Regolamento Comunale per l`Assistenza Economica agli Indigenti

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Regolamento Comunale per l`Assistenza Economica agli Indigenti
C O M U N E
DI
REGOLAMENTO
C A M E R A N O
COMUNALE
PER L'ASSISTENZA ECONOMICA AGLI INDIGENTI
Approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 29.6.1995
(Co.Re.Co. n. 6592/95 del 21.7.1995)
Modificato con deliberazione consiliare n. 77 del 26.9.1997
(Co.Re.Co. n. 13120/97 del 7.10.1997)
Modificato con deliberazione consiliare n. 68 del 9.11.1998
(Co.Re.Co. n. 7631/98 del 20.11.1998)
Modificato con deliberazione consiliare n. 43 del 2.6.2000
(Co.Re.Co. n. 2127/2000 del 9.6.2000)
Modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 21.3.2005
Modificato con deliberazione consiliare n. 79 del 28.11.2006
ART. 1
Scopo ed oggetto dell'assistenza economica agli indigenti
Lo scopo dell'assistenza economica agli indigenti é di garantire il "minimo vitale",
individuato con riferimento all'importo della pensione minima INPS in vigore al 1^
Gennaio.
L'azione del Servizio Sociale é rivolta alla rimozione delle cause di reddito
insufficiente per non cadere in interventi esclusivamente "assistenzialistici".
L'oggetto dell'assistenza economica é costituito di norma da una somma di denaro
erogata a fondo perduto. Tale somma può essere sostituita o integrata da altre misure
assistenziali quali:
A) concessione gratuita in uso precario e temporaneo di beni mobili;
B) fornitura di beni o servizi, ivi compreso un contributo al pagamento del canone
locativo dell'abitazione;
C) esenzione dal pagamento di rette per servizi comunali a domanda.
L'erogazione del contributo in favore degli indigenti avviene nei limiti dello
stanziamento previsto in bilancio. In caso di incapienza il contributo verrà ridotto
proporzionalmente tra tutti i richiedenti.
Per i cittadini ricoverati in istituti, i cui bisogni non sono più soddisfacibili dal
Servizio Domiciliare, l'intervento é costituito esclusivamente dall'integrazione della
retta.
ART. 2
Destinatari degli interventi assistenziali e condizioni di ammissibilità
Gli interventi assistenziali sono rivolti a:
A) cittadini residenti nel Comune di Camerano che versano in condizioni di bisogno e
rischio sociale;
B) stranieri ed apolidi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;
C) soggetti domiciliati o di passaggio nel Comune di Camerano bisognosi di interventi
urgenti o di tutela nel caso di minori.
Le prestazioni e le attività di emergenza e pronto intervento nei confronti delle
persone (cittadini italiani, stranieri o apolidi non residenti) che si trovino
occasionalmente nel territorio comunale, sono erogate per il tempo strettamente
necessario a consentire il rientro nel comune o nella nazione di appartenenza.
Sono ammessi alla fruizione del Servizio Economico agli indigenti, i soggetti con
reddito rientrante nella tabella "A" allegata al presente regolamento.
ART. 3
Tipologie d'intervento
Gli interventi di assistenza economica possono essere continuativi
o temporanei e concorrono al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione,
abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento) del singolo o del nucleo familiare.
Gli interventi straordinari concorrono invece alla copertura totale o parziale di spese
eccezionali che incidono e scompensano il bilancio familiare degli indigenti e
comunque dei meno abbienti.
ART. 4
Assegni continuativi e temporanei di mantenimento
Gli assegni continuativi di mantenimento possono essere erogati per tutti i mesi
dell'anno solare e sono rivolti agli indigenti ultrasessantenni o inabili affetti da invalidità
permanente, formalmente accertata e di grado superiore al 74% o in attesa di
riconoscimento della stessa in quanto non autosufficienti ( come da certificazione
medica), sempre che non abbiano familiari obbligati in grado di provvedere ai sensi
della tabella "B" allegata, e non dispongano di proprietà immobiliari oltre la propria
abitazione.
Gli assegni temporanei di mantenimento sono erogati per un periodo
cumulativamente non superiore, nell'arco dell'anno solare, a sei mesi, a:
A) nuclei familiari composti da genitori disoccupati con figli minori a carico;
B) ex detenuti, sottoposti a misure alternative di cui al nuovo codice di procedura
penale;
C) soggetti indigenti con stati di fragilità fisico-psichica e sociale o in stato di
disadattamento per appartenenza ad ambienti e comunità marginali o con alto
rischio di isolamento e devianza sociale.
