speciale cassa mutua nazionale - fabi
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FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SPECIALE CASSA MUTUA NAZIONALE Manuale utente 2011 per gli iscritti FABI Credito Cooperativo FABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO REGIONALE DEL VENETO BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO A G L I IS C R I T T I F . A . B . I. DE LLE B.C .C. - C. R.A. DE L VENE TO Ogni anno la Cassa Mutua Nazionale predispone circolari e informative per il miglior accesso all’utilizzo delle prestazioni sanitarie. La FABI tramite l’Esecutivo Nazionale integra la documentazione della mutua sanitaria con ulteriori informazioni. Abbiamo ritenuto utile raccogliere e assemblare il materiale per fornire a tutti i lavoratori delle Banche di Credito Cooperativo – Enti Centrali un piccolo ausilio, perché li aiuti a usufruire al meglio di quanto la nostra cassa sanitaria propone. Come sempre i collaboratori di Cassa Mutua Nazionale sono disponibili a supportare le singole problematiche; troverete tutti i riferimenti possibili nel manuale. Un saluto. ESECUTIVO REGIONALE BCC del VENETO Roma 16 dicembre 2010 CIRCOLARE N. 1 / 2011 Ai Destinatari Alle Banche di Credito Cooperativo Alle Federazioni locali ed Enti collegati Agli Enti Centrali e p.c. Ai Membri del Comitato Amministratore oggetto: anno sanitario 2011 La circolare N° 1 della Cassa Mutua Nazionale, con i suoi allegati, rappresenta la consueta guida unica basilare per conoscere termini e condizioni per l’accesso alle prestazioni sanitarie del nuovo anno, nonché punto di riferimento per i rapporti di carattere associativo e contributivo. Nei riquadri che seguono sono riportate le istruzioni e le informazioni per un regolare avvio della gestione amministrativa per il 2011. In ordine al Regolamento delle prestazioni 2011 si riepilogano di seguito gli articoli per i quali il Comitato Amministratore ha deliberato modifiche ed implementazioni rispetto al testo in vigore nel 2010. a. Premessa: è esclusa dal rimborso l’IVA applicata a qualsiasi tipologia di spesa; b. Articolo 5.1: franchigia per spese fatturate nell’ambito del ricovero e/o dell’intervento chirurgico dalle strutture sanitarie; c. Articolo 5.5: prestazioni riabilitative post intervento chirurgico di cui all’allegato 1; d. Articolo 6.1: alta diagnostica; e. Articolo 6.3: analisi ed esami diagnostici e di laboratorio in regime privato; f. Articolo 7.4: acquisto lenti; g. Articolo 7.5: ortodonzia; h. Articolo 7.14: plantari; i. Articolo 7.15: prestazioni riabilitative per assistiti affetti da disabilità; j. Articolo 7.16: spese straordinarie correlate a stati di non autosufficienza. Cassa mutua nazionale Personale Banche di Credito Cooperativo Poiché, come riportato in calce al Regolamento Annuale delle Prestazioni in vigore per il 2011, si vanno moltiplicando le prestazioni in forma indiretta, garantite con coperture assicurative, è assolutamente indispensabile che le variazioni anagrafiche (iscrizione di nuovi Destinatari, cessazione di rapporti, aggiornamento della composizione del nucleo familiare, etc.) siano comunicate tempestivamente. A tale proposito e solo a mero titolo esemplificativo si ricorda che, in base alle disposizioni contrattuali vigenti, tutti i dipendenti hanno diritto ad una copertura LTC; per i neo assunti, tuttavia, la copertura può essere accesa solo a seguito della comunicazione del nuovo nominativo da inserire. Ne risultano evidenti tutte le conseguenti responsabilità. 1) - Contributi Nelle tabelle che seguono sono indicati i contributi relativi al personale in servizio ed ai pensionati da versare alla Cassa Mutua Nazionale, sia per entità di importo che per metodo di versamento: a) - Personale in servizio - Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree Professionali Contributo in misura fissa Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR per copertura Long Term Care - Coniugi e famigliari A carico azienda A carico dipendente € 553,00 = 0,05% 0,05% 0,15% 0,05% A carico del dipendente Coniuge/Convivente non fiscalmente a carico € 252,00 Famigliare non fiscalmente a carico € 300,00 b) – Pensionati La contribuzione riguardante i pensionati ed i loro famigliari è stata determinata dal Comitato Amministratore solo in misura fissa. Tale misura è stata stabilita sulla base del livello dei consumi della categoria in modo da mantenere il rapporto prestazioni/contributi sugli stessi livelli medi generali. 2 Cassa mutua nazionale Personale Banche di Credito Cooperativo A carico del pensionato Pensionato - Coniuge e famigliari del pensionato € 600,00 A carico del pensionato Coniuge a carico € 60,00 Coniuge non fiscalmente a carico € 252,00 Famigliare a carico € 96,00 Famigliare non fiscalmente a carico € 300,00 2) - Modalità di versamento Le modalità di versamento dei contributi rimangono invariate: a mezzo bonifico bancario utilizzando la modulistica in vigore. Tale modulistica, di seguito descritta, può essere prelevata dal sito di Cassa Mutua Nazionale all’indirizzo: WWW.CMN.BCC.IT. PERSONALE IN SERVIZIO - Contributi in misura fissa: Il modello da utilizzare è il CMV1. La valuta resta fissata alla data del 1 gennaio 2011. Il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento è il 15 febbraio 2011. - Contributi in misura percentuale: Il modello da utilizzare è il CMV2. Il versamento va effettuato mensilmente, con valuta ultimo giorno del mese, come riportato sullo stesso modello ed indicando, inoltre, il montante di calcolo. PENSIONATI - Contributi in misura fissa: Il modello da utilizzare è il CMV3 (solo per i pensionati che figurano negli elenchi delle aziende) . Il versamento dei contributi complessivi, pensionato, coniuge/convivente e famigliari, può essere effettuato in due soluzioni semestrali di eguale importo, prendendo come riferimento la costituzione del nucleo famigliare come risulta alla chiusura dell’anno precedente. La valuta da attribuire a ciascun versamento è quella del 3 gennaio 2011, per la prima rata, e del 1 luglio 2011, per la seconda. I contributi possono essere versati anche in unica soluzione con valuta 3 gennaio 2011. 3 Cassa mutua nazionale Personale Banche di Credito Cooperativo Gli estremi del conto corrente bancario della Cassa Mutua Nazionale presso l’Iccrea Banca Spa sono: Paese IT Cineuro 36 Cin U Abi 08000 Cab 03200 N. Conto 000800020504 Nel caso dei pensionati, la norma che riguarda l’iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale di tutti i componenti il nucleo famigliare non fiscalmente a carico, salvo quelli che già usufruiscono di polizze malattia o sono iscritti ad altri fondi sanitari, non si estende anche ai famigliari a carico per i quali, dal 2006, è stato determinato il versamento di un contributo. Continua, però, a vigere, per quest’ultimi, come per tutti, il principio solidaristico della continuità di appartenenza alla Cassa Mutua Nazionale. E’ importante ricordare che i titolari del rapporto con la Cassa Mutua Nazionale sono i Destinatari così come definiti dall’art. 3 del vigente Statuto (dipendenti, ex dipendenti in quiescenza, ex dipendenti che usufruiscono dell’assegno straordinario erogato dal Fondo di Solidarietà). 3) - E’ importante ricordare Premesso che il “Regolamento delle prestazioni 2011” e le “Istruzioni operative 2011”, che vengono allegati alla presente circolare, sono i documenti fondamentali cui fare riferimento a partire dal 1° gennaio 2011 per beneficiare delle prestazioni della Cassa Mutua Nazionale, si sottolinea quanto segue: 1. Termine anno sanitario: le ricevute di spese inerenti l’anno sanitario 2010 relative all’ultimo trimestre devono essere fatte pervenire alla Cassa Mutua Nazionale improrogabilmente entro il 31 gennaio 2011 e, se spedite a mezzo posta, vale la data di spedizione della raccomandata. 2. Documentazione: la documentazione inviata alla Cassa Mutua Nazionale deve essere sempre e solamente in originale. 3. Comunicazione avanzata: già da tempo la Cassa Mutua Nazionale ha messo a punto un sistema di comunicazione avanzata per l’invio all’indirizzo e-mail di ciascuno Destinatario delle informazioni sulla liquidazione dei rispettivi rimborsi. Tutti coloro che sono interessati al servizio possono comunicare il loro indirizzo email all’ufficio anagrafe di Cassa Mutua Nazionale. 4. e.mail aziende : per migliorare il livello di comunicazione e circolarità delle informazioni, sarebbe oltremodo utile disporre, da parte di ciascuna azienda aderente alla Cassa Mutua Nazionale, dell’indirizzo e.mail aggiornato di riferimento aziendale. 4 Cassa mutua nazionale Personale Banche di Credito Cooperativo Poiché l’erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l’accettazione, da parte del Destinatario, delle norme dello Statuto e delle Istruzioni operative emanate dal Comitato Amministratore, tutti gli interessati sono caldamente invitati a prendere visione del Regolamento delle prestazioni 2011 e delle Istruzioni operative 2011 per conoscere le modifiche apportate. Nel pregare le Aziende di dare alla presente la piu’ ampia diffusione possibile attraverso i normali canali di comunicazione interna, si rivolge loro un sentito ringraziamento per la cortese e fattiva collaborazione. A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti. 5 Cassa mutua nazionale Personale Banche di Credito Cooperativo Allegato alla circolare 1 / 2011 INFORMAZIONI UTILI • Indirizzo del sito WEB WWW.CMN.BCC.IT • Indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono Direzione Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Liquidazione sinistri Mario Bernardini [email protected] Anna Gaeta [email protected] Stefania Adolini [email protected] Mariangela Carnevale [email protected] Antonella Cecchetti [email protected] Alessia De Liso [email protected] Valeria Di Vincenzo [email protected] Elda Lea Fortunati [email protected] Stefania Luddi [email protected] Sonia Magalotti [email protected] Cinzia Marinucci [email protected] Elisabetta Ombres [email protected] Patrizia Palazzini [email protected] Francesca Rabbi [email protected] Laura Santini [email protected] Sonia Zambardi [email protected] 06 72 07 92 00 06 72 07 92 09 06 72 07 92 01 06 72 07 92 03 06 72 07 92 04 06 72 07 92 05 06 72 07 92 22 06 72 07 92 08 06 72 07 92 11 06 72 07 92 12 06 72 07 92 24 06 72 07 92 14 06 72 07 92 15 06 72 07 92 27 06 72 07 92 17 06 72 07 92 18 6 Cassa mutua nazionale Personale Banche di Credito Cooperativo Anagrafe Anagrafe Anagrafe Anagrafe Amministrazione/Contabilità • Claudio Forgia [email protected] Biagio Biagi [email protected] Roberto Gajo [email protected] Katia Ziantoni [email protected] Teresa Di Domenico [email protected] 06 72 07 92 07 06 72 07 92 02 06 72 07 92 10 06 72 07 92 19 06 72 07 92 06 Indirizzo postale La spedizione di plichi va effettuata di norma a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Cassa Mutua Nazionale Banche di Credito Cooperativo via Torino 135 – 00184 Roma I plichi con le richieste di rimborso possono essere inviati anche tramite altri vettori, compresi quelli interni, sotto la responsabilità del mittente. • Numeri telefonici Per qualunque necessità la Cassa Mutua Nazionale è a disposizione dei Destinatari e delle Aziende ai seguenti recapiti telefonici e fax : TEL 06 / 72 07 1 r.a. FAX 06 / 72 07 92 34 generale FAX 06 / 72 07 92 35 anagrafe FAX 06 / 72 07 92 36 liquidazione sinistri 7 cassa mutua nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo Istruzioni operative 2011 Deliberate dal Comitato Amministratore del 14 dicembre 2010 Indice istruzioni operative Norme generali pag. 3 Cap. 1 Entrate della Cassa pag. 3 Art. 1 Contributi 2011 – Quota capitarla pag. 4 Art. 2 Contributi 2011 – Contributi integrativi pag. 4 Art. 3 Modalità di versamento dei contributi pag. 5 Cap. 2 Anagrafe pag. 10 Art. 1 Compilazione mod. CMA e mod. CMB pag. 10 Art. 2 Cessazione del rapporto con Cassa Mutua Nazionale pag. 11 Art. 3 Rifiuto – Esclusione pag. 13 Art. 4 Elenco iscritti, pensionati e famigliari pag. 13 Art. 5 Codice della Privacy pag. 13 Art. 6 Iscrizioni pag. 14 Art. 7 Riammissione di coniuge e famigliari non fiscalmente a carico pag. 15 Art. 8 Personale in esodo usufruendo del “Fondo di sostegno al reddito” pag. 16 Art. 9 Assistenza intera vita pag. 16 Art. 10 Modalità per il rimborso dei contributi pag. 16 Art. 11 Controlli da parte della Cassa Mutua Nazionale pag. 17 Art. 12 Sito WEB e posta elettronica pag. 17 Art. 13 Provvedimenti amministrativi pag. 17 2 NORME GENERALI Le istruzioni operative riportate qui di seguito costituiscono le norme che regolano il rapporto fra Aziende e Destinatari con la Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo. Le informazioni e le istruzioni operative contenute nel presente documento trovano applicazione dalla data della sua pubblicizzazione, sostituiscono ed annullano tutte le indicazioni fornite in precedenza. Sono Destinatari delle prestazioni della Cassa tutti i prestatori di lavoro subordinato, non in prova, alle dipendenze di Aziende e altri organismi operanti nell’ambito del Credito Cooperativo che siano aderenti alla Federazione Italiana delle BCC/CRA ovvero ad una Federazione locale e che applichino i c.c.n.l. stipulati dalla Federazione Italiana delle BCC/CRA. Il Comitato Amministratore, su richiesta del datore di lavoro, può ammettere tra i Destinatari delle prestazioni della Cassa i prestatori di lavoro subordinato, così come individuati al terzo comma, alle dipendenze di aziende ed organismi operanti nell'ambito del Credito Cooperativo e non compresi tra le Aziende di cui allo stesso terzo comma. L’erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l’accettazione, da parte dell’interessato, delle norme dello Statuto, del Regolamento annuale delle prestazioni contenente termini e modalità delle prestazioni da fornire e delle Istruzioni operative emanate dal Comitato Amministratore. Cap.1 Entrate della Cassa a. b. c. d. Le entrate della Cassa sono costituite, in via ordinaria, da : contributi di quota capitaria a carico delle aziende; contributi percentuali calcolati sulla retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a carico, in misura eguale, di aziende e lavoratori; contributi cumulativi ed integrativi; eventuale contribuzione aggiuntiva, versata dalle aziende e dai lavoratori, per la copertura di specifiche prestazioni aggiuntive offerte dalla Cassa. 