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SCUOLA DI VELA S.TERESA
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l. con sede in La Spezia, presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura, Piazza Europa, 16, p.1 codice fiscale e partita IVA 01024370114, in
persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. ……………, nato a …………… il ……………,
residente in ……………, facoltizzato a stipulare il presente contratto in esecuzione della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società adottata in data ……………nel
prosieguo Committente
e
Il ……………codice fiscale e partita iva …………… con sede in ……………in persona del legale
rappresentante pro-tempore ……………nato a ……………residente in ……………, codice fiscale
……………, nel prosieguo l’Appaltatore
Premesso
•
•
•
Che il committente è titolare delle concessioni demaniali per l’esercizio della concessione
del complesso demaniale ubicato in località Santa Teresa del Comune di Lerici, composto
da un’area demaniale marittima di mq. 8520 di cui mq. 4370 di specchio acqueo e mq. 3880
di area a terra e da un terreno di demanio militare di mq. 3454, con intercluso fabbricato,
contiguo all’area precedente, completamente ristrutturato ed arredato;
Che, in conformità all’uso previsto dalle concessioni demaniali richiamate sopra, il
Committente intende esercitare sulle aree concesse l’attività di scuola di vela e di ospitalità
dei partecipanti ai corsi della scuola, avvalendosi anche della capacità ed esperienza
maturate al riguardo da soggetti attivi nel settore in questione;
Che Committente ed Appaltatore hanno stabilito di descrivere nel presente contratto le
rispettive obbligazioni
tutto quanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Definizione e valore delle premesse
1.1 - Salvo che il contesto altrimenti richieda, nel presente contratto, le seguenti espressioni
avranno il significato di cui in appresso:
“Descrizione del servizio didattico Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.” definisce i servizi che
l’appaltatore renderà a favore del committente in materia di attività velistica sulla base del presente
contratto per la gestione delle attività didattiche della Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.;
“Descrizione del servizio di ospitalità Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.” definisce i servizi che
l’appaltatore renderà a favore del committente in materia di supporto logistico sulla base del
presente contratto per la gestione del servizio di ospitalità della Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.;
“Descrizione delle attività della Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.” specifica le attività ed i corsi
offerti dalla Santa Teresa s.r.l..
1.2 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto ed hanno valore di
patto fra le parti.
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1.3 - Formano parte integrante del presente contratto i seguenti allegati, redatti in duplice copia
originale e sottoscritti da entrambe le parti contraenti:
Elenco dei servizi didattici Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l. (allegato A)
Elenco del servizio di ospitalità Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.(allegato B)
Elenco delle attività della Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.(allegato C)
Inventario e stato descrittivo dei beni redatto secondo le prescrizioni della clausola 5.1 (allegato D)
2. Oggetto del contratto
2.1 - Il committente affida all’appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei servizi e delle attività
indicate nell’art.3, definizione dei servizi, alle condizioni specificate nel presente contratto.
3. Definizione del servizi
3.1 - Il committente affida all’appaltatore, che accetta, l’esecuzione del servizio scuola di vela e del
servizio di ospitalità per l’esercizio della Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l. nonché quanto
necessario, ausiliario e complementare rispetto al compimento delle attività ed il raggiungimento
degli obiettivi definiti nel documento, inclusi i servizi di accoglienza e assistenza degli allievi
all’arrivo ed alla partenza.
3.2 - In considerazione della specifica conoscenza del settore l’appaltatore si impegna inoltre ad
effettuare un adeguato programma di marketing dell’attività della scuola e del territorio d’intesa con
il committente.
3.3 - L’appaltatore assume l’onere della definizione tecnica dei servizi.
3.4 - L’appaltatore non potrà affidare a terzi la gestione di singoli servizi che costituiscono l’attività
della Scuola di Vela, senza il preventivo consenso scritto del committente.
4. Diligenza dell’appaltatore
4.1 - L’Appaltatore si obbliga ad eseguire direttamente i servizi a regola d’arte, in modo lodevole e
secondo le eventuali prescrizioni del committente.
4.2 - La prestazione dell’appaltatore, oltre a dover risultare conforme al criterio di diligenza
professionale di cui sopra, dovrà garantire la completezza e funzionalità dei servizi, avuto riguardo
alle attività e obiettivi espressamente o implicitamente compresi nella definizione dei servizi affidati
all’appaltatore nonché all’interesse del committente.
5. Affidamento dei beni
5.1 - Con la sottoscrizione del presente contratto il committente si impegna a mettere a
disposizione dell’appaltatore i beni mobili, inclusi gli arredi dell’edificio ed immobili, gli impianti e
le attrezzature, compresi nell’ambito delle concessioni detenute dall’appaltatore su cui insistono le
attività della Scuola di Vela e del relativo servizio di ospitalità. L’inventario e lo stato di consegna
dovranno risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti e da entrambe
sottoscritto prima dell’inizio dei servizi ed allegato al presente contratto.
