regolamento per il funzionamento del consiglio comunale
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regolamento per il funzionamento del consiglio comunale
COMUNE DI ARZIGNANO Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 31/07/2007 Modificato ed integrato con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 65 del 14/09/2009, n° 91 del 28.12.2009, n° 10 del 02.04.2014, n° 52 del 22.07.2014 e n° 64 del 24.09.2014 ---------------------------------------------------------- SOMMARIO TITOLO I CONSIGLIO COMUNALE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ______ 1 Art. 1 Consiglieri comunali __________________________________________________________ 1 Art. 2 Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano___________________________________ 1 Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio ________________________________________________ 1 Art. 4 Il Presidente del Consiglio Comunale ____________________________________________ 1 Art. 5 Dimissioni e cessazione del Presidente ____________________________________________ 2 Art. 6 Vice Presidente_______________________________________________________________ 2 Art. 7 Compiti del Presidente _________________________________________________________ 2 Art. 8 Ufficio di Presidenza del Consiglio _______________________________________________ 3 TITOLO II GRUPPI CONSILIARI____________________________________________________ 4 Art. 9 Composizione dei Gruppi consiliari ______________________________________________ 4 Art. 10 Costituzione_________________________________________________________________ 4 Art. 11 Presa d'atto del Consiglio ______________________________________________________ 4 Art. 12 Conferenza dei Capigruppo consiliari ___________________________________________ 4 TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI_____________________________________________ 5 Art. 13 Istituz. e composiz. della Comm.ne consiliare permanente Statuto e Regolamenti _________ 5 Art. 14 Commissioni consiliari permanenti e speciali ______________________________________ 6 Art. 15 Commissioni Consiliari Permanenti Numero e materie di competenza _________________ 6 Art. 16 Funzionamento Commissioni permanenti_________________________________________ 6 Art. 17 Commissioni consiliari speciali _________________________________________________ 7 Art. 18 Commissioni speciali di studio __________________________________________________ 7 Art. 19 Commissioni di controllo o di garanzia ___________________________________________ 8 Art. 20 Funzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti _________________________________ 8 Art. 21 Convocazione e lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti ______________________ 9 Art. 22 Segreteria delle Commissioni verbale delle sedute - pubblicità dei lavori ________________ 9 Art. 23 Ordine del giorno delle Commissioni____________________________________________ 10 Art. 24 Pubblicità e partecipazione____________________________________________________ 10 Art. 25 Discussione e votazione nelle Commissioni_______________________________________ 11 Art. 26 Partecipazione del Sindaco e del Presidente del Consiglio ___________________________ 11 Art. 27 Disposizioni generali ________________________________________________________ 11 Art. 28 Disposizione finale in materia di Commissioni ____________________________________ 12 1 TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO________ 12 Art. 29 Sede riunioni ______________________________________________________________ 12 Art. 30 Sessioni ordinarie e straordinarie ______________________________________________ 12 Art. 31 Convocazione del Consiglio___________________________________________________ 12 Art. 32 Regolare costituzione del Consiglio _____________________________________________ 13 Art. 33 Seduta seconda convocazione _________________________________________________ 14 Art. 34 Ordine del giorno ___________________________________________________________ 14 Art. 35 Sedute – Adempimenti preliminari______________________________________________ 14 Art. 36 Pubblicità e segretezza delle sedute _____________________________________________ 15 Art. 36 bis Riprese audio – video dei lavori del Consiglio Comunale ________________________ 15 TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE ___________________________________________ 16 Art. 37 Ordine durante le sedute _____________________________________________________ 16 Art. 38 Sanzioni disciplinari _________________________________________________________ 16 Art. 39 Tumulto in aula ____________________________________________________________ 17 Art. 40 Comportamento del pubblico __________________________________________________ 17 Art. 41 Prenotazione per la discussione ________________________________________________ 17 Art. 42 Svolgimento interventi _______________________________________________________ 17 Art. 43 Durata interventi____________________________________________________________ 18 Art. 44 Discussione generale ________________________________________________________ 18 Art. 45 Questioni pregiudiziali e sospensive_____________________________________________ 19 Art. 46 Fatto personale _____________________________________________________________ 19 Art. 47 Udienze conoscitive__________________________________________________________ 19 Art. 48 Partecipazione alle sedute degli Assessori ________________________________________ 20 Art. 49 Designazioni e funzioni di Consiglieri e scrutatori _________________________________ 20 Art. 50 Dichiarazione di voto ________________________________________________________ 20 Art. 51 Verifica del numero legale ____________________________________________________ 20 Art. 52 Ordine delle votazioni ________________________________________________________ 21 Art. 53 Votazione _________________________________________________________________ 21 Art. 54 Obbligo di astensione________________________________________________________ 21 Art. 55 Elezioni di persone__________________________________________________________ 22 Art. 56 Votazioni per parti e voto globale ______________________________________________ 22 Art. 57 Irregolarità nella votazione ___________________________________________________ 22 Art. 58 Verbalizzazione delle sedute __________________________________________________ 22 2 Art. 59 Proseguimento della seduta in un giorno successivo _______________________________ 23 Art. 60 Diritti dei consiglieri ________________________________________________________ 23 Art. 61 Segretario – Incompatibilità___________________________________________________ 23 TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI ____________________________ 23 Art. 62 Diritto all'informazione dei Consiglieri _________________________________________ 23 Art. 63 Interrogazioni ______________________________________________________________ 24 Art. 64 Risposta alle interrogazioni ___________________________________________________ 24 Art. 65 Interpellanze_______________________________________________________________ 24 Art. 66 Svolgimento delle interpellanze ________________________________________________ 24 Art. 67 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni __________________________ 25 Art. 68 Mozioni ___________________________________________________________________ 25 Art. 69 Mozione di sfiducia del Sindaco _______________________________________________ 25 Art. 70 Mozione d’ordine ___________________________________________________________ 25 Art. 71 Svolgimento delle mozioni ____________________________________________________ 26 Art. 72 Emendamenti alle mozioni ____________________________________________________ 26 Art. 73 Votazione delle mozioni ______________________________________________________ 26 TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI ________________________________________________ 26 Art. 74 Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale _______________________ 26 Art. 75 Albo d’onore _______________________________________________________________ 27 Art. 76 Pubblicità, riproduzione e comunicazione degli atti consiliari________________________ 27 Art. 77 Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio ______________________________ 27 Art. 78 Adozione /Abrogazione ______________________________________________________ 28 3 TITOLO I CONSIGLIO COMUNALE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Art. 1 Consiglieri comunali 1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla Legge. 