costi black list 11-02
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costi black list 11-02
Le operazioni con soggetti black list 23 febbraio 2011 1 di 1 31 NOVEMBRE 2010 Il Sole 24 Ore 1 febbraio 2011 Al gruppo Benetton condanna in appello La società condannata a pagare 2,7 milioni di euro per provvigioni pagate a intermediari dell’Isola di Man CORRIERE DELLA SERA 16 ottobre 2010 Il «metodo Agrama» secondo i pm: così si gonfiavano i prezzi dei film Duecento milioni Fatture false per 200 milioni di euro «utilizzate da Rti per evadere le imposte sul reddito per gli anni 2003 e 2004» I prodotti Paramount «Agrama e due amministratrici fingevano di mediare nell' acquisto di diritti di prodotti della Paramount» SCHEMA DI UTILIZZO DI SOCIETA’ OFFSHORE 100 150 L’acquisto di beni e servizi provenienti da Paesi white, viene triangolato su un Paese Black, nel quale si ha un incremento dei costi per l’acquirente italiano NORMA DI CONTRASTO Comunicazione black list • Tutte le operazioni poste in essere con soggetti black list vanno comunicate periodicamente all’Agenzia delle Entrate Indeducibilità costi • Le spese e gli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con soggetti black list: – Vanno indicati separatamente in dichiarazione (pena una sanzione) – Sono indeducibili a meno che non si dimostri una esimente DIFFERENZE COMUNICAZIONE BLACK LIST INDEDUCIBILITA’ COSTI • Da segnalare le cessioni e gli acquisti di beni e i servizi resi e ricevuti • Riguarda i soggetti indicati nei DM 4/5/99 e 21/11/2001, senza considerare le limitazioni e le esclusioni • In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa • Da segnalare “le spese e gli altri componenti negativi di reddito” • Riguarda solo i soggetti indicati nel DM 23/01/02 • In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa ed è possibile l’indeducibilità del costo • E’ necessario precostituirsi le esimenti POSSIBILI RAPPORTI “NON ELUSIVI” CON SOGGETTI BLACK LIST Acquisto di merce da soggetto residente black list in quanto è l’unico fornitore o il più conveniente POSSIBILI RAPPORTI “NON ELUSIVI” CON SOGGETTI BLACK LIST Il mio fornitore white list mi obbliga ad acquistare la sua merce, trangolandola su un suo soggetto controllato black list. La triangolazione è un metodo per il fornitore per risparmiare imposte. Per l’acquirente il costo di acquisto della merce è comunque competitivo → rapporto societario → rapporto commerciale POSSIBILI RAPPORTI “NON ELUSIVI” CON SOGGETTI BLACK LIST Il mio cliente white list mi acquista la merce, anche a prezzo maggiorato, a condizione che la transazione si concluda per il tramite di un intermediario black list (in genere occultamente controllato dal cliente) → rapporto societario → rapporto commerciale La indeducibilita’ L’indeducibilità e l’obbligo di segnalazione riguardano: • I Costi • Gli altri componenti negativi di reddito (ad esempio): – – – – – Ammortamenti Accantonamenti Svalutazioni Minusvalenze Costo del personale (note spese?) • Derivanti da operazioni intercorse con soggetti domiciliati in Stati black list I SOGGETTI BLACK LIST • Soggetti (sia imprese che esercenti arti e professioni) residenti o domiciliati black list; • Stabili organizzazioni in black list di soggetti white list • Esercenti arti e professioni residenti o domiciliati in black list “coloro che sono comunque ivi localizzati in base a criteri di collegamento diversi dalla residenza, ad esempio perché dispongono di una base fissa da cui forniscono i propri servizi”. • Alderney (Aurigny) - Guatemala • Niue • Andorra • Guernsey • Nuova Caledonia • Angola ** - Herm (Isole del Canale) • Oman • Anguilla • Hong Kong • Panama • Antigua ** • Isola di Man • Polinesia Francese • Antille Olandesi • Isole Cayman • Portorico ** • Aruba • Isole Cook • Principato di Monaco * • Bahamas • Isole Marshall • San Marino • Bahrein (Dawlat al-Bahrain); * - Isole Turk e Caicos • Saint Kitts e Nevis • Barbados • Isole Vergini Britanniche • Saint Lucia - Barbuda • Isole Vergini statunitensi • Saint Vincent e