speciale cassa mutua nazionale - fabi

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speciale cassa mutua nazionale - fabi
FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SPECIALE CASSA MUTUA NAZIONALE
Manuale utente 2011 per gli iscritti FABI Credito Cooperativo
FABINFORMA
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO
REGIONALE DEL VENETO
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
A G L I IS C R I T T I F . A . B . I.
DE LLE B.C .C. - C. R.A. DE L VENE TO
Ogni anno la Cassa Mutua Nazionale predispone circolari e
informative per il miglior accesso all’utilizzo delle
prestazioni sanitarie.
La FABI tramite l’Esecutivo Nazionale integra la
documentazione della mutua sanitaria con ulteriori
informazioni.
Abbiamo ritenuto utile raccogliere e assemblare il materiale
per fornire a tutti i lavoratori delle Banche di Credito
Cooperativo – Enti Centrali un piccolo ausilio, perché li aiuti
a usufruire al meglio di quanto la nostra cassa sanitaria
propone.
Come sempre i collaboratori di Cassa Mutua Nazionale sono
disponibili a supportare le singole problematiche; troverete
tutti i riferimenti possibili nel manuale.
Un saluto.
ESECUTIVO REGIONALE BCC del VENETO
Roma 16 dicembre 2010
CIRCOLARE
N. 1 / 2011
Ai Destinatari
Alle Banche di Credito Cooperativo
Alle Federazioni locali ed Enti collegati
Agli Enti Centrali
e p.c.
Ai Membri del Comitato Amministratore
oggetto: anno sanitario 2011
La circolare N° 1 della Cassa Mutua Nazionale, con i suoi allegati, rappresenta la
consueta guida unica basilare per conoscere termini e condizioni per l’accesso alle
prestazioni sanitarie del nuovo anno, nonché punto di riferimento per i rapporti di carattere
associativo e contributivo.
Nei riquadri che seguono sono riportate le istruzioni e le informazioni per un
regolare avvio della gestione amministrativa per il 2011.
In ordine al Regolamento delle prestazioni 2011 si riepilogano di seguito gli
articoli per i quali il Comitato Amministratore ha deliberato modifiche ed implementazioni
rispetto al testo in vigore nel 2010.
a. Premessa: è esclusa dal rimborso l’IVA applicata a qualsiasi tipologia di spesa;
b. Articolo 5.1: franchigia per spese fatturate nell’ambito del ricovero e/o
dell’intervento chirurgico dalle strutture sanitarie;
c. Articolo 5.5: prestazioni riabilitative post intervento chirurgico di cui all’allegato 1;
d. Articolo 6.1: alta diagnostica;
e. Articolo 6.3: analisi ed esami diagnostici e di laboratorio in regime privato;
f. Articolo 7.4: acquisto lenti;
g. Articolo 7.5: ortodonzia;
h. Articolo 7.14: plantari;
i. Articolo 7.15: prestazioni riabilitative per assistiti affetti da disabilità;
j. Articolo 7.16: spese straordinarie correlate a stati di non autosufficienza.
Cassa mutua nazionale
Personale Banche di Credito Cooperativo
Poiché, come riportato in calce al Regolamento Annuale delle Prestazioni in
vigore per il 2011, si vanno moltiplicando le prestazioni in forma indiretta, garantite con
coperture assicurative, è assolutamente indispensabile che le variazioni anagrafiche
(iscrizione di nuovi Destinatari, cessazione di rapporti, aggiornamento della composizione
del nucleo familiare, etc.) siano comunicate tempestivamente.
A tale proposito e solo a mero titolo esemplificativo si ricorda che, in base alle
disposizioni contrattuali vigenti, tutti i dipendenti hanno diritto ad una copertura LTC; per i
neo assunti, tuttavia, la copertura può essere accesa solo a seguito della comunicazione del
nuovo nominativo da inserire. Ne risultano evidenti tutte le conseguenti responsabilità.
