Procedura aperta per l`affidamento dei servizi tecnici professionali di

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Procedura aperta per l`affidamento dei servizi tecnici professionali di
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di Progettazione
Definitiva, nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ivi compresa la
redazione della relazione geologica ed esecuzione di indagini geognostiche, incluse tutte le
prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 90 e 93 del D.lgs. n. 163/2006, inoltre
degli articoli 91 e 100 del D.lgs. n. 81/2008, relativi all’intervento di adeguamento funzionale
del depuratore di Gioia del Colle (BA).
Quesito 1:
con la presente chiede i seguenti chiarimenti in merito alla procedura di cui all’oggetto:
1.
Nel caso in cui il concorrente non abbia all’interno della propria società la figura del
Geologo, è sufficiente nominarlo nei relativi allegati (allegato 4) o ha l’obbligo di costituirci
un Raggruppamento Temporaneo?
2.
Nel caso in cui sia sufficiente nominare il Geologo, lo stesso deve compilare i modelli
allegati? Se si, quali? Deve allegare curriculum o altra documentazione ?
Risposta Quesito 1:
Nel caso in cui il concorrente non abbia all’interno della propria struttura la figura del Geologo, può
costituire un raggruppamento temporaneo. Il geologo dovrà rilasciare tutte le dichiarazioni che il
disciplinare di gara prevede per le mandanti.
Quesito 2:
si richiede quanto segue:
• In relazione al punto 1.2 Categoria di progettazione, pag. 4 del disciplinare di gara, si
individua ID OPERE: IA.01. Per quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia
n.143 del 31/10/2013 gli "Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione
complessi" sono attribuiti a ID OPERE: IB.06, si chiede se si possano considerare tra i
requisiti ammissibili attività eseguite e certificate nella categoria IB.06 o IB.07 (grado di
complessità maggiore).
Risposta quesito 2
Con riferimento al quesito proposto, si premette che gli impianti di depurazione delle acque reflue
urbane, quale quello a servizio dell’Agglomerato di Gioia del Colle, rientra tra le opere richiamate
in corrispondenza dell’identificativo IA.01 – “….Impianti sanitari – Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto …omissis....”. La
medesima declaratoria era, peraltro, contenuta all’interno dell’oggetto della classe e categoria III a
di cui alla L. 143/49, corrispondente all’ attuale IA 01.
Inoltre, si precisa che la stessa Autorità di Vigilanza nella determinazione n. 4 del 25.02.2015 ha
stabilito che il criterio previsto dall’art. 8 del d.m. 143/2013, per il quale “gradi di complessità
maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria
d’opera”, non è estensibile alle opere inquadrabili nelle attuali categorie (“impianti”, “idraulica”,
ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali
caratterizzate da diverse specificità. Ciò premesso e considerato, non possono considerarsi
ammissibili, ai fini della dimostrazione del requisito sull’espletamento di servizi, quelli riguardanti
lavori appartenenti a categoria di opere diversi dalla categoria ID.01 (ex IIIa della L. 143/49).
Quesito n. 3
in merito al progetto preliminare dell’impianto di Gioia del Colle si richiedono i seguenti
chiarimenti:
1)
possibilità di avere il pdf della tavola della sezione dei
pretrattamenti; oltre alla grigliatura esiste la necessità di installare un dissabbiatore?
2)
possibilità di avere il pdf della tavola della vasca attuale di
pre-nitrificaizone, ossidazione;
3)
possibilità di avere il pdf della tavola del sollevamento iniziale;
4)
se i miscelatori installati attualmente nelel vasche vanno
interamente sostituiti;
5)
si chiede di specificare cosa sono gli edifici di forma rettangolare
e circolare localizzati accanto alla sedimentazione primaria;
6)
per la portata massima di pioggia in arrivo ai trattamenti meccanici
e biologici quale è il fattore moltiplicativo da considerare?
7)
come mai non funziona il gasometro se ne dovrà prevedere la
rifunzionalizzazione con delle modifiche sostanziali?
8)
la centrifuga prevista va a sostituire quella esistente non
funzionante?
9)
il policloruro di alluminio viene sostituito al cloruro ferrico?
10)
la griglia a cestello prevista va sostituire la griglia fine
automatica?