3 Art.1 Contributi 2011 - Quota capitaria La misura dei contributi annuali per il 2011 da versare alla Cassa Mutua Nazionale è la seguente : a) Personale in servizio - Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree Professionali Contributo in misura fissa Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR per copertura Long Term Care A carico azienda A carico dipendente € 553,00 = 0,05% 0,05% 0,15% 0,05% b) Pensionati A carico del pensionato - Pensionato € 600,00 Art. 2 Contributi 2011 - Contributi Integrativi La misura del contributo integrativo per l’anno 2011 a carico dei Destinatari per la eventuale ammissione alla Cassa Mutua Nazionale di coniugi e famigliari è stata fissata, dal Comitato Amministratore, come segue: a. Personale in servizio Per i coniugi, anche se non conviventi, i famigliari conviventi non fiscalmente a carico, ed il convivente more uxorio con reddito tale da considerarsi non fiscalmente a carico, di Dirigenti, Quadri Direttivi ed Aree Professionali : - Coniugi/Convivente more uxorio e famigliari A carico del dipendente 4 Coniuge/Convivente more uxorio NFC € 252,00 Famigliare NFC € 300,00 b. Pensionati Per coniugi, anche se non conviventi, famigliari e conviventi more uxorio tutti conviventi con il Destinatario pensionato : - Coniuge e famigliari del pensionato A carico del pensionato Coniuge/Convivente more uxorio a carico € 60,00 Coniuge/Convivente more uxorio non fiscalmente a carico € 252,00 Famigliare a carico € 96,00 Famigliare non fiscalmente a carico € 300,00 Sono considerati non fiscalmente a carico i soggetti che raggiungono un reddito complessivo lordo annuo non inferiore ai limiti di legge (attualmente € 2.840,51=). I coniugi, i conviventi more uxorio ed i famigliari che esercitano attività di lavoro autonomo, professione libera, impresa individuale e/o agricola, indipendentemente dal reddito dichiarato, sono considerati sempre non fiscalmente a carico, quindi soggetti al versamento del relativo contributo integrativo. Sono considerati non fiscalmente a carico anche i coniugi, i conviventi more uxorio ed i famigliari che conseguono redditi presso uno Stato estero o percepiscono borse di studio a vario titolo in misura superiore ad € 2.840,51=. I figli, aventi reddito derivante esclusivamente da quote di pensione di reversibilità, sono equiparati ai figli fiscalmente a carico. In tali casi sarà necessario rivolgere specifica richiesta allegando autocertificazione attestante il percepimento della pensione di reversibilità e la circostanza che non vengono percepiti altri redditi. Art.3 Modalità di versamento dei contributi Per il versamento dei contributi vanno obbligatoriamente utilizzati i modelli: CMV1 : versamento quota fissa personale in servizio CMV2 : versamento quota percentuale personale in servizio CMV3 : versamento quota fissa pensionati prelevabili dal sito della Cassa Mutua Nazionale all’indirizzo www.cmn.bcc.it . 5 3.1 Personale in Servizio a. Contributi di quota capitaria in misura fissa ed integrativi per coniugi e famigliari CMV1 : versamento quota fissa personale in servizio La contabilizzazione da parte della Cassa Mutua Nazionale viene eseguita per causale, registrando ogni singolo importo riportato sul modulo di versamento. I contributi vanno indicati distintamente per causale nell’apposito riquadro. Ad inizio d’anno la valuta da indicare sui bonifici è 1/1/2011, mentre in corso d’anno dovrà essere quella del primo giorno del mese in cui è avvenuta l’assunzione. Ricordiamo sempre che deve intendersi mese intero anche la frazione di esso. L’invio del modello di versamento con indicazione dei contributi sia a carico Azienda che integrativi (per coniuge, famigliari e convivente more uxorio) a carico del Destinatario va effettuato entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno per dare un regolare avvio alle liquidazioni dell’anno stesso. L’addebito da parte della Cassa Mutua Nazionale avverrà, dopo aver effettuato i dovuti controlli della documentazione accompagnatoria, sul conto corrente che ciascuna Azienda intrattiene con l’ICCREA BANCA entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento del bonifico, indipendentemente dalla data ivi riportata. Sull’estratto conto periodico dell’ICCREA BANCA gli importi addebitati da Cassa Mutua Nazionale risulteranno analiticamente per singola causale, come indicato dall’Azienda sul modello di bonifico. Disposizioni di bonifico trasmesse con documentazione difforme a quella predisposta dalla Cassa Mutua Nazionale saranno respinte. Si raccomanda di non impartire direttamente ad ICCREA BANCA disposizioni di bonifico: si potrebbero generare casi di doppia registrazione con conseguente necessità di riconciliazione dei dati. b. Contributi di quota capitaria in misura percentuale CMV2 : versamento quota percentuale personale in servizio Con accordi sindacali del 27 settembre 2005 e del 13 aprile 2006 tra Federcasse e le OO.SS. interessate, è stato introdotto il contributo capitario in percentuale della retribuzione pari allo 0,10% (0,05% a carico delle aziende e lo 0,05% a carico del Destinatario). Il montante sul quale effettuare il conteggio è la retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, cosiddetto TFR. Il versamento di tale parte di quota capitaria va effettuato con cadenza mensile posticipata, valuta ultimo giorno del mese, utilizzando il mod. CMV2 ove è già indicato il mese di riferimento, mentre negli spazi successivi occorre riportare il montante su cui calcolare la percentuale e l’importo del versamento. Con gli accordi sindacali del 21 dicembre 2007 per quadri direttivi e le aree professionali e del 22 maggio 2008 per i dirigenti, stipulati tra Federcasse e le OO.SS. interessate, è stata introdotta, con decorrenza 01/01/2008, una copertura assicurativa per “long term care”, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza, da intendersi come incapacità di attendere, in via autonoma, alle attività elementari della vita quotidiana. Tale copertura assicurativa deve essere garantita dalla Cassa Mutua Nazionale in favore di ciascun dipendente iscritto alla stessa Cassa Mutua e va finanziata attraverso un 6 contributo mensile pari allo 0,15% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore da computare sulla retribuzione utile al calcolo del TFR. 3.2 Pensionati CMV3 : versamento quota fissa pensionati Il contributo di quota capitaria e quello per coniuge, famigliari e convivente more uxorio va versato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente che la Cassa Mutua Nazionale intrattiene con l’ICCREA BANCA le cui coordinate sono indicate di seguito. In alternativa è possibile effettuare il pagamento tramite l’azienda, compilando il mod. CMV3. Paese Cineuro CIN ABI CAB C/C IT 36 U 08000 03200 000800020504 Ad inizio anno i bonifici dovranno indicare la valuta del primo gennaio dell’anno cui il contributo si riferisce. Se il contributo a carico del pensionato dovesse avere decorrenza in corso d’anno, la valuta è quella del 1° giorno del mese di decorrenza. E’ da tener presente che la frazione di mese va considerata mese intero. Il pensionato che non comunica, con lettera raccomandata, indirizzata al Comitato Amministratore, entro il termine di 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, obbligandosi al versamento di contributi cumulativi a suo totale carico, la propria volontà di rimanere iscritto alla Cassa Mutua Nazionale, perde la qualifica di Destinatario delle prestazioni della Cassa stessa. Il lavoratore in quiescenza può rimanere iscritto solo come titolare; non può essere iscritto come coniuge o famigliare non fiscalmente a carico. Il pensionato ha facoltà di effettuare il versamento, anziché in unica soluzione con valuta 3 gennaio, in due rate semestrali, sempre con bonifico bancario, con valuta al 3 gennaio ed al 1 luglio di ciascun anno. Nel caso in cui il pensionato dovesse utlizzare la formula della rateizzazione, sarà cura della Cassa Mutua Nazionale predisporre e trasmettere per tempo apposito memo prima della scadenza di pagamento della seconda rata. 7 Contributi annuali 2011 Specchietto riepilogativo Destinatari in servizio Tipologia del Contributo Categoria Data Valuta Importo Quota Fissa Dirigenti € 553,00 Quadri direttivi 01/01/2011 € 553,00 Aree professionali € 553,00 Quota Percentuale (*) Dirigenti Ultimo 0,10% Quadri direttivi giorno di 0,10% Aree professionali ogni mese Quota Percentuale (**) Dirigenti Ultimo 0,20% Quadri direttivi giorno di 0,20% Aree professionali ogni mese Contributi integrativi Coniugi NFC € 252,00 Conviventi more uxorio NFC 01/01/2011 € 252,00 € 300,00 Famigliari NFC (*) Il montante sul quale effettuare il conteggio dello 0,10%, di cui lo 0,05% a carico delle aziende e lo 0,05% a carico dei lavoratori (Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree professionali), è la retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, cosiddetto TFR. (**) Il montante sul quale effettuare il conteggio dello 0,20%, di cui lo 0,15% a carico delle aziende e lo 0,05% a carico dei lavoratori (Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree professionali), è la retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, cosiddetto TFR. Ratei dei contributi in quota fissa per i Destinatari in servizio Gen Feb Mar Apr Mag Giu Dirigenti 553,00 506,90 460,80 414,70 368,70 322,60 Quadri direttivi Aree profesionali 553,00 506,90 460,80 414,70 368,70 322,60 Con./Conv. NFC 252,00 231,00 210,00 189,00 168,00 147,00 Famigliari NFC 300,00 275,00 250,00 225,00 200,00 175,00 Lug Ago Sett Ott Nov Dic Dirigenti 276,50 230,40 184,30 138,20 92,15 46,10 Quadri direttivi Aree professionali 276,50 230,40 184,30 138,20 92,15 46,10 Con./Conv. NFC 126,00 105,00 84,00 63,00 42,00 21,00 Famigliari NFC 150,00 125,00 100,00 75,00 50,00 25,00 8 Destinatari in quiescenza Tipologia del Contributo Categoria Data Valuta Importo Contributi cumulativi Pensionati € 600,00 Coniugi FC € 60,00 Conviventi more uxorio FC € 60,00 Vedi nota Famigliari FC € 96,00 (**) Coniugi NFC € 252,00 Conviventi more uxorio NFC € 252,00 Famigliari NFC € 300,00 (**) I Destinatari in quiescenza possono versare i contributi alla Cassa Mutua Nazionale in un'unica soluzione con valuta 03/01/2011 o in due rate semestrali di eguale misura con valuta 01/01/2011 e 01/07/2011. Ratei dei contributi per i Destinatari in quiescenza Gen Feb Mar Apr Mag Giu 600,00 550,00 500,00 450,00 400,00 350,00 Con./Conv. FC 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 Famigliari FC 96,00 88,00 80,00 72,00 64,00 56,00 Con./Conv. NFC 252,00 231,00 210,00 189,00 168,00 147,00 Famigliari NFC 300,00 275,00 250,00 225,00 200,00 175,00 Lug Ago Sett Ott Nov Dic 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 Con./Conv. FC 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Famigliari FC 48,00 40,00 32,00 24,00 16,00 8,00 Con./Conv. NFC 126,00 105,00 84,00 63,00 42,00 21,00 Famigliari NFC 150,00 125,00 100,00 75,00 50,00 25,00 Pensionato Pensionato 9 Cap.2 Anagrafe Art.1 Compilazione mod. CMA e mod.CMB Per comunicare alla Cassa Mutua Nazionale i dati anagrafici di nuove iscrizioni o quelli di semplici variazioni intervenute in nuclei già censiti, devono essere sempre utilizzati i mod. CMA e CMB. Sul modello CMA vanno riportati i dati del Destinatario, sia dipendente che pensionato, nonché quelli dell’eventuale coniuge superstite del Destinatario deceduto, mentre sul modello CMB vanno riportati quelli del coniuge o convivente more uxorio e dei famigliari sia a carico che non fiscalmente a carico. I modelli, per avere validità ai fini del censimento anagrafico presso la Cassa Mutua Nazionale, devono essere datati e sottoscritti dal Destinatario o del coniuge superstite. Utilizzando gli stessi modelli, vanno comunicate tempestivamente, entro 60 giorni, anche le variazioni che dovessero verificarsi in corso d’anno ( es: nuovo domicilio, telefono, e-mail, residenza, conto corrente, nascite, matrimoni, ecc...). Il Destinatario, come previsto dall’art. 4, comma 11, dello Statuto, che non provvede a comunicare le variazioni intervenute nell’ambito del proprio nucleo famigliare nei termini previsti, sarà escluso dalle prestazioni e sarà tenuto al rimborso di quelle eventualmente erogate nell’anno. Coloro che, pur avendone diritto, non risultino iscritti nel Registro anagrafico di Cassa Mutua Nazionale, qualunque ne sia stata la causa, potranno beneficiare delle prestazioni integrative sanitarie dal momento della regolarizzazione della posizione. La compilazione dei modelli CMA e CMB va effettuata inserendo i dati negli spazi appositamente previsti e barrando le caselle con le indicazioni prestampate (per es.: nel riquadro coniuge/convivente barrando il SI vuol dire che l’interessato è fiscalmente a carico, se invece si barra il NO significa che l’interessato è non fiscalmente a carico). ATTENZIONE - IMPORTANTE I modelli CMA, CMB, CMP/Consenso e bonifico vanno inviati in unica soluzione. In mancanza di uno dei suddetti moduli la posizione anagrafica non verrà aperta e di conseguenza non si procederà, in caso di richiesta, al rimborso di prestazioni fino al ricevimento di detti modelli. Art.1 bis Sospensione del rapporto di lavoro Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione il Destinatario rimane iscritto alla Cassa Mutua Nazionale. Qualora tale sospensione sia dovuta ad incarichi pubblici e/o sindacali, fermi restando i contributi da versare per i familiari non fiscalmente a carico, è stabilito un contributo annuale a carico del Destinatario equiparato all’importo previsto per i pensionati. 10 Art. 2 Cessazione del rapporto con Cassa Mutua Nazionale La cessazione del rapporto di lavoro determina automaticamente la perdita del requisito di Destinatario della Cassa Mutua Nazionale, senza bisogno di preavviso, a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della cessazione. Tale perdita del requisito coinvolge, conseguentemente, l’intero nucleo famigliare che, dalla stessa data, perde il diritto alle prestazioni. Al fine di evitare spiacevoli richieste di rifusione di prestazioni erogate illegittimamente, le Aziende sono invitate a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro con la massima tempestività. Particolarità in caso di cessazione del rapporto di lavoro: a. passaggio del lavoratore tra due Aziende aderenti alla Cassa Mutua Nazionale senza soluzione di continuità. In tale caso la nuova Azienda che ha assunto il lavoratore è tenuta a rimborsare, direttamente, su semplice richiesta dell’Azienda di provenienza, che ha versato il contributo per l'intero anno, i ratei di quota capitaria di competenza. Anche in questo caso la frazione di mese vale mese intero, per cui il conteggio del rateo va fatto a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il passaggio. b. cessazione per dimissioni / licenziamento. Con le dimissioni/licenziamento del Destinatario dall’Azienda cessa anche il rapporto con la Cassa Mutua Nazionale dalla stessa data. L’Azienda ed il dipendente, ciascuno per la quota di competenza, possono chiedere il rimborso di eventuali ratei a scadere direttamente alla Cassa Mutua Nazionale entro il termine di 60 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione. Il rimborso verrà effettuato solo se il nucleo famigliare di appartenenza del lavoratore non abbia ricevuto rimborsi per prestazioni sanitarie nel periodo dall’inizio dell’anno alla data di risoluzione del rapporto. Il rateo va richiesto nei termini appresso indicati (vedi “modalità per i rimborso dei contributi”, articolo 10 del presente cap. 2). La richiesta del rimborso di ratei di contributi integrativi per coniuge o convivente e per eventuali famigliari deve essere fatto a cura del dipendente. Non si darà luogo ad alcun rimborso qualora il nucleo famigliare avrà beneficiato, nell'anno, di prestazioni sanitarie da parte della Cassa Mutua Nazionale. c. cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza. Si possono verificare le seguenti circostanze: 1) l’interessato desidera rimanere iscritto alla Cassa Mutua Nazionale. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, l’interessato deve manifestare, per iscritto, preferibilmente a mezzo raccomandata indirizzata al Comitato Amministratore, la propria volontà di voler mantenere la qualifica di Destinatario delle prestazioni fornite dalla Cassa 11 Mutua Nazionale anche da pensionato (la comunicazione alla Cassa Mutua Nazionale del proseguimento del rapporto può essere effettuata anche con il mod. CMO). E’ necessario ed obbligatorio ricompilare, per la nuova posizione di pensionato, il modello CMA. La comunicazione va inviata alla Cassa Mutua Nazionale entro 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro obbligandosi al versamento di contributi cumulativi a proprio carico, stabiliti per tale categoria di Destinatari, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto. I ratei di quota capitaria potranno essere rimborsati all’Azienda che ne ha fatto richiesta, secondo le modalità in uso, solamente se il Destinatario ed il suo nucleo famigliare non abbiano ricevuto prestazioni nell’anno di riferimento prima della cessazione del rapporto di lavoro. 2) l’interessato non desidera rimanere iscritto alla Cassa Mutua Nazionale. La mancata richiesta da parte dell’interessato nei termini precedentemente indicati (60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro) di rimanere Destinatario delle prestazioni della Cassa Mutua Nazionale costituisce, di per sé, motivo di rinuncia, anche per futuro, ad usufruire dei benefici della Cassa. L’Azienda può chiedere il rimborso di eventuali ratei a scadere direttamente alla CMN entro 60 giorni dal primo del mese successivo alla cessazione, secondo le modalità e le condizioni stabilite per i rimborsi (vedi articolo 10 del presente capitolo 2). E’ opportuno, per evitare eventuali successive contestazioni, che l’Azienda faccia sottoscrivere la rinuncia da parte dell’interessato. d. decesso del Destinatario in servizio o in pensione Nel caso di decesso del Destinatario in attività di servizio o in pensione, non si procede ad alcun rimborso di eventuali ratei. Il coniuge superstite ed i famigliari del Destinatario continueranno a godere della copertura sanitaria fino alla fine dell’anno, solo se censiti nel registro anagrafico della Cassa Mutua Nazionale. Il coniuge/convivente more uxorio superstite potrà fare richiesta, con domanda indirizzata al Comitato Amministratore della Cassa Mutua Nazionale, per sé, se risultante dal registro anagrafico, ed eventuali figli, se censiti, di mantenere l’iscrizione alla CMN. Il coniuge/convivente more uxorio sarà parificato allo status di pensionato e dovrà versare il contributo di volta in volta determinato per tale categoria di Destinatari. Art. 3 Rifiuto / Esclusione a. In caso di rifiuto delle prestazioni da parte del Destinatario in servizio, da comunicare in forma scritta, l'Azienda è tenuta a versare egualmente il contributo di quota capitaria ed i contributi a proprio carico in quote percentuali, sia ordinari che per la copertura LTC, alla Cassa Mutua Nazionale fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Destinatario che rifiuta le prestazioni della Cassa Mutua Nazionale non potrà più essere riammesso come beneficiario delle stesse. Il recesso del coniuge o di altri famigliari non fiscalmente a carico, richiesto dal Destinatario, si estende automaticamente a tutti i membri del nucleo famigliare non fiscalmente a carico. b. L’esclusione del Destinatario dalle prestazioni è sempre deliberato dal Comitato Amministratore a seguito di gravi inadempimenti alle Norme Regolatrici di cui all’art. 2 dello 12 Statuto. L’esclusione può avvenire d’ufficio per coloro non in regola con il versamento del rispettivo contributo, senza obbligo di comunicazione all’interessato. Il Destinatario escluso non potrà essere riammesso, per il futuro, alla Cassa Mutua Nazionale. Art. 4 Elenco iscritti, pensionati e famigliari Per operare le verifiche dell'esatta corrispondenza tra il Registro anagrafico di Cassa Mutua Nazionale e la posizione in azienda dei Destinatari, viene trasmesso, all’inizio di ogni anno, apposito elenco degli iscritti e del relativo nucleo famigliare, se esistente. I dati in elenco sono relativi a ciascun nominativo, Destinatari e componenti il nucleo famigliare, così come acquisiti dalle schede e dai successivi aggiornamenti fatti pervenire alla Cassa Mutua Nazionale dagli interessati direttamente o tramite l'Azienda di appartenenza. Le Aziende dovranno fornire una conferma dell’esattezza dei nominativi dei dipendenti ed acquisire dai dipendenti stessi una conferma dei componenti il nucleo famigliare. Con l'obiettivo di privilegiare comunicazioni rapide è stato posto in essere il servizio di posta elettronica direttamente con l’ufficio anagrafe al seguente indirizzo : [email protected] In caso di discordanze, errori ed omissioni nei dati riportati in elenco si potrà procedere alla rettifica segnalando le discordanze. Art. 5 Codice della Privacy – D.Leg. 30 giugno 2003, n° 196 (mod. CMP/Informativa e mod. CMP/Consenso) Il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n° 196, definito “Codice della Privacy”, regola e garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. La Cassa Mutua Nazionale, per la particolare attività svolta a favore dei propri assistiti, tratta dati sia personali che sensibili dei Destinatari e del loro nucleo famigliare. La procedura stabilita dalla normativa richiede alcuni adempimenti fra cui l'informativa da parte di chi tratta i dati personali e sensibili ed il consenso da parte dell'interessato al trattamento stesso. A tale proposito è stata realizzata la modulistica necessaria composta dal mod. CMP/I che riguarda l'informativa della Cassa Mutua Nazionale all'interessato sul trattamento dei dati personali e sensibili e dal mod. CMP/C che rappresenta il consenso scritto dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili e di quelli dei propri famigliari, da ritornare alla Cassa Mutua Nazionale. Una particolare attenzione va dedicata alla compilazione del mod. CMP/C per quanto riguarda la firma dei famigliari. La firma che va apposta deve essere quella personale di ciascun membro della famiglia. Se sono indicati figli minori, la firma deve essere di uno dei genitori che eserciti la patria potestà. Alla maggiore età (18 anni) dei minori il mod. CMP/C dovrà essere ricompilato da tutti i componenti il nucleo famigliare. La mancata trasmissione del mod. CMP/C può determinare il blocco dei rimborsi previsti nel Regolamento Annuale delle prestazioni anche in presenza di regolare versamento dei contributi. 13 Art. 6 Iscrizioni Tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, non in prova, acquisiscono la qualifica di Destinatario della Cassa Mutua Nazionale all’atto della loro assunzione da parte dell’Azienda che dovrà provvedere al versamento della quota capitaria in proporzione ai dodicesimi riferiti ai mesi mancanti alla fine dell’anno in corso, compreso il mese dell’assunzione. La frazione di mese va considerata mese intero. La valuta da assegnare al versamento è quella del primo giorno del mese in cui è avvenuta l’assunzione. Le prestazioni saranno rese sin dal giorno dell’assunzione, ma non potranno essere richieste ed erogate prima del termine del periodo di prova. Nel caso in cui il lavoratore non dovesse essere confermato al termine del periodo di prova, l’Azienda potrà richiedere il rimborso dell’intera quota capitaria versata ( indicare nel mod. CMC “mancato superamento periodo prova” ) senza che l’interessato abbia diritto ad alcuna prestazione. Il neo assunto può richiedere l’iscrizione del coniuge non fiscalmente a carico e di altri famigliari entro il primo grado, purché conviventi non fiscalmente a carico e del convivente more uxorio con reddito lordo superiore a € 2840,51=, nei termini previsti dallo Statuto. L’iscrizione di un soggetto fiscalmente non a carico comporta l’iscrizione di tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni, a meno che non siano iscritti ad altri Fondi sanitari o godano di specifiche polizze assicurative di malattia o sanitarie. In tal caso, per detti soggetti cade l’obbligo dell’iscrizione. Qualora in futuro per tali soggetti venisse chiesta l’iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale, il Destinatario dovrà documentare compiutamente le coperture sanitarie pregresse degli interessati per ottenerne l’ammissione. Non è previsto dallo Statuto, per il solo coniuge non fiscalmente a carico, l’obbligo della convivenza. Il Destinatario, per l’iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale del coniuge e di eventuali famigliari non fiscalmente a carico deve richiedere l’ammissione entro 60 giorni dalla data di assunzione, pena decadenza del diritto per l’anno in corso. In caso di tardiva presentazione (oltre i 60 giorni) della richiesta, i famigliari sopra indicati potranno beneficiare delle prestazioni della Cassa Mutua Nazionale a decorrere dal 1° giorno dell’anno successivo a quello della richiesta stessa. La richiesta si intende tardiva se pervenuta alla Cassa Mutua Nazionale dopo il termine di 60 giorni e non oltre la fine dell’anno. La Cassa Mutua Nazionale terrà conto del timbro postale di spedizione, nel caso la richiesta dovesse essere spedita alla scadenza del 60mo giorno. Esempi esplicativi: Caso A) Neo-assunto il 15 febbraio 2011. Il prestatore di lavoro subordinato assunto il 15/02/2011 deve richiedere l’iscrizione del coniuge e/o di eventuali famigliari non fiscalmente a carico entro il sessantesimo giorno dalla data dell’assunzione, nel caso specifico entro il 16 aprile 2011. Qualora la richiesta pervenisse alla Cassa Mutua Nazionale oltre tale data, l’iscrizione decorrerà dal 1 gennaio 2011. 14 Caso B) Prestatori di lavoro in attività di servizio. Il prestatore di lavoro in attività di servizio che contragga matrimonio od instauri una convivenza more uxorio, deve iscrivere il famigliare non fiscalmente a carico negli stessi termini come indicato per i caso A). Si ricorda che lo Statuto (art. 4, comma 12) della Cassa Mutua Nazionale definisce con il termine di “famigliari “ i parenti di primo grado del Destinatario (figli e genitori). Non possono, quindi, essere ammessi alla Cassa Mutua Nazionale fratelli e sorelle del Destinatario perché famigliari di secondo grado. Tra i famigliari a carico sono compresi anche affiliati e minori in affidamento temporaneo. Il figlio del coniuge è equiparato al famigliare non fiscalmente a carico, tranne che per i casi di adozione. I figli che contraggono matrimonio o convivono more uxorio, formando un nuovo nucleo famigliare, perdono i requisiti per rimanere iscritti alla Cassa Mutua Nazionale a partire dalla data dell’evento. I Destinatari che contraggono matrimonio devono allegare al modello CMB certificato di matrimonio o stato di famiglia. I figli di Destinatari legalmente separati e/o divorziati che convivono con l’altro coniuge ed i figli riconosciuti possono beneficiare delle prestazioni di Cassa Mutua Nazionale fino al compimento della maggiore età (18° anno di età), se presenti nel frontespizio del modello per la dichiarazione dei redditi del destinatario. Successivamente alla maggiore età, possono continuare a beneficiare delle prestazioni solo se fiscalmente a carico del destinatario. Art. 7 Riammissione di coniuge e famigliari non fiscalmente a carico. (Art.4, comma 6, dello Statuto) Il Destinatario può richiedere la riammissione ai benefici della Cassa Mutua Nazionale del coniuge/convivente more uxorio e/o di altri famigliari non fiscalmente a carico, se altrove non esclusi, per non più di una volta. In caso di riammissione, il diritto alla prestazione decorre dopo sei mesi dalla riammissione stessa, mentre il versamento del contributo va effettuato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta di riammissione. Il contributo deve essere versato con le modalità previste in precedenza e con valuta del primo giorno del mese successivo dal quale decorre la riammissione. La Cassa Mutua Nazionale comunicherà all’interessato l’accettazione della richiesta di riammissione dopo la verifica della documentazione che la richiesta stessa impone. 15 Art. 8 Personale in esodo usufruendo del “Fondo di Sostegno al Reddito” D.M. 157/2000 Coloro che, usufruendo del “Fondo di Sostegno al Reddito” di cui al D.M. 157/2000, terminano il rapporto di lavoro con l’Azienda di appartenenza, possono continuare ad essere Destinatari delle prestazioni della Cassa Mutua Nazionale. Gli interessati saranno equiparati ai pensionati a tutti gli effetti sia normativi che contributivi. Per l’accoglimento della richiesta è necessario presentare alla Cassa Mutua Nazionale la seguente documentazione : a. domanda rivolta al Comitato Amministratore di conservazione dell’iscrizione. Questa può essere sostituita dai modelli anagrafici CMA e CMB indicando il nuovo status di pensionato; b. copia dell’accordo sindacale nel quale deve essere individuata la parte tenuta al versamento dei contributi; c. copia dell’accettazione dell’INPS ad erogare le prestazioni con l’utilizzo del “Fondo di Sostegno al Reddito”. Art. 9 Assistenza intera vita La Cassa Mutua Nazionale fornisce la propria assistenza e le prestazioni indicate nel regolamento sanitario durante l’intero ciclo vitale del Destinatario e dei suoi familiari, previo versamento dei contributi a suo carico stabiliti di tempo in tempo dal Comitato Amministratore. Il venir meno dell’iscrizione del Destinatario per qualunque motivo determina l’automatica cessazione, alla stessa data, di tutto il nucleo famigliare. Art. 10 Modalità per il rimborso di contributi La procedura per la richiesta di eventuali rimborsi di contributi prevede i seguenti casi : a. rimborso di quote capitarie dovuto ad errori materiali o errate comunicazioni dell’Azienda: I rimborsi dovuti a doppi versamenti od errori per inesatte comunicazioni da parte delle Aziende interessate o del Destinatario verranno soddisfatti all’atto del loro riscontro, con valuta giorno operazione, previo formale richiesta; b. rimborso di ratei di contributo annuale dovuti a cessazione del rapporto di lavoro: il rimborso di ratei di quota capitaria va richiesto, pena decadenza, nel termine di 60gg. (sessanta giorni) dal primo del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente. In caso di tardiva richiesta non si darà corso al alcun rimborso. 