1) - Contributi
Nelle tabelle che seguono sono indicati i contributi relativi al personale in servizio
ed ai pensionati da versare alla Cassa Mutua Nazionale, sia per entità di importo che per
metodo di versamento:
a) - Personale in servizio
- Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree Professionali
Contributo in misura fissa
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla
retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla
retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR
per copertura Long Term Care
- Coniugi e famigliari
A carico
azienda
A carico
dipendente
€ 553,00
=
0,05%
0,05%
0,15%
0,05%
A carico del dipendente
Coniuge/Convivente non fiscalmente a carico
€
252,00
Famigliare non fiscalmente a carico
€
300,00
b) – Pensionati
La contribuzione riguardante i pensionati ed i loro famigliari è stata determinata dal
Comitato Amministratore solo in misura fissa. Tale misura è stata stabilita sulla base del
livello dei consumi della categoria in modo da mantenere il rapporto prestazioni/contributi
sugli stessi livelli medi generali.
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Cassa mutua nazionale
Personale Banche di Credito Cooperativo
A carico del pensionato
Pensionato
- Coniuge e famigliari del pensionato
€ 600,00
A carico del pensionato
Coniuge a carico
€
60,00
Coniuge non fiscalmente a carico
€
252,00
Famigliare a carico
€
96,00
Famigliare non fiscalmente a carico
€
300,00
2) - Modalità di versamento
Le modalità di versamento dei contributi rimangono invariate: a mezzo bonifico
bancario utilizzando la modulistica in vigore. Tale modulistica, di seguito descritta, può
essere prelevata dal sito di Cassa Mutua Nazionale all’indirizzo: WWW.CMN.BCC.IT.
PERSONALE IN SERVIZIO
- Contributi in misura fissa:
Il modello da utilizzare è il CMV1.
La valuta resta fissata alla data del 1 gennaio 2011.
Il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento è il 15 febbraio 2011.
- Contributi in misura percentuale:
Il modello da utilizzare è il CMV2.
Il versamento va effettuato mensilmente, con valuta ultimo giorno del mese, come
riportato sullo stesso modello ed indicando, inoltre, il montante di calcolo.
PENSIONATI
- Contributi in misura fissa:
Il modello da utilizzare è il CMV3 (solo per i pensionati che figurano negli elenchi
delle aziende) .
Il versamento dei contributi complessivi, pensionato, coniuge/convivente e famigliari,
può essere effettuato in due soluzioni semestrali di eguale importo, prendendo come
riferimento la costituzione del nucleo famigliare come risulta alla chiusura dell’anno
precedente.
La valuta da attribuire a ciascun versamento è quella del 3 gennaio 2011, per la prima
rata, e del 1 luglio 2011, per la seconda.
I contributi possono essere versati anche in unica soluzione con valuta 3 gennaio 2011.
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Cassa mutua nazionale
Personale Banche di Credito Cooperativo
Gli estremi del conto corrente bancario della Cassa Mutua Nazionale presso
l’Iccrea Banca Spa sono:
Paese
IT
Cineuro
36
Cin
U
Abi
08000
Cab
03200
N. Conto
000800020504
Nel caso dei pensionati, la norma che riguarda l’iscrizione alla Cassa Mutua
Nazionale di tutti i componenti il nucleo famigliare non fiscalmente a carico, salvo quelli
che già usufruiscono di polizze malattia o sono iscritti ad altri fondi sanitari, non si estende
anche ai famigliari a carico per i quali, dal 2006, è stato determinato il versamento di un
contributo. Continua, però, a vigere, per quest’ultimi, come per tutti, il principio
solidaristico della continuità di appartenenza alla Cassa Mutua Nazionale.
E’ importante ricordare che i titolari del rapporto con la Cassa Mutua Nazionale
sono i Destinatari così come definiti dall’art. 3 del vigente Statuto (dipendenti, ex
dipendenti in quiescenza, ex dipendenti che usufruiscono dell’assegno straordinario
erogato dal Fondo di Solidarietà).
3) - E’ importante ricordare
Premesso che il “Regolamento delle prestazioni 2011” e le “Istruzioni operative
2011”, che vengono allegati alla presente circolare, sono i documenti fondamentali cui
fare riferimento a partire dal 1° gennaio 2011 per beneficiare delle prestazioni della Cassa
Mutua Nazionale, si sottolinea quanto segue:
1. Termine anno sanitario: le ricevute di spese inerenti l’anno sanitario 2010 relative
all’ultimo trimestre devono essere fatte pervenire alla Cassa Mutua Nazionale
improrogabilmente entro il 31 gennaio 2011 e, se spedite a mezzo posta, vale la
data di spedizione della raccomandata.
