Categorie economiche - Servizi

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Categorie economiche - Servizi
Categorie economiche - Servizi
2016
AFFITTACAMERE E BED AND BREAKFAST
CODICI ATECO 2007
55.20.51
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence
1. INQUADRAMENTO GIURIDICO
Inquadramento
attività
affittacamere
Secondo quanto disposto dall’art. 1 della legge 16 giugno 1939, n. 1111 sono
qualificati “affittacamere” i privati i quali forniscono abitualmente alloggio,
dietro compenso, adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobiliate ed arredate con un numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti
(nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle
camere e degli ospiti).
Gli esercizi di “affittacamere” rientrano tra le strutture ricettive; infatti, vengono definiti come le strutture composte da non più di sei camere ubicate in
non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono
forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Inquadramento
attività
bed and breakfast
Spesso, l’attività di affittacamere rientra nel più completo servizio di bed and
breakfast.
Si tratta di un’attività che si svolge presso il proprio domicilio, per brevi periodi e
che permette di continuare la normale vita familiare.
L’attività di sostanzia nell’offrire, in una strutture ricettiva, la possibilità di
dormire e di fare, al mattino, la prima colazione: quindi, niente pranzo, né cena.
È sufficiente possedere una spaziosa casa con la disponibilità di almeno una
camera in una località di interesse turistico.
Secondo le norme regionali in vigore, costituiscono attività ricettive a conduzione familiare tipo Bed and Breakfast le strutture ricettive gestite da privati
che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima
colazione.
La formula offre notevoli vantaggi dal punto di vista ricettivo. Infatti, attraverso l’utilizzo della formula del Bed and breakfast è possibile ampliare notevolmente la rete ricettiva, senza deturpare il paesaggio e snaturare le realtà locali
con la costruzione di nuovi edifici.
Inoltre, permette la ristrutturazione degli edifici esistenti e di recuperarli per
un’attività redditizia. Di conseguenza, si rivela come una formula alternativa al
turismo rurale e all’agriturismo.
Disciplina
sul turismo
Le attività di affittacamere e di bed and breakfast rientrano nella disciplina sul
turismo.
2. REQUISITI
Tipo di requisito
Onorabilità
In cosa consiste
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Maggiore età;
mancanza di interdizione o inabilitazione;
non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione;
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Professionalità (1)
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non aver riportato (o aver riportato ottenendo la riabilitazione) condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico, delitti contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all'autorità;
non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza
personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
non trovarsi in situazioni di divieto, sospensione, o di decadenza previste dalle leggi antimafia dall'art. 10, legge 31 maggio 1965, n. 575
recante "Disposizioni contro la mafia";
non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, avere
ottenuto la riabilitazione civile.
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o
riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare
o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli
alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o,
se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione
all'INPS;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di
laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui si è appena detto devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa,
dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Ciò significa che è ammessa, ai fini dell'avvio dell'attività di vendita nel
settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e
bevande, la possibilità che il requisito professionale richiesto dalla disciplina possa essere posseduto dal soggetto preposto, in alternativa al titolare o al rappresentante legale.
(1) Solo in caso di somministrazione di alimenti e bevande.
E’ necessario, inoltre:
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avere la disponibilità dei locali, da destinare a sede dell'attività, con la destinazione d'uso prevista
dalla legge per l'esercizio dell'attività;

possedere tutte le eventuali autorizzazioni richieste.
3. ITER PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Cosa
Quando
Come
A chi rivolgersi
SCIA (1)
All’avvio
ComUnica
SUAP
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dell’attività
Iscrizione
Imprese
Registro
Apertura
IVA
Partita
CCIAA
Entro 30 giorni
Iscrizione INPS
Ufficio Agenzia
delle Entrate
Sede INPS
Iscrizione INAIL (2)
Contestuale
all’inizio
dell’attività
Istituzione dei registri contabili
All’avvio
dell’attività
Sede INAIL
(1) Occorre rispettare alcuni requisiti minimi dei locali adibiti all’attività (si rimanda alle disposizioni locali) e le norme igienico sanitarie e di sicurezza sugli impianti.
