Lavoro notturno - Studio Signorini
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Lavoro notturno 15 Novembre 2016 Disciplina del lavoro notturno Lavoro notturno e contrattazione collettiva Lavoro notturno: aspetti previdenziali e fiscali Circolari 24 Lavoro / Il Sole 24 ORE 15 Novembre 2016 RAPPORTO DI LAVORO Disciplina del lavoro notturno A CHI SI RIVOLGE DATORE DI LAVORO Datori di tutti i settori di attività pubblici e privati (salvo talune eccezioni che rimandano a specifiche normative: per esempio: gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE; personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/C; personale delle Forze di polizia, Forze armate ecc.) LAVORATORE PROFESSIONISTA Lavoratori dichiarati idonei al lavoro notturno ad opera delle strutture sanitarie pubbliche o medico competente (salvo alcune esclusioni, v. infra) Non è richiesto alcun adempimneto ABSTRACT La disciplina del lavoro notturno fa riferimento essenzialmente alle norme contenute nel D.Lgs. n. 66/2003 e, tramite i rinvii in esse contenute, alla disciplina stabilita in sede di autonomia collettiva. Lo svolgimento del lavoro notturno è subordinato al possesso da parte del lavoratore della relativa idoneità, certificata dagli organi e dagli enti di controllo. COMMENTO La disciplina normativa del lavoro notturno è contenuta nel D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003 (in particolare artt. da 11 a 15), emanato in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE. Dalle norme indicate è possibile enucleare la definizione di "lavoro notturno" e di "lavoratore notturno". • Il lavoro notturno è quello prestato in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, ossia quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5 (articolo 1, co. 2, lett. d) del decreto legislativo citato e precisazioni circolare Min. lav. 3 marzo 2005, n. 8). • Il lavoratore notturno è qualsiasi lavoratore che: a) svolga, durante il periodo notturno come sopra definito, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale (primo criterio legale); b) in difetto di disciplina collettiva svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno, limite minimo riproporzionato in caso di lavoro a tempo 1/8 Circolari 24 Lavoro / Il Sole 24 ORE 15 Novembre 2016 parziale (secondo criterio legale); c) svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro (criterio contrattuale). Con riferimento alla nozione di "lavoratore notturno", pertanto, è possibile individuare un duplice criterio legale (derivante dalla legge) ed un altro di origine contrattuale (ossia derivante dalla contrattazione collettiva). La citata circolare del Ministero del Lavoro n. 8/2005 precisa, in relazione al secondo criterio legale di individuazione del lavoratore notturno, che tale criterio non va a sovrapporsi al primo in quanto prende in considerazione lo svolgimento di una prestazione lavorativa in parte esercitata durante il periodo notturno, a prescindere che l'attività in oggetto rientri nell'orario normale di lavoro. Ne segue che è considerato lavoratore notturno anche colui che, pur non essendo impiegato normalmente, svolga, nel termine di un anno, almeno 80 giorni di lavoro notturno (la fattispecie non ricorre se il limite degli 80 giorni è superato in ragione del sopravvenire di eventi eccezionali e straordinari: gravi incidenti agli impianti, calamità ec.). I lavoratori adibiti al lavoro notturno devono essere ritenuti idonei alla prestazione. Nel caso sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità del lavoratore al lavoro notturno, lo stesso dovrà essere assegnato al lavoro diurno, ad altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche o del medico competente, attraverso controlli preventivi e periodici (almeno ogni due anni). L'obbligo in questione sussiste anche per i lavoratori intermittenti, nella misura in cui essi siano considerati lavoratori notturni (vedi precisazioni contenute nella nota del Ministero del Lavoro 22 luglio 2014,prot. n. 37 ). Alcune categorie di lavoratori sono escluse dal lavoro notturno: 1) è vietato adibire al lavoro le donne in ogni caso dalle ore 24,00 fino alle ore 6,00 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino (art. 53, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ); 2) i minori (art. 15, co. 1, L. 17 ottobre 1967, n. 977 ). Alcuni lavoratori, inoltre, possono rifiutarsi di prestare lavoro notturno in ragione delle loro condizioni fisiche o familiari (art. 11, D.Lgs.n. 66/2003 ): per esempio, lavoratore che ha a proprio carico un soggetto disabile, un figlio con età inferiore a 3 anni, ecc. SI RICORDA CHE La durata del lavoro notturno non può, comunque, essere superiore a 8 ore in media nelle 24 complessive, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva circa la individuazione di un più ampio periodo di riferimento. Per il settore della panificazione non industriale , la media va riferita alla settimana lavorativa. 