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POAIASN 04-1
VIGILANZA PER LA PREVENZIONE DELLE
INTOSSICAZIONE DA FUNGHI
PROCEDURA OPERATIVA
PROCEDURA OPERATIVA
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
RELATIVA ALLA PG25B
INDICE
1. SCOPO
1
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
1
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
1
4. RESPONSABILITÀ
1
5. COMPETENZE
2
6. COMPETENZE E REQUISITI DEL VENDITORE
4
7. SANZIONI
4
FUNZIONE E NOME
REDATTO
APPROVATO
EMESSO
VERSIONE
DATA
FIRMA
Responsabile Area Tecnica
Elio Azzolari
Referente AREA IASN
Dr.ssa Lucia Antonioli
RAQ del DPM
Gotti Enrico
MOTIVO
POAIASN 04-0 21/01/2005
Prima emissione
POAIASN 04-1 24/01/2011
Revisione generale per adeguamento alla L. R. 3/2010
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POAIASN 04-1
VIGILANZA PER LA PREVENZIONE DELLE
INTOSSICAZIONE DA FUNGHI
PROCEDURA OPERATIVA
1. SCOPO
La presente PO definisce le attività ed i compiti della Sezione Ispettorato Micologico
L’ Ispettorato Micologico si pone l’obbiettivo di assicurare il controllo di commestibilità e di qualità
dei funghi sottoposti a visita da privati raccoglitori e di garantire, per quanto possibile, il controllo
igienico sanitario sui funghi commercializzati attraverso i normali circuiti commerciali ( vendita
all’ingrosso, vendita al minuto, preparazione e confezionamento di funghi comunque condizionati).
Tale attività ha quindi lo scopo di garantire che il consumo di funghi avvenga in tutta sicurezza
tendendo ad azzerare o quanto meno a ridurre l’incidenza delle intossicazioni alimentari e
avvelenamenti dovuti al consumo di funghi non commestibili o velenosi
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Delibera G. R. Lombardia n. IV/51139 del 30/01/1990 – Istituzione dei Centri Micologici.
Legge 23 agosto 1993 n. 352.
D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376.
D.M. 29 novembre 1996 n. 686.
Legge Regionale n. 31 del 5 dicembre 2008.
Legge Regionale n. 3 dell’1 febbraio 2010.
Regolamento CE 852/2004.
Circolare DG Sanità n.17/SAN del 22 ottobre 2010.
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
L’Ispettorato Micologico garantisce la realizzazione dei seguenti servizi :
Con riferimento alla raccolta dei funghi epigei spontanei;
il riconoscimento delle specie fungine raccolte da privati cittadini e determinazione dei
funghi commestibili
la consulenza in occasione di presunti casi di intossicazione ad Ospedali e strutture di
emergenza in genere
gli interventi formativi ed educativi diretti alla popolazione
Con riferimento alla commercializzazione di funghi spontanei, coltivati e condizionati:
controllo con relativa certificazione dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita attività
ispettive presso le aziende di preparazione, deposito, vendita e somministrazione
interventi formativi ed educativi diretti agli operatori del settore ortofrutticoli e della
ristorazione
parere di idoneità, alla identificazione delle specie fungine commercializzate, ai fini del
rilascio dell’attestato agli Esercenti la vendita dei funghi freschi spontanei e dei funghi
secchi sfusi.
4. RESPONSABILITÀ
La responsabilità di attivazione e di gestione di tutte le operatività descritte nella presente
procedura sono del Responsabile dell’ ISPETTORATO MICOLOGICO.
Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 sono garantite da dipendenti con l’attestato di micologo e iscritti
nell’albo Nazionale dei micologi oltre che in quello della Regione Lombardia.
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POAIASN 04-1
VIGILANZA PER LA PREVENZIONE DELLE
INTOSSICAZIONE DA FUNGHI
PROCEDURA OPERATIVA
5. COMPETENZE
5.1
Rilascio dell’attestazione d’idoneità all’identificazione delle specie fungine
L’attestazione d’idoneità all’identificazione delle specie fungine commercializzate è rilasciata
dall’Area IASN e redatta secondo modello MIM04.
