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Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione DG Politica Industriale e Competitività Divisione XII - Politiche delle Industrie Alimentari Seminario ASSICA 1 marzo 2012, Milano “L’attuazione L attuazione del Regolamento (UE) 1169/2011 in Italia: una occasione per razionalizzare la normativa nazionale” Simona Marzetti Ministero dello Sviluppo Economico Economico, DG per la politica industriale e la competitività Dirigente Div.ne XII “Politiche delle Industrie Alimentari” [email protected] 1 REG.. (UE) N. 1169/2011 REG del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GUUE L 304 del 22.11.2011) (GUUE, 22 11 2011) ¾ ¾ ¾ abroga le direttive 87 87//250/CEE, 250/CEE, 90 90//496 496/CEE, /CEE, 999 999//10 10/CE, /CE, 2000 2000/ /13/CE 13/CE,, 2002//67 2002 67/CE /CE e 2008 2008//5/CE e il Reg Reg.. 608 608//2004 modifica i Regg.: Regg.: 1924/ 1924/2006 e 1925 1925//2006 in vigore dal 12 dicembre 2011 Adeguamenti necessari sul piano del diritto interno (con particolare attenzione, per il MiSE, al D.lgs 109/92 e s.m.i.) Riordino e riassetto della normativa nazionale attraverso l’aggiornamento, la razionalizzazione e la semplificazione della stessa, sia a maggiore tutela del consumatore, sia per assicurare certezza giuridica agli operatori del settore alimentare in Italia. 2 Reg.(UE) 1169/11, Art.54 Disposizioni transitorie “1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all all’esaurimento esaurimento delle scorte scorte.. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito q stabilito all’articolo 9, p paragrafo g 1, lettera l) [dichiarazione nutrizionale], possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte scorte.. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° gennaio 2014 che non soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato VI, VI, parte B [requisiti specifici ifi i relativi l ti i alla ll designazione d i i d ll «carnii macinate» delle i t ], ] possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte scorte.. … Reg.(UE) 1169/11, Art.54 Disposizioni transitorie … 2. Tra T il 13 dicembre di b 2014 e il 13 dicembre di b 2016 2016,, la l dichiarazione di hi i nutrizionale,, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli nutrizionale articoli da 30 a 35 35.. 3. […] gli alimenti etichettati a norma degli articoli da 30 a 35 del presente regolamento p g possono essere immessi sul mercato p p prima del 13 dicembre 2014. 2014. […] gli alimenti etichettati in conformità dell’allegato VI, parte B [requisiti specifici relativi alla designazione delle «carni macinate»], del presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 1 gennaio 2014. 2014.” 4 Attuazione del REG. (UE) n.1169/2011 1) Obblighi in capo a tutti gli Stati membri 2) Focus sulle principali novità che il Reg.1169/11 introduce rispetto alla normativa nazionale 3) Possibile legislazione nazionale concorrente 5 1) Obblighi in capo a tutti gli Stati membri Scadenze previste ai fini dell’applicazione del nuovo Reg. Reg.(UE) 1169//11 1169 11:: → 13 dicembre 2014 (regola generale) ( nutrizionale)) → 13 dicembre 2016 (etichetta → 1 gennaio 2014 (requisiti specifici relativi alla designazione delle «carni macinate») Campo p di applicazione pp prevalente:: prevalente p → Prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale e prodotti alimentari destinati alle collettività 6 Disegno di Legge comunitaria 2011 “Delega Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi (proponenti MiSE e Min Min..Salute Salute)) per il riassetto, riassetto il riordino, riordino il coordinamento e l’integrazione della normativa nazionale in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi direttivi:: Assicurare che la normativa nazionale di settore sia aggiornata, abrogando espressamente la normativa vigente in contrasto con le norme comunitarie o superata p dalle nuove esigenze g dei consumatori e dei mercati internazionali […]: abrogazione dei singoli artt. artt. e provvedimenti superati ( : varii artt (es: (es artt. tt. del d l Dlgs Dl 109//92 109 92,, Dlgs Dl 77//93 su etichettatura 77 ti h tt t nutrizionale, ecc. ecc.) 7 Disegno di Legge comunitaria 2011 Delega al Governo Adeguare e razionalizzare il sistema dei controlli, individuando gli organismi incaricati in i ti degli stessi, te i prevedendo p e edendo un n sistema i tem sanzionatorio n ion to io omogeneo dissuasivo, di ambito penale e amministrativo, con la specifica indicazione delle violazioni soggette a sanzione: sanzione: CONTROLLI:: CONTROLLI 9 Reg Reg..(UE) 1169/ 1169/11: 11: “Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882 882//2004” (considerando n.52 52)) 9 Reg Reg..(UE) 882/ 882/04 «relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali» attuato attraverso il D.lgs 193/ 193 /2007 e s.m.i. SANZIONI: 9 art 18 del D.lgs 109 109/ /92 92:: da un min di 600 € ad un max di 18 18..000 €; 9 art 6 del D.lgs 193/ 193/2007: 2007: da un min di 250 € ad un max di 150. 150.000 € / arresto da 6 mesi ad un anno (Autorità competenti: competenti: Ministero Salute, Regioni, P.A. Trento e Bolzano, ASL ASL)); 9 delega nella LC 2011: 2011: da un min di 500 € e di 3 mesi di pena detentiva e ad un max di 500 500..000 € e di 5 anni di pena detentiva detentiva.. 8 Disegno di Legge comunitaria 2011 Delega al Governo Eliminare duplicazioni di adempimenti a carico degli operatori economici e semplificare,, in armonia con le pertinenti norme comunitarie le procedure semplificare amministrative prescritte dalla normativa nazionale, al fine di assicurare certezza giuridica agli operatori del settore alimentare ed abrogare esplicitamente le disposizioni contenute in provvedimenti nazionali di qualsiasi rango che costituiscono ostacoli alla libera circolazione delle mercii nell mercato interno i 9 2) Focus sulle principali novità che il Reg.1169/11 introduce rispetto alla normativa nazionale sull’etichettatura → Pratiche leali di informazione → Alimenti preimballati: preimballati: definizione / indicazioni obbligatorie e loro presentazione / durabilità → Alimenti non preimballati (in vendita senza pre pre-- imballaggio, imballati sui luoghi di vendita su richiesta, preimballati per la vendita diretta) → Requisiti linguistici → Lotto 10 Pratiche leali d’informazione D.Lgs. 109/92, art.2 “Finalità REG. (UE) N. 1169/2011, art.7 “Pratiche 1. LL'etichettatura etichettatura e le relative modalità di realizzazione […] devono […]: a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente i t sulla ll natura, t sulla ll identità, id tità sulla ll qualità,, sulla composizione, sulla quantità, qualità sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso; stesso; b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; possiede; c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche identiche;; d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare particolare.. […] 1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore,, in particolare: errore particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà proprietà,, la composizione, i i la l quantità, tità la l durata d t di conservazione, i il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione produzione;; b)) attribuendo al p prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede possiede;; c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, caratteristiche in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive nutritive;; d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. ingrediente. […] 11 dell'etichettatura dei prodotti alimentari” leali d’informazione ” Alimenti preimballati (preconfezionati): definizioni D.Lgs. 109/92, art.1 “Campo di applicazione” applicazione REG. (UE) N. 1169/2011, art.2 “Definizioni” Definizioni b) prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita d ti t ad destinata d essere presentata t t come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata alterata;; e) «alimento preimballato» preimballato»: l’unità di vendita destinata a essere presentata come t l all consumatore tale t fi l e alle finale ll collettività, ll tti ità costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, vendita avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio;; «alimento preimballato» non l’imballaggio comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; diretta; 12 Alimenti preimballati: indicazioni obbligatorie D.Lgs. 109/92, art.3 “Elenco delle REG. (UE) N. 1169/2011, art.9 “Elenco a) la denominazione di vendita vendita;; b) l'elenco degli ingredienti ingredienti;; c) la quantità netta o […] nominale nominale;; d) il termine minimo di conservazione o, o […], ] la data di scadenza; scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore […]; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; confezionamento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo …; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto prodotto;; i)) le e modalità oda tà d di co conservazione se a o e e ut utilizzazione a o e… l) le istruzioni per l'uso, ove necessario necessario;; m) il luogo di origine o di provenienza, provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore … m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie […] a) la denominazione dell dell'alimento dell' alimento;; alimento b) l'elenco degli ingredienti ingredienti;; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico […] che provochi allergie o intolleranze […]; (cfr cfr..D.lgs 109 109//92 92,, art. art.5.2 e All All..2) d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;; ingredienti e) la quantità netta dell'alimento dell'alimento;; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;; scadenza g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego; d'impiego; h) il nome o la ragione sociale e l'l'indirizzo indirizzo dell'operatore dell' operatore del settore alimentare […]; i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26 26;; j) istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento dell'alimento;; k) […] il titolo alcolometrico volumico effettivo; effettivo; 13 l) una dichiarazione nutrizionale. nutrizionale. […] indicazioni dei prodotti preconfezionati” preconfezionati” delle indicazioni obbligatorie obbligatorie”” Alimenti preimballati: indicazioni obbligatorie A differenza diff d l nuovo Reg.UE del R UE 1169, 1169 il D.Lgs. DL 109/92 prevede, d tra le indicazioni obbligatorie, la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (art.3, comma 1, punto f e art.11) ? Legislazione nazionale concorrente: Mantenere in Italia l’obbligatorietà dell’indicazione della sede dello stabilimento di produzione/confezionamento? 14 Alimenti preimballati: presentazione delle indicazioni obbligatorie D.lgs 109/92 e s.m.i, art.14 REG. (UE) N. 1169/2011, art.13 1. La denominazione di vendita vendita,, la quantità,, il termine minimo di quantità conservazione o la data di scadenza nonché il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo visivo.. […] 4. Le indicazioni di cui all'art. all'art. 3 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato o su un un'etichetta etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili indelebili* *; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate deformate.. 1. […] le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.. Nessun'altra indelebili Nessun altra indicazione o immagine o nessun altro elemento suscettibile di interferire deve nascondere oscurare o separare tali nascondere, informazioni o distogliere da esse l'attenzione.. […] l'attenzione 5. Le indicazioni di cui all all'articolo articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e) e k) [denominazione / quantità netta / titolo alcolometrico volumico effettivo], effettivo ], appaiono nello stesso campo visivo. visivo. 15 (*cfr cfr..Dir Dir..2000 2000/ /13/CE) 13/CE) Alimenti preimballati: presentazione delle indicazioni obbligatorie Con il Reg.1169 viene meno: 9 l’obbligo di mettere la Data di scadenza e il Termine minimo di conservazione (TMC) nello stesso campo visivo delle altre 3 indicazioni obbligatorie (denominazione / quantità netta / titolo alcolometrico);; alcolometrico) 9 l’obbligo di indelebilità delle informazioni (cfr (cfr..Dir. Dir.2000 2000/ /13 13/CE) /CE) ! ! Legislazione nazionale concorrente: Si propone di mantenere in Italia l’obbligo dello stesso campo visivo anche per la durabilità Si propone di mantenere l’obbligo di indelebilità delle informazioni obbligatorie 16 Alimenti preimballati: preimballati: DURABILITA’ D.lgs 109/92 e s.m.i. artt.10 e 10bis Termine e e minimo o di d conservazione REG. (UE) N. 1169/2011 art.24 e All.X Termine e e minimo o di d conservazione Data di scadenza Data di scadenza [indicata su ogni singola po ione p porzione preconfezionata econfe ionata (All.X.2)] Data di congelamento [per: “carne, “carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati congelati” (All.X.3)] 17 Alimenti preimballati: presentazione delle indicazioni obbligatorie CAPO V – INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI Art. 36 - Requisiti applicabili 1 Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, 1. volontaria le informazioni sugli alimenti di cui all’articolo 9 [indicazioni obbligatorie] e all’articolo 10 [obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti] devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo IV, sezioni 2 [Disposizioni particolareggiate sulle indicazioni obbligatorie] e 3 [Dichiarazione nutrizionale]. nutrizionale] Art. 37 - Presentazione Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti. alimenti 18 Alimenti non preimballati: indicazioni obbligatorie D.lgs 109/92 e s.m.i., art. 16 “Vendita REG. (UE) N. 1169/2011, art. 44 dei prodotti sfusi” “Disp. naz.li per gli alimenti non preimballati” 1. I prodotti d tti alimentari li t i non preconfezionati f i ti o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello cartello,, 1. Ove O glili alimenti li ti siano i offerti ff ti in i vendita dit all consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) applicato li t aii recipienti i i ti […] oppure applicato li t neii comparti in cui sono esposti. esposti. 