagina 5 di 7 12. Patto di non concorrenza 12.1 - L’appaltatore, per tutta la durata del presente contratto, si impegna a non partecipare a qualsiasi titolo ad attività localizzate nel litorale compreso nel raggio di 150 chilometri dalla città di Lerici che si pongano in concorrenza con quelle del committente. Si prende atto che da tale patto è escluso ogni altra attività svolta dall’appaltatore. 13. Durata del contratto 13.1 - Il presente contratto ha validità di anni tre a partire dalla sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza di tale data il presente contratto potrà essere rinnovato espressamente per un ulteriore periodo di tre anni salva la facoltà di ciascuna delle parti di impedire la proroga del contratto mediante l’invio a mezzo raccomandata alla controparte, almeno un anno dalla scadenza del termine, di una comunicazione in tal senso. 13.2 - Il presente contratto perderà di efficacia tra le parti nel caso che venga meno il diritto del committente di esercitare attività di scuola di vela e di ospitalità dei partecipanti ai corsi della scuola in conseguenza della mancata volturazione, della revoca, della decadenza o della mancata rinnovazione di una od entrambe le concessioni demaniali assentite al Committente. Qualora tale circostanza ricorra per fatto dell’Appaltatore, quest’ultimo sarà tenuto a versare a titolo di penale, senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno, un importo pari al 50% degli importi indicati nella clausola 8.1. 14. Risoluzione 14.1 - Salva la disciplina prevista dal codice civile, si conviene espressamente che il Committente ha la facoltà di risolvere il presente contratto: a) nel caso l’appaltatore si renda inadempiente ai propri obblighi (tra i quali, espressamente, la garanzia di ricavi minimi di cui all’art. 8) e il committente l’abbia diffidato ad adempiere, non vi provveda entro i 20 giorni successivi al ricevimento della diffida; b) nel caso l’appaltatore sia assoggettato ad una procedura concorsuale o ne divenga sospetta la solvibilità; c) nel caso in cui il committente valuti incompatibile con il buon esito dell’esecuzione dei servizi o comunque in conflitto con i propri interessi l’ingresso o l’associazione in qualunque forma nell’impresa dell’appaltatore di soggetti terzi; d) nel caso previsto dal punto 13.1 ultima parte. 14.2 - Nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’ appaltatore prevista dalla clausola 14.1, salva la disciplina prevista dal codice civile, si conviene espressamente che il committente ha la facoltà di risolvere il presente contratto nel caso l’appaltatore si renda inadempiente ai propri obblighi (tra i quali, espressamente, la garanzia di ricavi minimi di cui all’art.8) ed il committente l’abbia diffidato ad adempiere, qualora l’appaltatore diffidato ad adempiere non vi provveda entro 20 giorni successivi al ricevimento della diffida, quest’ultimo sarà tenuto a versare a titolo di penale, senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno, un importo pari al 50% degli importi indicati nella clausola 8.1 Pagina 6 di 7 16. Varie 16.1 - L’appaltatore esonera espressamente il committente da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che dovessero derivare dal fatto doloso o colposo di terzi. 16.2 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle per imposte e tasse, sono a carico dell’appaltatore. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art.1, lett.b) della tariffa, parte II, del D.P.R. n.131 del 26.04.1986. La Spezia, data Per il committente …………………………………. Per l’appaltatore …………………………………. Pagina 7 di 7