Lavoro notturno - Studio Signorini

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Lavoro notturno - Studio Signorini
Lavoro notturno
15 Novembre 2016
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Disciplina del lavoro notturno
Lavoro notturno e
contrattazione collettiva

Lavoro notturno: aspetti
previdenziali e fiscali
Circolari 24 Lavoro / Il Sole 24 ORE
15 Novembre 2016
RAPPORTO DI LAVORO
Disciplina del lavoro notturno
A CHI SI RIVOLGE
 DATORE DI LAVORO
Datori di tutti i settori di
attività pubblici e privati
(salvo talune eccezioni che
rimandano a specifiche
normative: per esempio:
gente di mare di cui alla
direttiva 1999/63/CE;
personale di volo nella
aviazione civile di cui alla
direttiva 2000/79/C;
personale delle Forze di
polizia, Forze armate ecc.)
 LAVORATORE
 PROFESSIONISTA
Lavoratori dichiarati idonei al
lavoro notturno ad opera
delle strutture sanitarie
pubbliche o medico
competente (salvo alcune
esclusioni, v. infra)
Non è richiesto alcun
adempimneto
ABSTRACT
La disciplina del lavoro notturno fa riferimento essenzialmente alle
norme contenute nel D.Lgs. n. 66/2003 e, tramite i rinvii in esse
contenute, alla disciplina stabilita in sede di autonomia collettiva.
Lo svolgimento del lavoro notturno è subordinato al possesso da
parte del lavoratore della relativa idoneità, certificata dagli organi e
dagli enti di controllo.
COMMENTO
La disciplina normativa del lavoro notturno è contenuta nel D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003 (in
particolare artt. da 11 a 15), emanato in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE.
Dalle norme indicate è possibile enucleare la definizione di "lavoro notturno" e di "lavoratore
notturno".
• Il lavoro notturno è quello prestato in un periodo di almeno sette ore consecutive
comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, ossia quello svolto tra le
24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5 (articolo 1, co. 2, lett. d) del decreto
legislativo citato e precisazioni circolare Min. lav. 3 marzo 2005, n. 8).
• Il lavoratore notturno è qualsiasi lavoratore che:
a) svolga, durante il periodo notturno come sopra definito, almeno tre ore del suo tempo di
lavoro giornaliero impiegato in modo normale (primo criterio legale);
b) in difetto di disciplina collettiva svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo
di ottanta giorni lavorativi all'anno, limite minimo riproporzionato in caso di lavoro a tempo
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parziale (secondo criterio legale);
c) svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le
norme definite dai contratti collettivi di lavoro (criterio contrattuale).
Con riferimento alla nozione di "lavoratore notturno", pertanto, è possibile individuare un
duplice criterio legale (derivante dalla legge) ed un altro di origine contrattuale (ossia
derivante dalla contrattazione collettiva). La citata circolare del Ministero del Lavoro n.
8/2005 precisa, in relazione al secondo criterio legale di individuazione del lavoratore
notturno, che tale criterio non va a sovrapporsi al primo in quanto prende in considerazione
lo svolgimento di una prestazione lavorativa in parte esercitata durante il periodo notturno, a
prescindere che l'attività in oggetto rientri nell'orario normale di lavoro. Ne segue che è
considerato lavoratore notturno anche colui che, pur non essendo impiegato normalmente,
svolga, nel termine di un anno, almeno 80 giorni di lavoro notturno (la fattispecie non ricorre
se il limite degli 80 giorni è superato in ragione del sopravvenire di eventi eccezionali e
straordinari: gravi incidenti agli impianti, calamità ec.).
I lavoratori adibiti al lavoro notturno devono essere ritenuti idonei alla prestazione. Nel caso
sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità del lavoratore al lavoro
notturno, lo stesso dovrà essere assegnato al lavoro diurno, ad altre mansioni equivalenti, se
esistenti e disponibili. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve
avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture
sanitarie pubbliche o del medico competente, attraverso controlli preventivi e periodici
(almeno ogni due anni). L'obbligo in questione sussiste anche per i lavoratori intermittenti,
nella misura in cui essi siano considerati lavoratori notturni (vedi precisazioni contenute
nella nota del Ministero del Lavoro 22 luglio 2014,prot. n. 37 ).
