Area PEEP Ponte a Ema via Luigi Longo n. 2/2
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Area PEEP Ponte a Ema via Luigi Longo n. 2/2
Settore Affari Generali Determinazione numero 595 del 22 Luglio 2015 OGGETTO: Area P.E.E.P. Ponte a Ema via Luigi Longo n. 2/22 in territorio del Comune di Bagno a Ripoli, già concesse in diritto di superficie, in attuazione dei dispositivi di cui ai commi 45-50 dell’art. 31 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448. Riscatto diritto superficie relativo all'alloggio intestato a Stiacci Pierluigi e Magnelli Patrizia. Determinazione e approvazione schema convenzione. IL DIRIGENTE VISTO che con atto di convenzione ai rogiti del Notaio Maria Valeria Acquaro di Firenze in data 14 ottobre 1981 Repertorio n. 6.662/3.375, registrato a Firenze in data 2 novembre 1981 al n. 11.963, ivi trascritto in data 6 novembre 1981 ai nn. 764-25.965/17.092 il Comune di Bagno a Ripoli concedeva, a titolo oneroso, in diritto di superficie per la durata di 99 (novantanove) anni, alla Società "COOPER BAGNO A RIPOLI - Società a Responsabilità Limitata" con sede in Bagno a Ripoli l'area di terreno edificabile compresa nel P.E.E.P. 167, lotto 6 del Comune di Bagno a Ripoli, località Ponte a Ema; VISTO che i comparenti signori Stiacci Pierluigi e Magnelli Patrizia, sono i proprietari superficiari all'interno del menzionato fabbricato con accesso da via Luigi Longo n. 4 di un quartiere adibito a civile abitazione; ATTESO che il Comune di Bagno a Ripoli, ai sensi dell'art. 31 comma 47 della Legge 448 del 23 dicembre 1998, in conformità a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 2 marzo 2000, propose nell'anno 2000, agli assegnatari di alloggi costruiti in aree P.E.E.P. la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sull'area assegnata, dietro pagamento di corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 31 comma 48 legge 448 del 23 dicembre 1998; CONSIDERATO che i signori Stiacci Pierluigi e Magnelli Patrizia, per motivi personali, alla data suddetta, non sottoscrissero l'atto di cessione conseguente alla suddetta proposta; VISTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 9 aprile 2014 sono stati determinati i corrispettivi di cui alla Legge 448/98 art. 31 commi 48 e 49 e con successiva Deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 7 maggio 2015 detti corrispettivi sono stati oggetto di aggiornamento; VISTA la richiesta prot. 23562/15 dei signori Stiacci Pierluigi e Magnelli Patrizia di acquistare la piena titolarità dell’area posta in Bagno a Ripoli, via Luigi Longo n. 2/22, già assegnata in diritto di superficie, dietro pagamento, per i millesimi di spettanza, del corrispettivo determinato ex art. 31 comma 48 Legge 448 del 23 dicembre 1998, come da stima effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale con nota del 9 febbraio 2015 protocollo n. 3.989, secondo i criteri di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 9 aprile 2014, ed oggetto di aggiornamento con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 7 maggio 2015; VISTO che le parti hanno manifestato la volontà di addivenire alla stipula di atto pubblico per quanto in oggetto, dinanzi a Notaio di propria fiducia; CONSIDERATO che l'atto non comporta spese a carico del Comune; VISTA la Disposizione del Sindaco n. 85 del 1°/07/2014, con la quale viene affidata al sottoscritto la direzione dell'Area 5 – Servizi Istituzionali, Attività Culturali ed Economiche; VISTO il T.U. 267/2000; RITENUTO di procedere con l'alienazione di cui trattasi, approvando al contempo apposito schema di atto, nel quale sono compiutamente indicate: generalità degli acquirenti, alloggio e pertinenze di cui sono assegnatari catastalmente identificato ai sensi di legge, prezzo della cessione dell'area per la quota di spettanza; DATO ATTO che sussistono i presupposti di legge; per quanto sopra esposto DETERMINA di procedere con l'alienazione di cui trattasi ai signori STIACCI Pierluigi (c.f. STC PLG 45M07 D612E) e MAGNELLI Patrizia (c.f. MGN PRZ 47M68 D612T), assegnatari del diritto di superficie, di porzione dell'area P.E.E.P. Ponte a Ema via Luigi Longo n. 2/22 , così come identificata nello schema dell'atto di cessione, che al contempo si approva. Il Dirigente del Settore Affari Generali Dr. Fabio Baldi Schema convenzione per il trasferimento in proprietà dell'area P.E.E.P. Ponte a Ema via Luigi Longo n. 2/22 in territorio del Comune di Bagno a Ripoli, già concesse in diritto di superficie, in attuazione dei dispositivi di cui ai commi 45-50 dell’art. 31 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448. REPUBBLICA ITALIANA Il …...... duemilaquindici in Comune di Bagno a Ripoli, piazza della Vittoria n. 1, presso gli uffici del Comune ….............. Avanti a me Dottor ….................... sono presenti Dottor....................... domiciliato presso la sede del Comune, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente dell’Area 5 ed in rappresentanza del Comune di Bagno a Ripoli codice fiscale 01329130486, tale nominato con Disposizione del Sindaco n. 85 del 1° luglio 2014, a quanto appresso autorizzato a norma di legge dello Statuto, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonchè del Piano esecutivo di gestione dell'ente, in esecuzione della Determinazione n. 595 del 22/07/2015; - STIACCI Pierluigi nato a Firenze il 7 agosto 1945, codice fiscale STC PLG 45M07 D612E, - MAGNELLI Patrizia nata a Firenze il 28 agosto 1947, codice fiscale MGN PRZ 47M68 D612T, entrambi residenti a Bagno a Ripoli, via Luigi Longo n. 4 i quali dichiarano di essere entrambi di stato libero. Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo mi chiedono di ricevere il presente atto con cui stipulano e convengono quanto segue. PREMESSO - che con atto di convenzione ai rogiti del Notaio Maria Valeria Acquaro di Firenze in data 14 ottobre 1981 Repertorio n. 6.662/3.375, registrato a Firenze in data 2 novembre 1981 al n. 11.963, ivi trascritto in data 6 novembre 1981 ai nn. 764-25.965/17.092 il Comune di Bagno a Ripoli concedeva, a titolo oneroso, in diritto di superficie per la durata di 99 (novantanove) anni, alla Società "COOPER BAGNO A RIPOLI - Società a Responsabilità Limitata" con sede in Bagno a Ripoli l'area di terreno edificabile compresa nel P.E.E.P. 167, lotto 6 del Comune di Bagno a Ripoli, località Ponte a Ema, censita al Catasto Terreni di detto Comune nel foglio 30, particelle 646, 649, 652, 657 e 664 della superficie di mq. 2.350 (duemilatrecentocinquanta) circa, stipulando contestualmente convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 per la realizzazione di un fabbricato composto di 74 (settantaquattro) alloggi con relative pertinenze; - che tale fabbricato è stato effettivamente costruito in base alla concessione edilizia n.231 del 3 novembre 1981 e relative varianti, con permesso di abitabilità del 12 febbraio 1987 n. 6; - che i comparenti signori STIACCI Pierluigi e MAGNELLI Patrizia, sono i proprietari superficiari all'interno del menzionato fabbricato con accesso da via Luigi Longo n. 4 di un quartiere adibito a civile abitazione ubicato al piano quarto , con annessa cantina, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 30, particella 646, subalterno 40, via Luigi Longo n. 4, piano 4, interno 8, categoria A/2, classe 5, consistenza vani 5,5, rendita catastale euro 724,33, confinanti con ….., in forza di atto di assegnazione autenticato nelle firme dal Notaio Francesco Battiata di Firenze in data 24 giugno 1987 Repertorio n. 73.899/2.901, registrato a Firenze il 10 luglio 1987 al n. 6.107, ivi trascritto il giorno 11 luglio 1987 ai nn. 21.709/13.375; - che i comparenti signori STIACCI Pierluigi e MAGNELLI Patrizia sono i proprietari superficiari di detta unità immobiliare costituente i 13,067/1000 (tredici virgola zero sessantasette millesimi) dello stabile e conseguentemente per le rispettive quote millesimali delle parti condominiali; - che il Comune di Bagno a Ripoli, ai sensi dell'art. 31 comma 47 della Legge 448 del 23 dicembre 1998, in conformità a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 2 marzo 2000, propose nell'anno 2000, agli assegnatari di alloggi costruiti in aree P.E.E.P. la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sull'area assegnata, dietro pagamento di corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 31 comma 48 legge 448 del 23 dicembre 1998; - che i signori STIACCI Pierluigi e MAGNELLI Patrizia, per motivi personali, alla data suddetta, non sottoscrissero l'atto di cessione conseguente alla suddetta proposta; - che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 9 aprile 2014 sono stati determinati i corrispettivi di cui alla Legge 448/98 art. 31 commi 48 e 49; - che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 7 maggio 2015 detti corrispettivi sono stati oggetto di aggiornamento; - che con prot. 23562/15 è pervenuta a questa Amministrazione la manifestazione di interesse e volontà dei signori STIACCI Pierluigi e MAGNELLI Patrizia di acquistare la piena titolarità dell’area posta in Bagno a Ripoli, via Luigi Longo n. 2/22, già assegnata in diritto di superficie, dietro pagamento, per i millesimi di spettanza, del corrispettivo determinato ex art. 31 comma 48 Legge 448 del 23 dicembre 1998, come da stima effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale con nota del 9 febbraio 2015 protocollo n. 3.989, secondo i criteri di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 9 aprile 2014, ed oggetto di aggiornamento con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 43 del 7 maggio 2015; - che i signori STIACCI Pierluigi e MAGNELLI Patrizia hanno comunicato l’accettazione di tale proposta; - che come certificato dal tecnico Architetto Riccardo Francalanci, di Firenze iscritto all'ordine degli Archietti di Firenze con il n. 7.711, nella relazione tecnica del giorno 8 ottobre 2014 per i beni in oggetto non sono state riscontrate difformità e pertanto ne è dichiarata la conformità ai sensi della Legge 47/85, così come modificata dalla Legge 724/94 e ss.ii., rispetto alla destinazione catastale rilevata presso