2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione. Art. 2 Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano 1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione. Per la circostanza è convocato dal Sindaco e presieduto dal Consigliere anziano fino all’elezione del Presidente dell’Assemblea. 2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti mediante il messo comunale almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto, al Comando dei Carabinieri e al Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio 1. La seduta di cui all’articolo 2, presieduta dal Consigliere anziano, procede tanto per la convalida degli eletti, che per le eventuali surrogazioni, comprese quelle dei Consiglieri cessati a seguito dell’accettazione della carica di Assessore. Seguirà poi con l’elezione del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea, così come previsto dall’articolo 27 del vigente Statuto comunale. La seduta continuerà per gli adempimenti di legge successivi, sotto la presidenza del Presidente eletto. 2.Il Consiglio Comunale, prende quindi atto dell’intervenuta nomina del Sindaco a suffragio universale diretto, riceve il giuramento dello stesso e la comunicazione dei componenti della Giunta dal medesimo nominati. Uno degli Assessori assume funzioni di Vice Sindaco in base alla nomina fatta dal Sindaco. 3.Si proseguono quindi i lavori consiliari effettuando l’elezione della prevista Commissione elettorale comunale e procedendo ad ogni altro adempimento di rilevanza regolamentare e normativa. Art. 4 Il Presidente del Consiglio Comunale 1. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio a scrutino segreto nella prima seduta subito dopo la convalida degli eletti o, in caso di vacanza d’ufficio dovuta a qualsiasi causa, nella prima seduta dopo la vacanza. 1 2. L’elezione del Presidente è valida con la presenza di due terzi dei componenti il Consiglio e a maggioranza assoluta dei votanti. 3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede, con il quorum di presenti predetto, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti, ed è proclamato Presidente chi ha conseguito il maggior numero di voti. 4. Fermo quanto disposto dal comma 3, in caso di parità di voti, tanto ai fini dell’ammissione al ballottaggio quanto della proclamazione, verrà prescelto il più giovane di età. Art. 5 Dimissioni e cessazione del Presidente 1. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale, redatte in forma scritta, come pure la loro revoca, vanno comunicate al Consiglio e quindi verbalizzate. 2. Il Presidente può cessare dalla carica per assenza ingiustificata in tre sedute consecutive. La proposta di cessazione va notificata all’interessato almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta al cui ordine del giorno è iscritto l’argomento. 3. Le norme suesposte valgono anche per il Vice Presidente del Consiglio. Art. 6 Vice Presidente 1. Il Vice Presidente del Consiglio, salva diversa disposizione di legge, esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente stesso. 2. Per l’elezione del Vice Presidente del Consiglio si applicano le stesse norme previste per la elezione del Presidente. 3. Il Consigliere anziano, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, assume le funzioni di Presidente. Art. 7 Compiti del Presidente 1.Il Presidente del Consiglio, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, rappresenta il Consiglio Comunale e ne assicura il buon andamento, ispirandosi a criteri di imparzialità e valorizzandone le prerogative. Fa osservare il Regolamento, vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio comunale e delle sue Commissioni, presiede la Conferenza dei Capigruppo, eventualmente allargata ai Presidenti delle Commissioni. 2. Al Presidente del Consiglio Comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell’attività del Consiglio. 3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, purché di competenza consiliare. 4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine ed assicurare il buon andamento dei lavori consiliari ed adempiere alle funzioni previste dalle vigenti leggi. 5. Il Presidente fornisce adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio; propone la costituzione delle Commissioni 2 consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all’assemblea; promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto e, in conformità allo stesso, l’attribuzione alle minoranze della presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzione di controllo e garanzia; attiva l’istruttoria prevista dalla normativa di riferimento sulle deliberazioni d’iniziativa dell’assemblea e dei Consiglieri, nell’ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio; programma le adunanze del Consiglio Comunale e ne stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell’assemblea, del Sindaco, della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge; promuove e coordina la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori; cura rapporti periodici del Consiglio con l’Organo di revisione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalla legge; promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto disposto dalla legge ed in conformità allo Statuto ed al Regolamento; promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento; adempie alle altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali. 6. L’ufficio di segreteria della presidenza provvede alla redazione e alla raccolta della produzione normativa, svolgendo d'intesa con i servizi competenti per materia studi per la proposizione e l'aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti Comunali; gestisce l'attività propedeutica alla presentazione al Consiglio Comunale delle proposte deliberative depositate presso lo stesso e da iscrivere all'ordine del giorno, al fine di procedere alla convocazione del Consiglio Comunale. Art. 8 Ufficio di Presidenza del Consiglio 1. Il Funzionamento dell’ufficio, nonché il suo coordinamento con gli altri organi del Consiglio, sono disciplinati dal presente regolamento allo scopo di: a) programmare, in termini organizzativi, iniziative istituzionali della Presidenza e delle Commissioni Consiliari o altre iniziative volte a promuovere verso l’esterno l’attività del Consiglio comunale, purché sussista la relativa compatibilità finanziaria ed organizzativa; b) programmare periodicamente le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, con particolare riferimento a quelle più complesse, a quelle aperte o monotematiche ed a quelle relative a proposte di modifiche statutarie e del regolamento, ferma restando la competenza della Conferenza dei Capigruppo in relazione all’ordine del giorno delle singole sedute; c) collaborare col Presidente per la corretta interpretazione dei regolamenti, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento dei lavori consiliari; d) adottare le misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione delle risorse messe a disposizione per l’esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio comunale; e) svolgere le altre funzioni che il Presidente ritenga di sottoporgli. 2. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Comune. 3 TITOLO II GRUPPI CONSILIARI Art. 9 Composizione dei Gruppi consiliari 1. I Consiglieri formano i gruppi consiliari come richiamato all’articolo 22 dello Statuto. 2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri, per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla segreteria del Comune. 3. Ciascun Gruppo elegge un Capogruppo, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale: identica comunicazione va effettuata per ogni cambiamento nella persona del Capogruppo. 4. Nel caso in cui un gruppo consiliare non provveda a eleggere un Capogruppo, e fino alla comunicazione dell'avvenuta elezione ai sensi del comma precedente, è considerato Capogruppo il Consigliere anziano di ogni Gruppo. Art. 10 Costituzione 1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Presidente del Consiglio la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti. 2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. 3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo. Art. 11 Presa d'atto del Consiglio Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei Capogruppo e di ogni successiva variazione. Art. 12 Conferenza dei Capigruppo consiliari 1. La conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente del Consiglio Comunale nella programmazione dei lavori consiliari. 