16 La Cassa Mutua Nazionale provvederà ad effettuare il rimborso in dodicesimi (della quota capitaria) nel termine di sessanta giorni a partire dal mese successivo rispetto alla data di decadenza del diritto del Destinatario ad usufruire di prestazioni sanitarie, ed applicherà al bonifico la valuta del giorno dell’operazione. Non verrà dato seguito ad alcun rimborso qualora nell’ambito del nucleo famigliare siano state erogate prestazioni sanitarie. c. famigliare non fiscalmente a carico divenuto a carico Nel caso di coniuge e famigliare, non fiscalmente a carico, nonché convivente more uxorio con reddito superiore a quello previsto per essere considerato famigliare a carico, beneficiari delle prestazioni della Cassa, che, in corso d’anno, divengano famigliare fiscalmente a carico, il Destinatario sarà esonerato dal relativo contributo integrativo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Art. 11 Controlli da parte della Cassa Mutua Nazionale La Cassa Mutua Nazionale potrà effettuare, in qualunque momento, controlli ed accertamenti circa la posizione anagrafica dei Destinatari, richiedendo eventuali certificati e documentazioni. Qualora emergessero dubbi sulla legittimità della posizione, verranno sospese le prestazioni e sottoposto il caso al Comitato Amministratore. Art. 12 Sito WEB e posta elettronica Ogni Destinatario può consultare il sito WEB della Cassa Mutua Nazionale visibile tramite rete P01-NET, e su INTERNET al seguente indirizzo : WWW.CMN.BCC.IT Art. 13 Provvedimenti amministrativi Il mancato rispetto delle norme statutarie, delle presenti istruzioni operative e del regolamento annuale delle prestazioni, nonché eventuali irregolarità o manomissioni riscontrate nella documentazione presentata per il rimborso, verranno sanzionate dal Comitato Amministratore in applicazione della norma prevista dall’art. 3 dello statuto, comma 10, terzo alinea, sempre che non si debba procedere altrimenti per i casi più gravi. Nel caso di sospensioni temporanee deliberate dal Comitato Amministratore, il contributo alla Cassa Mutua Nazionale deve essere egualmente versato. 17 Notiziario a cura del Coordinamento Nazionale Banche di Credito Cooperativo FABINFORMA B.C.C. CASSA MUTUA NAZIONALE Scheda sinottica delle prestazioni - 2011 PRESTAZIONI OSPEDALIERE ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► Ricovero con intervento chirurgico (art. 5.1.1) Franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00 solo sugli onorari medici. Franchigia del 30% sui diritti di sala operatoria,protesi,assistenza nel corso del ric. Franchigia del 20 % sulle prestazioni pre/post ricovero. Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno. Ricovero senza intervento chirurgico (art. 5.1.2) Franchigia del 30% sulle spese inerenti il ricovero. Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno. Franchigia del 20% sulle prestazioni post ricovero. Intervento in regime ambulatoriale o day hospital (art. 5.1.3) Franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00 solo sugli onorari medici. Franchigia del 30% sui diritti di sala operatoria,medicinali ed esami diagnostici nel corso dell’intervento Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno Parto cesareo (art. 5.2.1) Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno. Nessuna franchigia - Massimale € 6.500,00. Parto naturale (art. 5.2.2) Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno. Nessuna franchigia - Massimale € 2.000,00. Trattamento terapeutico per neonati (art. 5.2.3) Franchigia 10%. - Massimale € 1.000,00 Intervento per correzione difetto rifrattivo (art. 5.3) Massimale per un occhio € 1.035,00. Massimale per entrambi gli occhi € 1.550,00 Diaria per ricovero con intervento o parto (art. 5.5.1) € 100,00 al giorno per massimo 200 giorni Massimale di € 1.000,00 per prestazioni riabilitative nei 120 gg. post ricovero (grandi interventi) Diaria per ricovero senza intervento (art. 5.5.2) € 100,00 al giorno per massimo 100 giorni per qualsiasi tipo di prestazione Diaria per neonati (art. 5.5.3) € 100,00 al giorno per massimo 25 giorni a partire dal 6°giorno a neonato Diaria day hospital (art. 5.5.4) € 100,00 al giorno per massimo 30gg all’anno Notiziario a cura del Coordinamento Nazionale Banche di Credito Cooperativo FABINFORMA B.C.C. PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE Alta diagnostica (art. 6.1) ► Franchigia del 30% – Massimale € 7.750,00 Visite specialistiche (art. 6.2.a) ► accompagnate dal certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista che ha effettuato la visita: Franchigia 20% - rimborso massimo € 200,00. ► Massimale complessivo A+B= € 2.000,00 Visite specialistiche (art. 6.2.b) ► senza certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista che ha effettuato la visita: Franchigia 50% - rimborso massimo € 100,00. ► Massimale complessivo A+B= € 2.000,00 Analisi, esami diagnostici e di laboratorio (art. 6.3) ► con certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista, franchigia 25% ► senza certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista, franchigia 50% ► Massimale € 1.500,00 Chemioterapia, radioterapia, cobaltoterapia (art. 6.4) ► Nessuna franchigia – Massimale € 7.750,00 Ticket (art. 6.5) ► Nessuna franchigia – Nessun massimale – Qualsiasi tipo di prestazione anche odontoiatriche Fisioterapia (art. 6.6) ► Franchigia 30% - Massimale € 1.000,00 ► Con prescrizione anche di reumatologo,neurologo,cardiologo, medico dello sport ► Fatturate da centro medico/sanitario o da studio fisioterapico, anche in collaborazione con piscine comunali. Logopedia e Riabilitazione psicomotoria fino al compimento del 16° anno (art. 6.7) ► Franchigia 30% - Massimale € 1.500,00 Prestazioni omeopatiche ed agopuntura (art. 6.8) ► Franchigia 50% - Massimale € 500,00 Trattamenti chiropratici ed osteopatici (art. 6.9) ► Franchigia 50% - Massimale € 500,00 Sostituzione riparazione parti anatomiche (art. 6.10) ► Acquisto: franchigia 20% - Massimale € 3.000,00 ► Riparazione: franchigia 20% - Massimale € 1.000,00 Inseminazione/Fecondazione assistita (art. 6.11) ► Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00 Odontoiatria da infortunio (art. 6.12) ► Franchigia 30% - Massimale € 1.500,00 Gravidanza (art. 6.13) ► Nessuna franchigia – Massimale € 2.500,00 ► Amniocentesi/Villocentesi rimborsate al 50% fino al compimento del 35° anno di età Notiziario a cura del Coordinamento Nazionale Banche di Credito Cooperativo FABINFORMA B.C.C. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE Trasporto in Italia (art. 7.1) ► Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00 Prestazioni infermieristiche (art. 7.2.a) ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► Rimborso massimo € 40,00 al giorno, massimo 30gg Accompagnatore (art. 7.2.b) Rimborso massimo € 80,00 al giorno. Massimale € 2.500,00 Forniture ortopediche (art. 7.2.c) Nessuna franchigia – Massimale € 500,00 Trasporto all’estero (art. 7.2.d) Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00 Trasporto della salma (art. 7.3) Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00 Acquisto lenti (art. 7.4) Franchigia 30% Massimale € 200,00 a persona Massimale € 300,00 a persona per difetti di rifrazione, anche per sommatoria, superiori alle 5 diottrie ad almeno 1 occhio Massimale ogni 12 mesi per bambini fino al compimento del 12° anno d’età anche senza modifica visus. Ortodonzia fino al compimento del 18° anno (art. 7.5) Franchigia 25% - Massimale € 2.000,00 Recupero da tossicodipendenza/etilismo (art. 7.6) Indennità € 2.000,00 Apparecchi acustici (art. 7.7) Nessuna franchigia – Massimale € 2.000,00 Estrazione ottavi (art. 7.9) Franchigia 30% - Massimale € 750,00 per qualsiasi causa, basta sia rilevata da OPT Asportazione nei (art. 7.10) Franchigia 30% - Massimale € 250,00 Radiologia odontoiatrica (art. 7.11) Franchigia 30% - Massimale € 250,00 Gnatologia (art. 7.12) Franchigia 30% - Massimale € 250,00 Vaccino contro il Papillomavirus (art. 7.13) Franchigia 50% - Massimale € 280,00 N.B. INTRAMOENIA: rimborso spese aggiuntive fatturate dalle strutture private quando richiesto dal medico della struttura pubblica. Notiziario a cura del Coordinamento Nazionale Banche di Credito Cooperativo FABINFORMA B.C.C. Rimborso plantari ► Franchigia 30% - Massimale € 250,00 anno/nucleo familiare Portatori di handicap – prestazioni riabilitative ► Franchigia 30% - Massimale € 500,00 anno a persona I.V.A. ► L’I.V.A. non è mai rimborsabile Long Term Care in stato di non autosufficienza temporanea ovvero non stabilizzata con accertamento di almeno 40 punti (esclusi i casi di cui all’art. 16 della polizza LTC) ► rimborso, fino a concorrenza del massimale una-tantum di € 20.000,00, delle spese sostenute per l’acquisto di presidi sanitari, ausili terapeutici, strutture mobili finalizzate al superamento delle barriere architettoniche. CASSA MUTUA NAZIONALE Istruzioni Operative - 2011 Modifiche in vigore dal 1° gennaio 2011 I figli di destinatari legalmente separati e/o divorziati che convivono con l’altro coniuge ed i figli riconosciuti possono beneficiare delle prestazioni della C.M.N. fino al compimento della maggiore età, se presenti nel frontespizio del modello per la dichiarazione dei redditi del destinatario. Successivamente alla maggiore età, solo se fiscalmente a carico del destinatario. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione il Destinatario rimane iscritto alla CMN. Qualora tale sospensione sia dovuta ad incarichi pubblici e/o sindacali, fermi restando i contributi da versare per i familiari fiscalmente non a carico, è stabilito un contributo annuale a carico del Destinatario equiparato all’importo previsto per i pensionati. cassa mutua nazionale per il personale delle banche di credito cooperativo Regolamento Annuale delle prestazioni – 2011 Approvato dal Comitato Amministratore il 14 dicembre 2010 INDICE Premessa……………………………………………………………………………. 3 Capitolo 1 - Nozioni Generali……………………………………………………… 4 Articolo 1 – Oggetto del Regolamento Annuale delle prestazioni…. 4 Articolo 2 – Tipologia delle prestazioni……………………………. 4 Articolo 3 – Definizioni…………………………………………...... 4 Articolo 4 – Beneficiari delle prestazioni…………………………… 6 Capitolo 2 – Prestazioni Ospedaliere……………………………………………….. 6 Indicazioni sulla documentazione…………………………………………… 6 Termini per l’invio della documentazione…………………………………… 7 Articolo 5 – Prestazioni Ospedaliere………………………………… 7 Capitolo 3 – Prestazioni Extraospedaliere ed Aggiuntive…………………………… 11 Indicazioni sulla documentazione……………………………………………. 11 Termini per l’invio della documentazione…………………………………… 12 Articolo 6 – Prestazioni Extraospedaliere……………………………. 12 Articolo 7 – Prestazioni Aggiuntive………………………………….. 17 Capitolo 4 – Altre disposizioni………………………………………………………. 21 Articolo 8 – Limiti delle prestazioni…………………………………. 21 Articolo 9 – Copertura vita intera……………………………………. 22 Articolo 10 – Termini di aspettativa…………………………………... 22 Articolo 11 – Estensione territoriale e modifiche al Regolamento Annuale delle prestazioni………………………………. 22 Articolo 12 – Denuncia dell’infortunio o della malattia: Obblighi del Beneficiario……………………………….. 23 Articolo 13 – Criteri di rimborsabilità………………………………... 23 Allegato 1 – Elenco Interventi chirurgici…………………………………………….. 24 Allegato 2 – Prestazioni in forma indiretta…………………………………………… 26 2 PREMESSA 1. Lo Statuto della Cassa Mutua Nazionale, all’art. 3, 2° comma, recita: L’erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l’accettazione, da parte dell’interessato, delle norme dello Statuto e delle disposizioni attuative emanate dal Comitato Amministratore (…). Lo Statuto è stato inviato a ciascuna Azienda, per la distribuzione ai Destinatari in servizio ed in quiescenza. 2. Il presente Regolamento Annuale delle prestazioni si compone di 13 articoli e di 2 allegati ed ha validità dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, definito come “anno sanitario”, salvo eventuali modifiche che fossero apportate in corso d’anno. 3. Le prestazioni sanitarie, fatti salvi gli articoli 6.2.b), 6.3), 6.5), 6.13), devono essere giustificate da uno stato patologico. Sono, pertanto, escluse le prestazioni a carattere di prevenzione. 4. Le richieste di rimborso devono essere corredate della documentazione medica prevista dal presente Regolamento Annuale delle prestazioni e devono essere inviate alla Cassa Mutua Nazionale nei termini stabiliti dallo stesso (cfr. Termini per l’invio della documentazione a pag. 7 per prestazioni Ospedaliere e a pag. 12 per prestazioni Extraospedaliere ed Aggiuntive). 5. Le richieste di rimborso non in regola con le norme del presente Regolamento Annuale delle prestazioni verranno respinte. 6. Le richieste di rimborso vanno effettuate con l'apposita modulistica predisposta dalla Cassa Mutua Nazionale e rilevabile dal sito all’indirizzo www.cmn.bcc.it. 7. Qualunque manomissione delle documentazioni mediche e di spesa sarà severamente sanzionata, facendo decadere ogni possibilità di rimborso. 8. I documenti di spesa, notule, parcelle, fatture e simili, per essere rimborsabili, devono essere conformi alla normativa fiscale in vigore. 9. La documentazione, per accedere ai benefici della Cassa Mutua Nazionale, deve essere prodotta sempre e solo in ORIGINALE. 10. La Cassa Mutua Nazionale rimborsa esclusivamente le prestazioni esplicitamente indicate in ciascun articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste. Limiti delle prestazioni sono espressi all’art. 8) del presente Regolamento Annuale delle prestazioni. 11. La Cassa, in relazione alle prestazioni per le quali viene presentata domanda di rimborso, si riserva di richiedere in ogni momento ulteriore documentazione riguardante patologie, esami, analisi, spese e quant’altro ritenga necessario per l’evasione della pratica, nonché sottoporre il beneficiario a visita medica di controllo a carico della Cassa. In caso di rifiuto dell’invio dei documenti richiesti o di sottoporsi a visita medica la Cassa potrà valutare la possibilità di interrompere il rimborso. 12. E’ esclusa dal rimborso l’IVA applicata a qualsiasi tipologia di spesa. 3 CAPITOLO 1 Nozioni generali Articolo 1 Oggetto del Regolamento Annuale delle prestazioni Il presente Regolamento Annuale delle prestazioni, predisposto ed approvato dal Comitato Amministratore, disciplina l’erogazione delle prestazioni sanitarie in esso indicate. Termini, limiti, modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni sono descritti e regolati dagli articoli che seguono. Eventuali interpretazioni e chiarimenti su norme del presente Regolamento Annuale delle prestazioni potranno essere fornite solo dal Comitato Amministratore. Articolo 2 Tipologia delle prestazioni Le prestazioni erogate dalla Cassa Mutua Nazionale, direttamente o per il tramite di strutture di supporto, si suddividono in Ospedaliere, Extra-ospedaliere ed Aggiuntive. Le prestazioni verranno riconosciute solo in dipendenza di malattie o stati patologici accertati, gravidanza ed infortuni verificatisi nel corso dell’anno sanitario, fatti salvi gli articoli 6.2.1.b), 6.2.2), 6.3), 6.11). Le prestazioni verranno rese sulla base delle disponibilità contributive dell’esercizio. Il Comitato Amministratore potrà variare, in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, termini e modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni. Delle avvenute variazioni verrà data pubblicità a mezzo di apposita circolare alle Aziende, con il compito di informare i propri dipendenti, mentre i Destinatari in quiescenza verranno informati direttamente dalla Cassa Mutua Nazionale. Qualsiasi informativa verrà inoltre pubblicizzata sulla pagina WEB della Cassa Mutua Nazionale consultabile sia per mezzo del sistema di rete Intranet P01- NET che in Internet al seguente indirizzo: www.cmn.bcc.it Le richieste di rimborso, in caso di modifica del Regolamento Annuale delle prestazioni in corso d'anno, saranno evase, da parte della Cassa Mutua Nazionale, con applicazione delle norme vigenti al momento della spesa o della data di ricovero ospedaliero, sempre se corredate della documentazione prevista. Articolo 3 Definizioni Definizione dei termini che verranno utilizzati nel testo che segue : per “Cassa”: la Cassa Mutua Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo per “Destinatario”: i prestatori di lavoro subordinato ed i pensionati, quali titolari del diritto di assistenza per “Beneficiario”: i soggetti aventi diritto alle prestazioni a norma dello Statuto per “ famigliare” i famigliari del Destinatario, beneficiari delle prestazioni a norma dello Statuto 4 per “ nucleo famigliare” per “infortunio”: per “malattia” / "patologia": per “prevenzione” per “regime di ricovero” per “ricovero ordinario”: per “ricovero in day-hospital”: per “ricovero in day-surgery”: per “intervento ambulatoriale”: per “cartella clinica” per ”franchigia”: per “assistenza infermieristica”: per “Rete convenzionata”: per “medico chirurgo”: per “medico specialista”: per “fisioterapista”: per “massimale” per “logopedista” il Destinatario ed i suoi famigliari beneficiari delle prestazioni a norma dello Statuto ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio insieme di provvedimenti sanitari che hanno lo scopo di prevenire le malattie forma di erogazione dell’assistenza ospedaliera. Può assumere le modalità di “ricovero ordinario” e ricovero in “day hospital” (ricovero in regime di degenza diurna) ricovero programmato o d’urgenza della durata di uno o più giorni per il trattamento di patologie non gestibili in ambito ambulatoriale e/o domiciliare. Il ricovero ordinario prevede obbligatoriamente l’apertura di cartella clinica ricovero programmato a ciclo diurno, di durata inferiore ad una giornata, con erogazione di prestazioni multiprofessionali e plurispecialistiche che non possono essere eseguite a livello ambulatoriale poiché richiedono osservazione medica ed infermieristica protratta. Può esaurirsi in un solo giorno o ripetersi con cicli di ricoveri diurni programmati. Il ricovero diurno (day hospital) prevede obbligatoriamente l'apertura di una cartella clinica valida per tutto il periodo di ricovero e per più accessi nell'arco di un anno. ricovero in day-hospital a fini chirurgici prestazioni chirurgiche effettuate presso ambulatorio pubblico o privato documento legale di ricovero, previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente percentuale delle spese non coperte dalla Cassa che rimangono a carico del beneficiario l’assistenza prestata da persona fornita di specifico diploma e di abilitazione alla professione rete di case di cura, di ambulatori medico specialistici, studi odontoiatrici ed altre strutture sanitarie convenzionate in Italia ed all’estero con la Cassa direttamente e/o tramite altro operatore laureato in medicina e chirurgia ed iscritto al relativo albo professionale laureato in medicina e chirurgia e con titolo accademico di specializzazione in una specifica branca della medicina; iscritto al relativo albo professionale tecnico diplomato, specializzato e abilitato all’esecuzione di terapie fisiche livello massimo di rimborso, per persona o nucleo famigliare, corrisposto dalla Cassa nell’anno di vigenza del presente Regolamento Annuale delle prestazioni operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge trattamenti riabilitativi delle patologie del linguaggio 5 per “protesi” per “terapista della psicomotricità” per “infiltrazioni articolari” per “lenti a contatto a lunga durata” dispositivi artificiali che sostituiscono la funzionalità di un arto operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge trattamenti riabilitativi delle malattie neuropsichiatriche infantili le infiltrazioni alle grandi articolazioni, ovvero: caviglia, ginocchio, anca, polso, gomito, spalla e per la colonna vertebrale solo le cerniere C6-D1 e D12-L1. lenti a contatto per le quali è previsto un utilizzo minimo di sei mesi Articolo 4 Beneficiari delle prestazioni Hanno diritto alle prestazioni della Cassa i Destinatari, i loro famigliari fiscalmente a carico e il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito non superiore a quello previsto per essere considerato famigliare fiscalmente a carico. Su richiesta scritta, il Comitato Amministratore ammette a beneficiare delle prestazioni della Cassa anche il coniuge, anche se non convivente, e altri famigliari conviventi con il Destinatario, dietro versamento di contributi integrativi a carico di quest’ultimo. Allo stesso beneficio è ammesso, su richiesta scritta del Destinatario, anche il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito superiore a quello previsto per essere considerato famigliare a carico. I famigliari e gli altri soggetti di cui ai commi precedenti cessano di beneficiare delle prestazioni della Cassa con il venir meno dei requisiti per la loro ammissione o del Destinatario loro dante causa, come in caso di inosservanza delle altre condizioni previste. La copertura, in generale, si intende valida indipendentemente dalle condizioni fisiche dei beneficiari alla data di assunzione del Destinatario. Il Comitato Amministratore, in relazione a casi ritenuti di particolare gravità, può, eccezionalmente, deliberare interventi assistenziali di solidarietà con l’erogazione di prestazioni sanitarie una tantum. CAPITOLO 2 Prestazioni Ospedaliere Indicazioni sulla Documentazione Per poter accedere alle prestazioni indicate nel seguente articolo 5) occorre presentare, insieme alla richiesta di rimborso, la seguente documentazione: 1. Cartella clinica rilasciata dalla struttura sanitaria (casa di cura, ospedale, etc…) in copia conforme per tutti i casi di ricovero con e senza intervento chirurgico, parto, day hospital e day surgery. In caso di intervento ambulatoriale occorre la relazione medica dell’intervento. 2. Fattura della struttura sanitaria (casa di cura, ospedale, etc…) con indicazione, in forma analitica, delle spese sostenute per : degenza, ospitalità accompagnatore, sala operatoria, medicinali, cure e terapie, esami diagnostici ed ogni altra spesa sanitaria di competenza della struttura sanitaria. Sono escluse le spese riguardanti il confort (supplementi telefono, televisore, frigobar e quant’altro), i costi amministrativi, di segreteria e rilascio della cartella clinica, i bolli e le spese non sanitarie. La Cassa potrà richiedere eventuali ulteriori dettagli. E’ esclusa dal rimborso l’IVA applicata a qualsiasi voce di spesa. 6 3. Fatture/ricevute fiscali ( tutte in esenzione di IVA come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 N° 633 art. 10, N° 18) e 19), e successive modificazioni ) riguardanti prestazioni mediche dell’equipe che ha svolto l’intervento (chirurgo, aiuto, anestesista, personale paramedico, ecc…), risultanti dalla cartella clinica. Sono esclusi dal rimborso l’IVA ed i costi previdenziali eventualmente applicati sulle fatture/ricevute fiscali. 4. Scontrini farmacia (previsti per le garanzie ai punti 5.1.1e) e 5.1.2c)): devono riportare il codice fiscale del paziente e il codice AIC. Termini per l’invio della documentazione: 1. La richiesta di rimborso, corredata dalla documentazione di spesa, va inviata alla Cassa al più presto, insieme alla cartella clinica. Qualora la documentazione di spesa e la cartella clinica non dovessero pervenire alla Cassa entro il termine di 90 giorni dalla data di dimissioni del beneficiario, è necessario, entro lo stesso termine di 90 giorni, rivolgere alla Cassa istanza scritta di proroga dei termini indicando i motivi del ritardo. La Cassa si riserva di esaminare tale istanza comunicando l’eventuale accoglimento. 2. In corrispondenza del termine dell'anno sanitario (31 dicembre di ogni anno), la documentazione riguardante eventi di ricovero, con o senza intervento chirurgico, con dimissioni dalla struttura sanitaria avvenute entro tale data (31 dicembre di ogni anno), deve pervenire al più tardi entro il 28 febbraio dell'anno successivo. 3. Ogni ricovero, è definito dalla cartella clinica che lo riguarda. Qualora un beneficiario venisse ricoverato nello stesso anno per più di una volta, con cartelle cliniche separate, ogni ricovero genera un evento autonomo. 4. In caso di ricovero, con o senza intervento chirurgico, in struttura sanitaria pubblica o privata, la liquidazione delle prestazioni viene effettuata applicando al rimborso le norme del Regolamento Annuale delle prestazioni vigenti all’atto del ricovero. Articolo 5 Prestazioni Ospedaliere La Cassa, per malattie e infortuni verificatisi nell’anno sanitario, eroga le seguenti prestazioni: 5.1) In caso di ricovero in regime privato, con o senza intervento chirurgico ed interventi chirurgici effettuati ambulatorialmente ed in Day Hospital (fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli). La Cassa rimborsa: 5.1.1) In caso di intervento chirurgico o aborto terapeutico, effettuati in istituto di cura in regime di ricovero: a. onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto risultante da cartella clinica. b. i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento, ivi comprese protesi ortopediche applicate durante l’intervento; l’assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i trattamenti sclerosanti e linfodrenaggio, i medicinali, gli esami post-intervento effettuati nel corso del ricovero; c. rette di degenza; 7 d. visite specialistiche ed accertamenti diagnostici attinenti l’intervento, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell’Istituto di cura, nei 120 giorni precedenti il ricovero. e. visite specialistiche, esami, medicinali prescritti in cartella clinica, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati e fatturati da fisioterapisti diplomati e che svolgono attività nell’ambito o per conto di un Centro di cui è responsabile un medico, trattamenti logopedici effettuati da logopedista o da terapista della psicomotricità, agopuntura effettuata da medico, ticket cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuati nei 120 giorni successivi al termine del ricovero e rese necessarie dall’intervento chirurgico. La Cassa rimborsa le prestazioni elencate nel presente articolo con le seguenti franchigie: - punto a) con franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00= - punto b) con franchigia del 30% - punto c) con il limite massimo di € 260,00= giornaliere - punti d) ed e) con franchigia del 20% . Il limite massimo di rimborso sulla retta di degenza e le franchigie non vengono applicati esclusivamente nei casi di ricovero per gli interventi chirurgici elencati nell’allegato 1); Per tutti gli interventi al naso di carattere funzionale viene obbligatoriamente richiesto, con la cartella clinica, un esame preventivo di rinomanometria. Qualora si richiedesse un preventivo parere di rimborsabilità è necessario produrre, oltre la rinomanometria, la relazione medico specialistica dell’intervento da effettuare ed il preventivo complessivo dell’intervento, dettagliato per le singole voci di spesa. 5.1.2) In caso di ricovero in struttura sanitaria che non comporti intervento chirurgico: a. rette di degenza; b. accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure, medicinali effettuati nel corso del ricovero; c. visite specialistiche, esami, medicinali prescritti in cartella clinica, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati e fatturati da fisioterapisti diplomati e che svolgono attività nell’ambito o per conto di un Centro di cui è responsabile un medico, trattamenti logopedici effettuati da logopedista o del terapista della psicomotricità, agopuntura effettuata da medico, ticket cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuate nei 120 giorni successivi al termine del ricovero. La Cassa rimborsa le prestazioni elencate nel presente articolo con le seguenti franchigie: - punto a) con il limite massimo di € 260,00= giornaliere - punti b) con franchigia del 30% - punto c) con franchigia del 20%. 5.1.3) In caso di interventi chirurgici che non comportino pernottamento, effettuati ambulatorialmente ed in day hospital: a. rette di degenza in day hospital; b. onorari del chirurgo ed eventualmente dell’anestesista. c. diritti di sala operatoria e materiali di intervento, compresi i medicinali e gli esami diagnostici effettuati nel corso dell’intervento. La documentazione di spesa deve essere accompagnata da una relazione medica dell’intervento. La Cassa rimborsa le prestazioni elencate nel presente articolo con le seguenti franchigie: - punto a) con il limite massimo di € 260,00= giornaliere - punto b) con franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00= - punto c) con franchigia del 30%. 8 Le prestazioni indicate all’art. 5.1 (5.1.1 – 5.1.2 – 5.1.3) si intendono prestate fino a concorrenza del massimale di €110.000=, da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno sanitario e per ciascun nucleo famigliare. Nel caso di interventi elencati specificatamente nell’allegato 1), il massimale di cui sopra si intende raddoppiato senza applicazione di alcuna franchigia. 5.2) In caso di ricovero per parto e ricovero di neonati per trattamento terapeutico La Cassa rimborsa le spese inerenti: 5.2.1) Parto Cesareo a. gli onorari dei componenti l’equipe medico-chirurgica che effettua l’intervento, risultanti dalla cartella clinica; b. i diritti di sala operatoria, compreso il materiale d’intervento; c. nel corso del ricovero: l’assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i medicinali, gli esami post-intervento; d. rette di degenza con il limite massimo di € 260,00= giornaliere. La prestazione è fornita fino a concorrenza del massimale di € 6.500,00= 5.2.2) In caso di parto non cesareo: a. gli onorari dei componenti l’equipe medico-chirurgica e dell’ostetrico che effettuano l’intervento, risultanti dalla cartella clinica, escluso qualsiasi soggetto che non partecipi attivamente all’intervento; b. i diritti di sala operatoria, compreso il materiale d’intervento; c. nel corso del ricovero: l’assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i medicinali, gli esami post-intervento; d. rette di degenza con il limite massimo di € 260,00= giornaliere. La prestazione è fornita fino a concorrenza del massimale di € 2.000,00=. Sia per il parto cesareo che naturale, non è previsto il rimborso delle spese riguardanti nido, assistenza neonatale ed assistenza pediatrica. 5.2.3) Trattamento terapeutico in regime di ricovero per i neonati nei primi 30 giorni di vita, effettuato per accertata patologia La Cassa rimborsa le spese inerenti: accertamenti diagnostici, assistenza medica, medicinali, cure, effettuati nel corso del ricovero, nella misura massima di € 1.000,00= con l’applicazione di una franchigia del 10%. 5.3) In caso di intervento per correzione di difetto rifrattivo di uno od entrambi gli occhi La Cassa rimborsa le spese inerenti: onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante attivamente all’intervento, risultante da cartella clinica, i diritti di sala operatoria comprese le strumentazioni, il materiale di intervento e quant'altro, con il limite massimo complessivo per occhio di €. 1.035,00= e per una spesa complessiva di €. 