File "Convenzione per la gestione della casa sociale e del cimitero
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File "Convenzione per la gestione della casa sociale e del cimitero
COMUNE DI VIGO RENDENA PROVINCIA DI TRENTO N. 153 REP. ATTI PRIVATI OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VIGO RENDENA E DI DARE’ PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE CIMITERIALI, DELLA “CASA SOCIALE” E DELLE AREE DI PERTINENZA. Il giorno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di gennaio, nella sede Municipale del Comune di Vigo Rendena, in via 4 Novembre n. 10, tra i signori: EZIO LORANZI, nato a Vigo Rendena (Tn) il 21 agosto 1941, ivi residente in Via Guglielmo Marconi n. 8, Sindaco del Comune di Vigo Rendena (cod. fisc. 86002890225, p. I.V.A. 00805550225 il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’ interesse dell’Amministrazione che rappresenta, in conformità delle previsioni statutarie e regolamentari del Comune di Vigo Rendena e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19.12.2013, esecutiva; BRUNA COLLINI, nata a Spiazzo (Tn) il 09.10.1953, residente a Darè (Tn) in Via Darè n. 35/a, Sindaco del Comune di Darè (cod. fisc. 00291020220, p. I.V.A 00805670221), la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’ interesse dell’Amministrazione che rappresenta, in conformità delle previsioni statutarie e regolamentari del Comune di Darè e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.09.2013, esecutiva; si stipula la seguente convenzione, ai sensi dell’art. 59 del “Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige”, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. Articolo 1 – Finalità della convenzione 1. Con il presente atto i Comuni di Vigo Rendena e Darè intendono regolamentare i reciproci rapporti di natura amministrativa e finanziaria relativamente alla gestione delle strutture cimiteriali, del centro socio-ricreativo denominato “Casa Sociale” e delle sue aree di pertinenza, tutti beni utilizzati in comune dalle due Amministrazioni Comunali. 2. A tal fine convengono di affidare al Comune di Vigo Rendena sia l’organizzazione materiale che la gestione economica delle strutture cimiteriali, del Centro SocioRicreativo e delle sue aree di pertinenza. Lo stesso comune di Vigo Rendena assumerà a carico del proprio bilancio tutte le spese riguardanti lo svolgimento di tali compiti ed assicurerà, con la collaborazione del Comune di Darè, tutte le iniziative operative ed organizzative per una corretta gestione di tali servizi. Articolo 2 – Gestione del cimitero 1. Per “strutture cimiteriali” si intendono le aree destinate all’inumazione dei defunti, i loculi ossario e cinerario, l’ossario e cinerario comune, la cappella con camera mortuaria e servizi igienici, le scalinate di accesso ed i vialetti che compongono il cimitero situato a ridosso della chiesa parrocchiale di San Lorenzo, nell’abitato di Vigo Rendena, ed utilizzato da tempo immemorabile in modo unitario dalle due comunità di Vigo Rendena e Darè. Poiché molte delle strutture cimiteriali sopra elencate si trovano sulla p.ed. 1 C.C. Vigo Rendena, di proprietà della Parrocchia San Lorenzo, il loro utilizzo e la loro gestione da parte dei due Comuni avviene sulla base del contratto di comodato gratuito da essi stipulato con la stessa Parrocchia San Lorenzo in data 19/11/1998, avente validità trentennale. 2. La gestione delle strutture cimiteriali, come definite al comma precedente, è affidata al Comune di Vigo Rendena, ente amministrativamente e territorialmente competente. Tale gestione consisterà nello svolgimento delle seguenti attività: servizio di fossore; pulizia delle scalinate di accesso, dei vialetti, della camera mortuaria e dei servizi igienici ad essa annessi; sfalcio e diserbo delle aree verdi presenti nel cimitero; sgombero della neve dalle scalinate di accesso e dai vialetti; trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali (fiori e piante, vasi e sottovasi, lumini); amministrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti (ivi compreso l’impianto di illuminazione notturna del cimitero); attività amministrativa relativa alle funzioni di polizia cimiteriale; pagamento del servizio di fornitura di energia elettrica; 3. Per le attività le parti stabiliscono con la presente convenzione un rimborso forfetario annuo, da parte del Comune di Darè e a favore del Comune di Vigo Rendena di € 2.700,00.