alimento

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alimento
Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione
DG Politica Industriale e Competitività
Divisione XII - Politiche delle Industrie Alimentari
Seminario ASSICA
1 marzo 2012, Milano
“L’attuazione
L attuazione del Regolamento (UE)
1169/2011 in Italia: una occasione
per razionalizzare la normativa nazionale”
Simona Marzetti
Ministero dello Sviluppo Economico
Economico, DG per la politica industriale e la competitività
Dirigente Div.ne XII “Politiche delle Industrie Alimentari”
[email protected]
1
REG.. (UE) N. 1169/2011
REG
del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
(GUUE L 304 del 22.11.2011)
(GUUE,
22 11 2011)
¾
¾
¾
abroga le direttive 87
87//250/CEE,
250/CEE, 90
90//496
496/CEE,
/CEE, 999
999//10
10/CE,
/CE, 2000
2000/
/13/CE
13/CE,,
2002//67
2002
67/CE
/CE e 2008
2008//5/CE e il Reg
Reg.. 608
608//2004
modifica i Regg.:
Regg.: 1924/
1924/2006 e 1925
1925//2006
in vigore dal 12 dicembre 2011
Adeguamenti necessari sul piano del diritto interno
(con particolare attenzione, per il MiSE, al D.lgs 109/92 e s.m.i.)
Riordino e riassetto della normativa nazionale attraverso l’aggiornamento,
la razionalizzazione e la semplificazione della stessa, sia a maggiore
tutela del consumatore, sia per assicurare certezza giuridica agli
operatori del settore alimentare in Italia.
2
Reg.(UE) 1169/11, Art.54
Disposizioni transitorie
“1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre
2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono
essere commercializzati fino all
all’esaurimento
esaurimento delle scorte
scorte..
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre
2016 che non soddisfano il requisito
q
stabilito all’articolo 9, p
paragrafo
g
1,
lettera l) [dichiarazione nutrizionale], possono essere commercializzati
fino all’esaurimento delle scorte
scorte..
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° gennaio 2014
che non soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato VI,
VI, parte B [requisiti
specifici
ifi i relativi
l ti i alla
ll designazione
d i
i
d ll «carnii macinate»
delle
i t ],
] possono
essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte
scorte.. …
Reg.(UE) 1169/11, Art.54
Disposizioni transitorie
… 2. Tra
T il 13 dicembre
di
b 2014 e il 13 dicembre
di
b 2016
2016,, la
l dichiarazione
di hi
i
nutrizionale,, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli
nutrizionale
articoli da 30 a 35
35..
3. […] gli alimenti etichettati a norma degli articoli da 30 a 35 del
presente regolamento
p
g
possono essere immessi sul mercato p
p
prima del
13 dicembre 2014.
2014.
[…] gli alimenti etichettati in conformità dell’allegato VI, parte B
[requisiti specifici relativi alla designazione delle «carni macinate»], del
presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 1
gennaio 2014.
2014.”
4
Attuazione del REG. (UE) n.1169/2011
1) Obblighi in capo a tutti gli Stati membri
2) Focus sulle principali novità che il Reg.1169/11
introduce rispetto alla normativa nazionale
3) Possibile legislazione nazionale concorrente
5
1) Obblighi in capo a tutti gli Stati membri
Scadenze previste ai fini dell’applicazione del nuovo Reg.
Reg.(UE)
1169//11
1169
11::
→ 13 dicembre 2014 (regola generale)
(
nutrizionale))
→ 13 dicembre 2016 (etichetta
→ 1 gennaio 2014 (requisiti specifici relativi alla
designazione delle «carni macinate»)
Campo
p di applicazione
pp
prevalente::
prevalente
p
→ Prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore
finale e prodotti alimentari destinati alle collettività
6
Disegno di Legge comunitaria 2011
“Delega
Delega al Governo per il riassetto della normativa
in materia di etichettatura, presentazione e
pubblicità dei prodotti alimentari”
Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi (proponenti
MiSE e Min
Min..Salute
Salute)) per il riassetto,
riassetto il riordino,
riordino il coordinamento e
l’integrazione della normativa nazionale in materia, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi
direttivi::
™ Assicurare che la normativa nazionale di settore sia aggiornata, abrogando
espressamente la normativa vigente in contrasto con le norme
comunitarie o superata
p
dalle nuove esigenze
g
dei consumatori e dei mercati
internazionali […]:
abrogazione dei singoli artt.
artt. e provvedimenti superati
( : varii artt
(es:
(es
artt.
tt. del
d l Dlgs
Dl
109//92
109
92,, Dlgs
Dl
77//93 su etichettatura
77
ti h tt t
nutrizionale, ecc.
ecc.)
7
Disegno di Legge comunitaria 2011
Delega al Governo
™ Adeguare e razionalizzare il sistema dei controlli, individuando gli organismi
incaricati
in i ti degli stessi,
te i prevedendo
p e edendo un
n sistema
i tem
sanzionatorio
n ion to io omogeneo
dissuasivo, di ambito penale e amministrativo, con la specifica indicazione delle
violazioni soggette a sanzione:
sanzione:
CONTROLLI::
CONTROLLI
9 Reg
Reg..(UE) 1169/
1169/11:
11: “Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli
ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alle
disposizioni del regolamento (CE) n. 882
882//2004” (considerando n.52
52))
9 Reg
Reg..(UE) 882/
882/04 «relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali» attuato attraverso il D.lgs
193/
193
/2007 e s.m.i.