4 2. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale ogni qualvolta egli lo decida o il Sindaco lo richieda, entro il termine di 10 (dieci) giorni, ma con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, salvo che particolari casi d’urgenza non richiedano tempi più brevi. 3. Il Presidente del Consiglio Comunale può convocare la conferenza dei Capigruppo su materie di carattere programmatico o generale anche su richiesta di ciascun Capogruppo. 4. Le sedute della conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo in rappresentanza di almeno la metà dei componenti il Consiglio Comunale: ciascun Capogruppo può delegare altro Consigliere dello stesso Gruppo a rappresentarlo, previa comunicazione al Presidente prima dell’inizio della seduta. 5. Il Segretario comunale o il Vice Segretario assistono ai lavori con funzione di verbalizzazione e assistenza. TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI Art. 13 Istituzione e composizione della Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamenti 1. E’ istituita la commissione consiliare permanente per la revisione dello Statuto e la formazione dei Regolamenti, così come previsto dall’articolo 16 del vigente Statuto comunale. 2. La commissione è composta da un numero variabile di Consiglieri Comunali ed inoltre dal Presidente del Consiglio, che la presiede senza diritto di voto. 3. Ogni gruppo deve essere rappresentato in Commissione da un Consigliere, il cui voto è rappresentativo di un numero di Consiglieri e di voti pari al numero dei componenti del proprio gruppo. 4. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. 5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese. 6. In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché siano rispettati i criteri di cui al precedente terzo comma. 7. La commissione dura in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio. 8. La commissione presenta al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al suo esame. 9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti. 10. La Commissione si reputa validamente costituita con la presenza di tanti membri che rappresentano la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale e delibera validamente con il voto che rappresenta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati. 11. Tutte le proposte di revisione dello Statuto e di formazione di Regolamenti, ancorché redatte da soggetti diversi dalla Commissione, devono necessariamente essere valutate, prima del voto deliberativo, dalla Commissione di cui al presente articolo, entro un mese dal momento in cui viene trasmessa la documentazione. 5 Art. 14 Commissioni consiliari permanenti e speciali 1. Il Consiglio istituisce le Commissioni consiliari Permanenti, composte di soli Consiglieri, e può istituire le Commissioni speciali, composte anche da non Consiglieri, allo scopo di approfondire particolari problemi e di rendere efficiente il funzionamento di alcuni settori di attività o di particolari servizi pubblici di carattere comunale, determinandone l’oggetto e i poteri. 2. La seduta per l’insediamento delle predette Commissioni deve tenersi entro 15 giorni dalla data della relativa costituzione. Per l’occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. 3. L’elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene ai sensi dell’articolo 17 del presente Regolamento. 4. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le Commissioni permanenti sono regolate per la loro costituzione e funzionamento dal precedente art. 13, in quanto applicabile. Art. 15 Commissioni Consiliari Permanenti Numero e materie di competenza 1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono tre ed hanno competenza sulle seguenti materie: I - Affari istituzionali, ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune – Finanze e Bilancio – commercio - trasporti; II – Servizi alla persona (Servizi socio-assistenziali, istruzione, cultura, sport e tempo libero) volontariato, politiche giovanili, politiche dell'immigrazione; III – Gestione del Territorio (assetto, utilizzo, tutela del territorio e dell’ambiente, trasporti, Lavori Pubblici). 2. La competenza su materie non comprese fra quelle di cui al comma 1 è attribuita alla prima commissione, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 20. 3. Non sono soggette al parere delle commissioni le proposte di deliberazione relative all'approvazione dei verbali consiliari, alla nomina, designazione ed elezione di persone, alla surrogazione dei consiglieri, alla mozione di sfiducia, agli atti che la legge, lo Statuto e i Regolamenti rimettono alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale. Art. 16 Funzionamento Commissioni permanenti 1 - Le Commissioni Consiliari permanenti sono istituite per un più documentato ed incisivo svolgimento della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio. 2 - A tal fine, esse esercitano poteri consultivi e istruttori, svolgono attività di studio e iniziative di proposta, e specificatamente: a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari e sulle petizioni popolari; b) chiedono al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza; c) designano i relatori per riferire in Consiglio comunale sugli oggetti di cui alla precedente lettera; d) svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza; 6 e) relazionano al Consiglio comunale circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti istituzioni, aziende, consorzi, società ed altri enti a partecipazione comunale; f) approfondiscono lo studio dei problemi di interesse generale e specifico della città e dell'Amministrazione, anche mediante convegni, conferenze e seminari. 3 - La Commissione si reputa validamente costituita con la presenza di tanti membri che rappresentano la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale e delibera validamente con il voto che rappresenta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati; 4 - La commissione organizza il proprio lavoro in modo autonomo e può invitare chiunque ritenga utile all'approfondimento delle questioni in esame. Ai fini organizzativi il Presidente comunica al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco il calendario delle riunioni. 5 - I consiglieri non componenti possono intervenire a tutte le sedute delle commissioni quali uditori. 6 - Al termine dell’esame di ciascun argomento sottoposto all’attenzione delle commissioni è espresso il voto. Art. 17 Commissioni consiliari speciali 1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Commissioni consiliari speciali per l’approfondimento di particolari questioni o problemi. 2. Con la medesima delibera il Consiglio comunale: a) designa, su proposta dei Gruppi politici consiliari, i candidati alla carica di Presidente e di Vice Presidente della Commissione, uno appartenente alla maggioranza e l’altro alla minoranza consiliare; b) procede alla elezione del Presidente e a quella del Vice-presidente, che avvengono con separate votazioni a scrutinio palese; sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più giovani di età. c) designa inoltre i componenti della Commissione ai sensi dell’articolo 13 del presente Regolamento; d) indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi; e) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori. 3. Se non diversamente previsto dall’atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio Comunale un’unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di funzionamento dettate per le Commissioni consiliari permanenti. Art. 18 Commissioni speciali di studio 1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali per affrontare argomenti di carattere straordinario e temporaneo, con l’incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Delle commissioni di studio potranno far parte i rappresentanti di tutti i Gruppi Consiliari. La Commissione può avvalersi della consulenza occasionale di dipendenti comunali e possono farne parte componenti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la Commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la Commissione deve terminare i lavori. 7 2. La composizione della Commissione e la nomina dei componenti è regolata dagli articoli l3 e 17 del presente Regolamento per quanto riguarda l’elezione di Presidente e Vice Presidente, mentre gli altri membri sono in numero variabile, stabilito di volta in volta dal Consiglio. 3. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio periodicamente sull’avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell’incarico, la relazione e gli atti, inviati al Sindaco, costituenti lo studio effettuato. 