LE RETI DI IMPRESE nelle strutture sanitarie
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LE RETI DI IMPRESE nelle strutture sanitarie
LE RETI DI IMPRESE NASCONO DA UN’IDEA LUMINOSA LE RETI DI IMPRESE REALIZZANO UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO LE RETI DI IMPRESE Marco Porcio Catone detto il “Censore” affermava: “LODA I CAMPI GRANDI MA COLTIVANE UNO PICCOLO” LE RETI DI IMPRESE NON SONO • • • • • • • • Consorzi Cooperative Fondazioni Una brutta copia dei Distretti Gruppi di Imprese Fusioni aziendali Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) Associazioni(culturali,sportive,volontariato) LE RETI DI IMPRESE SONO • Un nuovo organismo nel panorama giuridico nazionale • Le reti associative, a differenza di quelle di collaborazione, di scambio di informazioni e di coordinamento, si costituiscono per l’esercizio in comune di un’attività imprenditoriale • inserite nell’istituto del “Contratto di Rete” di cui all’articolo 42, comma 4-ter, della Legge n.122 del 30 luglio 2010 “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. LE RETI DI IMPRESE NON DEVONO AVERE • Uno Statuto • Un Regolamento • Dei Quadri (Presidente – Direttore Generale – Tesoriere – Segretario) • Una Dirigenza politica ed un Coordinatore • Un Collegio sindacale • Una rigida struttura verticistica • Una rigida caratterizzazione delle Tipologie di imprese associabili • Consulenti esterni presi saltuariamente all’occorrenza LE RETI DI IMPRESE DEVONO AVERE • • • • • Una struttura AGILE e SNELLA del tutto diversa dai modelli organizzativi oggi vigenti. La particolarità delle RETI consiste nel fatto che esse non possiedono una loro autonoma capacità giuridica che, invece, rimane interamente appannaggio delle imprese partecipanti. Pertanto, con questa nuova forma di aggregazione: - da un lato, le SINGOLE IMPRESE si mantengono distinte ed indipendenti (infatti sono proprio le singole imprese partecipanti alla rete che vengono a beneficiare direttamente delle previste agevolazioni fiscali); - dall’altro, la RETE persegue lo scopo comune di accrescere la propria capacità propositiva e la propria competitività sul mercato. Una struttura APERTA nel senso che le singole imprese possono facilmente entrare a farne parte, anche dopo la costituzione della Rete o, di converso, uscirne Una forma basata sulla redazione di un CONTRATTO, stipulato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e registrato nel Registro delle Imprese, che preveda gli obiettivi della Rete contenuti in un Programma di Rete Una GOVERNANCE che realizzi gli obiettivi strategici del Programma di Rete - quale parte integrante del Contratto di Rete - ed operi esclusivamente in rappresentanza delle imprese in qualità di mandataria Un’ ASSEMBLEA dei partecipanti alla Rete che: - nomini o revochi una Governence - controlli l’operato della Governance sulla base della realizzazione degli obiettivi e del programma inseriti nel Contratto di Rete I VANTAGGI ECONOMICI DELLE RETI DI IMPRESE • 1) FISCALI: sospensione d’imposta sulla quota di utile che deve essere investita nella realizzazione del programma di rete; sospensione che si traduce in un risparmio di imposta del 27,50% (IRES) sugli utili accantonati da ciascuna impresa partecipante alla rete in qualità di soggetto giuridico autonomo • 2) FINANZIARI: applicazione di un RATING più vantaggioso con maggiore possibilità di incremento della finanziabilità sia della rete che delle singole imprese partecipanti • 3) CREDITIZI: cessione pro soluto, in favore di banche o intermediari finanziari, dei crediti scaturenti da somministrazioni, forniture ed appalti effettuate nei confronti di Regioni, Enti locali ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale. AGEVOLAZIONI FISCALI previste per le RETI DI IMPRESE L’attuale regime fiscale agevolato sulle Reti di Imprese, previsto dall’articolo 42 della Legge n. 122/2010, stabilisce un regime di sospensione di imposta (defiscalizzazione) per la quota degli utili di esercizio delle imprese partecipanti alla Rete, nel limite massimo di 1000.000,00 di euro per ciascuna impresa. In altri termini, una quota degli utili destinata dalle imprese partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo del contratto ed accantonata ad apposita riserva, sarà esclusa dal calcolo del reddito imponibile. QUADRO NORMATIVO DELLE