2° Suppl. Straordinario al n. 26

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2° Suppl. Straordinario al n. 26
Anno XXX - N. 165
Spedizione in abb. post. art. 2, comma 20/c - Legge 662/96
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA
MILANO - GIOVEDÌ, 29 GIUGNO 2000
2º SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 26
SOMMARIO
Deliberazione Giunta regionale 16 giugno 2000 – n. 7/130
[4.6.1]
Regolamento di attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
in attuazione del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 di cui alla d.c.r. del 29 settembre 1999 n. VI/1309 . . .
4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
[BUR2000031]
2º Suppl. Straordinario al n. 26 - 29 giugno 2000
[4.6.1]
D.g.r. 16 giugno 2000 – n. 7/130
Regolamento di attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 di cui alla d.c.r.
del 29 settembre 1999 n. VI/1309
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione
del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art.
4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la l.r. 23 luglio 1999, n. 14 «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma
dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – e disposizioni
attuative del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 – Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4 lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la d.c.r. n. VI/1309 del 29 settembre 1999 «Programma di razionalizzazione delle rete di distribuzione dei carburanti in attuazione del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 – Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a
norma dell’art. 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la legge 28 dicembre 1999, n. 496 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1999,
n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui
prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore»;
Ritenuto di dover armonizzare con apposito regolamento
le norme di attuazione del Programma di cui alla citata d.c.r.
n. VI/1309 con le disposizioni introdotte dalla l. 496/99;
Visto l’art. 121 della Costituzione, come modificato dall’art.
1, comma 1, lett. a) della Legge Costituzionale n. 1/1999;
Ritenuto che la nuova formulazione dell’art. 121 della Costituzione comporta l’attribuzione alla Giunta – salvo specifiche deroghe – della generalità della potestà normativa di rango secondario che rientrano nelle competenze regionali;
Dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento sono state esaminate dalla Consulta Regionale dei carburanti di cui al d.p.c.m. 8 luglio 1978 nella seduta del 18
aprile 2000 che ha espresso, all’unanimità, parere favorevole;
su proposta dell’Assessore alla Formazione, Istruzione, Lavoro
a voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di approvare l’allegato Regolamento di attuazione del
«Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione
dei carburanti in attuazione del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32
– “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma della lett. c), quarto comma, dell’art. 4 della
legge 15 marzo 1997, n. 59”», approvato con d.c.r. n. VI/1309
del 29 settembre 1999 e delle norme di cui alla l. 28 dicembre
1999, n. 496, che forma parte integrante della presente deliberazione.
Il segretario: Sala
——— • ———
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE
DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 11 FEBBRAIO 1998, N. 32
DI CUI ALLA D.C.R. DEL 29 SETTEMBRE 1999 N. VI/1309
ART. 1 – Ambito di applicazione
Dopo la conclusione della fase transitoria, di cui all’art. 3
comma 9) del d.lgs. 32/98, la Regione esercita il proprio ruolo
di programmazione, di monitoraggio e di controllo in materia
di carburanti in funzione degli obiettivi, del programma di
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di
cui alla d.c.r. del 29 settembre 1999 n. VI/1309.
Per l’installazione e l’esercizio di impianto di distribuzione
carburanti, si applicano sino al 31 dicembre 2004, le disposizioni di cui al presente regolamento.
Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti di cui
all’art. 3, comma 8, del d.lgs. 32/98, a partire dal 1º luglio
2000, nell’autorizzare la realizzazione di nuovi impianti si dovrà perseguire il raggiungimento del numero di impianti obiettivo per bacino d’utenza-tipologia di area, previsto dalla
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Tav. 10 della sopracitata d.c.r. n. VI/1309, riprodotta alla Tav.
1 allegata al presente regolamento, favorendo la loro distribuzione omogenea sul territorio e garantendo strutture con requisiti qualitativi idonei alle esigenze dell’utenza.
Alle istanze presentate sino al 30 giugno 2000 si applica la
normativa vigente alla data della loro presentazione.
ART. 2 – Realizzazione di nuovi impianti
Nei bacini deficitari e in equilibrio, di cui al punto 8.1 della
d.c.r. n. VI/1309, ovvero nei bacini nei quali il numero di impianti attivi o in sospensiva non supera di oltre il 10%, arrotondato per difetto, il numero degli impianti obiettivo indicati
alla Tav. 1, del presente regolamento, la realizzazione di nuovi impianti è consentita, alle condizioni di cui al presente regolamento, senza chiusura di altri impianti.
Nei bacini eccedentari, di cui al punto 8.1 della d.c.r.
n. VI/1309, ovvero nei bacini nei quali il numero di impianti
attivi o in sospensiva supera di oltre il 10% e di non oltre il
30%, arrotondato per difetto, il numero degli impianti obiettivo indicato alla Tav. 1, la realizzazione di un nuovo impianto
è consentita a fronte della chiusura volontaria da parte del
richiedente di almeno un impianto attivo o in regolare sospensiva appartenente al bacino dove si apre il nuovo impianto o ad altro bacino eccedentario della stessa area, nonché
nel rispetto delle restanti disposizioni contenute nel presente
regolamento.
Nei bacini altamente eccedentari ovvero nei bacini nei quali il numero di impianti attivi o in sospensiva supera di oltre
il 30%, arrotondato per difetto, il numero degli impianti obiettivo indicato alla Tav. 1, la realizzazione di un nuovo impianto è consentita a fronte della chiusura volontaria da parte
del richiedente, di almeno due impianti attivi o in regolare
sospensiva di cui almeno uno delle stesso bacino; il secondo
impianto potrà essere ubicato in altro bacino eccedentario
della stessa area.
Dovranno inoltre essere rispettate le altre disposizioni del
presente regolamento.
Nel caso di chiusura di un impianto unico nel territorio
comunale che dista più di 10 chilometri da altro impianto,
l’autorizzazione potrà essere trasferita in capo al Comune.
