all`art. 5 del relativo regolamento comunale

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all`art. 5 del relativo regolamento comunale
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Provincia di Ascoli Piceno
SERVIZIO COMMERCIO
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO
DI ALIMENTI E BEVANDE
(Legge Regionale 9 dicembre 2005 n. 30 e DGR 24.07.2006 n. 864)
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19.11.2007
I
PARTE PRIMA
RELAZIONE – ANALISI
RELAZIONE EFFETTUATA SULLA BASE DEI CRITERI
REGIONALI
ANALISI DEL TERRITORIO
Il Comune di Porto San Giorgio ha una superficie di mq. 8.570.000 e presenta nella sua
ridotta estensione la caratteristica tipica dei territori della fascia costiera marchigiana.
Le caratteristiche degli insediamenti e la distribuzione territoriale della popolazione sono
contraddistinte dal forte inurbamento del territorio costiero e del quartiere Santa Vittoria, mentre la
parte collinare mantiene ancora una specifica destinazione agricola.
Si ha in sintesi una configurazione dell’ambito abitativo comunale “allungata”, anche in riferimento
alla rete viabile che determina dei sufficienti livelli di accessibilità, con le usuali criticità nel periodo
estivo di maggiore afflusso turistico.
Per ciò che concerne gli strumenti urbanistici si fa presente che il Comune di Porto San
Giorgio è dotato di un Piano Regolatore Generale e di ulteriori strumenti attuativi del medesimo
relativi a diverse zone del territorio, sia con prevalente destinazione residenziale sia con
destinazione artigianale e commerciale. Lo strumento urbanistico prevede anche la possibilità di
insediamenti commerciali all’interno delle zone con destinazione residenziale. Si precisa che, al fine
di preservare le peculiarità del Centro Storico, denominato Zona Castello, che oltretutto è interessato
da quattro chiese, tra cui la Chiesa di San Giorgio Martire, dal Teatro Comunale, dalla Rocca
Tiepolo, il piano regolatore generale prevede la redazione di un piano di recupero. Il centro StoricoZona Castello, identificato come ZONA 1, oltre ad essere luogo di particolare interesse storicoturistico, è pertanto dotato di peculiarità specifiche che giustificano l’identificazione del medesimo
come zona autonoma per le finalità di cui al presente atto. Le restanti aree del territorio comunale,
identificate come ZONA 2, essendo caratterizzate da una distribuzione abbastanza omogenea della
popolazione e da un’alta densità, abbisognano di servizi e quindi anche di esercizi per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Per ciò che concerne la previsione di insediamento di medie e grandi strutture di vendita si
richiamano integralmente i criteri per il commercio in sede fissa approvati con deliberazione del
Consiglio comunale n. 95 del 09/11/01. Tale regolamentazione consente solo insediamenti per medie
strutture di vendita (da mq. 251 a mq 2500 di superficie di vendita): è quindi presumibile, anche
sotto questo profilo, che ciò possa comportare in futuro ulteriori necessità di esercizi per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che integrino le strutture commerciali.
I
FLUSSI DI TRAFFICO
La rete viaria nel territorio del Comune di Porto San Giorgio risulta essere formata da tre assi
principali, nei quali si concentrano i maggiori flussi di traffico, costituiti dalla S.S. n. 16, dalla SP
239 e dalla SP Castiglionese.
Il Centro si caratterizza, dal punto di vista della viabilità, per la presenza di un traffico che
diventa congestionato nelle ore di punta dei giorni festivi, nei giorni di mercato e nel periodo di
maggiore afflusso turistico.
SVILUPPO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
L’analisi della dinamica demografica del comune viene di seguito effettuata sulla base di
parametri oggettivi quali il numero complessivo degli abitanti e delle famiglie residenti, secondo i
dati forniti dall’Ufficio Anagrafe, relativi agli ultimi anni.
Anno
31.12.2001
31.12.2003
31.12.2006
RESIDENTI
15.866
16.174
16.035
6.050
6.239
6.360
FAMIGLIE
Come si può notare, negli ultimi anni vi è stata una sostanziale stabilità del dato relativo alla
popolazione residente correlato però ad un leggero incremento del numero delle famiglie.
Quest’ultimo dato è peraltro quello più direttamente connesso alle abitudini di consumo
extradomestico: di norma all’incremento del numero delle famiglie corrisponde un incremento dei
consumi extradomestici.
SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
Cerchiamo di analizzare l’evolversi della condizione economica e sociale della popolazione
residente in base al reddito (sono disponibili solo i dati degli anni 2003 e 2004).
addizionale comunale all’IRPEF
Anno
% applicata
Addizionale comunale all’IRPEF
2003
0,5%
€ 809.686,43
2004
0.5 %
€ 814.674,65
dato comunicato dal Ministero dell’Interno
dato comunicato dal Ministero dell’Interno
Reddito
€ 161.937.285
€ 161.934.930
Come si evince dai dati sopra riportati, anche se riferiti solo agli anni 2003 e 2004, vi è una
sostanziale stabilità per ciò che concerne la situazione reddituale della popolazione residente.
II
FLUSSI TURISTICI
Quantificazione della presenza turistica negli esercizi alberghieri e negli esercizi
complementari del Comune di Porto San Giorgio, in base ai dati forniti dall’Osservatorio Regionale
del Turismo.
2003
2004
2005
2006
2007 (fino a luglio)
ARRIVI
56.278
58.274
55.044
55.655
30.480
PRESENZE
308.877
292.600
332.024
374.114
178.038
I flussi turistici, pur a fronte di un leggero calo negli arrivi, mostrano un incremento delle
presenze che, alla luce di dati disponibili fino al mese di luglio, può ritenersi confermato anche per
l’anno 2007. Peraltro è proprio il dato relativo alle presenze ad offrire il parametro più puntuale in
relazione alle necessità di cui al presente atto.
E’ importante rilevare che sul territorio sangiorgese gravita, soprattutto nel periodo estivo e
nei fine settimana, tutta la popolazione del comprensorio fermano per cui il bacino di utenza è molto
più ampio di quello costituito dalla popolazione residente.
ABITUDINI DI CONSUMO EXTRADOMESTICO
Al fine di effettuare una valutazione dei consumi extradomestici, è necessario prendere in
considerazione l'influenza di più variabili che incidono sulle decisioni del consumatore riguardanti
la spesa per i pasti e per le consumazioni fuori casa.