4. Le Commissioni Speciali di studio non esprimono voti e devono concludersi con la presentazione di un’unica relazione che tenga conto di tutte le posizioni emerse. Art. 19 Commissioni di controllo o di garanzia 1. Il Consiglio, a mente dell'art. 44 del D.Lgs. n. 267 e dell'art. 16 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica. 2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un Consigliere di opposizione. 3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio. Art. 20 Funzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti 1. L'attività delle Commissioni Consiliari Permanenti è finalizzata a favorire e snellire i lavori del Consiglio. 2. A tal fine esse provvedono, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, tenuto conto delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo e dei Presidenti delle altre Commissioni, alla preliminare valutazione delle proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio. 3. Sono sottoposte obbligatoriamente al preventivo parere non vincolante delle Commissioni le proposte di deliberazione relative a: a) Regolamenti e modifiche allo Statuto; b) Documenti di programmazione finanziaria e strumenti di gestione del territorio; c) Disciplina generale dei tributi comunali e relative strutture tariffarie; d) Forme di gestione dei servizi pubblici; e) Le proposte sulle quali siano stati espressi uno o più pareri contrari ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000. 4. Tuttavia è in facoltà del Consiglio adottare deliberazioni nelle suddette materie senza l’udizione del parere della Commissione quando motivi di comprovata urgenza lo richiedano a tutela degli interessi del Comune o qualora la Commissione non si sia riunita e non abbia potuto esprimere il relativo parere. 5. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. 6. Le Commissioni, in generale, hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio, il quale provvede a trasmetterle per conoscenza al Sindaco ed alla 8 Giunta, come pure al Segretario Comunale affinché possa avviare, con l’ausilio dei Dirigenti, l'istruttoria prevista dalla normativa concernente i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000. 7. Se i pareri espressi ai sensi del comma precedente dai Responsabili fossero in tutto o in parte contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla Commissione, che, esaminati i pareri resi dagli organi tecnico-amministrativi, decide se confermarla, modificarla o ritirarla. 8. La proposta non può comunque proseguire il suo iter quando il parere contabile evidenzi la mancanza di copertura finanziaria. 9. Conclusa l'istruttoria, la proposta viene iscritta all'Ordine del Giorno della prima adunanza del Consiglio. Art. 21 Convocazione e lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti 1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione. 2. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata dai membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al Protocollo generale del Comune. 3. Le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale, su proposta del Sindaco o quando lo richieda 1/3 (un terzo) dei componenti. In tali casi la convocazione deve avvenire entro 3 (tre) giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il Presidente del Consiglio comunale. 4. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più giovane di età fra i presenti. 5. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia. Art. 22 Segreteria delle Commissioni verbale delle sedute - pubblicità dei lavori 1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un membro della Commissione stessa, designato di volta in volta dal Presidente. 2. Spetta al Presidente della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario redige il verbale sommario delle adunanze e del voto espresso dalla commissione su ogni argomento all’ordine del giorno, sottoscrive il verbale insieme al Presidente. 9 3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. 4. Qualora un componente lo richieda, nel verbale deve essere riportata la testuale dichiarazione resa sotto dettatura o presentata per iscritto; i verbali sono approvati nell’adunanza successiva a quella cui si riferiscono con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati. 5. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito. 6. La data, l’ora e l’ordine del giorno vengono resi noti tramite pubblicazione all’Albo Pretorio almeno tre giorni prima della seduta. 7. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone. 8. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Art. 23 Ordine del giorno delle Commissioni 1. Nel caso di proposta riguardante materie di competenza di più Commissioni o nel caso di dubbia competenza, il Presidente del Consiglio Comunale rimette la proposta alla Commissione di competenza prevalente o a più Commissioni e può promuove la riunione congiunta di più Commissioni. 2. Salva l’autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio Comunale, le Commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è la seduta del Consiglio Comunale. In relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio Comunale può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni. 3. Il Presidente del Consiglio comunale può altresì richiedere o autorizzare, in via eccezionale e quando ciò sia necessario per i lavori del Consiglio, che una riunione della Commissione avvenga mentre si svolge una seduta del Consiglio comunale. Art. 24 Pubblicità e partecipazione 1 - Le Commissioni possono convocare alle proprie riunioni il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Comunale, i Dirigenti e i Funzionari del Comune, gli Amministratori e i Dirigenti degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni, nonché i rappresentanti del Comune nelle Società e i rappresentanti degli organismi di decentramento. 2 - Le Commissioni possono altresì attivare la più ampia consultazione ed audizione degli organi della P.A. operanti nel territorio comunale, delle realtà sociali, della cooperazione e dell'associazionismo. 3 - I Presidenti delle Commissioni possono curare che sia redatto a mezzo dell'ufficio stampa del Comune un comunicato nel quale viene data notizia dei lavori e delle decisioni delle Commissioni. 10 Art. 25 Discussione e votazione nelle Commissioni 1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, per le discussioni nelle Commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in Consiglio. 2. Le Commissioni votano di regola per alzata di mano e i risultati vengono acquisiti a verbale. 3. Nel corso della discussione in Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse si dà conto nella decisione o nella relazione. 4. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza ed a maggioranza assoluta dei voti, possono assumere l’iniziativa di presentare proposte di risoluzioni o mozioni al Consiglio. Le stesse proposte delle Commissioni in sede redigente devono ottenere la maggioranza dei voti ed essere presentate al Consiglio per l’approvazione. In particolare, la Commissione, con le medesime modalità, può predisporre e promuovere l’approvazione di atti di indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni e/o modifiche. 5. Nello svolgimento dei procedimenti di consultazione e di indagine, le Commissioni, nelle sedute alle quali partecipano i soggetti consultati o che forniscono gli elementi conoscitivi, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o dell’indagine. Il Presidente della Commissione assicura il rispetto della suddetta prescrizione. Art. 26 Partecipazione del Sindaco e del Presidente del Consiglio 1. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio, salvo il caso della partecipazione di quest’ultimo alla Commissione di cui all’articolo 13, non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto di prendere parte alle sedute delle commissioni, cui possono anche essere invitati. 2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione. Art. 27 Disposizioni generali 1. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni; 2. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione 3. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo, che provvede ad informarne il Presidente della Commissione. 4. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere designati a fare parte di alcuna commissione consiliare. Essi possono partecipare alle sedute delle commissioni senza diritto di voto, per essere sentiti in relazione a determinati punti dell’ordine del giorno. 