L’impianto trasferito è comunque conteggiato tra quelli
chiusi volontariamente ai fini del rilascio dell’autorizzazione
di un nuovo impianto.
Qualora la domanda di nuovo impianto non sia in linea con
quanto sopra indicato, la Regione esprime parere negativo
vincolante, dandone tempestiva comunicazione al Comune,
al richiedente ed agli altri Enti coinvolti nei modi previsti dal
punto 14 del regolamento.
La qualificazione dei bacini varia in relazione al modificarsi
del numero degli impianti.
ART. 3 – Distanze minime fra impianti
In caso di apertura di un nuovo impianto devono essere
rispettate le distanze minime da impianti esistenti previste
alla Tav. 2 allegata al presente regolamento.
Le distanze sono misurate rispettando i seguenti criteri:
a) punto di riferimento è la mezzeria dell’accesso sulla
pubblica via (posto su strada Comunale, Provinciale o Statale) più vicino ad un impianto esistente (sempre misurato dalla mezzeria del suo accesso più vicino al progettato nuovo
impianto) indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita all’interno del piazzale (vedi Tav. 10);
b) le distanze vanno misurate sulla viabilità pubblica, sul
percorso più breve, nel rispetto del Codice della Strada;
c) le distanze vanno misurate e quindi garantite sia dal
progettato nuovo punto vendita a quello esistente, sia da quello esistente al nuovo punto vendita, con i criteri dei precedenti punti a) e b);
d) nel caso di strada Statale o Provinciale con 4 o più corsie e spartitraffico centrale che, proseguendo, diventi a due
corsie, e viceversa, valgono le distanze minime previste al
punto c) della Tav. 2.
ART. 4 – Requisiti dimensionali e qualitativi
dei nuovi impianti
I nuovi punti vendita devono rispettare le superfici minime,
indicate alla Tav. 3 riportata in allegato.
Le superfici di cui al comma 1 devono essere effettivamente
agibili e praticabili dall’utente, ad esclusiva disposizione del
punto vendita e misurate al netto di eventuali aree destinate
a parcheggio.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Nei nuovi impianti devono essere previsti:
a) un fabbricato a servizio dell’utenza, della superficie minima di 30 mq nei Comuni con popolazione superiore a
150.000 abitanti e di 60 mq nei Comuni fino a 150.000 abitanti;
b) isole di distribuzione, adeguatamente coperte da idonee
pensiline;
c) la presenza di benzine e gasolio da autotrazione.
Il progettato impianto dovrà prevedere l’installazione di apparecchiatura per il servizio self pre-pagamento.
ART. 5 – Requisiti per nuovi impianti e per impianti
esistenti ristrutturati con dispositivi self-service
con pagamento posticipato
Per impianto con pagamento posticipato si intende un impianto dotato di un complesso di apparecchiature per il comando ed il controllo a distanza di più erogatori, usati per il
rifornimento direttamente dall’utente che effettua successivamente il relativo pagamento presso un’apposita cassa di esazione centralizzata.
I nuovi impianti e gli impianti esistenti ristrutturati dotati
di tali apparecchiature, realizzati nel rispetto delle precedenti
prescrizioni, oltre a rispettare le distanze richieste e i requisiti
previsti agli artt. 3 e 4 precedenti, devono essere dotati di autonomi servizi all’automobile ed all’automobilista, nonché di
autonome attività commerciali integrative su superfici non
superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all’art. 4,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 114/98 cosı̀
come disciplinato dall’art. 2 comma 2 bis della legge 496/99.
Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per servizi all’auto ed all’automobilista i servizi di: erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione,
officina leggera, elettrauto, gommista, lavaggio, aree attrezzate per camper, locale servizi igienici di uso pubblico, vendita
di accessori per l’auto, centro di informazioni turistiche, altri
servizi consimili;
b) per autonome attività commerciali integrative: vendita
di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di
alimenti e bevande, sportelli bancari, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, rivendita quotidiani e periodici, rivendita
tabacchi, altri servizi consimili.
L’elencazione di cui alle lettere a) e b) non è tassativa.
ART. 6 – Requisiti per alcune tipologie di modifica
degli impianti
L’aggiunta di un nuovo carburante o la installazione di apparecchiature self-service con pre-pagamento su impianti esistenti può essere realizzata a condizione che il punto vendita
sia dotato di area di rifornimento relativa alle nuove apparecchiature da installare, adeguatamente coperta da idonea pensilina.
La installazione di nuova apparecchiatura self-service prepagamento è possibile solo su punti vendita che eroghino almeno le benzine ed il gasolio da autotrazione.
Il Comune può disporre deroghe, al precedente comma 2 se
trattasi dell’unico impianto carburanti presente nel Comune.
ART. 7 – Norme procedurali relative alle
autorizzazioni per realizzazione di nuovi impianti
Fatta salva l’autonomia del Comune in ordine al procedimento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata
al Sindaco del Comune dove si intende realizzare l’impianto
e deve indicare, con dichiarazione sostitutiva – autocertificazione –, ai sensi della legge 127/97:
a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o nel caso di società del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all’art. 2250, commi 1 e 2 del codice civile;
b) la località in cui si intende installare l’impianto;
c) la dettagliata composizione del nuovo impianto e degli
eventuali impianti da chiudere (ivi comprese le apparecchiature self-service pre-pagamento);
d) dichiarazione delle distanze di effettiva percorrenza da
altri impianti esistenti, nonché dell’esistenza dei requisiti
qualitativi previsti all’art. 4, solo per i nuovi impianti o per la
modifica di impianti carburanti esistenti con il prodotto
G.P.L. o metano o per la modifica di p.v. G.P.L.-metano esistenti con l’aggiunta di altri carburanti;
e) dichiarazione dell’avvenuta presentazione del progetto
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gli adempimenti di cui all’art. 2 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37;
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f) dichiarazione della presenza dei requisiti richiesti nel
caso di impianti dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato.