(2) Solo se si assumono lavoratori dipendenti.
4. ASPETTI SPECIFICI
Disciplina IVA
affittacamere
Per quanto riguarda le regole di applicazione dell’imposta, sempre che non si
tratti di attività occasionale (e pertanto, esclusa dall’IVA) va ricordato che in
base all’attuale quadro normativo, delineato dall’art. 10, n. 8), del D.P.R. n.
633/1972, le locazioni, anche finanziarie, di immobili abitativi costituiscono operazioni esenti da IVA.
Dall’ambito di esenzione devono ritenersi escluse, tuttavia, in conformità a
quanto espressamente stabilito dalla normativa comunitaria (Dir.
2006/112/CE del 28 novembre 2006, art. 135, punto 2, lett. a), rifusione
della VI direttiva CEE 17 maggio 1977, n. 388, art. 13, B, b), n.1), le prestazioni di alloggio effettuate nel settore alberghiero, individuato secondo le
definizioni degli ordinamenti interni dei singoli Stati membri.
L’Agenzia delle Entrate inoltre, si è già espressa in tal senso con la risoluzione 10 agosto 2004, n. 117/E, con la quale ha chiarito che l’attività di locazione immobili ad uso turistico può essere qualificata come attività di
prestazione di alloggio nel settore alberghiero se sia qualificabile come tale
sulla base della normativa di settore.
In tal caso è assoggettata ad IVA, con applicazione dell’aliquota del 10%, ai
sensi del n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972,
concernente “ prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di
cui all’art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni
...“.
Tale orientamento è stato confermato nella circolare 1 marzo 2007, n. 12/E
anche in relazione al mutato quadro normativo disposto dal D.L. n.
223/2006.
Pertanto, anche in base al vigente quadro normativo, affinché le locazioni
di immobili abitativi possano essere qualificate attività di tipo turistico alberghiero, e attratte nella specifica normativa IVA prevista per l’attività
propria degli alberghi, motel, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, e simili, è necessario che ricorrano i requisiti a tal fine
richiesti dalla normativa di settore.
Attività occasionale
di bed and breakfast
La R.M. 13 ottobre 2000, n. 155/E ha fornito importanti delucidazioni sul
trattamento fiscale applicabile all’attività di Bed and Breakfast.
Sulla base della citata risoluzione ministeriale, è stato chiarito che le pre-
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stazioni di alloggio e prima colazione delle strutture ricettive, operanti nella
Regione Emilia Romagna, possono essere escluse dal campo di applicazione
dell’IVA, analogamente a quanto avviene per lo svolgimento delle medesime
attività sul territorio della regione Lazio, secondo quanto in passato aveva
riconosciuto il Ministero con la R.M. 14 dicembre 1998, n. 180/E.
Il presupposto soggettivo di imponibilità IVA, infatti, sussiste qualora le
prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in un’attività
esercitata per professione abituale, mentre il carattere saltuario
dell’attività di fornitura di alloggio e prima colazione si identifica con quello
dell’occasionalità.
L’esclusione del campo di applicazione dell’imposta può affermarsi, quindi,
solo se l’attività venga esercitata non in modo sistematico o con carattere
di stabilità e senza l’organizzazione di mezzi che è indice di professionalità
dell’esercizio dell’attività stessa.
In conclusione, il Ministero ha ritenuto che anche l’attività di alloggio e
prima colazione, se effettivamente resa con carattere di occasionalità, sia
esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, a prescindere dal fatto che tale
caratteristica sia espressamente prevista o meno dalle leggi disciplinanti
l’attività in esame.
Riferimenti
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Legge 16 giugno 1939, n. 1111
D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79
D.P.C.M. 13 settembre 2002
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
Circolare MSE 10 agosto 2010, n. 3637/C
Circolare MSE 12 settembre 2012, n. 3656/C