SANZIONI:
9 art 18 del D.lgs 109
109/
/92
92:: da un min di 600 € ad un max di 18
18..000 €;
9 art 6 del D.lgs 193/
193/2007:
2007: da un min di 250 € ad un max di 150.
150.000 € /
arresto da 6 mesi ad un anno (Autorità competenti:
competenti: Ministero Salute,
Regioni, P.A. Trento e Bolzano, ASL
ASL));
9 delega nella LC 2011:
2011: da un min di 500 € e di 3 mesi di pena
detentiva e ad un max di 500
500..000 € e di 5 anni di pena detentiva
detentiva.. 8
Disegno di Legge comunitaria 2011
Delega al Governo
™ Eliminare duplicazioni di adempimenti a carico degli operatori economici e
semplificare,, in armonia con le pertinenti norme comunitarie le procedure
semplificare
amministrative prescritte dalla normativa nazionale, al fine di assicurare
certezza giuridica agli operatori del settore alimentare ed abrogare
esplicitamente le disposizioni contenute in provvedimenti nazionali di
qualsiasi rango che costituiscono ostacoli alla libera circolazione delle
mercii nell mercato interno
i
9
2) Focus sulle principali novità che il
Reg.1169/11 introduce rispetto alla
normativa nazionale sull’etichettatura
→ Pratiche leali di informazione
→ Alimenti preimballati:
preimballati: definizione / indicazioni obbligatorie
e loro presentazione / durabilità
→ Alimenti non preimballati (in vendita senza pre
pre--
imballaggio, imballati sui luoghi di vendita su richiesta,
preimballati per la vendita diretta)
→ Requisiti linguistici
→ Lotto
10
Pratiche leali d’informazione
D.Lgs. 109/92, art.2 “Finalità
REG. (UE) N. 1169/2011, art.7 “Pratiche
1. LL'etichettatura
etichettatura e le relative modalità di
realizzazione […] devono […]:
a) non indurre in errore l'acquirente sulle
caratteristiche del prodotto alimentare e
precisamente
i
t sulla
ll natura,
t
sulla
ll identità,
id tità sulla
ll
qualità,, sulla composizione, sulla quantità,
qualità
sulla
conservazione,
sull'origine
o
la
provenienza, sul modo di fabbricazione o di
ottenimento del prodotto stesso;
stesso;
b) non attribuire al prodotto alimentare effetti
o proprietà che non possiede;
possiede;
c) non suggerire che il prodotto alimentare
possiede caratteristiche particolari, quando
tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono
caratteristiche identiche
identiche;;
d) non attribuire al prodotto alimentare
proprietà atte a prevenire, curare o guarire
una malattia umana ne' accennare a tali
proprietà,
fatte
salve
le
disposizioni
comunitarie relative alle acque minerali ed ai
prodotti
alimentari
destinati
ad
un'alimentazione particolare
particolare.. […]
1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in
errore,, in particolare:
errore
particolare:
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento
e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà
proprietà,, la
composizione,
i i
la
l quantità,
tità la
l durata
d t di conservazione,
i
il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo
di fabbricazione o di produzione
produzione;;
b)) attribuendo al p
prodotto alimentare effetti o
proprietà che non possiede
possiede;;
c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche
particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi
possiedono le stesse caratteristiche,
caratteristiche in particolare
evidenziando in modo esplicito la presenza o
l’assenza di determinati ingredienti e/o
sostanze nutritive
nutritive;;
d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le
illustrazioni, la presenza di un particolare
alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un
componente naturalmente presente o un
ingrediente normalmente utilizzato in tale
alimento è stato sostituito con un diverso
componente o un diverso ingrediente.
ingrediente. […] 11
dell'etichettatura dei prodotti alimentari”
leali d’informazione ”
Alimenti preimballati (preconfezionati):
definizioni
D.Lgs. 109/92, art.1 “Campo di
applicazione”
applicazione
REG. (UE) N. 1169/2011, art.2
“Definizioni”
Definizioni
b)
prodotto
alimentare
preconfezionato l'unità di vendita
d ti t ad
destinata
d essere presentata
t t come
tale
al
consumatore
ed
alle
collettività, costituita da un prodotto
alimentare e dall'imballaggio in cui e'
stato immesso prima di essere posto
in vendita, avvolta interamente o in
parte da tale imballaggio ma
comunque in modo che il contenuto
non possa essere modificato
senza che la confezione sia
aperta o alterata
alterata;;
e) «alimento preimballato»
preimballato»: l’unità di
vendita destinata a essere presentata come
t l all consumatore
tale
t
fi l e alle
finale
ll collettività,
ll tti ità
costituita da un alimento e dall’imballaggio in
cui è stato confezionato prima di essere
messo in vendita,
vendita avvolta interamente o in
parte da tale imballaggio, ma comunque in
modo tale che il contenuto non possa
essere alterato senza aprire o cambiare
l’imballaggio;; «alimento preimballato» non
l’imballaggio
comprende gli alimenti imballati nei luoghi di
vendita su richiesta del consumatore o
preimballati per la vendita diretta;
diretta;
12
Alimenti preimballati: indicazioni obbligatorie
D.Lgs. 109/92, art.3 “Elenco delle
REG. (UE) N. 1169/2011, art.9 “Elenco
a) la denominazione di vendita
vendita;;
b) l'elenco degli ingredienti
ingredienti;;
c) la quantità netta o […] nominale
nominale;;
d) il termine minimo di conservazione o,
o […],
]
la data di scadenza;
scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio
depositato e la sede o del fabbricante o
del confezionatore o di un venditore […];
f) la sede dello stabilimento di
produzione o di confezionamento;
confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo …;
h) una dicitura che consenta di identificare il
lotto di appartenenza del prodotto
prodotto;;
i)) le
e modalità
oda tà d
di co
conservazione
se a o e e ut
utilizzazione
a o e…
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario
necessario;;
m) il luogo di origine o di provenienza,
provenienza,
nel caso in cui l'omissione possa indurre in
errore …
m-bis) la quantità di taluni ingredienti o
categorie […]
a) la denominazione dell
dell'alimento
dell'
alimento;;
alimento
b) l'elenco degli ingredienti
ingredienti;;
c)
qualsiasi
ingrediente
o
coadiuvante
tecnologico […] che provochi allergie o
intolleranze […]; (cfr
cfr..D.lgs 109
109//92
92,, art.
art.5.2 e All
All..2)
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di
ingredienti;;
ingredienti
e) la quantità netta dell'alimento
dell'alimento;;
f) il termine minimo di conservazione o la data di
scadenza;;
scadenza
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le
condizioni d'impiego;
d'impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l'l'indirizzo
indirizzo
dell'operatore
dell'
operatore del settore alimentare […];
i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove
previsto all'articolo 26
26;;
j) istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione
renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento
dell'alimento;;
k) […] il titolo alcolometrico volumico effettivo;
effettivo;
13
l) una dichiarazione nutrizionale.
nutrizionale. […]
indicazioni dei prodotti preconfezionati”
preconfezionati”
delle indicazioni obbligatorie
obbligatorie””
Alimenti preimballati: indicazioni obbligatorie
A differenza
diff
d l nuovo Reg.UE
del
R
UE 1169,
1169 il D.Lgs.
DL
109/92 prevede,
d tra
le indicazioni obbligatorie, la sede dello stabilimento di produzione
o di confezionamento (art.3, comma 1, punto f e art.11)
?
Legislazione nazionale concorrente:
Mantenere in Italia l’obbligatorietà dell’indicazione
della sede dello stabilimento di
produzione/confezionamento?
14
Alimenti preimballati: presentazione delle
indicazioni obbligatorie
D.lgs 109/92 e s.m.i, art.14
REG. (UE) N. 1169/2011, art.13
1. La denominazione di vendita
vendita,, la
quantità,, il termine minimo di
quantità
conservazione o la data di scadenza
nonché
il
titolo
alcolometrico
volumico effettivo devono figurare
nello stesso campo visivo
visivo.. […]
4. Le indicazioni di cui all'art.
all'art. 3 devono
figurare sull'imballaggio preconfezionato
o su un
un'etichetta
etichetta appostavi o legata al
medesimo o su anelli, fascette, dispositivi
di chiusura e devono essere menzionate
in un punto evidente in modo da
essere
facilmente
visibili,
chiaramente leggibili ed indelebili
indelebili*
*;
esse non devono in alcun modo
essere dissimulate o deformate
deformate..
1. […] le informazioni obbligatorie
sugli alimenti sono apposte in un punto
evidente in modo da essere
facilmente
visibili,
chiaramente
leggibili
ed
eventualmente
indelebili.. Nessun'altra
indelebili
Nessun altra indicazione
o immagine o nessun altro elemento
suscettibile di interferire deve
nascondere oscurare o separare tali
nascondere,
informazioni o distogliere da esse
l'attenzione.. […]
l'attenzione
5. Le indicazioni di cui all
all'articolo
articolo 9,
paragrafo 1, lettere a), e) e k)
[denominazione / quantità netta /
titolo
alcolometrico
volumico
effettivo],
effettivo
], appaiono nello stesso
campo visivo.
visivo.
15
(*cfr
cfr..Dir
Dir..2000
2000/
/13/CE)
13/CE)
Alimenti preimballati: presentazione delle
indicazioni obbligatorie
Con il Reg.1169 viene meno:
9 l’obbligo di mettere la Data di scadenza e il Termine minimo di
conservazione (TMC) nello stesso campo visivo delle altre 3
indicazioni obbligatorie (denominazione / quantità netta / titolo
alcolometrico);;
alcolometrico)
9 l’obbligo di indelebilità delle informazioni (cfr
(cfr..Dir.
Dir.2000
2000/
/13
13/CE)
/CE)
!
!
