regolamento impianti sportivi

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regolamento impianti sportivi
Comune di Enna
V Settore
Dirigente dott.ssa Maria Angela Caponetti
Servizio
TEMPO LIBERO ed EVENTI Coordinatore Sergio Maffeo
REGOLAMENTO COMUNALE
Concessione dell'utilizzo degli impianti sportivi Comunali
Assessore :
Dirigente V Settore :
Responsabile :
Enrico Grippaldi
dott.ssa Maria Angela Caponetti
Sergio Maffeo
Approvato dal Consiglio con delibera n.75 nella seduta del 18.07.2011
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TITOLO I°
CONCESSIONE IN USO
CAPO I°
PRINCIPI GENERALI
ART.1
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OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina l’esercizio degli impianti sportivi comunali e la loro utilizzazione da
parte della collettività ennese.
L’uso degli impianti da parte di soggetti residenti in altri comuni soggiace al pagamento di una tariffa
maggiorata come previsto al successivo articolo 6.
L’uso degli impianti sportivi scolastici, al di fuori dell’orario scolastico viene concesso dal comune nel
rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Provinciale scolastico secondo quanto previsto dall’art.12, II e
III comma della legge n.517 del 1977. In caso di inadempienza da parte degli organismi scolastici,
l’Amministrazione Comunale avoca a se ogni decisione in merito. Sono soggetti al presente
regolamento anche l’esercizio e l’utilizzazione di nuovi impianti ancora da realizzarsi. L’applicazione
del regolamento decorre dalla data di consegna delle opere all’Amministrazione Comunale.
ART.2
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DESTINAZIONE DEGLI IMPIANTI
Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature tecniche relative sono destinati
all’uso di tutti gli
Enti, sodalizi, gruppi sportivi, aventi sede sociale nel territorio ennese e, in via prioritaria alle loro
attività educative, formative, ricreative e dilettantistiche, rispetto a quelle professionistiche, tenendo in
particolare considerazione le esigenze delle società sportive affiliate, nonché quelle degli Enti di
Promozione riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e dalle loro società.
Compatibilmente con la naturale destinazione degli impianti è consentito l’utilizzo degli stessi, anche ai
cittadini, organizzati e non organizzati in associazione di fatto, che ne facciano richiesta nel quadro
delle iniziative finalizzate al corretto godimento del tempo libero assegnando priorità a società e enti di
cui al comma 1
Con atto di organo gestionale saranno disciplinate le modalità di utilizzo per ogni impianto sportivo.
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CAPO II°
MODALITA’ DI CONCESSIONE
ART.3
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a)
b)
c)
d)
e)
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USO OCCASIONALE
Le istanze, finalizzate ad ottenere l’utilizzazione occasionale delle strutture sportive, devono pervenire
all’Amministrazione Comunale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’utilizzazione
stessa, salvo che non ricorrano circostanze urgenti da specificare in sede di richiesta.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio o della associazione
richiedente e dovrà specificare i seguenti elementi:
tipo
di
pratica
sportiva
e/o
di
manifestazione
che
s’intende
svolgere
con
specificazione ove possibile del numero dei soggetti partecipanti;
la data fissata per l’utilizzazione della struttura con l’indicazione dell’orario di svolgimento dell’attività
sportiva;
la dichiarazione in ordine all’accesso gratuito o meno del pubblico alla manifestazione cui si riferisce
l’istanza;
la dichiarazione d’impegno a rifondere al comune eventuali danni derivanti dall’utilizzazione
autorizzata;
la dichiarazione di presa visione e di accettazione dello schema di disciplinare e d’uso, con impegno a
sottoscriverlo ad avvenuta accettazione dell’istanza;
L’istruttoria delle istanze di cui al comma 2 e il relativo procedimento fanno carico al settore a cui
compete l’attività nel campo dello sport . Il procedimento amministrativo soggiace alla disciplina
normativa dettata dalla L.R. 30.4.1991. n.10 e a quella regolamentare discendente dal disposto
dell’art.2 della stessa L. R. n. 10/1991.
