BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
188 8.4.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 DELIBERAZIONE 30 marzo 2015, n. 376 Approvazione dello schema del Protocollo di intesa tra Ministero Beni attività culturali e turismo, Regione Toscana, Comune di Firenze e Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, per il trasferimento a Firenze e successiva valorizzazione del Memoriale italiano ad Auschwitz. LA GIUNTA REGIONALE Vista la Legge n. 211 del 20 luglio 2000 “Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati politici e militari nei campi nazisti”; Vista la Legge regionale 14 Ottobre 2002, n.38 “Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli, come modificata successivamente dalla L.R. 81/2009; Considerato che il Memoriale degli italiani (opera multidisciplinare di grande valore artistico e culturale, concepita per conto dell’Associazione Nazionale ex Deportati Politici dallo studio BBPR, cui hanno concorso Lodovico Belgiojoso, Luigi Nono, Pupino Samonà, Primo Levi) collocato nel 1980 da Aned nel blocco 21 di Auschwitz, è chiuso al pubblico dal 1 luglio 2011 perché la direzione del Museo non ritiene l’installazione coerente con le nuove scelte museografiche e le finalità informativo/didattiche del museo stesso; Considerato che la stessa Direzione del Museo di Auschwitz ed il Governo polacco hanno intimato la rimozione del Memoriale al fine di adeguare il blocco 21 alle nuove linee museografiche; Richiamata la lettera del 31 ottobre 2013 - agli atti degli Uffici- indirizzata dal Presidente dell’ANED Gianfranco Maris al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, con la quale si chiedeva la disponibilità ad accogliere il memoriale in Toscana, al fine di salvaguardarne l’integrità e la memoria storica; Richiamata la nota del Presidente Enrico Rossi (Prot. AOOGRT/296143/A.30.110 del 18/11/2013) in cui si manifestava la disponibilità ad accogliere in Toscana il Memoriale per restituire il monumento alla fruibilità pubblica nella pluralità dei significati storici, artistici e di memoria civile della tragica pagina della deportazione italiana nei campi nazisti: Considerato che con la stessa nota si costituiva un tavolo tecnico per effettuare un’istruttoria di fattibilità del trasferimento del Memoriale in Toscana; Considerato che il tavolo tecnico sopraindicato ha individuato , di concerto con il Comune di Firenze, la struttura denominataEx3 posta in viale Giannotti 81/83/85 come sede idonea ad ospitare il Memoriale in via definitiva; Considerato che la Regione Toscana ha partecipato, insieme a Mibact, Comune di Firenze e ANED, agli incontri preliminari alla definizione dell’intesa per il trasferimento a Firenze e la successiva valorizzazione del memoriale italiano di Auschwitz; Visto pertanto il testo condiviso di Protocollo d’intesa che definisce gli ambiti di collaborazione ed i compiti di ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione di trasferimento del Memoriale a Firenze , di cui all’Allegato A) del presente atto; Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del….. e dato atto di aver accolto le osservazioni ivi contenute; Ritenuto di procedere all’approvazione dello schema di Accordo sopra citato; A voti unanimi, DELIBERA 1. di approvare lo schema del “Protocollo di Intesa tra il Mistero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, la Regione Toscana , il Comune di Firenze e l’Associazione nazionale ex Deportati Politici nei campi nazisti per il trasferimento a Firenze e la successiva valorizzazione del memoriale italiano di Auschwitz” allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che il presente protocollo non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che verrà attuato mediante successivi accordi attuativi; 3. di incaricare la Direzione generale Competività del Sistema regionale e Sviluppo delle competenze, di porre in essere gli atti necessari all’attuazione del Protocollo d’intesa. Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima l.r. 23/2007 Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta SEGUE ALLEGATO 8.4.