2 capitolato - Comune di Cutrofiano

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Comune di Cutrofiano
- Provincia di Lecce –
SETTORE VIGILANZA
( C.A.P. 73020 - TEL-FAX 0836515664 - CELL. 3384073119 )
e-mail - [email protected]
Allegato 1
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E DEL CANILE RIFUGIO
COMUNALE SITO IN VIA DEL CIMITERO - IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 1,46
GIORNALIERI PER UNITA’, OLTRE I.V.A.. DURATA DELL’APPALTO ANNI TRE.
IMPORTO STIMATO: (€ 1,46 x 365 gg. x 63 cani) x 3 = 100.718,10 iva esclusa. CIG: 5834846B3B.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Il Servizio ha per oggetto la gestione del canile sanitario e del canile rifugio comunale (che d’ora in
poi viene chiamata, per comodità, col solo nome di “canile comunale”) e le attività che competono
all’aggiudicatario, nonché le modalità delle stesse inerenti il ricovero, la custodia, la cura ed il
sostentamento dei cani ricoverati, come meglio specificato appresso.
Per lo svolgimento di tali attività e servizi, l’aggiudicatario utilizza e gestisce il canile in oggetto,
con ricettività di n° ventidue (22) cani nel canile rifugio e n° venti (20) cani nel canile sanitario,
dove devono essere ospitati, pertanto, tutti gli animali per cui sussiste l’obbligo di custodia da parte
del Comune di Cutrofiano, tenuto conto dei limiti posti dalle condizioni strutturali e dalla vigente
normativa in materia (n. 42 animali in totale). Alla data del 30 aprile 2014, sono presenti nella
struttura canile sanitario e rifugio n. 63 cani, per effetto di ordinanza sindacali contingibili ed
urgenti in deroga.
L’aggiudicatario si impegna a:
- garantire la gestione del canile comunale, ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del
benessere degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza anche delle disposizioni generali
vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria;
- operare per ridurre o evitare la custodia in canile, sia provvedendo ad una celere individuazione
dei proprietari dei cani smarriti, sia incentivando la pratica dell’adozione con attività mirate;
- collaborare con il Servizio Veterinario della ASL LE/1 (d’ora in poi chiamato, per comodità, solo
Servizio ASL) nelle attività istituzionali ed extraistituzionali svolte a favore degli animali custoditi,
ai sensi della Legge 281/1991;
- provvedere, in collaborazione col Servizio ASL, allo smaltimento delle carcasse di cani deceduti,
a mezzo ditta specializzata.
Art. 2 – Compiti dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi nel pieno rispetto della Legge 14.08.1991, n. 281 e
successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale 3 Aprile 1995, n. 12, come di seguito
si riporta:
L’aggiudicatario, in particolare, deve:
1. accudire gli animali ospitati, provvedendo a tutte le loro necessità (alimentazione, fornitura di
acqua ad uso alimentare, pulizia individuale ed ambientale, sgambatura, toelettatura, etc.);
2. garantire la pulizia giornaliera dei box e della struttura, compresi i locali destinati ad ufficio,
ambulatorio o deposito, la disinfezione ambientale mediante l’utilizzo periodico e sistematico di
idonei disinfettanti, effettuare almeno una volta al mese la disinfestazione e derattizzazione generale
o quando richiesta dal Servizio ASL, nonché la manutenzione ordinaria (sfalcio dell’erba spontanea
all’interno, piccoli lavori);
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3. garantire l’apertura al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali e di
domenica.
4. garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, provvedendo all’annotazione di tutta
la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi o
soppressioni a norma di legge con relativa certificazione del Servizio A.S.L., etc.), alla
compilazione di schede individuali (caratteristiche, interventi di profilassi, condizione ed interventi
sanitari, numero di box, e quanto altro necessario), comunicando al Servizio ASL ed al Servizio
comunale competente ( a mezzo pec al Settore Vigilanza), periodicamente e, quindi, con cadenza
mensile tutti i dati relativi agli animali, come sopra. Per quanto concerne gli ingressi degli animali
nel canile, è fatto assoluto divieto di accoglienza in assenza di regolare ordinanza di ricovero,
previo parere del Servizio ASL, considerando il rapporto spazio-numerico della struttura in oggetto,
sentito sempre e comunque il Servizio comunale interessato;
5. attivare progetti per incentivare le adozioni, perseguendo l’obiettivo di diminuire
progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile ed il numero medio di
presenze, garantendo comunque che non venga aumentato il numero dei cani presenti, se non per
motivi eccezionali e indipendenti dalla volontà del gestore;
6. curare la manutenzione ordinaria della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature che
verranno affidate mediante apposito verbale;
7. provvedere alla consegna delle carcasse degli animali deceduti ad apposita Ditta specializzata,
con le modalità stabilite dal Servizio ASL e dal Servizio comunale competente, a mezzo di apposita
Ditta incaricata e a proprie spese;
8. provvedere al servizio di pulizia e smaltimento liquami della fossa settica alla raccolta e
conferimento dei rifiuti liquidi rivenienti dalle deiezioni dei cani e della pulizia dei box, a mezzo
ditta qualificata appositamente incaricata.