11 Art. 28 Disposizione finale in materia di Commissioni Per il funzionamento, la convocazione e i lavori delle altre Commissioni, ove non espressamente regolamentati, si applicano le norme dettate dal presente Regolamento per le Commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili. TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO Art. 29 Sede riunioni Per le riunioni fuori dalla sede comunale, ove normalmente si riunisce il Consiglio, il Presidente del Consiglio, deve darne notizia al pubblico almeno ventiquattro (24) ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Art. 30 Sessioni ordinarie e straordinarie 1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie. 2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono poste in discussione le linee programmatiche di mandato, il bilancio di previsione o il rendiconto della gestione. 3. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l’iscrizione degli oggetti, di cui al comma 2, all’ordine del giorno del Consiglio Comunale e termina con la trattazione degli stessi. Ogni altra sessione è straordinaria 4. Il Consiglio Comunale può essere riunito anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco. 5. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 6. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco o il Presidente, pur formalmente diffidati, non osservino gli obblighi della convocazione. Art. 31 Convocazione del Consiglio 1. L’avviso di convocazione del Consiglio comunale con il relativo ordine del giorno deve essere recapitato, tramite avviso scritto, ai singoli Consiglieri. Analoga comunicazione deve essere effettuata al Sindaco e agli Assessori. 2. La convocazione, fatto salvo quanto previsto all’art. 2, è effettuata con una delle seguenti modalità alternative: a. mediante il messo comunale; b. mediante consegna dell’avviso da parte di un incaricato del Comune a mani dell’interessato che sottoscrive per ricevuta; 12 c. mediante invio a mezzo di Posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo di posta elettronica (anche non certificata) appositamente comunicato dal Consigliere. In tal caso l’avviso si intende regolarmente consegnato alla data e all’ora del suo invio; d. tramite invio a mezzo fax, al numero comunicato dal Consigliere. In tal caso l’avviso si intende regolarmente consegnato alla data e all’ora del suo invio. 3. L'avviso di convocazione , nell’ipotesi di cui al precedente comma, lettera a), va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altre persone dallo stesso indicate. 4. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, in ogni caso, entro dieci giorni dalla proclamazione dell’elezione, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare le persone alle quali vanno notificati gli avvisi. Tale elezione deve avvenire in forma scritta e deve essere comunicata al Segretario generale. Ove il Consigliere non provveda all’elezione di domicilio nei termini di cui sopra, gli avvisi sono depositati presso la segreteria comunale ed è onere ed obbligo del consigliere interessato provvedere al loro ritiro. Con il deposito di cui sopra la convocazione s’intende regolarmente effettuata. Nel caso di subentro di un nuovo consigliere, il termine di dieci giorni decorre dalla deliberazione di convalida del nuovo eletto da parte del Consiglio comunale. Prima del decorso del termine di dieci giorni, gli avvisi sono recapitati all’indirizzo di residenza del Consigliere. 5. Nei casi di cui al precedente comma 2 lettere c) - d) , i recapiti indicati si considerano indirizzi di domicilio eletto. 6. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la prima adunanza. 7. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro (24) ore prima. 8. La sussistenza dei motivi di urgenza è valutata dal Presidente del Consiglio. 9. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio il giorno stesso della consegna effettuata ai Consiglieri. 10. Le proposte di deliberazione e le mozioni iscritte all’ordine del giorno sono depositate in visione presso l’ufficio del Presidente del Consiglio, con la relativa documentazione, almeno: a. cinque (5) giorni liberi prima del giorno fissato per la seduta in sessione ordinaria; b. tre (3) giorni liberi prima del giorno fissato per la seduta in sessione straordinaria; c. ventiquattro (24) ore prima del giorno fissato per la seduta in caso di urgenza. 11. Gli argomenti non inseriti nell’ordine del giorno vengono spostati d’ufficio alla successiva seduta del Consiglio, salva la facoltà del proponente di ritirare la proposta o la mozione. 12. Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate sono sempre depositati in termini tali da consentire l’apposizione dei pareri e delle attestazioni previsti dalla legge. 13. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione. Art. 32 Regolare costituzione del Consiglio 1. Il Consiglio si reputa regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco. 13 2. Nel caso di mancanza del numero legale nella seduta di prima convocazione, il Consiglio si intende validamente costituito, in seconda convocazione, con la presenza di 7 (sette) consiglieri, escludendo dal computo il Sindaco. Art. 33 Seduta seconda convocazione 1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. 2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 31. 3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale. 4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente del Consiglio, da parte del Consiglio stesso. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 31. Art. 34 Ordine del giorno 1. L’iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 6 dell'art. 20. 2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre. 3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L’ordine del giorno può essere integrato solo con la presenza in aula e con il consenso unanime di tutti i componenti il Consiglio Comunale, purché la richiesta avvenga all’inizio dei lavori. 4. L’inversione degli argomenti, su proposta del Presidente del Consiglio o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. 5. La priorità degli oggetti proposti è decisa dal Presidente del Consiglio, il quale riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione sulle proposte di iniziativa consiliare o popolare, alle domande di attualità, alle interrogazioni, alle mozioni e alle interpellanze. Art. 35 Sedute – Adempimenti preliminari 1. Il Presidente del Consiglio, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione. L’eventuale discussione su tali comunicazioni è decisa dalla Conferenza dei Capigruppo. 2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. 14 3. I verbali vengono approvati per alzata di mano. 4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali. Art. 36 Pubblicità e segretezza delle sedute Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone. Art. 36 bis Riprese audio–video dei lavori del Consiglio comunale 1. Il Comune di Arzignano può effettuare direttamente, tramite propri incaricati, la ripresa audio– video, con la sua contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio comunale. Di tale circostanza devono essere adeguatamente informati il pubblico, i consiglieri e gli assessori presenti in aula, anche attraverso l'affissione di avvisi sia nella sala in cui si svolge l'adunanza che nelle aree immediatamente vicine. Tali avvisi devono rendere noto sia della presenza delle telecamere dell'Ente in funzione, che della ripresa di immagini in corso e delle contemporanea o successiva diffusione delle medesime. 2. Il Comune di Arzignano, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla diffusione delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell’Ente. Tale diffusione deve essere effettuata con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità , obiettività e completezza. 3. La video ripresa non può, in alcun caso , essere utilizzata per scopi di lucro, per vantaggi economici o personali e per fini diversi dall'esigenza di trasparenza assoluta della pubblica funzione. 