Il reddito, l’urbanizzazione, la stagionalità, la consistenza dei nuclei familiari e l’esistenza di
flussi turistici sono le principali variabili che influenzano le decisioni di consumo di pasti e di
consumazioni extradomestiche.
Il consumo extra domestico in Porto San Giorgio, valutate le variabili di cui sopra, può
ritenersi pressoché costante nel periodo che va dal mese di settembre fino al mese di maggio,
registrando un notevole incremento nei mesi di giugno, luglio e agosto in relazione all’afflusso
turistico.
Sempre con riferimento alle abitudini di consumo extradomestico deve poi essere riferita una
tendenza che si sta sempre più consolidando negli ultimi anni, relativa alla sostituzione del classico
pranzo domestico, da parte di studenti e lavoratori, impegnati sia al mattino che al pomeriggio, con
“spuntini” – “antipasti” e bevande preparati appositamente dagli esercizi di somministrazione di cui
trattasi: la tendenza avrà nell’immediato futuro ulteriori riverberi anche nell’ambito del nostro
territorio, incrementando i consumi extradomestici.
III
ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELL’OFFERTA
ATTUALMENTE PRESENTE SUL TERRITORIO
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AUTORIZZATI E ATTIVI AL 31/08/2007
DATI RELATIVI A TUTTO IL TERRITORIO SUDDIVISI NELLE ZONE PREVISTE
DALLA PRECEDENTE REGOLAMENTAZIONE
(Vedasi allegati 1, 2 e 3)
ANALISI RELATIVA ALLA RETE OTTIMALE DELLE ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
Considerate le caratteristiche urbanistiche e sociali del territorio di Porto San Giorgio; tenuto
conto della densità della popolazione e del numero delle famiglie; accertati i punti di vendita
esistenti; analizzata l’utenza potenziale; visti i flussi turistici degli ultimi anni e tenuti comunque in
considerazione tutti i parametri previsti dagli indirizzi regionali, si ritiene opportuno:
A)
consentire l’apertura o il trasferimento nell’ambito della Zona 1 – “Centro Storico Castello” soltanto di esercizi idonei a promuovere le tipicità locali in modo da qualificare
l’offerta nella prospettiva di uno sviluppo turistico legato alla storia e tradizione locale:
tale sviluppo può infatti soltanto fondarsi su ciò che di peculiare il territorio sangiorgese
può offrire. L’esperienza dimostra che hanno scarsa attrattiva, soprattutto ai fini dello
sviluppo turistico, offerte e produzioni di carattere generico;
B)
nell’ambito della “Restante parte del territorio comunale” – Zona 2, favorire la
trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza, la libertà d’impresa, al fine di
realizzare le migliori condizioni dei prezzi e la maggiore efficienza ed efficacia della rete
distributiva;
favorire l’efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore con particolare
riguardo all’adeguatezza della rete e all’integrazione degli esercizi di somministrazione
nel contesto sociale ed ambientale;
nella zona 2 non verranno pertanto poste condizioni ulteriori rispetto a quelle che devono
sempre sussistere, della conformità alle norme urbanistiche ed igienico sanitarie.
IV
PARTE SECONDA
REGOLAMENTAZIONE
INDICE
TITOLO I – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE ............................................................................. 2
Art. 1. Ambito di applicazione ......................................................................................................... 2
Art. 2. Durata.................................................................................................................................... 2
Art. 3. Suddivisione del territorio comunale .................................................................................... 2
Art. 4. Definizioni ............................................................................................................................ 2
Art. 5. Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande .................................... 3
Art. 6. Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande............................................................................................................................................. 4
Art. 7. Tipologia dell’attività............................................................................................................ 5
Art. 8. Centri rurali di ristoro e degustazione................................................................................... 5
Art. 9. Somministrazione temporanea di alimenti e bevande .......................................................... 5
Art. 10. Attività stagionale di somministrazione.............................................................................. 6
Art. 11. La somministrazione in aree esterne aperte al pubblico ..................................................... 7
Art. 12. Distributori automatici ........................................................................................................ 7
Art. 13. Circoli-Associazioni ........................................................................................................... 7
TITOLO II – NORME SUL PROCEDIMENTO ................................................................................ 9
Art. 14. Attività di somministrazione soggette ad autorizzazione ................................................... 9
Art. 15. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni........................................................................ 9
Art. 16. Tipologie di somministrazione soggette a dichiarazione di inizio attività ....................... 11
Art. 17. Procedimento per le dichiarazioni di inizio attività .......................................................... 11
Art. 18. Subingresso ....................................................................................................................... 12
Art. 19. Affidamento in gestione di reparto ................................................................................... 14
Art. 20. Modifiche societarie.......................................................................................................... 14
Art. 21. Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione ...................................... 15
Art. 22. Cessazione dell’attività ..................................................................................................... 15
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI ..................................................................................... 16
Art. 23. Validità delle autorizzazioni e delle dichiarazioni di inizio attività ................................. 16
Art. 24. Attività Accessorie............................................................................................................ 16
Art. 25. Disciplina dei piccoli trattenimenti ................................................................................... 17
Art. 26. Norme generali in materia di inquinamento acustico ....................................................... 18
Art. 27. La somministrazione di bevande alcoliche ....................................................................... 18
Art. 28. Pubblicità dei prezzi.......................................................................................................... 18
Art. 29. Disciplina sanzionatoria.................................................................................................... 19
Art. 30. Norme transitorie .............................................................................................................. 19
Art. 31. Modulistica ....................................................................................................................... 19
Art. 32. Disposizioni generali ........................................................................................................ 19
Art. 33. Disposizioni normative e abrogazioni norme preesistenti ................................................ 19
1
TITOLO I – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente atto fissa criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione di quanto previsto dalla
Legge Regionale 9 dicembre 2005, n.30 e dagli indirizzi regionali emanati con D.G.R. n.864
del 24/07/2006.