2. Documentazione: la documentazione inviata alla Cassa Mutua Nazionale deve
essere sempre e solamente in originale.
3. Comunicazione avanzata: già da tempo la Cassa Mutua Nazionale ha messo a
punto un sistema di comunicazione avanzata per l’invio all’indirizzo e-mail di
ciascuno Destinatario delle informazioni sulla liquidazione dei rispettivi rimborsi.
Tutti coloro che sono interessati al servizio possono comunicare il loro indirizzo email all’ufficio anagrafe di Cassa Mutua Nazionale.
4. e.mail aziende : per migliorare il livello di comunicazione e circolarità delle
informazioni, sarebbe oltremodo utile disporre, da parte di ciascuna azienda
aderente alla Cassa Mutua Nazionale, dell’indirizzo e.mail aggiornato di
riferimento aziendale.
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Cassa mutua nazionale
Personale Banche di Credito Cooperativo
Poiché l’erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e
l’accettazione, da parte del Destinatario, delle norme dello Statuto e delle Istruzioni
operative emanate dal Comitato Amministratore, tutti gli interessati sono caldamente
invitati a prendere visione del Regolamento delle prestazioni 2011 e delle Istruzioni
operative 2011 per conoscere le modifiche apportate.
Nel pregare le Aziende di dare alla presente la piu’ ampia diffusione possibile
attraverso i normali canali di comunicazione interna, si rivolge loro un sentito
ringraziamento per la cortese e fattiva collaborazione.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per inviare i migliori
saluti.
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Allegato alla circolare 1 / 2011
INFORMAZIONI UTILI
•
Indirizzo del sito WEB
WWW.CMN.BCC.IT
•
Indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono
Direzione
Liquidazione sinistri
Liquidazione sinistri
Liquidazione sinistri
Liquidazione sinistri
Liquidazione sinistri
Liquidazione sinistri
Liquidazione sinistri
Liquidazione sinistri
Liquidazione sinistri
Liquidazione sinistri
Liquidazione sinistri
Liquidazione sinistri
Liquidazione sinistri
Liquidazione sinistri
Liquidazione sinistri
Mario Bernardini
[email protected]
Anna Gaeta
[email protected]
Stefania Adolini
[email protected]
Mariangela Carnevale
[email protected]
Antonella Cecchetti
[email protected]
Alessia De Liso
[email protected]
Valeria Di Vincenzo
[email protected]
Elda Lea Fortunati
[email protected]
Stefania Luddi
[email protected]
Sonia Magalotti
[email protected]
Cinzia Marinucci
[email protected]
Elisabetta Ombres
[email protected]
Patrizia Palazzini
[email protected]
Francesca Rabbi
[email protected]
Laura Santini
[email protected]
Sonia Zambardi
[email protected]
06 72 07 92 00
06 72 07 92 09
06 72 07 92 01
06 72 07 92 03
06 72 07 92 04
06 72 07 92 05
06 72 07 92 22
06 72 07 92 08
06 72 07 92 11
06 72 07 92 12
06 72 07 92 24
06 72 07 92 14
06 72 07 92 15
06 72 07 92 27
06 72 07 92 17
06 72 07 92 18
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Cassa mutua nazionale
Personale Banche di Credito Cooperativo
Anagrafe
Anagrafe
Anagrafe
Anagrafe
Amministrazione/Contabilità
•
Claudio Forgia
[email protected]
Biagio Biagi
[email protected]
Roberto Gajo
[email protected]
Katia Ziantoni
[email protected]
Teresa Di Domenico
[email protected]
06 72 07 92 07
06 72 07 92 02
06 72 07 92 10
06 72 07 92 19
06 72 07 92 06
Indirizzo postale
La spedizione di plichi va effettuata di norma a mezzo raccomandata al seguente
indirizzo:
Cassa Mutua Nazionale Banche di Credito Cooperativo
via Torino 135 – 00184 Roma
I plichi con le richieste di rimborso possono essere inviati anche tramite altri
vettori, compresi quelli interni, sotto la responsabilità del mittente.
•
Numeri telefonici
Per qualunque necessità la Cassa Mutua Nazionale è a disposizione dei
Destinatari e delle Aziende ai seguenti recapiti telefonici e fax :
TEL 06 / 72 07 1 r.a.
