guida alla cassa mutua nazionale delle bcc

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FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
00198 ROMA - VIA TEVERE, 46 - WWW.FABI.IT
PREFAZIONE
Vogliamo, con questo lavoro, fornire un’informazione dettagliata e complessiva, rivolta a tutti i lavoratori del settore Banche di Credito Cooperativo del territorio nazionale – ad esclusione del Trentino, dell’Alto Adige e
della Toscana, che hanno una loro disciplina diversa.
Tale pubblicazione interessa i lavoratori assunti con un contratto che abbia
una durata superiore ai 9 mesi.
A cura di:
Alessandra Panico
Luigi Bruschini
Michele Palmiotti
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Esecutivo Nazionale BCC
Werner Pedoth - Coordinatore
Giuseppe Arena
Luigi Bruschini
Paolo Cicconi
Piergiuseppe Mazzoldi
Domenico Mazzucchi
Michele Palmiotti
Alessandra Panico
Stefano Tassi
Alessandro Violini
[email protected]
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Supervisione editoriale:
Lodovico Antonini
Editing:
Mariapaola Diversi
Disegni:
Roberto Mangosi
Progetto grafico e impaginazione:
alexiamasi studiografico
www.studiomasi.com
PRESENTAZIONE
Alla fine di quest’anno, la FABI compie 60 anni di vita: è stata fondata il
19 dicembre 1948, a Milano, dai rappresentanti di alcuni sindacati autonomi bancari costituitisi sul territorio nazionale.
I suoi valori di base vanno individuati nell’autonomia, nella libertà, nella
democrazia, nella solidarietà e nell’unità dei lavoratori.
Tali valori sono sempre stati interpretati dai suoi dirigenti nell’attività quotidiana e rappresentano, ancora oggi, un sicuro punto di riferimento per i
lavoratori del credito.
Nello svolgimento del proprio lavoro, dalla fondazione sino ad oggi, la FABI ha rappresentato una figura centrale nello studio e nella negoziazione
dei CCNL del settore creditizio e finanziario.
Tra i molti accordi raggiunti dalla FABI, trova un posto importante la costituzione della Cassa Mutua Nazionale, utile strumento nella vita quotidiana di ogni singolo lavoratore, per sé e per la sua famiglia.
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CASSA MUTUA NAZIONALE
Costituita nel 1994, la Cassa Mutua Nazionale per il personale delle BCC assicura ai dipendenti del Credito Cooperativo prestazioni sanitarie ad integrazione o in sostituzione di quelle offerte dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Le prestazioni consistono nel rimborso, secondo quanto stabilito dal Regolamento Annuale delle prestazioni, di spese per eventi sia a carattere ospedaliero che extraospedaliero.
Anche i componenti i nuclei familiari ed i pensionati possono beneficiare
delle prestazioni della Cassa Mutua Nazionale. In particolare, ai pensionati il beneficio è assicurato anche oltre la soglia dei 75 anni di età.
Dal 1998 le prestazioni sono assicurate in forma diretta, cioè senza il ricorso a forme assicurative, e rappresentano, annualmente, il 92% circa dei
contributi versati.
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ORGANI STATUTARI
Gli organi statutari della Cassa Mutua Nazionale sono:
COMITATO AMMINISTRATORE
Tale organismo è composto da 12 componenti, di cui 5 nominati dalle OO.SS.
e 5 nominati da Federcasse, più il Presidente, che viene sempre nominato
da Federcasse e da un Vice Presidente che viene nominato dalle OO.SS.
COLLEGIO DEI REVISORI
Tale organismo è composto da 4 componenti (più 2 supplenti), di cui 2 (+
un supplente) nominati da Federcasse e 2 (+ un supplente) nominati dalle
OO.SS. e, tra questi ultimi 2, viene eletto il Presidente.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Composizione ed elezione come per il Collegio dei Revisori.
COMMISSIONE TECNICA
Tale organismo, la cui funzione principale è quella di predisporre il Regolamento Sanitario annuale e di proporre strumenti e soluzioni ai problemi
gestionali della Cassa Mutua, è composto da 8 membri, scelti fra i nominativi del Comitato Amministratore, del Collegio dei Revisori. Tutti sono di
nomina sindacale.
L’ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEI DESTINATARI
Organismo in fase di costituzione, i cui componenti – gli stessi lavoratori –
saranno eletti su base territoriale.
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DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale è nominato da Federcasse. Dal 1° di gennaio del 2006
è stato chiamato a ricoprire questo delicato incarico il dott. Mario Bernardini, che ha già maturato una notevole esperienza nel movimento del Credito Cooperativo.
Di seguito riportiamo l’attuale composizione degli organismi
COMITATO AMMINISTRATORE
Presidente
Vice Presidente
Amministratori
Italo Del Negro - Federazione FRIULI V. G.
Andrea Di Noia
Antonio Albano
Roberto Belloni
Carlo Carcione
Fabrizio Petrolini
Paolo Crielesi
Gabriele Galassi
Enrico Gruner
Valerio Masinara
Giorgio Merigo
Alessandra Panico (F.A.B.I.)
COLLEGIO REVISORI
Presidente
Revisori effettivi
Luigi Bruschini (F.A.B.I.)
Massimo Fornasiero
Antonio Masin
Romualdo Rondina
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Organi amministrativi
COMMISSIONE TECNICA
Amministratori
Revisori
Fabrizio Petrolini
Carlo Carcione
Paolo Crielesi
Andrea Di Noia
Valerio Masinara
Alessandra Panico (F.A.B.I.)
Luigi Bruschini (F.A.B.I.)
Massimo Fornasiero
DIREZIONE
Direttore
Mario Bernardini
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NORMATIVA
Invitiamo i lavoratori ad un’attenta lettura delle pagine che seguono, per
poter accedere correttamente alle prestazioni sanitarie rimborsabili dalla
Cassa Mutua Nazionale.
Per una più agevole lettura, abbiamo sintetizzato sia le novità di quest’anno, sia un quadro riassuntivo che rende immediata e scorrevole la lettura
stessa, rimandando, poi, all’approfondimento sul testo del Regolamento Annuale delle Prestazioni.
REGOLAMENTO ANNUALE DELLE PRESTAZIONI
Viene, di norma, modificato annualmente al fine di erogare il maggior numero di prestazioni sulla base delle disponibilità economiche dell’anno di
riferimento.
• Le novità introdotte per l’anno sanitario 2008
• Quadro riassuntivo
• Testo integrale del regolamento annuale delle prestazioni 2008
STATUTO
Atto redatto dal notaio avv. Alfio Grassi di Roma, in data 16 marzo 1994,
aggiornato con le modifiche di cui al “verbale di accordo” del 16 maggio
1997 ed all’accordo del 20 aprile 2005.
• Testo integrale aggiornato
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ANNO SANITARIO 2008 TUTTE LE NOVITÀ
DOCUMENTAZIONE MEDICINALI
Scontrini farmacia (per i medicinali prescritti in cartella clinica – in caso
di intervento chirurgico o aborto terapeutico, effettuati in istituto di cura in
regime di ricovero; in caso di ricovero in struttura sanitaria che non comporti intervento chirurgico): devono essere descrittivi del farmaco acquistato o devono essere accompagnati dalla prescrizione del medico, sulla quale il farmacista avrà apposto il timbro relativo al costo del farmaco.
PRESTAZIONI OSPEDALIERE
Le franchigie ed i massimali sono previsti nel caso di REGIME PRIVATO
delle prestazioni.
IN CASO DI INTERVENTO CHIRURGICO O ABORTO TERAPEUTICO,
EFFETTUATI IN ISTITUTO DI CURA IN REGIME DI RICOVERO
Sono aumentate la franchigia dal 20% al 30% ed una franchigia massima sugli onorari da € 3.000 a € 4.500 per il chirurgo, l’aiuto, l’assistente,
l’anestesista e ogni altro soggetto risultante dalla cartella clinica.
È stata istituita una franchigia del 20% per i diritti di sala operatoria ed il
materiale di intervento, ivi comprese protesi ortopediche applicate durante l’intervento, l’assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i trattamenti sclerosanti e di
linfodrenaggio, i medicinali, gli esami post-intervento effettuati nel corso del
ricovero.
È aumentata la franchigia (dal 10% al 20%) per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici attinenti l’intervento, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell’istituto di cura, nei 120 giorni precedenti il ricovero e, per le visite specialistiche, esami, medicinali prescritti in cartella clini14
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
ca, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati e fatturati da fisioterapisti diplomati e che svolgono attività nell’ambito o per conto di un centro di cui è responsabile un medico, trattamenti logopedici effettuati da logopedista o da terapista della psicomotricità, agopuntura effettuata da medico, ticket cure termali (escluse le spese alberghiere),
effettuate nei 120 giorni successivi al termine del ricovero e rese necessarie
dall’intervento chirurgico.
Per tutti gli interventi al naso - Qualora si richiedesse un preventivo parere
di rimborsabilità, è necessario produrre, oltre la rinomanometria, la relazione
medico-specialistica dell’intervento da effettuare ed il preventivo complessivo
dell’intervento, dettagliato per le singole voci di spesa.
IN CASO DI RICOVERO IN STRUTTURA SANITARIA CHE NON COMPORTI
INTERVENTO CHIRURGICO
È stata istituita una franchigia del 20% per gli accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure, medicinali effettuati nel corso del ricovero.
È aumentata la franchigia (dal 10% al 20%) per visite specialistiche, esami,
medicinali prescritti in cartella clinica, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati e fatturati da fisioterapisti
diplomati e che svolgono attività nell’ambito o per conto di un centro di cui è
responsabile un medico, trattamenti logopedici effettuati da logopedista o del
terapista della psicomotricità, agopuntura effettuata da medico, ticket cure termali (escluse le spese alberghiere), effettuate nei 120 giorni successivi al termine del ricovero.
IN CASO DI INTERVENTI CHIRURGICI CHE NON COMPORTINO
PERNOTTAMENTO, EFFETTUATI AMBULATORIALMENTE ED IN DAY HOSPITAL
È aumentata la franchigia dal 20% al 30% e con una franchigia massima
sugli onorari da € 3.000 a € 4.500 per il chirurgo ed eventualmente l’anestesista.
È stata istituita una franchigia del 20% per i diritti di sala operatoria e ma15
teriali di intervento, compresi i medicinali e gli esami diagnostici effettuati nel
corso dell’intervento.
VIENE AUMENTATA LA DIARIA DA € 80,00 A € 100,00 AL GIORNO
ANTICIPAZIONI
La richiesta deve essere corredata da certificazione medico-specialistica e preventivo analitico di spesa sottoscritto dalla struttura sanitaria interessata.
DIARIE
Tutte le indennità forfetarie per: ricovero con intervento chirurgico o parto spontaneo; ricovero senza intervento chirurgico; neonati sottoposti a trattamento terapeutico; in caso di day hospital / day surgery sono aumentate € 80 a € 100.
PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE ED AGGIUNTIVE
SULLA DOCUMENTAZIONE
Dal nuovo Codice di Deontologia Medica, si riporta il testo dell’art. 24:
Certificazione – Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.
ALTA DIAGNOSTICA
È stata istituita una franchigia del 20%.
TICKETS
Sono escluse dal rimborso le prestazioni non espressamente previste dal presente Regolamento Annuale delle prestazioni, anche se effettuate in regime
di ticket. A tal fine, se dalla ricevuta fiscale non si evince il tipo di prestazione effettuata, è necessario allegare la prescrizione o il relativo referto.
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
TRATTAMENTI LOGOPEDICI E RIABILITAZIONE PSICOMOTORIA
FINO A 16 ANNI
È previsto il rimborso della prima visita logopedica o psicomotoria.
PRESTAZIONI OMEOPATICHE,
AGOPUNTURA
È previsto il rimborso degli accertamenti (Vega test, biorisonanza, EAV, etc.)
PRESTAZIONI ALL’ESTERO
Tutta la documentazione in lingua straniera
dovrà essere accompagnata dalla traduzione
integrale in italiano.
VACCINO CONTRO IL PAPILLOMA VIRUS
(prevenzione del tumore al collo dell’utero)
La Cassa rimborsa le spese per l’acquisto del vaccino contro il Papilloma
virus per le ragazze di età compresa tra i 13 ed i 14 anni. La presente
copertura sanitaria viene prestata con l’applicazione di una franchigia
del 50%, fino a concorrenza del massimale una tantum a persona di €
280,00.
Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione medica, scontrino della farmacia descrittivo del prodotto acquistato o allegato alla confezione del
prodotto.
LIMITI DELLE PRESTAZIONI
Non sono ammesse a rimborso le prestazioni relative alle CURE/TERAPIE,
comprese le cure omeopatiche e i medicinali.
LONG TERM CARE
Il CCNL del 21.12.2007 inserisce una nuova copertura per eventi imprevisti
ed invalidanti che comportino lo stato di non autosufficienza.
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CASSA MUTUA NAZIONALE
SCHEDA SINOTTICA DELLE PRESTAZIONI - 2008
PRESTAZIONI OSPEDALIERE
Ricovero, in regime privato, con intervento chirurgico (art. 5.1.1)
- Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno.
- Franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00 solo sugli onorari
medici.
- Franchigia del 20% sui diritti di sala operatoria, protesi, assistenza nel
corso del ricovero.
- Franchigia del 10% sulle prestazioni pre/post ricovero.
Ricovero senza intervento chirurgico (art. 5.1.2)
- Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno.
- Franchigia del 20% sulle spese nel corso del ricovero.
- Franchigia del 20% sulle prestazioni post ricovero.
Intervento in regime ambulatoriale o day hospital (art. 5.1.3)
- Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno.
- Franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00 solo sugli onorari
medici.
- Franchigia del 20% sui diritti di sala operatoria, medicinali ed esami
diagnostici effettuati nel corso dell’intervento.
Parto cesareo (art. 5.2.1)
- Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno.
- Nessuna franchigia - Massimale € 6.500,00.
Parto naturale (art. 5.2.2)
- Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno.
- Nessuna franchigia - Massimale € 2.000,00.
Trattamento terapeutico per neonati (art. 5.2.3)
- Franchigia del 10% - Massimale € 1.000,00.
Intervento per correzione difetto rifrattivo (art. 5.3)
- Massimale per un occhio € 1.035,00.
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
- Massimale per entrambi gli occhi € 1.550,00 per biennio.
Anticipazioni (art. 5.4)
- Massimale 80% del preventivo di spesa.
- Anticipazione per un minimo di spesa di € 5.000,00.
Diaria per ricovero con intervento o parto (art. 5.5.1)
- € 100,00 al giorno per massimo 200 giorni.
Diaria per ricovero senza intervento (art. 5.5.2)
- € 100,00 al giorno per massimo 100 giorni.
Diaria per neonati (art. 5.5.3)
- € 100,00 al giorno per massimo 25 giorni a partire dal 6° giorno.
Diaria day hospital (art. 5.5.4)
- € 100,00 al giorno per massimo 30gg all’anno a nucleo familiare.
Alta diagnostica (art. 6.1)
- Franchigia del 20% – Massimale € 7.750,00.
Visite specialistiche (art. 6.2.a)
- Accompagnate dal certificato attestante la patologia, rilasciato dal medico specialista che ha effettuato la visita: franchigia del 20% - rimborso massimo € 200,00.
- Massimale complessivo A+B = € 2.000,00.
Visite specialistiche (art. 6.2.b)
- Senza certificato attestante la patologia, rilasciato dal medico specialista che ha effettuato la visita: franchigia del 50% - rimborso massimo €100,00.
- Massimale complessivo A+B = € 2.000,00.
Analisi, esami diagnostici e di laboratorio (art. 6.3)
- Senza certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista: franchigia del 25% - Massimale € 1.000,00.
Chemioterapia, radioterapia, cobaltoterapia (art. 6.4)
- Nessuna franchigia – Massimale € 7.750,00.
Ticket (art. 6.5)
- Nessuna franchigia – Nessun massimale.
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Fisioterapia (art. 6.6)
- Franchigia del 30% - Massimale € 1.000,00.
Logopedia e Riabilitazione psicomotoria fino al compimento del 16° anno
(art. 6.7)
- Franchigia del 30% - Massimale € 1.500,00.
Prestazioni omeopatiche ed agopuntura (art. 6.8)
- Franchigia del 50% - Massimale € 500,00.
Trattamenti chiropratici ed osteopatici (art. 6.9)
- Franchigia del 50% - Massimale € 500,00.
Sostituzione riparazione parti anatomiche (art. 6.10)
- Acquisto: franchigia del 20% - Massimale € 3.000,00.
- Riparazione: franchigia del 20% - Massimale € 1.000,00.
Inseminazione/Fecondazione assistita (art. 6.11)
- Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00.
Odontoiatria da infortunio (art. 6.12)
- Franchigia del 30% - Massimale € 1.500,00.
Gravidanza (art. 6.13)
- Nessuna franchigia – Massimale € 2.500,00.
- Amniocentesi/Villocentesi rimborsate al 50% fino al compimento del
35° anno di età.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Trasporto in Italia (art. 7.2)
- Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00.
Prestazioni infermieristiche (art. 7.3.a)
- Rimborso massimo € 40,00 al giorno, massimo 30gg.
Accompagnatore (art. 7.3.b)
- Rimborso massimo € 80,00 al giorno.
- Massimale € 2.500,00.
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
Forniture ortopediche (art. 7.3.c)
- Nessuna franchigia – Massimale € 500,00.
Trasporto all’estero (art. 7.3.d)
- Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00.
Trasporto della salma (art. 7.4)
- Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00.
Acquisto lenti (art. 7.5)
- Franchigia del 30%.
- Massimale € 200,00 a persona ogni 24 mesi.
- Massimale € 300,00 a persona ogni 24 mesi per difetti di rifrazione
superiori alle 4,5 diottrie ad almeno 1 occhio.
- Massimale ogni 12 mesi per bambini fino al compimento del 12° anno d’età.
Ortodonzia fino al compimento del 18° anno (art. 7.6)
- Franchigia del 30% - Massimale € 2.000,00.
Recupero da tossicodipendenza/etilismo (art. 7.7)
- Indennità € 2.000,00.
Apparecchi acustici (art. 7.8)
- Nessuna franchigia – Massimale € 2.000,00 biennale.
Estrazione ottavi (art. 7.10)
- Franchigia del 30% - Massimale € 750,00.
Asportazione nei (art. 7.11)
- Franchigia del 30% - Massimale € 250,00.
Radiologia odontoiatrica (art. 7.12)
- Franchigia del 30% - Massimale € 250,00.
Gnatologia (art. 7.13)
- Franchigia del 30% - Massimale € 250,00.
Vaccino Papillomavirus (art. 7.14)
- Franchigia del 50% - Massimale € 280,00
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REGOLAMENTO ANNUALE DELLE PRESTAZIONI
2008
INDICE
Premessa
Capitolo 1 - Nozioni generali
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento Annuale delle prestazioni
Articolo 2 – Tipologia delle prestazioni
Articolo 3 – Definizioni
Articolo 4 – Beneficiari delle prestazioni
Capitolo 2 – Prestazioni Ospedaliere
Indicazioni sulla documentazione
Termini per l’invio della documentazione
Articolo 5 – Prestazioni Ospedaliere
Capitolo 3 – Prestazioni Extraospedaliere ed Aggiuntive
Indicazioni sulla documentazione
Termini per l’invio della documentazione
Articolo 6 – Prestazioni Extraospedaliere
Articolo 7 – Prestazioni Aggiuntive
Capitolo 4 – Altre disposizioni
Articolo 8 – Limiti delle prestazioni
Articolo 9 – Copertura vita intera
Articolo 10 – Termini di aspettativa
Articolo 11 – Estensione territoriale e modifiche al Regolamento Annuale delle
prestazioni
Articolo 12 – Denuncia dell’infortunio o della malattia
Obblighi del Beneficiario
Articolo 13 – Criteri di rimborsabilità
Allegato 1 – Elenco interventi chirurgici
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
PREMESSA
1. Lo Statuto della Cassa Mutua Nazionale, all’art. 3, 4° comma, recita: L’erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l’accettazione, da parte dell’interessato, delle norme dello Statuto e delle disposizioni attuative emanate dal Comitato Amministratore.
2. Il presente Regolamento Annuale delle prestazioni si compone di 13 Articoli e di 1 allegato ed ha validità dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008,
definito come “anno sanitario”.
3. Le prestazioni sanitarie, fatti salvi gli articoli 6.2.b), 6.3), 6.5), 6.13), devono essere giustificate da uno stato patologico.
4. Le richieste di rimborso devono essere corredate della documentazione
medica prevista dal presente Regolamento Annuale delle prestazioni e devono essere inviate alla Cassa Mutua Nazionale nei termini stabiliti dallo
stesso.
5. Le richieste di rimborso non in regola con le norme del presente Regolamento Annuale delle prestazioni, verranno respinte.
6. Le richieste di rimborso vanno effettuate con l’apposita modulistica predisposta dalla Cassa Mutua Nazionale e rilevabile dal sito all’indirizzo
www.cmn.bcc.it.
7. Qualunque manomissione delle documentazioni mediche e di spesa sarà
severamente sanzionata, facendo decadere ogni possibilità di rimborso.
8. I documenti di spesa, notule, parcelle, fatture e simili, per essere rimborsabili, devono essere conformi alla normativa fiscale in vigore.
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9. La documentazione, per accedere ai benefici della Cassa Mutua Nazionale, deve essere prodotta sempre e solo in ORIGINALE.
10. La Cassa Mutua Nazionale rimborsa esclusivamente le prestazioni esplicitamente indicate in ciascun articolo, alle condizioni e con le modalità ivi
previste. Limiti delle prestazioni sono espressi all’art. 8) del presente Regolamento Annuale delle prestazioni.
CAPITOLO 1
Articolo 1
Oggetto del Regolamento Annuale
delle prestazioni
Il presente Regolamento Annuale delle prestazioni, predisposto ed approvato dal Comitato
Amministratore, disciplina l’erogazione delle
prestazioni sanitarie in esso indicate.
Termini, limiti, modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni sono descritti e regolati
dagli articoli che seguono.
Eventuali interpretazioni e chiarimenti su norme del presente Regolamento Annuale delle prestazioni, potranno essere fornite solo dal Comitato Amministratore.
Articolo 2
Tipologia delle prestazioni
Le prestazioni erogate dalla Cassa Mutua Nazionale, direttamente o per il
tramite di strutture di supporto, si suddividono in Ospedaliere, Extraospedaliere ed Aggiuntive. Le prestazioni verranno riconosciute solo in dipendenza di malattie o stati patologici accertati, gravidanza ed infortuni veri24
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
ficatisi nel corso dell’anno sanitario, fatti salvi gli articoli 6.2.1.b), 6.2.2),
6.3), 6.11).
Le prestazioni verranno rese sulla base delle disponibilità contributive dell’esercizio.
Il Comitato Amministratore potrà variare, in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, termini e modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni.
Delle avvenute variazioni verrà data pubblicità per mezzo di apposita circolare alle aziende, con il compito di informare i propri dipendenti, mentre
i Destinatari in quiescenza verranno informati direttamente dalla Cassa Mutua Nazionale.
Qualsiasi informativa verrà, inoltre, pubblicizzata sulla pagina WEB della
Cassa Mutua Nazionale consultabile sia per mezzo del sistema di rete Intranet P01- NET, sia in Internet al seguente indirizzo: www.cmn.bcc.it.
Le richieste di rimborso, in caso di modifica del Regolamento Annuale delle prestazioni in corso d’anno, saranno evase, da parte della Cassa Mutua
Nazionale, con applicazione delle norme vigenti al momento della spesa o
della dimissione ospedaliera, sempre se corredate della documentazione prevista.
Articolo 3
Definizioni
Definizione dei termini che verranno utilizzati nel testo che segue per:
Cassa: la Cassa Mutua Nazionale per il Personale delle Banche di Credito
Cooperativo;
Destinatario: i prestatori di lavoro subordinato ed i pensionati, quali titolari del diritto di assistenza;
Beneficiario: i soggetti aventi diritto alle prestazioni a norma dello Statuto;
Famigliare: i famigliari del Destinatario, beneficiari delle prestazioni a norma dello Statuto;
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Nucleo familiare: il Destinatario ed i suoi famigliari beneficiari delle prestazioni a norma dello Statuto;
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili per “malattia”
Patologia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;
Prevenzione: insieme di provvedimenti sanitari che hanno lo scopo di prevenire le malattie;
Regime di ricovero: forma di erogazione dell’assistenza ospedaliera. Può
assumere le modalità di “ricovero ordinario” e ricovero in “day hospital”(ricovero in regime di degenza diurna);
Ricovero ordinario: ricovero programmato o d’urgenza della durata di uno
o più giorni per il trattamento di patologie non gestibili in ambito ambulatoriale e/o domiciliare. Il ricovero ordinario prevede obbligatoriamente l’apertura di cartella clinica;
Ricovero in day hospital: ricovero programmato a ciclo diurno, di durata
inferiore ad una giornata, con erogazione di prestazioni multiprofessionali
e plurispecialistiche che non possono essere eseguite a livello ambulatoriale, poiché richiedono osservazione medica ed infermieristica protratta. Può
esaurirsi in un solo giorno o ripetersi con cicli di ricoveri diurni programmati; Il ricovero diurno (day hospital) prevede obbligatoriamente l’apertura di una cartella clinica valida per tutto il periodo di ricovero e per più accessi nell’arco di un anno;
Ricovero in day surgery: ricovero in day hospital a fini chirurgici;
intervento ambulatoriale: prestazioni chirurgiche effettuate presso ambulatorio pubblico o privato;
Cartella clinica: documento legale di ricovero, previsto obbligatoriamente
dalla normativa vigente;
Franchigia: percentuale delle spese, non coperte dalla Cassa, che rimane a
carico del beneficiario;
Assistenza infermieristica: assistenza prestata da persona fornita di specifico diploma e di abilitazione alla professione;
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
Rete convenzionata: rete di case di cura, di ambulatori medico-specialistici, studi odontoiatrici ed altre strutture sanitarie convenzionate in Italia ed
all’estero con la Cassa direttamente e/o tramite altro operatore;
Medico chirurgo: laureato in medicina e chirurgia ed iscritto al relativo albo professionale;
Medico specialista: laureato in medicina e chirurgia e con titolo accademico di specializzazione in una specifica branca della medicina; iscritto al relativo albo professionale;
Fisioterapista: tecnico diplomato, specializzato e abilitato all’esecuzione di
terapie fisiche;
Massimale: livello massimo di rimborso, per persona o nucleo famigliare,
corrisposto dalla Cassa nell’anno di vigenza del presente Regolamento Annuale delle prestazioni;
Logopedista: operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge trattamenti riabilitativi delle patologie del linguaggio;
Terapista della psicomotricità: operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge trattamenti riabilitativi delle malattie neuropsichiatriche infantili;
Infiltrazioni articolari: le infiltrazioni alle grandi articolazioni, ovvero caviglia, ginocchio, anca, polso, gomito, spalla e per la colonna vertebrale solo le cerniere C6-D1 e D12-L1.
Articolo 4
Beneficiari delle prestazioni
Hanno diritto alle prestazioni della Cassa i Destinatari, i loro famigliari fiscalmente a carico e il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito non superiore a quello previsto per essere considerato
famigliare fiscalmente a carico.
Su richiesta scritta, il Comitato Amministratore ammette a beneficiare delle prestazioni della Cassa anche il coniuge, anche se non convivente, e altri famigliari conviventi con il Destinatario, dietro versamento di contribu27
ti integrativi a carico di quest’ultimo.
Allo stesso beneficio è ammesso, su richiesta scritta del Destinatario, anche
il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito
superiore a quello previsto per essere considerato famigliare a carico.
I famigliari e gli altri soggetti di cui ai commi precedenti, cessano di beneficiare delle prestazioni della Cassa con il venir meno dei requisiti per la loro ammissione o del Destinatario loro dante causa, come in caso di inosservanza delle altre condizioni previste.
La copertura, in generale, si intende valida indipendentemente dalle condizioni fisiche dei beneficiari alla data di assunzione del Destinatario.
Il Comitato Amministratore, in relazione a casi ritenuti di particolare gravità, può, eccezionalmente, deliberare interventi assistenziali di solidarietà
con l’erogazione di prestazioni sanitarie una tantum.
CAPITOLO 2
Prestazioni Ospedaliere
Indicazioni sulla documentazione
Per poter accedere alle prestazioni indicate nel seguente articolo 5) occorre
presentare, insieme alla richiesta di rimborso, la seguente documentazione:
1. Cartella clinica rilasciata dalla struttura sanitaria (casa di cura, ospedale, etc.), in copia conforme per tutti i casi di ricovero con e senza intervento chirurgico, parto, day hospital e day surgery.
2. Fattura della struttura sanitaria (casa di cura, ospedale, etc.) con indicazione, in forma analitica, delle spese sostenute per: degenza, ospitalità
accompagnatore, sala operatoria, medicinali, cure e terapie, esami diagnostici ed ogni altra spesa sanitaria di competenza della struttura sanitaria. Sono escluse le spese riguardanti il confort (supplementi telefono,
televisore, frigobar e quant’altro), i costi amministrativi, di segreteria e
rilascio della cartella clinica, i bolli e le spese non sanitarie. La Cassa potrà richiedere eventuali ulteriori dettagli.
28
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
3. Fatture/ricevute fiscali (tutte in esenzione di IVA come previsto dal D.P.R.
26 ottobre 1972 N° 633 art. 10, N° 18) e 19), e successive modificazioni),
riguardanti prestazioni mediche dell’équipe che ha svolto l’intervento (chirurgo, aiuto, anestesista, personale paramedico, etc.), risultanti dalla cartella clinica. Sono esclusi dal rimborso l’IVA ed i costi previdenziali eventualmente applicati sulle fatture/ricevute fiscali.
4. Scontrini farmacia (previsti per le garanzie ai punti 5.1.1e e 5.1.2c: devono essere descrittivi del farmaco acquistato o devono essere accompagnati dalla prescrizione del medico, sulla quale il farmacista avrà apposto il timbro relativo al costo del farmaco.