2. Il presente atto si applica a tutti i procedimenti tendenti al rilascio di autorizzazioni per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli relativi ad attività di
somministrazione soggette a dichiarazione di inizio attività e quelli relativi a centri rurali di
ristoro e degustazione di cui alla Legge Regionale n.3/2002 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 2. Durata
1. I presenti criteri hanno una durata triennale, ma possono essere modificati anche prima del
triennio di scadenza qualora si verifichino fatti o circostanze che comportino la necessità di
operare una revisione della programmazione. I presenti criteri restano comunque in vigore
fino all’approvazione dei nuovi.
Art. 3. Suddivisione del territorio comunale
1. Per le finalità di cui al presente atto, il territorio comunale viene suddiviso in due zone:
a) Zona 1 – “Centro Storico - Castello”.
Si definisce “Centro Storico - Castello” la zona della città individuata nell’allegato 4.
b) Zona 2 – “Restante parte del territorio comunale”:
Tutto il territorio non compreso nella zona 1.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”: la vendita per il consumo sul
posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali
dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico attrezzati allo scopo;
b) “area aperta al pubblico”: quella adiacente o comunque pertinente al locale cui si
riferisce l’autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se
pubblica o comunque a disposizione dell’operatore, se privata;
c) “attrezzatura ed impianti di somministrazione”: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a
consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande;
d) “somministrazione al domicilio del consumatore”: l’organizzazione di
somministrazione di alimenti e bevande rivolta al consumatore, ai suoi familiari ed alle
persone da lui invitate presso la sua dimora privata, nonché presso il luogo in cui si trovi
2
e)
f)
g)
h)
i)
per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di particolari eventi quali cerimonie
o convegni;
“esercizi non aperti al pubblico”: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia
limitata ed individuabile di persone;
“superficie di somministrazione”: l’area in cui accede il pubblico, attrezzata per il
consumo di alimenti o bevande, compresa l’area occupata da banchi, mobili ed altre
attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di
somministrazione l’area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili;
“strutture permanenti”: le strutture usate per la somministrazione in aree esterne
pubbliche o private che rimangono installate anche nei periodi di non utilizzo;
“strutture temporanee”: le strutture o gli allestimenti usate per la somministrazione in
aree esterne pubbliche o private che vengono rimossi nei periodi dell’anno di mancato
utilizzo;
“requisiti igienico-sanitari”: i requisiti dei locali adibiti alla preparazione e
somministrazione di alimenti e bevande stabiliti dalle disposizioni normative in materia,
nonché nei relativi provvedimenti dell’ASUR;
Art. 5. Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia,
così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle
alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti previsti dall’Autorizzazione Sanitaria e/o dalla
Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione. Gli stessi, in relazione
all’attività esercitata ed in conformità all’autorizzazione sanitaria o alla DIA settore
alimentare ai fini della registrazione, assumono le seguenti denominazioni e/o definizioni:
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la
somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una
sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
b) esercizi con cucina tipica:ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di
alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la
somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
d) pizzerie e simili: esercizi per la ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la
preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”;
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi
i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la
manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e
tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese
quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati
dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria, e dolciari
in genere;
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi
prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande
eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di
cucina;
3
i) disco-bar, piano-bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la
somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che
ne caratterizzano l’attività;
j) discoteche, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari ed impianti sportivi:
esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta
congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ma quest’ultima è prevalente
rispetto alla prima;
k) mensa aziendale una struttura interna esercente la somministrazione di alimenti e
bevande aperta solo ai dipendenti e a coloro che si trovano nell’azienda stessa o nell’ente
per motivi di lavoro. La mensa aziendale interna può essere convenzionata con altre
imprese.
l) mensa interaziendale una struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine
convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l’attività di somministrazione nei
confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le
medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che la
qualifichino come attività non aperta al pubblico e deve essere priva di insegne o
elementi tipici dell’attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto ad
un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale somministra alimenti o
bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle
imprese convenzionate;
m) bar aziendale o bar interno una struttura interna, senza accesso autonomo sulla
pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli
dipendenti e di coloro che si trovano nell’azienda stessa o nell’ente per motivi di lavoro o
di visita. All’esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre
indicazioni che pubblicizzino l’attività di somministrazione esercitata all’interno;
n) circoli privati esercenti la somministrazione s’intendono le associazioni esercenti la
somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l’attività
associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati. Secondo quanto
precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell’Interno, con circolare n.
559/C19144.12000.A del 30/4/1996 non sono tali gli esercizi che, ancorché asseriti come
privati, presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:
• pagamento del biglietto d’ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o
rilascio senza alcuna formalità particolare di tessere associative a chiunque
acquisti il biglietto stesso;
• pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri
mezzi di comunicazione destinati alla generalità dei cittadini;
• struttura del locale dove si svolge l’attività, dalla quale si evinca l’esistenza di
caratteristiche proprie dello svolgimento di un’attività di natura palesemente
imprenditoriale.
Art. 6. Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande
1. Nella ZONA 1 “Centro Storico - Castello”sono consentite nuove aperture e/o trasferimenti da
altra zona esclusivamente per le seguenti tipologie di attività:
a) Esercizi di cui alla lett. b) del punto 2.2, parte seconda, dei criteri regionali: “Esercizi con
cucina tipica: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e
bevande tipici della tradizione locale o regionale”;
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2. Nella ZONA 1 “Centro Storico - Castello” non sono consentite nuove aperture per tipologie
di attività diverse da quelle sopra descritte (al comma 1 del presente articolo) né a seguito di
rilascio di nuova autorizzazione e/o D.I.A. (dichiarazione di inizio attività), né a seguito di
modifica della tipologia di attività svolta. Nella ZONA 1 “Centro Storico - Castello” non sono
altresì consentiti trasferimenti da altra zona per tipologie di attività diverse da quelle sopra
descritte al comma 1 del presente articolo.
3. Nella Zona 2 “Restante parte del territorio comunale” non sono previste particolari
limitazioni in relazione all’apertura di nuove attività se non quelle derivanti dai successivi
articoli del presente atto e dalla normativa vigente.
Art. 7. Tipologia dell’attività
1. Nel rispetto dei limiti previsti dalla relativa autorizzazione sanitaria e/o della Denuncia di
Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione, di cui alla D.G.R. n. 741 del
27/06/06, gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti
da un’unica tipologia e possono, quindi, somministrare sia alimenti che bevande, comprese
quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. I locali destinati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle
normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, debbono avere una superficie adeguata,
idonea ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al
consumatore e tale da garantire l’agevole movimento del personale e della clientela, in
relazione alle caratteristiche dell’attività esercitata.