FAX 06 / 72 07 92 34 generale
FAX 06 / 72 07 92 35 anagrafe
FAX 06 / 72 07 92 36 liquidazione sinistri
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cassa mutua nazionale
per il personale delle banche di credito cooperativo
Istruzioni operative 2011
Deliberate dal Comitato Amministratore del 14 dicembre 2010
Indice istruzioni operative
Norme generali
pag. 3
Cap. 1
Entrate della Cassa
pag. 3
Art. 1
Contributi 2011 – Quota capitarla
pag. 4
Art. 2
Contributi 2011 – Contributi integrativi
pag. 4
Art. 3
Modalità di versamento dei contributi
pag. 5
Cap. 2
Anagrafe
pag. 10
Art. 1
Compilazione mod. CMA e mod. CMB
pag. 10
Art. 2
Cessazione del rapporto con Cassa Mutua Nazionale
pag. 11
Art. 3
Rifiuto – Esclusione
pag. 13
Art. 4
Elenco iscritti, pensionati e famigliari
pag. 13
Art. 5
Codice della Privacy
pag. 13
Art. 6
Iscrizioni
pag. 14
Art. 7
Riammissione di coniuge e famigliari non fiscalmente a carico
pag. 15
Art. 8
Personale in esodo usufruendo del “Fondo di sostegno al reddito”
pag. 16
Art. 9
Assistenza intera vita
pag. 16
Art. 10
Modalità per il rimborso dei contributi
pag. 16
Art. 11
Controlli da parte della Cassa Mutua Nazionale
pag. 17
Art. 12
Sito WEB e posta elettronica
pag. 17
Art. 13
Provvedimenti amministrativi
pag. 17
2
NORME GENERALI
Le istruzioni operative riportate qui di seguito costituiscono le norme che regolano il
rapporto fra Aziende e Destinatari con la Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di
Credito Cooperativo.
Le informazioni e le istruzioni operative contenute nel presente documento trovano
applicazione dalla data della sua pubblicizzazione, sostituiscono ed annullano tutte le indicazioni
fornite in precedenza.
Sono Destinatari delle prestazioni della Cassa tutti i prestatori di lavoro subordinato, non in
prova, alle dipendenze di Aziende e altri organismi operanti nell’ambito del Credito Cooperativo
che siano aderenti alla Federazione Italiana delle BCC/CRA ovvero ad una Federazione locale e che
applichino i c.c.n.l. stipulati dalla Federazione Italiana delle BCC/CRA.
Il Comitato Amministratore, su richiesta del datore di lavoro, può ammettere tra i Destinatari
delle prestazioni della Cassa i prestatori di lavoro subordinato, così come individuati al terzo
comma, alle dipendenze di aziende ed organismi operanti nell'ambito del Credito Cooperativo e non
compresi tra le Aziende di cui allo stesso terzo comma.
L’erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l’accettazione, da
parte dell’interessato, delle norme dello Statuto, del Regolamento annuale delle prestazioni
contenente termini e modalità delle prestazioni da fornire e delle Istruzioni operative emanate dal
Comitato Amministratore.
Cap.1
Entrate della Cassa
a.
b.
c.
d.
Le entrate della Cassa sono costituite, in via ordinaria, da :
contributi di quota capitaria a carico delle aziende;
contributi percentuali calcolati sulla retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del
trattamento di fine rapporto a carico, in misura eguale, di aziende e lavoratori;
contributi cumulativi ed integrativi;
eventuale contribuzione aggiuntiva, versata dalle aziende e dai lavoratori, per la
copertura di specifiche prestazioni aggiuntive offerte dalla Cassa.
