Linee guida di mobilità internazionale degli studenti

Transcript

Linee guida di mobilità internazionale degli studenti
Università degli Studi di Udine
LINEE GUIDA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI
PARTE 1 – MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI IN USCITA (OUTGOING).
Premessa
L’Università degli Studi di Udine, di seguito denominata Università, promuove la mobilità degli studenti volta
all’arricchimento del proprio percorso formativo attraverso attività di studio e di tirocinio all’estero.
La mobilità viene inquadrata nell’ambito dei principali programmi europei di mobilità degli studenti o
all’interno di accordi e convenzioni che l’Università stipula con altri istituti di istruzione superiore o enti
partner.
1 – OGGETTO.
1.1 Il presente documento disciplina le procedure relative ai periodi di studio o tirocinio formativo all’estero,
che riguardano:
• La selezione delle candidature basata su criteri meritocratici;
• L’autorizzazione a compiere un periodo di studio all’estero;
• Il riconoscimento accademico al termine del periodo stesso;
• I contributi finanziari a disposizione, se previsti.
2 - REQUISITI PER PARTECIPARE AD UN PERIODO DI STUDIO O TIROCINIO ALL’ESTERO.
2.1 La partecipazione ad un periodo di mobilità all’estero è subordinata all’emanazione di un bando di
selezione che potrà essere redatto dal competente ufficio dell’amministrazione centrale e/o da altra
struttura dell’Università. In generale, per usufruire di tale periodo è necessario essere regolarmente
iscritti ad un corso di laurea triennale, o ad un corso di laurea magistrale, o ad un corso di laurea a ciclo
unico, o ad un corso di dottorato, o ad un corso di master di primo o di secondo livello o ad un corso di
specializzazione.
2.2 I bandi di selezione saranno conformi a quanto stabilito dai programmi di mobilità o da accordi e
convenzioni internazionali.
3 - SELEZIONE DELLE CANDIDATURE.
3.1 Per ogni bando di selezione verrà, di norma, nominata una commissione giudicatrice.
3.2 La commissione giudicatrice avrà il compito di determinare, sulla base di criteri meritocratici stabiliti nei
bandi di selezione, una graduatoria di studenti idonei.
3.3 Gli studenti idonei saranno ammessi ai periodi di mobilità in base al numero di posti e di borse di
mobilità previsti; in caso di rinuncia potranno subentrare coloro che seguono in graduatoria.
4 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE UN PERIDO DI STUDIO ALL’ESTERO.
4.1 L’effettiva partecipazione dello studente al programma di mobilità è subordinata al consenso esplicito
delle parti in causa (studente, Università ed ente/istituto ospitante) volto alla regolazione del periodo di
mobilità sotto il profilo del progetto didattico, del tempo, del riconoscimento accademico e dell’eventuale
contributo finanziario.
4.2 Lo studente è tenuto a presentare e sottoscrivere un piano degli studi/tirocinio relativo alla mobilità
redatto in forma scritta. La struttura didattica di competenza (Consiglio di corso di studio o Commissione
Didattica) è tenuta a esaminare la richiesta nella prima seduta utile e a deliberare in merito ad essa.
1
Università degli Studi di Udine
5 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO.
5.1 Al fine di ottenere il riconoscimento accademico degli studi compiuti all’estero, gli studenti interessati
dovranno presentare alla propria struttura didattica di competenza e al competente ufficio
dell’amministrazione centrale, un attestato ufficiale rilasciato dall’istituto/ente ospitante nel quale si
attestino:
• Le attività didattiche sostenute, specificandone durata, tipologia di attività ed eventuale numero di
crediti/ore;
• Il numero e la tipologia di ciascun esame sostenuto con data e votazione ottenuta;
• Le attività svolte e le conoscenze acquisite durante il percorso formativo di tirocinio.
5.2 Il Consiglio di corso di studio o Commissione didattica avrà il compito di deliberare il riconoscimento
accademico delle attività svolte durante il periodo di mobilità, espresso in forma di crediti e/o di
votazione.
6. MOBILITA’ NELL’AMBITO DEI CORSI DI STUDIO INTERNAZIONALI
6.1 Per gli studenti iscritti ad un corso di studio internazionale che prevede una mobilità valgono le norme e
le procedure previste dal corso stesso in merito alla mobilità curricolare. A tale fine essi dovranno
relazionarsi con il tutor didattico del corso e accordarsi con congruo anticipo con il competente ufficio
dell’amministrazione centrale per l’organizzazione della mobilità stessa.
PARTE 2 – MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI IN ENTRATA (INCOMING).
Premessa
L’Università degli Studi di Udine promuove la mobilità degli studenti internazionali in entrata al fine di
arricchire la Comunità universitaria e locale e di sviluppare proficui rapporti con enti ed istituzioni
internazionali per promuove e facilitare anche i processi di mobilità in uscita.
La mobilità viene inquadrata nell’ambito dei principali programmi europei di mobilità degli studenti o
all’interno di accordi e convenzioni che l’Università stipula con altri istituti di istruzione superiore o enti
partner.
1 - OGGETTO.
1.1 Il presente documento disciplina le procedure relative ai periodi di mobilità svolti presso l'Università da
parte di studenti comunitari o straniero nel quadro di programmi di mobilità studentesca promossi in
ambito europeo oppure di accordi convenzionali stipulati con università estere.
2 – ACCETTAZIONE DELLO STUDENTE UNIVERSITARIO COMUNITARIO O STRANIERO.
2.1 Lo studente comunitario o straniero (incoming) viene formalmente accettato presso l’Università a seguito
della ricezione della documentazione dell’ente/istituto di appartenenza.
2.2 Lo studente incoming presso l’Università, nell’ambito dei programmi di mobilità, riceverà la prima
accoglienza presso il competente ufficio dell’amministrazione centrale.
2.3 Sarà cura dello studente fornire la documentazione richiesta per l’ingresso e il soggiorno in Italia presso
l’Università al competente ufficio dell’Amministrazione centrale.
2.4 Sarà compito del suddetto ufficio fornire allo studente incoming le opportune informazioni didattiche,
logistiche e organizzative dedicate alla mobilità in collaborazione con le strutture competenti.
3 – EQUIPARAZIONE O ACCORDI DI COOPERAZIONE.
2
Università degli Studi di Udine
3.1 Lo studente incoming che trascorrerà un periodo di studio presso l’Università nell’ambito dei programmi
di mobilità è equiparato a tutti gli effetti ad uno studente dell’Università stessa e non è assoggettato al
versamento delle tasse universitarie.
3.2 Per l'assistenza tutoriale e per le questioni di carattere didattico lo studente dovrà rivolgersi al docente
coordinatore del programma di mobilità, oppure a un suo delegato.
4 – CERTIFICAZIONE DEL PERIODO DI MOBILITÀ.
4.1 Al termine del periodo di mobilità lo studente riceverà la seguente documentazione dalle competenti
strutture dell’Amministrazione centrale dell’Università:
• Certificato del periodo di permanenza presso l’Università;
• Certificato degli esami sostenuti;
• Eventuali certificati linguistici.
3