RAE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA :: Università del Salento

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DIPARTIMENTO
AFFARI FINANZIARI
REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
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DIPARTIMENTO
AFFARI FINANZIARI
Sezione I – Disciplina Generale
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:
• “Amministrazione Centrale”: si intendono le strutture dell’Ateneo ivi compresa la Direzione
Amministrativa;
• “Centri di Spesa”: i Dipartimenti ed ogni altra struttura dotata di autonomia finanziaria e
contabile individuata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere
vincolante del Senato Accademico, ai sensi dell’art.4, 1° cpv, del Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilità ;
• “Centri di Responsabilità”: Unità organizzative semplici o complesse individuate dal
Consiglio di Amministrazione che utilizzano le risorse messe a loro disposizione e
rispondono della corretta gestione di queste e del raggiungimento degli obiettivi
programmati ai sensi dell’art.4, 2° cpv, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e
Contabilità;
• “Università”: tutte le strutture che costituiscono l’Università, compresi i Centri di
Responsabilità (Facoltà, ecc.);
• “Ordinarie modalità contrattuali”: le procedure aperte e ristrette, le procedure negoziate, il
dialogo competitivo, gli accordi quadro di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
• “Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”: è un insieme di cataloghi elettronici
di prodotti e servizi sui quali è possibile ottenere ordinativi di acquisto a fornitori già
selezionati e qualificati a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nell’ambito della
disciplina stabilita per le spese in economia;
• “Negozi elettronici”: sono contratti stipulati con un fornitore selezionato da una centrale di
acquisto nazionale o regionale a seguito di gara pubblica, aperti all’adesione delle singole
Amministrazioni e aventi ad oggetto beni o servizi con caratteristiche standard.
Articolo 2 – Ricorso all’acquisizione in economia
1. Le procedure disciplinate dal presente regolamento si applicano nel rispetto dei principi
generali di programmazione degli approvvigionamenti di forniture e servizi e alla
esecuzione di lavori pubblici come disciplinati nel rispetto dell’articolo 125 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dei principi in tema di procedure di affidamento e di
esecuzione del contratto desumibili dal medesimo decreto n. 163, del relativo regolamento
attuativo nonchè dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità
dell’Università del Salento.
2. L’acquisizione in economia è consentita secondo le modalità, i casi e gli importi previsti dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal presente Regolamento.
3. L’acquisizione di beni e servizi in economia è, altresì, consentita quando sia
alternativamente:
a) residuale rispetto alle ordinarie modalità contrattuali;
b) connessa a situazioni non economicamente programmabili;
c) occasionale per il tempo occorrente necessario per la prestazione e per l’importo;
d) sussidiaria rispetto alle spese effettuate tramite accordo quadro, mercato elettronico o
altre forme coordinate di razionalizzazione degli approvvigionamenti;
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e) necessaria o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto
nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del
contraente inadempiente;
f) necessaria a completare le prestazioni non previste di un contratto in corso, se non sia
possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo.
L’acquisizione di lavori in economia è consentita esclusivamente nell’ambito delle categorie
generali di cui all’articolo 6.
Al fine di poter procedere all’acquisizione in economia, devono ricorrere contestualmente i
seguenti requisiti, relativi a:
- limiti di importo, come determinati dall’art.4 del presente regolamento;
- singole voci di spesa, come determinate dagli artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento.
In ogni caso nessuna acquisizione di beni, servizi e lavori può essere artificiosamente
frazionata allo scopo di essere sottoposta alla disciplina delle acquisizioni in economia.
Per ragioni di economicità dei processi di razionalizzazione dell’impiego delle risorse,
l’acquisizione in economia è da preferire, nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo, all’utilizzo delle ordinarie modalità contrattuali quando l’acquisto abbia ad oggetto
beni o servizi di importo fino a 150.000,00 euro fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4,
comma 3.
Articolo 3 – Modalità di acquisizione in economia
1. L’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori può essere effettuata:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell’Ateneo. Ciò avviene nei
casi in cui siano disponibili adeguate risorse interne e il metodo di acquisizione si riveli
maggiormente economico.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante
affidamento a terzi.
4. I lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione di spesa,
ancorchè sommaria, sono indicati in un apposito elenco allegato al Programma Annuale dei
Lavori Pubblici.
Articolo 4 – Limiti di importo
1. I lavori, le forniture e i servizi in economia sono consentiti fino all’importo massimo di €
150.000,00 (IVA esclusa). Oltre tale importo si dovrà procedere con le ordinarie modalità
contrattuali applicando le vigenti normative nazionali e/o comunitarie in materia.