la sede di Firenze dell'Agenzia del Territorio e rispetto ai progetti depositati presso la sede di Firenze dell'Agenzia del Territorio e presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bagno a Ripoli; - che con il presente atto il Comune di Bagno a Ripoli intende trasferire ai signori STIACCI Pierluigi e MAGNELLI Patrizia la proprietà dell'area inerente la propreità superficiaria del descritto appartamento cantina e parti condominiali per la quota di relativa spettanza anche ai sensi dell'articolo 31 comma 46 della legge 448/1998; premesso quanto sopra, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue. Art. 1 Il Comune di Bagno a Ripoli, come sopra rappresentato, cede e trasferisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della Legge 448/98 comma 45 e seguenti ai signori: STIACCI Pierluigi, che accetta ed acquista per la quota di 6,5335/1000 (sei virgola cinquemilatrecentotrentacinque millesimi); MAGNELLI Patrizia, che accetta ed acquista per la quota di 6,5335/1000 (sei virgola cinquemilatrecentotrentacinque millesimi); per complessivi 13,067/1000 (tredici virgola zero sessantasette millesimi); la proprietà dell'area di terreno già concessa in diritto di superficie, relativamente al proprio alloggio con cantina annessi pertinenze e proporzionali diritti sulle parti condominiali, distinta al Catasto Terreni di detto Comune nel foglio 30, particelle 646 ente urbano superficie mq. 2.036 (duemilatrentasei), pervenuta al Comune di Bagno a Ripoli con atto ai rogiti del Notaio Antonietta Zilletti di Fucecchio in data 1° aprile 1983 Repertorio n. 19.376/7.456, registrato ad Empoli in data 20 aprile 1983 al n. 1.469 Serie 1 al n. 11.963, trascritto a Firenze in data 19 maggio 1983 ai nn. 10.560/7.579 e confinante con ….......... In conseguenza della presente cessione i suindicati acquirenti, già titolari della proprietà superficiaria novantanovennale dei rispettivi alloggi ed accessori, come sopra indicato, ne divengono pieni ed esclusivi proprietari unitamente alla relativa quota di area. Art. 2 - La cessione è fatta ed accettata, pro quota millesimale a corpo, nell'attuale stato di diritto e di fatto dell'area ceduta, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza. Il Comune alienante dichiara di essere il legittimo proprietario della quota di area oggetto di cessione, tuttora di sua assoluta ed esclusiva proprietà. Art. 3 - Il prezzo della cessione è stato determinato, in conformità a quanto indicato dalla citata L448/98, in euro 1.483,26 (millequattrocentottantatré virgola ventisei), che il Comune di Bagno a Ripoli dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente mediante …......................... rilasciandone, con il presente atto, finale quietanza, con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale. Resta, peraltro inteso che nulla è più dovuto al Comune a titolo di conguaglio prezzo in applicazione delle disposizioni di legge in materia di esproprio dell'area in oggetto previsto nella citata convenzione. La presente convenzione, ai sensi dell'art. 46 della L. 448/1998, ha durata di anni venti, diminuita del tempo trascorso tra la data di stipulazione della prima convenzione che ha accompagnato il diritto di superficie e la data odierna della stipula del presente atto. Pertanto, poichè risultano già trascorsi venti anni dalla stipula della prima convenzione datata 14 Ottobre 1981, i Sigg.ri Stiacci Pierluigi e Magnelli Patrizia sono liberi dalle condizioni di godimento e di vendita degli alloggi. Le parti vicendevolmente e concordemente danno pertanto atto che alla stipula della presente convenzione decadono tutti i vincoli e le limitazioni stabiliti dalla convenzione originaria, e segnatamente quelli riguardanti la determinazione del canone di locazione ovvero del prezzo di vendita, e comunque di ogni altro ulteriore vincolo ivi previsto. Le parti vicendevolmente e concordemente danno altresì atto che nulla sarà dovuto al Comune di Bagno a Ripoli in occasione di futuri trasferimenti degli immobili oggetto della presente convenzione, e che nessuna comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima o dopo la vendita o la locazione degli stessi, in quanto a seguito della presente convenzione non sussiste più alcun diritto di prelazione a favore del Comune stesso. Art. 4 - Il Comune di Bagno a Ripoli produce il Certificato di Destinazione Urbanistica dell'area in oggetto rilasciato in data 16 giugno 2015 dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Bagno a Ripoli, dichiarando che dalla data di rilascio alla data odierna non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici, certificato che si allega al presente atto in originale sotto la lettera "B". Art. 5 - Le spese, imposte e tasse comunque dovute per il presente atto e conseguenti, restano a carico dei signori STIACCI Pierluigi e MAGNELLI Patrizia, i quali chiedono i benefici fiscali di cui agli articoli 20 della Legge 10/1977 e dell'art.32 comma 2 del D.P.R. 601/1973, e cioè l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dall' imposta ipotecaria.