transazione La Quercia del gc aprile 2015

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transazione La Quercia del gc aprile 2015
Delibera di giunta comunale n. 22 del 27.04.2015
OGGETTO: accordo transattivo/conciliazione a definizione controversia COMUNE DI SABBIO
CHIESE / LA QUERCIA S.R.L. (TRIBUNALE DI BRESCIA R.G. 355/2006)
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota protocollo del comune di Sabbio Chiese n. 158 del 12 gennaio 2015 del seguente
tenore:
“Spett.le
COMUNE DI SABBIO CHIESE
VIA CADUTI N. 1 25070 SABBIO
CHIESE
a mezzo pec: [email protected]
COMUNE DI SABBIO CHIESE / LA QUERCIA S.R.L.
(TRIBUNALE DI BRESCIA R.G. 355/2006)
In relazione alla pratica in oggetto, vi informo che il Tribunale di Brescia, in persona del G.O.T.
dott. Marco Masè, ha pronunciato sentenza parziale purtroppo sfavorevole al Comune di Sabbio
Chiese.
La sentenza, qui allegata, in primo luogo afferma la responsabilità del Comune per l’allagamento
del negozio de “La Quercia S.r.l.”, negando rilevanza all’eccezionalità dell’evento perché, secondo
quanto affermato da alcuni testimoni, il problema del deflusso delle acque sarebbe stato noto al
Comune.
In secondo luogo il Tribunale ha negato l’operatività della polizza assicurativa poiché da una
parte “l’allegamento è stato determinato da un sottodimensionamento o al più da una omessa
manutenzione delle condutture fognarie di scolo delle acque meteoriche” e dall’altra patte la
polizza comprende la risarcibilità dei danni provocati dalla rete fognaria, ma solo quelli
“conseguenti alla rottura accidentale delle condutture”.
Il Tribunale ha però ritenuto non sufficientemente dimostrato il danno patito da La Quercia S.r.l.
e per tale ragione ha rimesso in istruttoria la causa per la sola determinazione del valore del
danno. Alla prossima udienza, fissata per il 13.2.2015, sarà quindi nuovamente incaricato il CTU
geom. Manenti affinchè riveda la propria stima di danno.
Infine il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Generali
Italia S.p.a. (già INA Assitalia). Allego a tal fine la richiesta di pagamento trasmessami dall’aw.
Annamaria Botticini, con l’indicazione del relativo conteggio.
Nel corso della prossima udienza del 13.2.2015 sarà mia cura fare riserva d’appello ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 340 C.p.c.
Resto a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e vi porgo cordiali saluti”
Avv. Lodovico Rovetta
Ritenuto di dover approvare un accordo transattivo a definizione della controversia e del valore del
danno per l’importo di € 48.000,00 da versare e corrispondere in 4 rate annuali dell’importo di €
12.000,00 anni, con decorrenza della prima annualità dal 2015, oltre a € 600,00 per consulenza
tecnica d’ufficio da versare nel 2015.
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49,
147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n.
267/2000.
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema
dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è
stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e
contabile;
Visto il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le
pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste
dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, e dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e
dall'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e la sottoscrizione
con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata.
Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge.
DELIBERA
1. Di approvare l’accordo transattivo con carattere novativo, nel testo di cui in allegato
formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato, in ordine alla determinazione del
quantum debeatur nella controversia in premessa menzionata COMUNE DI SABBIO CHIESE /
LA QUERCIA S.R.L. (TRIBUNALE DI BRESCIA R.G. 355/2006) a definizione e chiusura della
controversia e del valore del danno per l’importo di € 48.000,00 da versare e corrispondere in 4
rate annuali dell’importo di € 12.000,00 annuali, con decorrenza della prima annualità dal 2015,
oltre a € 640,50 per consulenza tecnica d’ufficio da versare nel 2015.
2. Di assumere allo scopo impegno di spesa a norma degli articoli 183 e 191 del tuel enti locali
d. lgs. n. 267/2000 con imputazione al capitolo 01.01.02.03 del bilancio 2015, regolarmente
approvato, denominato “LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI”.
3. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile,
a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del tuel D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza.