Lavoro e Previdenza n. 5 del 13.01.2015 Bonus bebè
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Lavoro e Previdenza n. 5 del 13.01.2015 Bonus bebè
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici 13.01.2015 N. 5 Bonus bebè 2015 e dichiarazione ISEE: chiarimenti sulla domanda La domanda di ammissione al bonus bebè 2015 può essere presentata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Agevolazioni L’INPS, con il messaggio n. 28 del 2 gennaio 2015, ha chiarito che la dichiarazione ISEE (ed in particolare il c.d. “ISEE minorenni”) è vincolante ai fini della domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al congedo parentale (art. 4, comma 24, lett. b) Legge 28 giugno 2012, n. 92). Infatti, nella domanda la madre deve dichiarare di aver presentato una dichiarazione ISEE – per l’anno 2015 - conforme alla vigente normativa (DPCM 5 dicembre 2013 n. 159). Inoltre, la domanda di ammissione al beneficio per quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° gennaio 2015 e fino a termine del 31 dicembre 2015. Premessa L’Istituto previdenziale torna a parlare di bonus bebè, e questa volta lo fa precisando che l’ammissione al bonus bebè previsto dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) è condizionata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) essendo il beneficio in parola riconosciuto nei limiti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. La domanda di ammissione al beneficio per l’anno 2015 potrà essere presentata a partire dal 1° gennaio 2015 e fino a termine del 31 dicembre 2015. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Bonus bebè 2015 Dipende dall’”ISEE minorenni” Il bonus bebè Il bonus bebè trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) che ha previsto nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli. In particolare, l’art. 4, c. 24, lett. b) della suddetta legge introduce in via sperimentale, per il triennio “2013–2015”, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale: 1. voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting; ovvero: 2. un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati; da utilizzare negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. RIFORMA FORNERO - art. 4, c. 24, lett. b), L. 92/2012 Bonus bebè (2013-2015) Al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, è possibile richiedere: 1. un voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting; 2. ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. Tali incentivi potranno essere utilizzati negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. AMBITO DI APPLICAZIONE Il beneficio può essere richiesto esclusivamente: → dalle madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel decreto ministeriale. Con riferimento alla Gestione separata, risultano destinatarie tutte le lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena. In tal caso, non sono ricomprese le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle L. n. 1047/1957, n. 1047/1959, n. 463/1959, n. 613/1966, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla L. n. 250/1958, n. 250). Restano escluse dal beneficio: 1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; 2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3, del D.L. n. 223/2006, n. 223, convertito dalla L. n. 248/2006; 3. le lavoratrici in fase di gestazione. IMPORTO E DURATA DEL BENEFICIO L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per “frazioni mensili intere”), ammonta a 600 euro mensili. L’erogazione dell’incentivo dipende in base al bonus che la lavoratrice madre intende usufruire, come di seguito indicato: Rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati: è previsto il pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Servizi di baby sitting: è previsto l’erogazione di buoni lavoro del valore di 600 euro, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Facciamo un esempio. Se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita. Si precisa, inoltre: che le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa; che le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi. ISEE minorenni L’”ISEE minorenni”, che rappresenta una delle principali novità del nuovo ISEE 2015 (rivisto dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159), è l’indicatore per le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza di componenti minorenni nel nucleo familiare. Tale indicatore, in particolare, prevede modalità differenziate di calcolo in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione, che illustriamo di seguito. Nel dettaglio, se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano le regole particolari di seguito descritte: 1. il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate: a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore; Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info c) sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. 2. Per le ipotesi in cui non ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e) ma ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) l’ISEE minorenni tiene conto della situazione economica di tale genitore, ed è prevista una particolarità di calcolo dell’ISEE minorenni. In tali due situazioni, infatti, si tiene conto, ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni, del reddito e del patrimonio del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare nonché della scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In tale ipotesi, si integra quindi l’ISEE del nucleo del figlio minorenne con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2 del D.P.C.M.; 3. Se ricorrono le ipotesi di cui alla lettera c), d), e), il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, non rientra nel nucleo del figlio minorenne, dunque non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni e pertanto quest’ultimo coincide con l’ISEE ordinario. Oltre ai casi dei genitori coniugati tra loro, vi sono poi altri casi in cui l’ISEE minorenni coincide con l’ISEE ordinario e sono le ipotesi in cui i genitori del figlio minorenne sono conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro. In tutti questi casi, quindi, si applica l’ISEE ordinario alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. Quindi, riepilogando: 1. l’ISEE minorenni non coincide con l’ISEE ordinario nel caso di genitori non coniugati tra loro, quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne non si trova in alcuna delle fattispecie dalla lettera a) alla lettera e) poiché, in difetto di una delle situazioni ivi descritte, è come se il genitore non convivente (solo ai fini dell’ISEE minorenni) venisse attratto nel nucleo del figlio minorenne. L’ISEE Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info minorenni verrà pertanto calcolato tenendo conto anche di tale genitore come se fosse un componente del nucleo. L’ISEE minorenni, inoltre, non coincide con l’ISEE ordinario ma tiene conto di tale genitore non convivente nei casi descritti ai punti a) e b), casi questi in cui si tiene conto della situazione economica di tale genitore, non già come se fosse componente del nucleo, ma con il meccanismo della componente aggiuntiva; 2. l’ISEE minorenni coincide invece con l’ISEE ordinario nei casi di genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati ed anche di genitori non coniugati tra loro, quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne si trovi in una delle situazioni descritte alle lettere c) d) e). Chiarimento INPS Come precisato in premessa, l’erogazione dei voucher è vincolata dal limite di spesa fissato a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Al raggiungimento di tale limite, l’INPS non prenderà più in considerazione ulteriori domande. Per godere dell’incentivo è necessario che la madre dichiari di avere presentato dichiarazione ISEE valida (nel caso di specie “ISEE minorenni”), conforme alle regole attualmente vigenti (DPCM 5 dicembre 2013 n. 159). Al riguardo, è bene ricordare che per calcolare l’ISEE minorenni è necessario compilare e presentare telematicamente la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) all’ente che fornisce la prestazione in questione, ai comuni ovvero ai Caf. La Dsu contiene esclusivamente dati autodichiarati e per calcolare l’ISEE occorre l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e Agenzia delle Entrate, che avviene dopo 4 giorni lavorativi successivi alla presentazione della Dsu. - Riproduzione riservata – Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info