Circolare8 - 2008 - Studio Associato Agosta
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Circolare8 - 2008 - Studio Associato Agosta
Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Chiara Valente Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 3 marzo 2008 Circolare n. 8/2008 OGGETTO: Detrazione IVA per gli acquisti relativi ai veicoli stradali a motore La legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha operato un riordino delle regole di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti relativi ai veicoli stradali a motore. Come si ricorderà, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 14/9/2006 (Causa C228/05), che ha dichiarato non compatibili con la normativa comunitaria le limitazioni del diritto alla detrazione dell’IVA stabilite dal previgente art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972 per l’acquisto di autovetture, il Governo italiano aveva chiesto al Consiglio dell’UE un’autorizzazione per limitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti di autovetture e relative spese accessorie nella misura del 40 per cento. Il provvedimento autorizzativo, che stabiliva anche termini e condizioni di tale diritto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27/6/2007, diventando immediatamente e direttamente applicabile nel nostro ordinamento. La Legge Finanziaria 2008 ha riformulato l’art. 19-bis 1, con lo scopo di rendere più aderente al dettato comunitario la norma interna. Con la presente circolare si intende offrire un quadro di sintesi, alla luce anche dei recenti orientamenti ministeriali. Limiti alla detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di veicoli Occorre in primo luogo evidenziare che l’art. 19-bis 1 del citato D.P.R. n. 633, nella versione riformulata, non fa più riferimento ad autovetture ed autoveicoli, ma introduce la nozione unitaria di “veicoli stradali a motore”, mutuata dalla normativa comunitaria. Rientrano in tale nozione tutti i 10123 TORINO Via Lagrange n. 10 Tel. 011-5625883/011-5621793 Fax 011-5625700 [email protected] veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg. e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superore a otto. Ne consegue che tutti i veicoli rientranti nella definizione sopra riportata sono assoggettati alla medesima disciplina, indipendentemente dalla classificazione in sede di immatricolazione ai fini del Codice della strada. Così, tale nozione comprende anche gli autoveicoli per uso promiscuo di persone e cose, carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda anche fenestrato, per i quali prima erano stabilite regole specifiche in ordine alla detrazione dell’IVA. Pertanto, in base alla nuova disposizione, l’IVA relativa all’acquisto dei veicoli come sopra definiti è ammessa in detrazione nella misura forfetaria del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Di conseguenza, è ammessa la detrazione dell’imposta nella misura integrale, laddove sia esclusa qualsiasi destinazione a finalità estranee all’attività dell’impresa o del lavoro autonomo, fermo restando l’onere probatorio a carico del contribuente circa l’inerenza totale del mezzo. E’ di tutta evidenza che, in assenza di specifiche indicazioni, non è agevole provare la destinazione esclusiva del veicolo all’attività imprenditoriale o professionale; al proposito, l’Assonime, nella circolare n. 11 del 14/2/2008, fa riferimento a procedure aziendali le quali documentino in modo preciso e dettagliato l’utilizzo dei beni per lo svolgimento della suddetta attività. Resta ferma la detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di veicoli che rientrano nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa (acquistati per la rivendita, utilizzati per il noleggio o leasing, ovvero come taxi) o da rappresentanti di commercio. La nuova disciplina torna applicabile a tutte le spese relative ai veicoli in oggetto: acquisto, importazione, leasing o noleggio, spese accessorie. Quanto a queste ultime, la detraibilità dell’imposta è ammessa nella stessa misura in cui è ammessa la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto dei veicoli stessi. Per spese accessorie si intendono non solo le prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione, ma anche gli acquisti di carburanti, lubrificanti, componenti e ricambi. La Legge Finanziaria 2008 ha inoltre compreso nel suddetto elenco anche i transiti stradali, per i quali la norma previgente stabiliva la totale indetraibilità. Come è ovvio, non sono assoggettati alla descritta disciplina i veicoli che non rientrano nella nozione più sopra riportata, vale a dire i trattori agricoli e forestali e i mezzi con massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg. o con numero di posti a sedere superiore a otto, escluso il conducente, per i quali tornano applicabili le ordinarie modalità di detrazione. In ordine alla decorrenza, le nuove disposizioni, relative ai veicoli stradali a motore, si applicano a decorrere dal 28 giugno 2007, nella considerazione che le modifiche introdotte recepiscono il contenuto della citata Decisione UE del 27/6/2007. Va infine segnalato che, attraverso una modificazione dell’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972, diventa norma di legge il principio comunitario secondo cui, in caso di vendita di un bene acquistato con detrazione parziale, la base imponibile è determinata in percentuale corrispondente a quella dell’imposta detratta. Resta ferma l’esenzione prevista dall’art. 10, n. 27-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972 per le cessioni di beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale dell’IVA. Tuttavia, la Legge Finanziaria 2008 non ha risolto la questione della determinazione della base imponibile delle rivendite degli autoveicoli successive alla prima. Infatti, è da ritenere che la disposizione contenuta nell’art. 30 della Legge n. 388/2000 – che consentiva ai rivenditori di veicoli usati, i quali avessero acquistato detti beni assoggettati ad IVA su una base imponibile ridotta al 10 o 15 per cento, di applicare il regime del margine – non trovi più applicazione, con l’evidente conseguenza di una duplicazione dell’imposta. Messa a disposizione del personale dipendente di veicoli Per quanto concerne la messa a disposizione di veicoli stradali a motore effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, la base imponibile della prestazione è costituita dal valore normale del servizio reso, se è previsto un corrispettivo inferiore a tale valore. Con decorrenza dall’1 marzo 2008, è stabilito che si assume quale valore normale l’importo determinato a norma dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell’IVA, vale a dire l’importo che costituisce il parametro per la determinazione dell’ammontare del cd. fringe benefit ai fini delle imposte sul reddito (30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base di tabelle elaborate dall’ACI). Invece, la messa a disposizione dei veicoli a titolo gratuito nei confronti di dipendenti non costituisce prestazione imponibile, e pertanto non rileva ai fini dell’IVA. La Risoluzione n. 6 del 20/2/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – impone peraltro ai datori di lavoro che concedono in uso promiscuo ai dipendenti autovetture aziendali, di effettuare determinate scelte operative per aumentare (anche in misura rilevante) i vantaggi fiscali. La risoluzione conferma il diritto alla detrazione IVA del 100% relativamente ai veicoli messi a disposizione dei dipendenti (e quindi il concetto di uso esclusivo) a condizione che: • a fronte dell’utilizzo del veicolo anche per fini privati venga emessa fattura con IVA; • l’importo totale del corrispettivo addebitato (IVA inclusa) corrisponda almeno al valore convenzionale del fringe benefit di cui sopra. Viceversa, qualora l’auto venga messa a disposizione del dipendente a titolo gratuito od esponendo il valore convenzionale solo nella busta paga, senza addebito del corrispettivo con IVA, si ricadrebbe nella categoria delle auto non interamente utilizzate per finalità imprenditoriali, con diritto alla detrazione al 40%. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti. Studio Associato Agosta