Art. 8. Centri rurali di ristoro e degustazione
1. L’attività di somministrazione nei centri rurali di ristoro e degustazione previsti dall’art. 21,
comma 1, lettera b) della legge regionale 3/2002 è ricompressa tra gli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (tipologia unica) di cui alla L.R. n. 30/05.
Art. 9. Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
1. In occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo
svolgimento, esclusivamente nei luoghi, nei locali e per il periodo di durata delle suddette
manifestazioni, di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, previo
rilascio da parte del Comune della prescritta autorizzazione.
2. Il periodo, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi, ed i luoghi di svolgimento
dell’attività di somministrazione temporanea devono essere indicati nell’autorizzazione.
3. La domanda per l’autorizzazione temporanea deve essere presentata almeno trenta giorni
prima dell’inizio dell’attività. L’Ufficio Commercio può eventualmente procedere
all’istruttoria delle domande pervenute tardivamente e provvedere al rilascio
dell’autorizzazione, compatibilmente con le esigenze organizzative e le risorse umane
disponibili e comunque nel rispetto dei requisiti di legge.
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4. IL dirigente del Servizio Commercio rilascia l’autorizzazione prima dell’inizio dell’attività.
In caso di silenzio dell’amministrazione, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda, l’autorizzazione si intende rilasciata (silenzio-assenso) ed il richiedente è
legittimato all’esercizio dell’attività temporanea della somministrazione nel rispetto dei
requisiti igienico sanitari, delle norme di sicurezza e dei requisiti soggettivi, in base alle
vigenti disposizioni in materia.
5. L’attività di somministrazione temporanea non può essere esercitata, dal medesimo
organizzatore prima di 90 giorni dalla data di scadenza della precedente manifestazione.
6. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano qualora si tratti di manifestazioni
organizzate dal Comune, da Enti Pubblici o da soggetti privati a cui il Comune abbia
concesso il patrocinio.
7. Il richiedente, oppure il preposto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve
essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali).
8. Per le manifestazioni religiose, benefiche, politiche, sociali e ricreative sono richiesti i soli
requisiti morali.
9. L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari di cui alla
normativa vigente e al rispetto delle norme di sicurezza; non sono invece richiesti i requisiti di
destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
10. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e
completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto
salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
Art. 10. Attività stagionale di somministrazione.
1. Le autorizzazioni per l’attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande possono
essere rilasciate per il periodo massimo di sette mesi, dal 21 marzo al 20 ottobre.
2. Il periodo di apertura stagionale, scelto dall’esercente ed indicato nell’autorizzazione, nel
complesso non può essere inferiore ad un mese o superiore a sette mesi nell’arco di ciascun
anno solare.
3. Al fine di rendere un adeguato servizio ai turisti ed alla popolazione presente nel periodo
estivo, le attività stagionali, che sono interessate da detto periodo, devono garantire l’apertura
continuativa dal 15 giugno al 31 agosto.
4. L’insediamento di nuovi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande a carattere
stagionale dovrà avvenire secondo quanto previsto per la programmazione di cui all’art. 6.
5. I titolari delle attività stagionali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
possono chiedere la trasformazione dell’attività in annuale sempre che siano rispettate le
norme igienico sanitarie e sulla sicurezza. I titolari delle attività di somministrazione di
6
alimenti e bevande con validità permanente possono sempre chiedere la trasformazione delle
attività in stagionali.
6. Gli stabilimenti balneari, per quanto concerne la presente disciplina, sono soggetti alla DIA
così come stabilito all’art. 26, comma 5°, della parte seconda della Delibera Giunta Regionale
n 864/2006 e possono svolgere tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande
insieme all’attività di trattenimento e svago così come previsto all’art. 2, comma 2°, lettera J,
della Parte seconda della Delibera Giunta Regionale n 864/2006, sempre nel rispetto delle
norme igienico sanitarie, di sicurezza e sull’inquinamento acustico.
7. I titolari di stabilimenti balneari che vogliono esercitare l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande in forma annuale devono chiedere la relativa autorizzazione.
Art. 11. La somministrazione in aree esterne aperte al pubblico
1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in area esterna, adiacente, o
comunque pertinente al locale cui si riferisce l’autorizzazione, ottenuta in concessione o
autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell’operatore se
privata, può essere esercitata:
a) se in strutture permanenti previa comunicazione dell’ampliamento della superficie di
somministrazione così come disposto dall’art. 21 del presente regolamento;
b) se in strutture temporanee senza necessità della comunicazione di cui al punto precedente.
2. In ogni caso la somministrazione effettuata con strutture temporanee o permanenti su aree
esterne è soggetta alla disciplina sull’occupazione del suolo pubblico, al parere favorevole
della Polizia Municipale in ordine alla viabilità e a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, della
L.R. 30/2005.
Art. 12. Distributori automatici
1. L’esercizio dell’attività di somministrazione tramite distributori automatici è soggetta ad
autorizzazione, purché i locali ove sono istallati i distributori siano adibiti esclusivamente a
tale attività e che siano anche opportunamente attrezzati per lo svolgimento della
somministrazione di alimenti e bevande.
2. Se non si verificano le condizioni di cui al comma precedente l’attività tramite distributori
automatici rientra nella vendita e quindi è soggetta alla disciplina di cui all’art. 17 del D.Lgs.
114/98.
3. Nei locali adibiti all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
mediante distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.
Art. 13. Circoli-Associazioni
1. La somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati è disciplinata dal DPR
235/2001 i cui riferimenti legislativi alla L. 287/91 sono da intendersi come sostituiti con
quelli alla L.r. 30/2005.
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2. Le attività che si intendono svolgere all’interno del circolo o associazione, quali ad esempio
ascolto musica, spettacoli, video giochi e altro sono soggette alla normativa nazionale,
regionale e comunale prevista per la specifica attività.
3. In conformità alle indicazioni poste dagli indirizzi regionali, l’attività di somministrazione
all’interno dei circoli privati è soggetta alla disciplina per gli orari prevista per i pubblici
esercizi.
