OGGETTO CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE QUESITO

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OGGETTO CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE QUESITO
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE
QUESITO
(posto in data 25 agosto 2011)
Sono un Dirigente Medico presso una ASL di Roma e sono interessato
a frequentare un corso di formazione manageriale valido ai fini di un
concorso per Direttore di struttura complessa e, se possibile, indirizzato
in particolare alla gestione di un reparto di Radiologia. Il mio scopo è
infatti imparare a gestire un reparto di radiologia. Devo fare riferimento
necessariamente a Corsi organizzati dalla Regione Lazio ?
La Regione Lazio organizza tali corsi? Se così non fosse ci sono corsi
comunque validi ai suddetti fini in regioni limitrofe oppure espletati
a Roma dal Ministero della Sanità?
RISPOSTA
(inviata in data 7 settembre 2011)
La Regione Lazio non ha ancora attivato i corsi di formazione manageriale la frequenza dei quali costituisce prerequisito per il conferimento
di incarichi di direzione di struttura complessa.
Le varie università presenti a Roma (Sapienza, Tor Vergata, Luiss,
Cattolica) hanno istituito master e corsi di alta formazione che sono
comunque utili ai fini della propria formazione personale, ma che non
possono essere considerati sostitutivi dei corsi di formazione manageriale previsti dalla normativa vigente per il conferimento di un incarico
di direzione di struttura complessa.
In questa situazione una azienda sanitaria che dovesse pubblicare un
avviso pubblico per il conferimento di un incarico di struttura
complessa dovrebbe precisare che l’attestato di formazione manageriale previsto dalla normativa vigente deve essere conseguito al primo
corso utile istituito dalla Regione, fermo restando che la valutazione
dei titoli dovrebbe tenere adeguato conto della frequenza di corsi
aventi comunque ad oggetto conoscenze e competenze manageriali.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
(i testi sono riportati nella versione vigente alla data della risposta)
I riferimenti normativi essenziali in materia sono i seguenti:
Il comma 1 dell’articolo 29 del CCNL 1998_2001, avente per oggetto
le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura
complessa, che rinvia al DPR 10 dicembre 1997, n. 484 per quanto
concerne la definizione dei requisiti per l’accesso alla dirigenza
apicale del ruolo sanitario (Regolamento recante la determinazione
dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e
dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale)
l’articolo 5 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484, che fissa i requisiti
per l’accesso alla dirigenza apicale del ruolo sanitario
l’articolo 7 del DPR 10 dicembre 1997, n. 484, che disciplinava
i corsi di formazione manageriale previsti per l’accesso alla dirigenza
apicale del ruolo sanitario, normativa poi riformulata dall’articolo
16 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
l’articolo 15, comma 8) del decreto legislativo, 30 dicembre 1992,
n. 502, che dispone l’obbligo di conseguire l’attestato di formazione
manageriale entro un anno dal conferimento dell’incarico laddove
non siano stati attivati dalla Regione i corsi previsti alla data
dell’avviso pubblico;
l’articolo 15 ter, comma 2 del decreto legislativo, 30 dicembre 1992,
n. 502, che disciplina le procedure di conferimento dell’incarico
di struttura complessa
l’articolo 16 quinquies del decreto legislativo, 30 dicembre 1992,
n. 502, che disciplina la materia della formazione manageriale
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CCNL 1998_2001
articolo 29
Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura
complessa
1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti
con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero
stabilito dall'atto aziendale.
DPR 10 dicembre 1997, n. 484
ARTICOLO 5
Requisiti
1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici,
fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo professionale, ove esistente;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o
disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;
c) curriculum in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza
d) attestato di formazione manageriale.
DPR 30 dicembre 1997, n. 484
ARTICOLO 7.
Corsi di formazione manageriale
1. L'attestato di formazione manageriale si consegue con la frequenza
ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento.
L'attestato ha una validità di sette anni dalla data di rilascio.
2. I corsi sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario
delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, e successive modificazioni e
degli istituti zoo profilattici sperimentali; il personale deve possedere
una anzianità di servizio, alla data del bando, di almeno cinque
anni.
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3. I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del
ruolo sanitario e sono articolati in attività didattiche teoriche e
pratiche e nella partecipazione attiva a seminari.