La valutazione del possesso delle conoscenze necessarie per il rilascio dell’attestazione d’idoneità
avviene sotto forma di colloquio avanti ad apposita commissione composta dal Responsabile
dell’Ispettorato Micologico o suo delegato, e da un Tecnico della Prevenzione - Micologo dell’ASL.
L’originale è rilasciato al cittadino, una copia è archiviata presso l’I. M. e registrata nel file anagrafe
venditori abilitati .
5.2
Riconoscimento delle specie fungine raccolte da privati cittadini, determinazione
dei funghi commestibili.
Il servizio è svolto attraverso l’apertura stagionale di “sportelli micologici”.
A mezzo stampa locale e locandine informative ogni anno è data ampia informativa, agli Enti
pubblici e alla cittadinanza, circa la localizzazione e gli orari di apertura degli sportelli micologici.
L’accertamento della commestibilità dei funghi raccolti dai privati cittadini avviene presso detti
sportelli micologici . Il servizio è gratuito.
Al termine dell’accertamento il micologo redige certificazione di commestibilità su modello MIM01,
rilascia al cittadino una copia della certificazione, trattiene l’originale per gli atti d’ufficio.
Interventi formativi - educativi diretti alla popolazione
In collaborazione con i gruppi micologici esistenti sul territorio provinciale verranno organizzati
corsi di formazione mirati al riconoscimento delle specie velenose, modalità di raccolta,
conservazione e consumo.
5.3 Prestazioni relative la commercializzazione
Di seguito si forniscono gli indirizzi normativi, tecnico scientifici ed operativi per i Tecnici della
Prevenzione micologi e non, al fine di esercitare una corretta attività di controllo dei funghi epigei
freschi sfusi in fase di certificazione alla vendita e in fase di commercializzazione.
Fase di certificazione
Ai sensi della Legge Regionale n. 3 dell’1 febbraio 2010 gli O.S.A. che dispongono del micologo di
cui all’art. 2 del D.M. 686/1996 in osservanza delle procedure di autocontrollo aziendale, possono
commercializzare, nel solo ambito regionale funghi spontanei freschi sfusi certificati dal
micologo aziendale.
Il servizio di certificazione svolto dai micologi ASL alle ditte che ne dovessero fare richiesta nel
caso queste siano dotate di micologo aziendale sarà limitato alle partite destinate al commercio
fuori Regione.
Il micologo ASL effettuato il controllo appone su ogni singolo collo una striscia identificativa della
specie fungina contenuta.
Al termine della prestazione lascia presso l’Azienda il modello MIM03 di cui una copia è consegnata
al Responsabile dell’I.M.
Fase di commercializzazione
E’ consentita la vendita delle specie di funghi freschi spontanei di cui
all’allegato 1 del D.P.R. 376/95 integrato con le specie previste dall’art. 107 della L. R. 31/2008.
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POAIASN 04-1
VIGILANZA PER LA PREVENZIONE DELLE
INTOSSICAZIONE DA FUNGHI
PROCEDURA OPERATIVA
Con la denominazione di funghi secchi possono essere posti in commercio i funghi
appartenenti alle specie di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 376/1995.
La vendita di funghi epigei freschi spontanei allo stato sfuso destinati al dettaglio e alla
somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita, previa certificazione di
avvenuto controllo emessa da parte:
a) dell’ Ispettorato Micologico dell’ASL;
b) dal micologo di un azienda del settore agroalimentare, in possesso del riconoscimento di cui
all’articolo 2 del D.M. 686/1996, in osservanza alle procedure di autocontrollo aziendale.
In tal caso la certificazione ha valenza nel solo ambito regionale.
La certificazione si ritiene assolta quando su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una
sola specie fungina, è apposto un cartellino originale numerato riportante il genere e la
specie di appartenenza dei funghi, la data del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo
qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero
d’iscrizione all’albo regionale e nazionale dell’ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato
micologico dell'ASL.
Nel caso di certificazione del micologo aziendale, sono valide tutte le disposizioni di cui sopra,
anziché il timbro dell’ASL dovrà figurare il timbro dell'impresa alimentare.
5.4 Controllo Ufficiale
Gli interventi di vigilanza devono essere eseguiti secondo la POSIAN01.
