REGOLAMENTO PER L`EROGAZIONE DELL`ACQUA POTABILE
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REGOLAMENTO PER L`EROGAZIONE DELL`ACQUA POTABILE
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DELL’ACQUA POTABILE ART. 1 Il Comune di Tirano, limitatamente alla quantità d’acqua di cui dispone, alla capacità ed estensione della rete di distribuzione, può concedere agli amministrati ed agli inquilini, autorizzati dal proprietario, l’acqua potabile per gli stabili situati lungo le vie percorse dall’acquedotto Comunale alle condizioni contemplate nel presente Regolamento. ART. 2 La concessione d’acqua viene accordata in base a domanda scritta su apposito modulo, debitamente firmato dall’Utente, il quale con essa assume l’obbligo di osservare e rispettare senza riserve ed eccezioni le condizioni del presente Regolamento e di quelle speciali che il Comune crederà opportuno adottare. ART. 3 Il Comune, a suo giudizio insindacabile, può rifiutare o sospendere la fornitura d’acqua, qualora circostanze speciali lo consigliano, senza che il richiedente o l’Utente possa sollevare eccezioni o avanzare pretese di danni. ART. 4 L’acqua sarà fornita esclusivamente a misura e soddisfatto il pagamento di essa, in base alle risultanze degli apparecchi di misura. ART. 5 L’apparecchio misuratore verrà collocato immediatamente vicino al punto in cui la conduttura entra nella proprietà privata, in località comoda e di facile accesso per la lettura; sarà proceduto sa un rubinetto d’arresto proporzionato al fabbisogno dell’utente, dopo il contatore sarà pure impostato altro rubinetto, con scarico laterale per gli eventuali controlli di misura. ART. 6 Ogni edificio deve avere una presa con diramazioni dal tubo pubblico. ART. 7 Le domande di fornitura d’acqua lungo le vie non percorse dalla rete di distribuzione, oppure percorse da tubazioni di limitata capacità, saranno prese in esame caso per caso ed accolte soltanto quando il Comune troverà opportuno di estendere o di rinforzare la propria tubazione nelle vie di cui si tratta. In caso negativo il richiedente potrà ottenere la fornitura soltanto pagando per intero la spesa della relativa diramazione e quella occorrente per la sostituzione della esistente tubazione con altra di maggiore diametro. La diramazione nuova o sostituita diviene, in tal caso, proprietà del Comune che è tenuto a provvedere alle relative opere di manutenzione, con diritto di disporre a suo beneplacido della diramazione stessa anche per allacciarvi eventuali altre diramazioni nuove. La somministrazione dell’acqua viene fatta mediante allacciamento alla conduttura stradale di un tubo di diametro corrispondente al consumo previsto. Ogni casa deve avere una distinta diramazione derivata dalla tubazione principale della strada. Per ogni casa deve intendersi quel fabbricato o parte di esso identificato con un numero civico o di mappa. Spetta esclusivamente al Comune di fissare il diametro del tubo di presa in relazione al consumo massimo previsto, come pure di scegliere il luogo per la derivazione. ART. 8 Tutti i lavori di conduttura e i materiali necessari per la derivazione dalle condotte stradali fino al contatore, saranno eseguiti e fornite a cura del Comune, a mezzo dei propri dipendenti, ed a spese del proprietario della casa a cui l’acqua viene concessa. Dette opere e materiali rimangono in ogni caso di proprietà del Comune. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura, spettano esclusivamente agli agenti del Comune e sono vietate agli Utenti ed a chiunque, sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali sanzioni penali. Sono pure a carico dei proprietari di casa le spese di installazione dei contatori. La posa in opera di ogni contatore (escluso qualsiasi materiale e prestazioni murarie ove siano necessarie) viene stabilita in L. 1.000. ART. 9 L’utente è depositario degli apparecchi di misura presso di lui installati, oltreché della presa e relativi accessori, dei piombi e sigilli apposti sugli apparecchi, restando rigorosamente vietata qualsiasi manomissione e rispondendo egli della loro integrità. ART. 10 Ogni utente dovrà usare la massima cura per impedire che l’acqua abbia a gelare nelle tubazioni e quindi nel contatore. Gli utenti sono obbligati a dare