Contributi economici - Comune di Staranzano

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Contributi economici - Comune di Staranzano
COMUNE DI STARANZANO
(Provincia di Gorizia)
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI
AI CITTADINI CHE VERSANO
IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI
CITTADINI CHE VERSANO IN DISAGIATE
CONDIZIONI
SOCIO-ECONOMICHE.
ART.I
PRINCIPI E FINALITA' DEGLI INTERVENTI
ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO
Il seguente Regolamento disciplina le prestazioni di assistenza economica di competenza del Comune
di Staranzano - Ambito socio-assistenziale n. 5, ispirandosi ai seguenti principi :
- garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi situazioni di
insufficienza di reddito;
- evitare l'istituzionalizzazione di inabili o anziani e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei in transitorie difficoltà
economiche;
- promuovere l'uniformità degli interventi garantendo la parità del trattamento mediante l'adozione del parametro del
minimo vitale;
- coinvolgere i congiunti delle persone in stato di bisogno a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di legge.
stimolare o recuperare l'autosufficenza ampliamente intesa delle persone e delle famiglie evitando situazioni di
dipendenza dall'assistenza pubblica anche prevedendo una riduzione dell'entità dell' intervento nel tempo o valorizzando
l'impegno dimostrato per uscire dalla situazione di bisogno e costruirsi un autonomo percorso di vita.
ART. 2
DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ECONOMICA
Sono destinatari delle prestazioni di assistenza economica le persone, come singoli o nuclei familiari, in
stato di bisogno, che:
1) risiedono nel territorio del Comune e hanno maturato nello stesso il domicilio di soccorso;
2) si trovino in condizioni economiche tali da non consentire di provvedere ai bisogni fondamentali di vita
(minimo vitale), oppure in situazioni di disagio economico in relazione ai bisogni di natura particolari;
3) non abbiano parenti tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti ovvero non in grado di
corrispondergli nella misura necessaria alle esigenze dell’alimentando.
Si presume non idoneo a corrispondere alimenti un cittadino la cui famiglia ha un reddito pro capite pari
o inferiore al minimo vitale, inteso quale reddito pro capite pari o inferiore alla pensione sociale senza maggiorazioni
erogata dall’INPS agli anziani privi di redditi.
Per motivi di assoluta urgenza e necessità, in caso di previsione legislativa, le prestazioni di assistenza
economica possono essere erogate a favore di cittadini non in possesso di domicilio di soccorso presenti nel territorio
comunale previo nulla osta del comune domicilio di soccorso e conseguente impegno di rimborso da parte dello stesso.
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ART.3
Il minimo vitale viene definito quale reddito procapite del nucleo familiare. In esso concorrono tutti i
redditi netti dei componenti il nucleo familiare e vengono detratte le spese di affitto e riscaldamento, le utenze (acqua,
energia elettrica, gas , telefono solo per gli anziani e gli inabili) nonchè l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Il minimo vitale per adulti in grado di prestare attività lavorativa viene fissato a live,llo di pensione
sociale senza maggiorazioni.
Per gli anziani ultrasessantacinquenni e gli inabili al lavoro con invalidità superiore a 1/3 è fissato al
livello della pensione minima erogata dall'INPS per lavoro dipendente.
Sono fatte salve diverse ipotesi previste dalla legislazione regionale o nazionale nonché dal presente
regolamento.
Con effetto 1 gennaio 1996 ai sensi dell'art. 3 comma 6 legge 335 dd. 8.8.1995 al posto della pensione
sociale attualmente prevista si farà riferimento all'assegno sociale.
ART. 4
Contenuto delle prestazioni di assistenza economica
Le prestazioni di assistenza economica vengono generalmente erogate in denaro direttamente
all'interessato o a un suo delegato.
Qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la contribuzione in parola non consegua le finalità
dell’azione assistenziale è previsto che il denaro venga consegnato ad un dipendente del Comune che segue il caso o ad
altra persona che dia garanzia di un uso dello stesso conforme alle finalità per le quali la prestazione è stata concessa.
ART. 5
Tipologia delle prestazioni di assistenza economica
Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al precedente art. 1, il Comune, sempre nel
limite delle proprie disponibilità finanziarie, può erogare le seguenti prestazioni di assistenza economica;
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2)
3)
4)
5)
6)
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8)
9)
10)
11)
contributi continuativi per bisogni vitali;
contributi temporanei per bisogni vitali;
contributi per bisogni urgenti (Fondo sociale);
contributi a titolo di prestito in attesa di prestazioni lavorative o previdenziali,
contributi straordinari;
contributi per spese sanitarie;
contributi per spese scolastiche dei figli minori;
contributi di sostegno alle famiglie in difficoltà;
contributi alle famiglie che assistono anziani non autosufficienti e persone in stato di bisogno;
contributi ad anziani ed inabili per spese di assistenza alla persona e di pulizia personale e domestica:
contributi per esigenze abitative.