2. Laddove non diversamente stabilito, l’acquisizione in economia di forniture e servizi è
ammessa:
a) per importi fino ad € 20.000,00 mediante affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento secondo le modalità di cui ai successivi artt.11 e 12.
b) per importi superiori ad € 20.000,00 e fino all’importo di € 150.000,00 nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno
sei operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla
base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori secondo le modalità di cui
agli articoli 13 e 17.
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3. Laddove non diversamente stabilito, possono essere acquisiti in economia tramite
affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento i servizi di ingegneria e di
architettura di cui all’articolo 91, comma 2 del medesimo decreto (progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto
disposto dall’articolo 120, comma 2-bis del medesimo decreto) esclusivamente se di importo
inferiore a € 20.000,00.
4. Gli stessi servizi sono affidati con le modalità di cui all’articolo 91, comma 2, del medesimo
decreto se di importo inferiore a € 100.000,00 laddove non diversamente stabilito e con le
modalità di cui all’articolo 91, comma 1 se di importo superiore a € 100.000,00 nelle
seguenti ipotesi:
a. in caso di carenza in organico di personale tecnico;
b. ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di
svolgere le funzioni di istituto;
c. ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o
ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come
definiti dal regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006, che richiedono
l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e
certificati dal responsabile del procedimento.
5. Laddove non diversamente stabilito, l’acquisizione in economia di lavori è ammessa:
a) per importi fino ad € 20.000,00 mediante affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento secondo le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12;
b) per importi superiori ad € 20.000,00 e fino all’importo di € 150.000,00 nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno
sei operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla
base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori secondo le modalità di cui
all’articolo 13.
L’esecuzione di lavori in amministrazione diretta è in ogni caso ammessa fino a lavori di importo
non superiore a 50.000,00 euro.
Articolo 5 – Forniture e servizi in economia
1. Possono essere acquisiti in economia anche mediante noleggio, locazione, locazione
finanziaria, acquisto a riscatto, e comunque nei limiti di cui al precedente art.5, i beni e
servizi riconducibili alle categorie merceologiche qui di seguito elencate a titolo
esemplificativo:
BENI
a) materiale di consumo, quale articoli di cancelleria, cartoleria, tipografia, materiale per
disegno e fotografia, materiale informatico, di laboratorio e di sperimentazione;
b) arredi, impianti e attrezzature scientifiche, didattiche, informatiche e per ufficio e materiali
per la sicurezza;
c) autoveicoli, ciclomotori e relativi accessori;
d) vestiario e relativi accessori per il personale e per gli studenti, occorrente per l’espletamento
del servizio o delle attività didattiche e di ricerca;
e) software commerciali e relative licenze d’uso;
f) abbonamenti tradizionali e telematici a riviste, periodici e simili; libri e opere editoriali in
genere.
SERVIZI
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a) manutenzione, riparazione, assicurazione degli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto,
compreso l’acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
b) coperture assicurative;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature didattiche e scientifiche, informatiche,
per ufficio, di mobili e arredi;
d) implementazione, customizzazzione, manutenzione anche evolutiva, completamento e
testing di software;
e) stampa e commercializzazione di opere, rilegatura, copisteria e grafica;
f) servizi di trasporto, spedizione, facchinaggio, traslochi, deposito e magazzinaggio;
g) servizi di pulizia, ordinaria e straordinaria, disinfestazione, derattizzazione e spurgo;
h) servizi di organizzazione eventi culturali e scientifici, nonché servizi alberghieri e
ristorazione;
i) manutenzione di locali e impianti, rete di trasmissione dati e sistemi di telecomunicazione,
previa verifica da parte degli uffici competenti in materia edilizia, impiantistica e di
sicurezza;
j) traduzione, de registrazione, dattilografia, correzione bozze, esecuzione di disegni e
fotografie, somministrazione di questionari o interviste, servizi di data-entry, nonché analisi
di laboratorio;
k) vigilanza, custodia, presidio, pattugliamento, portierato e front-office;
l) collaudo di beni e servizi;
m) formazione, addestramento e aggiornamento del personale;
n) servizi di comunicazione e promozione delle attività istituzionali dell’Università, compresa
l’ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie;
o) smaltimento rifiuti assimilabili ai solidi urbani, pericolosi e non, speciali e non, sanitari e
non, radioattivi.
