il trust - Studio Fardin Gomirato

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IL TRUST
1. DEFINIZIONE E FINALITA’
Il trust è un contratto con cui un soggetto disponente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più
beni a un soggetto fiduciario (trustee), il quale ne dispone e li amministra secondo le indicazioni
stabilite nel rapporto giuridico, per uno scopo predeterminato o nell'interesse di uno o più
beneficiari ai quali potranno trasferirsi i beni alla fine del trust.
L’effetto del trust è quello di realizzare la piena separazione dalla sfera giuridica del disponente
del patrimonio conferito nel trust, che passa in piena proprietà al trustee, attuando una forte
tutela e garanzia del patrimonio stesso.
I beni trasferiti nel trust, infatti, non possono essere oggetto di pretese da parte di:
 creditori del disponente, poiché non sono più di sua proprietà
 creditori personali del trustee, poiché lo stesso, seppur proprietario, li detiene solo per il trust
e non a titolo personale
 creditori dei beneficiari o loro eredi, che potranno “aggredire” i beni solo a seguito della
cancellazione del trust e del trasferimento della proprietà.
Le finalità del trust possono essere molteplici:
 amministrazione e protezione del patrimonio familiare
 tutela di minori e di soggetti incapaci, in deroga alle restrizioni previste dalle disposizioni
testamentarie che prevedono godimenti limitati dei beni
 tutela del patrimonio per finalità successorie, con destinazione a eredi specifici o a persone
estranee alla famiglia.
2. I SOGGETTI COINVOLTI
Gli attori fondamentali del trust sono generalmente, ma non necessariamente, tre:
 settlor
 trustee
 beneficiario
Se previsto dall’atto istitutivo del trust, è possibile individuare anche la figura del:
 protector
Settlor
Il settlor, o disponente, è il soggetto che costituisce il trust, ovvero colui che istituisce tramite una
dichiarazione espressa di volontà o per testamento un trust volontario o testamentario.
Trustee
Il trustee è il soggetto a cui il settlor trasferisce i beni. Il trustee diventa proprietario dei beni in
seguito ad una donazione (trust inter vivos) oppure attraverso testamento (trust mortis causa).
I beni ricevuti dovranno essere amministrati per sempre, nel caso di trust irrevocabile, oppure per
un periodo di tempo limitato, nel caso di trust revocabile.
Il trustee è pieno proprietario dei beni e, nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, deve agire in
buona fede e seguendo gli scopi prefissati e gestendo i beni con prudenza ed in maniera corretta
senza alcun obbligo di richiedere pareri o consigli né al settlor né ai beneficiari.
Il trustee ha facoltà di vendere i beni del trust se è previsto dall'atto istitutivo del trust stesso e se
lo ritiene opportuno per la buona gestione del trust e per l'interesse dei beneficiari.
Il trustee può essere nominato anche quale beneficiario del trust, tuttavia affinché ciò sia possibile
non deve essere l'unico beneficiario e all'amministrazione del trust devono partecipare altri
trustees.
L’azione di responsabilità contro il trustee che non adempia ai suoi obblighi può essere chiesta
solo dai beneficiari, e non dal settlor tranne nel caso in cui sia esso stesso anche beneficiario;
questo perché i beneficiari sono i soli ad essere titolari di un diritto di aspettativa nei confronti del
trustee.
Beneficiario
il beneficiario è colui nel cui interesse sono amministrati i beni oggetto del trust.
Per tutta la durata del trust i beneficiari hanno soltanto un diritto di aspettativa nei confronti del
trustee, diritto che gli stessi beneficiari possono cedere o al quale possono rinunciare.
I beneficiari possono essere distinti fra:
 coloro che sono solamente destinatari del reddito o di qualunque beneficio ottenibile dal trust
(rendita in denaro, comodato gratuito ecc.);
 coloro che alla scadenza o cessazione del trust entreranno in possesso dei beni.
Ai fini della validità del trust non è necessario che il beneficiario venga a conoscenza del suo diritto
né che lo accetti.
I beneficiari possono esperire azione giudiziaria contro il trustee per richiederne la sostituzione.
Protector
Se previsto dall’atto istitutivo del trust, e qualora lo ritenga opportuno, il settlor può nominare un
protector del trust, con l'incarico di controllare l'amministrazione ed al quale può conferire dei
poteri di veto sull'operato del trustee.
Il protector può avere i seguenti poteri:


potere di sostituire il trustee, qualora quest'ultimo si riveli un cattivo amministratore,
soprattutto quando il beneficiario sia impossibilitato ad agire in giustizia (ad esempio perché
perché incapace)
potere di direzione che gli permette di verificare se l'operato del trustee rispecchia le
indicazioni fornite dal settlor
3. IL TRUST IN ITALIA
La firma della Convenzione dell'Aia sul Diritto applicabile ai Trusts ha permesso il riconoscimento
di questo istituto in quei Paesi che ancora non lo prevedevano.
L'Italia è stata la prima nazione a rendere esecutiva la Convenzione dell'Aia con la legge 16 ottobre
1989, n. 364, e ratificata a partire dal 21 febbraio 1990.
