Procedura aperta per l`affidamento dei servizi tecnici professionali di
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Procedura aperta per l`affidamento dei servizi tecnici professionali di
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di Progettazione Definitiva, nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ivi compresa la redazione della relazione geologica ed esecuzione di indagini geognostiche, incluse tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 90 e 93 del D.lgs. n. 163/2006, inoltre degli articoli 91 e 100 del D.lgs. n. 81/2008, relativi all’intervento di adeguamento funzionale del depuratore di Gioia del Colle (BA). Quesito 1: con la presente chiede i seguenti chiarimenti in merito alla procedura di cui all’oggetto: 1. Nel caso in cui il concorrente non abbia all’interno della propria società la figura del Geologo, è sufficiente nominarlo nei relativi allegati (allegato 4) o ha l’obbligo di costituirci un Raggruppamento Temporaneo? 2. Nel caso in cui sia sufficiente nominare il Geologo, lo stesso deve compilare i modelli allegati? Se si, quali? Deve allegare curriculum o altra documentazione ? Risposta Quesito 1: Nel caso in cui il concorrente non abbia all’interno della propria struttura la figura del Geologo, può costituire un raggruppamento temporaneo. Il geologo dovrà rilasciare tutte le dichiarazioni che il disciplinare di gara prevede per le mandanti. Quesito 2: si richiede quanto segue: • In relazione al punto 1.2 Categoria di progettazione, pag. 4 del disciplinare di gara, si individua ID OPERE: IA.01. Per quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia n.143 del 31/10/2013 gli "Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione complessi" sono attribuiti a ID OPERE: IB.06, si chiede se si possano considerare tra i requisiti ammissibili attività eseguite e certificate nella categoria IB.06 o IB.07 (grado di complessità maggiore). Risposta quesito 2 Con riferimento al quesito proposto, si premette che gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, quale quello a servizio dell’Agglomerato di Gioia del Colle, rientra tra le opere richiamate in corrispondenza dell’identificativo IA.01 – “….Impianti sanitari – Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto …omissis....”. La medesima declaratoria era, peraltro, contenuta all’interno dell’oggetto della classe e categoria III a di cui alla L. 143/49, corrispondente all’ attuale IA 01. Inoltre, si precisa che la stessa Autorità di Vigilanza nella determinazione n. 4 del 25.02.2015 ha stabilito che il criterio previsto dall’art. 8 del d.m. 143/2013, per il quale “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”, non è estensibile alle opere inquadrabili nelle attuali categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Ciò premesso e considerato, non possono considerarsi ammissibili, ai fini della dimostrazione del requisito sull’espletamento di servizi, quelli riguardanti lavori appartenenti a categoria di opere diversi dalla categoria ID.01 (ex IIIa della L. 143/49). Quesito n. 3 in merito al progetto preliminare dell’impianto di Gioia del Colle si richiedono i seguenti chiarimenti: 1) possibilità di avere il pdf della tavola della sezione dei pretrattamenti; oltre alla grigliatura esiste la necessità di installare un dissabbiatore? 2) possibilità di avere il pdf della tavola della vasca attuale di pre-nitrificaizone, ossidazione; 3) possibilità di avere il pdf della tavola del sollevamento iniziale; 4) se i miscelatori installati attualmente nelel vasche vanno interamente sostituiti; 5) si chiede di specificare cosa sono gli edifici di forma rettangolare e circolare localizzati accanto alla sedimentazione primaria; 6) per la portata massima di pioggia in arrivo ai trattamenti meccanici e biologici quale è il fattore moltiplicativo da considerare? 7) come mai non funziona il gasometro se ne dovrà prevedere la rifunzionalizzazione con delle modifiche sostanziali? 8) la centrifuga prevista va a sostituire quella esistente non funzionante? 9) il policloruro di alluminio viene sostituito al cloruro ferrico? 10) la griglia a cestello prevista va sostituire la griglia fine automatica? 11) esistono i misuratori di letto di fango nei sedimentatori secondari? 12) esiste un gruppo di pressurizzazione? 