11)
esistono i misuratori di letto di fango nei sedimentatori secondari?
12)
esiste un gruppo di pressurizzazione?
13)
che portata viene sfiorata in vasca di equalizzazione?
Risposta quesito 3
Con riferimento alla richiesta in oggetto si precisa che scopo della procedura di che trattasi è
l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva, nonché coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione compreso la redazione della relazione geologica ed esecuzione di indagini
geognostiche.
I quesiti posti attengono alla successiva fase della progettazione definitiva vera e propria durante la
quale l'affidatario, progettista incaricato, in condivisione con il Responsabile Unico del
Procedimento e con la Direzione di esecuzione del contratto dei servizi di ingegneria, valuterà, in
funzione del quadro esigenziale la completezza ed adeguatezza del progetto preliminare e le
eventuali modifiche e integrazioni da apportare il tutto nel rispetto oltre che delle norme e regole
tecniche di riferimento, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e del Piano d'Ambito
rimodulato 2010-2018.
Naturalmente, in funzione anche del sopralluogo che dovrà essere eseguito in conformità al punto
4.2 del Disciplinare di gara, il concorrente articolerà eventuali proposte migliorative, descriverà le
azioni che intende sviluppare in relazione ad eventuali problematiche specifiche, ecc.
In questa fase non si ritiene di dover mettere a disposizione dei concorrenti ulteriore
documentazione grafica e/o progettuale oltre a quella già pubblicata.
Quesito n. 4
con la presente mail si richiede un chiarimento a scanso di equivoci in merito al punto 12 del
disciplinare di gara ”Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico-organizzativa parte a)
per cui il fatturato di cui all’articolo 252 del D.P.R. 207/2010 comprende tutti i servizi espletati
compresi nell’articolo 252 che non sono solo relativi alla classe IIIa di cui invece si parla nel punto
b) e c)?
Risposta quesito 4
In relazione a quanto richiesto, l’art. 263 del D.p.r. n. 207/2010 alla lettera a) indica espressamente:
“fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. n° 207/2010…. Omissis”
Quesito n. 5
Con la presente siamo a richiedere informazioni in merito alla gara in oggetto.
Nello specifico si richiede se per il soddisfacimento dei requisiti speciali di progettazione
(espletamento servizi ultimi 10 anni in classe e categoria IIIa per un importo almeno pari a
8.137.030,00) è possibile utilizzare servizi di progettazione relativi a progetti approvati, ma che non
sono ancora stati realizzati. Analogamente per i servizi di punta.
Risposta Quesito n. 5
In conformità al disposto della sentenza del Consiglio di Stato n. 03663/2014, al fine della
dimostrazione del possesso del requisito di progettazione i progetti , a prescindere se i lavori per i
quali sono state espletate le attività di progettazione siano stati già realizzati, siano in corso di
realizzazione o non siano ancora iniziati, devono essere stati formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice. Pertanto, i pregressi servizi tecnici spendibili da parte dei
soggetti professionali interessati a partecipare alla gara e commissionati da una amministrazione
pubblica richiedono sempre l'approvazione mediante un provvedimento amministrativo, invece, i
servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l’opera progettata è stata in
concreto realizzata e documentata secondo i requisiti prescritti dalla legge quale prova
dell’avvenuta esecuzione ex art.263 co.2° ultimo cpv del Regolamento.
Quesito n. 6
In riferimento al punto 17 lettera b) del disciplinare di gara in cui si sancisce che ”Le caratteristiche
qualitative e metodologiche dell’offerta saranno valutate sulla base di una relazione tecnica
costituita da un numero massimo di venti cartelle.....”, a tal riguardo si chiede se per cartelle si
intende un foglio A4 compilato in fronte retro, oppure compilato solo su una facciata?
Risposta Quesito n. 6
In relazione a quanto richiesto con la sotto indicata e –mail, in riferimento al punto 17 lettera b) del
disciplinare di gara, si precisa che la relazione tecnica dovrà essere costituita da un numero
massimo di 20 cartelle formati A4 a facciata singola.
Quesito n. 7
Si chiede di confermare se la partecipazione del geologo indicato dal concorrente può avvenire
tramite impegno alla stipula di un contratto di Opera intellettuale in caso di aggiudicazione della
gara in oggetto.