Termini per l’invio della documentazione:
1. La richiesta di rimborso, corredata dalla documentazione di spesa, va inviata alla Cassa al più presto, insieme alla cartella clinica. Qualora la documentazione di spesa e la cartella clinica non dovessero pervenire alla
Cassa entro il termine di 60 giorni dalla data di dimissioni del beneficiario, è necessario, entro lo stesso termine di 60 giorni, rivolgere alla Cas-
29
sa istanza scritta di proroga dei termini, indicando i motivi del ritardo.
La Cassa si riserva di esaminare tale istanza, comunicando l’eventuale
accoglimento.
2. In corrispondenza del termine dell’anno sanitario (31 dicembre di ogni
anno), documentazione riguardante eventi di ricovero, con o senza intervento chirurgico, con dimissioni dalla struttura sanitaria avvenute entro tale data (31 dicembre di ogni anno), deve pervenire al più tardi entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
3. Ogni ricovero è definito dalla cartella clinica che lo riguarda. Qualora un
beneficiario venisse ricoverato nello stesso anno per più di una volta, con
cartelle cliniche separate, ogni ricovero genera un evento autonomo.
4. In caso di ricovero, con o senza intervento chirurgico, in struttura sanitaria pubblica o privata, la liquidazione delle prestazioni viene effettuata applicando al rimborso le norme del Regolamento Annuale delle prestazioni vigenti all’atto del ricovero.
Articolo 5
Prestazioni Ospedaliere
La Cassa, per malattie e infortuni verificatisi nell’anno sanitario, eroga le
seguenti prestazioni:
5.1 In caso di ricovero in regime privato, con o senza intervento chirurgico
ed interventi chirurgici effettuati ambulatorialmente ed in day hospital
(fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli).
La Cassa rimborsa:
5.1.1 In caso di intervento chirurgico o aborto terapeutico, effettuati in istituto di
cura in regime di ricovero:
a) onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni
altro soggetto risultante da cartella clinica;
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
b) i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento, ivi comprese protesi ortopediche applicate durante l’intervento;
c) l’assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i trattamenti sclerosanti e di
linfodrenaggio, i medicinali, gli esami post-intervento effettuati nel corso del ricovero;
d) rette di degenza;
e) visite specialistiche ed accertamenti diagnostici attinenti l’intervento,
compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell’istituto di cura, nei 120 giorni precedenti il ricovero;
f) visite specialistiche, esami, medicinali prescritti in cartella clinica, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati e fatturati da fisioterapisti diplomati e che svolgono attività nell’ambito o per conto di un centro di cui è responsabile un medico,
trattamenti logopedici effettuati da logopedista o da terapista della psicomotricità, agopuntura effettuata da medico, ticket cure termali (escluse le spese alberghiere), effettuate nei 120 giorni successivi al termine del
ricovero e rese necessarie dall’intervento chirurgico.
La Cassa rimborsa le prestazioni elencate nel presente articolo con le seguenti franchigie:
- punto a) con franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00;
- punto b) con franchigia del 20%;
- punto c) con il limite massimo di € 260,00 giornaliere;
- punti d) ed e) con franchigia del 20%.
Il limite massimo di rimborso sulla retta di degenza e le franchigie non vengono applicati esclusivamente nei casi di ricovero per gli interventi chirurgici elencati nell’allegato 1.
Per tutti gli interventi al naso di carattere funzionale, viene obbligatoriamente richiesto, con la cartella clinica, un esame preventivo di rinomano31
metria. Qualora si richiedesse un preventivo parere di rimborsabilità, è necessario produrre, oltre la rinomanometria, la relazione medico-specialistica dell’intervento da effettuare ed il preventivo complessivo dell’intervento, dettagliato per le singole voci di spesa.
5.1.2 In caso di ricovero in struttura sanitaria che non comporti intervento chirurgico:
a) rette di degenza;
b) accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure, medicinali effettuati
nel corso del ricovero;
c) visite specialistiche, esami, medicinali prescritti in cartella clinica, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati e fatturati da fisioterapisti diplomati e che svolgono attività nell’ambito o per conto di un centro di cui è responsabile un medico, trattamenti logopedici effettuati da logopedista o del terapista della psicomotricità, agopuntura effettuata da medico, ticket cure termali (escluse le spese
alberghiere) effettuate nei 120 giorni successivi al termine del ricovero.
La Cassa rimborsa le prestazioni elencate nel presente articolo con le seguenti franchigie:
- punto a) con il limite massimo di € 260,00 giornaliere;
- punti b) con franchigia del 20%;
- punto c) con franchigia del 20%.
5.1.3 In caso di interventi chirurgici che non comportino pernottamento, effettuati
ambulatorialmente ed in day hospital:
a) rette di degenza in day hospital;
b) onorari del chirurgo ed eventualmente dell’anestesista;
c) diritti di sala operatoria e materiali di intervento, compresi i medicinali
e gli esami diagnostici effettuati nel corso dell’intervento.
La documentazione di spesa deve essere accompagnata da una relazione
medica dell’intervento.
32
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
La Cassa rimborsa le prestazioni elencate nel presente articolo con le seguenti franchigie:
- punto a) con il limite massimo di € 260,00 giornaliere;
- punto b) con franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00;
- punto c) con franchigia del 20%.
Le prestazioni indicate all’art. 5.1 (5.1.1 – 5.1.2 – 5.1.3) si intendono prestate fino a concorrenza del massimale di € 110.000, da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno sanitario e per ciascun nucleo famigliare.
Nel caso di interventi elencati specificatamente nell’allegato 1), il massimale di cui sopra si intende raddoppiato senza applicazione di alcuna franchigia.
5.2 In caso di ricovero per parto e ricovero di neonati per trattamento terapeutico
La Cassa rimborsa le spese inerenti:
5.2.1 Parto cesareo
a) gli onorari dei componenti l’equipe medico-chirurgica che effettua l’intervento, risultanti dalla cartella clinica;
b) i diritti di sala operatoria, compreso il materiale d’intervento;
c) nel corso del ricovero: l’assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli
accertamenti diagnostici, i medicinali, gli esami post-intervento;
d) rette di degenza con il limite massimo di € 260,00 giornaliere.
La prestazione è fornita fino a concorrenza del massimale di € 6.500,00.
5.2.2 In caso di parto non cesareo:
a) gli onorari dei componenti l’équipe medico-chirurgica e dell’ostetrico che
effettuano l’intervento, risultanti dalla cartella clinica, escluso qualsiasi
soggetto che non partecipi attivamente all’intervento;
b) i diritti di sala operatoria, compreso il materiale d’intervento;
33
c. nel corso del ricovero: l’assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli
accertamenti diagnostici, i medicinali, gli esami post-intervento;
d. rette di degenza con il limite massimo di € 260,00 giornaliere.
La prestazione è fornita fino a concorrenza del massimale di € 2.000,00.
Sia per il parto cesareo che per quello naturale, non è previsto il rimborso
delle spese riguardanti nido, assistenza neonatale ed assistenza pediatrica.
5.2.3 Trattamento terapeutico in regime di ricovero per i neonati nei primi 30 giorni di vita, effettuato per accertata patologia
La Cassa rimborsa le spese inerenti:
accertamenti diagnostici, assistenza medica, medicinali, cure, effettuati nel
corso del ricovero, nella misura massima di € 1.000,00, con l’applicazione
di una franchigia del 10%.
5.3 In caso di intervento per correzione di difetto rifrattivo di uno od entrambi gli occhi
La Cassa rimborsa le spese inerenti:
onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante attivamente all’intervento, risultante da cartella
clinica, i diritti di sala operatoria comprese le strumentazioni, il materiale
di intervento e quant’altro, con il limite massimo complessivo per occhio di
€ 1.035,00 e per una spesa complessiva di € 1.550,00 per ambedue gli occhi, anche se l’intervento viene eseguito separatamente in esercizi sanitari
diversi consecutivi. Il massimale è omnicomprensivo di tutte le spese pre e
post intervento.
5.4 Anticipazioni
Nei casi di ricovero per il quale l’istituto di cura richieda il versamento di
un anticipo o di un deposito cauzionale, la Cassa anticipa, su richiesta del
Destinatario, un importo massimo dell’80% del preventivo di spesa ed entro il limite del massimale garantito dal presente Regolamento Annuale delle prestazioni, salvo conguaglio da effettuare alla presentazione della do34
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
cumentazione definitiva. La richiesta deve essere corredata da certificazione medico-specialistica e preventivo analitico di spesa, sottoscritto dalla
struttura sanitaria interessata. La percentuale dell’anticipazione è direttamente proporzionale alla progressività della spesa.
L’anticipo viene concesso per spese non inferiori ad € 5.000,00.
5.5 Diarie – Prestazioni sostitutive
Qualora, in caso di ricovero del beneficiario, tutte le spese, di cui ai paragrafi 5.1), 5.2), 5.3) siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale
(quindi non del beneficiario), la Cassa corrisponderà, esclusivamente dietro
presentazione della cartella clinica, un’indennità forfetaria alle condizioni
appresso indicate:
5.5.1 Ricovero con intervento chirurgico o parto spontaneo
In caso di ricovero con intervento o parto spontaneo, per ogni giorno di ricovero con pernottamento, compete un’indennità forfetaria di € 100,00, per
un periodo massimo di n. 200 giorni per anno sanitario per nucleo famigliare.
5.5.2 Ricovero senza intervento chirurgico
In caso di ricovero senza intervento chirurgico, per ogni giorno di ricovero con pernottamento, compete un’indennità forfetaria di € 100,00, per un
periodo massimo di 100 giorni per anno sanitario per nucleo famigliare.
5.5.3 Neonati sottoposti a trattamento terapeutico
Ai neonati che, subito dopo l’evento del parto, vengono sottoposti a trattamento terapeutico, da qualsiasi causa determinato, compete un’indennità
forfetaria di € 100,00 per ogni giorno di ricovero con pernottamento, a partire dal sesto e con un massimo di 25 gg per nucleo famigliare.
5.5.4 In caso di day hospital / day surgery
Per “day hospital” e “day surgery” sono definiti i ricoveri documentati da
35
apposita cartella clinica in cui viene esplicitato il regime di ricovero in day
hospital o day surgery.
La cartella clinica del ricovero in regime di day hospital o day surgery deve essere rilasciata dall’amministrazione della struttura sanitaria.
Qualora la cartella clinica venga rilasciata al termine di un periodo prolungato di ricoveri in day hospital, l’indennità forfetaria indicata appresso
verrà corrisposta alla fine del ciclo, dietro presentazione della relativa cartella clinica.
In tal caso, compete un’indennità forfetaria di € 100,00 al giorno, per un
massimo di 30 giorni nell’anno sanitario e per nucleo famigliare.
Per quanto riguarda tutte le prestazioni sostitutive (articolo 5.5), qualora
venga corrisposta un’indennità forfetaria, tutte le spese sanitarie sostenute
nei 120 giorni precedenti e successivi al ricovero, vengono rimborsate con
le modalità e le condizioni di cui al successivo Capitolo 3.
CAPITOLO 3
Prestazioni Extraospedaliere ed Aggiuntive
Indicazioni sulla documentazione
1. Dal nuovo Codice di Deontologia Medica, si riporta il testo dell’art. 24:
Certificazione – Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.
2. Le richieste di rimborso devono pervenire alla Cassa nel termine di 60
giorni dalla data di emissione delle fatture, pena il mancato rimborso della
prestazione.
3. La Cassa non rimborsa, allo stato, spese sanitarie per prestazioni, ovun36
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
que effettuate, a titolo di controllo e prevenzione, fatti salvi gli articoli 6.2.b,
6.3, 6.5, 6.13.
4. Vengono considerate prestazioni di controllo e prevenzione quelle effettuate in assenza di patologia.
5. Le richieste di rimborso di prestazioni sanitarie devono essere documentate, come previsto dal presente Regolamento Annuale delle
prestazioni.
6. Sono escluse dal rimborso le spese inerenti CURE/TERAPIE, ad eccezione di quelle previste dal presente Regolamento Annuale delle
prestazioni, comprese le cure omeopatiche ed i medicinali.
7. La documentazione, da allegare
al modello di richiesta di rimborso, deve essere prodotta a cura del Destinatario e sempre in originale.
8. La non conformità della documentazione a quella prevista dal presente
Regolamento Annuale delle prestazioni non dà luogo ad alcun rimborso.
9. Non sono ammesse a rimborso le prestazioni sanitarie sulle cui fatture
sia stata applicata l’IVA in quanto, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 26/10/72 n.
633 e successive modificazioni, ne sono esenti.
10. Sono esclusi dal rimborso i costi previdenziali eventualmente applicati
sulle fatture/ricevute fiscali.
37
11. La Cassa, in relazione alle prestazioni per le quali viene presentata domanda di rimborso, può richiedere ulteriore documentazione riguardante
patologie, esami, analisi, spese e quant’altro ritenga necessario per l’evasione della pratica, nonché sottoporre il beneficiario a visita medica di controllo a carico della Cassa.
12. L’indicazione del titolo accademico di specializzazione del medico che ha
effettuato la visita deve risultare chiaramente dalla documentazione allegata alla richiesta di rimborso. La specializzazione del medico deve comunque
essere attinente al tipo di patologia che ha reso necessaria la visita.
13. Non sono utili ai fini del rimborso le certificazioni mediche rilasciate da
medico chirurgo o da medico specialista per prestazioni rese da altri medici specialisti.
14. Non sono utili ai fini del rimborso le certificazioni mediche rilasciate da
medici specialisti per patologie non inerenti la loro specializzazione. Parcelle e spese giustificate da tali certificazioni saranno rimborsate nella misura prevista al paragrafo 6.2.1,b).
15. Intramoenia: le prestazioni effettuate da medici specialisti che hanno liberamente optato di svolgere la propria attività libero-professionale nella
forma definita “intramoenia”, anche se effettuate in luoghi ed ambienti diversi dalla struttura sanitaria pubblica da cui dipendono, verranno rimborsate esclusivamente se documentate con ricevuta fiscale/fattura emessa dal
medico specialista, su carta intestata della struttura sanitaria pubblica da
cui lo stesso dipende.
Non si procederà ad alcun rimborso di spese aggiuntive, inerenti la stessa
prestazione del medico specialista, giustificate da ricevuta fiscale/fattura,
emessa da terzi e riguardante l’uso di strutture, strumentazioni e quant’altro.
38
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
16. Qualora la documentazione medica e/o di spesa, inviata alla Cassa con
richiesta di rimborso, presentasse manomissioni, oltre a non sortire alcun
rimborso, verrà sottoposta all’attenzione del Comitato Amministratore per
l’applicazione di eventuali sanzioni.
TERMINI PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE:
1. La richiesta di rimborso, corredata dalla documentazione di spesa, va inviata alla Cassa al più presto. Qualora la documentazione non dovesse pervenire alla Cassa entro il termine di 60 giorni dall’emissione della ricevuta
fiscale per cui si richiede il rimborso, è necessario, entro lo stesso termine
di 60 giorni, rivolgere alla Cassa istanza scritta di proroga dei termini indicando i motivi del ritardo. La Cassa si riserva di esaminare tale istanza, comunicando l’eventuale accoglimento.
2. In corrispondenza del termine dell’anno sanitario (31 dicembre di ogni
anno), la documentazione deve pervenire al più tardi entro il 31 gennaio
dell’anno successivo.
