Disciplinare per il controllo in stazione dei suini ibridi terminali
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Disciplinare per il controllo in stazione dei suini ibridi terminali
1 DISCIPLINARE PER IL CONTROLLO IN STAZIONE DEI SUINI RIPRODUTTORI IBRIDI Art. 1 Il controllo in stazione dei suini riproduttori ibridi si effettua su soggetti appartenenti a tipi genetici commercializzati dalle imprese che detengono un Registro iscritto all’Albo Nazionale dei Registri dei suini riproduttori ibridi. Art. 2 Sono previste due classi di prove: A – con peso di fine prova minimo di Kg 110; B – con peso di fine prova minimo di Kg 155. Il peso soglia di fine prova a fronte di specifiche esigenze può esser modificato con delibera del Comitato Tecnico Ibridi (C.T.I.). Ogni tipo genetico viene testato nella “classe di prova” corrispondente al suo indirizzo produttivo. Art. 3 L’Ufficio Centrale dell’Albo (U.C.A.), su conforme parere del periodicamente quanto segue: • • • • • C.T.I., stabilisce i tipi genetici che devono essere controllati; la numerosità dei gruppi in controllo; l’operatività di scelta ed identificazione negli allevamenti dei soggetti interessati alla prova; l’intervallo di peso per l’introduzione in Stazione; il calendario per la consegna dei soggetti alla Stazione di controllo da parte delle imprese interessate. Art. 4 I soggetti in prova possono venir sottoposti ad esami ematici per il disconoscimento della paternità. 2 Art. 5 I suinetti devono aver all’entrata un’età non superiore ai 60 giorni. Per gli aspetti sanitari valgono le disposizioni di legge in materia e gli accorgimenti che vengono stabiliti dall’U.C.A. Art. 6 I suini in prova vengono sottoposti alla determinazione del genotipo per il locus responsabile della sindrome dell’ipertermia maligna. Art. 7 Gli animali iniziano la prova dopo un periodo di adattamento stabilito dall’U.C.A. e commisurato all’età media di ingresso in Stazione. Art. 8 L’alimentazione prevede la somministrazione di mangime secondo un piano alimentare stabilito dall’U.C.A., su conforme parere del C.T.I. Art. 9 La macellazione dei soggetti viene effettuata al raggiungimento del peso di fine prova. Viene comunque stabilita dall’U.C.A. una data ultima di macellazione come termine della prova. Art. 10 Al macello vengono rilevati per ogni soggetto: • il peso della carcassa a caldo; • lo spessore del lardo al gluteo medio; • il peso a caldo delle cosce; • il peso a caldo delle spalle; • il peso complessivo a caldo delle coppe e dei lombi ed eventuali altre caratteristiche stabilite dal C.T.I. con particolare riguardo alla qualità della carne. Art. 11 L’U.C.A. elabora i dati al fine di stimare, per ogni tipo genetico, gli scostamenti rispetto alla media per ogni singolo carattere al netto dei fattori ambientali noti ed eventuali altri parametri statistici stabiliti dal C.T.I. 3 Art. 12 I dati verranno resi pubblici nelle forme stabilite dal C.T.I. Art. 13 Le modifiche al presente Disciplinare di iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o proposte dall’Associazione Nazionale Allevatori Suini, previo conforme parere del C.T.I., entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione. VISTO SI APPROVA GIUSEPPE AMBROSIO DIRETTORE GENERALE REGGENTE 4