Alla domanda vanno inoltre allegati:
g) la perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato,
iscritto al relativo albo professionale; la perizia deve assicurare anche la conformità del progetto ai requisiti ed alle caratteristiche delle nuove aree, individuate in attuazione dell’art. 2
del d.lgs. 32/98 e successive modifiche;
h) attestazione della disponibilità dell’area con sottoscrizione autenticata del proprietario;
i) modelli Das (ex HTER 16) concernenti la dimostrazione
che gli impianti destinati alla chiusura sono attivi e funzionanti o copia dell’autorizzazione alla sospensione dell’esercizio;
j) copie delle concessioni-autorizzazioni degli impianti oggetto di trasferimento e concentrazione;
k) disegni planimetrici dell’impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto.
Copia della domanda, corredata di tutta la documentazione
richiesta, con timbro e data di ricevimento o dell’avviso di
ricevimento da parte del Comune, deve essere trasmessa, a
cura dell’interessato alla Regione, la quale provvederà a emettere il parere di conformità al piano e ad individuare le priorità cronologiche delle domande pervenute, in relazione alle
norme di indirizzo programmatico regionale come previsto
dal decreto legislativo 32/98.
Nel caso di impianti da realizzarsi in fregio a strade statali
o provinciali, l’interessato dovrà inoltre provvedere ad inoltrare, all’Ente proprietario della strada (ANAS, Ufficio Licenze e Concessioni o Amministrazione Provinciale), con l’evidenziazione che trattasi di nuovo impianto stradale, copia
della domanda recante il timbro di ricevuta del Comune e
corredata della documentazione prevista, nonché della ulteriore documentazione indicata ai sottoelencati punti l), m),
n) e o):
l) rilievo aero-fotogrammetrico in scala 1:5000 della zona
interessata all’impianto;
m) rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano
evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell’impianto
per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro
corsie: incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta e fermate di autolinee;
n) rilievo come il precedente con inserito lo stato di progetto;
o) una planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo
dove sia evidenziata la superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.
L’Ente proprietario provvederà a comunicare al Comune e
per conoscenza alla Regione ed al richiedente il proprio parere di conformità entro il termine di 60 giorni dal ricevimento
dell’istanza stessa.
La domanda dovrà essere corredata della documentazione
prevista ai predetti punti, pena l’inammissibilità della domanda stessa.
Nel caso in cui il Comune ravvisi la necessità di acquisire
altra eventuale documentazione ad integrazione della domanda, né dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito
a provvedere entro il termine di 20 gg., dal ricevimento della
stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all’art. 1 comma 3 del d.lgs. 32/9, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell’amministrazione competente, degli elementi richiesti, ovvero, se antecedente, dalla
data indicata come termine per l’adempimento. In caso di
mancata integrazione, il Comune decide in base alla documentazione in atti.
Il termine non sarà interrotto da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.
ART. 8 – Istruttoria delle domande relative
ai nuovi impianti
Il Comune competente che ha ricevuto la domanda relativa
a nuovi impianti deve provvedere a:
• verificare la conformità della domanda alle disposizioni
del Piano Regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle
concernenti la sicurezza ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici ed alle
norme di indirizzo programmatico della Regione;
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• trasmettere copia della domanda all’ASL competente per
territorio, per gli adempimenti di cui all’art. 1 comma 5
del sopraccitato decreto. L’ASL deve trasmettere al Comune, il preventivo parere di competenza;
• richiedere alla Regione il parere di conformità al piano e
l’individuazione delle priorità cronologiche delle domande pervenute, in relazione all’osservanza delle norme di
indirizzo programmatico della rete;
• acquisire il parere preventivo del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, attestante la conformità del progetto dell’impianto alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;
• acquisire il preventivo parere dell’Ufficio Tecnico di Finanza, territorialmente competente, attestante l’osservanza della normativa tributaria;
• acquisire il nulla-osta dei Comuni ove sono ubicati gli
impianti oggetto di eventuale chiusura volontaria;
• acquisire il parere della Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, nel caso in cui, l’area interessata all’apertura del nuovo impianto sia sottoposta al vincolo paesaggistico cosı̀ come previsto dalla l.r. 18/98.
Gli Enti coinvolti nella procedura, devono trasmettere i pareri di competenza, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune; copia del parere dovrà anche essere trasmessa alla Regione ed al richiedente.
Il Comune, deve inoltre ricevere per l’emissione dell’autorizzazione petrolifera, il previsto parere di conformità dell’Ente proprietario della strada (ANAS o Amministrazione
Provinciale) previsto al precedente art. 7.
I Comuni nei cui territori sono ubicati gli impianti per i
quali il richiedente propone la volontaria chiusura per la realizzazione di un nuovo impianto di carburanti in un altro Comune possono procedere, sempre che sussistono le condizioni previste all’art. 4, alla diretta intestazione dell’autorizzazione che assiste l’impianto che viene chiuso, dandone comunicazione alla Regione.
Trascorsi 90 giorni dalla data risultante dal protocollo del
Comune, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Contestualmente all’autorizzazione petrolifera, il Comune rilascia la concessione edilizia ai
sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 32/98.
ART. 9 – Requisiti soggettivi
Il richiedente l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per
autotrazione deve:
a) aver compiuto il 18º anno di età;
b) essere cittadino italiano, o ente italiano o degli Stati
della Comunità Economica Europea, oppure Società avente
la sede sociali in Italia o nei predetti Stati; oppure persona
fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i
cittadini, gli Enti e le Società Italiane all’esercizio dell’attività
di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.
L’autorizzazione non può essere rilasciata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che siano stati dichiarati falliti;
b) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge
commina la pena di reclusione non inferiore, nel minimo, a
due anni o, al massimo, a cinque anni, ovvero condanna che
importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore
a tre anni;
c) che siano sottoposti a misura di prevenzione ai sensi
della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o siano stati dichiarati
delinquenti abituali;
d) che abbiano riportato nel quinquennio, precedente condanna per violazioni costituenti delitti, a termini del decreto
legge 5 maggio 1957 n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957 n. 474 e successive modificazioni.
