il referto del controllo di gestione
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MISCELLANEA Lo strumento di rendicontazione dell’azione amministrativa: il referto del controllo di gestione Alessandra SCHIANCHI La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo (c.d. referto del controllo di gestione) agli amministratori, ai responsabili dei servizi ed alla Corte dei Conti. Al di là dell’obbligatorietà dell’adempimento, il referto andrebbe considerato come un’occasione per verificare la reale capacità dell’amministrazione di raggiungere i propri obiettivi. La struttura preposta all’attività di controllo di gestione (1) si è occupata, o si sta occupando, visto l’inesistenza di un termine preciso di redazione del documento, di referto del controllo di gestione. Il referto è definibile come documento di rendicontazione dal quale si evincono gli esiti dell’operato dell’Ente per quanto concerne la rispondenza degli obiettivi programmati a quelli raggiunti nell’anno precedente. In altri termini, il referto è l’atto conclusivo del controllo di gestione attivato con riferimento all’anno finanziario. 1) Le norme di riferimento sulla struttura che svolge il controllo di gestione negli enti locali si trovano nel D.Lgs. n. 267 del 2000. L’art. 147 nell’elencare le tipologie di controllo interno di cui gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, devono dotarsi, dispone al comma 4 che «per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento». La collocazione dell’ufficio o servizio che si occupa di controllo di gestione è stabilita dalle fonti normative interne all’ente e, sostanzialmente, può essere all’interno del settore finanziario o in posizione di «staff» al Direttore Generale. NOVEMBRE 2007 867 Le informazioni fondamentali attengono ai dati sulla gestione ed al grado di raggiungimento degli obiettivi descritti nel piano dettagliato degli obiettivi contenuto all’interno del Piano esecutivo di gestione (2) o come documento autonomo. Negli enti in cui non è ancora presente un ufficio specificatamente finalizzato al controllo di gestione, l’obbligo della redazione e della trasmissione del referto grava, come ribadito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 16/2004, su qualsiasi struttura operativa interna che concretamente effettua tali mansioni (es. ufficio ragioneria, segretario generale o direttore generale) (3). La compilazione del referto del controllo di gestione, al di là dell’obbligatorietà, ha come finalità l’esplicitazione dei fatti gestionali accaduti, della struttura organizzativa dell’Ente e del grado di sviluppo del sistema di «pianificazione-controllo» adottato. Per quanto riguarda i tempi di redazione ed in- 2) Il Piano esecutivo di gestione determina, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267 del 2000, gli obiettivi di gestione che sono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie ossia risorse finanziarie, strumentali ed umane, ai responsabili dei servizi. 3) La Corte dei Conti a norma dell’art. 100 Cost., secondo comma, è l’organo che esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del Bilancio dello Stato, inoltre essa partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce, direttamente in Parlamento sul risultato del riscontro eseguito. L’art. 103 Cost, secondo comma, stabilisce che la Corte ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, ossia giudica sulle responsabilità di chi ha la gestione del pubblico denaro. LO STATO CIVILE ITALIANO MISCELLANEA vio del documento, allo stato attuale, non è possibile far riferimento, per la redazione, a date certe ed uniformi per l’invio. Le Sezioni Regionali della Corte dei Conti, destinatarie dell’elaborato, si sono espresse differentemente sul contenuto minimo necessario e sulle date di invio. Per gli enti che non hanno ricevuto indicazioni puntuali dalle Sezioni Regionali di controllo, il termine di invio del referto, secondo l’interpretazione più comune, dovrebbe essere il medesimo previsto per la trasmissione alla sezione delle Autonomie della Corte dei Conti del rendiconto della gestione. Al pari del referto, il rendiconto della gestione è formulato «a consuntivo» ed ha una valenza informativa anche se, non in via esclusiva, di tipo contabile che lo rende idoneo ad effettuare valutazioni sull’utilizzo delle risorse e sulla capacità dell’ente locale di erogare beni e servizi. Quest’ultimo documento dimostra i risultati della gestione complessiva dell’ente fornendo dati sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari (4); è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento ed è presentato alla Sezione Autonomie locali della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 227, comma 3 e segg. del D.Lgs. n. 267 del 2000. Collegando il referto del controllo di gestione al momento dell’adozione del rendiconto, come prevedono molti regolamenti di contabilità degli enti (5), le relative scadenze potrebbero coincidere. Le norme che disciplinano il referto di gestione sono contenute negli artt. 198 e 198-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000. Esse individuano il soggetto tenuto alla predisposizione e trasmissione del documento. L’art. 198 del D.Lgs. n. 267 del 2000 dispone che «la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusio4) Una compiuta illustrazione del concetto di rendiconto della gestione si trova nel Principio contabile n. 3 «Il rendiconto degli enti locali», al punto 7, dell’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali approvato nella seduta del 15 gennaio 2004. 5) Nel testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000) non sono previste nel dettaglio modalità di svolgimento del controllo di gestione, pertanto gli enti organizzano tale attività nel modo che ritengono più consono in relazione alla dimensione ed alla articolazione della struttura dell’ente. Il controllo di gestione, ai sensi dell’art. 197, comma 1, del testo unico è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell’ente. LO STATO CIVILE ITALIANO ni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e ai responsabili dei servizi affinchè questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili» (art. 198); mentre l’art. 198-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 168/2004 (cosiddetto Decreto «taglia spese») convertito nella legge 191/ 2004, anche la Corte dei Conti (6) prevede che «nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli artt. 196,197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori e ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’art. 198, anche alla Corte dei Conti (art. 198-bis). La norma individua i destinatari del referto del controllo di gestione: gli amministratori, che ne deducono valutazioni di tipo strategico ed i responsabili dei servizi che utilizzano i dati per trarre conclusioni sull’andamento organizzativo e gestionale degli uffici. La norma fa riferimento a questa tipologia di destinatari, ma possono esserci anche altri soggetti che, a vario titolo, esercitano controlli sull’ente locale e sono interessati alle verifiche di efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Così ad esempio il Direttore Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Nucleo di Valutazione, organi ai quali possono essere sottoposte informazioni diversamente rappresentate a seconda dell’utilità specifica connessa alla loro funzione. Per tutti i destinatari l’ottica corretta per inquadrare il referto del controllo di gestione è probabilmente, quella di considerarlo come atto conclusivo della fase di monitoraggio dal quale si legge il grado di realizzazione effettiva degli obiettivi programmati e di sviluppo del sistema di programmazione e controllo vigente nell’ente, apprendendone indicazioni per cambiare (o migliorare) l’impostazione e per organizzare la struttura dedicata al controllo in termini di dotazione di risorse umane e di selettività delle informazioni maggiormente 6) Quest’ultima disposizione potenzia di fatto il monitoraggio dell’ente locale da parte dell’amministrazione centrale in controtendenza rispetto al riconoscimento dei diversi profili di autonomia degli enti territoriali che si sta cercando di realizzare con il federalismo amministrativo e fiscale. 868 NOVEMBRE 2007 MISCELLANEA rispondenti alle finalità dell’amministrazione in un’ottica di accountability (7). Il referto del controllo di gestione in un contesto, costituito soprattutto da enti locali di mediapiccola dimensione, in cui le modalità di esecuzione dei controlli interni sono poco sviluppate, è ancora vissuto come un ulteriore «adempimento» obbligatorio. Le analisi che ne risultano sono perlopiù di tipo descrittivo senza che tali deduzioni siano comprovate da una metodologia per le rilevazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi e da una struttura preposta a questo fine. Il referto andrebbe considerato come un’occasione per fare una sorta di «check up» sulla reale capacità dell’amministrazione di raggiungere i propri obiettivi e sul grado di realizzazione