Le prestazioni di assistenza economica sono erogate di norma a fronte di specifiche proposte dell'assistente
sociale del servizio sociale di Base.
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ART. 6
Contributi continuativi per bisogni vitali
Sono corrisposti alle persone che per età o per inabilità permanente dovuta ad handicaps o malattie
gravi, o perchè portatori di gravi disagi sociali indipendentemente dalla loro età sono sprovviste, in modo permanente,
di reddito sufficiente a soddisfare i bisogni fondamentali di vita e non sono in grado di conseguirlo mediante una
normale attività lavorativa.
Si considerano bisogni fondamentali quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, alla salute,
all’igiene della persona e della casa, all'affitto e riscaldamento, alla scolarizzazione.
Tali contributi, sempre in presenza di una situazione costante di insufficienza di reddito, possono avere
durata superiore a sei mesi o annuale e sono rinnovabili previa verifica del perdurare dei requisiti e delle condizioni
richieste.
ART. 7
Misura dei contributi continuativi per bisogni vitali
Compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, gli interventi di cui al presente regolamento
cercano di garantire ai richiedenti un reddito sufficiente alle più elementari esigenze di vita.
L'entità del sussidio non può mai, aggiunto ai redditi di cui gode l'interessato, portare il suo reddito al
di sopra della pensione sociale o di quella minima ai sensi dell'art. 3.
L'entità dell'intervento avviene con i criteri generali di cui all'art. 14.
ART. 8
Contributi temporanei per bisogni vitali
Sono corrisposti alle persone e ai nuclei familiari temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente ai
bisogni vitali in quanto non possono momentaneamente accedere al lavoro o ne siano emarginati per cause non
totalmente imputabili alla loro volontà.
Detti sussidi sono inferiori o al massimo pari alla differenza fra il minimo vitale e il reddito accertato.
Sono erogati in relazione alla situazione di insufficienza di reddito transitoria, fino ad un massimo di sei
mesi.
ART. 9
Contributi per bisogni urgenti
Sono corrisposti per sopperire a particolari inderogabili bisogni di vita che richiedono interventi
immediati che non consentono di attendere i tempi del provvedimento della Giunta di cui all'art. 19.
Sono disposti salvo diversa e successiva organizzazione degli uffici dal Sindaco oppure dall'Assessore
da lui delegato, sul parere del Servizio Sociale sulla base di una deliberazione giuntale che determina l'ammontare del
fondo sociale per l'anno in corso che è stato già liquidato e materialmente a disposizione in contanti a mani di un
funzionario a ciò delegato.
Entro il mese di febbraio dell'anno successivo la Giunta Comunale approva il relativo rendiconto.
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ART. 10
Contributi a titolo di prestito
Su deliberazione della Giunta Comunale sono erogati senza interessi a persone che hanno diritto alle
prestazioni INPS o di invalidità civile ovvero ad altre entrate di diritto e che nel periodo fra la decorrenza della pensione
o di altra entrata e la liquidazione non dispongono di redditi sufficienti per raggiungere il minimo vitale.
Il prestito è subordinato all'esibizione da parte del richiedente della dichiarazione comprovante il
riconoscimento del diritto da parte degli Enti competenti.
L'entità del prestito è pari alla differenza tra l'importo del minimo vitale come sopra indicato e il reddito
accertato del richiedente e del suo nucleo familiare.
L'erogazione del contributo a titolo di prestito è subordinato all'assunzione da parte del beneficiario
dell'obbligo di rimborsare quanto percepito al momento della riscossione degli arretrati. A tal fine l'interessato al
momento della domanda sottoscrive una apposita dichiarazione impegnativa.
Tale fattispecie può essere applicata anche in attesa di prestazione lavorativa quando ci sono elementi
tali da rendere presumibile l'inserimento lavorativo in tempi brevi.
ART, 1 1
Contributi straordinari
Sono assistibili con contributi straordinari "una tantum" le persone e i nuclei familiari con bisogni di
carattere eccezionale e contingente.
Detti contributi, che comunque devono essere finalizzati alla risoluzione delle emergenze, dato il loro
alto grado di variabilità possono venir liquidati dalla Giunta Comunale, salvo disponibilità di bilancio, in unica
soluzione, anche in deroga ai criteri generali previsti dai punti 2 e 3 dell’art. 2 e dell’art. 14.
ART. 12
Contributi alle famiglie che assistono anziani non autosufficienti e persone in stato di disagio fisico e psico-socíale
(L.R. 49/93)
Alle famiglie di ridotte capacità economiche che assistono anziani non autosufficienti ovvero persone in
situazione di disagio sociale in ogni caso conviventi potranno essere erogati contributi d'importo non superiore al 50%
del costo medio per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ricoverato in casa di riposo protetta ai sensi
del'art. 23 L.R. 49/93 e successive modificazioni e integrazioni.