1.550,00= per ambedue gli occhi, anche se l'intervento viene eseguito separatamente in esercizi sanitari diversi consecutivi. Il massimale è omnicomprensivo di tutte le spese pre e post intervento effettuate nei 9 120 giorni precedenti e successivi. Le fatture relative alle spese pre intervento devono essere inviate insieme a quelle inerenti l’intervento stesso. 5.4) Anticipazioni Nei casi di ricovero per il quale il Destinatario abbia la necessità di un anticipo sul rimborso spettante, la Cassa anticipa, su richiesta del Destinatario, un importo massimo dell’80% del totale rimborsabile a norma del presente Regolamento Annuale delle prestazioni, salvo conguaglio da effettuare alla presentazione della documentazione definitiva. La richiesta deve essere corredata da certificazione medico specialistica attestante la patologia per la quale è necessario il ricovero e preventivo analitico di spesa sottoscritto dalla struttura sanitaria interessata. La percentuale dell’anticipazione è direttamente proporzionale alla progressività della spesa. 5.5) Diarie – Prestazioni sostitutive Qualora, in caso di ricovero del beneficiario, anche per le prestazioni esplicitamente escluse dal rimborso di cui all’art. 8, tutte le spese di cui ai paragrafi 5.1), 5.2), 5.3) siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (quindi non del beneficiario), la Cassa corrisponderà, esclusivamente dietro presentazione della cartella clinica, un’indennità forfetaria alle condizioni appresso indicate: 5.5.1) Ricovero con intervento chirurgico o parto spontaneo In caso di ricovero con intervento o parto spontaneo, per ogni giorno di ricovero con pernottamento, compete un’indennità forfetaria di € 100,00=, per un periodo massimo di n. 200 giorni per anno sanitario per nucleo famigliare. 5.5.2) Ricovero senza intervento chirurgico In caso di ricovero senza intervento chirurgico, per ogni giorno di ricovero con pernottamento, compete un’indennità forfetaria di € 100,00=, per un periodo massimo di 100 giorni per anno sanitario per nucleo famigliare. 5.5.3) Neonati sottoposti a trattamento terapeutico Ai neonati che subito dopo l’evento del parto vengono sottoposti a trattamento terapeutico, da qualsiasi causa determinato, compete un’indennità forfetaria di € 100,00= per ogni giorno di ricovero con pernottamento, a partire dal sesto e con un massimo di 25 gg per neonato. 5.5.4) Day Hospital / Day Surgery Per “Day Hospital” e “Day Surgery” sono definiti i ricoveri documentati da apposita cartella clinica in cui viene esplicitato il regime di ricovero in Day Hospital o Day Surgery. La cartella clinica del ricovero in regime di Day Hospital o Day Surgery deve essere rilasciata dall’amministrazione della struttura sanitaria. Qualora la cartella clinica venga rilasciata al termine di un periodo prolungato di ricoveri in dayhospital, l’indennità forfetaria indicata in appresso verrà corrisposta alla fine del ciclo dietro presentazione della relativa cartella clinica. In tal caso, compete un’indennità forfetaria di € 100,00= al giorno, per un massimo di 30 giorni nell’anno sanitario e per nucleo famigliare. 10 Per quanto riguarda tutte le prestazioni sostitutive (articolo 5.5), qualora venga corrisposta un’indennità forfetaria, tutte le spese sanitarie sostenute nei 120 giorni precedenti e successivi al ricovero, vengono rimborsate con le modalità e le condizioni di cui al successivo Capitolo 3. Fanno eccezione le prestazioni riabilitative effettuate nei 120 giorni successivi ai ricoveri inerenti interventi chirurgici di cui all’allegato 1 del presente Regolamento, per i quali è stata corrisposta la diaria. In tali casi il rimborso avviene fino a concorrenza del massimale di € 1.000,00 a persona per anno sanitario. CAPITOLO 3 Prestazioni Extraospedaliere ed Aggiuntive Indicazioni sulla Documentazione 1. Dal nuovo Codice di Deontologia Medica, si riporta il testo dell’art. 24: Certificazione – Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti. 2. Le richieste di rimborso devono pervenire alla Cassa nel termine di 60 giorni dalla data di emissione delle fatture, pena il mancato rimborso della prestazione. 3. La Cassa non rimborsa, allo stato, spese sanitarie per prestazioni, ovunque effettuate, a titolo di controllo e prevenzione, fatti salvi gli articoli 6.2.b), 6.3), 6.5), 6.13), . 4. Vengono considerate prestazioni di controllo e prevenzione quelle effettuate in assenza di patologia. 5. Le richieste di rimborso di prestazioni sanitarie devono essere documentate, come previsto dal presente Regolamento Annuale delle prestazioni. 6. Sono escluse dal rimborso le spese inerenti CURE/TERAPIE, ad eccezione di quelle previste dal presente Regolamento Annuale delle prestazioni, comprese le cure omeopatiche e i medicinali. 7. La documentazione, da allegare al modello di richiesta di rimborso, deve essere prodotta a cura del Destinatario e sempre in originale. 8. La non conformità della documentazione a quella prevista dal presente Regolamento Annuale delle prestazioni non dà luogo ad alcun rimborso. 9. Non sono ammesse a rimborso le prestazioni sanitarie sulle cui fatture sia stata applicata l’IVA in quanto, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni, ne sono esenti. 10. Sono esclusi dal rimborso i costi previdenziali eventualmente applicati sulle fatture/ricevute fiscali. 11. L’indicazione del titolo accademico di specializzazione del medico che ha effettuato la visita/o rilasciato una prescrizione deve risultare chiaramente dalla documentazione allegata alla richiesta di rimborso. La specializzazione del medico deve comunque essere attinente al tipo di patologia che ha reso necessaria la visita e/o le prestazioni prescritte. Non sono utili ai fini del rimborso le certificazioni mediche rilasciate da medici specialisti per patologie non inerenti la loro specializzazione. Parcelle e spese giustificate da tali certificazioni saranno rimborsate nella misura prevista al paragrafo 6.2.1,b). 12. Non sono utili ai fini del rimborso le certificazioni mediche rilasciate da medico chirurgo o da medico specialista per prestazioni rese da altri medici specialisti. 13. Intramoenia : le prestazioni effettuate da medici specialisti che hanno liberamente optato di svolgere la propria attività libero professionale nella forma così definita "intramoenia", anche 11 se effettuate in luoghi ed ambienti diversi dalla struttura sanitaria pubblica da cui dipendono, verranno rimborsate esclusivamente se documentate con ricevuta fiscale/fattura emessa dal medico specialista, su carta intestata della struttura sanitaria pubblica da cui lo stesso dipende. 14. Qualora la documentazione medica e/o di spesa, inviata alla Cassa con richiesta di rimborso, presentasse manomissioni, oltre a non sortire alcun rimborso, verrà sottoposta all’attenzione del Comitato Amministratore per l’applicazione di eventuali sanzioni. Termini per l’invio della documentazione: 1. La richiesta di rimborso, corredata dalla documentazione di spesa, va inviata alla Cassa al più presto. Qualora la documentazione non dovesse pervenire alla Cassa entro il termine di 60 giorni dall’emissione della ricevuta fiscale per cui si richiede il rimborso, è necessario, entro lo stesso termine di 60 giorni, rivolgere alla Cassa istanza scritta di proroga dei termini indicando i motivi del ritardo. La Cassa si riserva di esaminare tale istanza comunicando l’eventuale accoglimento. 2. In corrispondenza del termine dell'anno sanitario (31 dicembre di ogni anno), la documentazione deve pervenire al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Articolo 6 Prestazioni extra-ospedaliere Le prestazioni extra-ospedaliere vanno effettuate, di norma, nelle strutture sanitarie situate nell’ambito del territorio regionale di residenza del beneficiario. La Cassa, comunque, non rimborsa spese di viaggio o trasferimento, comprese quelle di un eventuale accompagnatore, salvo quanto previsto all’art.7.2,d). Con l’attribuzione delle competenze in materia sanitaria alle Regioni, il beneficiario che voglia eseguire prestazioni sanitarie presso strutture del S.S.N. in regioni diverse da quella di residenza, paga, se non esistono appositi accordi fra regioni, le prestazioni per intero e non con ticket. La Cassa rimborsa le spese extra-ospedaliere per le seguenti prestazioni sanitarie: 6.1) • • • • • • • • • • • Alta diagnostica angiografia angiografia digitale arteriografia digitale cistografia coronarografia diagnostica radiologica dialisi doppler ecocardiogramma ecografia elettrocardiografia • • • • • • • • • • • elettroencefalografia fluorangiografia isterosalpingografia radionefrogramma risonanza magnetica nucleare scintigrafia tac telecuore topografia urografia pet 12 La garanzia di cui al presente punto 6.1) viene prestata con l’applicazione della franchigia del 30% fino a concorrenza del massimale di €. 7.750,00= per anno sanitario e per nucleo famigliare. - Documentazione : richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista con indicazione, accertata o presunta, della patologia in atto, ricevuta fiscale/fattura del medico specialista o della struttura sanitaria ove la prestazione è stata eseguita. 6.2) Visite specialistiche La Cassa rimborsa le spese riguardanti gli onorari medici per visite specialistiche, escluse comunque le visite odontoiatriche ed ortodontiche (salvo quanto indicato nei successivi articoli), secondo le seguenti due modalità: a. Visite mediche specialistiche effettuate per patologie attinenti il titolo accademico di specializzazione del medico che le esegue. Il rimborso per tale prestazione viene erogato nella misura massima di € 200,00= a visita, compresi gli accertamenti effettuati ed indicati nella ricevuta fiscale, con una franchigia del 20% a carico del beneficiario. - Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale del medico specialista che ha effettuato la visita, certificazione attestante la patologia rilasciata dal medico specialista che ha effettuato la visita. b. Visite mediche specialistiche effettuate non a causa di patologia o per patologie non attinenti il titolo accademico di specializzazione del medico che le esegue. Il rimborso per tale prestazione viene erogato nella misura massima di €100,00= a visita, compresi gli accertamenti effettuati ed indicati nella ricevuta fiscale, con una franchigia del 50% a carico del beneficiario. - Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale del medico specialista che ha effettuato la visita. Nel caso in cui la ricevuta venga emessa da una struttura sanitaria è necessario che dalla stessa ricevuta si evinca il nome del medico ed il titolo di specializzazione. Le prestazioni al punto 6.2) vengono erogate fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 2.000,00=. 6.3) Analisi ed esami diagnostici e di laboratorio effettuati in regime privato: La Cassa rimborsa le prestazioni di cui al presente paragrafo effettuate in regime privato secondo le seguenti due modalità: a. Analisi ed esami diagnostici e di laboratorio effettuati per patologie attinenti il titolo accademico di specializzazione del medico specialista che le prescrive. Il rimborso per tale prestazione viene erogato con una franchigia del 25% a carico del beneficiario. - Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale della struttura sanitaria, prescrizione attestante la patologia rilasciata dal medico specialista. b. Analisi ed esami diagnostici e di laboratorio effettuati non a causa di patologia o per patologie non attinenti il titolo accademico di specializzazione del medico che le prescrive. 13 - Il rimborso per tale prestazione viene erogato con una franchigia del 50% a carico del beneficiario. Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale della struttura sanitaria. Le prestazioni al punto 6.3) vengono erogate fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 1.500,00=. Se le analisi e gli esami diagnostici vengono effettuati in regime di convenzione S.S.N.: vedi tickets art.6.5). 6.4) Prestazioni di chemioterapia, radioterapia, cobaltoterapia e ipertermia oncologica: La Cassa rimborsa le prestazioni di cui al presente paragrafo fino a concorrenza del massimale di €. 7.750,00= per anno sanitario e per nucleo famigliare, senza l’applicazione di alcuna franchigia. - Documentazione : richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista con indicazione della patologia, ricevuta fiscale/fattura del medico specialista o della struttura sanitaria ove la prestazione è stata eseguita. 6.5) Tickets Le spese sostenute per prestazioni sanitarie, anche a titolo di esami di controllo e di prevenzione, sia mediche che di diagnostica, effettuate in regime di convenzione S.s.n., saranno rimborsate, senza applicazione di alcuna franchigia, dietro presentazione delle apposite notule (tickets) rilasciate dalle strutture sanitarie. Sono compresi i tickets relativi alle Cure Termali ed alle prestazioni esplicitamente escluse dal rimborso di cui all’art. 8. Le fatture emesse dalle strutture private accreditate/convenzionate, devono indicare analiticamente gli esami effettuati e le corrispondenti tariffe applicate, distinguendo quelle riferite a tickets, secondo le tariffe stabilite con decreto dell’Organismo pubblico competente, Ministero della Sanità o Regione, da quelle applicate per prestazioni di carattere privato fornite dalla struttura sanitaria. Le fatture delle strutture private che riportano un unico importo per più di una prestazione senza fornire il dettaglio saranno ritenute non ticket e rimborsate secondo quanto previsto all’art. 6.3) del presente Regolamento Annuale delle prestazioni. - Documentazione : richiesta di rimborso, ricevuta fiscale/fattura della struttura sanitaria pubblica od accreditata/convenzionata ove viene effettuata la prestazione. 6.6) Trattamenti fisioterapici e rieducativi. Laserterapia ed Infiltrazioni articolari Premesso che sono escluse dal rimborso le spese inerenti CURE/TERAPIE in generale, il presente Regolamento Annuale delle prestazioni prevede la copertura delle spese per le terapie appresso elencate, in caso di patologie OSTEOARTICOLARI e MUSCOLOSCHELETRICHE, diagnosticate da medico specialista in ortopedia, fisiatria, reumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport e da questi prescritte: 14 Decompressione discale Diadinamica Diatermia Elettroterapia Ginnastica posturale Idrokinesiterapia Infiltrazioni articolari Ionoforesi Ipertermia Irradiazione Infrarossa Kinesiterapia Laserterapia Magnetoterapia Massoterapia Mobilizzazioni articolari e vertebrali Rieducazione motoria Tecarterapia Tens Terapia ad onde d’urto Trazione scheletrica Ultrasuonoterapia Tali trattamenti fisioterapici e rieducativi devono essere effettuati da fisioterapisti diplomati ed abilitati che svolgono attività professionale autonoma, ovvero nell’ambito di un Centro medico/sanitario o di uno studio fisioterapico ed anche in collaborazione con piscine comunali, e sono rimborsati con l’applicazione della franchigia del 30% fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 1.000,00=. I trattamenti fisioterapici effettuati al di fuori della competenza territoriale sanitaria di residenza del beneficiario devono essere opportunamente motivati. Non verranno prese in considerazione fatture/ricevute fiscali emesse da centri sportivi, piscine, palestre e luoghi similari anche se di questi è responsabile/titolare un medico o un fisioterapista. Le infiltrazioni articolari, cioè la procedura medica che consiste nell’iniettare un farmaco direttamente all’interno delle articolazioni, vengono rimborsate se eseguite da medico chirurgo e seguono le condizioni del presente paragrafo. Il rimborso delle infiltrazioni articolari è previsto per l’onorario del medico chirurgo che le effettua e non per l’eventuale costo aggiuntivo del medicinale o delle sostanze infiltrate. La Cassa si riserva di chiedere il referto dell’accertamento strumentale attraverso il quale è stata diagnosticata la patologia (osteoarticolare o muscoloscheletrica) per la quale viene effettuata l’infiltrazione articolare. - Documentazione : richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista in ortopedia, fisiatria, reumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport con indicazione della patologia, ricevuta fiscale/fattura del centro medico presso il quale viene effettuata la prestazione, del fisioterapista abilitato che l’ha effettuata, dallo studio fisioterapico o dalla piscina comunale presso la quale il fisioterapista collabora. 