13) che portata viene sfiorata in vasca di equalizzazione? Risposta quesito 3 Con riferimento alla richiesta in oggetto si precisa che scopo della procedura di che trattasi è l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva, nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione compreso la redazione della relazione geologica ed esecuzione di indagini geognostiche. I quesiti posti attengono alla successiva fase della progettazione definitiva vera e propria durante la quale l'affidatario, progettista incaricato, in condivisione con il Responsabile Unico del Procedimento e con la Direzione di esecuzione del contratto dei servizi di ingegneria, valuterà, in funzione del quadro esigenziale la completezza ed adeguatezza del progetto preliminare e le eventuali modifiche e integrazioni da apportare il tutto nel rispetto oltre che delle norme e regole tecniche di riferimento, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e del Piano d'Ambito rimodulato 2010-2018. Naturalmente, in funzione anche del sopralluogo che dovrà essere eseguito in conformità al punto 4.2 del Disciplinare di gara, il concorrente articolerà eventuali proposte migliorative, descriverà le azioni che intende sviluppare in relazione ad eventuali problematiche specifiche, ecc. In questa fase non si ritiene di dover mettere a disposizione dei concorrenti ulteriore documentazione grafica e/o progettuale oltre a quella già pubblicata. Quesito n. 4 con la presente mail si richiede un chiarimento a scanso di equivoci in merito al punto 12 del disciplinare di gara ”Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico-organizzativa parte a) per cui il fatturato di cui all’articolo 252 del D.P.R. 207/2010 comprende tutti i servizi espletati compresi nell’articolo 252 che non sono solo relativi alla classe IIIa di cui invece si parla nel punto b) e c)? Risposta quesito 4 In relazione a quanto richiesto, l’art. 263 del D.p.r. n. 207/2010 alla lettera a) indica espressamente: “fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. n° 207/2010…. Omissis” Quesito n. 5 Con la presente siamo a richiedere informazioni in merito alla gara in oggetto. Nello specifico si richiede se per il soddisfacimento dei requisiti speciali di progettazione (espletamento servizi ultimi 10 anni in classe e categoria IIIa per un importo almeno pari a 8.137.030,00) è possibile utilizzare servizi di progettazione relativi a progetti approvati, ma che non sono ancora stati realizzati. Analogamente per i servizi di punta. Risposta Quesito n. 5 In conformità al disposto della sentenza del Consiglio di Stato n. 03663/2014, al fine della dimostrazione del possesso del requisito di progettazione i progetti , a prescindere se i lavori per i quali sono state espletate le attività di progettazione siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati, devono essere stati formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice. Pertanto, i pregressi servizi tecnici spendibili da parte dei soggetti professionali interessati a partecipare alla gara e commissionati da una amministrazione pubblica richiedono sempre l'approvazione mediante un provvedimento amministrativo, invece, i servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l’opera progettata è stata in concreto realizzata e documentata secondo i requisiti prescritti dalla legge quale prova dell’avvenuta esecuzione ex art.263 co.2° ultimo cpv del Regolamento. Quesito n. 6 In riferimento al punto 17 lettera b) del disciplinare di gara in cui si sancisce che ”Le caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta saranno valutate sulla base di una relazione tecnica costituita da un numero massimo di venti cartelle.....”, a tal riguardo si chiede se per cartelle si intende un foglio A4 compilato in fronte retro, oppure compilato solo su una facciata? Risposta Quesito n. 6 In relazione a quanto richiesto con la sotto indicata e –mail, in riferimento al punto 17 lettera b) del disciplinare di gara, si precisa che la relazione tecnica dovrà essere costituita da un numero massimo di 20 cartelle formati A4 a facciata singola. Quesito n. 7 Si chiede di confermare se la partecipazione del geologo indicato dal concorrente può avvenire tramite impegno alla stipula di un contratto di Opera intellettuale in caso di aggiudicazione della gara in oggetto. In sub ordine