L'Italia continua in realtà a non disporre di una regolamentazione del trust, anche se dopo l'entrata
in vigore della Convenzione dell’Aia, varie pronunce giurisprudenziali hanno favorito, anche se con
qualche eccezione, la circolazione dei trusts interni.
L'atto istitutivo deve essere redatto in forma scritta, come previsto dalla Convenzione ed è
evidente che tale atto dovrà uniformarsi alle norme del Codice Civile.
La scrittura privata autenticata dovrebbe essere sufficiente, a meno che l'atto contenga
disposizioni che trasferiscono la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati, per i quali è
richiesto l'atto pubblico.
La registrazione del trust serve a dare data certa al trust e la trascrizione nei pubblici registri dei
beni immobili e mobili registrati trasferiti al trust serve a renderli inopponibili ai terzi. La
trascrizione avviene in capo al trustee non essendo possibile l'intestazione in capo al trust, visto
che non si tratta né di una persona fisica né giuridica, pertanto il trustee deve dichiarare la sua
condizione.
4. TRUST E SUCCESSIONE GENERAZIONALE
Il possibile utilizzo del trust nella pianificazione della successione generazionale deriva dal fatto
che i trust, tramite la segregazione dei beni affidati al trustee, assicurano la possibilità che tali beni
mantengano la loro sostanziale unitarietà e siano destinati allo scopo in vista del quale il trust è
stato istituito.
Nella successione generazionale il trust può consentire di realizzare alcuni obiettivi che sono
tipicamente perseguiti dall’imprenditore nel trasferire l'azienda ai figli: garantire la unitarietà del
complesso aziendale, perseguire una gradualità nel trasferimento del controllo, consentire una
revocabilità delle attribuzioni patrimoniali, pianificare il sub ingresso degli eredi in via successiva.
La posizione dei legittimari è pienamente tutelata anche con riferimento ai trust successori: in
questa prospettiva, è sufficiente rilevare che le norme del codice civile italiano in materia di
successione necessaria sono espressamente richiamate dall'art. 15 della convenzione dell'Aja. I
legittimari lesi nella quota di legittima potranno, pertanto, agire con l'azione di riduzione per il
ripristino dei loro diritti sul patrimonio del de cuius.
5. CENNI SUGLI ASPETTI FISCALI DEL TRUST
Ai fini dell’imposizione diretta si distinguono:
1. trust trasparenti, con beneficiari di reddito "individuati", i cui redditi vengono imputati per
trasparenza agli stessi beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata
nell’atto di costituzione (o in altri documenti successivi), ovvero in parti uguali in caso di
mancanza di individuazione delle quote.
2. trust opachi, senza beneficiari di reddito "individuati", i cui redditi vengono direttamente
attribuiti al trust medesimo che, a seconda dei casi, verrà qualificato come ente
commerciale o ente non commerciale.
Il trust quindi è tassato per trasparenza, come stabilito dalla circolare 48/2007, soltanto nei casi in
cui siano individuati i beneficiari del reddito ed è possibile che un trust sia al contempo opaco e
trasparente, quando parte del reddito è accantonata a capitale e parte è attribuita ai beneficiari.
Nel caso di Trust trasparenti, i redditi imputati ai beneficiari sono inclusi tra i redditi di capitale ai
sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, del Dpr 917/1986; tuttavia, come precisato dalla
Circolare 48/2007, gli stessi sono tassati per competenza e non per cassa.
I redditi conseguiti e tassati in capo ai trust opachi non possono essere successivamente tassati in
capo ai beneficiari (cfr. risoluzione 81/2008 sul trust misto) a seguito della loro distribuzione.
Imposte ipotecarie e catastali – Sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione
di atti aventi a oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale degli
stessi. La circolare 48/2007 ha precisato che le stesse imposte sono dovute in misura
proporzionale sia in sede di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal disponente
al trustee, sia nel successivo trasferimento dei beni medesimi dal trustee ai beneficiari. Le imposte
ipotecarie e catastali sono inoltre dovute per i trasferimenti eventualmente effettuati durante la
vita del trust.
Imposta di successione e donazione – Secondo la tesi espressa dall’Agenzia delle Entrate la
tassazione trova applicazione solamente nel primo passaggio dal disponente al trustee e non
anche nel trasferimento finale dal trustee ai beneficiari, poiché la realizzazione dell'attribuzione
liberale si pone sin dall'origine a favore del beneficiario. La determinazione delle aliquote e delle
franchigie deve, quindi, essere determinata in riferimento al rapporto intercorrente tra il
disponente e il beneficiario e non a quello tra disponente e trustee. Nel caso del trust di scopo,
mancando un beneficiario finale, l'imposta sarà dovuta con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli
di destinazione a favore di altri soggetti ex articolo 2, comma 48, lettera c), Dl 262/2006.
La costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del
disponente non è soggetta all'imposta di donazione (cfr. articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990)
qualora abbia a oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni (con il rispetto di
determinate condizioni).
Per un approfondimento delle complesse tematiche fiscali inerenti l’istituto del trust rinviamo alla
guida “Trust – Aspetti fiscali” presente nella stessa sezione “Documenti/Guide informative” del
sito www.studiofardingomirato.it.