Articolo 6 – Lavori effettuabili in economia
1. I lavori eseguibili in economia, nei limiti di importo di cui all’articolo 4, sono riconducibili
alle categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad
eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste
dagli artt. 55, 121, 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure
di gara;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
e) completamento di opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
Articolo 7 – Altre spese effettuabili in economia
1. Sono eseguibili in economia le sottoindicate altre spese, nei limiti di cui al precedente art.4 e
riconducibili alle categorie merceologiche qui di seguito elencate a titolo esemplificativo:
a) spese postali, telefoniche, telegrafiche e valori bollati;
oneri doganali;
b) locazione di immobili a breve termine;
c) spese di rappresentanza;
d) spese per utenza;
e) pubblicazione di bandi e avvisi;
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f) spese di pubblicità riferite all’acquisti di spazi presso la stampa, l’emittenza televisiva e
radiofonica ed ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico;
g) somministrazione di lavoro in caso d’urgenza.
Articolo 8 – Requisiti degli affidatari
1. L’affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per le
prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.
2. Al fine di agevolare le procedure di verifica del possesso dei requisiti richiesti, può tenersi
un elenco di operatori economici, nei quali iscrivere i soggetti che ne facciano richiesta,
secondo le procedure di cui al successivo articolo 18, se in possesso dei requisiti di cui al
comma precedente.
3. Fatta salva ogni diversa disposizione normativa e regolamentare, per gli acquisti da €
20.000,01 fino alla soglia di cui al precedente art.4 gli affidatari, oltre al possesso dei
requisiti di cui all’art.38 del D. Lgs. 163/2006, devono presentare anche il Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
SEZIONE II – REGOLE DI PROCEDURA
Articolo 9 – Scelta della procedura
1. Per importi da € 1.000,00 e fino alla soglia di cui al precedente art.4, l’acquisizione di beni
e servizi in economia mediante cottimo fiduciario da parte Centri di Spesa e di
Responsabilità avviene attraverso l’utilizzo degli strumenti di e-procurement di cui al
successivo art.10 ove non si tratti di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’articolo
91, comma 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Qualora tali strumenti non siano disponibili o non siano adeguati alle esigenze di acquisto, si
applica la disciplina di cui ai successivi artt.11 e ss. La non disponibilità o la non
adeguatezza devono risultare da apposita motivazione.
Articolo 10 – Acquisizione mediante strumenti di e-Procurement
1. L’acquisizione in economia mediante strumenti elettronici, con gli importi indicati nel
precedente articolo 9, avviene tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o
tramite negozi elettronici.
2. Tali strumenti costituiscono in ogni caso parametri economico – qualitativi per gli acquisti
effettuati con modalità diverse.
Articolo 11 - Acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture mediante cottimo
fiduciario per importi fino ad € 5.000,00
1. Per lavori, servizi e forniture di importo fino ad € 5.000,00 l’affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene previa acquisizione di un solo preventivo.
2. In questa ipotesi la procedura si svolgerà attraverso una richiesta di preventivo formulata
dal Responsabile del Procedimento all’operatore economico individuato.
3. Prima dell’invio dell’ordine definitivo, il Responsabile del Procedimento dovrà dichiarare
la congruità del prezzo offerto.
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Articolo 12 - Acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture mediante cottimo
fiduciario per importi da € 5.000,01 e fino ad € 20.000,00
1. Per servizi, forniture e lavori di importo da € 5.000,01 e fino ad € 20.000,00 l’affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene mediante gara informale. La gara informale è avviata
dal Responsabile del Procedimento attraverso una richiesta di presentare un’offerta ad
almeno 3 operatori economici (tale numero potrà essere ridotto, in presenza di adeguate
motivazioni, dal responsabile del procedimento).
2. Prima dell’invio dell’ordine definitivo, il Responsabile del Procedimento dovrà dichiarare
la congruità del prezzo offerto.
Articolo 13 - Acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture mediante cottimo
fiduciario per importi da € 20.000,01 e fino ad € 150.000,00
1. Per lavori, servizi o forniture di importo superiore ad € 20.000,01 e fino alla soglia di cui
all’art. 4, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa acquisizione di almeno
sei (6) preventivi da parte di operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l’elenco dei fornitori
dell’Università. L’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura avviene secondo le
modalità previste dall’articolo 5, comma 3, dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
dalle altre disposizioni di attuazione del medesimo decreto.
