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Processo penale e giustizia n. 5 | 2015
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Processo penale e giustizia n. 4 | 2016
Avanguardie in giurisprudenza
Cutting Edge Case Law
AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL’EQUO PROCESSO E LA LORO APPLICABILITÀ
Processo penale e giustizia n. 4 | 2016
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Declaratoria di prescrizione e impugnazione della parte civile
al vaglio della Suprema Corte
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE IV, SENTENZA 19 GENNAIO 2016, N. 3789 – PRES. IZZO; REL. PICCIALLI
Laddove non contesti la già intervenuta prescrizione del reato, la parte civile non è legittimata ad impugnare la
sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale per estinzione del reato. Ove, invece, contesti la già intervenuta prescrizione, la parte civile è in ogni caso priva di interesse all’impugnazione trattandosi di deliberazione che, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., non pregiudica in alcun modo l’utile esercizio dell’azione
civile nella sede propria (nella fattispecie, in tema di lesioni personali colpose, la S.C. ha rigettato il ricorso della
parte civile avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sentenza di primo grado con cui era stata dichiarata la prescrizione del reato).
[Omissis]
RITENUTO IN FATTO
La parte civile […] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato quella di primo
grado, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di G. S., chiamato a rispondere di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. in danno della stessa.
Il giudice di appello, sulla doglianza proposta dalla parte civile di omessa pronuncia sulle statuizioni civili da parte del giudice di primo grado, affermava che ai sensi dell’art. 578 c.p.p. l’obbligo di pronunciarsi sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione è previsto dal legislatore soltanto per il giudice di appello e la Corte di cassazione, limitatamente ai casi in cui la prescrizione sia intervenuta dopo la sentenza di condanna in primo grado dell’imputato alle restituzioni od al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Con tre motivi, strettamente connessi, la ricorrente lamenta che il giudicante, travisando i ben distinti ambiti di applicazione degli artt. 576 e 578 c.p.p., non si sia pronunciato sui capi civili. Si deduce, in
particolare, che la norma posta a fondamento dell’atto di appello era l’art. 576 c.p.p., secondo la quale la
parte civile può impugnare le sentenze di proscioglimento (quindi, anche quelle di prescrizione), sia
pure ai soli effetti civili. Lamenta altresì la violazione dell’art. 573 c.p.p. per avere il giudicante omesso
di prendere in considerazione le conclusioni del rappresentante della pubblica accusa che aveva chiesto
la condanna dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato
Il giudice di appello ha rigettato l’impugnazione proposta dalla parte civile richiamando l’art. 578
c.p.p., secondo il quale l’obbligo di pronunciarsi sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per
prescrizione è previsto dal legislatore soltanto per il giudice di appello e la Corte di cassazione, limitatamente ai casi in cui la prescrizione sia intervenuta dopo la sentenza di condanna in primo grado
dell’imputato alle restituzioni od al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Come è noto, la norma citata, evocata dal giudicante – che costituisce deroga al principio che il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale – ha inteso tener ferme le disposizioni dei capi della sentenza che concernono l’azione civile nei soli casi in cui, in primo grado (o in secondo grado se ci riferisca al giudizio
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di legittimità), sia sta pronunciata sentenza di condanna: ciò che trova il suo fondamento nella considerazione che il legislatore ha voluto far permanere la sentenza di condanna su restituzioni e risarcimento
solo nel caso di un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell’imputato.
L’art. 578 c.p.p. si riferisce, pertanto, al caso in cui l’impugnazione sia dell’imputato o del p.m. e solo
in questa ipotesi richiede che, in presenza di una declaratoria di amnistia o di prescrizione, per decidere
agli effetti civili, vi debba essere stata in precedenza una valida pronuncia di condanna alla restituzione
o al risarcimento.
Detto altrimenti: il presupposto per applicare l’art. 578 c.p.p. è costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti dell’imputato, e mira, nonostante la declaratoria di prescrizione, a
mantenere, in assenza di un’impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell’impugnazione sulle disposizioni e sul capo della sentenza del precedente grado che concerne gli interessi civili.
In questa prospettiva è evidente l’inapplicabilità al caso in esame dell’art. 578 c.p.p., come sostenuto
dalla ricorrente, giacché la sentenza di primo grado non è stata di condanna e l’appello è stato proposto
solo dalla parte civile.
L’art. 576 c.p.p., richiamato dalla parte civile, disciplina, invece, una situazione diversa, laddove la
norma citata riconosce alla parte civile il diritto ad una decisione sul merito della propria domanda e
conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni.
