il trust - Studio Fardin Gomirato
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IL TRUST 1. DEFINIZIONE E FINALITA’ Il trust è un contratto con cui un soggetto disponente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un soggetto fiduciario (trustee), il quale ne dispone e li amministra secondo le indicazioni stabilite nel rapporto giuridico, per uno scopo predeterminato o nell'interesse di uno o più beneficiari ai quali potranno trasferirsi i beni alla fine del trust. L’effetto del trust è quello di realizzare la piena separazione dalla sfera giuridica del disponente del patrimonio conferito nel trust, che passa in piena proprietà al trustee, attuando una forte tutela e garanzia del patrimonio stesso. I beni trasferiti nel trust, infatti, non possono essere oggetto di pretese da parte di: creditori del disponente, poiché non sono più di sua proprietà creditori personali del trustee, poiché lo stesso, seppur proprietario, li detiene solo per il trust e non a titolo personale creditori dei beneficiari o loro eredi, che potranno “aggredire” i beni solo a seguito della cancellazione del trust e del trasferimento della proprietà. Le finalità del trust possono essere molteplici: amministrazione e protezione del patrimonio familiare tutela di minori e di soggetti incapaci, in deroga alle restrizioni previste dalle disposizioni testamentarie che prevedono godimenti limitati dei beni tutela del patrimonio per finalità successorie, con destinazione a eredi specifici o a persone estranee alla famiglia. 2. I SOGGETTI COINVOLTI Gli attori fondamentali del trust sono generalmente, ma non necessariamente, tre: settlor trustee beneficiario Se previsto dall’atto istitutivo del trust, è possibile individuare anche la figura del: protector Settlor Il settlor, o disponente, è il soggetto che costituisce il trust, ovvero colui che istituisce tramite una dichiarazione espressa di volontà o per testamento un trust volontario o testamentario. Trustee Il trustee è il soggetto a cui il settlor trasferisce i beni. Il trustee diventa proprietario dei beni in seguito ad una donazione (trust inter vivos) oppure attraverso testamento (trust mortis causa). I beni ricevuti dovranno essere amministrati per sempre, nel caso di trust irrevocabile, oppure per un periodo di tempo limitato, nel caso di trust revocabile. Il trustee è pieno proprietario dei beni e, nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, deve agire in buona fede e seguendo gli scopi prefissati e gestendo i beni con prudenza ed in maniera corretta senza alcun obbligo di richiedere pareri o consigli né al settlor né ai beneficiari. Il trustee ha facoltà di vendere i beni del trust se è previsto dall'atto istitutivo del trust stesso e se lo ritiene opportuno per la buona gestione del trust e per l'interesse dei beneficiari. Il trustee può essere nominato anche quale beneficiario del trust, tuttavia affinché ciò sia possibile non deve essere l'unico beneficiario e all'amministrazione del trust devono partecipare altri trustees. L’azione di responsabilità contro il trustee che non adempia ai suoi obblighi può essere chiesta solo dai beneficiari, e non dal settlor tranne nel caso in cui sia esso stesso anche beneficiario; questo perché i beneficiari sono i soli ad essere titolari di un diritto di aspettativa nei confronti del trustee. Beneficiario il beneficiario è colui nel cui interesse sono amministrati i beni oggetto del trust. Per tutta la durata del trust i beneficiari hanno soltanto un diritto di aspettativa nei confronti del trustee, diritto che gli stessi beneficiari possono cedere o al quale possono rinunciare. I beneficiari possono essere distinti fra: coloro che sono solamente destinatari del reddito o di qualunque beneficio ottenibile dal trust (rendita in denaro, comodato gratuito ecc.); coloro che alla scadenza o cessazione del trust entreranno in possesso dei beni. Ai fini della validità del trust non è necessario che il beneficiario venga a conoscenza del suo diritto né che lo accetti. I beneficiari possono esperire azione giudiziaria contro il trustee per richiederne la sostituzione. Protector Se previsto dall’atto istitutivo del trust, e qualora lo ritenga opportuno, il settlor può nominare un protector del trust, con l'incarico di controllare l'amministrazione ed al quale può conferire dei poteri di veto sull'operato del trustee. Il protector può avere i seguenti poteri: potere di sostituire il trustee, qualora quest'ultimo si riveli un cattivo amministratore, soprattutto quando il beneficiario sia impossibilitato ad agire in giustizia (ad esempio perché perché incapace) potere di direzione che gli permette di verificare se l'operato del trustee rispecchia le indicazioni fornite dal settlor 3. IL TRUST IN ITALIA La firma della Convenzione dell'Aia sul Diritto applicabile ai Trusts ha permesso il riconoscimento di questo istituto in quei Paesi che ancora non lo prevedevano. L'Italia è stata la prima nazione a rendere esecutiva la Convenzione dell'Aia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, e ratificata a partire dal 21 febbraio 1990. L'Italia continua in realtà a non disporre di una regolamentazione del trust, anche se dopo l'entrata in vigore della Convenzione dell’Aia, varie pronunce giurisprudenziali hanno