4. I contenuti, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione
dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane ed all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, la metodologia delle
attività didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso
nonché la durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati
con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Un numero di ore, non inferiore a 10, di attività didattica di ciascun
corso è dedicato alla sanità pubblica; la relativa attività didattica
è svolta a cura dell'Istituto superiore di sanità.
5. I corsi sono indetti con periodicità almeno biennale, dal Ministero
della sanità, previa programmazione nazionale sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previo
accordo con il Ministero della sanità sentita la conferenza Stato
Regioni, organizzano e attivano i corsi. Con lo stesso accordo l'Istituto superiore di sanità organizza ed attiva i corsi dell'area di sanità
pubblica.
7. I corsi sono attivati a livello nazionale, interregionale o regionale,
in una o più sessioni e sedi, a seconda del numero dei candidati
al corso e delle capacità ricettive delle strutture sanitarie ove si
svolge l'attività didattica.
8. Il bando indica l'articolazione del corso, la durata, i contenuti,
la metodologia delle attività didattiche, le sessioni, nonché le modalità di ammissione e assegnazione, il periodo di svolgimento, i
posti e le sedi del corso. Nelle domande i candidati devono
specificare, a pena di decadenza, la sessione e la sede preferita. Per
motivate esigenze organizzative o in caso di domande superiori alla
capacità delle strutture didattiche il candidato può essere assegnato
ad una sessione o sede diversa da quella prescelta, o alla sessione
successiva. L'assegnazione è disposta in base al criterio della precedenza in relazione all'età.
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9. In ogni sessione di corsi si può presentare domanda di ammissione
per un solo corso.
10. La mancata frequenza, per qualsiasi motivo, delle attività didattiche
teoriche, pratiche o seminariali per un numero di ore superiore ad un
quinto di quelle globalmente previste per il corso comporta l'esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di formazione può essere
sospeso per servizio militare, gravidanza e puerperio e malattia,
fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta e che il
periodo di assenza deve essere recuperato nell'ambito di altro corso
anche di altra sessione.
11. Al termine del periodo di formazione i partecipanti al corso devono
sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta
dai docenti del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo,
il colloquio è rilasciato, in un unico esemplare, un attestato
di formazione manageriale. In caso di più sessioni dello stesso corso,
l'attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell'ultima sessione.
12. Per la realizzazione dei corsi il Ministero della sanità, le regioni e
l'Istituto superiore di sanità si avvalgono delle unità sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari, degli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zoo profilattici
sperimentali, nonché di altri soggetti pubblici e privati accreditati e
di associazioni e società scientifiche accreditate, ai fini della
formazione, dal Ministero della sanità, sentita la commissione
nazionale per la formazione, in relazione alla documentata rappresentanza e alla diffusione della struttura organizzativa in tutto il territorio nazionale.
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decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
articolo 15 comma 8
8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n.484, come modificato dall'articolo 16-quinquies, deve essere
conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al
conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico
stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale
programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono
esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale.
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
articolo 15 ter, comma 2
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è
effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione.
Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. La commissione,
nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario,
che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio
sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore
generale ed uno dal Collegio di direzione. Fino alla costituzione del
collegio alla individuazione provvede il Consiglio dei sanitari.
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articolo 16 quinquies
Formazione manageriale
1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per
lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici,
fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, dopo l'assunzione
dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi organizzati
ed attivati dalle Regioni secondo quanto previsto al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo
accordo con il Ministero della sanità sentita la Conferenza Stato
Regioni, organizzano ed attivano, a livello regionale o interregionale,
avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati
accreditati dalla Commissione Nazionale per la formazione continua,
i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto
delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri
in base ai quali l'Istituto superiore di sanità attiva e organizza i corsi
per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa
dell'area di sanità pubblica che vengono attivati a livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione
nazionale per la formazione continua, sono definiti i criteri
per l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 con particolare
riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri
di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane
e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi
e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche,
alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare
i risultati ottenuti dai partecipanti.
4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale
dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
degli istituti zoo profilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano,
altresì, al personale degli enti e strutture pubbliche alle quali sia
stata estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura
complessa di cui al presente decreto.
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