2/8 Circolari 24 Lavoro / Il Sole 24 ORE 15 Novembre 2016 RAPPORTO DI LAVORO Lavoro notturno e contrattazione collettiva A CHI SI RIVOLGE DATORE DI LAVORO Datori di tutti i settori di attività pubblici e privati (salvo talune eccezioni che rimandano a specifiche normative: per esempio: gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE; personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/C; personale delle Forze di polizia, Forze armate ecc.) LAVORATORE Lavoratori dichiarati idonei al lavoro notturno ad opera delle strutture sanitarie pubbliche o medico competente (salvo alcune esclusioni, v. infra) PROFESSIONISTA Non è richiesto alcun adempimneto ABSTRACT La contrattazione collettiva, tramite i rinvii ad essa operati dalla legge, svolge un importante ruolo nella regolamentazione di numerosi aspetti legati al lavoro notturno. COMMENTO I contratti collettivi possono intervenire su numerosi aspetti regolatori del lavoro notturno. Per esempio: • possono stabilire i requisiti dei lavoratori esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno (art. 11, co. 2, D.Lgs. n. 66/2003 ); • possono individuare periodi di riferimento più ampi sui quali calcolare come media il limite di durata. Tale possibilità è concessa anche ai contratti aziendali (art. 13, co. 1 ); • è affidata, alla contrattazione collettiva, l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro ovvero dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni (art. 13, co. 2 ); • i contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori (art. 14, co. 4 ) • la contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione circa le disposizioni di assegnazione del lavoratore notturno al lavoro diurno qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione (art. 15, co. 1 ); • contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali 3/8 Circolari 24 Lavoro / Il Sole 24 ORE 15 Novembre 2016 comparativamente più rappresentative possono derogare alle norme in materia di durata e organizzazione del lavoro notturno. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 17, co. 1 ). SI RICORDA CHE L'art. 8, D.L. n. 138/2011 prevede la possibilità che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possano realizzare specifiche intese concernenti, tra l'altro, la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro ed alla disciplina dell'orario di lavoro (incluso il lavoro notturno). SCHEMI E TABELLE Di seguito viene riassunta la regolamentazione del lavoro notturno in alcuni settori che utilizzano in modo massivo tale tipologia lavorativa. Alberghi Confcommercio Nozione Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:30 e le ore 6:30 del mattino. Durata L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere. Inidoneità del lavoratore Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali. Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno rivolgersi alla apposita Commissione di conciliazione. Ruolo contratti integrativi/aziendali I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il limite di durata. I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni circa le modalità di assegnazione in caso di inidoneità ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile. I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause durante il periodo notturno. Maggiorazione per lavoro notturno Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 23.30 alle ore 6.30 sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25%, fatte salve le condizioni di miglior favore. Al personale con qualifica notturna la maggiorazione di cui sopra compete nella misura del 12% in quanto della specificità delle loro prestazioni si è già tenuto conto ai fini dell'inquadramento e dei relativi livelli retributivi. Al personale che sostituisca quello con qualifica notturna, assente per riposo settimanale o per altra causa, compete la normale maggiorazione del 25%. 4/8 Circolari 24 Lavoro / Il Sole 24 ORE 15 Novembre 2016 Panificatori Federpanificatori Nozione Il periodo di lavoro notturno comprende quello svolto dalle ore 22 alle ore 5. È considerato lavoratore notturno il lavoratore o la lavoratrice che svolga almeno tre ore del suo normale orario di lavoro in via non eccezionale durante tale periodo. Inoltre, è considerato lavoratore notturno colui che presta il proprio lavoro per almeno tre ore nel periodo considerato per un minimo di 80 giornate all'anno. Le cause di eccezionalità protratte per un periodo non superiore a quattro mesi per le quali un lavoratore non è comunque definito lavoratore notturno sono: - sostituzione di lavoratori in ferie o in malattia che svolgano la propria attività durante il periodo notturno; - intervenute carenze di personale adibito al lavoro notturno coperte temporaneamente da prestazioni notturne di altri lavoratori in forza all'azienda; - punte di maggiore intensità produttiva che rende necessario ricorrere a prestazioni notturne. Durata Il periodo di riferimento sul quale calcolare come media il limite di 8 ore è pari a 3 mesi. Inidoneità del lavoratore Nel caso in cui un lavoratore notturno non risulti più idoneo alle prestazioni notturne e qualora sia dimostrabile da idonea certificazione medica che tale causa di inidoneità sia direttamente imputabile alla prestazione notturna, il datore di lavoro si adopererà per assegnare il lavoratore a mansioni diurne. Per le imprese con un massimo di 5 dipendenti, ove tale trasferimento a mansioni diurne non risulti oggettivamente possibile per la mancanza in azienda di ruoli da assegnare, il datore di lavoro comunicherà alla Commissione paritetica territoriale tale circostanza la quale attiverà le opportune procedure, che dovranno concludersi entro tre mesi dalla data di comunicazione, per individuare soluzioni che possano consentire un ricollocamento del lavoratore anche in altre entità aziendali del settore. Maggiorazione per lavoro notturno Il lavoro notturno è compensato con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione normale nonché 8 ore annuali di permessi retribuiti in aggiunta a quelli normalmente previsti. 