5.2 - Con la consegna prevista dalla precedente clausola 5.1, l’appaltatore assume la responsabilità
della custodia dei beni messi a disposizione (compresi la banchina e gli spazi adiacenti all’edificio)
per l’intero periodo di validità del presente contratto, inclusi anche i periodi di inattività parziale o
totale della scuola.
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5.3 - L’appaltatore è responsabile della buona conservazione dei beni messi a sua disposizione e
sono a suo completo carico le spese di conservazione e manutenzione ordinaria dei beni (tra cui
anche le piccole riparazioni e la sostituzione del materiale soggetto a logorio o rottura quali
lampade, estintori ecc) messi a sua disposizione, incluse le spese di manutenzione, pulizia, riassetto
e tenuta in ordine delle aree esterne all’edificio. Inoltre sarà onere e cura dell’appaltatore
provvedere agli allacciamenti ed all’esercizio relativi alle utenze telefoniche, elettriche, idriche
restando a suo esclusivo carico le spese per i relativi consumi. Saranno inoltre a carico
dell’appaltatore le tasse/imposte statali e locali.
5.4 - È fatto divieto all’appaltatore di procedere ad addizioni, modificazioni, migliorie o
trasformazioni dei beni affidati, senza il preventivo consenso scritto del committente.
5.5 - Il committente potrà utilizzare senza oneri a suo carico i locali e le strutture della scuola,
previa intesa con l’appaltatore anche al fine di organizzare manifestazioni sportive, riunioni,
convegni ed attività varie aventi lo scopo di diffondere la conoscenza dell’iniziativa.
5.6 - Alla scadenza del presente contratto o precedentemente, in caso di recesso o risoluzione, deve
essere redatto, in contraddittorio tra le parti, e da entrambe sottoscritto, apposito verbale di
riconsegna, recante descrizione dello stato dei beni messi a disposizione dell’appaltatore. I danni
che venissero eventualmente riscontrati, salvo il normale degrado d’uso, al momento della
riconsegna saranno a carico dell’appaltatore.
6. Poteri del Committente
6.1 - Il committente conserva il controllo e la supervisione dei servizi da parte dell’appaltatore e
può domandare in qualsiasi momento la modificazione dei servizi, ove essi siano ritenuti non
rispondenti agli impegni ed agli standard concordati tra le parti e comunque fermo il limite della
ragionevolezza.
6.2 - Il committente ha il diritto di controllare e verificare in ogni momento la corretta esecuzione
dei servizi da parte dell’appaltatore e di effettuare visite e sopralluoghi, anche quotidiani, a mezzo
di propri rappresentanti o di tecnici incaricati.
6.3 - Il committente potrà espletare i poteri previsti dal presente articolo attraverso un responsabile
supervisore che manterrà all’interno dell’edificio della scuola un proprio ufficio operativo. Al
riguardo l’appaltatore si impegna a lasciare nella disponibilità del committente un locale ovvero un
posto di lavoro all’interno della struttura della scuola.
7. Corrispettivo
7.1 - A titolo di corrispettivo per le attività compiute dall’appaltatore in esecuzione del presente
contratto il committente riconosce all’appaltatore una somma pari all’85% (ottantacinque per cento)
dell’importo, al netto di I.V.A., incassato dal committente, fermo restando quanto previsto all’Art.
8.1.
7.2 - In ragione delle modalità di determinazione del corrispettivo che l’appaltatore ha diritto di
percepire, le parti concordano che la richiesta da parte del committente di variazioni ai servizi da
prestarsi da parte dell’appaltatore non produrrà alcuna variazione del corrispettivo a favore
dell’appaltatore, fermo restando quindi derogate le previsioni degli artt. 1660 e 1661 del codice
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civile, in quanto applicabili, ma fermo in ogni caso il limite della ragionevolezza e dell’inerenza
delle variazioni dei servizi richieste dal committente rispetto alle caratteristiche della Scuola di
Vela.
7.3 - Fermo quanto previsto al successivo articolo 9.5 gli importi maturati dall’Appaltatore ai sensi
dell’art.7.1 verranno pagati con cadenza mensile dal committente, dietro presentazione di regolare
fattura.
7.4 - Per ciascun anno di esercizio della scuola il committente avrà diritto di far partecipare ai corsi
della Scuola di Vela; gratuitamente e senza onere alcuno per il committente n° …………… persone
scelte a sua discrezione tra gli allievi dell’Istituto Nautico della Spezia e della Facoltà di Ingegneria
Nautica dell’Università della Spezia, preferibilmente in periodi di minor affluenza o fuori stagione.