Oggetto specifico del controllo ufficiale sarà:
la verifica che la persona preposta alla vendita dei funghi epigei e secchi sfusi sia in possesso
dell’ attestato di idoneità rilasciato dall'ASL.
la verifica della presenza, su ogni cassetta, del cartellino attestante l’avvenuta certificazione da
parte dell’ispettorato micologico di una ASL o del micologo aziendale;
la verifica dei documenti amministrativi comprovanti l’acquisto per scoraggiare il riciclaggio delle
cassette certificate.
Il riscontro di funghi epigei sfusi in vendita senza la certificazione di cui sopra, comporterà
l’accertamento e contestazione della relativa sanzione amministrativa e il sequestro sanitario della
merce. Qualora possibile, sarà richiesto tempestivamente l’intervento di un tecnico della
prevenzione micologo per la determinazione e la conseguente certificazione ai fini della
commercializzazione, previa emissione di bollettino di pagamento dei diritti sanitari.
N.B. in fase di vendita, ai funghi si applicano comunque le norme di carattere generale quali ad esempio
l’art. 5 della legge 283/62, il D.L.vo 109/92 e successive modifiche, nonché il D.M. Industria del 9.10.98,
relativo alle menzioni qualificative che accompagnano la denominazione di vendita dei funghi secchi .
La vendita di funghi di coltivazione e di funghi secchi confezionati o comunque condizionati, compresi i funghi
freschi se contenuti in un involucro (retinato) con sigillo non manomissibile, non è soggetta alle norme sopra
citate, in quanto ad essi si applicano le norme di carattere generale previste per tutti gli altri alimenti
5.5
Reperibilità Micologica
Nel periodo di massima crescita dei funghi spontanei (generalmente da agosto a novembre) è
istituita la reperibilità micologica notturna, prefestiva e festiva al fine di assicurare il necessario
supporto ai medici del CAV di Bergamo e/o dei pronto soccorso Ospedalieri della Provincia.
Il responsabile dell’Ispettorato Micologico predispone turni settimanali di reperibilità del personale
abilitato e li trasmette per l’inserimento nel data base Guardia Igienica.
All’occorrenza, i medici delle strutture di cui sopra prendono contatto con il Centralino della
Guardia Igienica dell’ASL che attiverà il micologo reperibile ai recapiti telefonici forniti
contestualmente ai turni.
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POAIASN 04-1
VIGILANZA PER LA PREVENZIONE DELLE
INTOSSICAZIONE DA FUNGHI
PROCEDURA OPERATIVA
A seguito dell’intervento presso le strutture ospedaliere il Micologo redige la scheda modello
MIM 02., lasciando l’originale al medico del Pronto Soccorso.
Copia della suddetta scheda unitamente alla scheda clinica paziente saranno poi trasmesse al
Responsabile dell’Ispettorato Micologico per le statistiche e la successiva archiviazione.
6
COMPETENZE E REQUISITI DEL VENDITORE
L’OSA che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e confezionamento di
funghi spontanei, secchi o conservati, deve notificare all’ASL, mediante la DIAP, ciascuno
stabilimento posto sotto il suo controllo ai fini della registrazione del suddetto stabilimento (art.
6 Reg. CE 852/2004). Nella DIAP dovranno essere indicate le generalità del micologo aziendale
iscritto all’albo che si assume la responsabilità del controllo interno.
Soggetta a notifica, mediante DIAP, è anche l’attività di vendita.
I soggetti preposti alla vendita al consumatore finale dei funghi epigei freschi e secchi allo stato
sfuso, devono essere in possesso dell’attestato di idoneità all’identificazione delle specie
fungine, rilasciato dalle ASL.
7
SANZIONI
Art. 110 comma 5 legge regionale n. 31/2008:
Salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa
da € 258,23 a € 1032,91 le seguenti violazioni:
- La vendita di funghi epigei freschi sfusi senza che sia stato effettuato il controllo di cui
all'articolo 106 L. R. 31/2008 o senza la relativa certificazione;
- La vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei sfusi e secchi sfusi senza il possesso
dell’attestazione di idoneità da parte del soggetto preposto alla vendita;
- La commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati, appartenenti a specie non
ammesse;
- La vendita di funghi non riconoscibili.
Art. 6 D.L.vo 193/97 per mancata notifica all’ASL art. 6 reg. CE 852/2004
Art. 5 lettere b) e d) legge n. 283/1962 funghi cattivo stato di conservazione e/o invasi da
parasiti.