5/8 Circolari 24 Lavoro / Il Sole 24 ORE 15 Novembre 2016 RAPPORTO DI LAVORO Lavoro notturno: aspetti previdenziali e fiscali A CHI SI RIVOLGE DATORE DI LAVORO Datori privati (per gli aspetti fiscali) Datori privati e pubblici (per gli aspetti previdenziali ) LAVORATORE Per gli aspetti fiscali: i lavoratori notturni Per gli aspetti previdenziali: i lavoratori notturni impiegati nelle attività di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 67/2011 (v. infra) ABSTRACT Le retribuzioni erogate a titolo di lavoro notturno ordinario sono assoggettate, a particolari condizioni, ad un regime fiscale di favore. Inoltre i lavoratori impiegati in lavori notturni per un certo periodo della loro vita lavorativa, possono richiedere il pensionamento anticipato con requisiti più favorevoli rispetto agli altri lavoratori. COMMENTO Agevolazioni fiscali (detassazione) La legge di Stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) ai commi da 182 a 189 ha introdotto, in via permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile corrisposti a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Più in particolare, si prevede una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, entro il limite di importo complessivo del relativo imponibile pari a euro 2.000 lordi, ovvero a euro 2.500 per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Agevolazioni mirate ad incentivare la produttività sono state adottate fin dal 2008 (art. 2, co. 1, lett. c), D.L. n. 93/2008) ma sempre con misure temporanee fino al 2014 (nel 2015 il regime di favore non è stato previsto). In base alla circolare Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008 punto 6 , rientrano nel regime di tassazione agevolata anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che "l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa". Pertanto anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, sempreché le prestazioni di lavoro notturno diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell'impresa o ad altri elementi connessi all'andamento economico dell'impresa, rientrano nell'ambito applicativo della normativa in esame. In attuazione della previsione contenuta nella legge di Stabilità, il 25 marzo 2016 è stato 6/8 Circolari 24 Lavoro / Il Sole 24 ORE 15 Novembre 2016 approvato il decreto interministeriale recante le relative modalità attuative. Precisa il decreto interministeriale che i premi di risultato utili sono quelli ai quali i contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 (organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Per poter fruire della detassazione è nercessario il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello che deve avvenire esclusivamente in modalità telematica utilizzando il sito cliclavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni legislative. Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello allegato al decreto interministeriale. Per avviare la procedura telematica è necessario compilare il modello telematico (indicando i dati del datore di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti e gli indicatori dei parametri prefissati) e allegare il contratto aziendale o territoriale. Agevolazioni previdenziali Ai fini pensionistici coloro che hanno svolto lavori usuranti e che maturano i requisiti necessari al pensionamento a partire dal 1 gennaio 2008, possono richiedere il pensionamento anticipato con requisiti agevolati rispetto agli altri lavoratori. Tra questi lavoratori rientrano i lavoratori notturni che sono definiti e ripartiti, ai soli fini dell'accesso al pensionamento anticipato, come segue (art. 1, D.Lgs. n. 67/2011 ): 1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 2) al di fuori dei casi di cui sopra, lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo. Per poter accedere al pensionamento anticipato è necessario che il lavoratore notturno abbia svolta la attività come sopra definita: 1) fino al 31 dicembre 2017 per un periodo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; 2) dal 1 gennaio 2018, per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa. È opportuno ricordare che il 28 settembre 2016 nell'incontro Governo-Cgil-Cisl-Uil si è convenuto di introdurre in futuro nuove e migliori condizioni di accesso al pensionamento per le lavoratrici e i lavoratori occupati in mansioni usuranti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione delle attività usuranti svolte dai lavoratori alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali utilizzando il modello LAV_US, compilabile on line ed accessibile attraverso il sito www.lavoro.gov.it e il portale del lavoro www.cliclavoro.gov.it (per le attività svolte nel 2015 il termine di invio era il 30 aprile 2016) Il beneficio pensionistico per questi lavoratori è rappresentato dalla possibilità di utilizzare il vecchio sistema delle quote pensionistiche (Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 7/8 Circolari 24 Lavoro / Il Sole 24 ORE 15 Novembre 2016 dicembre 2007, n. 247). In particolare dal 2016, tenendo conto degli aggiornamenti circa l’aspettativa di vita, i lavoratori notturni impiegati in attività usuranti per un numero di giorni lavorativi all'anno pari o superiore a 78 possono andare in pensione con una anzianità contributiva minima di 35 anni, una età minima pari a 61 anni e 7 mesi e la quota 97,6 (anzianità contributiva + età anagrafica). Tali requisiti variano se il lavoro notturno è svolto per un numero di giorni lavorativi/anno compresi tra 64 e 77. L'ottenimento del beneficio è subordinato alla presentazione di apposita domanda disponibile presso il sito dell'Inps nonché della relativa documentazione (il termine è fissato al 1° marzo dell'anno di perfezionamento dei requisiti agevolati). SI RICORDA CHE Il disegno di Legge di Bilancio 2017, attualmente all'esame del Parlamento, prevede importanti novità per la previdenza dei lavoratori notturni, in quanto impegnati in lavori usuranti: tra queste l’abrogazione delle attuali “finestre mobili”, ossia il tempo di attesa richiesto (variabile da 12 a 18 mesi) dal raggiungimento della attuale quota 97,6 (anzianità contributiva + età anagrafica) per beneficiare del trattamento pensionistico.notturni. 8/8