Regolamento Comunale per l`Assistenza Economica agli Indigenti
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Regolamento Comunale per l`Assistenza Economica agli Indigenti
C O M U N E DI REGOLAMENTO C A M E R A N O COMUNALE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA AGLI INDIGENTI Approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 29.6.1995 (Co.Re.Co. n. 6592/95 del 21.7.1995) Modificato con deliberazione consiliare n. 77 del 26.9.1997 (Co.Re.Co. n. 13120/97 del 7.10.1997) Modificato con deliberazione consiliare n. 68 del 9.11.1998 (Co.Re.Co. n. 7631/98 del 20.11.1998) Modificato con deliberazione consiliare n. 43 del 2.6.2000 (Co.Re.Co. n. 2127/2000 del 9.6.2000) Modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 21.3.2005 Modificato con deliberazione consiliare n. 79 del 28.11.2006 ART. 1 Scopo ed oggetto dell'assistenza economica agli indigenti Lo scopo dell'assistenza economica agli indigenti é di garantire il "minimo vitale", individuato con riferimento all'importo della pensione minima INPS in vigore al 1^ Gennaio. L'azione del Servizio Sociale é rivolta alla rimozione delle cause di reddito insufficiente per non cadere in interventi esclusivamente "assistenzialistici". L'oggetto dell'assistenza economica é costituito di norma da una somma di denaro erogata a fondo perduto. Tale somma può essere sostituita o integrata da altre misure assistenziali quali: A) concessione gratuita in uso precario e temporaneo di beni mobili; B) fornitura di beni o servizi, ivi compreso un contributo al pagamento del canone locativo dell'abitazione; C) esenzione dal pagamento di rette per servizi comunali a domanda. L'erogazione del contributo in favore degli indigenti avviene nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio. In caso di incapienza il contributo verrà ridotto proporzionalmente tra tutti i richiedenti. Per i cittadini ricoverati in istituti, i cui bisogni non sono più soddisfacibili dal Servizio Domiciliare, l'intervento é costituito esclusivamente dall'integrazione della retta. ART. 2 Destinatari degli interventi assistenziali e condizioni di ammissibilità Gli interventi assistenziali sono rivolti a: A) cittadini residenti nel Comune di Camerano che versano in condizioni di bisogno e rischio sociale; B) stranieri ed apolidi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti; C) soggetti domiciliati o di passaggio nel Comune di Camerano bisognosi di interventi urgenti o di tutela nel caso di minori. Le prestazioni e le attività di emergenza e pronto intervento nei confronti delle persone (cittadini italiani, stranieri o apolidi non residenti) che si trovino occasionalmente nel territorio comunale, sono erogate per il tempo strettamente necessario a consentire il rientro nel comune o nella nazione di appartenenza. Sono ammessi alla fruizione del Servizio Economico agli indigenti, i soggetti con reddito rientrante nella tabella "A" allegata al presente regolamento. ART. 3 Tipologie d'intervento Gli interventi di assistenza economica possono essere continuativi o temporanei e concorrono al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento) del singolo o del nucleo familiare. Gli interventi straordinari concorrono invece alla copertura totale o parziale di spese eccezionali che incidono e scompensano il bilancio familiare degli indigenti e comunque dei meno abbienti. ART. 4 Assegni continuativi e temporanei di mantenimento Gli assegni continuativi di mantenimento possono essere erogati per tutti i mesi dell'anno solare e sono rivolti agli indigenti ultrasessantenni o inabili affetti da invalidità permanente, formalmente accertata e di grado superiore al 74% o in attesa di riconoscimento della stessa in quanto non autosufficienti ( come da certificazione medica), sempre che non abbiano familiari obbligati in grado di provvedere ai sensi della tabella "B" allegata, e non dispongano di proprietà immobiliari oltre la propria abitazione. Gli assegni temporanei di mantenimento sono erogati per un periodo cumulativamente non superiore, nell'arco dell'anno solare, a sei mesi, a: A) nuclei familiari composti da genitori disoccupati con figli minori a carico; B) ex detenuti, sottoposti a misure alternative di cui al nuovo codice di procedura penale; C) soggetti indigenti con stati di fragilità fisico-psichica e sociale o in stato di disadattamento per appartenenza ad ambienti e comunità marginali o con alto rischio di isolamento e devianza sociale. In tale