Alcune categorie di lavoratori sono escluse dal lavoro notturno:
1) è vietato adibire al lavoro le donne in ogni caso dalle ore 24,00 fino alle ore 6,00
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino
(art. 53, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 );
2) i minori (art. 15, co. 1, L. 17 ottobre 1967, n. 977 ).
Alcuni lavoratori, inoltre, possono rifiutarsi di prestare lavoro notturno in ragione delle loro
condizioni fisiche o familiari (art. 11, D.Lgs.n. 66/2003 ): per esempio, lavoratore che ha a
proprio carico un soggetto disabile, un figlio con età inferiore a 3 anni, ecc.
SI RICORDA CHE
La durata del lavoro notturno non può, comunque, essere superiore a 8 ore in media nelle 24
complessive, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva circa la individuazione di
un più ampio periodo di riferimento. Per il settore della panificazione non industriale , la
media va riferita alla settimana lavorativa.
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RAPPORTO DI LAVORO
Lavoro notturno e contrattazione collettiva
A CHI SI RIVOLGE

DATORE DI LAVORO

Datori di tutti i settori di
attività pubblici e privati
(salvo talune eccezioni che
rimandano a specifiche
normative: per esempio:
gente di mare di cui alla
direttiva 1999/63/CE;
personale di volo nella
aviazione civile di cui alla
direttiva 2000/79/C;
personale delle Forze di
polizia, Forze armate ecc.)
LAVORATORE
Lavoratori dichiarati idonei al
lavoro notturno ad opera
delle strutture sanitarie
pubbliche o medico
competente (salvo alcune
esclusioni, v. infra)

PROFESSIONISTA
Non è richiesto alcun
adempimneto
ABSTRACT
La contrattazione collettiva, tramite i rinvii ad essa operati dalla
legge, svolge un importante ruolo nella regolamentazione di
numerosi aspetti legati al lavoro notturno.
COMMENTO
I contratti collettivi possono intervenire su numerosi aspetti regolatori del lavoro notturno.
Per esempio:
• possono stabilire i requisiti dei lavoratori esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno
(art. 11, co. 2, D.Lgs. n. 66/2003 );
• possono individuare periodi di riferimento più ampi sui quali calcolare come media il
limite di durata. Tale possibilità è concessa anche ai contratti aziendali (art. 13, co. 1 );
• è affidata, alla contrattazione collettiva, l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di
lavoro ovvero dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni
(art. 13, co. 2 );
• i contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure di
prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di
lavoratori (art. 14, co. 4 )
• la contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione circa le disposizioni di
assegnazione del lavoratore notturno al lavoro diurno qualora sopraggiungano condizioni di
salute che comportino l'inidoneità alla prestazione (art. 15, co. 1 );
• contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali
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comparativamente più rappresentative possono derogare alle norme in materia di durata e
organizzazione del lavoro notturno. Per il settore privato, in assenza di specifiche
disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti
collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale (art. 17, co. 1 ).
SI RICORDA CHE
L'art. 8, D.L. n. 138/2011 prevede la possibilità che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a
livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali
operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti,
compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possano realizzare specifiche intese
concernenti, tra l'altro, la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro ed alla
disciplina dell'orario di lavoro (incluso il lavoro notturno).
SCHEMI E TABELLE
Di seguito viene riassunta la regolamentazione del lavoro notturno in alcuni settori che utilizzano in modo
massivo tale tipologia lavorativa.
Alberghi Confcommercio
Nozione
Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:30 e le ore 6:30 del mattino.
Durata
L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto
ore medie giornaliere.
Inidoneità del
lavoratore
Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla
prestazione di lavoro notturno il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli
diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali. Qualora l'assegnazione ad
altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore
potranno rivolgersi alla apposita Commissione di conciliazione.
Ruolo contratti
integrativi/aziendali
I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale
calcolare come media il limite di durata.
I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni
circa le modalità di assegnazione in caso di inidoneità ed individuare ulteriori soluzioni per
il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell'orario di
lavoro e delle pause durante il periodo notturno.