4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, per i quali vige il rispetto del principio di stretta necessità, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto ad invitare tutti i componenti del Consiglio Comunale e gli Assessori ad adottare , nel corso dei loro interventi, le opportune cautele ed un comportamento consono al ruolo che ricoprono, nell'assoluto rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari ed in modo da evitare la divulgazione di dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni. In ogni caso è esclusa la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone. 5. Il Presidente del Consiglio, a suo insindacabile giudizio, può, in occasioni particolari, limitare o sospendere la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione. In particolare può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e l'eventuale contestuale loro diffusione in diretta , qualora si manifestassero situazioni tali da poter costituire violazione delle vigenti regole sulla privacy. 6. In ogni caso, comunque, ogni Consigliere o Assessore è individualmente responsabile per le opinioni o affermazioni dichiarate durante le riprese, essendo esclusa, pertanto, ogni responsabilità del Comune in quanto istituzione. 7. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese in corso di seduta possono riguardare, sia in audio che in video, esclusivamente i componenti del Consiglio e i membri della Giunta ed, in particolare, coloro tra essi che intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. A tale scopo , le telecamere per 15 la ripresa sono sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala, nè altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio . 8. Fermo restando l’esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo. 9. Le registrazioni video delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune sino allo svolgimento della successiva seduta dello stesso organo collegiale e sono conservate presso l'ufficio segreteria del Comune per la durata di un anno. 10. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy nonchè delle misure di tutela emanate dal Garante, cui si rinvia per il puntuale rispetto, il Comune di Arzignano è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune stesso. Il Responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio a cui competono tutti i compiti di tutela e di controllo previsti dalla vigente normativa. 11. La ripresa audio video delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate , deve essere preventivamente autorizzata, anche immediatamente prima del Consiglio, dal Presidente al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato. L'attività di video ripresa non deve in alcun modo turbare il regolare svolgimento della seduta. Il Presidente è tenuto a comunicare ai presenti l'autorizzazione concessa e di tale comunicazione è dato atto nel processo verbale della seduta. 12. In caso di ripresa audio–video da parte di soggetti terzi autorizzati, ogni responsabilità in ordine alla tutela , al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed, in particolare, di quelli sensibili e giudiziari è esclusivamente a carico di chi effettua la ripresa. 13. Ad ogni altro soggetto è fatto divieto di effettuare riprese in audio e/o video delle sedute del Consiglio. 14. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE Art. 37 Ordine durante le sedute 1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute. 2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente del Consiglio e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. 3. Il Presidente del Consiglio Comunale può sospendere e sciogliere la seduta per motivi di ordine pubblico e, negli altri casi previsti dal Regolamento, richiamare all’ordine nominativamente ciascun Consigliere e proporne l’espulsione dall’aula. Può ordinare nelle sedute pubbliche l’espulsione di chiunque sia causa di disordini. Art. 38 Sanzioni disciplinari 1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal 16 Presidente del Consiglio. 2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo. 3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio può disporre l’esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta. 4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto. Art. 39 Tumulto in aula Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta. Art. 40 Comportamento del pubblico 1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri; è tuttavia ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo; deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri e le decisioni adottate dal Consiglio. 2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo non ottemperi a quanto disposto dal comma precedente ovvero ostacoli lo svolgimento dei lavori. Art. 41 Prenotazione per la discussione 1. I Consiglieri possono iscriversi a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 2. I tempi degli interventi possono essere regolamentati dal Presidente del Consiglio a fronte di giustificati motivi ed in assenza di previo contingentamento da parte della Conferenza dei Capigruppo. 3. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno debbono informarne il Presidente del Consiglio prima dell’inizio della seduta e possono interloquire solo se espressamente autorizzati. Art. 42 Svolgimento interventi 1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, 17 per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi. 2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire. Art. 43 Durata interventi 1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente del Consiglio. 2. Durata degli interventi in Consiglio: A) Classificazione - Nel caso di contingentamento dei tempi di intervento, si dovrà procedere ad una previa analisi da parte della Conferenza dei Capigruppo della tipologia dell’argomento all’ordine del giorno, distinguendo i casi di seduta ordinaria da quella straordinaria e, nella seconda ipotesi, le deliberazioni che comportano discussione e voto dalle ipotesi residuali. La Conferenza ha facoltà di licenziare una scaletta di ordine del giorno con temporizzazione potenziale superiore a quella desumibile dall’orario fissato per l’inizio del Consiglio, avvalendosi delle consuetudini e dei precedenti consolidati. B) Sedute ordinarie – In questo caso verrà attribuito un tempo fisso di dieci minuti per Gruppo Consiliare a cui verrà aggiunto un tempo variabile di quindici minuti per ogni componente del Gruppo. C) Sedute straordinarie – 1 – Per proposte di deliberazioni comportanti discussione e voto si procederà come previsto nel precedente punto B., riducendo il solo tempo variabile a dieci minuti. 2 - In tutte le altre ipotesi il tempo fisso verrà ridotto a cinque minuti così come quello variabile. D) Dichiarazione di voto – Ogniqualvolta sia prevista la votazione il tempo riservato a ciascun Capogruppo per le dichiarazioni di voto sarà di cinque, tre o due minuti a seconda che si tratti di ipotesi di cui ai precedenti punti B., C.1 o C.2. Analogo tempo verrà riservato ad un solo altro componente del Gruppo, purché debba esprimere una posizione dissenziente rispetto a quella del Capogruppo. E) Ipotesi residuali – Per tutti i casi non previsti ed ogni qualvolta il Presidente del Consiglio ne ravvisi la necessità, verrà concesso un tempo pro-capite di due minuti per interventi non contemplati nell’ordine del giorno, quali ad esempio quelli riguardanti mozioni d’ordine, fatto personale o questioni pregiudiziali e sospensive. In quest’ultimo caso analogo tempo verrà riservato a chi sosterrà posizione avversa a colui che solleva la questione. F) I Consiglieri, utilizzato tutto il tempo a loro disposizione, possono usufruire del tempo fisso del Gruppo di appartenenza fino ad esaurimento dello stesso. 3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere. 4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quegli, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento. 5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra. 6. I Consiglieri possono intervenire al massimo due volte per singolo argomento trattato. Art. 44 Discussione generale 1. E’ prevista la sospensione della seduta, concessa dal Presidente per una durata non superiore a dieci 18 (10) minuti, su richiesta motivata di almeno due Capi Gruppo. 2. Il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per consultare i Capi Gruppo. Art. 45 Questioni pregiudiziali e sospensive 1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze o condizioni. 2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione. 3. Le questioni che devono previamente essere discusse in Commissione, per legge o per Statuto o per Regolamento, possono formare oggetto di questione sospensiva tutte le volte che la Commissione stessa non abbia concluso i lavori sull’argomento, tranne che il Consiglio all’unanimità decida di procedere ugualmente alla trattazione dell’argomento. 4. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione. 5. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro. 6. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive sullo stesso argomento, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sui limiti temporali della stessa. 7. Gli interventi sulle questioni pregiudiziali e sulle questioni sospensive non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. 8. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno. 9.Ove il Consiglio venga chiamato dal Presidente a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano. Art. 46 Fatto personale 1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse. 2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve farne espressa menzione. Il Presidente del Consiglio decide se sussistono i presupposti del fatto personale; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio. 3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle. Art. 47 Udienze conoscitive 1. Con le normali procedure di convocazione, il Consiglio può disporre sedute conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utile all'attività del Comune. 2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare i dirigenti ed i responsabili degli uffici 19 e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, il difensore civico, se nominato, e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione. 3. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva. Art. 48 Partecipazione alle sedute degli Assessori 1. Gli Assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le materie di propria competenza e per eventuali repliche e chiarimenti. 2. Gli Assessori possono inoltre, nel corso delle sedute consiliari, previa autorizzazione del Presidente, intervenire brevemente su qualsiasi argomento in discussione per fornire informazioni e chiarimenti. 3. Il Presidente del Consiglio vigila in ogni caso sulla congruenza e sulla compendiosità degli interventi degli Assessori, tutte le volte che gli stessi intervengano nella discussione. Art. 49 Designazioni e funzioni di Consiglieri e scrutatori 1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere fra gli scrutatori. 2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori. 3. L’assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti. Art. 50 Dichiarazione di voto 1. A conclusione della discussione, il Capo gruppo (o il Consigliere delegato) per ogni gruppo, può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell’orientamento proprio ovvero del proprio gruppo, della durata come indicato all’ art. 43. 2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto. Art. 51 Verifica del numero legale 1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere. 2. Il Presidente del Consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando lo stesso non sia ricostituito. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione toglie la seduta. 20 Art. 52 Ordine delle votazioni 1.L'ordine delle votazioni è il seguente: a) la questione pregiudiziale; b) la questione sospensiva; c) gli emendamenti al testo proposto in discussione all’ordine del giorno, secondo l’ordine di presentazione; d) i sub-emendamenti; e) gli emendamenti secondo l'ordine di presentazione, ad iniziare da quelli soppressivi, facendo seguire i modificativi e poi gli aggiuntivi; f) la proposta principale. 2. E' facoltà del Presidente del Consiglio derogare all'ordine di votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, qualora ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione. 3. E' altresì facoltà del Presidente del Consiglio dichiarare l'inammissibilità di emendamenti e di subemendamenti che, per effetto di precedenti votazioni, non abbiano più significato, nonché di subemendamenti che stravolgano gli emendamenti. Art. 53 Votazione 1. I Consiglieri votano normalmente per alzata di mano. 2. Le sole proposte di deliberazione concernenti persone si adottano a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna: il Presidente garantirà la segretezza del voto adottando tutte le procedure utili a tal fine. 3. Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto. 4. Nelle votazioni palesi, coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. 5. Nelle votazioni a scrutinio segreto concernenti persone, fatte salve le eccezioni previste espressamente dalla legge e dallo Statuto, le schede bianche e quelle nulle vengono computate per la determinazione della maggioranza necessaria dei votanti richiesta dalla legge o dallo Statuto. 6. I Consiglieri che non prendono parte alla votazione (sia segreta che palese) non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta. Art. 54 Obbligo di astensione 1.I Consiglieri comunali ed il Sindaco devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni ed allontanarsi dall’aula nei casi di incompatibilità con l’oggetto in trattazione previsti dalla legge. 21 2.Il comma precedente si applica anche al Segretario comunale ed al Vice Segretario. Art. 55 Elezioni di persone 1. Qualora la legge o lo Statuto o i regolamenti non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno a organi interni o esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. 2. Le candidature sono sempre proposte dai Gruppi Consiliari di maggioranza e di minoranza. 3. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non siano stati eletti i previsti rappresentanti della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell’ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro, fra i nominativi proposti dalla minoranza, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. 4. Le dimissioni degli eletti sono irrevocabili con l’acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e non necessitano di presa d’atto. 5. La presentazione di candidature al Consiglio deve essere accompagnata da un curriculum dei candidati, quando si tratti di nominare tecnici o soggetti forniti di competenze specifiche. 6. I curricula di cui al comma precedente, relativi a persone elette o nominate da altri organi del Comune, sono sottoposti alla conoscenza dei Consiglieri mediante deposito presso la segreteria del Presidente del Consiglio almeno 8 (otto) giorni dalla seduta prevista per la nomina. Art. 56 Votazioni per parti e voto globale 1. Il Sindaco o ciascun Consigliere, in qualsiasi momento prima della votazione, può formulare la richiesta che su un testo, quando sia possibile, si voti per parti. Sulla richiesta si pronuncia il Consiglio senza discussione. 2. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto è votato nella sua globalità, nel testo quale risulta approvato per parti. Art. 57 Irregolarità nella votazione Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata. Art. 58 Verbalizzazione delle sedute 1. Delle sedute del Consiglio viene redatto processo verbale integrale e sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il Consiglio e dal Segretario o dal Vice Segretario. 2. Il Segretario comunale sovrintende alla redazione del verbale di cui è unico responsabile. Nella redazione del verbale egli può avvalersi di personale idoneo, utilizzando i mezzi tecnici a disposizione. 22 3. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute entro i seguenti cinquanta (50) giorni, salvo comprovati casi di forza maggiore. Art. 59 Proseguimento della seduta in un giorno successivo 1. La seduta del Consiglio Comunale, su proposta del Presidente o su proposta di ciascun componente il Consiglio approvata dalla maggioranza dei presenti, può essere interrotta e rinviata ad un giorno successivo che è comunicato seduta stante ai presenti. 2. Di norma l'interruzione avviene se i lavori del consiglio non sono conclusi entro la mezzanotte, salvo che la maggioranza dei presenti, su iniziativa del Sindaco, non decida di proseguire per l'esame di oggetti urgenti o di particolare importanza. Se alla mezzanotte è già iniziato l'esame di un oggetto, si prosegue fino alla sua votazione, salvo che il Presidente, insindacabilmente, non decida per l'interruzione. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il Presidente invia, ove lo consenta il funzionamento ordinario degli uffici, apposito avviso ai Consiglieri assenti, salvo che il rinvio della seduta ed il giorno e l'ora dei nuovi lavori non siano già stati previsti nell'avviso di convocazione 4. In merito alla proposta di interruzione o di proseguimento della seduta, possono parlare il proponente, il Presidente del Consiglio, il Sindaco e un solo Consigliere che vi si opponga. Art. 60 Diritti dei consiglieri 1. Il diritto di cui al comma 1 dell’art. 28 dello Statuto si esercita anche sotto forma di proposta di deliberazione. La proposta, redatta e sottoscritta dal Consigliere, va diretta al Presidente che la inserisce all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo e dopo avere acquisito, ove necessario, i pareri prescritti dalla legge. 2. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale delle sedute sia dato atto del suo voto e dei motivi del medesimo. Art. 61 Segretario – Incompatibilità Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di proposte di deliberazione che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge. TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI Art. 62 Diritto all'informazione dei Consiglieri 1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende dipendenti o collegati, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco. 23 2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, dal Segretario comunale, dai Dirigenti e dai Funzionari, compresi quelli degli enti e delle aziende collegati e dipendenti dal Comune, copia dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. 3. La risposta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di 30 (trenta) giorni e comunque se possibile entro il primo Consiglio utile. Art. 63 Interrogazioni 1. Le interrogazioni consistono nella domanda rivolta al Sindaco per sapere se una determinata circostanza sia vera, se alcuna informazione su talun fatto sia pervenuta al Sindaco, se tale informazione sia esatta, se il Sindaco intende comunicare al Consiglio determinati documenti, abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati. 2. Esse sono normalmente presentate per iscritto al Presidente del Consiglio da uno o più Consiglieri. 3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. 4. Il Sindaco, o l’Assessore delegato, è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta ovvero nella prima seduta utile. Art. 64 Risposta alle interrogazioni 1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore. Esse, di norma, non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche limitarsi a dichiarare di essere o non essere soddisfatto. 2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti. 3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di rinvio della risposta all'interrogazione. Art. 65 Interpellanze 1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta in relazione ad uno o più argomenti determinati. 2. Il Sindaco, o l’Assessore competente, risponde nella prima seduta utile. Art. 66 Svolgimento delle interpellanze 1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, alla fine della seduta, per un tempo non superiore a dieci minuti. 2. Dopo le dichiarazioni rese dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede 24 di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto. 3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo. 4. L'assenza dell’unico interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di rinvio della risposta sull'interpellanza. Art. 67 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente al termine della seduta. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte del Sindaco o dell’Assessore, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti. Art. 68 Mozioni 1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una votazione del Consiglio su un determinato argomento. 2. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio. 3. Alle proposte di mozione si applicano le disposizioni relative alle proposte di deliberazioni, in quanto compatibili: esse possono essere discusse solo dopo la loro iscrizione all’ordine del giorno. Art. 69 Mozione di sfiducia del Sindaco 1. La mozione di sfiducia che colpisce il Sindaco e la Giunta, votata ai sensi dell’articolo 50 del vigente Statuto, deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione al protocollo generale del Comune. 2. Il Segretario Comunale informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia Art. 70 Mozione d’ordine Ogni Consigliere può presentare una “mozione d’ordine” consistente in un richiamo all’osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. 25 Art. 71 Svolgimento delle mozioni 1. Salvo quanto disposto da altre norme procedurali inderogabili, le mozioni sono svolte nella seduta di Consiglio immediatamente successiva alla loro presentazione. 2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari. Art. 72 Emendamenti alle mozioni 1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente e votati per alzata di mano. 2. I tempi previsti devono intendersi dimezzati. Art. 73 Votazione delle mozioni 1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate. 2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per alzata di mano. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 74 Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale 1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando il Consiglio Comunale accerta l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. 2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale vanno presentate personalmente al protocollo, redatte in forma scritta, debitamente firmate ed indirizzate al Consiglio nella persona del Presidente. Le dimissioni, previa identificazione del Consigliere, debbono essere immediatamente assunte al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni plurime devono trasparire dall’unicità dell’atto o dalla sostanziale contestualità della protocollazione degli atti separati. 3. Il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. 4. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio, il Consigliere può essere dichiarato decaduto. La proposta di cui all’articolo 29 dello Statuto, di competenza del Presidente del Consiglio, va notificata all’interessato. Qualora decorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla notifica il Consigliere interessato non abbia presentato le eventuali cause giustificative delle assenze, il Consiglio 26 nella prima seduta utile ne dichiara la decadenza e procede, nella stessa riunione, alla surrogazione. 5. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta. 6. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per alzata di mano. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. 7. E’ considerata ingiustificata l’assenza non comunicata prima dell’inizio dei lavori consiliari all’ufficio di Presidenza del Consiglio. Art. 75 Albo d’onore Al Consigliere che abbia completato almeno due mandati elettivi, ad ex Sindaci ed ex Presidenti del Consiglio Comunale verrà conferito di diritto il titolo di “Consigliere Onorario” della Città di Arzignano con iscrizione su apposito Albo tenuto ed esposto presso il Municipio. Il Sindaco può insignire del titolo di “Consigliere Onorario” cittadini che hanno primeggiato per altissimi meriti sia a livello locale che nazionale nel campo artistico, lavorativo, letterario, sociale, sportivo e scientifico. Il titolo di “Consigliere Onorario” e le modalità di utilizzo dello stesso saranno regolati da apposito regolamento.” Art. 76 Pubblicità, riproduzione e comunicazione degli atti consiliari 1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 2. Le deliberazioni sopra richiamate, oltre a poter essere viste, richieste e riprodotte per i cittadini, debbono essere poste a disposizione dei Consiglieri Comunali e dei cittadini medesimi, anche mediante l’attivazione di strumenti informatici, facendo salva la competenza degli uffici della segreteria comunale, a rilasciare ai cittadini copia autentica delle medesime, nelle forme e modalità di cui al comma primo. Art. 77 Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio 1. Il Consiglio, ai sensi della normativa vigente, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. 2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata. 3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è l’ufficio di Presidenza. 4. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari. 5. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio. 6. Le dotazioni di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un dirigente/responsabile di servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Presidente del Consiglio. 27 7. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale. Art. 78 Adozione /Abrogazione 1. 2. 3. E' abrogato il regolamento del consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 31 luglio 1952. E' abrogato il regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 2 maggio 1996 e successive modifiche avvenute con delibera consiliare n. 67 del 28 ottobre 1999. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi dell’articolo 38 del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 28