In tale ambito assistenziale l'intervento dell'Amministrazione Comunale deve essere
principalmente rivolto alla rimozione delle cause personali di reddito insufficiente, in
collaborazione con gli organismi preposti al collocamento al lavoro.
ART. 5
Assegni straordinari "una tantum"
L'intervento viene concesso a soggetti aventi titolo agli assegni continuativi o
temporanei di mantenimento per esigenze contingibili ed urgenti.
La prestazione può essere erogata due sole volte nell'arco dell'anno solare, anche di
importo inferiore a quello indicato nelle tabelle allegate o in rateizzazioni che,
cumulate, non superino il massimale fissato.
L'importo può essere erogato per una o più delle seguenti tipologie:
A) spese sanitarie sostenute da soggetti in regime di partecipazione alla spesa sanitaria
per l'acquisto di farmaci e per prestazioni specialistiche, documentate da
certificazione medica o ricevute fiscali, rilasciate dalla farmacia per acquisto
farmaci o dalla USL n.7 per prestazioni specialistiche;
B) acquisto testi scolastici e libri per studenti frequentanti le scuole dell'obbligo e le
scuole medie superiori limitando a questi ultimi il contributo al 70%;
C) riscaldamento e spese condominiali relative ad alloggi di anziani ed inabili;
D) cumulo arretrati canoni affitto alloggi;
E) lavori manutenzione ordinaria alloggi;
F) cumulo bollette utenze acqua, luce, gas, telefono, quest'ultimo solo per anziani ed
inabili;
G) acquisto arredi ed attrezzature indispensabili per alloggi di anziani ed inabili;
H) installazione impianto riscaldamento o telefonico nelle abitazioni di anziani ed
inabili;
I) lavori per abbattimento barriere architettoniche e di comunicazione tale da garantire
accessibilità, vivibilità e fruibilità negli alloggi di portatori di handicap motorio o
non vedenti, anche in presenza di contributo regionale, per la spesa eccedente lo
stesso;
L) acquisto protesi visive, auricolari, dentarie, materiale igienico-sanitario ad anziani,
inabili e minori, purché non fornito o fornito parzialmente dal servizio sanitario
nazionale;
M) trasloco;
N) trasporto e soggiorno fuori comune per visite specialistiche;
O) funerale e tumulazione salme di anziani e inabili indigenti deceduti senza parenti;
P) varie, indispensabili per garantire una minima autonomia personale o consentire il
rimpatrio o il rientro al comune di residenza a cittadini italiani, stranieri o apolidi di
passaggio o con permesso di soggiorno.
Q) Agevolazione per il pagamento della tariffa rifiuti solidi urbani a copertura di
massimo il 60% dell’importo da pagare. Presentazione domande entro il 30
settembre di ogni anno
(comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 9 del 21.3.2005)
(comma modificato con deliberazione di C.C. n. 79 del 28.11.2006)
ART. 5 /bis
Agevolazioni specifiche
E’ prevista sotto forma di rimborso un’agevolazione fino ad un massimo del 30%
dell’importo da pagare della Tariffa Igiene Ambientale nei casi di abitazioni con
metratura calpestabile non superiore ai 90 mq., abitati da nuclei familiari con
almeno tre figli minori, proprietari o affittuari dell’immobile in cui risiedono, che non
siano proprietari di altri immobili.
Per avere diritto all’agevolazione, i cittadini dovranno presentare richiesta al Comune
entro il 30 settembre di ogni anno a partire dal 2007. Relativamente all’anno in corso
2006 la scadenza delle domande è stabilita al 28 Dicembre.
Le agevolazioni di cui al comma 1 vengono concesse in deroga a qualsiasi diversa
disposizione regolamentare.
Le agevolazioni previste al punto Q) art. 5 e all’art. 5bis non sono cumulabili per
quanto riguarda l’applicazione della TIA o tassa, o tariffa equivalente
(articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 79 del 28.11.2006)
ART. 6
Interventi per casi particolari
Nel caso in cui si manifestano gravi stati di disagio ed emarginazione che
richiedono consistenti interventi volti ad eliminare condizioni di rischio,
l'Amministrazione Comunale può decidere contributi "una tantum" adottando un
apposito atto deliberativo che ne giustifichi l'eccezionalità e riferendone al Consiglio
Comunale.
Per quanto riguarda la concessione di contributi da parte di altri enti o privati ed a
specifica destinazione (L.R.n.18/82 - L.n. 13/89), le modalità di erogazione e l'entità
dell'intervento possono essere determinati da disposizioni dell'ente erogante.