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TITOLO II – NORME SUL PROCEDIMENTO
Art. 14. Attività di somministrazione soggette ad autorizzazione
1. Sono soggette ad autorizzazione l’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese le attività svolte in forma
stagionale. Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al trasferimento di sede degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande non è soggetto alla verifica né di limiti numerici né
di distanza da altri esercizi di somministrazione.
Art. 15. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
1. Le domande di autorizzazione per l’apertura ed il trasferimento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande devono essere presentate o spedite a firma della
persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l’autorizzazione.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000:
a) la sussistenza dei requisiti morali e professionali ex art.8 della Legge Regionale
n.30/2005;
b) la sussistenza dei requisiti morali e professionali ex art.8 della Legge Regionale n.30/2005
in capo all’eventuale preposto, il quale deve aver accettato la nomina a preposto e deve
dichiarare di non essere il preposto di altre società;
c) l’ubicazione dell’esercizio e la superficie di somministrazione;
d) la disponibilità dei locali nei quali il richiedente intende esercitare l’attività;
e) gli estremi della Denuncia di Inizio Attività Settore Alimentare di cui alla DGR n. 741/06;
f) il rispetto nello svolgimento dell’attività di somministrazione delle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, sicurezza,
prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
g) la sussistenza del requisito di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17/12/1992, n.564;
3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo avviene indipendentemente dalla
verifica edilizia, urbanistica e di sicurezza, mentre l’esercizio dell’attività deve avvenire solo
nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica
e di sicurezza, nonché di tutte le altre norme indicate all’art. 5, comma 3, della L.R. 30/2005.
4. Nel caso in cui entro la data di attivazione dell’esercizio prevista dall’art.11 della Legge
Regionale non sia stato possibile iniziare l’attività per mancanza di tali requisiti,
l’autorizzazione decade per effetto di quanto previsto dallo stesso articolo.
5. Nel caso in cui durante l’esercizio dell’attività venga accertata la mancanza dei requisiti
edilizi, di sicurezza, igienico sanitari, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico
nonché di sorvegliabilità dei locali si applicano le sanzioni previste dall’art.15 e dall’art.11
della L.R. 30/2005.
6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
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a) copia della Denuncia di Inizio Attività Settore Alimentare di cui alla DGR n. 741/06;
b) copia dell’atto comprovante la disponibilità dei locali;
c) planimetria dei locali sede dell’attività a firma di tecnico abilitato con evidenziata la
superficie di somministrazione e quella destinata ad altri usi (laboratori, magazzini, ecc).
Vanno inoltre espressamente indicati i locali interni non aperti al pubblico;
d) previsione di impatto acustico, qualora vengano utilizzate sorgenti sonore significative, in
caso contrario dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso del richiedente;
e) atto costitutivo (solo in caso di società);
f) copia documento identità di tutte le persone firmatarie.
7. Le domande sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
8. A seguito della presentazione della domanda, il responsabile del procedimento provvede a
dare comunicazione dell’avvio del procedimento.
9. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro 10
giorni dal ricevimento, richiede l’integrazione della documentazione mancante o la
regolarizzazione della domanda stessa. In tal caso il termine di 60 giorni per la conclusione
del procedimento inizia a decorrere dalla data di ricevimento della domanda regolare e
completa. La documentazione o la regolarizzazione dovrà pervenire al Comune entro 30
giorni dalla richiesta di integrazione o di regolarizzazione; decorso inutilmente tale termine la
domanda sarà archiviata, senza effetti, d’ufficio. Dell’avvenuta archiviazione viene data
comunicazione al richiedente.
10. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già
nella disponibilità dell’amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il
responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In tal caso il termine
di 60 giorni per la conclusione del procedimento si interrompe e inizia a decorrere
nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Non si ha interruzione
del termine nel caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima.
Qualora l’interessato non provveda entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione la domanda
sarà archiviata, senza effetti, d’ufficio. Dell’avvenuta archiviazione viene data comunicazione
al richiedente.
11. Il responsabile del procedimento, anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi
ai sensi dell’art. 14 della legge 241/90, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 8
della Legge Regionale n. 30/05, della sorvegliabilità dei locali e il rispetto dei criteri di cui
alla presente regolamentazione.
12. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio da parte del Comune,
la stessa si intende accolta (silenzio-assenzo).
13. In caso di diniego della domanda di autorizzazione, il responsabile del procedimento o
l’autorità competente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, comunica al richiedete il motivo che ostacola
l’accoglimento della domanda (preavviso di diniego). Entro il termine di 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra
interrompe i termini per concludere il procedimento che inizia nuovamente a decorrere dalla
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data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10
giorni di cui al punto precedente. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è
data ragione nella motivazione del provvedimento finale (diniego definitivo). Con la
comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata, senza effetti, d’ufficio ed il
procedimento si intende concluso negativamente.
14. Il responsabile del procedimento comunica, anche in via telematica, al Prefetto, al Questore,
all’ASUR 11 – Zona Territoriale di Fermo e alla Camera di Commercio gli estremi delle
autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande, entro 30 giorni dal relativo rilascio.
Art. 16. Tipologie di somministrazione soggette a dichiarazione di inizio attività
1. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate:
a) nel domicilio del consumatore;
b) negli esercizi situati all’interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto
pubblici, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
c) all’interno di musei, teatri, sale da concerto, cinema e simili;
d) nelle mense aziendali, spacci aziendali, enti, ospedali, case di cura e di riposo, scuole,
università;
e) negli esercizi polifunzionali di cui all’art. 10 della L.R. 26/99;
f) negli esercizi situati all’interno dei centri commerciali;
g) negli esercizi in cui la somministrazione viene svolta congiuntamente ad una prevalente
attività di intrattenimento e svago (sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da
gioco, ecc.), nei quali la superficie utilizzata per la somministrazione non deve superare
il 25 % dell’intera superficie dei locali e/o area (esclusi magazzini, depositi, uffici e
servizi);
h) negli esercizi posti nell’ambito degli impianti distribuzione carburanti, di cui all’art. 4, c.
2 della Legge Regionale n. 15/02;
i) nei centri agroalimentari, nei mercati all’ingrosso, negli stabilimenti balneari.
