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24 - INFORTUNIO
24.1 NOZIONI GENERALI
L’infortunio è un evento traumatico che causa un danno fisico e/o psichico all’organismo.
La legge1 stabilisce l’obbligo dell’assicurazione contro i danni fisici ed economici che il lavoratore
subisce a seguito di infortuni e malattie professionali causati dall’attività lavorativa.
L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie
professionali, gestisce quest’assicurazione obbligatoria e assicura tutti coloro che svolgono attività
lavorativa retribuita utilizzando impianti, macchine, apparecchi, compresi computer, o che operano in
ambienti organizzati.
Pertanto, il personale è nella quasi totalità assicurato all’INAIL: il numero della polizza individuale è
indicato sul foglio retribuzione.
L’INAIL interviene nei casi di:
• infortunio sul lavoro;
• infortunio in itinere (nel percorso da e per il lavoro);
• malattia professionale.
Ai fini dell’assicurazione obbligatoria assume rilevanza soltanto l’infortunio dal quale derivi un’inabilità
al lavoro per un periodo minimo di tre giorni.
Per quanto riguarda gli infortuni che si verificano al di fuori dell’attività lavorativa, l’azienda stipula una
polizza per gli infortuni extra-professionali.
24.2 INFORTUNIO SUL LAVORO
La legge definisce infortunio sul lavoro l’evento dannoso che:
• incide sulla capacità lavorativa, provocando la morte, l’inabilità permanente assoluta o parziale
o l’inabilità temporanea assoluta;
• è originato da una causa violenta in occasione di lavoro;
• è occorso in occasione di lavoro, cioè il fatto è avvenuto nelle condizioni ambientali in cui si
svolge l’attività produttiva o comunque in qualsiasi situazione ricollegabile direttamente o
indirettamente all’adempimento della prestazione di lavoro.
La tutela assicurativa è estesa anche ai casi di imprudenza o imperizia dell’infortunato. Sono invece
esclusi, in linea di massima, i casi di rischi gratuiti o estranei alle modalità di lavoro.
Se un impiegato amministrativo prende la scossa da una macchina fotocopiatrice, che ha
malamente aperto per estrarre un foglio incastrato, si tratta di un infortunio coperto, se
invece un impiegato amministrativo prende la scossa mentre cerca di riparare con un
cacciavite la macchina fotocopiatrice allora corre il rischio che l’evento sia considerato
esposizione ad un rischio gratuito.
24.3 INFORTUNIO IN ITINERE2
E’ così definito l’infortunio che si verifica durante il normale percorso di andata e ritorno dalla propria
abitazione al luogo di lavoro, essendo ritenuto rischio generico collegato all’attività lavorativa. E’
considerato infortunio in itinere anche se è avvenuto durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di consumazione del pasto.
La copertura non opera nei casi di:
• interruzioni o deviazioni del normale percorso salvo quelli “necessitati”, cioè dovuti a cause di
forza maggiore (es. guasto meccanico), esigenze improrogabili (es. esigenze fisiologiche),
obblighi penalmente rilevanti (es. prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
• abuso di alcolici, droghe e psicofarmaci che abbiano provocato direttamente l’infortunio;
• il mezzo di trasporto privato non sia considerato necessario3.
1
T.U. 1124/65.
L’infortunio in itinere è coperto anche dalla Polizza infortuni extra-professionali.
3
Secondo gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, il trasporto privato è necessitato quando:
il percorso da e per il lavoro non è interamente coperto;
gli orari dei mezzi pubblici non sono utili o arrechino rilevante disagio;
non siano approntati luoghi per la mensa (nel caso di infortunio per pausa pranzo).
l4 Vedi capitolo “MALATTIA”.
2
24.4 MALATTIE PROFESSIONALI
Le malattie professionali sono quelle contratte nell’ambito del lavoro in uno specifico rapporto di causaeffetto.
Se la malattia professionale è prevista nelle specifiche tabelle di legge (sono le cosiddette lavorazioni
tabellate, cioè le lavorazioni a rischio dell’industria), occorre che il lavoratore ne provi l’esistenza.