In sub ordine si chiede di indicare con precisione i documenti che dovranno essere redatti in ogni
caso dal geologo.
Risposta Quesito n. 7
La presenza del geologo indicato dal concorrente può essere garantita ricorrendo ad un
professionista esterno, con il quale venga stipulato un contratto d’opera intellettuale ai sensi dell’art.
2230 del Codice Civile. Si precisa che il contratto deve essere stipulato prima del termine di
presentazione delle offerte.
Il geologo indicato dovrà rilasciare le dichiarazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006
relativamente l'inesistenza, a proprio carico delle cause di esclusione di cui al predetto articolo,
preferibilmente utilizzando i modelli messi a disposizione da parte di questa Stazione appaltante.
Quesito n. 8
con la presente e con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, si chiede il seguente
chiarimento:
nell’ipotesi in cui si decida di associare come mandante in un costituendo raggruppamento
temporaneo professionisti un giovane professionista, quest’ultimo deve essere in possesso di quota
di requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi e di partita IVA o può esserne privo?
Risposta Quesito n. 8
Il ruolo di associato in un raggruppamento equipara il giovane professionista ad una qualsiasi
mandante del RTP che in quanto tale, dovrà essere in possesso di una quota senza percentuali
minime di requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico organizzativa, da cumulare a quelli
maggioritari posseduti dalla capogruppo, onde soddisfare i requisiti prescritti dalla lex specialis di
gara.
Si conferma, inoltre, che il giovane professionista può essere sprovvisto di Partita IVA.
Quesito n. 9
Si chiede a codesta Stazione Appaltante in quale modo un costituendo RTP, che non abbia in
organico un giovane professionista, né lo abbia come eventuale socio o consulente su base annua,
possa rispondere al dettato normativo del 5° comma dell’art. 253 DPR 207/2010 e, quindi, indicare
un professionista abilitato da meno di cinque anni, che dovrà essere responsabile, per espresso
dettato normativo, di una parte della prestazione, ma che non potrà essere mandante, in quanto,
proprio a causa della propria natura di soggetto che si affaccia all’esercizio della professione,
risulta sprovvisto di quote dei requisiti richiesti dai documenti di gara.
Concretamente, si chiede questo:
potrebbe, il costituendo RTP, indicare un professionista abilitato da meno di cinque anni quale
soggetto a cui (in caso di aggiudicazione) affidare un contratto di collaborazione?
E con tale contratto di collaborazione potrebbe, il giovane professionista, essere considerato
responsabile della prestazione?
Ed in tal caso quali dichiarazioni dovrebbe rendere?
Infine, si chiede di voler specificare se i requisiti richiesti in capo al giovane professionista
debbano riguardare le lettere a), b) e d) dell’art. 263 del DPR 207/2010 – fatturato, lavori e unità
tecniche oppure possono riguardare solo una delle predette lettere.
Risposta Quesito n. 9
A parziale rettifica di quanto riportato nel quesito 8 si rappresenta quanto segue.
Il vigente art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207/2010 prevede la presenza “quale progettista”
di almeno un giovane professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni e iscritto al relativo
albo professionale, nella veste di libero professionista singolo o associato, di amministratore, di
socio, di dipendente o di consulente (in quest’ultimo caso, con oltre la metà del
fatturato dell’ultimo anno nei confronti della società che concorre in gara).
Il termine "presenza", invero di amplissima latitudine significativa, testimonia la necessità di un
rapporto che può configurarsi secondo le modalità espressamente indicate dalla stessa norma, con
ogni conseguenza in ordine all’assunzione di responsabilità da parte del progettista junior in
relazione alle scelte effettuate dal R.T.P.
Quanto al possesso dei requisiti speciali, nel silenzio della lex specialis, e anche nell’ipotesi in cui il
giovane professionista venga qualificato come mandante, appare ragionevole e conforme allo
scopo della norma escludere l’obbligo di specifici requisiti proprio in ragione del fatto che la
partecipazione del giovane professionista è finalizzata a garantire a quest'ultimo l'incremento delle
competenze professionali.