6.7) Trattamenti logopedici e riabilitazione psicomotoria fino a 16 anni Limitatamente ai beneficiari che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, la Cassa rimborsa le spese relative ai trattamenti logopedici e alla riabilitazione psicomotoria, compresa la prima visita logopedica o psicomotoria, nella misura massima di € 1.500,00= annui per beneficiario, con l’applicazione di una franchigia del 30%. - Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista in pediatria, ricevuta fiscale emessa dal logopedista o del terapista della psicomotricità. 15 6.8) Prestazioni omeopatiche, agopuntura Le visite mediche omeopatiche, i relativi accertamenti (vega test, biorisonanza, EAV, etc.) e le prestazioni di agopuntura, effettuate esclusivamente da medico chirurgo, vengono rimborsate con la franchigia del 50% fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 500,00=. - Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione del medico chirurgo che effettua la prestazione, con indicazione della patologia, ricevuta fiscale della struttura sanitaria o del medico. 6.9) Trattamenti chiropratici ed osteopatici I trattamenti chiropratici ed osteopatici effettuati esclusivamente da medico chirurgo, vengono rimborsati con la franchigia del 50% fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 500,00=. - Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione di medico specialista in ortopedia o fisiatria con indicazione della patologia, ricevuta fiscale della struttura sanitaria o del medico. 6.10) Sostituzione e riparazione di protesi di parti anatomiche. La Cassa provvede al rimborso delle spese per l’acquisto di protesi di parti anatomiche, con la franchigia del 20%, fino alla concorrenza massima di € 3.000,00= all’anno per persona, e per la manutenzione e riparazione, con la franchigia del 20%, fino alla concorrenza massima di € 1.000,00= all’anno per persona. - Documentazione: certificazione medica attestante la patologia, fattura del fornitore. 6.11) Inseminazione assistita/Fecondazione assistita La Cassa, per i casi di accertata infertilità, rimborsa le spese sostenute per le procedure d’inseminazione e/o fecondazione assistita (anche se effettuate in regime di ricovero), visite mediche, analisi, accertamenti diagnostici, controlli ed esami clinici, propedeutici o inerenti la prestazione di inseminazione/fecondazione assistita, ad esclusione di qualsiasi medicinale, nella misura di € 1.500,00= per anno e per nucleo famigliare. In caso di prestazioni di inseminazione/fecondazione non effettuate in Italia, la richiesta di rimborso deve essere obbligatoriamente accompagnata da relazione medica che attesti la conformità della pratica alle disposizioni di tempo in tempo vigenti nello Stato italiano. - Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione del medico specialista, documentazione di spesa. 6.12) Odontoiatria da infortunio In caso di infortunio, la Cassa rimborsa le spese odontoiatriche limitatamente al danno diretto subito e non a quello eventualmente indotto o causato da infortuni verificatisi precedentemente, né le conseguenze future che da tale infortunio possano derivare. Le spese rimborsabili riguardano la riparazione del solo elemento dentario eventualmente danneggiato, fino alla concorrenza di € 1.500,00=, per anno/nucleo, con la franchigia del 30%. - Documentazione: richiesta di rimborso, certificato del pronto soccorso che ha riscontrato l’infortunio, ricevuta fiscale del medico specialista in odontoiatria. Dal referto del pronto soccorso dovrà essere evidente il collegamento tra l’infortunio e gli interventi odontoiatrici necessari. 16 6.13) Gravidanza In caso di gravidanza accertata, la Cassa rimborsa le visite medico-specialistiche ginecologiche e gli esami diagnostici anche se di controllo (comprese ecografie) fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 2.500,00=. In particolare, le prestazioni di Amniocentesi e Villocentesi sono soggette alla franchigia del 50% se eseguite in soggetti di età inferiore ai 35 anni compiuti. Le visite cardiologia ed anestesiologica propedeutiche al parto vengono rimborsate con le modalità e le condizioni previste all’art. 6.2.b). - Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione del medico specialistica in ginecologia attestante lo stato di gravidanza, ricevuta fiscale del medico specialista o della struttura sanitaria. Articolo 7 Prestazioni aggiuntive 7.1) Trasporto del beneficiario in Italia La Cassa, in casi di comprovata necessità, rimborsa le spese per il trasporto in Italia del beneficiario in ospedale o in istituto di cura, effettuato con ambulanza o eli-ambulanza, fino ad un importo massimo di € 1.500,00= per anno di copertura e per nucleo famigliare. - Documentazione: Richiesta di rimborso, certificazione medica dello stato del paziente che necessita del particolare tipo di trasporto, fattura della ditta che effettua la prestazione. 7.2) Prestazioni infermieristiche, accompagnatore, trasporto all’Estero, forniture ortopediche La Cassa rimborsa le seguenti particolari spese pertinenti stati patologici: a. assistenza infermieristica a domicilio da parte di infermiere diplomato con il limite di € 40,00= al giorno, per un massimo di 30 giorni; b. in caso di ricovero con pernottamento del beneficiario, per un accompagnatore: vitto e pernottamento in Istituto di cura o in struttura alberghiera, qualora non sussistesse la disponibilità ospedaliera, con il limite giornaliero di € 80,00= fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 2.500,00=; c. forniture ortopediche, presidi, ausili terapeutici, apparecchiature fisioterapiche o di telemedicina, anche in noleggio, purché prescritte in cartella clinica a seguito di ricovero o a seguito di infortunio documentato dal referto del pronto soccorso, fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 500,00=. d. servizi effettuati con vettore per il trasporto del beneficiario e di un eventuale accompagnatore all’estero e viceversa, col massimo di € 1.500,00= per evento e per nucleo famigliare. La prestazione è soggetta a preventiva autorizzazione da parte della Cassa. - Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione medica giustificativa, ricevuta fiscale/fattura riguardante la prestazione. 7.3) Trasporto della salma In caso di morte del beneficiario all’estero la Cassa rimborsa le spese per il trasporto della salma al luogo di sepoltura in Italia, fino ad un importo massimo di € 1.500,00=. 17 Il massimale è da intendersi per anno sanitario e per nucleo famigliare. Sono escluse dal rimborso le spese relative a cerimonie funebri, l’inumazione ed a quant’altro. - Documentazione: richiesta di rimborso, certificato di morte, fattura della ditta che ha eseguito il trasporto o documentazione equipollente fiscalmente valida. 7.4) Acquisto lenti La Cassa rimborsa le spese sostenute per l’acquisto delle sole lenti, giustificato da prescrizione del medico oculista che certifichi la necessità di nuove lenti rispetto a quelle in uso dal paziente perché non più efficaci a seguito di avvenuta modificazione della capacità visiva dell’occhio (modifica del visus). S’intendono comprese anche lenti a contatto a lunga durata, con esclusione di quelle di tipo usa e getta. La presente copertura sanitaria viene prestata per persona fino alla concorrenza del massimale annuale di € 200,00= con l’applicazione di una franchigia del 30%. Per prescrizione lenti dalla quale risulti che la somma dei difetti di rifrazione per almeno un occhio sia superiore alle 5 diottrie, il massimale annuale previsto è elevato ad € 300,00. Per gli assistiti fino al compimento del 12° anno d’età la prestazione viene erogata anche se non resa necessaria da modifica del visus. - Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione dell’oculista in originale che attesti la modifica del visus indicando la differenza di diottrie rispetto ai valori precedenti, fattura dell’ottico con specifica indicazione del tipo di lenti e marca, prezzo delle sole lenti distinto dalla montatura. La prescrizione dell'oculista deve essere di data non anteriore 90 giorni dall'acquisto. 7.5) Ortodonzia Per i beneficiari che non abbiano compiuto il 18° anno di età, la Cassa rimborsa le spese per cure ortodontiche comprensive di visite, prestazioni e apparecchiature, effettuate da medico dentista e gli accertamenti radiologici necessari allo studio del caso (ortopanoramica, telecranio, dentascan). La prestazione si interrompe al compimento del 18° anno di età del beneficiario interessato. La garanzia si intende prestata entro il massimale annuo per nucleo famigliare di € 2.000,00= con l’applicazione di una franchigia del 25% per ogni visita e/o prestazione e/o apparecchiatura. La prestazione ortodontica viene fornita alla condizione che venga effettuata sulla dentizione definitiva e non sui denti decidui. - Documentazione: richiesta di rimborso, programma ortodontico del medico dentista con indicazione della durata e del costo complessivi e del costo ripartito per gli anni di trattamento, ricevuta fiscale del dentista o ricevuta fiscale della struttura sanitaria pubblica con indicazione della prestazione ortodontica effettuata. 7.6) Recupero da tossicodipendenza ed etilismo In caso di ricovero continuativo del beneficiario presso comunità terapeutiche per il recupero della tossicodipendenza e dell’etilismo riconosciute dallo Stato, Regioni e Comuni, la Cassa riconosce un’indennità per evento per nucleo famigliare di € 2.000,00 su presentazione di opportuna dichiarazione della comunità terapeutica che comprovi il compimento del programma terapeutico predisposto la cui durata non deve essere inferiore a 24 mesi. 18 - Documentazione: richiesta di rimborso, dichiarazione della comunità terapeutica che comprovi il compimento del programma terapeutico predisposto la cui durata non deve essere inferiore a 24 mesi. 7.7) Apparecchi acustici La Cassa interviene per l’acquisto e l’eventuale riparazione di apparecchi acustici in caso di ipoacusia, dietro prescrizione del medico specialista. La garanzia si intende prestata fino a concorrenza del massimale annuale di € 2.000,00= per nucleo famigliare. - Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione del medico otorino, esame audiometrico effettuato presso la struttura sanitaria pubblica, fattura del fornitore che fornisce o ripara l'apparecchiatura. 7.8) Prestazioni all’estero Le prestazioni sanitarie previste dal presente Regolamento Annuale per le quali il beneficiario intende rivolgersi a strutture estere devono essere preventivamente autorizzate dalla Cassa che si riserva di richiedere all’interessato tutta la documentazione che dovesse ritenere necessaria. Tutta la documentazione in lingua straniera dovrà essere accompagnata dalla traduzione integrale in italiano. 7.9) Estrazione di Ottavi (denti del giudizio) La Cassa rimborsa le spese di estrazione degli ottavi (denti del giudizio) con la franchigia del 30% fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 750,00=. Il rimborso della prestazione sarà effettuato dopo che la Commissione medica della Cassa avrà esaminato l'ortopanoramica (il cui costo verrà interamente rimborsato) effettuata prima dell’intervento dalla quale dovrà risultare l’ottavo elemento dentario oggetto dell’estrazione. - Documentazione: richiesta di rimborso, ortopanoramica (sulla quale deve essere riportato cognome e nome del beneficiario e data dell’esecuzione, mediate fototimbro o pennarello indelebile), ricevuta fiscale del medico dentista che ha effettuato la prestazione. 7.10) Asportazione di nei/nevi La Cassa rimborsa le spese per asportazione di nei/nevi, comunque effettuate da medico specialista in dermatologia, con la franchigia del 30%, nella misura massima di € 250,00 per anno e componente del nucleo famigliare. La prestazione è soggetta alla valutazione della Commissione medica della Cassa in relazione all’esito dell’esame istologico (che viene interamente rimborsato dalla Cassa) il quale deve dimostrare l’esistenza di una patologia evolutiva. Non vengono rimborsate le asportazioni di nei/nevi aventi carattere di prevenzione, effettuate in regime di pagamento privato. Le asportazioni effettuate presso le strutture del S.S.N., in regime di ticket, vengono rimborsate anche se effettuate a titolo di prevenzione. - Documentazione: richiesta di rimborso, referto dell’esame istologico, ricevuta fiscale, relazione del medico specialista in dermatologia che ha effettuato la prestazione. 19 7.11) Radiologia odontoiatrica La Cassa rimborsa le spese per i seguenti accertamenti radiologici effettuati per patologie odontoiatriche e/o paradontali: ortopanoramica, telecranio, tac dentascan, stratigrafia ATM, radiografie endorali periapicali. La prestazione viene erogata con applicazione della franchigia del 30% fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 250,00= . - Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale della struttura sanitaria presso il quale è stato effettuato l’accertamento. 7.12) Gnatologia odontoiatrica La Cassa rimborsa le spese per le visite gnatologiche odontoiatriche e l’acquisto del dispositivo bite notturno con la franchigia del 30% fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 250,00=. - Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale emessa dal medico odontoiatra che ha effettuato la visita e ricevuta fiscale del dispositivo bite. 7.13) Vaccino contro il Papillomavirus (prevenzione del tumore al collo dell’utero) La Cassa rimborsa le spese per l’acquisto del vaccino contro il Papillomavirus per le ragazze di età compresa tra i 13 ed i 14 anni. La presente copertura sanitaria viene prestata con l’applicazione di una franchigia del 50%, fino a concorrenza del massimale una tantum a persona di € 280,00= . - Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione medica, scontrino della farmacia descrittivo del codice fiscale del paziente e del codice AIC. 7.14) Plantari La Cassa rimborsa le spese per l’acquisto dei plantari prescritti, a fronte di patologia, da medico specialista in ortopedia, fisiatria, medicina dello sport. La presente copertura sanitaria viene prestata con l’applicazione di una franchigia del 30%, fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo familiare di € 250,00= . - Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale dei plantari, prescrizione del medico specialista in ortopedia, fisiatria, medicina dello sport attestante la patologia. 