2. Le attività soggette a dichiarazione di inizio attività non sono trasferibili in locali diversi da
quello dichiarati, se non con l’intera attività principale.
Art. 17. Procedimento per le dichiarazioni di inizio attività
1. La dichiarazione di inizio attività per l’apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all’art. 6 della l.r. 30/2005, devono essere presentate o spedite a firma della
persona fisica legittimata o avente titolo alla presentazione della D.I.A stessa.
2. Nella D.I.A deve essere dichiarato ai sensi del DPR 445/2000:
a) la sussistenza dei requisiti morali e professionali ex art.8 della Legge Regionale
n.30/2005;
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b) la sussistenza dei requisiti morali e professionali ex art.8 della Legge Regionale n.30/2005
in capo all’eventuale preposto, il quale deve aver accettato la nomina a preposto e deve
dichiarare di non essere il preposto di altre società;
c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli
esercizi di cui all’art. 6, c. 1, lettere g) della L.R. n. 30/05, la superficie utilizzata per
intrattenimento e/o svago;
d) la conformità del locale ove si intende esercitare la somministrazione alle norme e
prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi,
di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, ove previsti e, in particolare, il possesso
delle prescritte autorizzazioni e/o D.I.A in materia (con indicazione dei relativi estremi) e
che l’attività stessa verrà esercitata nel rispetto delle citate norme e prescrizioni;
e) la disponibilità dei locali nei quali s’intende esercitare l’attività;
f) gli estremi della Denuncia di Inizio Attività Settore Alimentare di cui alla DGR n. 741/06;
g) la sussistenza del requisito di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17/12/1992, n.564;
h) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;
3. Alla DIA deve essere allegata:
a) copia della Denuncia di Inizio Attività Settore Alimentare di cui alla DGR n. 741/06;
b) copia dell’atto comprovante la disponibilità dei locali;
c) planimetria dei locali sede dell’attività a firma di tecnico abilitato con evidenziata la
superficie di somministrazione e quella destinata ad altri usi (laboratori, magazzini, ecc).
Vanno inoltre espressamente indicati i locali interni non aperti al pubblico;
d) previsione di impatto acustico, qualora vengano utilizzate sorgenti sonore significative, in
caso contrario dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso del richiedente;
e) atto costitutivo (solo in caso di società);
f) copia documento identità di tutte le persone firmatarie;
4. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato deve
darne comunicazione al Comune.
5. Il responsabile del procedimento provvede all’effettuazione delle verifiche in ordine al
possesso dei requisiti di cui all’art. 8 della L.R. 30/05, alla conformità del locale, ove si
intende esercitare la somministrazione, alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche,
igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico, di
sorvegliabilità e di quanto disposto dal presente regolamento, avvalendosi degli uffici
competenti.
6. Gli estremi delle dichiarazione di inizio attività sono comunicati al Prefetto, al Questore,
all’ASUR 11 – Zona Territoriale di Fermo, alla Camera di Commercio entro 60 giorni dalla
data di presentazione della comunicazione di inizio dell’attività.
Art. 18. Subingresso
1. Il trasferimento della gestione o proprietà di un esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a comunicazione da presentare al
Comune entro 30 giorni dalla data di stipula dell’atto di cessione o dell’apertura della
successione.
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2. Il subentrante può iniziare l’esercizio dell’attività dalla data di presentazione della
comunicazione di cui al precedente comma.
3. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:
a) la sussistenza dei requisiti morali e professionali ex art.8 della Legge Regionale
n.30/2005;
b) la sussistenza dei requisiti morali e professionali ex art.8 della Legge Regionale n.30/2005
in capo all’eventuale preposto, il quale deve aver accettato la nomina a preposto e deve
dichiarare di non essere il preposto di altre società;
c) la disponibilità dei locali nei quali il richiedente intende esercitare l’attività;
d) gli estremi della Denuncia di Inizio Attività Settore Alimentare di cui alla DGR n. 741/06;
e) il rispetto nello svolgimento dell’attività di somministrazione delle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, sorvegliabilità, igienico
sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico;
f) gli estremi dell’autorizzazione (o DIA) oggetto di subingresso;
g) gli estremi del titolo giuridico che da luogo al subingresso;
2. Alla comunicazione deve essere allegata l’autorizzazione o la D.I.A. in originale.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di subingresso, il Comune, in caso di
attività soggetta ad autorizzazione, procede alla reintestazione della stessa al subentrante.
4. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli
eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8 della L.R. 30/05, a titolo
provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare
l’attività del de cuius per un anno dalla data di apertura della successione. Decorso tale
termine, in assenza dei requisiti surrichiamati, gli eredi decadono dal diritto di esercitare
l’attività.
5. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli
eredi che non intendano proseguire l’attività del de cuius devono comunicare al Comune la
sospensione dell’attività, che comunque non può essere superiore a quanto previsto dall’art.
11, lett. c, della L.R. 30/05.
6. In caso di decesso del legale rappresentante di società, ai soci superstiti, per quanto
compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti.
7. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia della Denuncia di Inizio Attività Settore Alimentare di cui alla DGR n. 741/06;
a) copia dell’atto comprovante la disponibilità dei locali;
b) previsione di impatto acustico, qualora vengano utilizzate sorgenti sonore significative, in
caso contrario dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso del richiedente (se
la previsione di impatto acustico era stata prodotta del precedente titolare ed il locale
non ha subito trasformazioni, non occorre ripresentarla);
c) documentazione dalla quale risulti la disponibilità dell’azienda (copia atto di cessione,
affitto, successione, donazione ecc);
d) atto costitutivo (solo in caso di società);
e) copia documento identità di tutte le persone firmatarie;
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f) originale dell’autorizzazione alla somministrazione del cedente
Art. 19. Affidamento in gestione di reparto
1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di
prestazione del servizio impiegate, può affidare la gestione di uno o più di essi ad uno o più
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 della Legge Regionale n. 30/2005.
2. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove
è collocato il reparto e non avere accesso autonomo.
3. Il titolare dell’esercizio di somministrazione dà comunicazione al Comune dell’affidamento in
gestione di reparto entro 30 giorni dalla data del relativo atto. Alla comunicazione devono
essere allegati:
a) copia della Denuncia di Inizio Attività Settore Alimentare di cui alla DGR n. 741/06;
b) contratto di gestione;
c) dichiarazione del gestore del possesso dei requisiti di cui all’art. 8 della L.R. 30/05.