ambito assistenziale l'intervento dell'Amministrazione Comunale deve essere principalmente rivolto alla rimozione delle cause personali di reddito insufficiente, in collaborazione con gli organismi preposti al collocamento al lavoro. ART. 5 Assegni straordinari "una tantum" L'intervento viene concesso a soggetti aventi titolo agli assegni continuativi o temporanei di mantenimento per esigenze contingibili ed urgenti. La prestazione può essere erogata due sole volte nell'arco dell'anno solare, anche di importo inferiore a quello indicato nelle tabelle allegate o in rateizzazioni che, cumulate, non superino il massimale fissato. L'importo può essere erogato per una o più delle seguenti tipologie: A) spese sanitarie sostenute da soggetti in regime di partecipazione alla spesa sanitaria per l'acquisto di farmaci e per prestazioni specialistiche, documentate da certificazione medica o ricevute fiscali, rilasciate dalla farmacia per acquisto farmaci o dalla USL n.7 per prestazioni specialistiche; B) acquisto testi scolastici e libri per studenti frequentanti le scuole dell'obbligo e le scuole medie superiori limitando a questi ultimi il contributo al 70%; C) riscaldamento e spese condominiali relative ad alloggi di anziani ed inabili; D) cumulo arretrati canoni affitto alloggi; E) lavori manutenzione ordinaria alloggi; F) cumulo bollette utenze acqua, luce, gas, telefono, quest'ultimo solo per anziani ed inabili; G) acquisto arredi ed attrezzature indispensabili per alloggi di anziani ed inabili; H) installazione impianto riscaldamento o telefonico nelle abitazioni di anziani ed inabili; I) lavori per abbattimento barriere architettoniche e di comunicazione tale da garantire accessibilità, vivibilità e fruibilità negli alloggi di portatori di handicap motorio o non vedenti, anche in presenza di contributo regionale, per la spesa eccedente lo stesso; L) acquisto protesi visive, auricolari, dentarie, materiale igienico-sanitario ad anziani, inabili e minori, purché non fornito o fornito parzialmente dal servizio sanitario nazionale; M) trasloco; N) trasporto e soggiorno fuori comune per visite specialistiche; O) funerale e tumulazione salme di anziani e inabili indigenti deceduti senza parenti; P) varie, indispensabili per garantire una minima autonomia personale o consentire il rimpatrio o il rientro al comune di residenza a cittadini italiani, stranieri o apolidi di passaggio o con permesso di soggiorno. Q) Agevolazione per il pagamento della tariffa rifiuti solidi urbani a copertura di massimo il 60% dell’importo da pagare. Presentazione domande entro il 30 settembre di ogni anno (comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 9 del 21.3.2005) (comma modificato con deliberazione di C.C. n. 79 del 28.11.2006) ART. 5 /bis Agevolazioni specifiche E’ prevista sotto forma di rimborso un’agevolazione fino ad un massimo del 30% dell’importo da pagare della Tariffa Igiene Ambientale nei casi di abitazioni con metratura calpestabile non superiore ai 90 mq., abitati da nuclei familiari con almeno tre figli minori, proprietari o affittuari dell’immobile in cui risiedono, che non siano proprietari di altri immobili. Per avere diritto all’agevolazione, i cittadini dovranno presentare richiesta al Comune entro il 30 settembre di ogni anno a partire dal 2007. Relativamente all’anno in corso 2006 la scadenza delle domande è stabilita al 28 Dicembre. Le agevolazioni di cui al comma 1 vengono concesse in deroga a qualsiasi diversa disposizione regolamentare. Le agevolazioni previste al punto Q) art. 5 e all’art. 5bis non sono cumulabili per quanto riguarda l’applicazione della TIA o tassa, o tariffa equivalente (articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 79 del 28.11.2006) ART. 6 Interventi per casi particolari Nel caso in cui si manifestano gravi stati di disagio ed emarginazione che richiedono consistenti interventi volti ad eliminare condizioni di rischio, l'Amministrazione Comunale può decidere contributi "una tantum" adottando un apposito atto deliberativo che ne giustifichi l'eccezionalità e riferendone al Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la concessione di contributi da parte di altri enti o privati ed a specifica destinazione (L.R.n.18/82 - L.n. 13/89), le modalità di erogazione e l'entità dell'intervento possono essere determinati da disposizioni dell'ente erogante. ART. 7 Assegni educativi per inserimento sociale Gli inserimenti in ambiente di lavoro di soggetti