Il giovane professionista associato in ATI deve possedere e quindi dichiarare quanto previsto per i
soggetti professionali che partecipano in qualità di mandanti, ad eccezione dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico organizzativa di cui all’art. 263 del D.P.R. n. 207/2010.
La presenza del giovane professionista non associato in RTP, è disciplinata dall’art. 253 comma 5
del D.p.r. n. 207/2010.
Quesito n. 10
In merito alla gara di cui ad oggetto si formulano le richieste di chiarimento di cui appresso.
1) Per quanto concerne le attività di indagini geognostiche si chiede conferma che le stesse possano
essere subappaltate a soggetto qualificato. In caso affermativo si chiede se detto soggetto debba
essere già nominativamente indicato in fase di gara.
2) Sempre per quanto concerne le attività di indagini geognostiche, ove si voglia costituire RTP con
il soggetto che svolgerà dette attività, si chiede di indicare la quota percentuale di partecipazione al
raggruppamento e i requisiti da comprovare.
3) Per quanto concerne il giovane professionista, si chiede conferma che per lo stesso sia condizione
necessaria e sufficiente per la partecipazione alla gara in RTP, l'iscrizione e l'abilitazione agli ordini
degli ingegneri. In caso contrario, considerato che al punto 12.1.1 lettera d) del Disciplinare di gara
è richiesto un numero pari a 4 unità quale personale tecnico medio annuo, specificando che per
personale tecnico si intende "il titolare in caso di libero professionista individuale", si chiede se il
giovane professionista comprovi una unità e quest'ultima a quale percentuale di partecipazione al
RTP corrisponda.
Risposta Quesito n. 10
1. Ai sensi dell’art. 91 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, le attività di indagini geognostiche
possono essere date in subappalto. L’indicazione del nominativo del subappaltatore già in
sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria.
2. La lex specialis non richiede percentuali minime per la partecipazione al R.T.P. ed il
geologo non deve dimostrare requisiti tecnici di progettazione, ma in qualità di concorrente
(mandante) deve rilasciare le dichiarazione previste per i soggetti associati.
3. Per quanto concerne il giovane progettista associato, lo stesso deve dichiarare quanto
previsto per i soggetti professionali che partecipano in qualità di mandanti, ad eccezione dei
requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa di cui all’art. 263 del
D.P.R. n. 207/2010 e, in conformità a quanto prescritto dall’art. 253 comma 5 del D.p.r. n.
207/2010, deve essere abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione e
iscritto al relativo albo professionale. Il requisito relativo al personale medio annuo nel
triennio deve essere posseduto dal RTP cumulativamente.
Quesito n. 11
1. Si chiedono chiarimenti in merito alla compilazione dell’ “allegato 5” da parte del Geologo
(che partecipa in raggruppamento temporaneo). In tale allegato ci sono dichiarazioni relative
ai requisiti di ordine speciale che sono:
·
·
·
·
Il fatturato;
servizi tecnici di progettazione;
servizi tecnici di punta;
personale tecnico medio annuo;
Tali requisiti non potendo essere in possesso del Geologo, che ha le sole competenze per
eseguire le prestazione professionali relative alla relazione geologica e le indagini
geognostiche, devono essere dichiarati solo dai professionisti abilitati ad eseguire le
prestazioni di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione? In
sostanza, quale delle dichiarazioni presenti nell’allegato 5 devono allora essere rese dal
Geologo?
2. Inoltre in tale allegato viene chiesto di allegare una distinta dei servizi di progettazione
svolti. In questo caso il Geologo non avendo le competenze per espletare tali servizi, cosa è
tenuto ad allegare?
3. Il “giovane professionista” nel nostro caso, è “un consulente su base annua che abbia
fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio
fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA (art. 253 DPR 207/2010)”
consulente della mandataria, è tenuto anch’esso a compilare l’allegato 5?
Risposta Quesito n. 11
1. Il geologo non essendo progettista, non potrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti
prescritti dall’art. 263 del d.P.R. 207/2010 e quindi non dovrà allegare alcuna distinta di
servizi di progettazione. In qualità di concorrente (mandante) deve rilasciare le dichiarazioni
previste per i soggetti associati.
2. Il giovane professionista non associato non deve compilare l’allegato 5.