I particolari requisiti sono determinati dalla specifica normativa di settore.
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ART. 13
Contributi per spese di affitto o alloggio (esigenze abitative)
Premesso che il Comune non è 'l’Ente cui compete l'assegnazione di alloggi alle persone in situazione
di disagio socio-economico che ne sono prive, possono essere concessi dei contributi temoporanei finalizzati ad
affrontare emergenze abitative (pagamento alberghi, pensioni) e pagamento parziale o totale del canone di locazione con
criteri di cui agli articoli precedenti. La concessione in locazione di eventuali alloggi di proprietà comunale viene
disposta dalla Giunta Comunale solo a favore di persone e famiglie in stato di disagio socio economico quando ciò
corrisponde ad un preciso interesse da tutelare.
ART. 14
Criteri generali
Si ritiene che la quantificazione del contributo economico oltre al criterio del reddito accertato debba
tenere conto:
1) della presenza di persone civilmente obbligate a prestare gli alimenti previsti per legge e in grado di farlo e
delle richieste ed azioni che l’alimentano ha posto in essere per ricevere gli alimenti;
2) delle potenzialità e dell'impegno personale del richiedente volto ad uscire dalla situazione di bisogno ed a
seguire un progetto di vita finalizzata a tal senso;
3) del tenore di vita e della presenza presumibile di redditi non documentati ufficialmente;
4)
di ogni altro elemento utile.
In casi particolari il Servizio Sociale può richiedere informazioni al Comando Vigili Urbani o ad altre
strutture pubbliche.
ART. 15
La presenza di minori dei nucleo familiare ovvero la presenza di una donna sola in stato di gravidanza
deve essere considerata con particolare attenzione e consente di derogare, sulla base di motivata proposta del Servizio
Sociale, ai criteri di cui ai precedenti artt. 2 e 14 per finalità di tutela dei minori stessi e del nascituro.
Qualsiasi contributo disposto a favore dei minori o connesso a minori o a gestanti, per motivi di tutela
degli stessi, sarà disposto con provvedimento che conterrà le sole iniziali del nome e del cognome corredate da luogo e
data di nascita.
Con garanzia, ai fini della trasparenza, per ogni cittadino di poter effettuare gli accertamenti sulla base
delle relazioni riservate agli atti.
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ART. 16
Richiesta
La richiesta di prestazioni assistenziali, debitamente sottoscritta, deve essere compilata su un apposito
modulo in carta semplice presentata al Comune.
ART. 17
Documentazione
Alla domanda d'intervento assistenziale va allegata, a riprova delle dichiarazioni in essa contenute,
idonea documentazione atta ad attestare la natura, l'origine e l'entità del bisogno.
La documentazione necessaria potrà essere precisata con apposito atto di indirizzo della Giunta
Comunale.
Qualora l'acquisizione della documentazione non possa essere tempestiva ovvero crei particolare
disagio al richiedente a causa delle proprie condizioni può essere sostituita dall'autocertificazione.
ART. 18
Istruttoria della pratica
La richiesta viene istruita dall’assistente sociale competente che, sulla scorta della domanda e della
relativa documentazione, formula un programma organico d'intervento a favore del richiedente o del suo nucleo
familiare proponendo la tipologia assistenziale più appropriata nonchè la sua entità e durata segnalando infine eventuali
competenze di altri Enti.
La proposta viene elaborata dall'assistente sociale che ha in carico il caso, vistata dal coordinatore del
S.S.B. e dall'assessore delegato per la materia.
ART. 19
Decisione
La Giunta Comunale, stabilisce con formale atto il tipo d'intervento, l'entità e la durata.
In caso di mancato accoglimento della domanda ne viene data sollecita e motivata comunicazione al
richiedente.
In caso di dissenso con la proposta del Servizio Sociale la Giunta Comunale può provvedere in maniera
difforme dalla proposta dei Servizio con esplicita motivazione.
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ART. 20
Pagamento delle prestazioni
Le prestazioni assistenziali sono erogate direttamente all'interessato il quale, in caso di grave
impedimento, può delegare con le modalità di rito altra persona alla riscossione.
ART. 21
Nel caso in cui il contributo sia finalizzato al pagamento di spese fondamentali per la gestione
familiare (Enel, metano etc.) il Comune potrà provvedere direttamente al pagamento delle stesse senza necessità che vi
provveda l'interessato.
Ciò al fine di consentire maggiore tempestività e garanzia che il contributo venga utilizzato per le
finalità per le quali è stato concesso.
ART. 22
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale e statale in
materia e in particolare alla L.R. 33/88.
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