Se la patologia denunciata non è prevista nelle specifiche tabelle (situazione più comune nel nostro
settore), occorre non solo che il lavoratore ne provi l’esistenza, ma deve anche provarne l’origine
professionale dal punto di vista medico-legale (si tratta di malattie da postura, da utensili, allergiche ecc.;
recentemente cominciano ad essere trattati casi di malattia da “stress”).
24.5 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO
Poiché l’azienda deve dare comunicazione dall’INAIL entro due giorni dalla data dell’infortunio, è
importante che, nel caso di infortunio sul lavoro o in itinere dal quale derivi una prognosi presumibile di
oltre tre giorni, il lavoratore informi immediatamente l’azienda e presenti subito il primo certificato
medico (quello dell’ospedale). I termini sono assolutamente perentori.
24.6 PRESTAZIONI INAIL
Al lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, l’INAIL assicura
un’indennità per la mancata retribuzione e un indennizzo per l’eventuale menomazione dell’integrità
psicofisica (danno biologico).
24.6.1 Indennità temporanea per infortunio
E’ a carico dell’INAIL l’indennità giornaliera per inabilità assoluta temporanea, cioè in pratica per tutto
il periodo in cui l’infortunato si assenta dal lavoro dopo l’evento. In merito al periodo massimo di
assenza valgono le norme del periodo di comporto di malattia4, mentre non sono applicabili le norme
sulle fasce di reperibilità domiciliari, in quanto non espressamente previste dal CCNL5.
Nel settore del credito, il lavoratore infortunato continua ad essere retribuito dall’azienda per tutto il
periodo al 100%6. Pertanto, l’indennità giornaliera viene erogata dall’INAIL direttamente all’azienda
stessa, salvo che per gli importi relativi al periodo di aspettativa senza retribuzione per superamento del
comporto di malattia, che vengono pagati direttamente al lavoratore7.
24.6.2 Indennizzo per danno biologico
La nozione di danno biologico, cioè “la lesione all’integrità psicofisica della persona”, è stata introdotta
dalla legge nel 20008. Ha sostituito la rendita per danno permanente per gli infortuni verificatisi dopo il
25 luglio 2000.
Dopo la guarigione, l’INAIL invita il lavoratore infortunato a sottoporsi a visita medico-legale per
accertare e quantificare il grado di menomazione permanente derivante dall’infortunio o dalla malattia
professionale. L’indennizzo INAIL scatta nel caso di una percentuale di invalidità almeno del 6%, e
viene riconosciuto in:
• capitale, se la menomazione è pari o superiore al 6% e inferiore al 16%;
• rendita, se la menomazione è superiore al 16%.
• Il capitale e la rendita sono calcolate sulla base delle tabelle ministeriali9.
Data la complessità della materia, è opportuno farsi assistere dal Patronato sindacale INCA-CGIL,
presente con sedi capillari in tutto il territorio nazionale10.
24.7 AUTOASSICURAZIONE AZIENDALE
Gli oneri economici conseguenti ad infortunio sul lavoro, escluso quello in itinere, sono coperti anche da
SanPaolo, SanPaolo Banco di Napoli, e SanPaolo Banca dell’Adriatico tramite il ricorso ad
autoassicurazione per rischio infortunio.
5
Cassazione 1247/02.
L’INAIL interviene, invece, con il pagamento di un’indennità economica pari al 60% della retribuzione, che aumenta al 75%
dopo il 90° giorno di assenza per infortunio.
7
CCNL, art. 49.
8
D.Lgs. 38/00.
9
Attualmente vigente è il DM 12/7/00.
10
L’indicazione delle sedi del Patronato INCA-CGIL sono reperibili sul sito www.inca.it
6
L’autoassicurazione aziendale provvede a liquidare le differenze tra quanto erogato dall’INAIL e le
effettive spese sostenute dal dipendente (al netto dei rimborsi della Cassa Assistenza).
La copertura assicurativa interna copre anche la differenza tra l’invalidità riconosciuta dall’INAIL e
quanto accertato dalle strutture sanitarie pubbliche di Medicina del Lavoro.
L’indennizzo erogato è pari a:
• morte o invalidità permanente totale (100%) = 5 annualità della retribuzione netta
dell’interessato, con il limite minimo dello stipendio del 3A 4L al massimo degli scatti;
• invalidità permanente parziale = proporzionato al trattamento di cui sopra.