Grenadine • Belize • Jersey • Salomone • Bermuda • Kiribati (ex Isole Gilbert) • Samoa • Brunei (Negara Brunei Darussalam) • Kenia ** • Sant’Elena • Cipro • Libano • Sark (Sercq) • Corea del Sud ** • Liberia • Seicelles • Costa Rica ** • Liechtenstein • Singapore • Dominica ** • Lussemburgo ** • Svizzera ** • Emirati Arabi Uniti * • Macao Taiwan (Chunghua MinKuo); • Ecuador ** • Malaysia • Tonga • Filippine • Maldive (Divehi) • Tuvalu • Giamaica ** • Malta ** • Uruguay ** - Gibilterra • Maurizio (Republic of Mauritius) ** • Vanuatu • Gibuti • Monserrat • Grenada • Nauru Tutti gli Stati elencati Obbligo di comunicazione black list Stati in Grassetto Indeducibilità dei costi Stati sottolineati Regime CFC Cipro, Malta e Corea del Sud non sono più black list dal 27/7/2010 * Disciplina applicabile con esclusione di determinati soggetti ** Disciplina applicabile limitatamente a determinati soggetti SOGGETTI DOMICILIATI IN STATI CON LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI • Il contribuente deve dare prova che il soggetto estero è escluso dal campo di applicazione. Ad esempio per la Svizzera, essere in possesso di certificazione dell’Amministrazione fiscale che certifichi l’assoggettamento ad imposte federali, cantonali e comunali LE ESIMENTI 1) dimostrare che il soggetto estero svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva. 2) dimostrare che le operazioni hanno avuto concreta esecuzione e che rispondono ad un effettivo interesse economico. LE ESIMENTI 1) 2) dimostrare che il soggetto estero svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva. (nel territorio di insediamento)* dimostrare che le operazioni hanno avuto concreta esecuzione e che rispondono ad un effettivo interesse economico. CONSIDERAZIONI SULLA PRIMA ESIMENTE L’Agenzia delle Entrate non ritiene sufficiente la dimostrazione della sola esistenza formale dell’azienda (iscrizione alla locale camera di commercio, bilanci ecc…), ma richiede la prova del collegamento fisico di una struttura commerciale o industriale con il territorio*, mediante l’esibizione di documentazione difficilmente reperibile da società sulle quali non si eserciti un controllo (ad esempio buste paga dei dipendenti, bollette delle utenze, contratti di affitto dei locali…). Prova praticamente impossibile per Trading companies e di gestione di passive income * Vecchia interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non supportata dalla normativa ed abbandonata con CM 51/2010! LE ESIMENTI 1) 2) dimostrare che il soggetto estero svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva. dimostrare che le operazioni hanno avuto concreta esecuzione e che rispondono ad un effettivo interesse economico. CONSIDERAZIONI SULLA SECONDA ESIMENTE Dimostrare l’effettività dell’operazione è semplice per le importazioni (esiste una documentazione doganale di supporto), può essere meno semplice per l’acquisto di servizi. L’effettivo interesse economico va in sostanza dimostrato confrontando prezzi e condizioni ottenute dal fornitore black list rispetto a ciò che si sarebbe ottenuto con fornitori white list. LE ESIMENTI • Le esimenti possono essere fornite in sede di controllo, oppure in via preventiva, cioè prima di porre in essere l’operazione, inoltrando all’Agenzia delle Entrate istanza di interpello. LE SANZIONI Indicazione Esimenti in Unico Si No No Sanzioni No 10% costi con minimo € 500 e max € 50.000 Si Dal 100% al 200% dell’imposta evasa No Dal 100% al 200% dell’imposta evasa + 10% costi con minimo € 500 e max € 50.000 LE SANZIONI Presentazione di dichiarazione integrativa per sanare l’omessa indicazione dei costi in dichiarazione, ferma restando l’esistenza delle esimenti Avvio controlli Dichiarazione integrativa Sanzioni No Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (Entro il 30/9/11 sano il 2009) Da € 258 ad € 2.065. Possibilità di ravvedimento (€ 25) No Entro il termine di decadenza dei controlli (il 31/12/2011 decade il 2006) Da € 258 ad € 2.065. Non rileva 10% costi con min. € 500 e max € 50.000 Si