3
Art.1
Contributi 2011 - Quota capitaria
La misura dei contributi annuali per il 2011 da versare alla Cassa Mutua Nazionale è la
seguente :
a) Personale in servizio
- Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree Professionali
Contributo in misura fissa
Contributo in misura percentuale da calcolarsi
sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del
TFR
Contributo in misura percentuale da calcolarsi
sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del
TFR per copertura Long Term Care
A carico azienda
A carico dipendente
€ 553,00
=
0,05%
0,05%
0,15%
0,05%
b) Pensionati
A carico del pensionato
- Pensionato
€ 600,00
Art. 2
Contributi 2011 - Contributi Integrativi
La misura del contributo integrativo per l’anno 2011 a carico dei Destinatari per la
eventuale ammissione alla Cassa Mutua Nazionale di coniugi e famigliari è stata fissata, dal
Comitato Amministratore, come segue:
a. Personale in servizio
Per i coniugi, anche se non conviventi, i famigliari conviventi non fiscalmente a carico, ed
il convivente more uxorio con reddito tale da considerarsi non fiscalmente a carico, di Dirigenti,
Quadri Direttivi ed Aree Professionali :
- Coniugi/Convivente more uxorio e famigliari
A carico del dipendente
4
Coniuge/Convivente more uxorio NFC
€
252,00
Famigliare NFC
€
300,00
b. Pensionati
Per coniugi, anche se non conviventi, famigliari e conviventi more uxorio tutti conviventi
con il Destinatario pensionato :
- Coniuge e famigliari del pensionato
A carico del pensionato
Coniuge/Convivente more uxorio a carico
€
60,00
Coniuge/Convivente more uxorio non fiscalmente
a carico
€
252,00
Famigliare a carico
€
96,00
Famigliare non fiscalmente a carico
€
300,00
Sono considerati non fiscalmente a carico i soggetti che raggiungono un reddito
complessivo lordo annuo non inferiore ai limiti di legge (attualmente € 2.840,51=).
I coniugi, i conviventi more uxorio ed i famigliari che esercitano attività di lavoro
autonomo, professione libera, impresa individuale e/o agricola, indipendentemente dal reddito
dichiarato, sono considerati sempre non fiscalmente a carico, quindi soggetti al versamento del
relativo contributo integrativo.
Sono considerati non fiscalmente a carico anche i coniugi, i conviventi more uxorio ed i
famigliari che conseguono redditi presso uno Stato estero o percepiscono borse di studio a vario
titolo in misura superiore ad € 2.840,51=.
I figli, aventi reddito derivante esclusivamente da quote di pensione di reversibilità, sono
equiparati ai figli fiscalmente a carico. In tali casi sarà necessario rivolgere specifica richiesta
allegando autocertificazione attestante il percepimento della pensione di reversibilità e la
circostanza che non vengono percepiti altri redditi.
Art.3
Modalità di versamento dei contributi
Per il versamento dei contributi vanno obbligatoriamente utilizzati i modelli:
CMV1 : versamento quota fissa personale in servizio
CMV2 : versamento quota percentuale personale in servizio
CMV3 : versamento quota fissa pensionati
prelevabili dal sito della Cassa Mutua Nazionale all’indirizzo www.cmn.bcc.it .
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3.1 Personale in Servizio
a. Contributi di quota capitaria in misura fissa ed integrativi per coniugi e famigliari
CMV1 : versamento quota fissa personale in servizio
La contabilizzazione da parte della Cassa Mutua Nazionale viene eseguita per causale,
registrando ogni singolo importo riportato sul modulo di versamento.
I contributi vanno indicati distintamente per causale nell’apposito riquadro.
Ad inizio d’anno la valuta da indicare sui bonifici è 1/1/2011, mentre in corso d’anno
dovrà essere quella del primo giorno del mese in cui è avvenuta l’assunzione.
Ricordiamo sempre che deve intendersi mese intero anche la frazione di esso.
L’invio del modello di versamento con indicazione dei contributi sia a carico Azienda che
integrativi (per coniuge, famigliari e convivente more uxorio) a carico del Destinatario va effettuato
entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno per dare un regolare avvio alle liquidazioni dell’anno
stesso.
L’addebito da parte della Cassa Mutua Nazionale avverrà, dopo aver effettuato i dovuti
controlli della documentazione accompagnatoria,
sul conto corrente che ciascuna Azienda
intrattiene con l’ICCREA BANCA entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento del
bonifico, indipendentemente dalla data ivi riportata.
Sull’estratto conto periodico dell’ICCREA BANCA gli importi addebitati da Cassa Mutua
Nazionale risulteranno analiticamente per singola causale, come indicato dall’Azienda sul modello
di bonifico.
Disposizioni di bonifico trasmesse con documentazione difforme a quella predisposta
dalla Cassa Mutua Nazionale saranno respinte.