=. 4. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti nonché l’acquisto di nuovi arredi, impianti ed attrezzature da destinare al servizio delle strutture cimiteriali, esclusi i beni necessari per l’ordinaria amministrazione e manutenzione, dovrà essere espressa identica volontà dei due comuni di Vigo Rendena e Darè con deliberazione delle rispettive giunte comunali. 5. Il Comune di Vigo Rendena assumerà a proprio carico le spese ordinarie e straordinarie, derivanti dalle attività elencate al comma 2 del presente articolo. 6. I Comuni di Vigo Rendena e di Darè, con il presente atto, stabiliscono la ripartizione tra essi, in ragione, rispettivamente, di ⅔ e ⅓, come avviene di consuetudine da tempo immemorabile, delle spese straordinarie derivanti dall’attività di gestione del cimitero. 7. Il comune di Darè provvederà al pagamento della quota annua di € 2.700,00.= relativa al rimborso forfetario entro il 31 ottobre di ogni anno, periodo al quale le spese sono riferite. Articolo 3 – Gestione della “Casa Sociale” e delle sue aree di pertinenza 1. Il centro socio-ricreativo denominato “Casa Sociale” (p.ed. 371 C.C. Vigo Rendena), di proprietà dei Comuni di Vigo Rendena e di Darè in ragione, rispettivamente, di ⅔ e ⅓, è la sede di alcune associazioni nonché del locale ufficio postale. A tale edificio e a sud di esso sono annessi il piccolo parcheggio, la scalinata e il terrapieno, tutte aree di pertinenza incluse nella medesima p.ed. 371 C.C. Vigo Rendena. Inoltre, costituisce una pertinenza della “Casa Sociale” il piazzale di parcheggio situato a est dell’edificio (p.ed. 235/4 C.C. Vigo Rendena), anch’esso di proprietà dei Comuni di Vigo Rendena e di Darè nelle rispettive quote di ⅔ e ⅓. 2. L’utilizzo dei locali e delle strutture della “Casa Sociale” sarà concesso in via prioritaria alle associazioni delle due comunità di Vigo Rendena e Darè. L’assegnazione in via permanente ad un’associazione di uno o più locali della “Casa Sociale” da utilizzare come sede sarà effettuata sulla base dell’identica volontà dei due Comuni di Vigo Rendena e Darè, espressa con deliberazione delle rispettive giunte comunali. 3. La gestione della “Casa Sociale” e delle sue aree di pertinenza, come definite al comma 1 del presente articolo, è affidata al Comune di Vigo Rendena, il quale provvederà allo svolgimento delle seguenti attività, eseguite in diretta amministrazione dall’operaio comunale: manutenzione ordinaria dell’edificio, dei suoi impianti tecnologici, dei serramenti e dei mobili di proprietà comune delle due Amministrazioni Comunali; pulizia e sgombero neve delle aree esterne annesse alla “Casa Sociale” e incluse nella p.ed. 371 C.C. Vigo Rendena e del piazzale di parcheggio a est dell’edificio (p.ed. 235/4 C.C. Vigo Rendena); sfalcio e diserbo delle aree verdi presenti sulle pertinenze della “Casa Sociale”; rinnovo periodico della tinteggiatura dei vani e delle tinteggiatura parziale degli infissi interni ed esterni; 4. Il Comune di Vigo Rendena assumerà a proprio carico le spese, derivanti dalle attività elencate al comma 3 del presente articolo. 5. Per le attività, tanto manuali che amministrative, di cui al comma 3, le parti della presente convenzione stabiliscono un rimborso forfetario annuo, da parte del Comune di Darè e a favore del Comune di Vigo Rendena, di € 1.300,00.