L’eventuale provvedimento negativo deve essere congruamente motivato.
ART. 4
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DISCIPLINARE D’USO
La concessione d’uso avviene alle condizioni fissate nel disciplinare allegato in schema sub lettera “A”
al presente regolamento.
Il disciplinare di cui al precedente comma dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante
dell’associazione, società od ente concessionario.
ART. 5
COMPETENZA A DISPORRE LA CONCESSIONE OCCASIONALE.
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Ad avvenuta istruttoria positiva dell’istanza e dopo il visto del Sindaco o dell’Assessore competente,
la concessione viene rilasciata dal Dirigente del Settore Competente.
Il provvedimento concessivo, fatti salvi i casi d’urgenza previsti dal precedente articolo 3, deve essere
emesso entro dieci giorni dalla data in cui viene apposto il visto da parte del Sindaco o
dell’Assessore competente. Per manifestazioni di rilevanza nazionale o regionale la concessione deve
essere data entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda.
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ART. 6
ONEROSITA’ DELLA CONCESSIONE
1 La concessione d’uso delle strutture e degli impianti sportivi di proprietà del Comune è subordinata al
pagamento del canone risultante dall’apposito tariffario.
2 Annualmente, in occasione della predisposizione dello schema di bilancio, la Giunta Municipale,
avvalendosi di apposite relazioni sui costi di gestione degli impianti, e sentita la consulta comunale
dello sport, tenendo presente quanto previsto al 2° comma del precedente articolo 1 ed al comma 1 del
presente articolo, approva le tariffe da applicare nell’anno di competenza del bilancio predisposto
differenziandone l’importo in base al tipo di concessione.
3 Per la determinazione delle tariffe si dovrà tenere conto della percentuale minima di copertura delle
spese per i servizi a domanda individuale, come prescritto dalla normativa finanziaria vigente al
momento della determinazione. Tale copertura dovrà essere calcolata con riferimento a tutti gli
impianti cumulativamente considerati. La tariffa dovrà risultare differenziata a seconda che la
manifestazione sportiva sia proposta come momento di spettacolo con richiesta di pagamento agli
spettatori, ovvero per mero agonismo con presenza soltanto eventuale di spettatori non paganti.
4 Si adotteranno delle convenzioni per l’utilizzo degli impianti con delle tariffe particolarmente
agevolate ed in ogni caso con una riduzione max del 50% ai seguenti organismi:
Scolastici fuori dal territorio Comunale
I centri dei servizi sociali esistenti fuori dal territorio comunale
Istituzioni dell’apparato statale e regionale che svolgono funzioni sociali di notevole interesse
nel tessuto urbano (Carabinieri, Polizia, VV.FF., VV.UU., G.d.F. etc.)
L’Università locale
I dipendenti Comunali
Per tutti gli utenti il cui reddito ISEE non superi il limite minimo vitale, che si intende la quota
corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti periodicamente rivalutata
5 Sono esenti dal pagamento :
le scolaresche di ogni ordine e grado del territorio comunale che svolgono anche attività
Federale.
i centri dei servizi sociali e socio sanitari comunali,cooperative sociali di gruppo B del
territorio che svolgano anche attività Federale;
i portatori di handicap
Le Associazioni di Volontariato del territorio comunale iscritte ai registri nazionali e/o
regionali ai sensi della legge 266/91 e successive modifiche ed integrazioni( tranne negli
impianti che rientrano nei servizi a domanda individuali così come definiti dalle normative
vigenti)
i cittadini che abbiano bisogno di terapia riabilitativa adeguatamente certificata ASP il cui
reddito ISEE non superi il limite minimo vitale, che si intende la quota corrispondente alla
pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti periodicamente rivalutata .
6 La concessione potrà essere accordata gratuitamente per manifestazioni di carattere istituzionale e di
interesse collettivo e di pubblica beneficenza .