4. L’autorizzazione (o DIA) rimane in capo al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore di
esercire l’attività, nel rispetto delle norme sul lavoro, fiscali, igienico sanitarie, sicurezza,
sorvegliabilità, dal giorno successivo alla data di presentazione della comunicazione di cui al
precedente comma. Le sanzioni di cui all’art. 15 della L.R. 30/05 si applicano al gestore di
reparto.
Art. 20. Modifiche societarie
1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il
trasferimento della sede legale, che non comporti il trasferimento dell’ubicazione
dell’esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono
soggetti a comunicazione, in cui va allegata l’autocertificazione del legale rappresentante
relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando in visione copia dell’atto di
modifica prescritto dal codice civile.
2. Nel caso in cui una società esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportano il cambio del/i legale/i
rappresentante/i deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva
di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i
rappresentante/i. Inoltre il legale rappresentante nuovo deve allegare alla suddetta
comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà relativa al
possesso dei requisiti professionali. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo
dei requisiti professionali deve indicare il preposto all’attività.
3. Nel caso di variazione del preposto, questa deve essere comunicata entro 30 giorni dalla
nomina e deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al
possesso dei requisiti morali e professionali da parte del nuovo preposto.
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Art. 21. Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione
1. L’ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione di alimenti e bevande è
soggetta a semplice comunicazione.
2. Il Comune accerta il rispetto dei requisiti e dei presupposti di legge in materia igienicosanitaria, destinazione d’uso dei locali, compatibilità urbanistica, sicurezza, sorvegliabilità,
prevenzione incendi, nonché quanto previsto dalla normativa regionale e dal presente
regolamento.
3. L’attività di somministrazione può essere esercitata nella parte ampliata decorsi 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione.
4. Nella comunicazione deve essere dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000:
a) la nuova superficie di somministrazione;
b) la disponibilità dei locali riferita alla parte ampliata;
c) gli estremi della Denuncia di Inizio Attività Settore Alimentare di cui alla DGR n. 741/06;
d) il rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico.
e) la sussistenza del requisito di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17/12/1992, n.564;
5. Nel caso in cui, durante l’esercizio dell’attività, venga accertata la mancanza dei requisiti
edilizi, di sicurezza, igienico sanitari, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico
nonché di sorvegliabilità dei locali si applicano le sanzioni previste dall’art.11 e dall’art.15
della L.R. 30/2005.
6. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia della Denuncia di Inizio Attività Settore Alimentare di cui alla DGR n. 741/06;
b) copia dell’atto comprovante la disponibilità dei locali riferita alla parte ampliata;
c) planimetria dei locali sede dell’attività a firma di tecnico abilitato con evidenziata la
superficie oggetto dell’ampliamento. Vanno inoltre espressamente indicati i locali interni
non aperti al pubblico;
d) previsione di impatto acustico, qualora vengano utilizzate sorgenti sonore significative, in
caso contrario dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso del richiedente;
e) copia documento identità di tutte le persone firmatarie.
f) Originale dell’autorizzazione alla somministrazione per l’annotazione dell’ampliamento
effettuato.
7. Il Comune provvede ad annotare sull’autorizzazione la nuova superficie di somministrazione.
Art. 22. Cessazione dell’attività
1. Il titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande che cessa di esercitare l’attività deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla
cessazione, apposita comunicazione scritta, con allegata la relativa autorizzazione (o DIA).
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TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 23. Validità delle autorizzazioni e delle dichiarazioni di inizio attività
1. Le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio attività di somministrazione di alimenti e
bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e/o alle aree in esse indicati e sono
condizionate al permanere dei requisiti di legge.
2. Le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio attività di somministrazione hanno validità
permanente, anche se per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato sul
titolo autorizzatorio.
3. Costituiscono eccezione a quanto previsto dal precedente comma le autorizzazioni
temporanee la cui validità è circoscritta alla manifestazione o evento cui sono collegate.
4. Le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio attività di somministrazione di alimenti e
bevande devono essere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico.
Art. 24. Attività Accessorie
1. L’autorizzazione alla somministrazione, oltre all’attività di somministrazione di alimenti e
bevande, abilita:
a) alla vendita per asporto dei prodotti per i quali è stata autorizzata la somministrazione;
b) all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi, anche abilitati a trasmettere su reti
decodificate partite di calcio od altri spettacoli, e/o impianti in genere, per la diffusione
sonora e/o di immagini, nonché dei giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle
norme di settore e purché:
i) i locali non siano allestiti in modo da configurare un’attività di pubblico
spettacolo o intrattenimento;
ii) non vi sia pagamento di un biglietto d’ingresso;
c) all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, purché:
i)
l’esercizio non sia dotato di sale aventi complessivamente capienza e afflusso
superiore a 100 persone;
ii) il trattenimento si svolga in forma secondaria e complementare rispetto alla
normale attività di somministrazione;
iii) non si apprestino elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico
spettacolo o intrattenimento: i locali, cioè, non devono essere resi idonei
all’accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta
e non incidentale o casuale;
iv) non vi sia pagamento di un biglietto d’ingresso;
v) non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi
ordinariamente applicato;
vi) non si effettui pubblicità dell’evento o del trattenimento medesimo.
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2. L’uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri
spettacoli con pagamento del biglietto d’ingresso e senza trasformare il locale in sala da
trattenimento è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 69 del TULPS. L’uso di un televisore
abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli con pagamento del
biglietto d’ingresso e con l’allestimento del locale in modo da trasformarlo in sala da
trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all’art. 68 e 80 del TULPS.
Art. 25. Disciplina dei piccoli trattenimenti
1. Vanno inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo l’effettuazione di:
a) spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma
prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell’esposizione di
opere artistiche, nella presentazione di libri, nell’effettuazione di conferenze e
manifestazioni similari;
b) trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente
partecipare, fatta salva l’esclusione di trattenimenti danzanti.
2. L’effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti di cui al punto precedente, deve comunque
avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico
spettacolo.