RETI DI IMPRESE IN ITALIA FASE UNO - Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi- Articolo 3 “Distretti produttivi e reti di imprese” – Comma 4-ter : Contratto di rete - Legge 23 luglio 2009, n.99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” – Articolo 1 “Disposizioni per l’operatività delle reti di imprese” - Legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Legge Finanziaria 2006 – Articolo 1, comma 368 – Lettera b) disposizioni amministrative Lettera c) disposizioni finanziarie Lettera d) disposizioni per la ricerca e lo sviluppo QUADRO NORMATIVO DELLE RETI DI IMPRESE IN ITALIA FASE DUE - Decreto Legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” Articolo 42 – Reti di imprese - Decreto Legge del 13 maggio 2011, n. 70, dopo le modifiche apportate in sede di conversione, concernente il “Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” – Articolo 3 (Reti d’impresa) – Commi 4,5 e 6 DECRETO LEGGE 13 maggio 2001, n. 70 • Articolo 3 – Reti d’impresa - Comma 4: Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente - del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Comma 5: Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l’Agenzia del Demanio. • Comma 6 – Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni: a) Alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale, di cui all’articolo 1, comma 368, lettera a) della citata legge n.266 del 2005. Sottolineiamo che le agevolazioni finanziarie di cui alla sopra citata lettera c), comma 368 della Legge Finanziaria 2006 riguardano le operazioni di cartolarizzazione dei crediti concessi dalle banche alle imprese della rete e ceduti ad un’unica società cessionaria. QUADRO NORMATIVO DELLE RETI DI IMPRESE ANNI NORMATIVA 2006 LEGGE FINANZIARIA 2006 (Legge 23 dicembre 2005 n. 266) 1) Comma 368 Lettera b) Lettera c) Lettera d) Legge 9/04/2009n33 Legge 23/07/2009 n.99 (Leggi Bersani) 3 Comma 4ter si applicano la Lettera b) Lettera c) Lettera d) dell’art 1 c.368 della L.F.2006 Legge 30 luglio 2010 n. 122 (Legge Tremonti) 42) 2009 2010 ARTICOLI AGEVOLAZIONI IMPORTI in euro INTERVENTI Distretti Amministrative Finanziarie: cartolarizzazioni Ricerca e sviluppo Reti d’Imprese b) Amministrative c) Finanziarie: cartolarizzazioni d) Ricerca e sviluppo Finanziarie: stipula convenzioni con ABI Fiscali:sospensione triennale di imposta 50 milioni di euro a decorrere dal 2010 48 milioni di euro -2011/2013 Reti d’Imprese sugli utili d’esercizio delle imprese dellaRete Amministrative 2011 2011 Decisione U.E. C(2010) 8939 del 26/01/2011 Decreto Legge 13 Maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni Sviluppo Il sostegno fiscale (differimento di imposta)sulle Reti di Imprese non costituisce un “Aiuto di Stato” 3) Commi: 4 – 5e6 Amministrative -Lettera b) L.F.2006 Finanziarie- Lettera c) L.F. 2006 :cartolarizzazioni Ricerca e Sviluppo – Lettera d) L.F 2006 Reti d’Imprese 50 milioni di euro a decorrere Alle Imprese dal 2010 costituitesi in Rete nei Distretti Turistici 1) INVESTIMENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA COMUNE 1a) investimenti agevolati 1b) prova dell’effettuazione degli investimenti 1c) realizzazione degli investimenti 1d) completamento degli investimenti 2) CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’AGEVOLAZIONE 2a) indipendenza delle sorti dell’agevolazione per le imprese partecipanti alla rete 2b) distribuzione della riserva 2c) venir meno dell’adesione alla rete 2d) cessazione del regime di sospensione d’imposta 3) FRUIZIONE DELL ’ AGEVOLAZIONE 4) PRESENTAZIONE DEL MODELLO “RETI” E INDICAZIONI NEL MODELLO UNICO 2011 5) VERIFICA DEI REQUISITI 5a) presentazioni del modello “reti” 5b) modalità di presentazione del modello 5c) termini di presentazione del modello 5d) presentazione di più modelli 5e) elementi da indicare nel quadro A del modello 5f) rinunce totali o parziali 6) DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO SPETTANTE 6a) utili effettivamente accantonati inferiori a quelli indicati nel modello “reti” 6b) indicazione delle somme agevolate nel modello unico 6c) struttura del prospetto del quadro RS 6d) raccordo con il modello “reti” GIORGIO DE ROSSI DANIELE FAVRETTI GABRIELE PENITENTI RODOLFO NURZIA VINCENZO ERMOCIDA LE RETI DI IMPRESE UN’OPPORTUNITÀ PER GLI IMPRENDITORI Buffetti Editore GRAZIE PER L’ATTENZIONE PRESTATA