L’accertamento delle summenzionate condizioni ostative al
rilascio dell’autorizzazione è effettuata anche d’ufficio.
ART. 10 – Trasferimenti di titolarità
In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di
distribuzione carburanti, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all’Ufficio Tecnico di Finanza entro quindici giorni.
La comunicazione di cui sopra deve essere corredata del-
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l’atto di compravendita o della cessione del ramo d’azienda
regolarmente registrato all’Ufficio del registro competente per
territorio.
ART. 11 – Sospensione dell’esercizio e autorizzazione alla
rimozione degli impianti
L’esercizio degli impianti non può essere sospeso, salva
l’osservanza del turno feriale, senza l’autorizzazione del Comune, di durata definita, rilasciata su motivata richiesta.
La richiesta di sospensiva deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il regolare esercizio dell’impianto (modelli DAS relativi agli ultimi 3 rifornimenti e/o fotocopia del registro di carico e scarico).
In casi particolari, le domande di sospensiva possono essere presentate al protocollo del comune entro 30 giorni successivi all’interruzione del servizio.
La sospensiva può essere autorizzata per un periodo massimo di 12 mesi, e potrà essere prorogata solo per cause di
comprovata pubblica utilità o nel caso in cui il titolare abbia
presentato domanda di volontario trasferimento-concentrazione dell’impianto.
Anche gli impianti inseriti nei programmi di chiusura e
smantellamento, previsti dall’art. 3 comma 2 del d.lgs. 32/98
devono essere autorizzati alla sospensione dell’esercizio e alla
rimozione delle attrezzature degli stessi.
ART. 12 – Impianti di G.P.L.
La realizzazione di un impianto di solo G.P.L. è subordinata all’osservanza di quanto disposto all’art. 2 relativamente
alla dinamica dei bacini e al rispetto dei requisiti di cui al
precedente art. 4.
Le distanze minime, da altri impianti, nei casi di realizzazione di impianti di G.P.L. e di modifica di impianti carburanti o metano esistenti con l’aggiunta del prodotto G.P.L.
sono riportate alla Tav. 4 allegata.
Per i criteri di misurazione delle distanze vale quanto previsto al precedente art. 3.
ART. 13 – Installazione di nuovi impianti
di carburanti e G.P.L.
La realizzazione di un nuovo impianto carburanti comprensivo anche del prodotto G.P.L. è subordinata all’osservanza di quanto specificato all’art. 2, relativamente alla dinamica dei bacini, al rispetto dei requisiti di cui all’art. 4, e delle
distanze minime previste sia per gli impianti di soli carburanti (Tav. 2) che per gli impianti di solo G.P.L. (Tav. 4).
ART. 14 – Modifica di impianti carburanti
con l’aggiunta del prodotto G.P.L.
La modifica di impianti carburanti esistenti mediante l’aggiunta del prodotto G.P.L. può essere autorizzata nel rispetto
degli standard qualitativi minimi di cui all’art. 6, nonché delle
distanze di cui alla Tav. 4.
ART. 15 – Modifica di impianti G.P.L.
con l’aggiunta di altri carburanti
La modifica di impianti G.P.L. esistenti mediante l’aggiunta
di altri carburanti, può essere autorizzata nel rispetto degli
standard qualitativi minimi di cui all’art. 6, nonché delle distanze di cui alla Tav. 2 da altri impianti carburanti.
Qualora venga aggiunto anche il prodotto metano, dovrà
essere rispettata anche la distanza da altri impianti di metano, come indicato nella Tav. 5.
ART. 16 – Impianti di metano
La richiesta di installazione di nuovo impianto di metano
per autotrazione, può essere autorizzata nel rispetto delle
norme di sicurezza sancite in materia e nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4 e delle distanze minime, da
altri impianti di distribuzione di metano, riportate alla Tav. 5
allegata.
Per i criteri di misurazione delle distanze vale quanto previsto al precedente art. 3.
ART. 17 – Installazione di nuovo impianto carburanti
e metano
La realizzazione di un nuovo impianto carburanti comprensivo anche del prodotto metano, è subordinata all’osservanza di quanto specificato all’art. 2, relativamente alla dinamica dei bacini, al rispetto dei requisiti di cui all’art 4 e delle
distanze minime previste sia per gli impianti di soli carburanti (Tav. 2), sia per gli impianti di solo metano (Tav. 5). Qualo-
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ra il progettato impianto preveda anche il prodotto G.P.L.,
dovrà essere rispettata anche la distanza da altri impianti di
G.P.L. (Tav. 4).
ART. 18 – Modifica di impianto carburanti o G.P.L.
esistenti con l’aggiunta del prodotto metano
La modifica di impianti carburanti o G.P.L. esistenti con
il prodotto metano potrà essere autorizzata nel rispetto dei
requisiti di cui all’art. 6 nonché delle distanze da altri impianti di metano previste nella Tav. 5.
ART. 19 – Modifica di impianti di metano esistenti
con l’aggiunta di carburanti o G.P.L.
La modifica di impianti di metano esistenti con l’aggiunta
di altri carburanti è subordinata all’osservanza di quanto specificato all’art. 2 relativamente alla dinamica dei bacini, al rispetto dei requisiti di cui all’art. 4, nonché delle distanze minime da altri esistenti impianti carburanti di cui alla Tav. 2,
e da altri esistenti impianti di G.P.L. di cui alla Tav. 4.
ART. 20 – Impianti di metano ad uso privato
Gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica, autorizzati all’installazione di impianti di metano ad uso privato, possono stipulare accordi per il rifornimento presso tali
impianti da parte di automezzi di proprietà di altri enti e società a partecipazione pubblica.
ART. 21 – Procedure di coordinamento e monitoraggio
della rete distributiva
Le domande relative a nuovi impianti sono decise dal Comune secondo le procedure di cui all’art. 1 del d.lgs. 32 e previa istruttoria secondo quanto previsto ai precedenti artt. 7
e 8.