Articolo 6
Prestazioni Extraospedaliere
Le prestazioni extraospedaliere vanno effettuate, di norma, nelle strutture
sanitarie situate nell’ambito del territorio regionale di residenza del beneficiario. La Cassa, comunque, non rimborsa spese di viaggio o trasferimento,
comprese quelle di un eventuale accompagnatore, salvo quanto previsto all’art. 7.3,d).
Con l’attribuzione delle competenze in materia sanitaria alle Regioni, il beneficiario che voglia eseguire prestazioni sanitarie presso strutture del S.S.N.
in regioni diverse da quella di residenza, paga, se non esistono appositi accordi fra regioni, le prestazioni per intero e non con ticket.
39
La Cassa rimborsa le spese extraospedaliere per le seguenti prestazioni
sanitarie:
6.1 Alta diagnostica
- angiografia - elettroencefalografia
- angiografia digitale - fluorangiografia
- arteriografia digitale - isterosalpingografia
- cistografia - radionefrogramma
- coronarografia - risonanza magnetica nucleare
- diagnostica radiologica - scintigrafia
- dialisi - tac
- doppler - telecuore
- ecocardiogramma - topografia
- ecografia - urografia
- elettrocardiografia - pet
La garanzia di cui al presente punto 6.1 viene prestata con l’applicazione della franchigia del 20% fino a concorrenza del massimale di € 7.750,00
per anno sanitario e per nucleo famigliare.
Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista con indicazione, accertata o presunta, della patologia in atto, ricevuta fiscale/fattura del medico specialista o della struttura sanitaria dove la prestazione è stata eseguita.
6.2 Visite specialistiche
La Cassa rimborsa le spese riguardanti gli onorari medici per visite specialistiche, escluse comunque le visite odontoiatriche ed ortodontiche (salvo quanto indicato nei successivi articoli), secondo le seguenti due modalità:
a) Visite mediche specialistiche effettuate per patologie attinenti il titolo ac40
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
cademico di specializzazione del medico che le esegue. Il rimborso per
tale prestazione viene erogato nella misura massima di € 200,00 a visita, compresi gli accertamenti effettuati ed indicati nella ricevuta fiscale,
con una franchigia del 20% a carico del beneficiario.
Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale del medico specialista che ha effettuato la visita, certificazione attestante la patologia
rilasciata dal medico specialista che ha effettuato la visita.
b) Visite mediche specialistiche effettuate non a causa di patologia o per
patologie non attinenti il titolo accademico di specializzazione del medico che le esegue.
Il rimborso per tale prestazione viene erogato nella misura massima di
€100,00 a visita, compresi gli accertamenti effettuati ed indicati nella ricevuta fiscale, con una franchigia del 50% a carico del beneficiario.
Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale del medico specialista che ha effettuato la visita. Le prestazioni al punto 6.2 vengono
erogate fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 2.000,00.
6.3 Analisi ed esami diagnostici e di laboratorio effettuati in regime privato:
La Cassa rimborsa le prestazioni di cui al presente paragrafo effettuate
in regime privato nella misura del 75% della spesa sostenuta, fino alla
concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 1.000,00.
Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale della struttura
sanitaria. Se le analisi e gli esami diagnostici vengono effettuati in regime di convenzione S.S.N.: vedi Tickets art.6.5.
6.4 Prestazioni di chemioterapia, radioterapia, cobaltoterapia e ipertermia
oncologica:
La Cassa rimborsa le prestazioni di cui al presente paragrafo fino a con41
correnza del massimale di € 7.750,00 per anno sanitario e per nucleo
famigliare, senza l’applicazione di alcuna franchigia.
Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista con indicazione della patologia, ricevuta fiscale/fattura del medico
specialista o della struttura sanitaria ove la prestazione è stata eseguita.
6.5 Tickets
Le spese sostenute per prestazioni sanitarie, anche a titolo di esami di controllo e di prevenzione, sia mediche sia di diagnostica, effettuate in regime di convenzione S.S.N., saranno rimborsate, senza applicazione di alcuna franchigia, dietro presentazione delle apposite notule (tickets) rilasciate dalle strutture sanitarie. Sono compresi i tickets relativi alle cure termali.
Le fatture emesse dalle strutture private accreditate/convenzionate devono
indicare analiticamente gli esami effettuati e le corrispondenti tariffe applicate, distinguendo quelle riferite a tickets, secondo le tariffe stabilite con
decreto dell’organismo pubblico competente, Ministero della Sanità o Regione, da quelle applicate per prestazioni di carattere privato fornite dalla
struttura sanitaria.
Le fatture delle strutture private che riportano un unico importo per più di
una prestazione, senza fornire il dettaglio, saranno ritenute non ticket e rimborsate secondo quanto previsto all’art. 6.3) del presente Regolamento Annuale delle prestazioni.
Sono escluse dal rimborso le prestazioni non espressamente previste dal presente Regolamento Annuale delle prestazioni, anche se effettuate in regime
di ticket. A tal fine, se dalla ricevuta fiscale non si evince il tipo di prestazione effettuata, è necessario allegare la prescrizione o il relativo referto.
Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione del medico di base
in fotocopia, ricevuta fiscale/fattura della struttura sanitaria pubblica o
accreditata/convenzionata dove viene effettuata la prestazione.
42
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
6.6 Trattamenti fisioterapici e rieducativi.
Laserterapia ed infiltrazioni articolari
Premesso che sono escluse dal rimborso le spese inerenti CURE/TERAPIE in
generale, il presente Regolamento Annuale delle prestazioni prevede la copertura delle spese per le terapie appresso elencate, in caso di patologie
OSTEOARTICOLARI e MUSCOLO-SCHELETRICHE, diagnosticate da medico
specialista in ortopedia o fisiatria e da questi prescritte:
- Decompressione discale - Laserterapia
- Diadinamica - Magnetoterapia
- Diatermia - Massoterapia
- Elettroterapia - Mobilizzazioni articolari e vertebrali
- Ginnastica posturale - Rieducazione motoria
- Idrokinesiterapia - Tecarterapia
- Infiltrazioni articolari - Tens
- Ionoforesi - Terapia ad onde d’urto
- Ipertermia - Trazione scheletrica
- Irradiazione infrarossa - Ultrasuonoterapia
- Kinesiterapia
Tali trattamenti fisioterapici e rieducativi devono essere effettuati da fisioterapisti diplomati ed abilitati che svolgono attività professionale nell’ambito o per conto di un centro medico/sanitario di cui è responsabile
un medico, e sono rimborsati con l’applicazione della franchigia del 30%
fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di €1.000,00.
I trattamenti fisioterapici effettuati al di fuori della competenza territoriale sanitaria di residenza del beneficiario devono essere opportunamente motivati.
Non verranno prese in considerazione fatture/ricevute fiscali emesse da
centri sportivi, piscine, palestre e luoghi similari, anche se di questi è responsabile/titolare un medico o un fisioterapista.
43
Le infiltrazioni articolari, cioè la procedura medica che consiste nell’iniettare un farmaco direttamente all’interno delle articolazioni, vengono rimborsate se eseguite da medico specialista ortopedico o fisiatra e seguono le
condizioni del presente paragrafo. Il rimborso delle infiltrazioni articolari è
previsto per l’onorario del medico specialista ortopedico o fisiatra che le effettua e non per l’eventuale costo aggiuntivo del medicinale o delle sostanze
infiltrate.
La Cassa si riserva di chiedere il referto dell’accertamento strumentale, attraverso il quale è stata diagnosticata la patologia (osteoarticolare o muscoloscheletrica) per la quale viene effettuata l’infiltrazione articolare.
Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista in ortopedia o fisiatria con indicazione della patologia, ricevuta fiscale/fattura del centro medico presso il quale viene effettuata la prestazione o del fisioterapista abilitato che l’ha effettuata.
6.7 Trattamenti logopedici e riabilitazione psicomotoria fino a 16 anni
Limitatamente ai beneficiari che non abbiano compiuto il sedicesimo anno
di età, la Cassa rimborsa le spese relative ai trattamenti logopedici e alla riabilitazione psicomotoria, compresa la prima visita logopedica o psicomotoria, nella misura massima di € 1.500,00 annui per beneficiario, con l’applicazione di una franchigia del 30%.
Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista in pediatria, ricevuta fiscale emessa dal logopedista o dal terapista
della psicomotricità.
6.8 Prestazioni omeopatiche, agopuntura
Le visite mediche omeopatiche, i relativi accertamenti (Vega test, biorisonanza, EAV, etc.) e le prestazioni di agopuntura, effettuate esclusivamente
da medico chirurgo, vengono rimborsate con la franchigia del 50% fino al44
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
la concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 500,00.
Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione del medico chirurgo che effettua la prestazione, con indicazione della patologia, ricevuta
fiscale.
6.9 Trattamenti chiropratici ed osteopatici
I trattamenti chiropratici ed osteopatici, effettuati esclusivamente da medico chirurgo, vengono rimborsati con la franchigia del 50% fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di €500,00.
Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione di medico specialista in ortopedia o fisiatria con indicazione della patologia, ricevuta fiscale.
6.10 Sostituzione e riparazione di protesi di parti anatomiche
La Cassa provvede al rimborso delle spese per l’acquisto di protesi di parti
anatomiche, con la franchigia del 20%, fino alla concorrenza massima di
€3.000,00 all’anno per persona, e per la manutenzione e riparazione, con
la franchigia del 20%, fino alla concorrenza massima di €1.000,00 all’anno per persona.
Documentazione: certificazione medica attestante la patologia, fattura
del fornitore.
6.11 Inseminazione assistita/fecondazione assistita
La Cassa, per i casi di accertata infertilità, rimborsa le spese sostenute per
le procedure d’inseminazione e/o fecondazione assistita (anche se effettuate in regime di ricovero), visite mediche, analisi, accertamenti diagnostici,
controlli ed esami clinici, propedeutici o inerenti la prestazione di inseminazione/fecondazione assistita, ad esclusione di qualsiasi medicinale, nella
misura di € 1.500,00 per anno e per nucleo famigliare. In caso di presta45
zioni di inseminazione/fecondazione non effettuate in Italia, la richiesta di
rimborso deve essere obbligatoriamente accompagnata da relazione medica che attesti la conformità della pratica alle disposizioni di tempo in tempo vigenti nello Stato italiano.
Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione del medico specialista, documentazione di spesa.
6.12 Odontoiatria da infortunio
In caso di infortunio, la Cassa rimborsa le spese odontoiatriche limitatamente al danno diretto subito e non a quello eventualmente indotto o causato da infortuni verificatisi precedentemente, né le conseguenze future che
da tale infortunio possano derivare.
Le spese rimborsabili riguardano la riparazione del solo elemento dentario
eventualmente danneggiato, fino alla concorrenza di € 1.500,00, per anno/nucleo, con la franchigia del 30%.
Documentazione: richiesta di rimborso, certificato del pronto soccorso
che ha riscontrato l’infortunio, ricevuta fiscale del medico specialista in
odontoiatria.
Dal referto del pronto soccorso dovrà essere evidente
il collegamento tra l’infortunio e gli interventi
odontoiatrici necessari.
6.13 Gravidanza
In caso di gravidanza accertata, la Cassa rimborsa
le visite medico-specialistiche ginecologiche e gli
esami diagnostici, anche se
46
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
di controllo (comprese ecografie), fino a concorrenza del massimale annuo
per nucleo famigliare di € 2.500,00.
In particolare, le prestazioni di amniocentesi e villocentesi sono soggette alla
franchigia del 50% se eseguite in soggetti di età inferiore ai 35 anni compiuti.
Le visite cardiologica ed anestesiologica propedeutiche al parto vengono
rimborsate con le modalità e le condizioni previste all’art. 6.2.b.
Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione del medico specialistica in ginecologia attestante lo stato di gravidanza, ricevuta fiscale del
medico specialista o della struttura sanitaria.
Articolo 7
Prestazioni aggiuntive
7.1 Rete convenzionata tramite altro operatore
La Cassa ha in corso specifica convenzione per l’utilizzazione della rete convenzionata istituita dalla società Newmed. Tale rete convenzionata è costituita da un insieme di strutture composte da ospedali ed istituti di carattere scientifico, di centri diagnostici e poliambulatori, nonché da professionisti medici
che esercitano nell’ambito di queste, selezionati secondo criteri di valenza sanitaria da un apposito staff specializzato che collabora con la società Newmed.
L’elenco aggiornato dei centri convenzionati è consultabile sul sito WEB di
Newmed, raggiungibile tramite il sito della Cassa collegato direttamente con
Newmed.
I Destinatari saranno altresì dotati di tesserino identificativo, valido per l’intero nucleo famigliare, da esibire presso le strutture convenzionate, per ottenere agevolazioni sulle prestazioni sanitarie dalle stesse erogate.
La rete convenzionata copre l’intero territorio nazionale. Per prestazioni all’estero viene utilizzato il network di MedNet International, partner di New47
med, che comprende, fra le altre, strutture qualificate nei principali paesi
europei e negli Stati Uniti.
I principali servizi offerti sono:
- accesso alla rete di strutture sanitarie convenzionate, fruendo di tariffe
preferenziali e controllate;
- pagamento diretto delle prestazioni ospedaliere per ricovero con o senza
intervento chirurgico;
- altri servizi compresi nella rete Newmed, quali la “second opinion” che
consiste nella possibilità di attivare consulti medici internazionali.
La rete convenzionata deve essere attivata tramite la centrale operativa
di Newmed.
Le prestazioni relative a ricoveri e ad interventi chirurgici fruiti dal beneficiario nell’ambito della rete convenzionata, presso case di cura, ospedali e
istituti scientifici, sono rimborsate secondo termini e modalità previsti dal
presente Regolamento Annuale delle prestazioni.
Per accedere all’assistenza diretta, il Destinatario è tenuto ad inoltrare
alla Centrale Operativa di Newmed, con preavviso di almeno due giorni,
apposita richiesta a mezzo fax.
7.2 Trasporto del beneficiario in Italia
La Cassa, in casi di comprovata necessità, rimborsa le spese per il trasporto in Italia del beneficiario in ospedale o in istituto di cura, effettuato con
ambulanza o eliambulanza, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per
anno di copertura e per nucleo famigliare.
Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione medica dello stato
del paziente che necessita del particolare tipo di trasporto, fattura della
ditta che effettua la prestazione.
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
7.3 Prestazioni infermieristiche, accompagnatore, trasporto all’estero, forniture ortopediche
La Cassa rimborsa le seguenti particolari spese, pertinenti a stati patologici:
a) assistenza infermieristica a domicilio da parte di infermiere diplomato
con il limite di € 40,00 al giorno, per un massimo di 30 giorni;
b) in caso di ricovero con pernottamento del beneficiario, per un accompagnatore: vitto e pernottamento in istituto di cura o in struttura alberghiera, qualora non sussistesse la disponibilità ospedaliera, con il limite
giornaliero di € 80,00 fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 2.500,00;
c) forniture ortopediche, apparecchiature fisioterapiche o di telemedicina,
anche in noleggio, purché prescritte in cartella clinica a seguito di ricovero o a seguito di infortunio documentato dal referto del pronto soccorso, fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di
€ 500,00;
d) servizi effettuati con vettore per il trasporto del beneficiario e di un eventuale accompagnatore all’estero e viceversa, col massimo di € 1.500,00
per evento e per nucleo famigliare. La prestazione è soggetta a preventiva autorizzazione da parte della Cassa.
Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione medica giustificativa, ricevuta fiscale/fattura riguardante la prestazione.
7.4 Trasporto della salma
In caso di morte del beneficiario all’estero, la Cassa rimborsa le spese per il
trasporto della salma al luogo di sepoltura in Italia, fino ad un importo massimo di € 1.500,00.
Il massimale è da intendersi per anno sanitario e per nucleo famigliare.
Sono escluse dal rimborso le spese relative a cerimonie funebri, inumazione e quant’altro.
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Documentazione: richiesta di rimborso, certificato di morte, fattura della ditta che ha eseguito il trasporto o documentazione equipollente.
7.5 Acquisto lenti
La Cassa rimborsa le spese sostenute per l’acquisto delle sole lenti, giustificato da prescrizione del medico oculista che certifichi la necessità di nuove lenti rispetto a quelle in uso dal paziente, perché non più efficaci a seguito di avvenuta modificazione della capacità visiva dell’occhio (modifica
del visus). S’intendono comprese anche lenti a contatto a lunga durata, con
esclusione di quelle di tipo “usa e getta”. La presente copertura sanitaria viene prestata per persona fino alla concorrenza del massimale di € 200,00
nell’arco di un biennio, con l’applicazione di una franchigia del 30%.
Per prescrizione lenti con correzione superiore alle 4,5 diottrie ad almeno un
occhio, il massimale previsto è elevato a € 300,00 nell’arco di un biennio.
La prestazione, qualora la vista si modifichi ulteriormente, potrà essere ripetuta non prima della scadenza del biennio.
Per gli assistiti fino al compimento del 12° anno d’età la prestazione si intende annuale.
Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione dell’oculista in originale che attesti la modifica del visus, indicando la differenza di diottrie rispetto ai valori precedenti, fattura dell’ottico con specifica indicazione del tipo di lenti e marca, prezzo delle sole lenti distinto dalla montatura.
La prescrizione dell’oculista deve essere di data non anteriore 90 giorni
dall’acquisto.
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7.6 Ortodonzia
Per i beneficiari che non abbiano compiuto il 18° anno di età, la Cassa rimborsa le spese per cure ortodontiche comprensive di visite, prestazioni e apparecchiature, effettuate da medico dentista e gli accertamenti radiologici
necessari allo studio del caso (ortopanoramica, telecranio, dentascan).
La prestazione si interrompe al compimento del 18° anno di età del beneficiario interessato.
La garanzia si intende prestata entro il massimale annuo per nucleo famigliare di € 2.000,00, con l’applicazione di una franchigia del 30% per ogni
visita e/o prestazione e/o apparecchiatura.
La prestazione ortodontica viene fornita a condizione che sia effettuata sulla dentizione definitiva e non sui denti decidui.
Documentazione: richiesta di rimborso, programma ortodontico del medico dentista con indicazione della durata e del costo complessivi e del
costo ripartito per gli anni di trattamento, ricevuta fiscale del dentista o
ricevuta fiscale della struttura sanitaria pubblica con indicazione della
prestazione ortodontica effettuata.
7.7 Recupero da tossicodipendenza ed etilismo
In caso di ricovero continuativo del beneficiario presso comunità terapeutiche per il recupero della tossicodipendenza e dell’etilismo, riconosciute da
Stato, Regioni e Comuni, la Cassa riconosce un’indennità per evento per nucleo famigliare di € 2.000,00, su presentazione di opportuna dichiarazione
della comunità terapeutica che comprovi il compimento del programma terapeutico predisposto, la cui durata non deve essere inferiore a 24 mesi.
Documentazione: richiesta di rimborso, dichiarazione della comunità terapeutica che comprovi il compimento del programma terapeutico predisposto la cui durata non deve essere inferiore a 24 mesi.
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7.8 Apparecchi acustici
La Cassa interviene per l’acquisto e l’eventuale riparazione di apparecchi
acustici in caso di ipoacusia, dietro prescrizione del medico specialista. La
garanzia si intende prestata fino a concorrenza del massimale di € 2.000,00
per nucleo famigliare, nell’arco temporale di un biennio.
Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione del medico otorino,
esame audiometrico effettuato presso la struttura sanitaria pubblica, fattura del fornitore che fornisce o ripara l’apparecchiatura.
7.9 Prestazioni all’estero
Le prestazioni sanitarie previste dal presente Regolamento Annuale, per le
quali il beneficiario intende rivolgersi a strutture estere, devono essere preventivamente autorizzate dalla Cassa, che si riserva di richiedere all’interessato tutta la documentazione che dovesse ritenere necessaria.
Documentazione: tutta la documentazione in lingua straniera dovrà essere accompagnata dalla traduzione integrale in italiano.
7.10 Estrazione di ottavi inclusi (denti del giudizio)
La Cassa rimborsa le spese di estrazione degli ottavi (denti del giudizio) inclusi (con esclusione della disodontiasi), con la franchigia del 30% fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 750,00.
Il rimborso della prestazione sarà effettuato dopo che la Commissione medica della Cassa avrà esaminato l’ortopanoramica (il cui costo verrà interamente rimborsato) effettuata prima dell’intervento, dalla quale dovrà risultare l’inclusione del/dei denti interessati.
Documentazione: richiesta di rimborso, ortopanoramica (sulla quale deve essere riportato cognome e nome del beneficiario e data dell’esecuzione, mediante fototimbro o pennarello indelebile), ricevuta fiscale del
medico dentista che ha effettuato la prestazione.
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
7.11 Asportazione di nei/nevi
La Cassa rimborsa le spese per asportazione di nei/nevi, comunque effettuate da medico specialista in dermatologia, con la franchigia del 30%, nella misura massima di € 250,00 per anno e per ogni componente del nucleo
familiare.
La prestazione è soggetta alla valutazione della Commissione medica della
Cassa in relazione all’esito dell’esame istologico (che viene interamente rimborsato dalla Cassa), il quale deve dimostrare l’esistenza di una patologia
evolutiva.
Non vengono rimborsate le asportazioni di nei/nevi aventi carattere di prevenzione, effettuate in regime di pagamento privato.
Le asportazioni effettuate presso le strutture del S.S.N., in regime di ticket,
vengono rimborsate anche se effettuate a titolo di prevenzione.
Documentazione: richiesta di rimborso, referto dell’esame istologico, ricevuta fiscale, relazione del medico specialista in dermatologia che ha
effettuato la prestazione.
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7.12 Radiologia odontoiatrica
La Cassa rimborsa le spese per i seguenti accertamenti radiologici effettuati per patologie odontoiatriche e/o parodontali: ortopanoramica, telecranio,
tac dentascan, stratigrafia ATM, radiografie endorali periapicali.
La prestazione viene erogata con applicazione della franchigia del 30% fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 250,00.
Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale della struttura
sanitaria di radiologia presso il quale è stato effettuato l’accertamento.
7.13 Gnatologia
La Cassa rimborsa le spese per le visite gnatologiche e l’acquisto del dispositivo bite notturno con la franchigia del 30% fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 250,00.
Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale emessa dal medico specialista in gnatologia che ha effettuato la visita e ricevuta fiscale del dispositivo bite.
7.14 Vaccino contro il Papillomavirus (prevenzione del tumore al collo dell’utero)
La Cassa rimborsa le spese per l’acquisto del vaccino contro il Papillomavirus per le ragazze di età compresa tra i 13 ed i 14 anni. La presente copertura sanitaria viene prestata con l’applicazione di una franchigia del 50%,
fino a concorrenza del massimale una tantum a persona di € 280,00.
Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione medica, scontrino
della farmacia descrittivo del prodotto acquistato o allegato alla confezione del prodotto.
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
CAPITOLO 4
Articolo 8
Limiti delle prestazioni
Sono escluse dal rimborso tutte le prestazioni non specificatamente previste negli articoli che precedono.
In particolare non sono ammesse a rimborso le prestazioni relative a:
a) CURE/TERAPIE, comprese le cure omeopatiche e i medicinali;
b) intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni,
nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
c) prestazioni mediche riguardanti trattamenti sclerosanti, ozonoterapia, ossigenoterapia, mesoterapia e simili;
d) eliminazione di nei o nevi mediante laser, se non documentati da preventivo esame istologico dal quale risulti patologia evolutiva;
e) chirurgia plastica a scopo estetico, salvo per i neonati che non abbiano
compiuto il 3° anno di età, e quella a scopo ricostruttivo da infortunio,
sia in ricovero sia ambulatoriale;
f) infortuni sofferti sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o simili (non
assunte a scopo terapeutico);
g) conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo,
come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h) cure, di qualsiasi genere, anche chirurgiche, di qualsiasi patologia odontoiatrica o parodontale o altre patologie ad esse correlate o da esse causate, quando non siano rese necessarie da infortunio accertato da referto del pronto soccorso dove il beneficiario è stato esaminato dopo l’incidente;
i) ricoveri e prestazioni avvenuti in “Beauty Farm”, alberghi, case o centri
della salute o del benessere, centri estetici o istituti assimilabili, palestre,
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piscine, centri sportivi, anche se gestiti da personale medico o di proprietà
di medici, anche se specialisti, o annessi a centri medici;
j) interventi laser e terapie mediche/chirurgiche riconducibili a prestazioni
di carattere estetico;
k) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferibili ad
esaurimento nervoso;
l) aborto volontario non terapeutico;
m) ricoveri per malattie croniche in strutture sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo e simili), ancorché qualificate come cliniche
o case di cura;
n) spese relative a prestazioni di routine e/o controllo, comunque eseguite,
se non previste specificatamente nei capitoli del presente Regolamento
Annuale delle prestazioni.
Articolo 9
Copertura vita intera
I Destinatari che compiono 75 anni, ed i relativi nuclei famigliari, beneficiano delle prestazioni sanitarie previste dal presente Regolamento Annuale, nei termini di seguito elencati:
a) Prestazioni Ospedaliere
Il massimale annuo complessivo delle prestazioni ospedaliere per ricoveri
con o senza intervento chirurgico, di cui al punto 5.1, è ridotto del 50%.
Le condizioni di cui ai punti 5.3 – 5.4 – 5.5 rimangono invariate (salvo gli
articoli 5.5.1 – 5.5.2 – 5.5.3.
Le prestazioni del paragrafo 5.2 – 5.5.3 restano escluse.
Le prestazioni del paragrafo 5.5.1 – 5.5.2 sono limitate fino ad un massimo
di 100 giorni all’anno.
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
b) Prestazioni Extraospedaliere
Le prestazioni e le condizioni di cui ai paragrafi 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5
– 6.6 – 6.8 – 6.9 – 6.10 – 6.12 restano immutate.
Le prestazioni di cui al paragrafo 6.7 – 6.11 – 6.13 sono escluse.
c) Prestazioni aggiuntive
Le prestazioni e le condizioni di cui ai paragrafi 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5
– 7.8 – 7.9 – 7.11 – 7.12 – 7.13 – 7.14 restano immutate.
Le prestazioni di cui al paragrafo 7.6 – 7.7 – 7.10 sono escluse.
Articolo 10
Termini di aspettativa
L’anno sanitario inizia dalle ore 00.00 del 1° gennaio e termina alle ore 24.00
del 31 dicembre di ciascun anno.
Per i Destinatari di nuova assunzione, l’anno sanitario decorrerà dalla data
di assunzione e terminerà il 31 dicembre dello stesso anno. Per questi, le spese riferite ad eventi in corso alla data di assunzione non sono rimborsabili.
Articolo 11
Estensione territoriale e modifiche al Regolamento Annuale delle prestazioni
La copertura sanitaria vale per il mondo intero (per le prestazioni all’estero, vedere art. 7.9 del presente Regolamento Annuale delle prestazioni).
Qualora il Comitato Amministratore dovesse apportare modifiche al presente Regolamento Annuale delle prestazioni, le documentazioni di spesa
pervenute successivamente alle modifiche saranno rimborsate con applicazione delle norme vigenti al momento della spesa o della dimissione ospedaliera.
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Articolo 12
Denuncia dell’infortunio o della malattia - Obblighi del beneficiario
Il beneficiario deve presentare la richiesta di rimborso con allegata la documentazione di spesa, come previsto dalle modalità del presente Regolamento Annuale delle prestazioni, nel momento in cui ne abbia la possibilità e,
comunque, non oltre il 60° giorno dalla data di emissione della ricevuta fiscale/fattura, qualunque sia l’importo, o dalla data di dimissione. Alla scadenza dell’anno sanitario (31 dicembre dell’anno di riferimento), pena decadenza del rimborso, il termine per la presentazione delle richieste di rimborso, corredate dalla documentazione di spesa in originale, scade improrogabilmente al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, salvo
diversa disposizione del Comitato Amministratore. Il termine sopra indicato, per coloro che fossero interessati da eventi per i quali si è reso necessario il ricovero in struttura sanitaria, e non siano venuti ancora in possesso
della documentazione sanitaria (cartella clinica o altra documentazione), è
fissato al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il Destinatario o il beneficiario deve consentire la visita di medici indicati
dalla Cassa e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno eseguito la visita, non opponendo alcun divieto, salvo rinunciare alle prestazioni della Cassa.
In caso di decesso del Destinatario, la richiesta di rimborso di spese sanitarie previste in applicazione del presente Regolamento Annuale delle prestazioni deve essere inoltrata da un erede entro 60 giorni dal decesso.
Nel caso del decesso, la liquidazione del sinistro avverrà in favore degli eredi aventi titolo a norma delle vigenti leggi e dietro presentazione di idonea
documentazione. Eventuali casi diversi, opportunamente documentati, verranno esaminati da parte del Comitato Amministratore.
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
Articolo 13
Criteri di rimborsabilità
La Cassa effettua il rimborso al
Destinatario.
Non si darà luogo a rimborsi
qualora le fatture abbiano data
antecedente a quella della prestazione medica.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana, al
cambio del giorno di emissione della fattura, ricavato dalle
quotazioni dell’Ufficio italiano
dei cambi o, in mancanza, della Banca d’Italia.
Il Destinatario è tenuto a restituire alla Cassa quanto percepito indebitamente per errori, per posizioni anagrafiche non corrette, per comunicazioni di cambiamenti o modifiche del proprio nucleo famigliare non inviate alla Cassa e
per qualsiasi altro motivo rilevato irregolare dalla Cassa.
La documentazione deve essere intestata a colui che ha ricevuto la prestazione; il rimborso avviene in ogni caso a favore del Destinatario, con
accredito sul c/c bancario indicato dallo stesso ed a lui intestato.