che non sono in condizioni da soli di raggiungere un'autonomia sociale e professionale presuppongono la redazione di un programma di formazione e recupero in collaborazione con l'equipe dell'USL n.7 e comporta una periodica verifica sull'andamento del progetto. Sono da predisporre per ogni singolo caso attività occupazionali a scopo educativo in ambiente stimolante ed in grado di creare interesse nel soggetto. Il servizio é coperto da assicurazione INAIL e R.C. e viene sostenuto da un assegno educativo che può variare da un minimo di L. 250.000 ad un massimo di L. 600.000 mensili a persona, da definire caso per caso nel quadro di un progetto complessivo di recupero sociale. ART. 8 Modalità per l'assunzione dei benefici L'erogazione dei contributi viene concessa dietro presentazione di domanda corredata dai documenti richiesti dall'apposito modulo. I redditi da conteggiare sono quelli percepiti al momento della richiesta sia per i nuovi interventi che per i rinnovi. La situazione di famiglia comprende tutti i componenti il nucleo familiare citati nel certificato di stato di famiglia e i conviventi di fatto. Per gli utenti ammessi ai servizi sostitutivi - Casa di Riposo per non autosufficienti o anziani con o senza figli, i cui bisogni non sono soddisfacibili da Servizio Domiciliare - si conteggia il reddito mensile personale per 13 mensilità ed un contributo delle persone obbligate agli alimenti per legge (art. 433 C.C.), vedi prospetto allegato, lasciando la somma di L. 100.000 mensili a disposizione del ricoverato per piccole spese personali. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare i recuperi sull'indennità di accompagnamento di anziani ricoverati, conteggiando gli arretrati alla data di ricorrenza del riconoscimento di invalidità . Per quanto riguarda il ricovero in Casa di Riposo di anziani o inabili con "patrimonio immobiliare", non adibito ad uso abitazione dei figli o del coniuge, l'assunzione di spesa per l'integrazione della retta di ricovero da parte dell'Amministrazione Comunale, sarà stabilita dopo un approfondito esame del caso. Per gli handicappati con gravi problemi familiari e personali, non risolvibili con l'Assistenza Domiciliare, si fa riferimento alla casa famiglia di Ancona o altri istituti della Regione Marche. Gli utenti devono firmare personalmente la domanda di assistenza, solo in caso di impossibilità possono delegare un familiare o terza persona. Nel caso di utenti minori i firmatari della domanda sono i genitori o gli esercenti la patria potestà . Gli interventi avranno decorrenza immediata. ART. 9 CONFERIMENTO INCARICHI SOCIALMENTE UTILI AD ANZIANI 1. Al fine di evitare situazioni di emarginazione sociale ed isolamento nei confronti di anziani in modeste condizioni economiche, non dediti ad attività lavorativa ma in buone condizioni di salute, autosufficienti ed idonei alle mansioni assegnate, la Giunta Comunale approva annualmente un piano delle attività socialmente utili (pulizia di locali comunali, vie cittadine, aree verdi e giardini, sorveglianza di scuole, vigilanza in locali preposti ad attività sociali ed altre attività similari) realizzabli nel territorio comunale da parte dei soggetti sopraindicati a cui verrà erogata a titolo di contributo di natura assistenziale una somma pari a L. 5.000 orarie. Gli incarichi verranno liquidati mensilmente dietro presentazione al Settore Servizi Sociali di appositi fogli di presenza. Ai Soggetti impegnati in attività socialmente utili viene riconosciuta copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per danni causati a terzi nell'espletamento del servizio. 1.bis Agli effetti del presente articolo, e ferme restando le posizioni soggettive, formulate nel precedente primo comma, si considerano anziani coloro che hanno superato il cinquantesimo anno di età (Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 43 del 2.6.2000) 2. L'individuazione dei soggetti cui affidare gli incarichi socialmente utili dovrà avvenire utilizzando, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente regolamento. (Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 77 del 26.9.1997) 3. Al piano di cui al primo comma possono essere destinati anche anziani in indigenti purchè in possesso dei restanti requisiti previsti dal regolamento qualora tutte le domande accoglibili di anziani in modeste condizioni economiche risultino già accolte o non ne sia stata presentata alcuna. (Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 