favorito, anche se con qualche eccezione, la circolazione dei trusts interni. L'atto istitutivo deve essere redatto in forma scritta, come previsto dalla Convenzione ed è evidente che tale atto dovrà uniformarsi alle norme del Codice Civile. La scrittura privata autenticata dovrebbe essere sufficiente, a meno che l'atto contenga disposizioni che trasferiscono la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati, per i quali è richiesto l'atto pubblico. La registrazione del trust serve a dare data certa al trust e la trascrizione nei pubblici registri dei beni immobili e mobili registrati trasferiti al trust serve a renderli inopponibili ai terzi. La trascrizione avviene in capo al trustee non essendo possibile l'intestazione in capo al trust, visto che non si tratta né di una persona fisica né giuridica, pertanto il trustee deve dichiarare la sua condizione. 4. TRUST E SUCCESSIONE GENERAZIONALE Il possibile utilizzo del trust nella pianificazione della successione generazionale deriva dal fatto che i trust, tramite la segregazione dei beni affidati al trustee, assicurano la possibilità che tali beni mantengano la loro sostanziale unitarietà e siano destinati allo scopo in vista del quale il trust è stato istituito. Nella successione generazionale il trust può consentire di realizzare alcuni obiettivi che sono tipicamente perseguiti dall’imprenditore nel trasferire l'azienda ai figli: garantire la unitarietà del complesso aziendale, perseguire una gradualità nel trasferimento del controllo, consentire una revocabilità delle attribuzioni patrimoniali, pianificare il sub ingresso degli eredi in via successiva. La posizione dei legittimari è pienamente tutelata anche con riferimento ai trust successori: in questa prospettiva, è sufficiente rilevare che le norme del codice civile italiano in materia di successione necessaria sono espressamente richiamate dall'art. 15 della convenzione dell'Aja. I legittimari lesi nella quota di legittima potranno, pertanto, agire con l'azione di riduzione per il ripristino dei loro diritti sul patrimonio del de cuius. 5. CENNI SUGLI ASPETTI FISCALI DEL TRUST Ai fini dell’imposizione diretta si distinguono: 1. trust trasparenti, con beneficiari di reddito "individuati", i cui redditi vengono imputati per trasparenza agli stessi beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione (o in altri documenti successivi), ovvero in parti uguali in caso di mancanza di individuazione delle quote. 2. trust opachi, senza beneficiari di reddito "individuati", i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo che, a seconda dei casi, verrà qualificato come ente commerciale o ente non commerciale. Il trust quindi è tassato per trasparenza, come stabilito dalla circolare 48/2007, soltanto nei casi in cui siano individuati i beneficiari del reddito ed è possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente, quando parte del reddito è accantonata a capitale e parte è attribuita ai beneficiari. Nel caso di Trust trasparenti, i redditi imputati ai beneficiari sono inclusi tra i redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, del Dpr 917/1986; tuttavia, come precisato dalla Circolare 48/2007, gli stessi sono tassati per competenza e non per cassa. I redditi conseguiti e tassati in capo ai trust opachi non possono essere successivamente tassati in capo ai beneficiari (cfr. risoluzione 81/2008 sul trust misto) a seguito della loro distribuzione. Imposte ipotecarie e catastali – Sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi a oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale degli stessi. La circolare 48/2007 ha precisato che le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale sia in sede di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal disponente al trustee, sia nel successivo trasferimento dei beni medesimi dal trustee ai beneficiari. Le imposte ipotecarie e catastali sono inoltre dovute per i trasferimenti eventualmente effettuati durante la vita del trust. Imposta di successione e donazione – Secondo la tesi espressa dall’Agenzia delle Entrate la tassazione trova applicazione solamente nel primo passaggio dal disponente al trustee e non anche nel trasferimento finale dal trustee ai beneficiari, poiché la realizzazione dell'attribuzione liberale si pone sin dall'origine a favore del beneficiario. La determinazione delle aliquote e delle franchigie deve, quindi, essere determinata in riferimento al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario e non a quello tra disponente e trustee. Nel caso del trust di scopo, mancando un beneficiario finale, l'imposta sarà dovuta con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di altri soggetti ex articolo 2, comma 48, lettera c), Dl 262/2006. La costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del disponente non è soggetta all'imposta di donazione (cfr. articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990) qualora abbia a oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni (con il rispetto di determinate condizioni). Per un approfondimento delle complesse tematiche fiscali inerenti l’istituto del trust rinviamo alla guida “Trust – Aspetti fiscali” presente nella stessa sezione “Documenti/Guide informative” del sito www.studiofardingomirato.it.