ufficiotecnico - Comune di Scilla
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COMUNE DI SCILLA (Provincia di Reggio Calabria) Telefono 0965/754003 - Fax 0965/754704 UFFICIO TECNICO CAPITOLATO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 (UNO) AUTOCARRO PIAGGIO MODELLO PORTER Maxxi 1.2 DS (o similare) PER L’UFFICIO TECNICO COMUNALE CON PERMUTA DI AUTOCARRO NISSAN USATO DI PROPRIETA’ COMUNALE. ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO II presente Capitolato ha per oggetto l’acquisto, da parte del Comune di Scilla, franco sede comunale, chiavi in mano di n. 1 (uno) autocarro Piaggio modello Porter Maxxi 1.2 DS (o similare) nuovo di fabbrica, completo di ruota di scorta ed accessori d’uso, per l’Ufficio Tecnico Comunale con contestuale cessione in permuta di autocarro NISSAN usato di proprietà comunale. L’importo a base d’asta della presente fornitura, comprensivo delle spese per collaudi, immatricolazione e consegna, è stimato in € 19.600,00 (euro Diciannovemilaseicento/00), oltre IVA di legge e al lordo dell’offerta per il ritiro dell’autocarro NISSAN usato. ART. 2 - CESSIONE IN PERMUTA L’Amministrazione Comunale cede in permuta il seguente automezzo, nello stato d’uso in cui si trova, alla ditta aggiudicataria: - n. 1 AUTOCARRO NISSAN CABSTAR TL 32.28 diesel, targato BY833XN - anno di immatricolazione Dicembre 2002 al prezzo base di € 1.500,00. Il valore attribuito a tale mezzo (IVA non dovuta), soggetto ad offerta in aumento sarà detratto dal prezzo offerto per la fornitura del veicolo nuovo, al netto di IVA. Il suddetto AUTOCARRO NISSAN sarà visibile a seguito di preventivi accordi con il Responsabile del Procedimento. ART. 3 - CONSEGNA DELLO AUTOCARRO NUOVO L’autocarro dovrà essere consegnato, a spese e cura della ditta aggiudicataria, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di stipula del contratto, presso la sede comunale. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna dell’autocarro completo in ogni sua parte e allestimento e dovrà essere onnicomprensivo dell’immatricolazione e iscrizione al PRA, targa e quanto altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano, pronto per l’uso. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese relative al collaudo, all’atto di vendita ed alla sua registrazione, alla immatricolazione ed iscrizione al PRA, nonché ogni altra spesa per consegnare al Comune l’autocarro pronto per l’uso. Non è consentita la cessione dell’appalto, né la procura all’esecuzione del medesimo. Unitamente alla consegna dell’autocarro, deve essere fornita tutta la documentazione di legge per l’uso. ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA Le caratteristiche dell’autocarro oggetto del presente capitolato sono le seguenti: AUTOCARRO PIAGGIO MODELLO PORTER Maxxi 1.2 DS (o similare) nuovo di fabbrica, completo di ruota di scorta ed accessori d’uso ed inoltre completo di: - cabina con due posti a sedere compreso autista; - motore Piaggio di 1.201 cc. 64 CV, diesel a 2 cilindri, ad iniezione diretta common rail conturbo ed intercooler, a norme antinquinamento Euro 5; - raffreddamento a liquido; - impianto elettrico 12V, secondo norme CEE; freni anteriori a disco e posteriori a tamburo; cambio a 5 marce più retromarcia; trazione posteriore; ruote posteriori gemellate: peso a pieno carico Kg. 2.200; scritte laterali “Comune di Scilla”; cassone ribaltabile posteriore ad azionamento elettroidraulico, completo di: sponde in lamiera, sopra sponde e para cabina; dimensioni esterne: lunghezza mm. 2.250; larghezza mm. 1.500. ART. 5 - COLLAUDO AUTOCARRO L’autocarro fornito sarà sottoposto a collaudo a mezzo personale tecnico di fiducia o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nell’art. 3 del presente capitolato, nonché la funzionalità complessiva del mezzo acquistato. Il collaudo è considerato positivo quando, unitamente alla consegna del mezzo presso la sede indicata dall'amministrazione nell’ordinativo di fornitura, si verificano le seguenti condizioni: - il veicolo è munito di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d’uso prevista; - il veicolo è completo in ogni sua parta allestimento ed accessori; - il veicolo è stato regolarmente immatricolato a cura e spese del Fornitore; - il veicolo è munito di tutta la documentazione per immissione in servizio (bollo ed assicurazione esclusi). In caso di collaudo positivo, la data del verbale è da considerarsi “data di accettazione della fornitura”. Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non solleva il Fornitore della piena responsabilità della rispondenza del mezzo consegnato ai requisiti indicati nel bando di gara, del funzionamento dello stesso, della qualità e di dimensionamento dei materiali impiegati. In caso di esito negativo del collaudo, il fornitore è tenuto a risolvere la non conformità o a sostituire i prodotti non conformi entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, a propria cura e spese ovvero, laddove ciò non sia possibile, ad offrire in sostituzione altri mezzi idonei, senza pretendere in nessun caso compensi aggiuntivi. ART. 6 - CONSEGNA DELL’AUTOCARRO USATO L’autocarro usato ceduto in permuta dovrà essere ritirato a cura e spese della ditta aggiudicataria, presso la sede comunale o altro eventuale luogo in Scilla, entro 3 (tre) giorni dalla consegna del nuovo autocarro. L’Amministrazione Comunale non rilascia alla Ditta “mandato a vendere”, ma vende direttamente l’autocarro usato alla ditta aggiudicataria che se lo deve intestare o, qualora decida di alienarlo al PRA, deve effettuare le relative pratiche tramite Agenzia. In ogni caso, tutte le spese relative sono a completo carico della ditta aggiudicataria. Per l’autocarro usato ceduto in permuta sarà rilasciato, ai sensi di legge, regolare documento. ART. 7 - GARANZIE L’appaltatore si impegna a fornire l’autocarro nuovo di fabbrica, costruito utilizzando parti nuove. L’autocarro deve essere provvisto di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex. art. 1512 c.c.). La garanzia contrattuale deve coprire sia l’autocarro che le relative opzioni di prodotto per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione del prodotto senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo. Durante tale periodo deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati dal costruttore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dell’intero automezzo. L’Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita del mezzo (o alla sua sostituzione, nei casi di non riparabilità), ogni qualvolta, nel termine dei 24 (ventiquattro) mesi indicati, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del prodotto stesso, in base alle norme che regolano la garanzia riportate nel libretto a corredo del veicolo. Nei casi in cui la garanzia non copre sarà cura del Fornitore dimostrare l’origine dell’evento, ai fini della non applicabilità della garanzia. Il Fornitore, qualora non fosse possibile l’immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di Manutenzione su chiamata, si impegna a garantire che: - la diagnosi venga effettuata entro un massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione del vizio e/o del difetto di funzionamento; - in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, la riparazione del mezzo avvenga entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi successivi a quelli di diagnosi a decorrere dalla data di invio della comunicazione della diagnosi effettuata; - indipendentemente dai tempi sopra indicati, il fornitore si impegna comunque a garantire che l’intervento venga eseguito nel minor tempo possibile. ART. 8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA L’appaltatore deve garantire la manutenzione straordinaria del veicolo per interventi di manutenzione su chiamata in caso di guasti tecnici necessari al ripristino del corretto funzionamento del mezzo qualora l’intervento rientri nel periodo di garanzia contrattuale (24 mesi). II fornitore nel caso specifico dovrà assicurare la disponibilità a ritirare se necessario l’autocarro a domicilio assumendosi i costi del trasporto per interventi su autovetture non marcianti (per cause non derivanti da incidenti ma causate da malfunzionamenti coperti da garanzia). ART. 9 – PENALITÀ Nel caso di ritardo della consegna non giustificato da causa di forza maggiore con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 verranno applicate le seguenti penalità: - dell’1% (uno per cento), calcolato sul prezzo dell’autocarro, per ogni 10 giorni naturali consecutivi maturati di ritardo rispetto a quanto indicato nell’offerta sotto la voce “termini di consegna”, fino ad un massimo di ritardo non superiore ai due mesi; - del 2% (due per cento) sul prezzo di cui sopra per ciascuna successiva decina maturata (oltre i due mesi) fino ad un ritardo non superiore a quattro mesi in totale. Dopo tale periodo, oltre al quale le penalità non subiranno ulteriori aumenti in percentuale, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca della fornitura trattenendo il deposito cauzionale definitivo, riservandosi altresì ogni azione a tutela dei propri diritti e interessi ed a ristoro degli ulteriori danni. L’Amministrazione potrà altresì stabilire di accettare, comunque, la fornitura previa applicazione di ulteriori penalità compensative da detrarre dal prezzo con le modalità di cui al comma sotto indicato. Le trattenute per penalità, relative ad eventuali ritardi nella consegna dell’autocarro, o a quanto previsto all’art. 4, saranno effettuate in sede di saldo del pagamento mediante emissione di reversali di incasso. ART. 10 - PAGAMENTO Il prezzo convenuto risultante dall’aggiudicazione sarà pagato dietro presentazione di regolare fattura entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa e dopo aver effettuato il collaudo. Con il corrispettivo il Comune intende compensare e rimborsare l’appaltatore di ogni e qualsiasi avere inerente e conseguente la fornitura oggetto del presente appalto. Contestualmente al pagamento del prezzo convenuto, si procederà allo svincolo della cauzione definitiva. Eventuali contestazioni o applicazioni di penali sospenderanno il termine. Non saranno comunque riconosciuti, in alcun caso, interessi di mora. Il pagamento della fornitura, comunque, avverrà dopo l’erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti alla quale l’Ufficio competente inoltrerà la relativa richiesta dopo l’effettiva e regolare fornitura e la presentazione di apposita fattura, mentre la ditta aggiudicataria nulla avrà a pretendere per interessi, indennità o maggiorazioni a qualsiasi titolo per eventuali ritardi nell’erogazione della somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti. ART. 11 - SUBAPPALTO DELLA FORNITURA E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di subappaltare la fornitura oggetto della presente gara. E’ tassativamente vietata, altresì, la cessione del contratto a terzi a pena di nullità. ART. 12 - RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE Qualora la ditta aggiudicataria non intenda accettare l’assegnazione dell’aggiudicazione della gara, non potrà avanzare alcun diritto al recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento di eventuali superiori danni subiti dal Comune di Scilla. ART. 13 - STIPULAZIONE E SPESE DI CONTRATTO L’Impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dall’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui l’impresa non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta dell’Amministrazione Comunale che porrà a carico della Ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Scilla – Segreteria Comunale. Ai fini del ricevimento degli atti relativi al presente contratto, le parti eleggono domicilio rispettivamente: - l’Amministrazione Comunale presso la propria sede legale in Piazza San Rocco; - l’Impresa aggiudicataria presso la propria sede amministrativa. ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto, si intendono richiamate le norme di legge vigenti che regolano la materia. ART. 15 - CONTROVERSIE Per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere, non risolvibile in accordo tra le parti, l’autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di Reggio Calabria, con espressa rinuncia a qualsiasi altro. IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE (Ing. Maria Letizia PANELLA)