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ALLEGATO 1
ELENCO INTERVENTI CHIRURGICI
Ai fini del raddoppio del massimale di cui all’art. 5) del Regolamento Annuale delle prestazioni, si considerano gli interventi appresso indicati:
Cardiochirurgia
- Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione
- Sostituzione valvolare singola o multipla
- Interventi per malformazioni del cuore o dei grossi vasi
- Resezione cardiaca (per aneurisma, infarto, tumore)
- Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo con prelievo di vasi
- Asportazione corpi estranei o tumori del cuore
- Reinterventi in CEC per protesi valvolari o settali, bypass Ao-Co
Chirurgia vascolare
- Interventi sull’aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale
- Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrali, succlavie, renali, iliache
- Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca
Neurochirurgia
- Anastomosi dei vasi intra-extra cranici
- Asportazione di tumori o aneurismi endocranici
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica
- Interventi endorachidei per asportazione di tumori, cordotomie, rizotomie
e affezioni meningomidollari
- Interventi per tumori della base cranica per via transorale
- Interventi sulla cerniera atlo-occipitale
- Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale
- Neurotomia retrogasseriana o sezione intracranica di altri nervi
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
- Rizotomia chirurgica intracranica
- Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari
Chirurgia toracica
- Pneumonectomia, pleuropneumonectomia
- Lobectomia polmonare o resezione segmentaria
- Resezione bronchiale con reimpianto
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi lobare o polmonare
- Interventi sul mediastino per tumori
- Asportazione totale del timo
Chirurgia generale
- Tiroidectomia per tumori maligni con svuotamento funzionale del collo
- Esofagectomia totale
- Gastrectomia totale con linfoadenectomia
- Esofago-gastrectomia per via toraco-laparotomica
- Anastomosi porta-cava o spleno-renale o mesenterica-cava
- Pancreaticoduodenectomia radicale
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari
- Colectomia totale con linfoadenectomia
- Amputazione del retto per via addomino-perineale o addomino-sacrale
Chirurgia pediatrica
- Asportazione tumore di Wilms
- Atresia dell’esofago
- Atresia dell’ano semplice: abbassamento addomino-perineale
- Atresia dell’ano con fistola retto-ureterale, retto-vulvare: abbassamento
addomino-perineale
- Fistola congenita dell’esofago
- Interventi per fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione
intestinale
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- Megacolon: resezione anteriore; operazione addomino-perineale secondo
Duhamel o Swenson
- Interventi per megauretere
- Polmone cistico o policistico (lobectomia o pneumonectomia)
- Spina bifida: mielomeningocele
Chirurgia ginecologica
- Eviscerazione pelvica
- Vulvectomia allargata con linfoadenectomia
- Isterectomia totale con annessiectomia e linfoadenectomia
Chirurgia ortopedica
- Artroprotesi totale di spalla
- Artroprotesi totale di anca
- Artroprotesi totale di ginocchio
- Artrodesi vertebrali per via anteriore
- Interventi per rimozione e reimpianto di protesi d’anca o di ginocchio
Chirurgia otorinolaringoiatrica e maxillo-facciale
- Interventi demolitivi del massiccio facciale
- Interventi demolitivi del cavo oro-faringeo
- Laringectomia totale, laringofaringectomia
- Intervento per neurinoma dell’ottavo paio
Chirurgia urologica
- Nefrectomia allargata per tumore
- Nefro-ureterectomia totale
- Cistectomia radicale con ureterosigmoidostomia
- Uretero-ileo anastomosi mono o bilaterale
- Surrenalectomia
Trapianti d’organo
- Tutti
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
STATUTO CASSA MUTUA NAZIONALE
INDICE
Art. 1 - Costituzione della Cassa
Art. 2 - Norme regolatrici
Art. 3 - Destinatari
Art. 4 - Beneficiari delle prestazioni
Art. 5 - Entrate della Cassa
Art. 6 - Prestazioni della Cassa
Art. 7 - Organi della Cassa
Art. 8 - Assemblea dei Rappresentanti dei Destinatari
Art. 9 - Comitati Amministratori
Art. 10 - Compiti del Comitato Amministratore Centrale
Art. 11 - Collegio dei Revisori
Art. 12 - Collegio dei Probiviri
Art. 13 - Rendiconti annuali
Art. 14 - Scioglimento della Cassa
Art. 15 - Disposizioni finali
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Art. 1 – Costituzione della Cassa
In attuazione degli accordi collettivi nazionali, le parti stipulanti, associandosi, costituiscono la Cassa Mutua Nazionale per il Personale delle Banche
di Credito Cooperativo (di seguito chiamata Cassa). Scopo della Cassa è fornire, con esclusione di ogni finalità di lucro, assistenza per esigenze sanitarie dei Destinatari di cui all’art. 3 e loro famigliari aventi diritto, ad integrazione e/o sostituzione delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. La Cassa può, altresì, svolgere qualsiasi attività strumentale, sussidiaria
e complementare che sia necessaria al raggiungimento delle finalità di cui
al comma che precede. La Cassa ha sede legale in Roma, presso la Federazione Italiana delle BCC/CRA, ed ha durata limitata al 31 dicembre 2010.
Art. 2 – Norme regolatrici
L’attività della Cassa è regolata dalle norme di legge applicabili, dal presente Statuto, dal Regolamento Annuale e dalle disposizioni, attuative del
presente Statuto e del Regolamento Annuale, emanate dal Comitato Amministratore. Le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate mediante accordi collettivi sottoscritti da Federcasse e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federcasse per il personale delle BCC/CRA.
Art. 3 – Destinatari
Sono Destinatari delle prestazioni della Cassa tutti i prestatori di lavoro subordinato con contratto la cui durata non sia inferiore a 9 mesi, non in prova, alle dipendenze di aziende che siano aderenti alla Federazione Italiana
delle BCC/CRA ovvero ad una Federazione locale, e che applichino i C.C.N.L.
stipulati dalla Federazione Italiana delle BCC/CRA.
Per i prestatori di lavoro subordinato con contratto di durata inferiore a 9
mesi, nel Regolamento Annuale vanno disciplinati modi e termini per l’acquisizione della qualifica di Destinatario.
Non sono più Destinatari i prestatori di lavoro subordinato il cui datore di
lavoro sia carente dei requisiti previsti dal comma che precede. Tuttavia, i
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
prestatori di lavoro subordinato già Destinatari, salva diversa loro opzione,
mantengono la qualifica di Destinatari con versamento della relativa contribuzione a carico del datore di lavoro.
L’erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l’accettazione, da parte dell’interessato, delle norme dello Statuto e delle disposizioni attuative emanate dal Comitato Amministratore, che vanno adeguatamente pubblicizzate. Copia dello Statuto va consegnata, a cura del Comitato Amministratore, a tutti i Destinatari all’atto dell’assunzione.
Il Comitato Amministratore, su richiesta del datore di lavoro, può ammettere tra i Destinatari delle prestazioni della Cassa i prestatori di lavoro subordinato, così come individuati al primo comma, alle dipendenze di altri organismi operanti nell’ambito del Credito Cooperativo e non compresi tra le
aziende di cui allo stesso primo comma.
I Destinatari possono richiedere le prestazioni dalla data di assunzione. Nel
caso di assunzione con periodo di prova, le prestazioni decorrono dal termine della prova stessa con effetto dalla data di assunzione.
La comunicazione dei nominativi dei Destinatari delle prestazioni della Cassa deve essere effettuata dalle singole aziende, le quali provvederanno contestualmente al versamento dei contributi disposti dall’art. 5 dello Statuto.
Possono continuare ad essere Destinatari delle prestazioni della Cassa coloro che cessano il rapporto di lavoro per collocamento in pensione. A tal
fine, dovranno fare richiesta scritta al Comitato Amministratore entro 60
giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, obbligandosi al versamento di contributi cumulativi a loro totale carico.
Possono, altresì, continuare ad essere Destinatari delle prestazioni della Cassa coloro che cessano il rapporto di lavoro ed accedono al Fondo di Sostegno al Reddito di cui al D.M. 157/2000. I relativi accordi sindacali individuano la parte tenuta al versamento dei contributi cumulativi.
Le prestazioni della Cassa vengono meno:
- in caso di rifiuto delle prestazioni da parte del Destinatario, da comunicare in forma scritta. In tal caso, chi rifiuta non ha diritto a percepire la
contribuzione a carico del datore di lavoro, che deve continuare ad esse65
re versata alla Cassa fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
- per cessazione del rapporto di lavoro, da qualsiasi causa determinata, fatti salvi i casi di cui ai due commi che precedono;
- per esclusione dalle prestazioni, deliberata dal Comitato Amministratore,
a seguito di gravi inadempimenti alle Norme regolatrici di cui all’art. 2.
L’esclusione va comunicata all’interessato per iscritto.
Nel caso venga meno il diritto alle prestazioni della Cassa sono, comunque,
fatte salve le prestazioni maturate; i contributi dell’anno in corso sono ridotti proporzionalmente, considerando mese intero l’eventuale frazione dello stesso. Tale riduzione non si applica nel caso in cui, nel frattempo, sia
sorto diritto all’erogazione della prestazione. In caso di decesso del Destinatario, i suoi famigliari, beneficiari delle prestazioni sanitarie, possono continuare a beneficiare delle prestazioni della Cassa sino al termine dell’anno
in corso. Successivamente, il Comitato Amministratore può deliberare, su
richiesta dei famigliari del Destinatario deceduto, già beneficiari delle prestazioni, la prosecuzione delle coperture sanitarie, previo pagamento a loro carico dei contributi specificatamente previsti e determinati di tempo in
tempo dal Comitato Amministratore.
Art. 4 – Beneficiari delle prestazioni
Hanno diritto alle prestazioni della Cassa i Destinatari, i loro famigliari fiscalmente a carico e il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito non superiore a quello previsto per essere considerato
famigliare fiscalmente a carico.
Su richiesta scritta, il Comitato Amministratore ammette a beneficiare delle prestazioni della Cassa anche il coniuge, anche se non convivente, e altri famigliari conviventi con il Destinatario, dietro versamento di contributi integrativi a carico di quest’ultimo.
Allo stesso beneficio è ammesso, su richiesta scritta del Destinatario, anche
il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito
superiore a quello previsto per essere considerato famigliare a carico.
I famigliari e gli altri soggetti di cui ai commi precedenti cessano di bene66
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ficiare delle prestazioni della Cassa col venir meno dei requisiti per la loro
ammissione o del Destinatario loro dante causa, come in caso di inosservanza delle altre condizioni previste.
L’ammissione ai benefici per altri famigliari conviventi e per gli altri soggetti di cui ai commi precedenti deve comprendere obbligatoriamente l’estensione a tutti i famigliari non fiscalmente a carico, come definiti nel presente Statuto, tranne che per coloro che già beneficino di altre coperture
assistenziali, assicurative e/o mutualistiche.
Non potrà essere riammesso, per più di una volta, ai benefici della Cassa il
famigliare convivente non fiscalmente a carico e l’altro soggetto di cui ai
commi precedenti che, precedentemente beneficiario delle prestazioni, abbia interrotto i suoi rapporti con la Cassa. In caso di riammissione, il diritto alle prestazioni decorre dopo sei mesi dalla riammissione stessa.
Nel caso di famigliare non fiscalmente a carico o di altro soggetto di cui ai
commi precedenti, beneficiario delle prestazioni della Cassa, che, in corso
d’anno, divenga famigliare fiscalmente a carico, il Destinatario sarà esonerato dal relativo contributo integrativo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il neo-assunto, per i famigliari
conviventi non fiscalmente a carico e per gli altri soggetti di cui
ai commi precedenti, deve richiedere l’ammissione ai benefici, pena la decadenza dal diritto
per l’anno in corso, entro 60 giorni dalla data di assunzione. In
caso di tardiva presentazione della richiesta di cui sopra, i famigliari conviventi non fiscalmente a carico del neo-assunto e gli
altri soggetti di cui ai commi precedenti potranno beneficiare del67
le prestazioni della Cassa a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello della richiesta.
Ai fini della fruizione delle prestazioni, il Destinatario deve comunicare, tramite la propria azienda o direttamente, al Comitato Amministratore i dati
relativi alla sua posizione e a quella dei famigliari fiscalmente a carico, nonché quelli relativi agli altri famigliari conviventi e agli altri soggetti di cui
ai commi precedenti, per i quali chiede l’assistenza sanitaria.
Ogni variazione, riguardante i famigliari e gli altri soggetti assistiti, deve
essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni, dal
Destinatario al Comitato Amministratore, tramite l’azienda o direttamente,
pena esclusione dalle prestazioni della Cassa. Nel caso fossero state erogate, nel frattempo, prestazioni, il Destinatario è tenuto alla restituzione dei
rimborsi ricevuti, salvo che il fatto non comporti l’applicazione di provvedimenti più gravi.
Con il termine “FAMIGLIARI”, ai fini statutari, si intendono il coniuge ed i
parenti di 1° grado del Destinatario.
Art. 5 – Entrate della Cassa
Le entrate della Cassa sono costituite, in via ordinaria, dai seguenti contributi:
- contribuzione a carico delle aziende nella misura di € 465,00 annuali per
Destinatario, a decorrere dall’1.1.1994, ovvero nella misura stabilita dagli accordi collettivi nazionali;
- contribuzione a carico del Destinatario, da valutare nell’ambito degli accordi collettivi nazionali;
- contributi cumulativi ed integrativi, di cui agli artt. 3 e 4, nelle misure determinate dal Comitato Amministratore.
Le misure dei contributi a carico dell’azienda potranno essere variate mediante accordi collettivi nazionali.
Costituiscono entrate ordinarie della Cassa anche gli interessi di mora, dovuti per ritardati versamenti, nella misura stabilita dal Comitato Amministratore, gli interessi e rendimenti provenienti dagli investimenti delle disponibilità della Cassa.
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Costituisce altresì entrata della Cassa ogni e qualsivoglia disponibilità che
concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Possono essere costituiti fondi di riserva, anche preventivamente, sulla base delle entrate ordinarie.
Le aziende provvedono a trattenere sulle retribuzioni dei rispettivi Destinatari i contributi a carico di costoro ed a versarne l’importo alla Cassa, insieme a quello dei contributi a proprio carico, con le modalità stabilite dal
Comitato Amministratore.
Nell’anno in cui inizia o cessa il rapporto di lavoro, i contributi sono dovuti in proporzione dei mesi di durata del rapporto stesso, considerando mese intero l’eventuale frazione di esso.
Tutti i versamenti devono essere eseguiti nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Amministratore.
Trascorso il termine utile per il versamento, l’inadempiente deve corrispondere anche gli interessi di mora, determinati con apposite delibere dal Comitato Amministratore.
Art. 6 – Prestazioni della Cassa
Le prestazioni della Cassa sono fornite agli aventi diritto in regime di mutualità generale nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con
compagnie d’assicurazione od accordi con altre casse mutue o con società
di mutuo soccorso.
Le prestazioni, di norma, consistono in rimborsi, al Destinatario, di spese
sostenute per esigenze sanitarie della sua persona o dei suoi famigliari; esse possono, tuttavia, consistere anche in prestazioni sanitarie rese in forma
diretta, presso strutture o da medici convenzionati con la Cassa.
Le prestazioni erogate dalla Cassa sono disciplinate in apposito Regolamento
Annuale, emanato di anno in anno dal Comitato Amministratore, con indicazione dei tempi e delle modalità di accesso alle prestazioni stesse.
Il Regolamento Annuale potrà subire modifiche anche in corso d’anno, se
il Comitato Amministratore lo riterrà necessario.