3. Per l’esercizio di piccoli trattenimenti rivolti a oltre 100 persone, l’esercente, in applicazione
dell’art.19 della Legge 241/90, deve presentare una dichiarazione di inizio attività ai sensi
dell’art. 69 del TULPS.
4. Per l’esercizio degli altri trattenimenti e/o spettacoli l’esercente dovrà acquisire la preventiva
autorizzazione di cui agli articoli 68 e 80 del TULPS.
5. In caso di organizzazione di piccoli trattenimenti devono essere rispettate le norme:
a) in materia di inquinamento acustico e pertanto ai sensi della legge 26/10/1995 n.447, del
DPCM 16/4/4999 n. 215 e del regolamento comunale di classificazione acustica
approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 01/08/2007, deve essere redatta da un
tecnico abilitato la “previsione di impatto acustico”, da:
i)
presentare al Comune, prima dell’inizio dell’attività di piccolo trattenimento, in
caso di piccolo trattenimento non soggetto a DIA, ai sensi dell’art.69 TULPS,
ii)
tenere a disposizione dell’Autorità di controllo, in caso di piccolo trattenimento
soggetto a DIA, nella quale sarà necessario indicare la data di redazione della
previsione di impatto acustico e il nominativo del tecnico firmatario.
b) È fatta salva la possibilità dell’Autorità di controllo di richiedere al titolare dell’esercizio
in attività la “verifica acustica sperimentale” a dimostrazione del rispetto dei valori limite
previsti.
c) in materia di sicurezza è consentita l’installazione di:
i)
palchi o pedane per artisti di altezza pari o inferiore a 80 cm, purché muniti di
certificato di idoneità statica e di certificato di corretto montaggio, rilasciato dalla
ditta installatrice o da un tecnico abilitato o, alternativamente, del collaudo statico
rilasciato da un tecnico abilitato;
ii)
impianti elettrici, compresi quelli per l’amplificazione sonora, purché localizzati
in aree comunque non accessibili al pubblico e dotati di dichiarazione
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d’esecuzione a regola d’arte (dichiarazione di conformità) a firma di tecnico
abilitato;
d) in materia di prevenzione incendi occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio;
e) in materia di orari, nel rispetto della specifica Ordinanza Sindacale e del regolamento
comunale di classificazione acustica approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del
01/08/2007.
Art. 26. Norme generali in materia di inquinamento acustico
1. Le attività di cui al presente regolamento, sia che si svolgano al chiuso o all’aperto, devono
comunque rispettare i limiti previsti dal vigente Piano di Classificazione Acustica comunale,
approvato con Deliberazione di CC n. 40 del 01/08/2007.
2. Ai fini del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico (legge 26/10/1995
n.447 e DPCM 16/4/1999 n. 215), le imprese che svolgono esclusivamente attività di
somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative
devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.
3. Qualora l’impresa, anche nello svolgimento esclusivo dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande, utilizzi sorgenti sonore significative, deve predisporre la “previsione di
impatto acustico”, redatta da un tecnico abilitato, che deve essere allegata alla domanda di
autorizzazione alla somministrazione o alla D.I.A. di cui alla Legge Regionale n. 30/05.
Art. 27. La somministrazione di bevande alcoliche
1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del
volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di manifestazioni musicali
all’aperto, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante e simili.
2. E’ vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli impianti
sportivi, nell’ambito di manifestazioni sportive ovunque svolte e tramite distributori
automatici.
3. Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di
alcolici in particolari situazioni di tempo e di luogo, in relazione a comprovate esigenze di
interesse pubblico, il Sindaco, mediante apposite ordinanze, può interdire l’attività di
somministrazione di bevande alcoliche:
a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un’area;
b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
c) limitatamente a particolari occasioni o manifestazioni o in determinate fasce orarie.
Art. 28. Pubblicità dei prezzi
1. la pubblicità dei prezzi praticati negli esercizi autorizzati alla somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande è effettuata con le modalità di cui all’art. 13 della L.R. 30/05 e al punto 23
della D.G R. 864/2006.
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Art. 29. Disciplina sanzionatoria
1. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dall’art. 15 della L.R. n. 30/05 e punto 25 della
D.G.R. 864/2006.
2. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, non specificatamente
sanzionate a norma di legge nazionale, regionale o regolamenti, sono accertate e punite con
sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7/bis del D. Lgs 18 agosto
2000 n. 267.
3. Le sanzioni sono irrogate dal comune ed i relativi proventi sono devoluti allo stesso.
Art. 30. Norme transitorie
1. Conformemente a quanto disposto dall’art. 16, comma 1, della legge regionale 30/2005:
a) i titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 della legge 287/1991 possono
estendere la propria attività all’intera gamma di somministrazione, purché l’esercizio sia
dotato dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa;
b) l’esercente deve presentare comunicazione al Comune allegando copia della D.I.A.
Settore Alimentare ai fini della registrazione. L’Ufficio Commercio, entro 30 giorni dalla
comunicazione, aggiorna il titolo con l’indicazione della nuova attività.
2. Le autorizzazioni di tipologia a), b) e d) previste dall’art. 5, comma 1, della legge 287/1991
intestate alla stessa persona fisica o società e relative ad un unico esercizio, si unificano
automaticamente nella tipologia unica prevista dall’art. 3 della legge regionale 30/05.
Art. 31. Modulistica
1. Le domande di autorizzazione, le comunicazioni di variazione e le dichiarazioni di inizio
attività devono essere presentate utilizzando gli appositi modelli regionali così come integrati
conformemente alla disposizioni regionali ed al presente regolamento. Gli stessi sono
disponibili presso l’Ufficio Commercio o accessibili dal sito internet del comune di Porto San
Giorgio (www.comune.porto-san-giorgio.ap.it).
Art. 32. Disposizioni generali
1. Le domande, dichiarazioni e comunicazioni devono essere accompagnate da una fotocopia del
documento di identità in corso di validità dei firmatari. I cittadini stranieri devono inoltre
allegare copia del documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia.
Art. 33. Disposizioni normative e abrogazioni norme preesistenti
1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme nazionali e regionali
sulla disciplina dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le
disposizioni regolanti il commercio in generale e le norme del vigente ordinamento giuridico,
in quanto applicabili.
2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti
disposizioni in materia emanate dal Comune.
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