Sezioni Unite civili - Sentenza 13 giugno 2011 n. 12903

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Sezioni Unite civili - Sentenza 13 giugno 2011 n. 12903
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Non qualificabile come illecito disciplinare il comportamento
dell’avvocato difensore che in un processo penale non si presenta
in un’unica udienza per assistere il proprio cliente.
Il testo integrale
Corte di Cassazione - Sezioni Unite - sentenza n. 12903 depositata il 13.6.2011.
Così hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 12903/2011.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte in adunanza plenaria, era quello di un avvocato, al quale il
Consiglio dell’Ordine di Pinerolo gli aveva applicato la “sanzione disciplinare della censura” ma
poi era stato assolto dal consiglio nazionale forense secondo cui “l’assenza da una udienza non
integra abbandono della difesa” e può ricollegarsi anche “a ragioni di scelta processuale”.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, che hanno condiviso la tesi del Cnf, “il quadro delle garanzie
che le norme deontologiche mirano ad assicurare è quello dell’apprestamento della difesa
nell’ambito del mandato defensionale” e “fuoriesce dalla esatta e doverosa prospettiva
sanzionatoria quell’atto che - per la assoluta episodicità - non sia riconducibile ad un contegno
abdicativo del difensore ma ad una scelta individuale di un singolo comportamento”.
Inoltre, secondo la comune giurisprudenza, “la sola assenza ad una udienza del difensore di fiducia
non può interpretarsi come sintomo di un atto abdicativo espresso o di revoca dell’incarico, né
tampoco di un comportamento di abbandono ai fini della concessione al difensore di ufficio del
termine a difesa di cui all’art. 108 c.p.p.1”. Non solo, ma nell’ipotesi di abbandono prevista
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Articolo 108 - Termine per la difesa
1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello
designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere
cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche
esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il
termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza . (1)
----(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, L. 06.03.2001, n. 60, con decorrenza dal 05.04.2001. Si riporta
di seguito il testo precedente alla modifica:
"1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di abbandono , al nuovo difensore dell'imputato o a
quello designato in sostituzione che ne fa richiesta e` dato un termine congruo, di norma non inferiore a tre giorni, per
prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento."
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dall’articolo 1052 del c.p.p. “non è desumibile dal solo comportamento processuale del difensore di
fiducia (anche nell’ipotesi di mancata comparizione all’interrogatorio di garanzia) stante
l’equivocità di un dato di mera astensione e la sua riconducibilità ad una diversa, alternativa ed
insindacabile, strategia processuale”
Sorrento, 14/6/2011.
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Avv. Renato D’Isa
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Articolo 105 - Abbandono e rifiuto della difesa
1.Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa
o al rifiuto della difesa di ufficio.
2.Il procedimento disciplinare e` autonomo rispetto al procedimento penale in cui e` avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
3.Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li
ritiene comunque giustificati, la sanzione non e` applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa e` esclusa dal
giudice.
4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio
o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonchè del
divieto di cui all'articolo 106, comma 4 bis . (1)
5.L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della persona offesa , degli enti e delle associazioni
previsti dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe
l'udienza.
----(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 15, L. 13.02.2001, n. 45. Si riporta di seguito il testo precedente alla
modifica:
" 4.L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di
ufficio e di violazione da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e di probità. "