Legislazione nazionale concorrente:
Si propone di mantenere in Italia l’obbligo dello
stesso campo visivo anche per la durabilità
Si propone di mantenere l’obbligo di indelebilità
delle informazioni obbligatorie
16
Alimenti preimballati:
preimballati: DURABILITA’
D.lgs 109/92 e s.m.i.
artt.10 e 10bis
Termine
e
e minimo
o di
d
conservazione
REG. (UE) N. 1169/2011
art.24 e All.X
Termine
e
e minimo
o di
d
conservazione
Data di scadenza
Data di scadenza
[indicata su ogni singola
po ione p
porzione
preconfezionata
econfe ionata
(All.X.2)]
Data di congelamento
[per: “carne,
“carne, preparazioni a base di
carne e prodotti non trasformati a
base di pesce congelati
congelati” (All.X.3)]
17
Alimenti preimballati: presentazione delle
indicazioni obbligatorie
CAPO V – INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI
Art. 36 - Requisiti applicabili
1 Nel caso in cui siano fornite su base volontaria,
1.
volontaria le
informazioni sugli alimenti di cui all’articolo 9 [indicazioni
obbligatorie] e all’articolo 10 [obbligatorie complementari per tipi o
categorie specifici di alimenti] devono essere conformi ai requisiti
stabiliti al capo IV, sezioni 2 [Disposizioni particolareggiate sulle
indicazioni obbligatorie] e 3 [Dichiarazione nutrizionale].
nutrizionale]
Art. 37 - Presentazione
Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono
occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie
sugli alimenti.
alimenti
18
Alimenti non preimballati: indicazioni obbligatorie
D.lgs 109/92 e s.m.i., art. 16 “Vendita
REG. (UE) N. 1169/2011, art. 44
dei prodotti sfusi”
“Disp. naz.li per gli alimenti non preimballati”
1. I prodotti
d tti alimentari
li
t i non preconfezionati
f i
ti o
generalmente venduti previo frazionamento,
anche se originariamente preconfezionati, i
prodotti confezionati sui luoghi di vendita a
richiesta
dell'acquirente
ed
i
prodotti
preconfezionati ai fini della vendita immediata,
devono essere muniti di apposito cartello
cartello,,
1. Ove
O glili alimenti
li
ti siano
i
offerti
ff ti in
i vendita
dit all
consumatore finale o alle collettività senza
preimballaggio oppure siano imballati sui
luoghi di vendita su richiesta del consumatore
o preimballati per la vendita diretta,
a) la fornitura delle indicazioni di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c)
applicato
li t aii recipienti
i i ti […] oppure applicato
li t neii
comparti in cui sono esposti.
esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a)) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di
[i
[ingrediente
di t / coadiuvante
di
t tecnologico
t
l i / derivato
d i t
che provochi allergie o intolleranze …], è
obbligatoria;
b)) la fornitura di altre indicazioni di cui agli
g
articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno
esenzione;;
esenzione
che
gli
Stati
membri
adottino
c) le modalità di conservazione per i prodotti disposizioni che [ne] richiedono la
alimentari
rapidamente
deperibili
deperibili,
ove fornitura ...
necessario;;
necessario
[…]
d) la data di scadenza per le paste fresche […]; 3.
Gli
Stati
membri
comunicano
e)) il titolo alcolometrico volumico effettivo immediatamente alla Commissione il testo
[…];
delle disposizioni […].
f) la percentuale di glassatura, considerata
19
tara, per i prodotti congelati glassati
glassati..
REQUISITI LINGUISTICI
D.lgs 109/92 e s.m.i, art.3, comma 2
REG. (UE) N. 1169/2011, art.15
2. Le indicazioni di cui al comma 1
devono essere riportate in lingua
italiana;; e' consentito riportarle anche in
italiana
più lingue
lingue.. Nel caso di menzioni che non
abbiano corrispondenti termini italiani, e'
consentito
riportare
le
menzioni
originarie..
originarie
1. […] le informazioni obbligatorie sugli
alimenti appaiono in una lingua
facilmente comprensibile da parte
dei consumatori degli Stati membri nei
quali l’alimento è commercializzato
commercializzato..
2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei
quali è commercializzato un alimento
possono imporre che tali indicazioni
siano fornite in una o più lingue
ufficiali dell’Unione.
dell’Unione.
3. I p
paragrafi
g
1 e 2 non ostano a che tali
indicazioni figurino in più lingue.
lingue.
20
REQUISITI LINGUISTICI
!
Si propone di mantenere l’obbligatorietà delle
indicazioni in lingua
g
italiana
?
Da valutare se mantenere la deroga
g p
per i p
prodotti
non destinati al consumatore (B2B)
(come nel D.lgs 109/92, art.3, comma 2)
(come nel D.lgs 109/92, art.17, comma 2bis)
21
Vendita a distanza nel Reg.1169/11
Articolo 14 - Vendita a distanza
1. Fatti salvi i requisiti d’informazione
d informazione previsti dall’articolo
dall articolo 9, per gli alimenti
preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a
distanza::
distanza
a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti,
alimenti a eccezione [di TMC/data
scadenza], sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono
sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro
mezzo adeguato […];
b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della
consegna..
consegna
2. Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche
di comunicazione a distanza,
distanza, le indicazioni richieste a norma dell’articolo
44 [Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati]
preimballati] sono rese
disponibili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo [come i
preimballati]].
preimballati
3. Il pa
paragrafo
ag a o 1, lettera
e e a a), non
o s
si applica
app ca ag
agli a
alimenti
e
messi
ess in vendita
e d a
tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.
automatizzati.
22
LOTTO
Il Reg.
Reg 1169 non dice nulla sul lotto
… ma …
L’indicazione del lotto resta obbligatoria ai sensi della
Di
Direttiva
i
2011/91/UE “relativa
“ l i
alle
ll diciture
di i
o marche
h che
h
consentono di identificare la partita alla quale appartiene
una derrata alimentare (codificazione)
(codificazione)”..
[La Direttiva 2011/91/UE abroga la Direttiva 89/396/CEE ed è
successiva
i all Reg.1169]
R 1169]
23
LOTTO - Direttiva 2011/91/UE
(successiva al Reg.1169/11)
Reg 1169/11)
Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l’indicazione […] e
all’occorrenza la lettera «L» figurano sull’imballaggio preconfezionato o su
un’etichetta che a esso si accompagna.
Quando le derrate alimentari non sono preconfezionate, le indicazioni […]
e all’occorrenza
ll’
l lettera
la
l
«L» figurano
fi
sull’imballaggio
ll’i b ll
i o sull recipiente
i i
o, in
mancanza, sui relativi documenti commerciali.
Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente
l
leggibili
ibili e indelebili.
i d l bili (art.4)
( t 4)
Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo
figurano in etichetta, ll’indicazione
indicazione […] può non accompagnare la derrata
alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell’ordine almeno il
giorno e il mese. (art.5)
NOTE:
9si parla di “preconfezionati” e non di “preimballati”
9l’indicazione
9l
indicazione è indelebile (non c
c’é
é ll’avverbio
avverbio “eventualmente”)
eventualmente )
24
3) Possibile legislazione nazionale
concorrente
PROCEDURA DA SEGUIRE: NOTIFICA
… ai sensi del Capo VI del Reg.1169/11
Reg 1169/11 (artt.
(artt da 38
a 45), previa notifica alla Commissione europea nei
termini previsti dall
dall’art.45,
art.45, precisando i motivi che
giustificano le disposizioni notificate.
[[non si applica
pp
la notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE]
/ / ]
Periodo di standstill di 3 mesi per il progetto di
disposizioni normative dello Stato membro.
25
Possibile legislazione nazionale concorrente
L’intero CAPO VI del Reg.
Reg.(UE) 1169
1169/
/11 è dedicato
alle disposizioni nazionali (artt
(artt..38
38--45
45))
Art..38 Disposizioni nazionali
Art
nazionali::
“ 2. Fatto salvo l’articolo 39
39,, gli Stati membri possono adottare
disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente
armonizzate dal presente regolamento purché non vietino,
ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi
al presente regolamento.
regolamento.”
E’ considerata ostacolo alla libera circolazione la “discriminazione nei
confronti
f
i degli
d li alimenti
li
i provenienti
i i da
d altri
l i Stati
S i membri”
b i” (art
( .38
(art.
38,,
comma 1)
26
Possibile legislazione nazionale concorrente
- motivazioni Art.39 Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie
complementari (comma 1)
1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e
all’articolo 10
10,, gli Stati membri possono adottare
adottare,, secondo la procedura di
cui all
all’articolo
articolo 45
45,, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni
obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei
seguenti motivi:
motivi:
a) protezione della salute pubblica
pubblica;;
b) protezione dei consumatori;
consumatori;
c) prevenzione delle frodi
frodi;;
d) protezione
t i
dei
d i diritti
di itti di proprietà
i tà industriale
i d t i l e commerciale,
i l
d ll
delle
indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e
repressione della concorrenza sleale
sleale..
27
Possibile legislazione nazionale concorrente
- paese di origine e luogo di provenienza Art.39 Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie
complementari
co
p e e a (co
(comma
a 2))
2. In base al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre
disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese
d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista
un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua
origine
g
o p
provenienza.. Al momento di notificare tali disposizioni
provenienza
p
alla
Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la
maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla
fornitura di tali informazioni
informazioni..
28
Possibile legislazione nazionale concorrente
- alimenti non preimballati Articolo 44 - Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati
1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività
senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del
consumatore o preimballati per la vendita diretta,
a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è
obbligatoria;;
obbligatoria
b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è
obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali
che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro
elementi..
elementi
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i
mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al
paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma
di espressione e presentazione.
presentazione.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle
disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.
29
Ipotesi di disposizioni nazionali concorrenti
nel disegno
g
di Legge
gg comunitaria 2011
“Delega al Governo per il riassetto della normativa
in materia di etichettatura, presentazione e
pubblicità dei prodotti alimentari
alimentari”
™ Definire le denominazioni di vendita e la relativa composizione dei più importanti e
caratteristici prodotti alimentari trasformati italiani che non sono oggetto di
specifica
ifi norma
Tutela dei prodotti tipici del Made in Italy
Base g
giuridica nel Reg.
Reg
g.1169/
1169/11
11::
- art
art..39 “Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari”
- art
art..17,
17, comma 3: “In casi eccezionali, la denominazione dell’alimento nello
Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di
commercializzazione quando il prodotto che essa designa nello Stato
membro di produzione è talmente diverso, dal punto di vista della
sua composizione
p
o fabbricazione,, dal p
prodotto conosciuto nello
Stato membro di commercializzazione sotto tale denominazione che il
paragrafo 2 non è sufficiente a garantire, nello Stato membro di
per i consumatori”
commercializzazione, un’informazione corretta p
30
Ipotesi di disposizioni nazionali concorrenti
nel disegno di Legge comunitaria 2011
™ Introdurre disposizioni nazionali atte a garantire per gli alimenti preimballati ai fini
della vendita diretta un livello di informazione al consumatore equivalente a quanto
stabilito dal regolamento (UE) 1169/
1169/2011 per gli alimenti preimballati
™ Introdurre specifiche disposizioni nazionali relativamente alle informazioni
e
modalità di presentazione per la vendita dei prodotti alimentari sfusi e per i prodotti
incartati di fronte al consumatore
Ipotesi etichettatura dei prodotti non preimballati → modifica
del D.lgs 109/
109/92 (art
(art..3, art.
art.16,
16, ecc.
ecc.)