9. obbligo di istituire e mantenere costantemente aggiornato il registro dei cani accalappiati,
affidati e deceduti, riportando il n. di microchip, la data di ingresso ed il provvedimento sindacale
che lo ha disposto. Occorre riportare, per ciascun cane, una foto frontale al fine di facilitarne
l’identificazione. Lo stesso dovrà essere tenuto sul posto, essere prontamente aggiornato in ogni
caso di adozioni, re immissioni, ingressi o decessi ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza;
10. curare gli animali accuditi, assicurando la loro condizione di vivibilità anche mediante
passeggiate nell’area di gestione;
11. provvedere tutti i giorni, alla somministrazione di cibo mediante apposita dieta bilanciata, da
concordare con il Servizio Veterinario dell’A.S.L. LE/1, nonché alla pulizia delle celle degli
animali;
12. assicurare in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’A.S.L. LE/1, gli adempimenti
previsti dalla normativa vigente (Assistenza e vigilanza sanitaria, anagrafe canina, applicazione
microchips, sterilizzazione, etc.);
13) dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’appalto, la presenza di medico veterinario libero
professionista che provveda all'assistenza medico-veterinaria di base consistente in:
controllo dello stato sanitario generale dei cani, da eseguirsi almeno una volta al mese, con invio a
questa Amministrazione di report trimestrali;
visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente al
verificarsi del bisogno;
interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee);
gestione di eventuali emergenze sanitarie del caso;
interventi di Pronto Soccorso, da eseguirsi con urgenza.
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14. verificare, all’ingresso dei cani, la presenza del codice di riconoscimento ( microchip )
segnalando l’eventuale assenza al servizio veterinario competente e quindi inserire tempestivamente
il microchip. In caso di cani identificati, dovrà essere contattato il legittimo proprietario invitandolo
a ritirare l’animale.
15. comunicare all’inizio dell’attività l’elenco delle persone che operano all’interno della struttura,
siano essi dipendenti, incaricati o volontari, le mansioni ad essi affidate ed ogni modifica che si
dovesse verificare.
16. comunicare il responsabile organizzativo della struttura o referente.
17. gli operatori presenti nella struttura, siano essi volontari, dipendenti o incaricati dovranno
portare un cartellino di riconoscimento.
L’aggiudicataria è inoltre, tenuta all’osservanza di tutta la normativa nazionale, regionale, vigente
in materia, nonché ai regolamenti comunali.
18. Al fine di agevolare la comunicazione e consentire il risparmio di spesa, l’aggiudicatario dovrà
dotarsi di casella di posta elettronica certificata, da comunicare all’Ente. E’ fatto obbligo al
concessionario, di fornire un numero telefonico di reperibilità nelle fascia orario dalle ore 7,00
sino alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.
Art. 3 – Canone
Per i servizi di cui agli artt. 1 e 2 del presente Capitolato, è stabilito un canone, a base d’asta,
pari a euro 1,46 giornalieri per unità, oltre IVA, in ragione della durata della concessione in
gestione.
Art. 4 – Modalità circa la cattura e chiusura dei cani randagi
I cani catturati, esclusivamente a seguito di ordinanza sindacale verranno preliminarmente ospitati
presso il canile sanitario, tenuti sotto osservazione da parte del personale del Servizio Veterinario
della A.S.L. e, quindi, trasferiti nel canile, fino a reimmissione sul territorio o ad eventuale
affidamento a terzi.
Art. 5 – Organici
L’aggiudicatario deve garantire i servizi di cui agli artt. 1 e 2 della presente Convenzione, tenuto
conto dei limiti posti dalle condizioni strutturali e dalla vigente normativa in materia, a mezzo di
proprio personale dipendente o incaricato, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci.
L’aggiudicatario deve garantire, inoltre, che il personale dipendente o incaricato e gli occasionali
prestatori d’opera, che presteranno la loro attività presso la struttura, nonché i volontari che
collaborano all’attività di gestione del Canile, siano preventivamente formati ed in possesso delle
necessarie cognizioni tecniche, pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni
specifiche, che vengono richieste per lo svolgimento del servizio convenzionato.