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 189 ALLEGATO A PROTOCOLLO DI INTESA PER IL TRASFERIMENTO A FIRENZE E LA SUCCESSIVA VALORIZZAZIONE DEL MEMORIALE ITALIANO DI AUSCHWITZ - Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (d’ora in poi MIBACT) rappresentato dal Segretario generale Antonia Pasqua Recchia; - la Regione Toscana, rappresentata dal Presidente Enrico Rossi; - il Comune di Firenze, rappresentato dal Sindaco Dario Nardella; - l’ Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti (d’ora in poi ANED), rappresentata dal Vicepresidente Dario Venegoni ADOTTANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA Visti: - l’articolo 50, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che autorizza la spesa di 900.000,00 euro perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri proceda alle operazioni necessarie per il restauro del Blocco n. 21 del Museo di Auschwitz; -gli indirizzi emanati dalla direzione del Museo di Auschwitz, ai quali altri Paesi europei si sono da tempo conformati, concernenti le linee da seguire nell’allestimento degli spazi nazionali del Museo stesso; considerato che: - il “Blocco 21” ospita dal 1980 il Memoriale italiano, opera multimediale concepita per conto dell’ANED dallo Studio BBPR, cui hanno concorso Lodovico Belgiojoso, Luigi Nono, Pupino Samonà, Primo Levi, di alto valore artistico e culturale e di proprietà della stessa ANED; - la Direzione del Museo di Auschwitz ha da tempo segnalato come, a suo giudizio, il Memoriale non sia rispondente ai sopra ricordati indirizzi; - da parte della direzione del Museo di Auschwitz e dallo stesso Governo polacco sono giunte prescrizioni che considerano improcrastinabile l’adeguamento predetto, pena la rimozione da parte delle autorità museali polacche del Memoriale, attualmente collocato nel predetto “Blocco 21”; - a tutt’oggi, in mancanza dell’adeguamento richiesto, il “Blocco 21” non è fruibile dai visitatori poiché è stato chiuso su disposizione della Direzione del Museo, con conseguente degrado del Memoriale; 190 8.4.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 - il Memoriale non può essere mantenuto in uno stato di abbandono che rischia di comprometterne gravemente l’integrità e che, d’altro canto, esso non è in alcun modo modificabile nella sua originaria configurazione, concepita unitariamente dai suoi autori; – appare imprescindibile la necessità di garantire la conservazione della memoria della tragica pagina della storia italiana relativa alla persecuzione nazi-fascista anche attraverso l’individuazione in territorio italiano di una sede idonea dove il Memoriale sia adeguatamente tutelato e valorizzato, quale testimonianza di alto valore artistico e culturale; considerati gli indirizzi del Governo espressi in materia nella seduta dell’Aula della Camera dei Deputati dell’11 febbraio 2015; preso atto della disponibilità manifestata dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze ad ospitare il Memoriale in via definitiva; preso atto della risoluzione assunta dall’ANED il 30 novembre 2014 di fronte all’impossibilità di mantenere l’opera artistica e storica nel luogo per il quale era stata concepita e costruita; valutata positivamente la proposta di collocare il Memoriale presso la struttura denominata EX3 posta in viale Donato Giannotti 81/83/85 Firenze, idonea a consentire la conservazione e la valorizzazione del Memoriale stesso; TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE ART.1 (Obiettivi) 1.Il MIBACT, la Regione Toscana, il Comune di Firenze e l’ANED si impegnano, ciascuno negli ambiti di competenza propri, nel comune intento a sviluppare tutte le azioni necessarie per restituire alla fruibilità ed alla memoria pubblica il Memoriale, nella pluralità dei suoi significati storici, artistici e di memoria civile. ART. 2 (Smontaggio, trasporto, temporaneo ricovero e rimontaggio del Memoriale) 1. Il MIBACT si impegna a: a) espletare le procedure per l’individuazione del soggetto cui saranno affidate le operazioni di documentazione, messa in sicurezza, smontaggio e trasporto del Memoriale dalla collocazione attuale nel Museo di Auschwitz a Firenze, e di successivo trasporto e rimontaggio nella sede di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), nel presupposto che a tali fini sia resa disponibile una parte dei fondi di cui al citato decreto-legge n. 248 del 2007, in esito a specifica convenzione che sarà tempestivamente sottoscritta con la Presidenza del Consiglio. Le operazioni di 8.4.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 191 documentazione, messa in sicurezza, smontaggio e trasporto a Firenze dovranno comunque essere completate entro la data del 30 settembre 2015, concordata dal Governo italiano con la Direzione del Museo di Auschwitz quale termine ultimo per la disinstallazione del Memoriale dal Blocco 21 di Auschwitz; b)coordinare le operazioni di cui alla lettera a) attraverso l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) e l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze; c)avviare le procedure per la dichiarazione del Memoriale opera di interesse culturale ai sensi della normativa vigente in materia di diritto d’autore. 