8. Garanzia
8.1 - L’appaltatore garantisce espressamente al committente che la Scuola di Vela sarà frequentata
da un numero sufficiente di persone tali da consentire al committente per i costi sostenuti per le
attività di propria competenza, al netto del corrispettivo pagato all’appaltatore e dell’I.V.A, un
ricavo annuo pari ad almeno € 60.000 (euro sessantamila).
8.2 - Le parti si danno atto e reciprocamente riconoscono che i ricavi annui garantiti
dall’appaltatore alla precedente clausola 8.1 costituiscono un presupposto essenziale a garanzia
della regolarità del rapporto. In tal senso, la garanzia di cui sopra è assistita da fidejussione per un
importo pari al minimo garantito di cui al punto 8.1 prestata nell’interesse dell’appaltatore,
incondizionata e vincolata a favore del committente per tutta la durata del contratto. La fidejussione
è del tipo a prima domanda ed esclude espressamente il beneficio di escussione di cui all’art.1944
del codice civile.
9. Commercializzazione
9.1 - L’appaltatore presterà i servizi oggetto del presente contratto, svolgerà le attività previste dal
presente contratto, utilizzerà i beni messi a sua disposizione e si presenterà nei confronti dei soggetti
terzi sotto il marchio “Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l.”, marchio di cui il committente rimane
comunque esclusivo titolare, fatta comunque salva, in presenza di adeguati motivi, la possibilità per
l’appaltatore di utilizzare anche i propri marchi distintivi. Le parti concordano che, nell’ambito
delle iniziative per la commercializzazione e promozione dei corsi o di altre iniziative della Scuola
di Vela, i marchi identificativi della Scuola di Vela Santa Teresa s.r.l. dovranno apparire in
posizione preordinata o quantomeno pari ai marchi distintivi che l’Appaltatore intenda
eventualmente impiegare.
9.2 - La commercializzazione e la promozione dei corsi, di altre iniziative della Scuola di Vela, del
territorio di Lerici e del Golfo dei Poeti dovrà essere curata dall’appaltatore, previa l’approvazione
del committente rispetto alle varie iniziative rilevanti al riguardo, approvazione che non sarà
irragionevolmente negata, fermo in ogni caso il vincolo che tali iniziative rendano comunque
evidente l’autonomia del committente rispetto all’appaltatore.
9.3 - Il committente ha comunque il diritto di assumere a proprie spese autonome iniziative di
commercializzazione e promozione della Scuola di Vela, comunicando tali iniziative
all’appaltatore.
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9.4 - Nell’ambito delle attività di commercializzazione della Scuola di Vela, l’appaltatore, quale
mandatario per l’incasso del committente, provvederà anche alla riscossione delle quote di
partecipazione degli allievi, in particolare facendo confluire e/o versare direttamente tali quote su
conto corrente bancario intestato al committente.
9.5 - L’appaltatore, quale mandatario con rappresentanza del committente, provvederà anche al
servizio di prenotazione, contabilizzazione e di rilascio delle fatture/ricevute fiscali relative ai
servizi prestati agli allievi della Scuola.
9.6 - L’appaltatore provvederà a comunicare per iscritto, con cadenza almeno mensile, e nei
periodi di alta stagione quindicinale, lo stato delle iscrizioni ai vari corsi di vela organizzati dalla
Scuola e dei pagamenti effettuati dagli allievi, fermo comunque il diritto del committente di
chiedere ed ottenere un rendiconto documentato in qualsiasi tempo, con preavviso massimo di un
settimana.
10. Assicurazione
10.1 - Per quanto riguarda la responsabilità civile, l’appaltatore si impegna a stipulare una polizza
dotata di massimali ritenuti congrui dal committente, con compagnia di gradimento di quest’ultimo.
Tale polizza dovrà coprire tutti i rischi connessi all’espletamento dei servizi oggetto del presente
contratto (con esclusione dell’assicurazione per rischi R.C.T. e incendio che resterà a carico del
committente) e dovrà avere validità non inferiore a quella prevista per il presente contratto. In
particolare, l’assicurazione dovrà indicare espressamente il committente quale cointestatario del
contratto di assicurazione e dovrà manlevare e tenere indenne il committente da ogni responsabilità
civile nei confronti dei terzi, compresi gli allievi, gli istruttori e tutto il personale utilizzato nel
complesso immobiliare. Le polizze di assicurazione dovranno essere conformi a progetto redatto dal
committente e l’appaltatore ne dovrà fornire copia al committente. Esse dovranno comunque
prevedere l’impegno dell’assicuratore a non modificare le clausole di polizza senza il preventivo
assenso scritto del committente e dovranno altresì prevedere l’obbligo dell’assicuratore ad
informare preventivamente il committente dell’esistenza di eventuali inadempimenti
dell’appaltatore rispetto al pagamento dei premi, al fine di consentire al committente la tempestiva
effettuazione di tali pagamenti, prima cioè della scadenza delle polizze, salva la rivalsa del
committente nei confronti dell’appaltatore.