2. Sul cartello devono essere riportate: a)) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di [i [ingrediente di t / coadiuvante di t tecnologico t l i / derivato d i t che provochi allergie o intolleranze …], è obbligatoria; b)) la fornitura di altre indicazioni di cui agli g articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno esenzione;; esenzione che gli Stati membri adottino c) le modalità di conservazione per i prodotti disposizioni che [ne] richiedono la alimentari rapidamente deperibili deperibili, ove fornitura ... necessario;; necessario […] d) la data di scadenza per le paste fresche […]; 3. Gli Stati membri comunicano e)) il titolo alcolometrico volumico effettivo immediatamente alla Commissione il testo […]; delle disposizioni […]. f) la percentuale di glassatura, considerata 19 tara, per i prodotti congelati glassati glassati.. REQUISITI LINGUISTICI D.lgs 109/92 e s.m.i, art.3, comma 2 REG. (UE) N. 1169/2011, art.15 2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana;; e' consentito riportarle anche in italiana più lingue lingue.. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le menzioni originarie.. originarie 1. […] le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato commercializzato.. 2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione. dell’Unione. 3. I p paragrafi g 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue. lingue. 20 REQUISITI LINGUISTICI ! Si propone di mantenere l’obbligatorietà delle indicazioni in lingua g italiana ? Da valutare se mantenere la deroga g p per i p prodotti non destinati al consumatore (B2B) (come nel D.lgs 109/92, art.3, comma 2) (come nel D.lgs 109/92, art.17, comma 2bis) 21 Vendita a distanza nel Reg.1169/11 Articolo 14 - Vendita a distanza 1. Fatti salvi i requisiti d’informazione d informazione previsti dall’articolo dall articolo 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:: distanza a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, alimenti a eccezione [di TMC/data scadenza], sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato […]; b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.. consegna 2. Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, distanza, le indicazioni richieste a norma dell’articolo 44 [Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati] preimballati] sono rese disponibili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo [come i preimballati]]. preimballati 3. Il pa paragrafo ag a o 1, lettera e e a a), non o s si applica app ca ag agli a alimenti e messi ess in vendita e d a tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati. automatizzati. 22 LOTTO Il Reg. Reg 1169 non dice nulla sul lotto … ma … L’indicazione del lotto resta obbligatoria ai sensi della Di Direttiva i 2011/91/UE “relativa “ l i alle ll diciture di i o marche h che h consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (codificazione) (codificazione)”.. [La Direttiva 2011/91/UE abroga la Direttiva 89/396/CEE ed è successiva i all Reg.1169] R 1169] 23 LOTTO - Direttiva 2011/91/UE (successiva al Reg.1169/11) Reg 1169/11) Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l’indicazione […] e all’occorrenza la lettera «L» figurano sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta che a esso si accompagna. Quando le derrate alimentari non sono preconfezionate, le indicazioni […] e all’occorrenza ll’ l lettera la l «L» figurano fi sull’imballaggio ll’i b ll i o sull recipiente i i o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali. Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente l leggibili ibili e indelebili. i d l bili (art.4) ( t 4) Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, ll’indicazione indicazione […] può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell’ordine almeno il giorno e il mese. (art.5) NOTE: 9si parla di “preconfezionati” e non di “preimballati” 9l’indicazione 9l indicazione è indelebile (non c c’é é ll’avverbio avverbio “eventualmente”) eventualmente ) 24 3) Possibile legislazione nazionale concorrente PROCEDURA DA SEGUIRE: NOTIFICA … ai sensi del Capo VI del Reg.1169/11 Reg 1169/11 (artt. (artt da 38 a 45), previa notifica alla Commissione europea nei termini previsti dall dall’art.45, art.45, precisando i motivi che giustificano le disposizioni notificate. [[non si applica pp la notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE] / / ] Periodo di standstill di 3 mesi per il progetto di disposizioni normative dello Stato membro. 25 Possibile legislazione nazionale concorrente L’intero CAPO VI del Reg. Reg.