si chiede di indicare con precisione i documenti che dovranno essere redatti in ogni caso dal geologo. Risposta Quesito n. 7 La presenza del geologo indicato dal concorrente può essere garantita ricorrendo ad un professionista esterno, con il quale venga stipulato un contratto d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 del Codice Civile. Si precisa che il contratto deve essere stipulato prima del termine di presentazione delle offerte. Il geologo indicato dovrà rilasciare le dichiarazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 relativamente l'inesistenza, a proprio carico delle cause di esclusione di cui al predetto articolo, preferibilmente utilizzando i modelli messi a disposizione da parte di questa Stazione appaltante. Quesito n. 8 con la presente e con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, si chiede il seguente chiarimento: nell’ipotesi in cui si decida di associare come mandante in un costituendo raggruppamento temporaneo professionisti un giovane professionista, quest’ultimo deve essere in possesso di quota di requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi e di partita IVA o può esserne privo? Risposta Quesito n. 8 Il ruolo di associato in un raggruppamento equipara il giovane professionista ad una qualsiasi mandante del RTP che in quanto tale, dovrà essere in possesso di una quota senza percentuali minime di requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico organizzativa, da cumulare a quelli maggioritari posseduti dalla capogruppo, onde soddisfare i requisiti prescritti dalla lex specialis di gara. Si conferma, inoltre, che il giovane professionista può essere sprovvisto di Partita IVA. Quesito n. 9 Si chiede a codesta Stazione Appaltante in quale modo un costituendo RTP, che non abbia in organico un giovane professionista, né lo abbia come eventuale socio o consulente su base annua, possa rispondere al dettato normativo del 5° comma dell’art. 253 DPR 207/2010 e, quindi, indicare un professionista abilitato da meno di cinque anni, che dovrà essere responsabile, per espresso dettato normativo, di una parte della prestazione, ma che non potrà essere mandante, in quanto, proprio a causa della propria natura di soggetto che si affaccia all’esercizio della professione, risulta sprovvisto di quote dei requisiti richiesti dai documenti di gara. Concretamente, si chiede questo: potrebbe, il costituendo RTP, indicare un professionista abilitato da meno di cinque anni quale soggetto a cui (in caso di aggiudicazione) affidare un contratto di collaborazione? E con tale contratto di collaborazione potrebbe, il giovane professionista, essere considerato responsabile della prestazione? Ed in tal caso quali dichiarazioni dovrebbe rendere? Infine, si chiede di voler specificare se i requisiti richiesti in capo al giovane professionista debbano riguardare le lettere a), b) e d) dell’art. 263 del DPR 207/2010 – fatturato, lavori e unità tecniche oppure possono riguardare solo una delle predette lettere. Risposta Quesito n. 9 A parziale rettifica di quanto riportato nel quesito 8 si rappresenta quanto segue. Il vigente art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207/2010 prevede la presenza “quale progettista” di almeno un giovane professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni e iscritto al relativo albo professionale, nella veste di libero professionista singolo o associato, di amministratore, di socio, di dipendente o di consulente (in quest’ultimo caso, con oltre la metà del fatturato dell’ultimo anno nei confronti della società che concorre in gara). Il termine "presenza", invero di amplissima latitudine significativa, testimonia la necessità di un rapporto che può configurarsi secondo le modalità espressamente indicate dalla stessa norma, con ogni conseguenza in ordine all’assunzione di responsabilità da parte del progettista junior in relazione alle scelte effettuate dal R.T.P. Quanto al possesso dei requisiti speciali, nel silenzio della lex specialis, e anche nell’ipotesi in cui il giovane professionista venga qualificato come mandante, appare ragionevole e conforme allo scopo della norma escludere l’obbligo di specifici requisiti proprio in ragione del fatto che la partecipazione del giovane professionista è finalizzata a garantire a quest'ultimo l'incremento delle competenze professionali. Il giovane professionista associato in ATI deve possedere e quindi dichiarare quanto previsto per i soggetti professionali che partecipano in qualità di mandanti, ad eccezione dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa di cui all’art. 263 del D.P.R. n. 207/2010. La presenza del giovane professionista non associato in RTP, è disciplinata dall’art. 253 comma 5 del D.p.r. n. 207/2010. Quesito n. 10 In merito alla gara di cui ad oggetto si formulano le richieste di chiarimento di cui appresso. 