=. Tale quota sarà evidenziata nei riparti preventivi e consuntivi di ogni anno. 6. Le spese di gestione si suddividono in ordinarie e straordinarie. a) per spese ordinarie si intendono: • le tasse e le imposte; • le spese di riscaldamento, luce, acqua, pulizia, canoni di fognatura e depurazione; • la manutenzione dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto elettrico, dell’impianto idrico, dei servizi igienici e dell’impianto ascensore; b) per spese straordinarie si intendono: • l’acquisto di arredi; • l’acquisto di attrezzature per la manutenzione della struttura; • l’acquisto di corpi illuminanti e materiali elettronici; • la sostituzione di pavimenti o rivestimenti, dei serramenti usurati od obsoleti; • la tinteggiatura straordinaria interna ed esterna delle pareti e degli infissi rovinati dall’usura o dalle intemperie; • la realizzazione di eventuali nuovi impianti elettrici, elettronici, idraulici, meccanici, sanitari, di scarico, fognari od il loro completamento; • l’adeguamento della struttura a nuove norme o esigenze sociali; • la ristrutturazione dell’edificio, ampliamenti o rifacimenti, nuove costruzioni ed in genere interventi strutturali; • manutenzione strade, marciapiedi e piazze di accesso in asfalto o in porfido. 7. Le spese e/o manutenzioni di carattere ordinario, come meglio specificate sopra, che saranno affidate dal Comune di Vigo Rendena a ditte specializzate esterne e sostenute dallo stesso, dovranno essere rimborsate dal Comune di Darè al Comune di Vigo Rendena per 1/3 della spesa sostenuta, comprovata da adeguata documentazione fiscale. 8. Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti nonché l’acquisto di nuovi arredi, impianti ed attrezzature da destinare al servizio della “Casa Sociale”, esclusi i beni necessari per l’ordinaria amministrazione e manutenzione, dovrà essere espressa identica volontà dei due comuni di Vigo Rendena e Darè con deliberazione delle rispettive giunte comunali. 9. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il Comune di Vigo Rendena compilerà un preventivo delle spese di straordinaria gestione che si prevede di sostenere durante il successivo anno solare e compilerà a chiusura d’esercizio un consuntivo delle spese di gestione sostenute per l’anno corrente. Il riparto consuntivo sarà trasmesso entro il 31 gennaio di ogni anno. 10. Le quote a carico del Comune di Darè dovranno essere versate al tesoriere del Comune di Vigo Rendena entro il 30 giorni dal ricevimento del riparto consuntivo di cui al precedente comma. Articolo 4 – Durata della convenzione e sua modifica 1. La presente convenzione avrà durata dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017. Al termine dei cinque anni la convenzione si intenderà rinnovata per un ulteriore periodo di anni cinque a meno che il Consiglio Comunale di uno degli enti interessati non deliberi di revocare l’adesione alla convenzione stessa. 2. La stessa potrà essere sciolta in qualsiasi momento, anche unilateralmente, con decisione assunta dal rispettivo consiglio comunale; in ogni caso, la convenzione cesserà di avere vigore il 31 dicembre successivo alla deliberazione consiliare di scioglimento. Resteranno salvi i diritti di credito maturati dalle due Amministrazioni Comunali nel periodo di vigenza della convenzione. 3. Le disposizioni del presente atto potranno essere modificate, sulla base dell’identica volontà dei due Comuni di Vigo Rendena e Darè, espressa con deliberazione dei rispettivi consigli comunali. Articolo 5 – Consultazione tra i Comuni di Vigo Rendena e di Darè 1. Per lo svolgimento di attività non specificamente richiamate negli articoli precedenti ma, comunque, inerenti alla gestione delle strutture cimiteriali, della “Casa Sociale” o delle sue aree di pertinenza nonché al fine di addivenire ad una modifica delle disposizioni del presente atto, i Comuni di Vigo Rendena e di Darè attueranno forme di consultazione costituite da contatti, colloqui e riunioni tra gli amministratori in modo da assicurare la massima collaborazione per la gestione dei beni utilizzati unitariamente dalle due comunità. Articolo 6 – Registrazione 1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2bis della legge 241/1990 e ss.mm. ed ii. Vigo Rendena, 29.01.2014 Il Sindaco di Vigo Rendena Ezio Loranzi Il Sindaco di Darè Bruna Collini