Ai fini dell’attuazione della programmazione regionale valgono le seguenti procedure di coordinamento tra Regione e
Comune.
Entro 30 giorni dal ricevimento di copia della domanda dal
Comune o dall’interessato, corredata secondo quanto previsto
all’art. 7, la Regione comunica il parere di conformità alle
prescrizioni del presente regolamento secondo quanto previsto all’art. 2.
Entro lo stesso termine la Regione comunica la sospensione del procedimento in relazione a domande concorrenti.
Sono concorrenti le domande tra loro incompatibili in base
alle disposizioni del presente Regolamento.
L’ordine di precedenza nell’esame delle domande concorrenti è determinato dalla data di ricevimento della copia della
domanda da parte della Regione.
In caso di diniego sulla domanda il procedimento si considera concluso ai fini della programmazione regionale se, entro 240 giorni dalla presentazione della stessa al Comune, cui
si aggiungono i periodi delle eventuali sospensive, l’interessato non abbia comunicato l’avvio di azioni in sede giurisdizionale o amministrativa.
In caso di mancata adozione del provvedimento espresso
da parte del Comune, la domanda si intende decaduta, ai fini
della programmazione regionale, se, entro 240 giorni dalla
presentazione della stessa al Comune, cui si aggiungono i periodi delle eventuali sospensive, l’interessato, previa diffida ad
adempiere, non abbia comunicato di considerare accolta la
domanda ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legislativo
n. 32/98.
Salvo che non siano pendenti ricorsi in sede giurisdizionale
o amministrativa, l’autorizzazione si intende revocata se entro due anni dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio
assenso il nuovo impianto non sarà attivato.
La Regione dà comunicazione agli interessati della riattivazione dei procedimenti sospesi dopo la conclusione dei procedimenti relativi a domande concorrenti.
Nel caso di domande per la realizzazione di nuovi impianti,
in fregio a strade progettate ma non ancora realizzate, l’avvio
del procedimento e i termini previsti nel presente articolo,
decorrono dal momento di avvenuta entrata in esercizio della
strada fatto salvo l’ordine cronologico delle domande come
sopra specificato.
ART. 22 – Aggiornamento dell’archivio regionale
degli impianti
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari degli impianti stradali di distribuzione carburanti trasmettono alla Regione i
dati relativi ai quantitativi dei prodotti erogati nell’anno precedente per ciascuno dei propri impianti.
2º Suppl. Straordinario al n. 26 - 29 giugno 2000
Tale dichiarazione dovrà contenere tutti i dati anagrafici
dell’impianto, il numero di licenza U.T.F. nonché il nominativo dei gestori e la loro sede legale.
In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel
precedente comma, si renderanno applicabili le sanzioni previste al precedente art. 11 (sospensione d’esercizio).
ART. 23 – Collaudi degli impianti di distribuzione
carburanti stradali e ad uso privato
Ai fini dello snellimento dell’attività amministrativa e di
semplificazione delle procedure, l’esercizio provvisorio di un
impianto di distribuzione carburanti è autorizzato dal Comune previa presentazione, da parte dell’interessato, della perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità delle opere nel rispetto
alle disposizioni del PRG, alla sicurezza sanitaria, stradale,
alle prescrizioni fiscali, ed alle disposizioni di cui alla d.c.r.
n. VI/1309.
L’interessato deve inoltre allegare copia della:
– ricevuta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dall’art. 3 comma 5 del
d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37;
– ricevuta di richiesta di aggiornamento della licenza di esercizio presentata all’U.T.F.
L’esercizio provvisorio di cui al precedente comma 1 è consentito esclusivamente nel caso di modifica consistenti nella:
• aggiunta di prodotto non erogato precedentemente;
• installazioni di nuovi serbatoi per prodotti già autorizzatati;
• mutamento della dislocazione delle parti petrolifere costitutive dell’impianto, in seguito a ristrutturazione globale dello stesso.
Una volta presentati al Comune, la copia del certificato di
prevenzione incendi aggiornato, copia della licenza U.T.F. aggiornata, l’esercizio dell’impianto da provvisorio diventa definitivo.
L’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, rilasciata dal
Comune a seguito della documentazione presentata dal richiedente, non annulla né sostituisce i collaudi-sopralluoghi
previsti dalle normative dei Vigili del Fuoco, dell’U.T.F. e dalle ASL.
Tutte le modifiche non citate nel presente articolo non sono
soggette né a collaudo né alla procedure di esercizio provvisorio, ma al solo aggiornamento del Certificato di Prevenzione
Incendi e della licenza U.T.F.
Nel caso di nuovi impianti, sempre ai fini dello snellimento
delle procedure, il Comune, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, nominerà una Commissione di collaudo composta da rappresentanti:
– del Comune
– dei Vigili del Fuoco
– dell’Ufficio Tecnico di Finanza
– dell’ASL.
Il sopralluogo per il collaudo dovrà essere eseguito entro
60 giorni dalla richiesta ed i lavori verranno svolti alla presenza di un rappresentante della Società petrolifera.
La commissione accerta la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale
conformità dell’impianto al progetto presentato con la domanda di autorizzazione.
Sarà cura del Comune trasmettere, al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, all’Ufficio Tecnico di Finanza, all’ASL
territorialmente competenti, copia del verbale di collaudo, ai
fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e del registro di carico e scarico del carburante. Una
copia del verbale verrà trasmessa al titolare dell’autorizzazione ed alla Regione Lombardia.
Qualora, durante le operazioni di collaudo, siano accertate
irregolarità viene assegnato un termine per provvedere alla
loro eliminazione ove si renda necessario si dispone la rinnovazione del collaudo.
Le spese di collaudo sono a carico delle Società petrolifere.
In attesa del collaudo e su richiesta della Società, il Sindaco
può concedere l’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili, previa presentazione della
sottoelencata documentazione:
5
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo
albo professionale, attestante la conformità delle opere
nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale, fiscale e stradale nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato o comunicato;
– richiesta ai Vigili del Fuoco del certificato di prevenzione
incendi da parte del concessionario con l’impegno, da
parte di quest’ultimo, all’osservanza delle prescrizioni o
condizioni di esercizio imposte dai Vigili del Fuoco.