1) Per quanto concerne le attività di indagini geognostiche si chiede conferma che le stesse possano essere subappaltate a soggetto qualificato. In caso affermativo si chiede se detto soggetto debba essere già nominativamente indicato in fase di gara. 2) Sempre per quanto concerne le attività di indagini geognostiche, ove si voglia costituire RTP con il soggetto che svolgerà dette attività, si chiede di indicare la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e i requisiti da comprovare. 3) Per quanto concerne il giovane professionista, si chiede conferma che per lo stesso sia condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alla gara in RTP, l'iscrizione e l'abilitazione agli ordini degli ingegneri. In caso contrario, considerato che al punto 12.1.1 lettera d) del Disciplinare di gara è richiesto un numero pari a 4 unità quale personale tecnico medio annuo, specificando che per personale tecnico si intende "il titolare in caso di libero professionista individuale", si chiede se il giovane professionista comprovi una unità e quest'ultima a quale percentuale di partecipazione al RTP corrisponda. Risposta Quesito n. 10 1. Ai sensi dell’art. 91 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, le attività di indagini geognostiche possono essere date in subappalto. L’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria. 2. La lex specialis non richiede percentuali minime per la partecipazione al R.T.P. ed il geologo non deve dimostrare requisiti tecnici di progettazione, ma in qualità di concorrente (mandante) deve rilasciare le dichiarazione previste per i soggetti associati. 3. Per quanto concerne il giovane progettista associato, lo stesso deve dichiarare quanto previsto per i soggetti professionali che partecipano in qualità di mandanti, ad eccezione dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa di cui all’art. 263 del D.P.R. n. 207/2010 e, in conformità a quanto prescritto dall’art. 253 comma 5 del D.p.r. n. 207/2010, deve essere abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale. Il requisito relativo al personale medio annuo nel triennio deve essere posseduto dal RTP cumulativamente. Quesito n. 11 1. Si chiedono chiarimenti in merito alla compilazione dell’ “allegato 5” da parte del Geologo (che partecipa in raggruppamento temporaneo). In tale allegato ci sono dichiarazioni relative ai requisiti di ordine speciale che sono: · · · · Il fatturato; servizi tecnici di progettazione; servizi tecnici di punta; personale tecnico medio annuo; Tali requisiti non potendo essere in possesso del Geologo, che ha le sole competenze per eseguire le prestazione professionali relative alla relazione geologica e le indagini geognostiche, devono essere dichiarati solo dai professionisti abilitati ad eseguire le prestazioni di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione? In sostanza, quale delle dichiarazioni presenti nell’allegato 5 devono allora essere rese dal Geologo? 2. Inoltre in tale allegato viene chiesto di allegare una distinta dei servizi di progettazione svolti. In questo caso il Geologo non avendo le competenze per espletare tali servizi, cosa è tenuto ad allegare? 3. Il “giovane professionista” nel nostro caso, è “un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA (art. 253 DPR 207/2010)” consulente della mandataria, è tenuto anch’esso a compilare l’allegato 5? Risposta Quesito n. 11 1. Il geologo non essendo progettista, non potrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 263 del d.P.R. 207/2010 e quindi non dovrà allegare alcuna distinta di servizi di progettazione. In qualità di concorrente (mandante) deve rilasciare le dichiarazioni previste per i soggetti associati. 2. Il giovane professionista non associato non deve compilare l’allegato 5.