(UE) 1169 1169/ /11 è dedicato alle disposizioni nazionali (artt (artt..38 38--45 45)) Art..38 Disposizioni nazionali Art nazionali:: “ 2. Fatto salvo l’articolo 39 39,, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento. regolamento.” E’ considerata ostacolo alla libera circolazione la “discriminazione nei confronti f i degli d li alimenti li i provenienti i i da d altri l i Stati S i membri” b i” (art ( .38 (art. 38,, comma 1) 26 Possibile legislazione nazionale concorrente - motivazioni Art.39 Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari (comma 1) 1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10 10,, gli Stati membri possono adottare adottare,, secondo la procedura di cui all all’articolo articolo 45 45,, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: motivi: a) protezione della salute pubblica pubblica;; b) protezione dei consumatori; consumatori; c) prevenzione delle frodi frodi;; d) protezione t i dei d i diritti di itti di proprietà i tà industriale i d t i l e commerciale, i l d ll delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale sleale.. 27 Possibile legislazione nazionale concorrente - paese di origine e luogo di provenienza Art.39 Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari co p e e a (co (comma a 2)) 2. In base al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine g o p provenienza.. Al momento di notificare tali disposizioni provenienza p alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni informazioni.. 28 Possibile legislazione nazionale concorrente - alimenti non preimballati Articolo 44 - Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati 1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;; obbligatoria b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.. elementi 2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione. presentazione. 3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2. 29 Ipotesi di disposizioni nazionali concorrenti nel disegno g di Legge gg comunitaria 2011 “Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari alimentari” Definire le denominazioni di vendita e la relativa composizione dei più importanti e caratteristici prodotti alimentari trasformati italiani che non sono oggetto di specifica ifi norma Tutela dei prodotti tipici del Made in Italy Base g giuridica nel Reg. Reg g.1169/ 1169/11 11:: - art art..39 “Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari” - art art..17, 17, comma 3: “In casi eccezionali, la denominazione dell’alimento nello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa nello Stato membro di produzione è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione p o fabbricazione,, dal p prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione sotto tale denominazione che il paragrafo 2 non è sufficiente a garantire, nello Stato membro di per i consumatori” commercializzazione, un’informazione corretta p 30 Ipotesi di disposizioni nazionali concorrenti nel disegno di Legge comunitaria 2011 Introdurre disposizioni nazionali atte a garantire per gli alimenti preimballati ai fini della vendita diretta un livello di informazione al consumatore equivalente a quanto stabilito dal regolamento (UE) 1169/ 1169/2011 per gli alimenti preimballati Introdurre specifiche disposizioni nazionali relativamente alle informazioni e modalità di presentazione per la vendita dei prodotti alimentari sfusi e per i prodotti incartati di fronte al consumatore Ipotesi etichettatura dei prodotti non preimballati → modifica del D.lgs 109/ 109/92 (art (art..3, art. art.16, 16, ecc. ecc.) - ai sensi del Reg Reg..1169 1169//11 11,, art art..12 12,, comma 5 che rimanda all all’art art..44 “Disposizioni Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati” + considerando (48) 48): “È opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati preimballati,, in funzione delle condizioni pratiche e della situazione sul loro territorio. territorio. […] l’indicazione dei potenziali allergeni è ritenuta estremamente importante” - in considerazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 17696 del 14 agosto 2007 (inerente (inerente:: indicazione TMC / Data scadenza nei preincartati) 31 Legislazione nazionale concorrente DURABILITA DURABILITA’ ? ? introdurre l’obbligo di indicare data di scadenza / Termine Minimo di Conservazione anche negli alimenti li ti preimballati i b ll ti per la l vendita dit di tt diretta (preincartati preincartati)) ? prevedere d l’ bbli l’obbligo anche h per data d t di congelamento / condizioni di conservazione ? 32 LOTTO Legislazione nazionale concorrente: prevedere ll’obbligatorietà obbligatorietà dell dell’indicazione indicazione del LOTTO anche per gli alimenti preimballati per la vendita diretta (preincartati)) (p ? 