7.15) Prestazioni riabilitative per assistiti affetti da disabilità riconosciuta dall’INPS La Cassa rimborsa le spese per prestazioni riabilitative effettuate da assistiti affetti da disabilità riconosciuta dall’INPS. La presente copertura sanitaria viene prestata con l’applicazione di una franchigia del 30%, fino a concorrenza del massimale annuo a persona di € 500,00= . - Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale della terapia riabilitativa, copia del certificato di invalidità rilasciato dall’INPS o dalla Azienda Sanitaria Locale. 7.16) Spese straordinarie correlate a stati di non autosufficienza Ai Destinatari assicurati dalla polizza LTC in essere, in stato di non autosufficienza temporanea ovvero non stabilizzata, per i quali dallo schema per l’accertamento dell’insorgere di non autosufficienza (art. 6, polizza LTC) risulti un punteggio di almeno 40 punti, la Cassa rimborsa, fino a concorrenza del massimale una-tantum di € 20.000,00, le spese sostenute per l’acquisto di presidi sanitari, ausili terapeutici, strutture mobili finalizzate al superamento delle barriere 20 architettoniche. Sono esclusi da tale prestazioni i casi di non autosufficienza conseguenti a quanto descritto all’art. 16 della polizza LTC (Rischi esclusi). - Documentazione: ricevute fiscali, certificato medico attestante la condizione patologica e lo stato di non autosufficienza allegato allo schema per l’accertamento dell’insorgere di non autosufficienza compilato dallo stesso medico, prescrizione medica dei prodotti acquistati descrittiva della correlazione con la condizione di non autosufficienza. CAPITOLO 4 Altre disposizioni Articolo 8 Limiti delle prestazioni Sono escluse dal rimborso tutte le prestazioni non specificatamente previste negli articoli che precedono. In particolare non sono ammesse a rimborso le prestazioni relative a: a. CURE/TERAPIE, comprese le cure omeopatiche e i medicinali; b. intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; c. prestazioni mediche riguardanti trattamenti sclerosanti, ozonoterapia, ossigenoterapia, mesoterapia e simili; d. eliminazione di nei o nevi mediante laser se non documentati da preventivo esame istologico dal quale risulti patologia evolutiva; e. chirurgia plastica a scopo estetico, salvo per i neonati che non abbiano compiuto il 3° anno di età e quella a scopo ricostruttivo da infortunio, sia in ricovero che ambulatoriale; f. infortuni sofferti sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o simili (non assunte a scopo terapeutico); g. conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; h. cure, di qualsiasi genere, anche chirurgiche, di qualsiasi patologia odontoiatrica o paradontale o di altre patologie ad esse correlate o da esse causate, quando non siano rese necessarie da infortunio accertato da referto del pronto soccorso ove il beneficiario è stato esaminato dopo l'incidente; i. ricoveri e prestazioni avvenuti in “ Beauty Farm”, alberghi, case o centri della salute o del benessere, centri estetici o istituti assimilabili, palestre, piscine, centri sportivi, anche se gestiti da personale medico o di proprietà di medici, anche se specialisti, o annessi a centri medici; j. interventi laser e terapie mediche/chirurgiche riconducibili a prestazioni di carattere estetico; k. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferibili ad esaurimento nervoso; l. aborto volontario non terapeutico; m. ricoveri per malattie croniche in strutture sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo e simili) ancorché qualificate come cliniche o case di cura; n. spese relative a prestazioni di routine e/o controllo, comunque eseguite, se non previste specificatamente nei capitoli del presente Regolamento Annuale delle prestazioni; o. prestazioni di ogni genere, mediche o chirurgiche a carattere di prevenzione. p. i ricoveri, sia in regime ordinario che in day hospital, effettuati privatamente ed aventi esclusivo fine di eseguire visite/accertamenti/terapie che possano essere effettuati ambulatorialmente, senza recare pregiudizio alla salute del paziente. 21 Articolo 9 Copertura vita intera I Destinatari che compiono 75 anni, ed i relativi nuclei famigliari, beneficiano delle prestazioni sanitarie previste dal presente Regolamento Annuale, nei termini di seguito elencati: a. Prestazione ospedaliere Il massimale annuo complessivo delle prestazioni ospedaliere per ricoveri con o senza intervento chirurgico di cui al punto 5.1 è ridotto del 50%. Le condizioni di cui ai punti 5.3 – 5.4 - 5.5 rimangono invariate (salvo gli articoli 5.5.1 - 5.5.2 e 5.5.3) . Le prestazioni del paragrafo 5.2 – 5.5.3 restano escluse. Le prestazioni del paragrafo 5.5.1 - 5.5.2 sono limitate fino ad un massimo di 100 giorni all’anno. b. Prestazioni extraospedaliere Le prestazioni e le condizioni di cui ai paragrafi 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.8 – 6.9 – 6.10 – 6.12 restano immutate. Le prestazioni di cui al paragrafo 6.7 - 6.11 – 6.13 sono escluse. c. Prestazioni aggiuntive Le prestazioni e le condizioni di cui ai paragrafi 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.7 – 7.8 – 7.10 – 7.11 – 7.12 – 7.13 restano immutate. Le prestazioni di cui al paragrafo 7.5 – 7.6 - 7.9 sono escluse. Articolo 10 Termini di aspettativa L’anno sanitario inizia dalle ore 00.00 dell'1 gennaio e termina alle ore 24.00 del 31 di dicembre di ciascun anno. Per i Destinatari di nuova assunzione l’anno sanitario decorrerà dalla data di assunzione e terminerà il 31 dicembre dello stesso anno. Per questi le spese riferite ad eventi in corso alla data di assunzione non sono rimborsabili. Articolo 11 Estensione territoriale e modifiche al Regolamento Annuale delle prestazioni La copertura sanitaria vale per il mondo intero (per le prestazioni all’estero vedere art. 7.8 del presente Regolamento Annuale delle prestazioni). Qualora il Comitato Amministratore dovesse apportare modifiche al presente Regolamento Annuale delle prestazioni, le documentazioni di spesa pervenute successivamente alle modifiche saranno rimborsate con applicazione delle norme vigenti al momento della spesa o della dimissione ospedaliera. 22 Articolo 12 Denuncia dell’infortunio o della malattia - Obblighi del beneficiario Il beneficiario deve presentare la richiesta di rimborso con allegata la documentazione di spesa, come previsto dalle modalità del presente Regolamento Annuale delle prestazioni, al momento che ne abbia avuto la possibilità e comunque non oltre il 60° giorno dalla data di emissione della ricevuta fiscale/fattura, qualunque sia l’importo, o dalla data di dimissione. Alla scadenza dell’anno sanitario (31 dicembre dell’anno di riferimento), pena decadenza del rimborso, il termine per la presentazione delle richieste di rimborso, corredate dalla documentazione di spesa in originale, scade improrogabilmente al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo diversa disposizione del Comitato Amministratore. Il termine sopra indicato, per coloro che fossero interessati da eventi per i quali si è reso necessario il ricovero in struttura sanitaria e non siano venuti ancora in possesso della documentazione sanitaria (cartella clinica o altra documentazione) è fissato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. Il Destinatario o il beneficiario deve consentire la visita di medici indicati dalla Cassa e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno eseguito la visita, non opponendo alcun divieto, salvo rinunciare alle prestazioni della Cassa. In caso di decesso del Destinatario la richiesta di rimborso di spese sanitarie previste in applicazione del presente Regolamento Annuale delle prestazioni deve essere inoltrata da un erede entro 60 giorni dal decesso. Nel caso del decesso la liquidazione del sinistro avverrà in favore degli eredi aventi titolo a norma delle vigenti leggi e dietro presentazione di idonea documentazione. Eventuali casi diversi, opportunamente documentati, verranno esaminati da parte del Comitato Amministratore. Articolo 13 Criteri di rimborsabilità La Cassa effettua il rimborso al Destinatario. Non si darà luogo a rimborsi qualora le fatture abbiano data antecedente a quella della prestazione medica. Per le spese sostenute all’estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio del giorno di emissione della fattura, ricavato dalle quotazioni dell’ufficio italiano dei Cambi o, in mancanza, della Banca d’Italia. Il Destinatario è tenuto a restituire alla Cassa quanto percepito indebitamente per errori, per posizioni anagrafiche non corrette, per comunicazioni di cambiamenti o modifiche del proprio nucleo famigliare non inviate alla Cassa e per qualsiasi altro motivo rilevato irregolare dalla Cassa La documentazione deve essere intestata a colui che ha ricevuto la prestazione; il rimborso avviene in ogni caso a favore del Destinatario con accredito sul c/c bancario indicato dallo stesso ed a lui intestato. Cassa Mutua Nazionale Comitato Amministratore 23 Regolamento Annuale delle prestazioni 2011 ALLEGATO 1) ELENCO INTERVENTI CHIRURGICI Ai fini del raddoppio del massimale di cui all’art. 5) del Regolamento Annuale delle prestazioni si considerano gli interventi appresso indicati: Cardiochirurgia • Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione. • Sostituzione valvolare singola o multipla. • Interventi per malformazioni del cuore o dei grossi vasi • Resezione cardiaca (per aneurisma, infarto, tumore). • Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo con prelievo di vasi. • Asportazione corpi estranei o tumori del cuore. • Reinterventi in CEC per protesi valvolari o settali, bypass Ao-Co. Chirurgia Vascolare • Interventi sull’aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale. • Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi arteriosi : carotidi, vertebrali, succlavie, renali, iliache, femorale, radiale, ulnare, tibiale. • Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca. Neurochirurgia • Anastomosi dei vasi intra-extra cranici. • Asportazione di tumori o aneurismi endocranici. • Asportazione di tumori orbitali per via endocranica. • Interventi endorachidei per asportazione di tumori, cordotomie, rizotomie e affezioni meningomidollari. • Interventi per tumori della base cranica per via transorale. • Interventi sulla cerniera atlo-occipitale. • Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale. • Neurotomia retrogasseriana o sezione intracranica di altri nervi. • Rizotomia chirurgica intracranica. • Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari. Chirurgia Toracica • Pneumonectomia, pleuropneumonectomia. • Lobectomia polmonare o resezione segmentaria. • Resezione bronchiale con reimpianto. • Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi lobare o polmonare. • Interventi sul mediastino per tumori. • Asportazione totale del timo. Chirurgia Generale • Tiroidectomia per tumori maligni con svuotamento funzionale del collo. • Esofagectomia totale. • Gastrectomia totale con linfoadenectomia. 24 • • • • • • Esofago-gastrectomia per via toraco-laparotomica. Anastomosi porta-cava o spleno-renale o mesenterica-cava. Pancreaticoduodenectomia radicale. Interventi per la ricostruzione delle vie biliari. Colectomia totale con linfoadenectomia. Amputazione del retto per via addomino-perineale o addomino-sacrale. • Mastectomia per tumore Chirurgia Pediatrica • Asportazione tumore di Wilms. • Atresia dell’esofago. • Atresia dell’ano semplice: abbassamento addomino-perineale. • Atresia dell’ano con fistola retto-ureterale, retto-vulvare: abbassamento addomino-perineale. • Fistola congenita dell’esofago. • Interventi per fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale. • Megacolon: resezione anteriore; operazione addomino-perineale secondo Duhamel o Swenson. • Interventi per megauretere. • Polmone cistico o policistico (lobectomia o pneumonectomia). • Spina bifida: mielomeningocele. Chirurgia Ginecologica • Eviscerazione pelvica. • Vulvectomia allargata con linfoadenectomia. • Isterectomia totale con annessiectomia e linfoadenectomia. Chirurgia Ortopedica • Artroprotesi totale di spalla. • Artroprotesi totale di anca. • Artroprotesi totale di ginocchio • Artrodesi vertebrali per via anteriore. • Interventi per rimozione e reimpianto di protesi d’anca o di ginocchio. Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Maxillo-Facciale • Interventi demolitivi del massiccio facciale. • Interventi demolitivi del cavo oro-faringeo. • Laringectomia totale, laringofaringectomia. • Intervento per neurinoma dell’ottavo paio. Chirurgia Urologica • Nefrectomia allargata per tumore. • Nefro-ureterectomia totale. • Cistectomia radicale con ureterosigmoidostomia. • Uretero-ileo anastomosi mono o bilaterale. • Surrenalectomia. • Prostatectomia allargata per tumore Trapianti d’organo • Tutti. 25 Regolamento Annuale delle prestazioni 2011 ALLEGATO 2) PRESTAZIONI IN FORMA INDIRETTA 1. Copertura per i casi di sopraggiunto stato di non autosufficienza permanente in favore dei Destinatari in servizio e dei Destinatari in quiescenza successivamente al 1° gennaio 2008. La prestazione, da attivare con la Compagnia Assicuratrice, consente il rimborso delle spese sanitarie e dei servizi di assistenza con il massimale di € 23.000,00 annui. In alternativa, l’interessato può chiedere di beneficiare di un’indennità annua di € 23.000,00. 2. Copertura per i casi di invalidità permanente derivante da malattia in favore dei Destinatari in servizio. La prestazione, da attivare con la Compagnia Assicuratrice, consiste in un indennizzo, una tantum, variabile in base alla percentuale di invalidità che verrà riconosciuta dalla Compagnia Assicuratrice, con il massimale di € 51.640,00 3. Copertura per i casi di premorienza da malattia in favore dei Destinatari in servizio presso le aziende facenti capo alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo. La prestazione, da attivare con la Compagnia Assicuratrice, consente agli eredi di ottenere un indennizzo pari ad € 25.000,00. 4. Copertura per i casi di premorienza da malattia in favore dei Destinatari in servizio presso le aziende facenti capo alla Federazione Friuli Venezia Giulia delle Banche di Credito Cooperativo. La prestazione, da attivare con la Compagnia Assicuratrice, consente agli eredi di ottenere un indennizzo pari ad € 50.000,00. 5. Copertura per spese odontoiatriche in favore dei Destinatari in servizio presso le aziende aderenti alla Federazione Friuli Venezia Giulia delle Banche di Credito Cooperativo. La prestazione, da attivare con la Compagnia Assicuratrice, consente di ottenere rimborsi entro i massimali previsti dalla polizza. 26