ART. 7
Assegni educativi per inserimento sociale
Gli inserimenti in ambiente di lavoro di soggetti che non sono in condizioni da soli
di raggiungere un'autonomia sociale e professionale presuppongono la redazione di un
programma di formazione e recupero in collaborazione con l'equipe dell'USL n.7 e
comporta una periodica verifica sull'andamento del progetto. Sono da predisporre per
ogni singolo caso attività occupazionali a scopo educativo in ambiente stimolante ed in
grado di creare interesse nel soggetto. Il servizio é coperto da assicurazione INAIL e
R.C. e viene sostenuto da un assegno educativo che può variare da un minimo di L.
250.000 ad un massimo di L. 600.000 mensili a persona, da definire caso per caso nel
quadro di un progetto complessivo di recupero sociale.
ART. 8
Modalità per l'assunzione dei benefici
L'erogazione dei contributi viene concessa dietro presentazione di domanda
corredata dai documenti richiesti dall'apposito modulo. I redditi da conteggiare sono
quelli percepiti al momento della richiesta sia per i nuovi interventi che per i rinnovi. La
situazione di famiglia comprende tutti i componenti il nucleo familiare citati nel
certificato di stato di famiglia e i conviventi di fatto. Per gli utenti ammessi ai servizi
sostitutivi - Casa di Riposo per non autosufficienti o anziani con o senza figli, i cui
bisogni non sono soddisfacibili da Servizio Domiciliare - si conteggia il reddito mensile
personale per 13 mensilità ed un contributo delle persone obbligate agli alimenti per
legge (art. 433 C.C.), vedi prospetto allegato, lasciando la somma di L. 100.000 mensili
a disposizione del ricoverato per piccole spese personali. L'Amministrazione Comunale
si riserva di effettuare i recuperi sull'indennità di accompagnamento di anziani
ricoverati, conteggiando gli arretrati alla data di ricorrenza del riconoscimento di
invalidità . Per quanto riguarda il ricovero in Casa di Riposo di anziani o inabili con
"patrimonio immobiliare", non adibito ad uso abitazione dei figli o del coniuge,
l'assunzione di spesa per l'integrazione della retta di ricovero da parte
dell'Amministrazione Comunale, sarà stabilita dopo un approfondito esame del caso.
Per gli handicappati con gravi problemi familiari e personali, non risolvibili con
l'Assistenza Domiciliare, si fa riferimento alla casa famiglia di Ancona o altri istituti
della Regione Marche.
Gli utenti devono firmare personalmente la domanda di assistenza, solo in caso di
impossibilità possono delegare un familiare o terza persona. Nel caso di utenti minori i
firmatari della domanda sono i genitori o gli esercenti la patria potestà . Gli interventi
avranno decorrenza immediata.
ART. 9
CONFERIMENTO INCARICHI SOCIALMENTE UTILI AD ANZIANI
1. Al fine di evitare situazioni di emarginazione sociale ed isolamento nei confronti di
anziani in modeste condizioni economiche, non dediti ad attività lavorativa ma in
buone condizioni di salute, autosufficienti ed idonei alle mansioni assegnate, la
Giunta Comunale approva annualmente un piano delle attività socialmente utili
(pulizia di locali comunali, vie cittadine, aree verdi e giardini, sorveglianza di
scuole, vigilanza in locali preposti ad attività sociali ed altre attività similari)
realizzabli nel territorio comunale da parte dei soggetti sopraindicati a cui verrà
erogata a titolo di contributo di natura assistenziale una somma pari a L. 5.000
orarie. Gli incarichi verranno liquidati mensilmente dietro presentazione al Settore
Servizi Sociali di appositi fogli di presenza. Ai Soggetti impegnati in attività
socialmente utili viene riconosciuta copertura assicurativa per infortuni e
responsabilità civile per danni causati a terzi nell'espletamento del servizio.
1.bis Agli effetti del presente articolo, e ferme restando le posizioni soggettive,
formulate nel precedente primo comma, si considerano anziani coloro che hanno
superato il cinquantesimo anno di età
(Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 43 del 2.6.2000)
2. L'individuazione dei soggetti cui affidare gli incarichi socialmente utili dovrà
avvenire utilizzando, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente
regolamento.
(Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 77 del 26.9.1997)
3. Al piano di cui al primo comma possono essere destinati anche anziani in indigenti
purchè in possesso dei restanti requisiti previsti dal regolamento qualora tutte le
domande accoglibili di anziani in modeste condizioni economiche risultino già
accolte o non ne sia stata presentata alcuna.
(Comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 68 del 9.11.1998)
Allegato alla deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 29.6.1995
NORMATIVA - METODOLOGIA
PROCEDURE PER L'EROGAZIONE
DEI
SERVIZI
ASSISTENZIALI
MODALITA' DI RILEVAZIONE DEI REDDITI
SENZA REDDITI
L'accertamento viene effettuato attraverso i certificati di disoccupazione, di studio e
la dichiarazione di casalinga.