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Art. 7 – Organo della Cassa
Sono organi della Cassa:
- l’Assemblea dei Rappresentanti dei Destinatari;
- il Comitato Amministratore;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 8 – Assemblea dei Rappresentanti dei Destinatari
L’Assemblea dei Rappresentanti dei Destinatari è costituita dagli eletti, su
base locale, dai Destinatari stessi, in ragione di 1 rappresentante per ogni
500 Destinatari o frazione di 500.
L’elezione avviene, nelle forme previste dal Comitato Amministratore, sulla base di liste predisposte dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federcasse per il personale delle BCC/CRA. È ammessa la predisposizione di
liste proposte da almeno il 10% dei Destinatari su base locale.
I Rappresentanti dei Destinatari durano in carica 3 anni e possono essere
confermati nella carica.
L’Assemblea dei Rappresentanti dei Destinatari è convocata almeno una volta l’anno dal Comitato Amministratore per l’illustrazione del bilancio annuale sul quale l’Assemblea stessa esprime un proprio parere.
Compete, inoltre, all’Assemblea dei Rappresentanti dei Destinatari deliberare proposte di adeguamento del Regolamento Annuale delle prestazioni, che
il Comitato Amministratore esamina nella prima riunione utile.
L’Assemblea dei Rappresentanti dei Destinatari è presieduta dal Vice Presidente della Cassa e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Norma transitoria
La prima costituzione dell’Assemblea dei Rappresentanti avviene con decorrenza dal 1° gennaio 2006, sulla base delle indicazioni elettive emanate
dal Comitato Amministratore entro il 31 dicembre 2005.
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Art. 9 – Comitati Amministratori
La Cassa è gestita, in autonomia, dal Comitato Amministratore, che è costituito pariteticamente da:
- 1 componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei
Lavoratori firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva
stipulata da Federcasse per il personale delle BCC/CRA, tra cui il Vice Presidente;
- altrettanti componenti designati da Federcasse, tra cui il Presidente.
Per la validità delle riunioni del Comitato Amministratore, che vanno indette in forma scritta con convocazione a firma del Presidente contenente
l’indicazione dell’ordine del giorno e preavviso di almeno 7 giorni, è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, salvo nei casi in cui è richiesta una maggioranza diversa.
Alle riunioni del Comitato Amministratore partecipa il Direttore in funzione di segretario.
Il Presidente del Comitato Amministratore ha la legale rappresentanza della Cassa; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Gli amministratori durano in carica 3 anni e possono essere confermati nella carica.
Norma transitoria
In via transitoria, i componenti del Comitato Amministratore attualmente
in carica restano confermati sino all’approvazione del bilancio annuale al
31.12.2004 e, comunque, non oltre il 30.6.2005.
Art. 10 – Compiti del Comitato Amministratore Centrale
Compete al Comitato Amministratore:
- stabilire il Regolamento Annuale delle prestazioni contenente termini e
modalità delle prestazioni da fornire, in regime di mutualità generale: quelle per ricoveri, con o senza operazioni chirurgiche, e quelle per altri in71
terventi diagnostici e terapeutici particolarmente gravosi;
- stabilire le istruzioni operative per regolare il rapporto fra aziende e Destinatari con la Cassa;
- concludere accordi, convenzioni e contratti per fornire prestazioni e servizi ai Destinatari;
- predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo della Cassa, con evidenza di entrate, prestazioni, spese e fondi di riserva, da illustrare all’Assemblea dei Rappresentanti dei Destinatari;
- adottare ogni altra decisione di carattere amministrativo e gestionale; per
le decisioni di straordinaria amministrazione, le relative deliberazioni devono essere assunte con la maggioranza di almeno 2/3 dei componenti;
- stabilire l’ammontare dei contributi di quota capitaria dei Destinatari individuati al 7° e 8° comma dell’art. 3 e quello integrativo dei coniugi e famigliari conviventi non fiscalmente a carico, compresi i conviventi more
uxorio risultanti dallo stato di famiglia del Destinatario;
- definire le proposte di modifica al presente Statuto, da sottoporre alla Federcasse ed alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federcasse per il
personale delle BCC/CRA;
- stabilire le modalità di elezione dei Rappresentanti dei Destinatari di cui
all’art. 8;
- nominare il Direttore della Cassa, attribuendogli i relativi poteri e deleghe.
Compete, inoltre, al Comitato Amministratore deliberare la costituzione, la
partecipazione o l’acquisizione di quote di società che abbiano come oggetto lo svolgimento di attività e/o la fornitura di servizi inerenti e/o complementari all’assistenza sanitaria e/o previdenziale.
Detta deliberazione deve essere adottata a maggioranza di almeno 2/3 dei
componenti del Comitato Amministratore.
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Art. 11 – Collegio dei Revisori
La gestione della Cassa è soggetta al controllo del Collegio dei Revisori. Il
Collegio dei Revisori è costituito da 4 componenti effettivi e 4 componenti supplenti:
- 2 componenti effettivi, tra cui, a rotazione, il Presidente, e 2 supplenti designati dalle due Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori maggiormente
rappresentative tra quelle firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federcasse per il personale delle BCC/CRA;
- 2 componenti effettivi, tra cui il Vice Presidente, e 2 supplenti designati
da Federcasse.
I revisori e loro supplenti durano in carica 3 anni e possono essere confermati nella carica.
Norma transitoria
In via transitoria, i componenti del Collegio dei Revisori attualmente in carica restano confermati sino all’approvazione del bilancio annuale al 31.12.2004
e, comunque, non oltre il 30.6.2005.
Art. 12 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri ha il compito, in funzione di amichevole compositore, di esprimere un preventivo parere, non vincolante, in merito ad ogni
controversia che possa insorgere tra la Cassa e il Destinatario in merito all’interpretazione, all’attuazione ed alla violazione dello Statuto, del Regolamento Annuale delle prestazioni e delle disposizioni attuative emanate dal
Comitato Amministratore.
Il pronunciamento del Collegio dei Probiviri sul ricorso, pur non essendo
vincolante, deve essere tenuto in opportuna considerazione da parte del Comitato Amministratore.
Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dall’insorgere della controversia o dalla contestazione del Destinatario, inviando apposita lettera
raccomandata al Presidente del Collegio presso la sede della Cassa.
Il Collegio dei Probiviri deve istruire la pratica ed emettere il parere entro
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sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni. Il Collegio dei Probiviri è
composto da quattro componenti effettivi e due supplenti:
- due componenti effettivi ed uno supplente designati dalle due Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori maggiormente rappresentative tra quelle firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federcasse per il personale delle BCC/CRA;
- due componenti effettivi ed uno supplente designati da Federcasse.
Il Presidente del Collegio viene individuato, alternativamente, da e tra i componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie,
di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federcasse
per il personale delle BCC/CRA e da Federcasse. Per il primo mandato del
Collegio, il Presidente è individuato da e tra i designati da Federcasse.
Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno
tre dei suoi componenti.
Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
I componenti del Collegio dei Probiviri devono essere prevalentemente esperti nel settore giuridico e possono essere designati per più mandati.
Collegio dei Probiviri
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Norma transitoria
Il primo mandato del Collegio dei Probiviri decorre dal 1° gennaio 2006 con
designazione dei componenti effettivi e supplenti entro il 31 dicembre 2005.
Art. 13 – Rendiconti annuali
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina con il 31 dicembre
di ogni anno; il rendiconto dell’esercizio finanziario dell’anno deve essere
approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Art. 14 – Scioglimento della Cassa
La decisione sullo scioglimento della Cassa viene assunta, su proposta del
Comitato Amministratore, deliberata con il voto favorevole di almeno 2/3
dei componenti, mediante accordo collettivo sottoscritto da Federcasse e
dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federcasse per il personale
delle BCC/CRA. La proposta del Comitato Amministratore deve contenere
anche indicazione in merito alla devoluzione di eventuali residui attivi.
Art. 15 – Disposizioni finali
Per le controversie che possono sorgere tra compagnia di assicurazione e
Destinatario, lo stesso può conferire mandato alla Cassa per la tutela dei
suoi interessi.
Gli incarichi di amministratore e di revisore della Cassa sono gratuiti, salvo quanto appresso disposto.
Agli amministratori e ai revisori è dovuta, a carico della Cassa, un’indennità nella misura stabilita per gli amministratori degli Enti pubblici di minore livello (a norma del D.P.R. 31.10.1979 e successive modifiche), nonché
il rimborso, a piè di lista, delle spese di trasporto e soggiorno.
Ai componenti del Collegio dei Probiviri è dovuto, a carico della Cassa, il
solo rimborso, a piè di lista, delle spese di trasporto e soggiorno sostenute
per la partecipazione alle riunioni.
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
POLIZZA PER L' INVALIDITÀ PERMANENTE
DA MALATTIA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
INDICE
SEZ I - DEFINIZIONI
SEZ II - PRESTAZIONI
Art. 1 - Assicurati
Art. 2 - Prestazioni
SEZ III - DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 3 - Limiti delle prestazioni
Art. 4 - Termini di aspettativa
Art. 5 - Persone non assicurabili
Art. 6 - Criteri di indennizzabilità
Art. 7 - Estensione territoriale
SEZ IV - ADEMPIMENTI
Art. 8 - Comunicaz. della Contraente e dell’Assicurato alla Società
Art. 9 - Pagamento del premio - decorrenza dell’assicurazione
SEZ V - LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Art. 10 - Denuncia dell’infortunio o della malattia
Art. 11 - Controversie
Art. 12 - Competenza territoriale
SEZ VI - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 13 - Scadenza del contratto
Art. 14 - Imposte
Art. 15 - Clausola transitoria
SEZ VII - CONDIZIONI PARTICOLARI
Premio e regolazione
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SEZIONE I – DEFINIZIONI
Nel testo delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione si definiscono con:
Contraente: CASSA MUTUA NAZIONALE per il personale delle Banche di
Credito Cooperativo.
Società: le ASSICURAZIONI GENERALI;
Assicurato: il soggetto a cui favore è prestata l’assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;
Invalidità permanente: la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile,
in misura parziale o totale, della capacità generica dell’assicurato ad un
qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro: l’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
SEZIONE II – PRESTAZIONI
Art. 1 – Assicurati
L’assicurazione è prestata a favore dei dipendenti delle Banche di Credito
Cooperativo iscritti alla Cassa Mutua Contraente.
Art. 2 – Prestazioni
La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per il caso di invalidità permanente conseguente a malattia insorta successivamente alla
data di effetto della presente polizza. Sono peraltro comprese le invalidità
permanenti conseguenti a malattie manifestatesi entro un anno dalla data
di cessazione del contratto stesso, purché insorte durante il periodo di validità del presente contratto.
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
La somma assicurata per invalidità permanente da malattia a favore di ciascun assicurato viene fissata in euro 51.646,00.
Nessuna indennità spetta, quando l’invalidità permanente accertata sia di
grado inferiore al 30% della totale. Quando l’invalidità permanente accertata sia invece di grado uguale o superiore al 30% della totale, la Società
liquida un’indennità calcolata sulla somma assicurata secondo le seguenti
percentuali:
% ACCERTATA
% DA LIQUIDARE
30
31
32
33
34
35
36
37
38
dal 39 al 50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
dal 66 e oltre
13
15
18
21
23
25
28
31
33
dal 39 al 50
53
56
59
62
65
68
71
73
76
79
82
85
88
90
95
100
79
La percentuale di invalidità permanente viene accertata non prima che sia
trascorso un anno dalla denuncia della malattia e non oltre 18 mesi dalla
stessa.
Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è, quindi, trasferibile.
Tuttavia, se l’assicurato muore dopo che l’indennità è stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’assicurato l’importo liquidato e offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
SEZIONE III – DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 3 – Limiti delle prestazioni
L’assicurazione non comprende le invalidità derivanti direttamente e indirettamente da:
stati invalidanti preesistenti alla stipulazione del contratto; malattie mentali; abuso di alcolici o ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art. 4 – Termini di aspettativa
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di decorrenza
della garanzia.
Art. 5 – Persone non assicurabili
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 65 anni. Per quelle che raggiungono tale limite di età, l’assicurazione cessa alla prima scadenza annuale del premio, salvo che non sia frattanto intervenuto patto speciale. L’assicurazione cessa anche prima del compimento del 65° anno di
età, nel momento in cui l’assicurato acquisisca il diritto ad un trattamento
pensionistico pubblico. Le suindicate cessazioni hanno valore senza che in
contrario possa essere opposto l’incasso di premi scaduti successivamente,
premi che in tal caso verranno restituiti.
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
Le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenza, A.I.D.S. o alcoolismo non sono assicurabili e l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall’articolo 1898 del Codice Civile.
Art. 6 – Criteri di indennizzabilità
La Società liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive della
malattia denunciata, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato da situazioni patologiche o infermità preesistenti alla stipulazione del contratto
e/o mutilazioni o difetti fisici.
Art. 7 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero.
SEZIONE IV – ADEMPIMENTI
Art. 8 – Forma delle comunicazioni della Contraente e dell’Assicurato alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente e l’Assicurato sono tenuti
devono essere fatte con lettera raccomandata.
Art. 9 – Pagamento del premio - Decorrenza dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti, ha effetto dalle
ore 24 del giorno del pagamento. Se non vengono pagati i premi o le rate
di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’articolo 1901 C.C.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza,
oppure alla Società.
81
SEZIONE V – LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Art. 10 – Denuncia dell’infortunio o della malattia
L’Assicurato deve presentare denuncia alla Società nel momento in cui ne
abbia la possibilità. La denuncia deve essere corredata della necessaria documentazione medica. Successivamente, devono essere inviati i certificati
medici, le copie delle cartelle cliniche e di ogni altro documento che attesti
il decorso e le conseguenze della malattia e che risulti utile ai fini della valutazione dei postumi invalidanti, compreso il certificato attestante la stabilizzazione della malattia denunciata.
L’Assicurato, i suoi familiari od i suoi aventi diritto devono consentire alla
visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che
questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i
medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Art. 11 – Controversie
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità della malattia o dell’infortunio, nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità
delle indennità, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi o le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in
caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel
luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede nel
Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa
designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se
uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
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GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
Art. 12 – Competenza territoriale
Per ogni controversia diversa da quella prevista dal precedente articolo 11,
è competente esclusivamente, a scelta della parte attrice, il luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quella del luogo dove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
SEZIONE VI – DISPOSIZIONI VARIE
Art. 13 – Scadenza del contratto
Si conviene tra le parti che il presente contratto non verrà tacitamente prorogato alla sua naturale scadenza
Art. 14 – Imposte
Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al
premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a
carico della Contraente o dell’Assicurato per le parti di rispettiva competenza.
Art. 15 – Clausola transitoria
A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni di polizza, si conviene tra le parti che devono intendersi in garanzia anche le conseguenze di
malattie insorte nel periodo intercorrente tra il 01.01.2001 e la data di emissione della presente polizza.