7 Per la Concessione degli impianti che non sono nell’elenco dei servizi a domanda individuale previsto
dal D.M. del 31/12/1983,l L’Amministrazione potrà prevederne l’utilizzo gratuito da parte delle
associazioni sportive dilettantistiche, di volta in volta individuate, che svolgono attività federale di
rilievo nazionale o regionale( partecipazione a campionati di serie e non solo di categoria) , dette
associazioni dovranno dimostrare che affrontano notevoli costi di gestione per la propria attività (
trasferte, tasse gare, rimborsi spesa ad atleti e dirigenti etc. ) e che promuovono lo sviluppo del settore
giovanile attraverso la conduzione di centri addestramento ed avviamento allo sport, scuole calcio,
partecipazione a campionati e quant’altro, a titolo completamente gratuito.
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ART.7
CONCESSIONE D’USO PERIODICA O ANNUALE
1 Quando la società richiedente, avente sede legale in Enna, dimostri di esercitare attività agonistica
secondo calendari federali prefissati, la concessione d’uso può essere accordata per l’intera annata
sportiva e per le giornate fissate nel calendario federale con riferimento alla società richiedente.
2 I soggetti interessati dovranno inoltrare richiesta scritta all’Amministrazione Comunale, che dopo
opportuna valutazione, sentiti i richiedenti, rilascerà il permesso, il quale rimane valido sino alla
programmazione dell’anno successivo. Dette richieste dovranno essere presentate entro e non oltre
il 30 Settembre di ogni anno. Vengono fatte salve le attività sportive il cui inizio avviene dopo il
mese di Settembre.
ART. 8
REGIME ECONOMICO DELLE CONCESSIONI ANNUALI O PERIODICHE,
COMPETENZA PER LA CONCESSIONE.
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La concessione d’uso a carattere periodico, prevista dal precedente articolo, è subordinata al
pagamento di un canone complessivo determinato in conformità al tariffario approvato con le modalità
di cui al precedente articolo 6.
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La concessione sarà formalizzata mediante sottoscrizione di apposito disciplinare d’uso contenente le
clausole e le condizioni di cui allo schema già allegato “A”.
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La competenza a disporre la concessione d’uso a carattere annuale o periodico è propria del dirigente
del settore competente.
ART. 9
USO PERIODICO PER I C.A.S E GLI ALLENAMENTI
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La concessione d’uso di cui al precedente articolo può riguardare, qualora la società abbia fatto
richiesta in tal senso l’utilizzazione dell’impianto per i C.A.S e l’allenamento degli atleti in giornata
ed in orario prestabiliti. In questo caso il disciplinare conterrà il calendario settimanale di utilizzo
dell’impianto, fermo restando che il canone di concessione sarà quantificato secondo quanto
specificato nel tariffario.
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Una volta soddisfatte le istanze prodotte da società affiliate a federazioni ufficiali impegnate
agonisticamente secondo calendari fissati dalla federazione di appartenenza, l’impianto può essere
concesso in uso, per la finalità di cui al precedente comma, anche a società non affiliate, aventi sede
nel territorio comunale, alle condizioni giuridiche risultanti dallo schema di disciplinare già allegato
sub A , e previo pagamento del canone di concessione risultante dal tariffario.
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ART. 10
INGRESSO DEL PUBBLICO
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Durante le manifestazioni sportive, l’ingresso del pubblico dovrà essere contenuto entro il limite
fissato dalla competente commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.
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Il concessionario si rende responsabile dei danni comunque dipendenti dalla inosservanza di quanto
previsto dal precedente comma.
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Per garantire il rispetto della condizione di cui sopra, la società concessionaria dovrà predisporre
adeguato servizio di vigilanza in prossimità degli ingressi riservati al pubblico, utilizzando personale
proprio.
ART. 11
ATTIVITA’ VARIE DURANTE LE MANIFESTAZIONI
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L’Amministrazione si riserva la possibilità di autorizzare alle ditte aventi i requisiti richiesti o
previsti dalla normativa vigente in materia eventuali attività commerciali all’interno degli impianti
sportivi durante le attività sportive ed in particolare durante gli eventi.
Per le società concessionarie è vietato autorizzare qualsiasi attività commerciale o non all’interno
degli Impianti Comunali .