68 del 9.11.1998) Allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 29.6.1995 NORMATIVA - METODOLOGIA PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI MODALITA' DI RILEVAZIONE DEI REDDITI SENZA REDDITI L'accertamento viene effettuato attraverso i certificati di disoccupazione, di studio e la dichiarazione di casalinga. REDDITI DA PENSIONE Si deve produrre la fotocopia del frontespizio del libretto di pensione INPS o cedolino di altri enti erogatori e del mod. 201 o 740, se presentati. Sono da conteggiare gli importi di pensione comprensivi degli assegni familiari. Per i pensionati INPS il reddito annuo equivale alla pensione mensile x 13 mensilità . Le pensioni di altri Enti erogatori sono da conteggiare secondo la seguente procedura: pens. annua= pens. mens. x 12 mesi + tredicesima mensilità (tredicesima= pens.mens. - 10% circa); pens. mens.= 1/13 di quella annua. Fa eccezione la rendita infortunistica INAIL che non ha la tredicesima e la pensione di guerra, che non sempre ha la tredicesima (indennità speciale annua). Per gli utenti con pensione in corso di costituzione, il conteggio del reddito relativo decorre dal mese successivo alla prima riscossione. Per i nuclei ai quali verrà rinnovata l'Assistenza, l'importo da conteggiare é quello riferito alla pensione mensile percepita nel mese di Novembre; per i nuovi utenti che verranno ammessi durante l'anno successivo al servizio, verrà conteggiata la pensione percepita nel mese in cui ha inizio la prestazione. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Si deve produrre copia della busta paga e la fotocopia del Mod. 101, Mod. 730 o dichiarazione datore di lavoro retribuzione percepita nell'anno in corso e nell'anno precedente qualora non sia esibito il relativo Mod. 101. Dalla busta paga devono essere detratti solo gli emolumenti non fissi. Gli assegni familiari vengono conteggiati come reddito. Il reddito da conteggiare ai fini assistenziali nei mod. 101, 740 e 730 corrisponde alla differenza tra il totale degli emolumenti imponibili e delle ritenute fiscali operate. Il reddito annuo equivale al reddito mensile x 12 mesi + la tredicesima ( tredicesima = stipendio mensile - 10%). Il reddito mensile equivale ad 1/13 di quello annuo. Per i nuclei ai quali verrà rinnovato il servizio é da conteggiare la retribuzione relativa al mese di Novembre. Per quelli che verranno ammessi nell'anno successivo sarà conteggiata la retribuzione relativa al mese in cui avrà inizio la prestazione. REDDITI DA LAVORO AUTONOMO Si deve produrre copia delll'ultimo Mod. 740. Il reddito da considerare ai fini assistenziali é il reddito complessivo. Gli utenti ammessi al contributo per l'assistenza economica prima del mese di Maggio hanno l'obbligo di presentare entro il mese di Giugno il nuovo Mod. 740 a titolo di aggiornamento. Per questa categoria di lavoratori oltre agli elementi di valutazione oggettivi raccolti, risulta oltremodo importante: l'approfondimento della situazione economicoambientale da parte dell'Assistente Sociale mediante visita domiciliare, le indagini del Comando dei Vigili Urbani, gli accertamenti presso gli Uffici Finanziari. REDDITI DA PATRIMONI Si deve produrre copia dell'ultimo 740. Gli utenti ammessi al contributo per l'Assistenza Economica prima del mese di Maggio hanno l'obbligo di presentare entro il mese di Giugno il nuovo Mod. 740 a titolo di aggiornamento. La richiesta deve essere rivolta agli utenti che hanno proprietà diverse dall'appartamento in cui abitano, tenendo comunque presente che la possibilità di possedere beni immobili ricorre più facilmente in chi ha già l'abitazione di proprietà. DETRAZIONI Dal reddito del nucleo familiare é consentito detrarre l'importo relativo all'affitto fino ad un massimo di L. 200.000 nonché l'importo relativo alle sole spese fisse fino ad un massimo di L. 100.000 (questa ultima detrazione é consentita anche per chi abita in appartamento di proprietà . Agli anziani ed inabili solo o in coppia senza figli ed in possesso di pensioni minime di vecchiaia o invalidità (INPS o statale), é consentita la detrazione dal reddito, conteggiato ai fini assistenziali, dell'importo reale del canone di affitto, rimanendo invariata la detrazione delle spese fisse fino ad una concorrenza massima di L. 100.000. Ogni qualvolta esistano fondati dubbi sulla veridicità dell'entità del reddito dichiarato, la Giunta Comunale é tenuta ad un ulteriore accertamento presso gli Uffici Finanziari.