33 Ipotesi di disposizioni nazionali concorrenti nel disegno di Legge comunitaria 2011 Per i prodotti non destinati al consumatore, consumatore, introdurre disposizioni che prevedano per gli operatori del settore alimentare l’obbligo di indicare la lista degli ingredienti,, specificando gli allergeni ingredienti allergeni,, i prodotti derivanti da allergeni o contenenti allergeni, fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria. comunitaria. Integrazioni all’art all’art..17 del D.lgs 109/ 109/92, 92, ai sensi de: de: ! ? - Reg Reg..1169/ 1169/11 11,, art. art.8 “Responsabilità” - Reg Reg..178 178//02 02,, artt artt..17 17--19 Introduzione di obblighi aggiuntivi nelle comunicazioni nei rapporti B2B → oltre alle 4 indicazioni obbligatorie (denominazione, quantità, nome/ragione / i sociale/marchio, i l / hi lotto) l tt ) anche: anche h : 9lista ingredienti 9allergeni Valutare se mantenere deroga sui requisiti linguistici (art..17, (art 17, comma 2bis) 34 FOCUS sull’art.8 del Reg.1169/11 “Responsabilità” 1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o […] l'importatore nel mercato dell'Unione. dell'Unione. 2. […] assicura la presenza e l'l'esattezza esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. nazionali. 3. […] non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono […] la non conformità alla normativa […] 4. […] non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli consapevoli.. […] sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti […] 5. […] assicurano i e verificano ifi l conformità la f ità aii requisiti i iti previsti i ti dalla d ll normativa ti […] 8. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività ll tti ità assicurano i che h a tali t li altri lt i operatori t i del d l settore tt alimentare li t siano i fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di 35 adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2. FOCUS sugli artt.17artt.17-18 del Reg.178/02 1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essii controllate ll glili alimenti li i o i mangimi i i soddisfino ddi fi le l disposizioni di i i i della d ll legislazione l i l i alimentare li inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. (Art. 17 – Obblighi) 1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare li t e di qualsiasi l i i altra lt sostanza t d ti t o atta destinata tt a entrare t a far f parte t di un alimento li t o di un mangime. 2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. […] 4 Gli alimenti 4. li ti o i mangimi i i che h sono immessi i i sull mercato t della d ll Comunità C ità o che h probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche. (Art. 18 – Rintracciabilità) 36 Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11 37 Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11 Definizioni A i l 2 – Definizioni Articolo D fi i i i 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: […] f) le definizioni di «carne», «carni separate meccanicamente», «preparazioni a base di carne», «prodotti a base di pesce» e «prodotti a base di carne» di cui ai p punti 1.1,, 1.14,, 1.15,, 3.1 e 7.1 dell’allegato g I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 38 Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11 ORIGINE / PROVENIENZA (1) considerando (31) l’indicazione dell’origine è attualmente obbligatoria per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine all’interno dell’Unione [Reg. 1760/00] e ha creato t aspettative tt ti neii consumatori. t i La L valutazione l t i d’i d’impatto tt effettuata ff tt t dalla d ll Commissione conferma che l’origine delle carni sembra essere la preoccupazione principale dei consumatori. […] Pertanto è opportuno imporre la dichiarazione obbligatoria dell’origine per [le carni di animali della specie suina, ovina, caprina e le carni di volatili]. I requisiti q specifici p relativi all’origine g potrebbero essere diversi da un tipo p p di carni all’altro a seconda delle caratteristiche delle specie animali. È opportuno prevedere, tramite norme di attuazione, l’istituzione di requisiti obbligatori che potrebbero variare da un tipo di carni all all’altro altro tenendo conto del principio di proporzionalità e degli oneri amministrativi per gli operatori del settore alimentare e per le autorità incaricate di far applicare la legislazione. legislazione 39 Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11 ORIGINE / PROVENIENZA (2) considerando (32) Le disposizioni obbligatorie relative all’origine sono state elaborate sulla base di approcci verticali ad esempio per il miele, la frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni bovine e i p prodotti a