ART. 12
PUBBLICITA’ ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO
1
Qualsiasi forma di pubblicità all’interno dell’impianto sportivo deve essere preventivamente
autorizzata dal Comune.
2
Il Comune può disporre controlli in merito in qualsiasi momento.
ART. 13
ACCESSO ALL’INTERNO DEL CAMPO DI GARA
1
L’accesso all’interno del campo di gara deve essere consentito soltanto agli addetti all’uopo
autorizzati dai regolamenti federali e debitamente designati dalla società interessata.
2
La società concessionaria vigilerà per il rispetto della superiore condizione.
ART.14
REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
1
Tutte le concessioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento per motivate esigenze
dell’Amministrazione concedente, dal Dirigente del Settore competente, fatti salvi gli interessi dei
campionati in corso di svolgimento, o per inadempienza del concessionario.
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ART. 15
UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzo provvisorio degli impianti sportivi per
manifestazioni ricreative e culturali, previa comunicazione in tempo utile all’Ente o società che gestisce
gli impianti, facendo comunque salvi gli interessi dei campionati eventualmente in corso di svolgimento e
le manifestazioni già annunciate e propagandate ufficialmente, purchè non vengano arrecati danni agli
impianti, e sentita la Consulta Comunale dello Sport.
ART. 16
CONCESSIONE IN USO IN FAVORE DELLE SCUOLE
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Gli impianti sportivi sono riservati in via prioritaria alle scuole operanti nell’ambito della
circoscrizione comunale, che ne abbiano fatto formale richiesta attraverso i loro legali rappresentanti
Per le finalità di cui al precedente comma, in presenza di più istanze sarà predisposto un calendario di
utilizzo degli impianti riferito all’intero anno scolastico d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e
l’Ufficio Scolastico Provinciale.
ART.17
RESPONSABILITA’ E DANNI
1
Il legale rappresentante della società concessionaria risulta responsabile di ogni danno, tanto se
imputabile personalmente, quanto se prodotto da terzi, avendo esso l’obbligo della vigilanza e della
custodia delle persone e delle cose. Per le associazioni di fatto sono solidamente responsabili tutti i
soci partecipanti all’attività sportiva.
2
La responsabilità civile verso terzi compresi gli spettatori è piena e incondizionata ed ha carattere di
solidarietà a carico di tutti i rappresentanti individuati ai precedenti commi.
ART.18
INTERVENTI MANUTENTIVI
1
In caso di gestione diretta dell’amministrazione, il Comune utilizza proprio personale per il servizio di
vigilanza – custodia e per gli interventi di manutenzione ordinaria che non richiedono, per la loro
natura e per la semplicità dei criteri operativi, l’intervento di ditte specializzate.
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Per la manutenzione straordinaria e per l’acquisizione dei materiali l’ente provvede, mediante appalto,
seguendo i criteri di contrattazione previsti dal regolamento comunale dei contratti, nonché dalla
normativa vigente in materia al momento in cui si assume il relativo provvedimento amministrativo
e/o tecnico.
ART.19
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SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA
Il servizio di custodia e sorveglianza degli impianti sportivi è espletato, compatibilmente e nei limiti
della specifica dotazione organica, da dipendenti comunali aventi adeguata qualifica.
E’ facoltà del Comune, in caso di vacanza di posti o insufficiente dotazione organica, provvedere in
merito mediante appalto, comprendente la manutenzione ordinaria, osservando, in tal caso, le
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procedure e la normativa regolamentare e legislativa vigente al momento in cui si assume la
deliberazione a contrattare.
TITOLO II°
CRITERI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ART.20
FORME DI GESTIONE
Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti:
a) direttamente dall’amministrazione Comunale
b) in concessione a:
CONI
Federazioni sportive o Associazioni ad esse affiliate operanti nel territorio riconosciute dal CONI
con sede nel Comune.
Enti di promozione sportiva o Associazioni ad esse affiliate riconosciute dal CONI con sede nel
Comune.
c) Con procedura aperta :
Associazioni ennesi, che operano nel settore sociale, sportivo o cooperative ed imprese abilitate per
statuto alla gestione di strutture sportive.