delle disposizioni sul sistema dei controlli interno. Il documento finale che ne scaturisce «tira le somme» sulla gestione dell’anno trascorso, e non ha l’esclusiva finalità di «adempiere» alla norma, bensì costituisce dimostrazione dei risultati ottenuti assegnando ad essi un valore conoscitivo a sostegno della programmazione per l’anno successivo. Per la redazione del referto non esistono nè modelli ai quali attenersi, nè metodi rigidamente fissati. La possibilità di disciplinare autonomamente il processo di rendicontazione, attraverso il regolamento di contabilità [art. 152, comma 4, lett. c) D.Lgs. n. 267 del 2000], induce a strutturare il documento, per forma e contenuto, nel modo in cui si ritiene possa essere maggiormente usufruibile in considerazione delle peculiari caratteristiche ed orientamenti dell’ente. Si potrebbe, ad esempio, pensare ad un referto strutturato a più livelli, per ciascun destinatario, in cui le informazioni vengono elaborate diversamente a seconda delle esigenze di lettura. In questo senso, la trasmissione interna ai responsabili dei servizi può essere più dettagliata rispetto alla trasmissione obbligatoria contenente informazioni comunque esaustive e puntuali alla Corte dei Conti (8). Operativamente, per la redazione del referto, è possibile far riferimento alle indicazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti e delle Sezioni regionali di controllo. In particolare, le verifiche tramite questionari che le sezioni regionali di controllo eseguono sul funzionamento dei controlli interni forniscono un quadro degli elementi che vengono valutati per determinare lo sviluppo dei sistemi di controllo degli enti. La relazione della Sezione Autonomie «Linee guida per il coordinamento delle metodologie finalizzate alle rilevazioni delle Sezioni regionali sul funzionamento dei controlli interni nelle Regioni e negli Enti locali» richiama i riferimenti normativi dei compiti assegnati alle Sezioni regionali (9) nonchè la metodologia messa a punto, ispirata ai principi della gradualità del processo e di confronto tra gli enti locali, per la valutazione dei sistemi attivati nelle amministrazioni e fornisce indirizzi sui livelli di analisi utili per progettare controlli interni ed a rendicontarne l’attività (10). Nell’atto di indirizzo è sottolineata la necessità che gli enti impostino, seppur gradualmente, il proprio sistema dei controlli interni in modo da fornire una base di dati significativi ed utili alle verifiche di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa evitando adempimenti meramente formali o adempimenti di cui non sono in grado di assicurare nel tempo operatività (per eccessiva complessità organizzativa o per eccessiva onerosità). In quest’ottica è auspicata la realizzazione di sistemi che rendano possibile la comparazione fra le diverse realtà: «Un sistema di controllo sufficientemente elaborato e maturo dovrebbe produrre, infatti, contemporaneamente dati ed informazioni elaborati in funzione interna (c.d. dati a rilevanza interna) e dati e informazioni elaborati in funzione esterna (c.d. a rilevanza esterna), consentendo così alle strutture preposte al controllo di completa- 7) Per accountability si intende la capacità dell’ente locale di rendere conto della propria azione amministrativa alle parti interessate, in primis, al cittadino. Sulla definizione di accountability si veda F. PEZZANI, a cura di, L’accountability delle amministrazioni pubbliche, Egea, Milano 2003, pag. 9. 9) In sintesi, la valutazione del funzionamento del sistema dei controlli interni e la ricezione dei referti redatti dalle strutture preposte al controllo di gestione ex art. 198-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000. 8) M. BERTOCCHI, L. BISIO, G. LATELLA, Manuale di programmazione, contabilità e controllo negli enti locali, «Il Sole 24 ore», Milano 2006. NOVEMBRE 2007 869 10) Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, Delibera 16/ AUT/04 del 22 ottobre 2004 «Atto di indirizzo per la prima attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (convertito in legge il 30 luglio 2004, n. 191)». LO STATO CIVILE ITALIANO MISCELLANEA re le analisi anche con gli esiti derivanti dalle comparazioni orizzontali» (11). Le leggi finanziarie dal 2004 in poi hanno contribuito anch’esse a delimitare la tipologia di informazioni dalle quali il referto sulla gestione non può prescindere, come ad esempio, il rispetto dei limiti di spesa per incarichi di studio o di ricerca ed il rispetto degli equilibri di