10.2 - L’appaltatore rinuncia comunque a rivalersi nei confronti del committente e dei suoi
dipendenti e/o preposti per qualsiasi danno ai beni di sua proprietà impiegati nell’esecuzione dei
servizi
11. Rapporti di lavoro
11.1 - L’appaltatore garantisce nei confronti del committente che tutto il personale impiegato
nell’esecuzione dei servizi gode del trattamento retributivo e previdenziale/assistenziale che gli
compete, nonché di idonea protezione assicurativa e si impegna a manlevare il committente da
qualunque pretesa fosse a qualunque titolo diretta contro di lui da alcuno dei dipendenti
dell’appaltatore. Conforme impegno di manleva l’appaltatore assume con riguardo a professionisti e
in genere lavoratori autonomi (a progetto od occasionali) che fossero impiegati nell’esecuzione dei
servizi.
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12. Patto di non concorrenza
12.1 - L’appaltatore, per tutta la durata del presente contratto, si impegna a non partecipare a
qualsiasi titolo ad attività localizzate nel litorale compreso nel raggio di 150 chilometri dalla città di
Lerici che si pongano in concorrenza con quelle del committente. Si prende atto che da tale patto è
escluso ogni altra attività svolta dall’appaltatore.
13. Durata del contratto
13.1 - Il presente contratto ha validità di anni tre a partire dalla sottoscrizione del presente
contratto. Alla scadenza di tale data il presente contratto potrà essere rinnovato espressamente per
un ulteriore periodo di tre anni salva la facoltà di ciascuna delle parti di impedire la proroga del
contratto mediante l’invio a mezzo raccomandata alla controparte, almeno un anno dalla scadenza
del termine, di una comunicazione in tal senso.
13.2 - Il presente contratto perderà di efficacia tra le parti nel caso che venga meno il diritto del
committente di esercitare attività di scuola di vela e di ospitalità dei partecipanti ai corsi della scuola
in conseguenza della mancata volturazione, della revoca, della decadenza o della mancata
rinnovazione di una od entrambe le concessioni demaniali assentite al Committente. Qualora tale
circostanza ricorra per fatto dell’Appaltatore, quest’ultimo sarà tenuto a versare a titolo di penale,
senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno, un importo pari al 50% degli importi indicati
nella clausola 8.1.
14. Risoluzione
14.1 - Salva la disciplina prevista dal codice civile, si conviene espressamente che il Committente
ha la facoltà di risolvere il presente contratto:
a) nel caso l’appaltatore si renda inadempiente ai propri obblighi (tra i quali, espressamente, la
garanzia di ricavi minimi di cui all’art. 8) e il committente l’abbia diffidato ad adempiere, non vi
provveda entro i 20 giorni successivi al ricevimento della diffida;
b) nel caso l’appaltatore sia assoggettato ad una procedura concorsuale o ne divenga sospetta la
solvibilità;
c) nel caso in cui il committente valuti incompatibile con il buon esito dell’esecuzione dei servizi o
comunque in conflitto con i propri interessi l’ingresso o l’associazione in qualunque forma
nell’impresa dell’appaltatore di soggetti terzi;
d) nel caso previsto dal punto 13.1 ultima parte.
14.2 - Nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’ appaltatore prevista dalla clausola 14.1,
salva la disciplina prevista dal codice civile, si conviene espressamente che il committente ha la
facoltà di risolvere il presente contratto nel caso l’appaltatore si renda inadempiente ai propri
obblighi (tra i quali, espressamente, la garanzia di ricavi minimi di cui all’art.8) ed il committente
l’abbia diffidato ad adempiere, qualora l’appaltatore diffidato ad adempiere non vi provveda entro
20 giorni successivi al ricevimento della diffida, quest’ultimo sarà tenuto a versare a titolo di
penale, senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno, un importo pari al 50% degli importi
indicati nella clausola 8.1
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16. Varie
16.1 - L’appaltatore esonera espressamente il committente da ogni responsabilità per i danni diretti
ed indiretti che dovessero derivare dal fatto doloso o colposo di terzi.
16.2 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle per imposte e
tasse, sono a carico dell’appaltatore. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi
dell’art.1, lett.b) della tariffa, parte II, del D.P.R. n.131 del 26.04.1986.
La Spezia, data
Per il committente
………………………………….
Per l’appaltatore
………………………………….
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