Imprese individuali,collettive o coop, consorzi abilitati alla gestione degli impianti sportivi
Enti Pubblici, istituzioni pubbliche/ private
ART.21
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GESTIONE IN CONCESSIONE
Qualora per vacanza di posti di organico aventi profili professionali destinati alla tenuta e alla
manutenzione degli impianti sportivi comunali o per qualsiasi altra ragione valutata
dall’amministrazione, non fosse possibile procedere alla gestione di tali impianti con il sistema della
diretta amministrazione, la gestione stessa, comprendente gli interventi di manutenzione ordinaria,
custodia e pulizia, viene affidata in concessione con l’osservanza delle procedure e della normativa di
legge.
La concessione comporta l’esercizio da parte del concessionario delle competenze demandate
al
Comune dal presente regolamento;
Le eventuali tariffe d’uso a terzi, per gli impianti dati in concessione, non possono superare la
maggiorazione del 50% rispetto quelle stabilite e approvate con Delibera di Giunta Comunale ;
Il concessionario mentre potrà acquisire eventuali proventi derivanti dalla concessione in uso degli
impianti ai terzi richiedenti, dovrà corrispondere al Comune un canone annuo determinato in base
all’offerta accettata in sede di aggiudicazione;
Il concessionario, deve assumere l’impegno di accettare le condizioni che saranno esposte
nell’apposito schema di convenzione – disciplinare e, in particolare, l’obbligo di esercitare il servizio
concesso disponendo tutto quanto occorre per il suo corretto e puntuale funzionamento.
Il Comune si riserva in ogni caso l’utilizzo gratuito dell’impianto, per manifestazioni che abbiano un
notevole rilievo istituzionale, effettuando la richiesta preventivamente nei tempi e nei modi specificati
nell’opportuno bando di concessione.
Il Comune si riserva l’autorità di procedere a dei sopralluoghi ispettivi per verificare la corretta
gestione dell’impianto,la verifica dello stato strutturale e il rispetto di quanto stabilito nell’opportuno
bando di concessione, a garanzia del patrimonio Comunale.
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ART.22
CONCESSIONE PARZIALE
L’Amministrazione comunale, seguendo le procedure di legge può deliberare di affidare in
concessione la gestione e la manutenzione di tutti gli impianti o di parte di essi senza che, in questo
caso, resti preclusa la possibilità di indire ulteriore esperimento di concessione per gli impianti non
compresi nella gara originaria.
ART.23
CANONE BASE DI CONCESSIONE
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L’esperimento di gara per il conferimento della gestione degli impianti sportivi avverrà con offerte in
aumento rispetto al prefissato canone base;
In sede di deliberazione del canone base d’asta si dovrà rispettare la percentuale minima di copertura
delle spese prescritte per i servizi a domande individuali – dalla normativa finanziaria vigente al
momento in cui viene indetto l’esperimento di concessione, tenendo conto – tra le spese – degli
ammortamenti a carico del Comune.
ART.24
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RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI PRATICABILI
Per le finalità di cui al secondo comma del precedente articolo saranno presi in considerazione soltanto
gli impianti sportivi effettivamente praticabili. La relativa ricognizione, sia in caso di gestione diretta
sia ai fini dell’appalto sarà operata prima dell’inizio dell’anno di riferimento con provvedimento del
Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale .
ART.25
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo l’approvazione della Delibera di
Consiglio e previa pubblicazione nei termini di legge.
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Allegato “A” Disciplinare d’uso degli impianti sportivi
Comune di Enna
V Settore
Dirigente dott.sa Maria Angela Caponetti
T
L
E
Servizio EMPO IBERO ed VENTI Coordinatore Sergio Maffeo
Oggetto: Autorizzazione per uso impianto sportivo
Spett.le
In riferimento alla Vs. richiesta del -------------------------si autorizza la -------------- ad utilizzare l’impianto sportivo --------------------come da prospetto allegato e la stessa a mezzo del suo Rappresentante Sig. --------------------------------, il quale interviene
nella qualità di Presidente.