Sono escluse dall’esercizio provvisorio le apparecchiature
destinate al contenimento o all’erogazione del prodotto G.P.L.
e del prodotto metano.
ART. 24 – Modifiche impianto non soggette
ad autorizzazione
Non sono soggette a specifiche autorizzazioni salvo, se del
caso, di carattere edilizio le seguenti modifica degli impianti:
a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con
altri a doppia o multipla erogazione, per prodotti già autorizzati;
b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture
già installate per l’erogazione di benzina normale e/o super
e/o gasolio;
c) cambio di destinazione di serbatoi e/o di distributori,
nell’ambito dei carburanti già autorizzati;
d) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio
dei serbatoi e/o del loro posizionamento fermo restando i prodotti già erogati;
e) sostituzione dei miscelatori manuali con altri elettrici o
elettronici e viceversa;
f) detenzione e/o variazione delle quantità di olio lubrificante e/o di petrolio lampante adulterato per riscaldamento
domestico, confezionati nei prescritti fusti e/o recipienti, detenuti presso l’impianto per la vendita al pubblico;
g) installazione e/o variazione di attrezzature ed accessori
dell’impianto di distribuzione carburanti, quali servizi igienici, chioschi, pensiline, isole di distribuzione;
h) estensione del self-service pre-pagamento ad altri erogatori e/o prodotti già erogati dall’impianto;
i) mutamento della dislocazione delle parti costitutive dell’impianto;
j) installazione di nuove apparecchiature self-service prepagamento.
Le variazioni di cui al comma precedente devono essere
preventivamente comunicate all’ente concedente e realizzate
nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali.
Nel caso di modifiche di cui alla precedente lettera j) (selfservice pre-pagamento) la comunicazione dovrà contenere
anche una autocertificazione del titolare dell’autorizzazione
volta a confermare l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 6.
La detenzione e/o l’aumento di stoccaggio degli olii esausti,
del gasolio per uso di riscaldamento dei locali degli stessi impianti, e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla
vendita al pubblico non costituisce modifica ma sottostà al
rispetto delle norme di sicurezza; la loro consistenza, comunque, deve essere comunicata ai fini conoscitivi alla amministrazione concedente che provvederà a farne menzione nel
primo provvedimento autorizzativo in corso o, in mancanza,
ad avvisare l’amministrazione finanziaria.
Restano fermi gli adempimenti degli interessati concernenti la comunicazione al Comune e agli altri enti coinvolti ai fini
dell’aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi e
licenza U.T.F.
ART. 25 – Modifiche impianti soggette
a specifica autorizzazione
Le domande di modifiche di impianti consistenti nella:
– aggiunta di nuovi prodotti;
– mutamento della dislocazione delle parti, petrolifere, costitutive dell’impianto in seguito a ristrutturazione globale dello stesso;
va rivolta al Sindaco del Comune ove si intende eseguire
l’opera e deve indicare:
a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o del legale rappresentante; nonché per le Società i dati
di cui all’art. 2250, commi 1 e 2, del codice civile;
b) la dettagliata composizione dell’impianto da modificare;
6
2º Suppl. Straordinario al n. 26 - 29 giugno 2000
c) autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di relazione tecnica, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale.
La domanda deve essere corredata della sottoelencata documentazione:
a) dichiarazione dell’avvenuta presentazione del progetto
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai fini di cui all’art. 2 del d.P.R. 21 gennaio 1998 n. 37;
b) disegni planimetrici dell’impianto timbrati e firmati dal
responsabile tecnico del progetto.
Qualora la modifica consista nell’aggiunta del prodotto
G.P.L. su un esistente impianto carburanti, indipendentemente dal rispetto degli altri criteri e requisiti richiesti all’art.
14, la domanda deve essere altresı̀ corredata di dichiarazione
delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti di G.P.L. Tav. 4 e di autocertificazione circa l’esistenza
dei requisiti previsti all’art. 6.
Qualora la modifica consista nell’aggiunta del prodotto metano su un esistente impianto carburanti e/o G.P.L., indipendentemente dal rispetto degli altri criteri e requisiti richiesti
all’art. 18, la domanda deve essere altresı̀ corredata di dichiarazione delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti di metano esistenti Tav. 5 e di autocertificazione circa l’esistenza dei requisiti previsti all’art. 6.
Qualora la modifica consista nell’aggiunta di prodotti carburanti su un esistente impianto di G.P.L., indipendentemente dal rispetto degli altri criteri e requisiti richiesti all’art. 15,
la domanda deve essere altresı̀ corredata di dichiarazione di
effettiva percorrenza da altri esistenti impianti carburanti
Tav. 2.
Qualora la modifica consista nell’aggiunta di prodotti carburanti o G.P.L. su un esistente impianto di metano, indipendentemente dal rispetto degli altri criteri e requisiti richiesti
all’art. 19, la domanda deve essere altresı̀ corredata di dichiarazione di effettiva percorrenza da altri esistenti impianti carburanti e/o G.P.L. (Tav. 2 e 4).
Qualora la modifica consista nella ristrutturazione, mediante installazione di dispositivi self-service con pagamento
posticipato, la domanda deve essere altresı̀ corredata di dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti all’art. 5.
In tutti questi casi copia della domanda, corredata di tutta
la documentazione richiesta, con timbro e data di ricevimento o dell’avviso di ricevimento da parte del Comune, deve essere trasmessa, a cura dell’interessato alla Regione, la quale
provvederà a dare il parere di conformità al piano, previsto
all’art. 2.
La domanda si intende assentita qualora il Comune non
formuli motivate osservazioni entro 60 gg. dalla richiesta, salvo che per l’aggiunta dei prodotti G.P.L. e metano, che, per
motivi di sicurezza, richiedono comunque autorizzazione espressa.