2. La procedura del cottimo fiduciario avviene mediante gara informale che comporta la
richiesta di presentare un’offerta a seguito di lettera di invito.
3, In ogni caso, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
4. La lettera – invito, firmata dal Responsabile del procedimento, potrà essere inoltrata anche
a mezzo fax e dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
- l’oggetto della prestazione;
- Il Codice Identificativo Gara (CIG) che identifica la procedura;
- le modalità di scelta del contraente;
- le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o servizio richiesto;
- le condizioni di partecipazione dell’offerente (fatturato specifico nel triennio
precedente alla indizione della procedura, precedenti contratti, ecc.);
- la cauzione provvisoria nella misura del 2%;
- le modalità e condizioni contrattuali di fornitura o di esecuzione del servizio;
- le modalità e i tempi di pagamento;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali penalità;
- il prezzo a base d’asta;
- i criteri di aggiudicazione;
- il giorno e l’indirizzo preciso ove dovranno essere fatte pervenire le offerte;
- l’eventuale cauzione definitiva da presentare in caso di aggiudicazione (in misura non
superiore al 10%);
- nell’ipotesi di acquisti da € 50.000,00 fino ad € 150.000,00 è necessaria la
presentazione di idonee referenze bancarie;
5. Nella lettera d’invito potranno essere inseriti tutti gli ulteriori elementi che si rendano
necessari per le particolarità del bene o del servizio da acquisire o dei lavori da eseguire.
6. L’offerta, debitamente firmata, dovrà pervenire, in busta chiusa mediante lettera
raccomandata A.R.
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7. L’esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati da una Commissione composta da tre
(3) membri compreso il Segretario.
8. La scelta del contraente può avvenire in base al prezzo più basso o all’offerta
economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d’invito.
9. L’aggiudicazione è approvata con Decreto Direttoriale ed è regolata da scrittura privata
semplice, oppure da apposita lettera con la quale il responsabile del procedimento dispone
l’ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare o richiamare i medesimi
contenuti previsti dalla lettera d’invito. A tal fine potranno essere utilizzati i modelli
predisposti con l’ausilio del sistema informativo-contabile.
10. Qualora l’affidatario non adempia agli obblighi derivante dal rapporto, il Responsabile del
procedimento applica le penali, se previste, e si avvale degli strumenti di risoluzione
contrattuale e di risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il ricorso
all’esecuzione in danno previa diffida.
Articolo 14 – Cottimo fiduciario con un unico fornitore
1. Il cottimo fiduciario con un unico fornitore e di norma utilizzato per acquisti di beni e servizi nei
seguenti casi:
a) per l’acquisto, direttamente dall’editore, di libri, riviste, banche dati e pubblicazioni in
genere;
b) per l’acquisto di prodotti software direttamente dal produttore;
c) per le spese strettamente connesse all’organizzazione di seminari, convegni, congressi e
tavole rotonde;
d) per le spese di rappresentanza;
e) per le spese per pubblicazioni di carattere istituzionale;
f) per le spese per pubblicita istituzionale;
g) per le spese relative all’organizzazione di manifestazioni ed attivita ricreative e culturali del
h) personale e degli studenti;
i) per le spese connesse con l’organizzazione di viaggi del personale docente, tecnico j) amministrativo od assimilati e degli studenti;
k) per le spese effettuate sul territorio estero in occasione di missioni di ricerca scientifica;
l) per l’acquisto di macchinari e attrezzature, con particolari caratteristiche tecniche, necessari
per i programmi di ricerca scientifica;
m) per l’affidamento di servizi ad elevato contenuto professionale ed intellettuale.
2. E' altresi consentito il cottimo fiduciario con un unico fornitore per l'appalto di lavori di valore
non superiore a 10.000 Euro.
3. In ogni caso, il soggetto che autorizza la spesa deve dichiarare la congruità della stessa ed esporre
le ragioni che hanno indotto la scelta dell’unico fornitore.
Articolo 15 – Verifiche di regolare esecuzione
1. In ogni caso di acquisizione in economia, di importo inferiore a 25.000 euro, al termine
dell’esecuzione della fornitura o del servizio o al termine del lavoro, nonché periodicamente
qualora la natura della prestazione lo richieda, il responsabile del procedimento, ovvero
qualora individuato, il referente tecnico o tecnico-scientifico di cui al successivo art.20,
provvede alla verifica della regolare esecuzione del contratto.