- ai sensi del Reg
Reg..1169
1169//11
11,, art
art..12
12,, comma 5 che rimanda all
all’art
art..44 “Disposizioni
Disposizioni
nazionali per gli alimenti non preimballati” + considerando (48)
48): “È
opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che
disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati
preimballati,, in funzione delle
condizioni pratiche e della situazione sul loro territorio.
territorio. […] l’indicazione dei
potenziali allergeni è ritenuta estremamente importante”
- in considerazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 17696 del
14 agosto 2007 (inerente
(inerente:: indicazione TMC / Data scadenza nei preincartati)
31
Legislazione nazionale concorrente
DURABILITA
DURABILITA’
?
?
introdurre l’obbligo di indicare data di scadenza
/ Termine Minimo di Conservazione anche negli
alimenti
li
ti preimballati
i b ll ti per la
l
vendita
dit
di tt
diretta
(preincartati
preincartati)) ?
prevedere
d
l’ bbli
l’obbligo
anche
h
per data
d t
di
congelamento / condizioni di conservazione ?
32
LOTTO
Legislazione nazionale concorrente:
prevedere ll’obbligatorietà
obbligatorietà dell
dell’indicazione
indicazione del LOTTO
anche per gli alimenti preimballati per la vendita diretta
(preincartati))
(p
?
33
Ipotesi di disposizioni nazionali concorrenti
nel disegno di Legge comunitaria 2011
™ Per i prodotti non destinati al consumatore,
consumatore, introdurre disposizioni che
prevedano per gli operatori del settore alimentare l’obbligo di indicare la lista degli
ingredienti,, specificando gli allergeni
ingredienti
allergeni,, i prodotti derivanti da allergeni o
contenenti allergeni, fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria.
comunitaria.
Integrazioni all’art
all’art..17 del D.lgs 109/
109/92,
92, ai sensi de:
de:
!
?
- Reg
Reg..1169/
1169/11
11,, art.
art.8 “Responsabilità”
- Reg
Reg..178
178//02
02,, artt
artt..17
17--19
Introduzione di obblighi aggiuntivi nelle comunicazioni nei rapporti
B2B → oltre alle 4 indicazioni obbligatorie (denominazione, quantità,
nome/ragione
/
i
sociale/marchio,
i l /
hi lotto)
l tt ) anche:
anche
h :
9lista ingredienti
9allergeni
Valutare se mantenere deroga sui requisiti linguistici
(art..17,
(art
17, comma 2bis)
34
FOCUS sull’art.8 del Reg.1169/11 “Responsabilità”
1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli
alimenti è l'operatore
l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è
commercializzato il prodotto o […] l'importatore nel mercato dell'Unione.
dell'Unione.
2. […] assicura la presenza e l'l'esattezza
esattezza delle informazioni sugli alimenti,
conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti
e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
nazionali.
3. […] non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono […] la non conformità
alla normativa […]
4. […] non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale
modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro
modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di
effettuare scelte consapevoli
consapevoli.. […] sono responsabili delle eventuali modifiche da essi
apportate alle informazioni sugli alimenti […]
5. […] assicurano
i
e verificano
ifi
l conformità
la
f
ità aii requisiti
i iti previsti
i ti dalla
d ll normativa
ti […]
8. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del
settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle
collettività
ll tti ità assicurano
i
che
h a tali
t li altri
lt i operatori
t i del
d l settore
tt
alimentare
li
t
siano
i
fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di
35
adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.
FOCUS sugli artt.17artt.17-18 del Reg.178/02
1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da
essii controllate
ll
glili alimenti
li
i o i mangimi
i i soddisfino
ddi fi le
l disposizioni
di
i i i della
d ll legislazione
l i l i
alimentare
li
inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.
(Art. 17 – Obblighi)
1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione
la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione
alimentare
li
t
e di qualsiasi
l i i altra
lt sostanza
t
d ti t o atta
destinata
tt a entrare
t
a far
f parte
t di un alimento
li
t o di
un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi
abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o
qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a
disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. […]
4 Gli alimenti
4.
li
ti o i mangimi
i i che
h sono immessi
i
i sull mercato
t della
d ll Comunità
C
ità o che
h
probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per
agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti
secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
(Art. 18 – Rintracciabilità)
36
Disposizioni in materia di carne nel
Reg.UE 1169/11
37
Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11
Definizioni
A i l 2 – Definizioni
Articolo
D fi i i i
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
[…] f) le definizioni di «carne», «carni separate meccanicamente»,
«preparazioni a base di carne», «prodotti a base di pesce» e «prodotti a
base di carne» di cui ai p
punti 1.1,, 1.14,, 1.15,, 3.1 e 7.1 dell’allegato
g
I del
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale
38
Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11
ORIGINE / PROVENIENZA (1)
considerando (31)
l’indicazione dell’origine è attualmente obbligatoria per le carni bovine e i
prodotti a base di carni bovine all’interno dell’Unione [Reg. 1760/00] e ha
creato
t aspettative
tt ti neii consumatori.