Maggiorazione per
lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 23.30 alle ore 6.30 sono retribuite con la
retribuzione oraria maggiorata del 25%, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Al personale con qualifica notturna la maggiorazione di cui sopra compete nella misura del
12% in quanto della specificità delle loro prestazioni si è già tenuto conto ai fini
dell'inquadramento e dei relativi livelli retributivi.
Al personale che sostituisca quello con qualifica notturna, assente per riposo settimanale o
per altra causa, compete la normale maggiorazione del 25%.
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Panificatori Federpanificatori
Nozione
Il periodo di lavoro notturno comprende quello svolto dalle ore 22 alle ore 5.
È considerato lavoratore notturno il lavoratore o la lavoratrice che svolga almeno tre ore del suo
normale orario di lavoro in via non eccezionale durante tale periodo.
Inoltre, è considerato lavoratore notturno colui che presta il proprio lavoro per almeno tre ore nel
periodo considerato per un minimo di 80 giornate all'anno.
Le cause di eccezionalità protratte per un periodo non superiore a quattro mesi per le quali un
lavoratore non è comunque definito lavoratore notturno sono:
- sostituzione di lavoratori in ferie o in malattia che svolgano la propria attività durante il periodo
notturno;
- intervenute carenze di personale adibito al lavoro notturno coperte temporaneamente da
prestazioni notturne di altri lavoratori in forza all'azienda;
- punte di maggiore intensità produttiva che rende necessario ricorrere a prestazioni notturne.
Durata
Il periodo di riferimento sul quale calcolare come media il limite di 8 ore è pari a 3 mesi.
Inidoneità del
lavoratore
Nel caso in cui un lavoratore notturno non risulti più idoneo alle prestazioni notturne e qualora
sia dimostrabile da idonea certificazione medica che tale causa di inidoneità sia direttamente
imputabile alla prestazione notturna, il datore di lavoro si adopererà per assegnare il lavoratore a
mansioni diurne.
Per le imprese con un massimo di 5 dipendenti, ove tale trasferimento a mansioni diurne non
risulti oggettivamente possibile per la mancanza in azienda di ruoli da assegnare, il datore di
lavoro comunicherà alla Commissione paritetica territoriale tale circostanza la quale attiverà le
opportune procedure, che dovranno concludersi entro tre mesi dalla data di comunicazione, per
individuare soluzioni che possano consentire un ricollocamento del lavoratore anche in altre
entità aziendali del settore.
Maggiorazione
per lavoro
notturno
Il lavoro notturno è compensato con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione normale
nonché 8 ore annuali di permessi retribuiti in aggiunta a quelli normalmente previsti.
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RAPPORTO DI LAVORO
Lavoro notturno: aspetti previdenziali e fiscali
A CHI SI RIVOLGE
 DATORE DI LAVORO
Datori privati (per gli aspetti fiscali)
Datori privati e pubblici (per gli aspetti
previdenziali )
 LAVORATORE
Per gli aspetti fiscali: i lavoratori notturni
Per gli aspetti previdenziali: i lavoratori notturni
impiegati nelle attività di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 67/2011 (v. infra)
ABSTRACT
Le retribuzioni erogate a titolo di lavoro notturno ordinario sono
assoggettate, a particolari condizioni, ad un regime fiscale di favore.
Inoltre i lavoratori impiegati in lavori notturni per un certo periodo
della loro vita lavorativa, possono richiedere il pensionamento
anticipato con requisiti più favorevoli rispetto agli altri lavoratori.
COMMENTO
Agevolazioni fiscali (detassazione)
La legge di Stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) ai commi da 182 a 189 ha introdotto, in via
permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori
dipendenti privati di ammontare variabile corrisposti a seguito di incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme
erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Più in particolare, si prevede una
imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%,
entro il limite di importo complessivo del relativo imponibile pari a euro 2.000 lordi, ovvero a
euro 2.500 per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del
lavoro. Agevolazioni mirate ad incentivare la produttività sono state adottate fin dal 2008 (art.
2, co. 1, lett. c), D.L. n. 93/2008) ma sempre con misure temporanee fino al 2014 (nel 2015 il
regime di favore non è stato previsto). In base alla circolare Agenzia delle Entrate n. 59/E del
22 ottobre 2008 punto 6 , rientrano nel regime di tassazione agevolata anche le indennità o
maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro
normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che "l'organizzazione del
lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa". Pertanto anche le
somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio
effettivamente prestate, sempreché le prestazioni di lavoro notturno diano luogo o siano
comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell'impresa o ad altri
elementi connessi all'andamento economico dell'impresa, rientrano nell'ambito applicativo
della normativa in esame.