base di carni bovine e l’olio d’oliva. Occorre esaminare la possibilità di estendere ad altri alimenti l’etichettatura di origine obbligatoria. Pertanto è opportuno chiedere alla Commissione di preparare relazioni sui seguenti alimenti: tipi di carni diverse dalle carni delle specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili; […] le carni usate quali ingrediente; […]. Sulla scorta delle conclusioni di tali relazioni, la Commissione può presentare proposte di modifica delle disposizioni pertinenti dell’Unione o, ove opportuno, adottare nuove iniziative per settori. considerando (59) alla ll Commissione C i i d dovrebbero bb essere attribuite ib i competenze di esecuzione i per adottare atti esecutivi concernenti, inter alia, […] il modo di indicare il paese di origine o il luogo di provenienza della carne […]. 40 Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11 ORIGINE / PROVENIENZA (3) A ti l 26 - Paese Articolo P d’ i i d’origine o luogo l di provenienza i […] 2. L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: [ ] b) per le […] l carnii dei d i codici di i della d ll nomenclatura l t combinata bi t (NC) elencati l ti all’allegato XI. L’applicazione della presente lettera è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8. [entro il 13.12.13]. [ ] 5. […] 5 Entro E il 13 dicembre di b 2014 la 2014, l Commissione C i i presenta all Parlamento P l europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti: a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b); […] 6. Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente. 41 Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11 ORIGINE / PROVENIENZA (4) ALLEGATO XI – “Tipi di carni per le quali è obbligatorio indicare il paese di origine o il luogo di provenienza Codici NC (Nomenclatura combinata 2010)” Codici NC Descrizione 0203 Carni di animali della specie suina, suina fresche, fresche refrigerate o congelate 0204 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate Ex 0207 Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 [NB: non si fa riferimento alle carni surgelate.] 42 Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11 INDICAZIONI RELATIVE AL CONGELAMENTO (1) considerando (28) il congelamento e il successivo decongelamento di taluni alimenti, specialmente prodotti a base di carne e pesce, limitano le utilizzazioni successive e possono avere effetti sulla sicurezza e sulle caratteristiche organolettiche g e fisiche dell’alimento. [[…]] Di conseguenza g il consumatore finale dovrebbe essere informato correttamente sul fatto che si tratta di un prodotto decongelato. 43 Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11 INDICAZIONI RELATIVE AL CONGELAMENTO (2) ALLEGATO III - ALIMENTI LA CUI ETICHETTATURA DEVE COMPRENDERE UNA O PIÙ INDICAZIONI COMPLEMENTARI 6. Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati 6 Carne, 6.1. Ca e, preparazioni p epa a o a base di d carne ca e e prodotti non trasformati a base di pesce congelati La a data di d congelamento co ge a e to o la a data del de primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, in conformità dell’allegato g X,, punto p 3. 44 Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11 INDICAZIONI RELATIVE AL CONGELAMENTO (3) ALLEGATO X - TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE, DATA DI SCADENZA E DATA DI CONGELAMENTO 3. La 3 L data d t di congelamento l t o la l data d t di primo i congelamento l t di cuii all punto t 6 dell’allegato III è indicata nel modo seguente: a) è preceduta dall’espressione «Congelato il …»; b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate: — dalla data stessa, oppure — dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta; c) la data comprende, comprende nell nell’ordine ordine e in forma chiara, chiara il giorno, giorno il mese e l’anno. 45 Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11 INDICAZIONI OBBLIGATORIE CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE ALLEGATO VI – PARTE A […] 5. Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca contenenti proteine aggiunte in quanto tali, ivi incluse quelle idrolizzate, di diversa origine animale, la denominazione dell’alimento reca l’indicazione della presenza di tali proteine nonché della loro origine. 