È altresı̀ richiesta autorizzazione espressa nel caso in cui
sull’impianto vengono installati dispositivi di self-service con
pagamento posticipato, ai sensi dell’art. 2 comma 2-bis della
l. 496/99. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 90 gg.
dalla data di ricevimento della richiesta stessa, decorsi i quali
la domanda si intende assentita.
ART. 26 – Comuni di Livigno e Campione d’Italia
Per il periodo di validità della d.c.r. n. VI/1309 i Comuni
di Livigno e di Campione d’Italia, sono equiparati a bacini
eccedentari e ad essi si applicano le disposizioni del presente
Regolamento.
ART. 27 – Rinvio ad altre norme
Sono direttamente applicabili tutte le disposizioni contenute nella d.c.r. n. VI/1309 del 29 settembre 1999 non disciplinate col presente regolamento nonché le disposizioni di cui alla
d.g.r. n. 6/48714 del 29 febbraio 2000 avente per oggetto: «Individuazione, in via sostitutiva, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree, per la localizzazione degli impianti stradali
di distribuzione carburanti, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del
d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346 come modificato dalla l. 28
dicembre 1999, n. 496, da applicare nei casi di inadempimento da parte dei Comuni».
——— • ———
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2º Suppl. Straordinario al n. 26 - 29 giugno 2000
ALLEGATI
TAV. 1
CODICE BACINO
AREA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTALE
UR
MO
UR
UR
UR
UR
MO
MO
UR
UR
MO
MO
MO
PI
PI
PI
ME
UR
PI
UR
MO
UR
MO
MO
UR
MO
PI
PI
PI
PI
PI
n. impianti alla data
del 29.9.1999
121
6
200
165
151
190
38
11
273
137
52
73
76
175
95
144
609
150
82
187
96
98
43
41
158
82
148
73
71
59
39
3843
N. IMPIANTI OBIETTIVO
76
6
105
121
121
109
35
11
164
83
50
57
48
119
73
126
369
95
64
103
58
55
38
32
76
58
88
47
44
45
25
2501
Obiettivo + 10%
84
7
116
133
133
120
39
12
180
91
55
63
53
131
80
139
406
105
70
113
64
61
42
35
84
64
97
52
48
50
28
2751
Obiettivo + 30%
99
8
137
157
157
142
46
14
213
108
65
74
62
155
95
164
480
124
83
134
75
72
49
42
99
75
114
61
57
59
33
3251
TAV. 2
CENTRO ABITATO
a) 500 mt
b) 1500 mt
FUORI CENTRO ABITATO a) 1500 mt
b) 3000 mt
1500 mt
c) 6000 mt
Effettiva percorrenza da altri p.v. ubicati nel medesimo centro abitato (vedi
Tav. 6)
Effettiva percorrenza da altri p.v. ubicati fuori dal centro abitato (vedi
Tav. 7)
Effettiva percorrenza sia da p.v. ubicati in centro abitato che da p.v. ubicati
fuori centro abitato non ricompresi nei casi b) e c) seguenti (vedi Tav. 7)
Effettiva percorrenza da p.v. situati sulla stessa strada statale o provinciale e
sul medesimo lato di marcia
Da p.v. situati sulla stessa strada statale o provinciale ubicati sul lato di
marcia opposto (vedi Tav. 8)
Effettiva percorrenza da p.v. situati sulla stessa strada statale o provinciale, con
4 o più corsie e spartitraffico centrale, e sul medesimo lato di marcia
Nessun limite, su strade di questa tipologia, da impianti ubicati sul lato di marcia opposto (vedi Tav. 9)
7
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2º Suppl. Straordinario al n. 26 - 29 giugno 2000
TAV. 3
CENTRO ABITATO
a) 400 mq
b) 800 mq
FUORI CENTRO ABITATO 1.800 mq
Comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti
Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti
TAV. 4
G.P.L.
a) 3.000 mt
(nuovo p.v. e/o modifica di
p.v. esistente)
b) 8.000 mt
Effettiva percorrenza da altri impianti G.P.L. anche se ubicati in centro abitato
(vedi Tav. 11)
Effettiva percorrenza da altri impianti di G.P.L. ubicati sul medesimo lato di
marcia della stessa strada statale o provinciale (vedi Tav. 11)
TAV. 5
METANO
fino a 30 mila abitanti 10 Km. di:
effettiva percorrenza da altri impianti di metano
(nuovo p.v. e/o modifica di p.v. e- da 30 mila a 60 mila abitanti 6 Km. di: anche se ubicati in centro abitato
sistente)
oltre i 60 mila abitanti 3 Km. di:
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2° Suppl. Straordinario al n. 26 – 29 giugno 2000
TAV. 6
9
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2° Suppl. Straordinario al n. 26 – 29 giugno 2000
TAV. 7
10
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2° Suppl. Straordinario al n. 26 – 29 giugno 2000
TAV. 8
11
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2° Suppl. Straordinario al n. 26 – 29 giugno 2000
TAV. 9
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2° Suppl. Straordinario al n. 26 – 29 giugno 2000
TAV. 10
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2° Suppl. Straordinario al n. 26 – 29 giugno 2000
TAV. 11
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Relazione al regolamento di attuazione del «Programma
di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dei d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma della lett. e), quarto comma, dell’art. 4 della
legge 15.3.1997, n. 59”».
Il d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», ha introdotto
norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti disponendo all’art. 1, comma 1 che l’installazione e l’esercizio di
impianti sono attività liberamente esercitate sulla base di autorizzazione comunale.
L’autorizzazione comunale disciplinata dal d.lgs. n. 32 è
«subordinata esclusivamente alla verifica della conformità
alle disposizioni del Piano Regolatore, alle prescrizioni fiscali
e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e
stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico della Regioni» (art. 1, comma 2).