immediato avviso al Comune dei guasti che venissero al contatore o alle rispettive derivazioni. ART. 11 La scelta dei contatori è di spettanza esclusiva del Comune, il quale provvede alla loro messa in opera e manutenzione. Il Comune fornirà a nolo i contatori a tutti gli Utenti mediante il pagamento del canone annuo, stabilito nella allegata tariffa, da pagare in due rate semestrali col prezzo di fornitura di acqua potabile. ART. 12 Nel caso di dubbi sulla esattezza degli apparecchi misuratori, l’Utente avrà il diritto di domandarne la verifica in contradditorio con tecnico di sua fiducia, previo versamento del deposito di L. 1.000. Se la verifica confermasse il lamentato difetto, le spese della prova saranno a carico del Comune, il deposito verrà restituito ed il quantitativo d’acqua segnato in più verrà dedotto in base alle indicazioni del contatore nel periodo di tempo successivo, ma non superiore ad un bimestre. Se invece la verifica confermasse l’esattezza dell’apparecchio, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette saranno a carico dell’Utente ed il deposito effettuato per la verifica sarà in tale caso trattenuto dal Comune. Il Comune ha sempre la facoltà di sostituire il contatore qualora lo ritenga opportuno, avvisando tempestivamente l’Utente. ART. 13 Per controllare il funzionamento del contatore e le infrazioni ai patti convenuti, il Comune si riserva nel modo più formale il diritto di far procedere a saltuarie ispezioni per opera dei suoi agenti o tecnici, muniti di distintivo o tessere di riconoscimento, nell’interno della proprietà privata in qualsiasi momento e, salvo casi eccezionali, dal sorgere al tramonto del sole. Nel caso di rifiuto da parte dei concessionari, proprietari ed affittuari, il Comune sospenderà la fornitura, rimanendo egualmente il concessionario obbligato al pagamento del canone sino al termine del semestre in corso. ART. 14 L’acqua viene fornita senza interruzioni, salvo il diritto al Comune di sospendere la fornitura in qualsiasi momento, anche per più ore in tutto il paese o frazioni o in singoli rioni, quando casi di forza maggiore e necessità di servizio lo esigessero (estensione di incendi, riparazioni, siccità) senza che gli utenti possano vantare pretese di sorta, né il Comune risponde di eventuali danni per tali interruzioni. Il Comune in tal caso, entro i limiti del possibile, si darà premura di preavvisare gli interessati nel modo che crederà più opportuno. ART. 15 Le concessioni hanno la durata di un anno a decorrere dal primo gennaio. Se però la concessione ebbe inizio posteriormente alla data predetta essa ha vigore per la frazione dell’anno in corso e per tutto l’anno successivo. In seguito si prorogheranno tacitamente di anno in anno, a meno che una delle parti presenti regolare disdetta in inscritto (da comprovarsi con ricevuta rilasciata dall’Ufficio Comunale o con lettera raccomandata) prima del 30 settembre di ciascun anno. In caso contrario, sarà l’Utente obbligato al pagamento del canone minimo di acqua e noleggio contatore per tutto il semestre successivo. ART. 16 Le condizioni di fornitura vengono fissate da apposita convenzione firmata dall’Utente, dal proprietario dello stabile cui è fornita l’acqua, dal Sindaco e dal Segretario alle condizioni del presente Regolamento e di tutte quelle altre speciali che il Comune riterrà opportuno stabilire. Nei casi di proprietà indivisa della casa, i proprietari rispondono in solido per l’adempimento degli obblighi assunti colla convenzione. I proprietari di casa sono garantiti e responsabili verso il Comune del pagamento dei canoni per il consumo dell’acqua dei propri inquilini. All’atto della firma della convenzione, l’abbonato è tenuto a pagare tutte le spese di scritturazione, bolli, tasse, registrazioni, ecc. inerenti al contratto e sue copie. ART. 17 Il canone dell’acqua verrà pagato in de rate semestrali posticipate, l’una entro il 15 luglio e l’altra entro il 15 gennaio. La rata scadente in luglio comprende il primo semestre e quello scadente in gennaio il secondo semestre annuale. Gli eventuali reclami o contestazioni non daranno mai diritto all’Utente di differire o sospendere il pagamento del canone. ART. 18 Il consumo minimo semestrale è stabilito in metri cubi 50 (cinquanta) corrispondenti al consumo giornaliero di litri 275. Se la quantità d’acqua segnata dal contatore in un semestre qualunque è inferiore al quantitativo minimo suddetto o addirittura nulla, l’Utente non ha diritto a nessun rimborso sul canone e la quantità consumata in meno in un semestre rispetto al quantitativo minimo non può essere conteggiata a diminuzione della quantità consumata in più dell’altro semestre. Se invece la quantità d’acqua consumata semestralmente è superiore al quantitativo minimo (50 mc.) l’Utente dovrà pagare ogni semestre l’eccedenza nella misura a valore scalare seguente: oltre i 50 mc. ……………… da 1001 mc. ………………… sino a 1000 mc. ……… sino a 5000 mc. ………. L. 15 L. 18 al mc. al mc. oltre i 5000 mc. ………………………………………… L. 20 al mc. Il consumo dell’acqua indicato dal contatore sarà rilevato ogni bimestre a cura del Comune e appositamente registrato in modo che l’Utente possa prendere eventuale visione. Il contatore, per impedire qualsiasi manomissione, sarà piombato dal Comune con appositi suggelli. ART. 19 La riscossione dei canoni sarà effettuata mediante apposito bollettario da un incaricato o a mezzo ruolo dal Tesoriere Comunale. I bolli per quietanza e le eventuali tasse comprese quelle per l’atto di concessione, sono a carico degli Utenti. Qualora non si effettuasse il pagamento entro i limiti fissati, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare oltre la rata scaduta l’interesse di mora nella misura del 6%, salvo il procedimento legale ed il diritto del Comune di sospendere la somministrazione dell’acqua senza che tale sospensione possa in alcun modo pregiudicare i pagamenti dovuti dall’Utente sino alla fine del contratto. ART. 20 È rigorosamente proibito all’Utente di: a) eseguire derivazioni dagli acquedotti in qualsiasi modo prima del contatore senza aver ottenuta preventiva autorizzazione e firmata la convenzione; b) lasciare innestare prese d’acqua da altri sopra la propria derivazione; c) manomettere i meccanismi, i loro accessori, o spostarli senza il consenso del Comune ed il concorso dei suoi agenti. Salvo i casi di frode contemplati dal codice penale, per la contravvenzione del presente Regolamento le penalità alle trasgressioni alle lettere sopra indicate sono come in appresso stabilite: a) da L. 5.000 a L. 10.000; b) da L. 2.000 a L. 8.000; c) da L. 2.000 a L. 10.000. Per tutte le infrazioni al presente Regolamento non contemplate alle precedenti lettere ai sensi dell’Art. 106 della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 N. 383 sono punite con l’ammenda sino a L. 5.000. In caso di recidiva le suddette penalità saranno raddoppiate. Il Comune avrà il diritto di sospendere il servizio all’Utente contravventore finché tutto sia ridotto alle condizioni normali e sia stata pagata la penalità convenuta. Nonostante l’effettuato versamento della penalità il Comune ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti e si provvedere alla denuncia dell’Utente, se l’infrazione commessa riveste il carattere di reato. Le contravvenzioni saranno accertate dagli agenti Comunali che ne stenderanno regolare verbale. ART. 21 Il canone semestrale per le concessioni che venissero transitoriamente consentite in via precaria senza misurazione a contatore verrà stabilito di volta in volta e per la durata non superiore al semestre dall’Autorità Comunale in accordo con l’Utente. ART. 22 Per le concessioni viene redatta apposita convenzione in doppio originale firmata dall’Utente, dal proprietario di casa, dal Rappresentante del Comune e dal Segretario. Il domicilio legale dei contraenti è convenuto in Tirano. Nessuna concessione può essere risolta dai concessionari prima dei termini stabiliti dalla convenzione se non mediante preavviso scritto di tra essi. ART. 23 Potrà il Comune per gravi ragioni disdettare contemporaneamente i contratti senza obbligo di compenso ai concessionari o Utenti, mediante preavviso di un mese, a seguito delibera del Sindaco. Il mese di preavviso decorrerà dalla data di pubblicazione della delibera Comunale che terrà luogo della comunicazione personale. ART. 24 Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° GENNAIO 1952 e con tale data si riterrà abrogato il preesistente Regolamento per la fornitura dell’acqua potabile.