In attuazione della previsione contenuta nella legge di Stabilità, il 25 marzo 2016 è stato
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approvato il decreto interministeriale recante le relative modalità attuative. Precisa il decreto
interministeriale che i premi di risultato utili sono quelli ai quali i contratti aziendali o
territoriali di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 (organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative) legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché
i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell'impresa.
Per poter fruire della detassazione è nercessario il deposito dei contratti aziendali e
territoriali di secondo livello che deve avvenire esclusivamente in modalità telematica
utilizzando il sito cliclavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla
dichiarazione di conformità alle disposizioni legislative. Tale dichiarazione deve essere
redatta sulla base del modello allegato al decreto interministeriale. Per avviare la procedura
telematica è necessario compilare il modello telematico (indicando i dati del datore di lavoro,
il numero dei lavoratori coinvolti e gli indicatori dei parametri prefissati) e allegare il
contratto aziendale o territoriale.
Agevolazioni previdenziali
Ai fini pensionistici coloro che hanno svolto lavori usuranti e che maturano i requisiti
necessari al pensionamento a partire dal 1 gennaio 2008, possono richiedere il
pensionamento anticipato con requisiti agevolati rispetto agli altri lavoratori. Tra questi
lavoratori rientrano i lavoratori notturni che sono definiti e ripartiti, ai soli fini dell'accesso al
pensionamento anticipato, come segue (art. 1, D.Lgs. n. 67/2011 ):
1) lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un
numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009
e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio
2009;
2) al di fuori dei casi di cui sopra, lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore
nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari
all'intero anno lavorativo.
Per poter accedere al pensionamento anticipato è necessario che il lavoratore notturno abbia
svolta la attività come sopra definita:
1) fino al 31 dicembre 2017 per un periodo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività
lavorativa;
2) dal 1 gennaio 2018, per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.
È opportuno ricordare che il 28 settembre 2016 nell'incontro Governo-Cgil-Cisl-Uil si è
convenuto di introdurre in futuro nuove e migliori condizioni di accesso al pensionamento
per le lavoratrici e i lavoratori occupati in mansioni usuranti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 2011,
n. 67.
Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione delle attività usuranti svolte dai lavoratori
alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti
previdenziali utilizzando il modello LAV_US, compilabile on line ed accessibile attraverso il
sito www.lavoro.gov.it e il portale del lavoro www.cliclavoro.gov.it (per le attività svolte nel
2015 il termine di invio era il 30 aprile 2016)
Il beneficio pensionistico per questi lavoratori è rappresentato dalla possibilità di utilizzare il
vecchio sistema delle quote pensionistiche (Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24
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dicembre 2007, n. 247). In particolare dal 2016, tenendo conto degli aggiornamenti circa
l’aspettativa di vita, i lavoratori notturni impiegati in attività usuranti per un numero di giorni
lavorativi all'anno pari o superiore a 78 possono andare in pensione con una anzianità
contributiva minima di 35 anni, una età minima pari a 61 anni e 7 mesi e la quota 97,6
(anzianità contributiva + età anagrafica). Tali requisiti variano se il lavoro notturno è svolto
per un numero di giorni lavorativi/anno compresi tra 64 e 77.
L'ottenimento del beneficio è subordinato alla presentazione di apposita domanda
disponibile presso il sito dell'Inps nonché della relativa documentazione (il termine è fissato al
1° marzo dell'anno di perfezionamento dei requisiti agevolati).
SI RICORDA CHE
Il disegno di Legge di Bilancio 2017, attualmente all'esame del Parlamento, prevede importanti
novità per la previdenza dei lavoratori notturni, in quanto impegnati in lavori usuranti: tra
queste l’abrogazione delle attuali “finestre mobili”, ossia il tempo di attesa richiesto (variabile
da 12 a 18 mesi) dal raggiungimento della attuale quota 97,6 (anzianità contributiva + età
anagrafica) per beneficiare del trattamento pensionistico.notturni.
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