REDDITI DA PENSIONE
Si deve produrre la fotocopia del frontespizio del libretto di pensione INPS o
cedolino di altri enti erogatori e del mod. 201 o 740, se presentati. Sono da conteggiare
gli importi di pensione comprensivi degli assegni familiari. Per i pensionati INPS il
reddito annuo equivale alla pensione mensile x 13 mensilità . Le pensioni di altri Enti
erogatori sono da conteggiare secondo la seguente procedura: pens. annua= pens. mens.
x 12 mesi + tredicesima mensilità (tredicesima= pens.mens. - 10% circa); pens. mens.=
1/13 di quella annua.
Fa eccezione la rendita infortunistica INAIL che non ha la tredicesima e la pensione
di guerra, che non sempre ha la tredicesima (indennità speciale annua).
Per gli utenti con pensione in corso di costituzione, il conteggio del reddito relativo
decorre dal mese successivo alla prima riscossione.
Per i nuclei ai quali verrà rinnovata l'Assistenza, l'importo da conteggiare é quello
riferito alla pensione mensile percepita nel mese di Novembre; per i nuovi utenti che
verranno ammessi durante l'anno successivo al servizio, verrà conteggiata la pensione
percepita nel mese in cui ha inizio la prestazione.
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
Si deve produrre copia della busta paga e la fotocopia del Mod. 101, Mod. 730 o
dichiarazione datore di lavoro retribuzione percepita nell'anno in corso e nell'anno
precedente qualora non sia esibito il relativo Mod. 101.
Dalla busta paga devono essere detratti solo gli emolumenti non fissi. Gli assegni
familiari vengono conteggiati come reddito.
Il reddito da conteggiare ai fini assistenziali nei mod. 101, 740 e 730 corrisponde
alla differenza tra il totale degli emolumenti imponibili e delle ritenute fiscali operate.
Il reddito annuo equivale al reddito mensile x 12 mesi + la tredicesima ( tredicesima
= stipendio mensile - 10%).
Il reddito mensile equivale ad 1/13 di quello annuo. Per i nuclei ai quali verrà
rinnovato il servizio é da conteggiare la retribuzione relativa al mese di Novembre. Per
quelli che verranno ammessi nell'anno successivo sarà conteggiata la retribuzione
relativa al mese in cui avrà inizio la prestazione.
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
Si deve produrre copia delll'ultimo Mod. 740. Il reddito da considerare ai fini
assistenziali é il reddito complessivo.
Gli utenti ammessi al contributo per l'assistenza economica prima del mese di
Maggio hanno l'obbligo di presentare entro il mese di Giugno il nuovo Mod. 740 a
titolo di aggiornamento.
Per questa categoria di lavoratori oltre agli elementi di valutazione oggettivi
raccolti, risulta oltremodo importante: l'approfondimento della situazione economicoambientale da parte dell'Assistente Sociale mediante visita domiciliare, le indagini del
Comando dei Vigili Urbani, gli accertamenti presso gli Uffici Finanziari.
REDDITI DA PATRIMONI
Si deve produrre copia dell'ultimo 740.
Gli utenti ammessi al contributo per l'Assistenza Economica prima del mese di
Maggio hanno l'obbligo di presentare entro il mese di Giugno il nuovo Mod. 740 a
titolo di aggiornamento.
La richiesta deve essere rivolta agli utenti che hanno proprietà diverse
dall'appartamento in cui abitano, tenendo comunque presente che la possibilità di
possedere beni immobili ricorre più facilmente in chi ha già l'abitazione di proprietà.
DETRAZIONI
Dal reddito del nucleo familiare é consentito detrarre l'importo relativo all'affitto
fino ad un massimo di L. 200.000 nonché l'importo relativo alle sole spese fisse fino ad
un massimo di L. 100.000 (questa ultima detrazione é consentita anche per chi abita in
appartamento di proprietà .
Agli anziani ed inabili solo o in coppia senza figli ed in possesso di pensioni minime
di vecchiaia o invalidità (INPS o statale), é consentita la detrazione dal reddito,
conteggiato ai fini assistenziali, dell'importo reale del canone di affitto, rimanendo
invariata la detrazione delle spese fisse fino ad una concorrenza massima di L. 100.000.
Ogni qualvolta esistano fondati dubbi sulla veridicità dell'entità del reddito
dichiarato, la Giunta Comunale é tenuta ad un ulteriore accertamento presso gli Uffici
Finanziari.