bilancio e del patto di stabilità (12). Dall’insieme di queste indicazioni, risulta fondamentale addivenire ad una duplice valutazione: di merito sulle risultanze dell’attività gestionale e di metodo riguardo le modalità utilizzate per le fasi di programmazione e controllo. Una proposta di referto, con contenuti indispensabili, è strutturata in riferimento ad almeno tre macro-sezioni (13): — SEZIONE 1: stato dell’arte del sistema dei controlli; — SEZIONE 2: stato di attuazione degli obiettivi; — SEZIONE 3: ulteriori adempimenti ed informazioni aggiuntive. Nella prima sezione è descritto il sistema di controllo esistente con riferimento alle previsioni normative che attengono ai controlli, alle risorse finanziarie, umane e strumentali destinate alla realizzazione dell’attività, alla metodologia adottata (integrazione programmazione-controllo, utilizzo di indicatori, rilevazione periodica dello stato di attuazione degli obiettivi, analisi sulle esternalizzazioni ecc.). La seconda sezione contiene la valutazione complessiva sullo stato di attuazione degli obiettivi ed è volta a verificare la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati, la coerenza dei risultati della gestione rispetto ai programmi definiti nella Relazione previsionale e programmatica (14) e il mantenimento della validità delle strategie dell’ente. La terza sezione attiene sostanzialmente alle verifiche sulle quali la legislazione ha richiamato particolare attenzione: il monitoraggio dei provvedimenti di acquisti di beni e servizi effettuati in modo autonomo senza il ricorso alle procedure Consip (15) teso ad evidenziare effettivi risparmi di spesa, la vigilanza sul rispetto dei limiti di spesa per incarichi di studio o ricerca ed il rispetto degli equilibri di bilancio e del patto di stabilità. In questa sezione sono, inoltre, inseriti i dati relativi alle esternalizzazioni, alle società a partecipazione pubblica e desumibili da indicatori di tipo finanziario ossia dati ottenuti dalle scritture contabili che danno una misura ad es. del grado di autonomia finanziaria, della pressione fiscale, della propensione agli investimenti ecc. L’efficacia dei contenuti del referto del controllo di gestione, a supporto degli organi di governo e di direzione dell’ente, è strettamente dipendente dal principio dell’integrazione dei documenti di programmazione e controllo ossia nel rendere esplicito un raccordo tra essi, non solo per la redazione del referto, ma anche in prospettiva di migliorare o sviluppare l’intero impianto di direzione e governo. L’integrazione dei vari documenti che l’Ente deve, o può produrre, è fondamentale per assicurare una lettura unitaria e chiara dell’operato dell’Amministrazione seppur rispetto ai diversi profili organizzativo e strategico; allo stesso modo si vanificherebbe l’utilità informativa del referto se quest’ultimo non fosse coerente con i referti infrannuali o non trovasse corrispondenza con il rendiconto della gestione. 11) Punto 2 della relazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, allegata alla deliberazione n. 15 del 2004. 12) Legge 311/2004 (finanziaria 2005), art. 1, commi 11 e 42, legge 266/2005 (finanziaria 2006), commi 10, 11, 12, 56, 57, 64 e 173. 13) M. BERTOCCHI, L. BISIO, G. LATELLA, Manuale di programmazione, contabilità e controllo negli enti locali, «Il Sole 24 ore», Milano 2006. 14) La Relazione Previsionale e Programmatica, ex art. 170 del D.Lgs. 267 del 2000, è un allegato al bilancio annuale di previ- LO STATO CIVILE ITALIANO 870 sione che illustra le caratteristiche generali dell’ente e fornisce una valutazione generale sui mezzi finanziari per la parte entrata e, con riferimento ai programmi ed ai progetti dell’amministrazione, per la parte spesa. 15) Le procedure Consip si riferiscono alle convenzioni stipulate dalla Consip, società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per gli acquisti di beni e servizi delle Amministrazioni Pubbliche. Gli enti hanno facoltà di scelta tra il ricorso alle predette convenzioni e il procedere all’acquisto in modo autonomo. In questo secondo caso utilizzano i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili. Il D.L. n. 168/2004 interviene sul sistema di acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, modificando l’art. 26 della legge n. 488/ 1999 su cui tale sistema si fonda. L’intervento si inserisce nel più ampio ambito di governo della finanza pubblica, volta a contenere la spesa per consumi intermedi delle Amministrazioni Pubbliche. NOVEMBRE 2007