Art. 6 - Responsabilità
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L’aggiudicatario risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Cutrofiano
dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati nello svolgimento del servizio nell’ambito
della struttura e delle aree di pertinenze, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte del suddetto Comune. Il Comune di
Cutrofiano declina ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose che, nell’ambito del
servizio, venissero provocati dall’aggiudicatario nel corso della durata del contratto.
A tal fine dovrà stipulare apposita polizza di responsabilità civile che copra ogni possibile danno
alle persone, agli animali e alle cose, provocati nello svolgimento del servizio.
Art. 7 – Controllo del Comune
E’ riservato al Comune di Cutrofiano ogni potere di controllo sulle attività svolte e sulla
documentazione presente all’interno del canile. Il Comune può esercitare tale controllo con propri
dipendenti e/o tramite altri Servizi competenti in materia, in ogni momento e senza preavviso
alcuno, anche attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori delle attività
stesse, che l’aggiudicatario rispetti i termini del presente capitolato, collabori col Servizio ASL
nello svolgimento delle attività istituzionali previste presso il canile, che le attività siano svolte
perseguendo il benessere degli animali ed il rispetto della normativa vigente in materia, che nei
confronti dei cittadini siano tenuti comportamenti corretti, trasparenti e finalizzati a favorire la
pratica delle adozioni.
Art. 8 – Spese a carico del Comune di Cutrofiano
Sono a carico del Comune di Cutrofiano:
- spese per la manutenzione straordinaria del Canile;
- le spese per le utenze ed in particolare, le spese di luce, di acqua e di gas;
- eventuali interventi straordinari che dovessero essere richiesti dalla ASL.
Art. 9 – Durata
La durata dell’appalto è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione della
Convenzione.
Art. 10 – Modalità di pagamento del corrispettivo
Il Comune di Cutrofiano, per lo svolgimento dei servizi, che sono oggetto del presente Capitolato,
effettuerà il pagamento delle rette giornaliere per la custodia e mantenimento dei cani ricoverati e si
impegna a corrispondere all’Aggiudicataria il corrispettivo per ogni cane ospitato. Compenso che
verrà erogato in rate mensili posticipate, sulla base della documentazione delle presenze, risultanti
da apposito registro allegato alla fattura che l’Aggiudicataria dovrà presentare al Comune
Art. 11 - Fidejussione
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A garanzia del puntuale assolvimento delle obbligazioni assunte, l’aggiudicatario presenta, al
momento della stipulazione del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo
pari al 10% del valore dell’appalto, sulla base dell’offerta economica presentata.
In caso di inadempimento o di inesatto adempimento o di inosservanza degli obblighi previsti nel
presente Capitolato, il Comune di Cutrofiano, si riserva il diritto di risoluzione della Convenzione.
Art. 12 – Penalità
Nell’ipotesi di inadempimento dei punti sopra elencati nell’art. 2 – compiti dell’aggiudicatario, nei
punti da 1 a 18, il responsabile dell’affidamento potrà procedere alla contestazione con
comminatoria di penalità. Qualora, nel corso dell’espletamento del servizio, si accerti
inadempimento da parte del Concessionario, ciò verrà tempestivamente contestato per iscritto. A
seguito della suddetta contestazione, il Concessionario è tenuto a fornire, entro i successivi dieci
giorni, dettagliate giustificazioni in merito. Resta inteso che l’ Amministrazione Comunale può a
suo insindacabile giudizio, accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare accertato
l’inadempimento.
Le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non saranno comunque
prese in considerazione; anche in questo caso, pertanto, si considererà accertato l’inadempimento
contestato. Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario, il Comune
provvede ad applicare una penale di euro 300,00 (trecento/00) con trattenuta sul compenso mensile
successivo. Al verificarsi del terzo inadempimento accertato, verrà applicata una detrazione, a titolo
di penalità, pari al 3% dell’importo totale annuale.
Nel caso di recidiva per mancato rispetto delle clausole contrattuali, che ha comportato
l’applicazione di penalità a carico del concessionario, l’Amministrazione Comunale si riserva
la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva del contratto. Nel caso di risoluzione della
Convenzione, all’Aggiudicatario saranno corrisposti i soli diritti maturati sino alla data di
risoluzione del contratto. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo,
il Comune si rivarrà sulla fidejussione assicurativa senza bisogno di diffida o altra formalità.
Art. 13 – Spese contrattuali
La presente Convenzione verrà stipulata solo in caso di necessità con spese a carico del richiedente.
Art.14 - Foro competente
Tutte le controversie che non possono venire risolte in via amichevole o arbitrale verranno
deferite al Foro di Lecce.
Art. 15 - Posizioni di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia a quanto disposto
dalle norme vigenti in materia.
Il Responsabile del Settore Vigilanza
Ten. Dott. Mino DURANTE
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