t i La
L valutazione
l t i
d’i
d’impatto
tt effettuata
ff tt t dalla
d ll
Commissione conferma che l’origine delle carni sembra essere la
preoccupazione principale dei consumatori. […] Pertanto è opportuno
imporre la dichiarazione obbligatoria dell’origine per [le carni di
animali della specie suina, ovina, caprina e le carni di volatili]. I
requisiti
q
specifici
p
relativi all’origine
g
potrebbero essere diversi da un tipo
p
p di
carni all’altro a seconda delle caratteristiche delle specie animali. È
opportuno prevedere, tramite norme di attuazione, l’istituzione di requisiti
obbligatori che potrebbero variare da un tipo di carni all
all’altro
altro tenendo conto
del principio di proporzionalità e degli oneri amministrativi per gli operatori
del settore alimentare e per le autorità incaricate di far applicare la
legislazione.
legislazione
39
Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11
ORIGINE / PROVENIENZA (2)
considerando (32)
Le disposizioni obbligatorie relative all’origine sono state elaborate sulla base di
approcci verticali ad esempio per il miele, la frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni
bovine e i p
prodotti a base di carni bovine e l’olio d’oliva. Occorre esaminare la
possibilità di estendere ad altri alimenti l’etichettatura di origine obbligatoria.
Pertanto è opportuno chiedere alla Commissione di preparare relazioni sui seguenti
alimenti: tipi di carni diverse dalle carni delle specie bovina, suina, ovina, caprina e
dalle carni di volatili; […] le carni usate quali ingrediente; […]. Sulla scorta delle
conclusioni di tali relazioni, la Commissione può presentare proposte di
modifica delle disposizioni pertinenti dell’Unione o, ove opportuno,
adottare nuove iniziative per settori.
considerando (59)
alla
ll Commissione
C
i i
d
dovrebbero
bb
essere attribuite
ib i competenze di esecuzione
i
per
adottare atti esecutivi concernenti, inter alia, […] il modo di indicare il paese di
origine o il luogo di provenienza della carne […].
40
Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11
ORIGINE / PROVENIENZA (3)
A ti l 26 - Paese
Articolo
P
d’ i i
d’origine
o luogo
l
di provenienza
i
[…] 2. L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:
[ ] b) per le
[…]
l carnii dei
d i codici
di i della
d ll nomenclatura
l t
combinata
bi t (NC) elencati
l
ti
all’allegato XI. L’applicazione della presente lettera è soggetta all’adozione degli
atti di esecuzione di cui al paragrafo 8. [entro il 13.12.13].
[ ] 5.
[…]
5 Entro
E
il 13 dicembre
di
b
2014 la
2014,
l Commissione
C
i i
presenta all Parlamento
P l
europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese
d’origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:
a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2,
lettera b);
[…] 6. Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio sull’indicazione obbligatoria del paese
d’origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come
ingrediente.
41
Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11
ORIGINE / PROVENIENZA (4)
ALLEGATO XI – “Tipi di carni per le quali è obbligatorio indicare il paese di
origine o il luogo di provenienza Codici NC (Nomenclatura combinata 2010)”
Codici NC
Descrizione
0203
Carni di animali della specie suina,
suina fresche,
fresche refrigerate o congelate
0204
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o
congelate
Ex 0207
Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105
[NB: non si fa riferimento alle carni surgelate.]
42
Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11
INDICAZIONI RELATIVE AL CONGELAMENTO (1)
considerando (28)
il congelamento e il successivo decongelamento di taluni alimenti,
specialmente prodotti a base di carne e pesce, limitano le utilizzazioni
successive e possono avere effetti sulla sicurezza e sulle caratteristiche
organolettiche
g
e fisiche dell’alimento. [[…]] Di conseguenza
g
il consumatore
finale dovrebbe essere informato correttamente sul fatto che si
tratta di un prodotto decongelato.
43
Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11
INDICAZIONI RELATIVE AL CONGELAMENTO (2)
ALLEGATO III - ALIMENTI LA CUI ETICHETTATURA DEVE COMPRENDERE
UNA O PIÙ INDICAZIONI COMPLEMENTARI
6. Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce
congelati
6 Carne,
6.1.
Ca e, preparazioni
p epa a o a base di
d carne
ca e
e prodotti non trasformati a base di
pesce congelati
La
a data di
d congelamento
co ge a e to o la
a data del
de
primo congelamento per i prodotti che
sono stati congelati più di una volta, in
conformità dell’allegato
g
X,, punto
p
3.
44
Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11
INDICAZIONI RELATIVE AL CONGELAMENTO (3)
ALLEGATO X - TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE, DATA DI
SCADENZA E DATA DI CONGELAMENTO
3. La
3
L data
d t di congelamento
l
t o la
l data
d t di primo
i
congelamento
l
t di cuii all punto
t
6 dell’allegato III è indicata nel modo seguente:
a) è preceduta dall’espressione «Congelato il …»;
b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:
— dalla data stessa, oppure
— dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta;
c) la data comprende,
comprende nell
nell’ordine
ordine e in forma chiara,
chiara il giorno,
giorno il mese e
l’anno.
45
Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11
INDICAZIONI OBBLIGATORIE CHE DEVONO
ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE
ALLEGATO VI – PARTE A
[…] 5. Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne nonché
i prodotti della pesca contenenti proteine aggiunte in quanto tali, ivi incluse
quelle idrolizzate, di diversa origine animale, la denominazione dell’alimento
reca l’indicazione della presenza di tali proteine nonché della loro origine.