Va, però, precisato che secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte (v. Cass., sez. un., 11
luglio 2006, n. 25083, e, da ultimo, Cass., sez. VI, 21 marzo 2013, n. 19540), condivisa dal Collegio, deve
escludersi, nell’ipotesi che la prescrizione preesista alla sentenza di primo grado, che il giudice della
impugnazione, pure adito ai sensi dell’art. 576 c.p.p., possa provvedere, sia pure ai limitati effetti civili,
ostandovi il chiaro disposto dell’art. 538, comma 1, c.p.p. secondo il quale il giudice decide sulla domanda di restituzione o risarcimento solo quando pronuncia sentenza di condanna.
Tale conclusione è fondata sulla condivisibile considerazione che l’art. 538 c.p.p. non potrebbe essere
derogato dall’art. 576 c.p.p., perché principio generale del sistema processuale è che il giudice dell’impugnazione non può esercitare poteri che il giudice di prime cure non avrebbe potuto esercitare.
In sostanza, l’assunto è che poiché l’art. 538, comma 1, c.p.p. impedisce al giudice di primo grado di
deliberare sulla domanda civile al di fuori dei casi di condanna (e quindi certamente non quando attesta la già intervenuta prescrizione del reato), del tutto asistematica sarebbe la previsione che un tal potere di deliberazione fosse invece riconosciuto al giudice dell’impugnazione.
La decisione di segno diverso (v. Cass., sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3670) secondo la quale l’art. 576
c.p.p., attribuisce al giudice penale dell’impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, in quanto costituisce deroga
all’art. 538 c.p.p., in realtà non affronta il tema della sussistenza dell’interesse della parte civile all’impugnazione ex art. 576 c.p.p.
Il principio affermato dalla sentenza n. 19540 del 2013 è applicabile al caso in esame in cui la sentenza di primo grado aveva deliberato l’improcedibilità dell’azione penale perché il reato ascritto
all’imputato era già estinto per prescrizione e tale decisione non è stata oggetto di contestazione dalla
parte civile, che ha lamentato esclusivamente l’omessa pronuncia sulle statuizioni civili.
Alla stessa conclusione si perviene, come evidenziato dalla richiamata sentenza, alla luce dell’art.
652 c.p.p., che disciplina l’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.
Come affermato dalle Sezioni unite civili, con la sentenza n. 1768 del 2011, la disposizione di cui
all’art. 652 c.p.p. (così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 c.p.p.) costituisce un’eccezione al principio
dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un’interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che
il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima) pronunciata a seguito di dibattimento ha
effetto di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno,
mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia
non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto.
Tale principio di diritto ha trovato conferma nella recente sentenza delle Sezioni unite penali di que-
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sta Corte (v. Cass., sentenza 21 giugno 2012, n. 35599), in cui, sia pure con riferimento ad una fattispecie
in tema di improcedibilità per difetto di valida querela, è stato affermato che la parte civile è priva di
interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica.
La sentenza sopra indicata ha, in particolare, sottolineato che l’interesse della parte civile all’impugnazione deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità ma anche di concretezza e deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare. L’interesse sussiste, pertanto,
solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione del contesto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale.
In conclusione, l’impugnazione per essere ammissibile, deve tendere all’eliminazione della lesione
concreta di un diritto o di un interesse giuridico del proponente l’impugnazione. Situazione non configurabile nel caso in esame in cui, per quanto sopra esposto, va esclusa l’efficacia extrapenale delle sentenze che dichiarano estinto il reato per prescrizione.
Può, pertanto, affermarsi il principio di diritto secondo il quale «ove non contesti la già intervenuta prescrizione del reato, la parte civile non è legittimata alla impugnazione di sentenza di primo grado che abbia deliberato l’improcedibilità dell’azione penale».
Appare, peraltro, opportuno precisare che ove, invece, contesti la già intervenuta prescrizione, la
parte civile è in ogni caso priva di interesse all’impugnazione trattandosi di deliberazione che ai sensi
dell’art. 652 c.p.p. non pregiudica in alcun modo l’utile esercizio dell’azione civile nella sede propria.
Anche l’ultimo motivo è infondato.
Non è configurabile la violazione dell’art. 573 c.p.p., giacché l’appello è stato introdotto dall’impugnazione della parte civile ai sensi dell’art. 576, comma 1, c.p.p. prima parte e trattato con le forme ordinarie del processo penale, con la partecipazione e le conclusioni della parte pubblica.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
[Omissis]
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