DICHIARA
Di conoscere ed accettare le norme del regolamento per l’uso degli impianti sportivi comunali approvato con
Deliberazione Consiliare n. ------- del ---------------- e di conseguenza:
a-Assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall’uso delle attrezzature e dell’impianto possano derivare
al Comune di Enna;
b-Solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per incidente ed infortuni che possano subire gli atleti o il
pubblico in dipendenza ed in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive o degli allenamenti;
c-Riconosce indenne l’Amministrazione Comunale da responsabilità per manomissione o furti che dovessero verificarsi nei
locali in uso;
d-Accetta di indennizzare l’Amministrazione Comunale di ogni e qualsiasi danno subito per l’uso degli impianti dichiarandosi,
sin da ora, disponibile a corrispondere eventuali indennizzi a semplice invito del Comune sulla base di preventivi appositamente
predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale, ovvero, accetta di provvedere a riparare tempestivamente (entro sette giorni
dall’accaduto) ogni danno causato dall’uso di attrezzature e dell’impianto, sotto le direttive dell’UTC.
Articolo 1
La Società -------------------si assume l’onere:
Durante le manifestazioni :
a) Della pulizia degli impianti, resa necessaria dall’uso dei locali e delle attrezzature in caso di Manifestazioni;
b) Del funzionamento del servizio di Pronto Soccorso e di Pubblica Sicurezza;
c) Di ogni altra incombenza derivante dalle prescrizioni dell’apposita Commissione provinciale di Pubblici Spettacoli
d) Della sistemazione delle attrezzature eventualmente autorizzate all’uso, da effettuare con proprio personale, al termine
della manifestazione.
Durante gli allenamenti:
a) di dotarsi degli strumenti e delle figure necessarie a svolgere le attività sportive in sicurezza .
Articolo 2
E’ fatto divieto alla Società concessionaria di consentire l’ingresso all’impianto sportivo a coloro che intendono
esercitare una qualsiasi attività commerciale o pubblicitaria.
Alla Società predetta non è consentito collocare direttamente cartelloni o scritte pubblicitarie dentro l’impianto sportivo,
ne è consentito alla stessa di effettuare pubblicità commerciale sonora o in qualunque altra forma, senza la preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Nessun automezzo o motomezzo può accedere all’interno dell’impianto sportivo se non preventivamente autorizzato dal
responsabile dell’impianto.
Articolo 3
Il personale addetto ai servizi di manutenzione e direzione dell’impianto, può accedere in qualsiasi momento
all’impianto stesso.
Articolo 4
Rimangono salvi gli obblighi di cui all’art. 8 del “regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali”.
Enna
per accettazione
IL COORDINATORE ATTIVITA’ SPORTIVE
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il Rappr. della Società
Comune di Enna
V Settore
Servizio
Dirigente dott.ssa Maria Angela Caponetti
TEMPO LIBERO ed EVENTI Responsabile Sergio Maffeo
CRITERI DI PRIORITA’ PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI
Gli Impianti sportivi comunali vengono concessi seguendo le appresso indicate priorità:
•
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A)- ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA
Campionati federali con precedenza alle categorie maggiori;
Attività sportiva scolastica organizzata in collaborazione con il CONI;
Gare manifestazioni e tornei organizzate da FSN, DSA,EPS, riconosciuti dal CONI;
Gare manifestazioni e tornei organizzate da organismi diversi dai precedenti
Per gli allenamenti si seguirà lo stesso criterio di cui sopra
•
•
•
•
B)- ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA
Attività sportiva per le scuole
Attività formativa per preadolescenti ed adolescenti;
Attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
Attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico.
C)- CONCESSIONE IN USO AD UTENTI EXTRA COMUNALI
Gli utenti provenienti da altri Comuni che svolgono attività di cui ai punti A e B , potranno
utilizzare gli impianti solo quando gli stessi saranno resi liberi dagli utenti residenti nel territorio
comunale e con i criteri di cui sopra
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In caso di richiesta di pari valenza, sarà prioritaria la data ed il numero di registrazione della
richiesta al protocollo generale del Comune di Enna.
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