L’art. 3 del d.lgs. 32 ha previsto, tuttavia, una fase transitoria fino al 31 dicembre 1999 (termine ora prorogato al 30 giugno 2000) in cui l’autorizzazione all’apertura di nuovi impianti o al trasferimento, è subordinata alla chiusura di due o tre
impianti preesistenti a seconda dei casi. A tal fine possono
essere conteggiati solo gli impianti di cui il richiedente abbia
la titolarità da data anteriore al 1997.
Nella fase transitoria sono state inoltre previste due importanti misure collegate:
1) presentazione di elenchi di chiusura volontaria di impianti;
2) verifica sistematica da parte dei Comuni degli impianti
esistenti, ad eccezione di quelli compresi negli elenchi delle
chiusure volontarie, con conseguente chiusura degli impianti
non a norma.
Con d.c.r. n. VI/1309 del 29 settembre 1999 la Regione
Lombardia, secondo quanto previsto dalla l.r. n. 14/1999 in
materia di commercio e carburanti, ha approvato un «Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti in attuazione del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32»
di durata quadriennale che attualizzando precedenti norme
regionali, disciplina la fase transitoria e al contempo detta
anche le norme programmatiche da applicarsi in seguito in
regime di liberalizzazione, in forza della precitata disposizione di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 32, avente carattere
generale e non transitorio.
Sotto il profilo programmatorio la d.c.r. n. 1309 ha posto
l’obiettivo della razionalizzazione della rete distributiva attraverso la riduzione del numero di impianti da 3843 a 2504,
introducendo misure per la salvaguardia dei massimi livelli
di servizio nelle zone meno servite.
A tale scopo con la citata d.c.r. n. 1309, il territorio regionale è stato suddiviso in 31 bacini classificati, sotto il profilo
territoriale, come bacini di area metropolitana, urbana, di
pianura e montana. Attraverso la definizione degli obiettivi di
area i bacini sono stati quindi classificati dal punto di vista
della dotazione di impianti come bacini deficitari, in equilibrio ed eccedentari.
L’individuazione degli impianti da chiudere in funzione
delle aperture di impianti nuovi è stata infine collegata alle
caratteristiche dei bacini interessati, limitando la chiusura
nei bacini deficitari e incrementandola in quelli eccedentari.
Il vincolo della chiusura di impianti preesistenti (finalizzato
alla tutela della rete distributiva nelle zone meno dotate di
impianti) è stato mantenuto secondo il programma regionale
nei bacini eccedentari anche in regime di liberalizzazione, facendo tuttavia venir meno la condizione della preesistente titolarità degli impianti da chiudere ed aprendo cosı̀ di fatto il
mercato a nuovi soggetti, a condizione che rilevino impianti
già in funzione.
Nei bacini deficitari e in equilibrio l’apertura di nuovi impianti non è invece soggetta a chiusure.
Il Programma regionale ha previsto inoltre, tanto in fase
transitoria che successivamente, distanze minime tra impianti e requisiti qualitativi-dimensionali dei nuovi impianti. In
sostanza, il Programma regionale ha reso graduale il passaggio alla liberalizzazione applicando per un quadriennio, in
forma attenuata, il regime previsto nella fase transitoria.
Tale scelta ha tenuto conto delle notevoli difficoltà incon-
2º Suppl. Straordinario al n. 26 - 29 giugno 2000
trate dai Comuni nell’effettuare le verifiche previste dal d.lgs.
32 e della correlata incertezza che aveva accompagnato la
presentazione dei programmi di chiusure volontarie.
A sua volta, del resto, il Governo partendo dalla stessa constatazione, aveva prorogato con il d.lgs. 8 settembre 1999
n. 346, pubblicato l’8 ottobre 1999, il termine della fase transitoria dal 31 dicembre 1999 al 30 giugno 2001.
Tuttavia, a seguito dei forti aumenti dei prezzi dei carburanti, il Governo con il d.l. 383/99 ha successivamente mutato
l’orientamento sui modi per conseguire la razionalizzazione
della rete.
Con la l. n. 496/99 che ha convertito con modifiche il d.l.
383/99 è stato cosı̀ anticipato di un anno il termine di conclusione della fase transitoria (portato cosı̀ al 30 giugno 2000)
ma soprattutto, è stata introdotta una deroga al vincolo della
chiusura di impianti preesistenti nei casi di apertura di nuovi
punti di distribuzione dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato.
Nello specifico l’art. 2, comma 2 della l. 496/99 dispone che:
«l’installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi di self-service con pagamento posticipato del rifornimento, non è soggetta agli obblighi di cui
all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, come sostituito dall’art. 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346».
La disposizione costituisce un principio generale dell’ordinamento cui la Regione deve adeguarsi in base ai limiti posti
dalla Costituzione nei confronti dell’attività delle Regioni.
Sono pertanto da considerarsi decadute, nei confronti di nuovi impianti di distribuzione con i requisiti sopra elencati, le
disposizioni contenute negli atti di programmazione regionale che ancora si riferiscono al vincolo di cui all’art. 3 del d.lgs.
32/98 (chiusura di almeno tre impianti alla data di entrata in
vigore del d.lgs. 32/98 ovvero di almeno di due impianti alle
condizioni previste dalla medesima norma).
Le disposizioni programmatiche regionali conservano invece in toto la loro validità nei confronti delle richieste di installazione di nuovi impianti di distribuzione del carburante privi
dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, della l. 496/99. Conservano altresı̀ efficacia erga omnes per le parti sulla cui sostanza
non incide la l. 496 citata.
Nel tener fermi gli obiettivi programmatici come indicati
nel programma di razionalizzazione della rete approvato con
d.c.r. n. VI/1309 in attuazione dell’art. 3 comma 8) del d.lgs.
32/98, appare quindi opportuno procedere ad armonizzare
con apposito regolamento le norme di attuazione del programma citato alle disposizioni della legge 496/99.
Infine vengono introdotte con il presente atto alcuni ulteriori adeguamenti della disciplina prevista dal programma regionale sulla scorta dell’esperienza maturata nella prima fase
di applicazione del medesimo.
15
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
16
2º Suppl. Straordinario al n. 26 - 29 giugno 2000