2. Il Comune di Firenze si impegna a individuare e destinare uno spazio adeguato al temporaneo ricovero del Memoriale per il tempo strettamente necessario alle operazioni di trasformazione dell'intero immobile denominato EX3 e alla funzionalizzazione della porzione destinata ad accogliere l'opera, secondo le linee generali del progetto di fattibilità elaborato dall'Arch. Alberico Barbiano di Belgiojoso per conto di ANED. ART. 3 (Rifunzionalizzazione dello spazio EX3) 1. Il Comune di Firenze si impegna : a) a curare la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di trasformazione dell'immobile denominato EX3, che dovranno essere condivise con i sottoscrittori del presente protocollo, al fine di consentire il riallestimento del Memoriale; b) ad assumere la direzione tecnica della realizzazione dei lavori. 2. L’ANED si impegna : a) a consentire le operazioni di smontaggio, trasporto, restauro e deposito temporaneo del Memoriale nello spazio individuato dal Comune di Firenze; b) a stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito con il Comune di Firenze, proprietario dell’immobile che ospiterà il Memoriale, al fine di garantire l’esposizione in via permanente nell’area indicata e la sua fruizione pubblica. ART. 4 (Allestimento del Memoriale nello spazio EX3) 1. Il nuovo allestimento, ispirandosi alle esperienze museografiche internazionali più aggiornate, verrà corredato da un apparato storico-documentario che favorisca: a) la più ampia fruibilità culturale, formativa e didattica; b) la comprensione storico critica del Memoriale nel suo aspetto originario e documentale di testimonianza artistica multidisciplinare della deportazione razziale e politica nell’universo concentrazionario, nel quadro del totalitarismo nazi-fascista in Italia e in Europa; 192 8.4.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 2. L’ANED si impegna a promuovere le opportune intese per consentire l’accesso all’ Archivio storico del Memoriale per l’acquisizione di tutte le informazioni storico-critiche necessarie. ART.5 (Mediazione e valorizzazione del Memoriale) 1. La Regione Toscana si impegna a: a) riorientare le pluriennali politiche della memoria aggregando intorno al Memoriale le seguenti attività: ricerca, formazione, diffusione di conoscenze su leggi razziali, deportazioni, sterminio; costruzione di memoria civile sui meccanismi che hanno determinato la degenerazione del sistema democratico nel fascismo e nel totalitarismo nazifascista da porre in relazione con la conoscenza delle discriminazioni, violenze, esclusioni ancora perpetrate del Novecento ed oggi a danno di popoli, categorie, settori e persone; b) contribuire a sostenere la mediazione e valorizzazione culturale del Memoriale anche favorendo rapporti convenzionali con quei soggetti che sul territorio regionale operano sui temi della memoria della deportazione, ad iniziare dalla Fondazione Museo della Deportazione di Prato, già individuata da ANED quale partner culturale del progetto; ART.6 (Gestione) 1. Il Comune di Firenze si impegna a garantire la fruizione pubblica del monumento nella sede individuata, secondo orari di apertura in linea con gli standard nazionali e con un adeguato servizio di sorveglianza. 2. Il MIBACT si impegna a esercitare attivamente, in coordinamento con l’Associazione proprietaria e gli enti sottoscrittori della presente Intesa, le proprie funzioni, ai fini della migliore tutela e valorizzazione del Memoriale, in conformità ai principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. ART.7 (Impegni delle parti) 1. Il MIBACT si impegna a sostenere le spese per lo smontaggio e il riallestimento del Memoriale, nei termini di cui all’art. 2, comma 1, lettera a). 2.L’ANEDsiimpegnaadapprontareefinanziare,secondopropricriteriepossibilità,l'apparato storicodocumentarioacorredodelMemorialenelsuonuovoallestimentoedimaterialidi promozioneeinformazione. 3.La Regione Toscana definirà mediante successivi accordi attuativi del presente protocollo, 8.4.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 da stipularsi con i medesimi soggetti sottoscrittori, le precise azioni da svolgere, nonché, in relazione alle stesse, i propri apporti tecnici, organizzativi ed economici specifici; ART.8 (Comitato tecnico- scientifico) 1. Un Comitato tecnico-scientifico presidierà all’elaborazione del progetto scientifico-culturale della ricontestualizzazione del Memoriale. 2. Il Comitato sarà composto dai rappresentanti del MIBACT, della Regione Toscana, del Comune di Firenze, dell’ANED e da studiosi e personalità della cultura congiuntamente individuati. 3. Ai componenti del Comitato non saranno attribuiti indennità o gettoni di alcun genere. ART.9 (Fasi successive) 1. Entro sei mesi dalla conclusione del presente Protocollo d'Intesa, i soggetti sottoscrittori si impegnano a definire, mediante ulteriori atti, le fasi successive di progettazione e gestione dell' intervento. 193