L’assegno in questione è erogato ovviamente al netto della liquidazione della relativa erogazione INAIL.
Il Contratto Integrativo prevede una specifica copertura assicurativa a favore del personale che effettui
turni notturni (dalle ore 22,30 alle 6), compresi gli interventi effettuati in reperibilità11.
24.8 POLIZZE INFORTUNI
Per effetto delle varie riorganizzazioni del Gruppo SanPaolo permangono in vigore diverse coperture
assicurative per il personale delle diverse Banche rete. Di seguito riportiamo le principali polizze.
24.8.1 Polizza infortuni extraprofessionali
Riguarda il personale di SanPaolo, SanPaolo Banco di Napoli e SanPaolo Banca dell’Adriatico.
L’Azienda stipula per ogni lavoratore una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da
infortuni extra-professionali (non va fatta quindi alcuna richiesta).
La polizza copre gli infortuni che si verificano al di fuori dell’attività lavorativa, compresi quelli occorsi
durante l’intervallo di lavoro o gli infortuni “in itinere”, cioè nel percorso dall’abitazione al posto di
lavoro e viceversa.
La polizza non rimborsa spese mediche (ricordiamo che si possono presentare queste spese per il
rimborso alla Cassa Assistenza o alle altre forme di previdenza integrativa), ma eroga un’indennità di €
92.962,24 in caso di infortunio con conseguenza la morte o l’invalidità permanente al 100%. Nel caso di
invalidità permanente inferiore al 100%, l’indennità erogata è collegata percentualmente ai gradi di
invalidità accertata: ad esempio, in caso di infortunio con conseguenza un’invalidità del 40%, viene
liquidata una somma pari al 55% di € 92.962,24 (per tutte le percentuali rinviamo alle condizioni di
polizza). Non è prevista alcuna liquidazione per invalidità inferiori al 3%.
La denuncia dell’infortunio deve essere fatta nel più breve tempo possibile, possibilmente entro 3 giorni
dall’infortunio o dal momento in cui l’interessato ne abbia avuta la possibilità. In caso di morte, gli eredi
devono avvisare la compagnia assicuratrice entro 3 giorni dall’evento.
24.8.2 Polizza infortuni professionali ed extraprofessionali
Riguarda il personale di Cariparo (con esclusione del personale già SanPaolo che mantiene la propria
polizza).
L’azienda stipula per ogni lavoratore una polizza il cui onere è ripartito per il 50% (corrispondente al
premio per infortuni professionali) a carico dell’azienda e per l’altro 50% (premio per polizza infortuni
extraprofessionali) a carico del personale.
Per infortuni professionali si intendono gli eventi subiti dal lavoratore nell’esercizio delle occupazioni
professionali, inclusi gli infortuni durante il tragitto abitazione - posto di lavoro e viceversa (infortuni in
itinere) occorsi rispettivamente un’ora e mezza prima e dopo dell’orario di lavoro. L’indennizzo è pari a:
• 10 volte la retribuzione annua lorda in caso di morte,
• 11 volte la retribuzione annua lorda in caso di invalidità permanente.
Per infortuni extraprofessionali si intendono gli eventi subiti dal lavoratore nell’esercizio di qualsiasi
normale attività non avente carattere professionale. L’indennizzo è pari a:
• 7 volte la retribuzione annua lorda in caso di morte,
• 8 volte la retribuzione annua lorda in caso di invalidità permanente.
In caso di invalidità, l’indennizzo sarà del 100% del capitale assicurato se l’invalidità è pari o superiore
al 66%, qualora si renda obiettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Fino a € 206.582,75 di capitale assicurato, non si dà luogo ad indennizzo se l’invalidità permanente è
inferiore o uguale al 2%. Se è superiore al 2% si indennizza solo per la parte che eccede. Da €
206.582,75 fino 516.456,89 la franchigia sale al 5%. Oltre € 516.456.89 la franchigia è del 10%.
11
Vedi capitoli “ORARIO” e “REPERIBILITÀ”.
La denuncia deve essere inoltrata entro 15 giorni dall’infortunio o da quando l’infortunato o i suoi aventi
diritto ne abbiano avuto la possibilità, su appositi moduli.