6. Per q quanto concerne i p prodotti e le p preparazioni p a base di carne sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest’ultima rappresenta più del 5% del peso del prodotto finito […] 7. I prodotti e le preparazioni a base di carne […] che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne […] ma che in realtà à sono frutto f dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione di seguito ill illustrata: [ ] «carne ricomposta» […] i t 46 Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11 REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE «CARNI MACINATE» (1) ALLEGATO VI – PARTE B 1. Criteri di composizione controllati sulla base di una media giornaliera: Tenore in materie grasse Rapporto collagene/proteine della carne* carni macinate magre ≤7% ≤ 12 % carni macinate di puro manzo ≤ 20 % ≤ 15 % carni macinate contenenti carne di maiale ≤ 30 % ≤ 18 % carni macinate di altre specie i ≤ 25 % ≤ 15 % * Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine della carne. Il tenore di collagene è pari a otto volte il tenore di idrossiprolina 47 Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11 REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE «CARNI MACINATE» (2) ALLEGATO VI – PARTE B 2. Oltre ai requisiti posti dall’allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l’etichettatura reca le seguenti diciture: — «percentuale p del tenore in materie g grasse inferiore a …»,, — «rapporto collagene/proteine della carne inferiore a …». 3. Gli Stati membri possono autorizzare l’immissione sul mercato nazionale di carni macinate che non sono conformi ai criteri fissati al punto 1 della presente parte mediante l’apposizione di un marchio nazionale che non può essere confuso con i marchi definiti all’articolo 5,, p p paragrafo g 1,, del regolamento (CE) n. 853/2004. 48 Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11 REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DEI BUDELLI PER INSACCATI ALLEGATO VI – PARTE C Quando un budello per insaccati non è commestibile, commestibile tale caratteristica deve essere specificata. 49 Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11 INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI (1) ALLEGATO VII – PARTE A “Disposizioni “Di i i i particolari ti l i relative l ti all’indicazione ll’i di i degli ingredienti in ordine decrescente di peso” 1. Acqua aggiunta e ingredienti volatili Sono indicati nell’elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità d’acqua aggiunta come ingrediente in un alimento è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5 % del prodotto finito. Q esta deroga Questa de oga non si applica alla carne, ca ne alle preparazioni p epa a ioni a base di carne, ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati. 50 Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11 INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI (2) ALLEGATO VII – PARTE B “Ingredienti designati con la denominazione di una categoria piuttosto che con una denominazione specifica specifica” Fatto salvo [sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze], gli ingredienti che appartengono a una delle categorie di alimenti sottoelencate e che sono componenti di un altro alimento possono essere designati con la denominazione di tale categoria invece che con la denominazione specifica: Definizione della categoria di alimento Designazione 18. Tutti i tipi di prodotti che rientrano nella definizione di «carni separate meccanicamente». «carni di … separate meccanicamente» e la denominazione o le denominazioni della specie o delle specie animali da cui provengono. 17. I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di volatili riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori [indicati nella tabella della slide successiva] e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro alimento. «carne(i) di …» e la(le) denominazione(i) della(e) specie animale(i) da cui proviene(provengono). p (p g ) 51 TABELLA ALLEGATO VII – PARTE B “Ingredienti designati con la denominazione di una categoria piuttosto che con una denominazione specifica” Limiti massimi di grassi e tessuto connettivo per gli ingredienti designati dal termine di «carne(i) di …» Specie Tenore in materie grasse Rapporto collagene/ proteine della carne* Mammiferi (esclusi conigli e suini) e miscugli di specie con predominanza di mammiferi 25 25 Suini 30 25 Volatili e conigli 15 10 * Il rapporto collagene/proteine ll / i d ll carne è espresso come percentuale della l di collagene ll nelle ll proteine i d ll della carne. Il tenore di collagene è pari a otto volte il tenore di idrossiprolina Quando questi tenori limite sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di «carne(i) di …» sono rispettati, il tenore in «carne(i) di …» deve essere adeguato al ribasso di conseguenza e l’elenco degli ingredienti deve menzionare, oltre al termine «carne(i) di …», la presenza di materie grasse e/o di tessuto connettivo. I prodotti coperti dalla d ll definizione d f d «carni separate meccanicamente» sono esclusi di l d ll dalla presente definizione. 52