Agli effetti dell’articolo 1341, 2° comma C.C., il/la sottoscritto/a dichiara
di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle condizioni generali di assicurazione:
Art. 11 (Deferimento di controversie ad un collegio medico)
Art. 12 (Deroga alla competenza per territorio dell’Autorità Giudiziaria)
83
CASSA MUTUA NAZIONALE
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
Contributi annuali
SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO
DESTINATARI IN SERVIZIO
Tipologia del contributo
Categoria
Data valuta
Importo
Dirigenti
Quadri direttivi
Aree Professionali
01/01/2008
€ 553,00
€ 553,00
€ 553,00
Quota percentuale (*)
Dirigenti
Quadri direttivi
Aree Professionali
ultimo giorno di
ogni mese
0,10%
0,10%
0,10%
Contributi integrativi
Coniugi NFC
Conviventi more uxorio NFC
Familiari NFC
01/01/2008
€ 252,00
€ 252,00
€ 300,00
Quota fissa
(*) Il montante sul quale effettuare il conteggio dello 0,10% di cui lo 0,05% a carico delle aziende e lo
0,05% a carico dei lavoratori (Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree Professionali), è la retribuzione lorda
utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, cosidetto TFR.
DESTINATARI IN QUIESCENZA
Tipologia del contributo
Categoria
Contributi cumulativi
Pensionati
Coniugi FC
Conviventi more uxorio FC
Familiari FC
Coniugi NFC
Conviventi more uxorio NFC
Familiari NFC
Data valuta
Importo
vedi nota (**)
€ 600,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 96,00
€ 252,00
€ 252,00
€ 300,00
(**) I Destinatari in quiescenza possono versare i contributi alla Cassa Mutua o in un’unica soluzione
con valuta 01/01/20... o in due rate semestrali di eguale misura con valuta 01/01/2008 e 01/07/2008
CONTRIBUTI IN DODICESIMI DIPENDENTI
MESI
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
QUOTA CAPITARIA,
DIRIGENTI, QUADRI DIRETTIVI
E AREE PROFESSIONALI
553,00
506,90
460,80
414,70
368,70
322,60
276,50
230,40
184,30
138,20
92,15
46,10
84
CONIUGE,
CONVIVENTE
FAMILIARE
252,00
231,00
210,00
189,00
168,00
147,00
126,00
105,00
84,00
63,00
42,00
21,00
300,00
275,00
250,00
225,00
200,00
175,00
150,00
125,00
100,00
75,00
50,00
25,00
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
CHE FARE QUANDO CAMBIA
IL TUO NUCLEO FAMILIARE
Cassa Mutua Nazionale, in relazione al tuo nuovo nucleo familiare, dispone:
AMMISSIONE IN CORSO D’ANNO DI
CONIUGE NON FISCALMENTE A CARICO a seguito di matrimonio
o DEL CONVIVENTE iscritto nello stato di famiglia dell’interessato
Il dipendente che, in corso d’anno, contragga matrimonio con soggetto non
fiscalmente a carico, qualora desiderasse chiederne l’ammissione alla Cassa Mutua, può farlo entro il termine di 60 giorni a partire dal primo del
mese successivo a quello dell’evento.
Nel caso di richiesta d’ammissione di Convivente “more uxorio” non fiscalmente a carico, valgono gli stessi termini e condizioni indicati per il
coniuge non fiscalmente a carico.
Nel caso il coniuge fosse fiscalmente a carico, il dipendente dovrà comunicare, tramite la propria azienda o direttamente, al Comitato Amministratore Centrale i dati relativi al coniuge (codice fiscale, data di nascita).
N.B. - Il figlio del coniuge è equiparato al famigliare non fiscalmente a carico, tranne che per i casi di adozione.
SUGGERIMENTO: verificare, dopo un mese, l’acquisizione della posizione
da parte della Cassa Mutua.
85
NASCITA O ADOZIONE DI FIGLI
Tra i famigliari a carico, sono compresi anche gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo.
Nel caso di nascita o adozione, il dipendente dovrà comunicare, tramite la
propria azienda o direttamente, al Comitato Amministratore centrale i dati
relativi dei figli (codice fiscale, data di nascita).
SUGGERIMENTO: verificare, dopo un mese, l’acquisizione della posizione
da parte della Cassa Mutua Nazionale.
86
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
CHE COSA SAPERE IN CASO DI SEPARAZIONE
PER TUTELARE AL MEGLIO I FIGLI
1° CASO – GENITORI SEPARATI CON IL PADRE TITOLARE DI CMN
I figli vivono con la madre e il padre non ha costituito un nuovo nucleo familiare.
Se il padre contribuisce al mantenimento dei figli, in base alla sentenza di
separazione del Tribunale, essi possono rimanere iscritti a CMN fino al compimento del 18° anno di età, indipendentemente dallo status fiscale.
Il padre, al momento della separazione, deve comunicare a CMN per il tramite dell’azienda:
- la variazione dello stato civile con il “modello CMA”;
- il recesso della madre, con il “modello CMR”, in quanto non ha più diritto a rimanere iscritta, indipendentemente dallo status fiscale.
- la richiesta di mantenimento dell’iscrizione dei figli, allegando copia della sentenza di separazione.
Nel caso in cui i figli abbiano redditi superiori a quelli previsti (€ 2.840,51)
per essere considerati fiscalmente a carico, il padre deve comunicare c.s.:
- la variazione dello status fiscale con il “modello CMB”;
- il versamento della quota annuale.
Quando il padre costituisce un nuovo nucleo familiare, matrimonio o convivenza, e da quando nascono dei figli, cessa il diritto di mantenere iscritti i figli nati dal precedente matrimonio.
87
2° CASO – GENITORI SEPARATI CON LA MADRE TITOLARE DI CMN
I figli vivono con la madre
I figli rimangono iscritti a CMN, indipendentemente dal loro status fiscale
e dall’età.
La madre, al momento della separazione, deve comunicare a CMN per il tramite dell’azienda:
- la variazione dello stato civile con il “modello CMA”;
- il recesso del padre, con il “modello CMR”, se iscritto, in quanto non ha
più diritto a rimanere iscritto a CMN, indipendentemente dallo status fiscale;
- quanto sopra previsto nel caso i figli abbiano redditi superiori a € 2.840,51.
3° CASO – GENITORI SEPARATI ENTRAMBI TITOLARI DI CMN
I figli rimangono iscritti a CMN, indipendentemente dall’età e dal loro status fiscale o con il padre o con la madre.
Entrambi i genitori, al momento della separazione, devono comunicare a
CMN per il tramite dell’azienda:
- la variazione dello stato civile con il “modello CMA”;
- quanto sopra previsto nel caso i figli abbiano redditi superiori a € 2.840,51.
88
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
SE STAI PER ANDARE IN PENSIONE
La Cassa Mutua Nazionale oggi può soddisfare, per tutta la vita, alcune tue
necessità.
Infatti, gli iscritti ex dipendenti pensionati, a partire dal 1° gennaio 2002,
beneficiano dell’Assistenza “Vita Intera” che ha eliminato il tetto dei 75
anni, estendendo per tutto il ciclo vitale la copertura sanitaria.
La copertura riguarda le prestazioni, previste dal Regolamento anno per anno in vigore, sia per le spese di ricoveri ospedalieri o prestazioni extra-ospedaliere sia per quelle aggiuntive riferite specificatamente per i pensionati.
Il pensionato che non intendesse mantenere l’iscrizione alla Cassa Mutua, oltre a non beneficiare delle prestazioni di Cassa Mutua dalla data della cessazione, perderà ogni diritto all’iscrizione anche per gli anni futuri.
ATTENZIONE!!!
La mancata comunicazione nei termini alla Cassa Mutua costituisce, di per
sé, motivo di rinuncia volontaria.
ATTENZIONE!!!
La rinuncia non permette al coniuge, al convivente
more uxorio e agli altri famigliari non fiscalmente
a carico di rimanere iscritti fino al compimento
del 75° anno di età.
Il pensionato che intendesse mantenere l’iscrizione alla Cassa Mutua, dovrà:
1) inviare apposita richiesta (mod. CM_0 prelevabile dal sito della CMN) al
Comitato Amministratore Centrale, entro il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
2) versare, in unica soluzione ad inizio d’anno, la quota capitaria in vigore (attualmente € 600,00), con valuta al 1° gennaio dell’anno di riferimen89
to, a mezzo bonifico bancario di norma tramite una delle BCC con la quale l’interessato intrattiene rapporto di C/C.
Il personale in quiescenza può essere iscritto solo come titolare; non può
essere iscritto come coniuge o famigliare non fiscalmente a carico.
I pensionati devono anche scegliere se rinnovare l’iscrizione del coniuge, del convivente more uxorio e/o di altri famigliari, tutti conviventi con
il pensionato e non fiscalmente a carico.
90
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
CONTROLLA BENE!
SEI STATO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO O DI APPRENDISTATO?
L’iscrizione alla Cassa Mutua avviene, automaticamente e con effetto immediato, all’atto dell’assunzione con contribuzione a carico dell’azienda.
I lavoratori in prova possono essere iscritti alla Cassa Mutua, previa loro
richiesta trasmessa mediante l’azienda di appartenenza, beneficiando delle coperture sanitarie previste per gli iscritti.
Le prestazioni saranno rese sin dal giorno dell’assunzione, ma non potranno essere richieste prima del termine del periodo di prova. Nel caso
in cui non dovessi essere confermato al termine del periodo di prova, non
avrai diritto ad alcuna prestazione.
Sono automaticamente e gratuitamente beneficiari delle prestazioni anche i tuoi famigliari fiscalmente a carico, il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia, purché con reddito non superiore a quello previsto per essere considerato famigliare fiscalmente a carico.
Puoi richiedere, entro il 60° giorno del mese successivo a quello dell’assunzione, pena la decadenza dal diritto per l’anno in corso, che beneficino delle prestazioni della Cassa Mutua anche gli altri tuoi famigliari conviventi non fiscalmente a carico ed entro il primo grado di parentela (figli e genitori), dietro versamento dei contributi integrativi a tuo
carico.
Alle stesse condizioni, potrà essere ammesso il convivente more uxorio.
Dovrai comunicare all’ufficio del personale i nominativi dei famigliari (fiscalmente a carico e non) di cui si richiede l’ammissione ai benefici, presentando la relativa documentazione.
91
ATTENZIONE !!!
L’iscrizione di un soggetto fiscalmente non a carico comporta l’iscrizione
di TUTTI coloro che si trovano nelle stesse condizioni, a meno che non siano
iscritti ad altri fondi sanitari o godano di specifiche polizze assicurative
di malattia o sanitarie. In tal caso, per detti soggetti cade l’obbligo
dell’iscrizione. Qualora, in futuro, per tali soggetti venisse chiesta l’iscrizione
alla Cassa Mutua, l’iscritto dovrà documentare compiutamente le coperture
sanitarie pregresse degli interessati.
Ogni variazione, riguardante i famigliari assistiti, deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni, dall’iscritto al Comitato Amministratore Centrale, tramite l’azienda o direttamente.
In caso di variazione della situazione relativa ai famigliari conviventi
non fiscalmente a carico, in corso d’anno, l’iscritto potrà richiedere
l’ammissione ai benefici dal 1° giorno dell’anno successivo.
SEI STATO ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO?
Puoi chiedere di essere iscritto alla Cassa Mutua, a condizione che il rapporto di lavoro abbia una durata non inferiore ai 9 mesi. Le modalità di
iscrizione sono le stesse di cui sopra.
92
RICHIESTA DI PRESTAZIONE SANITARIA
Regione
Azienda
Cognome e nome dell’assistito
Coordinate bancarie
(INDICARE OBBLIGATORIAMENTE OGNI CAMPO SOTTO ELENCATO)
Ag.N
Paese
Cineuro
Codice Fiscale
Recapito telefonico sede lavorativa
Cod. Abi
Cod. CAB
N.C/C
Cognome e nome del familiare per cui si richiede il rimborso
Filiale Agenzia
Codice fiscale
N. Interno Newmed
Cin
RICHIESTA DI PRESTAZIONE SANITARIA
Ricevuta l’informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, ACCONSENTO al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili, necessari per la gestione e la liquidazione dei sinistri previsti nella copertura sanitaria a cui aderisco, ai soggetti coinvolti nel flusso operativo e precisamente Cassa Mutua
Nazionale – B.C.C., Newmed S.p.A., Strutture Sanitarie, Medici Professionisti, Assicuratore, e nei limiti delle competente dagli stessi
esercitate. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Consenso del richiedente la prestazione:
(firma)
ELENCO DOCUMENTAZIONE
IMPORTO
TIPO DI PRESTAZIONE
Ospedaliere:
Pre e post ricovero
Intervento ambulatorio
NOTE
Durante il ricovero:
Rette di degenza
Onorari Professionisti medici
Altre spese inerenti al ricovero
Vitto/pernott. accompagnatore
Tipo di ricovero:
In rete convenzionata
Fuori rete convenzionata
Con intervento Senza intervento
Parto
Prestazione sostitutiva:
Diaria dal ricovero: gg n..... dal.... al....
Status coniuge/familiare:
A carico
Non fiscalmente a carico
Prestazioni ex traospedaliere:
Alta diagnostica
Visite specialistiche, analisi, terapie, ticket
Gravidanza
Prestazioni aggiuntive:
Trasporto in Italia
Trasporto all’estero
Ortodonzia infantile (fino a 18 anni)
Lenti/apparecchi acustici
Varie
Importo preventivo
TOTALE
Allegati
Giustificativi di spesa n. ......
Data compilazione:
Cartella clinica (in caso di ricovero)
Relazione medica (in caso di interv. ambulatoriale)
Il Titolare della copertura Sanitaria
(firma)
N.B.: In caso di inoltro delle spese riferite ai 120 giorni del “post ricovero” indicare sempre il periodo di degenza a cui si riferiscono.
Note:
93
CONTATTI
DIREZIONE GENERALE
Mario Bernardini
tel . 06/72079200
fax 06/72079257
[email protected]
ANAGRAFE E CONTRIBUTI
Claudio Forgia
tel . 06/72079207
Biagio Biagi
tel . 06/72079202
fax 06/72079243
[email protected]
fax 06/72079258
[email protected]
UFFICIO SPEDIZIONI
Fabio Martelli
Daniel Pironti
tel. 06/72079213
tel. 06/72079216
ARCHIVIAZIONE OTTICA
Giuseppe Cuccurullo
[email protected]
CO.GE. E AMMINISTRAZIONE
Teresa Di Domenico
tel . 06/72079206
fax 06/72079242
94
[email protected]
GUIDA CASSA MUTUA NAZIONALE ANNO SANITARIO 2008
SERVIZIO LIQUIDAZIONE SINISTRI
Responsabile: Anna Gaeta
tel . 06/72079209
fax 06/72079245
Stefania Adolini
tel . 06/72079201
fax 06/72079256
Mariangela Carnevale
tel . 06/72079203
fax 06/72079259
Antonella Cecchetti
tel . 06/72079204
fax 06/72079240
Alessia De Liso
tel . 06/72079205
fax 06/72079241
Elda Lea Fortunati
tel . 06/72079208
fax 06/72079244
Roberto Gajo
tel . 06/72079210
fax 06/72079246
Sonia Magalotti
tel . 06/72079212
fax 0672079248
Elisabetta Ombres
tel . 06/72079214
fax 06/72079250
Stefania Luddi
tel. 06/72079211
fax 06/72079247
Patrizia Palazzini
tel . 06/72079215
fax 06/72079251
Laura Santini
tel . 06/72079217
fax 06/72079253
Sonia Zambardi
tel . 06/72079218
fax 06/72079254
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