6. Per q
quanto concerne i p
prodotti e le p
preparazioni
p
a base di carne
sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse,
la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della presenza di
acqua aggiunta se quest’ultima rappresenta più del 5% del peso del
prodotto finito
[…]
7. I prodotti e le preparazioni a base di carne […] che possono sembrare
costituiti da un unico pezzo di carne […] ma che in realtà
à sono frutto
f
dell’unione
di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi
alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione di seguito
ill
illustrata:
[ ] «carne ricomposta»
[…]
i
t
46
Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11
REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA
DESIGNAZIONE DELLE «CARNI MACINATE» (1)
ALLEGATO VI – PARTE B
1. Criteri di composizione controllati sulla base di una media giornaliera:
Tenore in materie grasse
Rapporto collagene/proteine
della carne*
carni macinate magre
≤7%
≤ 12 %
carni macinate di puro
manzo
≤ 20 %
≤ 15 %
carni macinate contenenti
carne di maiale
≤ 30 %
≤ 18 %
carni macinate di altre
specie
i
≤ 25 %
≤ 15 %
* Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine
della carne. Il tenore di collagene è pari a otto volte il tenore di idrossiprolina
47
Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11
REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA
DESIGNAZIONE DELLE «CARNI MACINATE» (2)
ALLEGATO VI – PARTE B
2. Oltre ai requisiti posti dall’allegato III, sezione V, capitolo IV, del
regolamento (CE) n. 853/2004, l’etichettatura reca le seguenti
diciture:
— «percentuale
p
del tenore in materie g
grasse inferiore a …»,,
— «rapporto collagene/proteine della carne inferiore a …».
3. Gli Stati membri possono autorizzare l’immissione sul mercato nazionale
di carni macinate che non sono conformi ai criteri fissati al punto 1 della
presente parte mediante l’apposizione di un marchio nazionale che non
può essere confuso con i marchi definiti all’articolo 5,, p
p
paragrafo
g
1,, del
regolamento (CE) n. 853/2004.
48
Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11
REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA
DESIGNAZIONE DEI BUDELLI PER INSACCATI
ALLEGATO VI – PARTE C
Quando un budello per insaccati non è commestibile,
commestibile tale caratteristica deve
essere specificata.
49
Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11
INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI
INGREDIENTI (1)
ALLEGATO VII – PARTE A “Disposizioni
“Di
i i i particolari
ti l i relative
l ti
all’indicazione
ll’i di
i
degli ingredienti in ordine decrescente di peso”
1. Acqua aggiunta e ingredienti volatili
Sono indicati nell’elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La
quantità d’acqua aggiunta come ingrediente in un alimento è determinata
sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli
altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in
considerazione se, in termini di peso, non supera il 5 % del prodotto finito.
Q esta deroga
Questa
de oga non si applica alla carne,
ca ne alle preparazioni
p epa a ioni a base di
carne, ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non
trasformati.
50
Disposizioni in materia di carne nel Reg.UE 1169/11
INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI
INGREDIENTI (2)
ALLEGATO VII – PARTE B “Ingredienti designati con la denominazione di una
categoria piuttosto che con una denominazione specifica
specifica”
Fatto salvo [sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze], gli ingredienti che
appartengono a una delle categorie di alimenti sottoelencate e che sono componenti di
un altro alimento possono essere designati con la denominazione di tale categoria invece
che con la denominazione specifica:
Definizione della categoria di alimento
Designazione
18. Tutti i tipi di prodotti che
rientrano nella definizione di «carni
separate meccanicamente».
«carni di … separate meccanicamente» e
la denominazione o le denominazioni
della specie o delle specie animali da cui
provengono.
17. I muscoli scheletrici delle specie
di mammiferi e di volatili
riconosciute idonee al consumo
umano con i tessuti che vi sono
contenuti o vi aderiscono, per i quali
il tenore totale di grassi e tessuto
connettivo non supera i valori [indicati
nella tabella della slide successiva] e
quando la carne costituisce un
ingrediente di un altro alimento.
«carne(i) di …» e la(le) denominazione(i)
della(e) specie animale(i) da cui
proviene(provengono).
p
(p
g
)
51
TABELLA
ALLEGATO VII – PARTE B “Ingredienti designati con la denominazione di una
categoria piuttosto che con una denominazione specifica”
Limiti massimi di grassi e tessuto connettivo per gli ingredienti designati dal termine
di «carne(i) di …»
Specie
Tenore in materie
grasse
Rapporto collagene/
proteine della carne*
Mammiferi (esclusi conigli e suini) e
miscugli di specie con predominanza di
mammiferi
25
25
Suini
30
25
Volatili e conigli
15
10
* Il rapporto collagene/proteine
ll
/
i
d ll carne è espresso come percentuale
della
l di collagene
ll
nelle
ll proteine
i
d ll
della
carne. Il tenore di collagene è pari a otto volte il tenore di idrossiprolina
Quando questi tenori limite sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di
«carne(i) di …» sono rispettati, il tenore in «carne(i) di …» deve essere adeguato al
ribasso di conseguenza e l’elenco degli ingredienti deve menzionare, oltre al termine
«carne(i) di …», la presenza di materie grasse e/o di tessuto connettivo. I prodotti
coperti dalla
d ll definizione
d f
d «carni separate meccanicamente» sono esclusi
di
l
d ll
dalla
presente definizione.
52