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2. Il soggetto individuato ai sensi del comma 1 accerta la regolare esecuzione. Nei casi in cui la
natura del bene o servizio lo renda utile ai fini di una compiuta validazione dell’esecuzione,
la regolare esecuzione è accertata con verbale sottoscritto in contraddittorio con un
incaricato dell’affidatario.
Articolo 16 – Collaudo
1. Tutti i lavori e le forniture di beni e servizi sono soggetti a collaudo in caso di acquisizione
in economia superiore a 25.000 euro.
2. Il collaudo è eseguito di norma dal personale dell'Amministrazione universitaria con elevata
e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e
all'importo delle prestazioni nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.
L’affidamento dell’incarico è effettuato con provvedimento motivato.
3. I collaudatori sono nominati dal Responsabile del Centro di Responsabilità o del Centro di
Spesa nell’ambito delle rispettive competenze.
4. I verbali e/o certificati di collaudo sono soggetti ad approvazione da parte del Responsabile
del Centro di Responsabilità o del Centro di Spesa.
5. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno dell’Università di soggetti in possesso dei
necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di
difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze
specifiche in materia, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti secondo le
procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi. La nomina dei
collaudatori esterni è di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio del
Centro di Spesa.
6. Nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi
dell'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
7. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, l’Università fa ricorso
prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base
di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.
Articolo 17 - Elenchi dei fornitori
1. Quale modalità di semplificazione delle procedure, l’Università può dotarsi di elenchi di
operatori economici e/o professionisti, anche divisi per sezioni in base alle diverse categorie
merceologiche, costantemente aperti all’adesione degli operatori interessati.
2. Nella realizzazione e gestione di tali elenchi, l’Università è tenuta ad osservare i principi di
rotazione, trasparenza e parità di trattamento di cui al precedente art.4.
3. La disciplina della realizzazione e gestione degli elenchi e delle relative modalità di
utilizzazione è definita con provvedimento del Direttore Amministrativo.
4. Il ricorso agli elenchi di cui al presente articolo esonera i Centri di Spesa che li utilizzi
dall’accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 8.
SEZIONE III – PROFILI ORGANIZZATIVI
Articolo 18 – Responsabile del procedimento
1. Per ogni acquisizione in economia ai sensi del presente regolamento è individuato, ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, un responsabile del
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procedimento unico per le fasi di individuazione dell’esigenza, di affidamento ed
esecuzione, cui è attribuito il potere di ordinare l’acquisto.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Centro di Responsabilità o del
Centro di Spesa. Il Responsabile del Centro di Responsabilità o del Centro di Spesa può
nominare quale Responsabile del procedimento, in relazione a singoli procedimenti di
acquisizione di beni o servizi o lavori o per categorie merceologiche, altro dipendente avente
competenza adeguata ai compiti per i quali è individuato.
I compiti e i requisiti professionali del Responsabile del procedimento sono individuati dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il responsabile del procedimento deve essere un
dipendente con contratto di lavoro subordinato e deve possedere competenza adeguata in
relazione ai compiti per cui è nominato.
Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere menzionato nella lettera
d’invito o nell’ordine diretto.
Il Responsabile del Centro di Responsabilità o di Spesa, nell’ambito delle proprie
attribuzioni, esercita un controllo su tutti gli acquisti di beni e servizi in economia o di
esecuzione di lavori attivati dal responsabile del procedimento da lui delegato, esercitando
una funzione di indirizzo, direzione e controllo e svolgendo una generale opera di vigilanza
sull’attività amministrativa.
Articolo 19 – Referente tecnico o tecnico-scientifico dell’approvvigionamento
1. Per specifiche categorie di beni e servizi, o per singoli acquisti, il Responsabile del
Procedimento può individuare un referente tecnico – scientifico dell’approvvigionamento,
avente competenza adeguata ai compiti per i quali è individuato.
2. Compito del Referente tecnico – scientifico è cooperare con il Responsabile del
Procedimento alla definizione delle specifiche tecniche e prestazionali del bene o servizio da
acquisire e di effettuare le verifiche di regolare esecuzione previste e di cui al precedente
art.16.
SEZIONE IV – NORME FINALI
Articolo 20 – Modifiche del Regolamento
1. Il presente regolamento deve intendersi automaticamente modificato dal momento
dell’entrata in vigore di norme di rango superiore incompatibili con la disciplina ivi
contenuta.
Articolo 21 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, del relativo regolamento di
attuazione nonché dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità
dell’Università del Salento.
Articolo 22 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 2009.
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