Si raccomanda di non impartire direttamente ad ICCREA BANCA disposizioni di
bonifico: si potrebbero generare casi di doppia registrazione con conseguente necessità di
riconciliazione dei dati.
b. Contributi di quota capitaria in misura percentuale
CMV2 : versamento quota percentuale personale in servizio
Con accordi sindacali del 27 settembre 2005 e del 13 aprile 2006 tra Federcasse e le
OO.SS. interessate, è stato introdotto il contributo capitario in percentuale della retribuzione pari
allo 0,10% (0,05% a carico delle aziende e lo 0,05% a carico del Destinatario).
Il montante sul quale effettuare il conteggio è la retribuzione lorda utile ai fini del calcolo
del trattamento di fine rapporto, cosiddetto TFR.
Il versamento di tale parte di quota capitaria va effettuato con cadenza mensile
posticipata, valuta ultimo giorno del mese, utilizzando il mod. CMV2 ove è già indicato il mese di
riferimento, mentre negli spazi successivi occorre riportare il montante su cui calcolare la
percentuale e l’importo del versamento.
Con gli accordi sindacali del 21 dicembre 2007 per quadri direttivi e le aree professionali e
del 22 maggio 2008 per i dirigenti, stipulati tra Federcasse e le OO.SS. interessate, è stata
introdotta, con decorrenza 01/01/2008, una copertura assicurativa per “long term care”, in relazione
all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non
autosufficienza, da intendersi come incapacità di attendere, in via autonoma, alle attività elementari
della vita quotidiana. Tale copertura assicurativa deve essere garantita dalla Cassa Mutua Nazionale
in favore di ciascun dipendente iscritto alla stessa Cassa Mutua e va finanziata attraverso un
6
contributo mensile pari allo 0,15% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore da
computare sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.
3.2 Pensionati
CMV3 : versamento quota fissa pensionati
Il contributo di quota capitaria e quello per coniuge, famigliari e convivente more uxorio
va versato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente che la Cassa Mutua Nazionale intrattiene
con l’ICCREA BANCA le cui coordinate sono indicate di seguito. In alternativa è possibile
effettuare il pagamento tramite l’azienda, compilando il mod. CMV3.
Paese
Cineuro
CIN
ABI
CAB
C/C
IT
36
U
08000
03200
000800020504
Ad inizio anno i bonifici dovranno indicare la valuta del primo gennaio dell’anno cui il
contributo si riferisce.
Se il contributo a carico del pensionato dovesse avere decorrenza in corso d’anno, la
valuta è quella del 1° giorno del mese di decorrenza.
E’ da tener presente che la frazione di mese va considerata mese intero.
Il pensionato che non comunica, con lettera raccomandata, indirizzata al Comitato
Amministratore, entro il termine di 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro,
obbligandosi al versamento di contributi cumulativi a suo totale carico, la propria volontà di
rimanere iscritto alla Cassa Mutua Nazionale, perde la qualifica di Destinatario delle prestazioni
della Cassa stessa.
Il lavoratore in quiescenza può rimanere iscritto solo come titolare; non può essere iscritto
come coniuge o famigliare non fiscalmente a carico.
Il pensionato ha facoltà di effettuare il versamento, anziché in unica soluzione con valuta 3
gennaio, in due rate semestrali, sempre con bonifico bancario, con valuta al 3 gennaio ed al 1 luglio
di ciascun anno.
Nel caso in cui il pensionato dovesse utlizzare la formula della rateizzazione, sarà cura
della Cassa Mutua Nazionale predisporre e trasmettere per tempo apposito memo prima della
scadenza di pagamento della seconda rata.
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Contributi annuali 2011
Specchietto riepilogativo
Destinatari in servizio
Tipologia del Contributo
Categoria
Data Valuta
Importo
Quota Fissa
Dirigenti
€ 553,00
Quadri direttivi
01/01/2011
€ 553,00
Aree professionali
€ 553,00
Quota Percentuale (*)
Dirigenti
Ultimo
0,10%
Quadri direttivi
giorno di
0,10%
Aree professionali
ogni mese
Quota Percentuale (**)
Dirigenti
Ultimo
0,20%
Quadri direttivi
giorno di
0,20%
Aree professionali
ogni mese
Contributi integrativi
Coniugi NFC
€ 252,00
Conviventi more uxorio NFC
01/01/2011
€ 252,00
€ 300,00
Famigliari NFC
(*) Il montante sul quale effettuare il conteggio dello 0,10%, di cui lo 0,05% a carico
delle aziende e lo 0,05% a carico dei lavoratori (Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree
professionali), è la retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine
rapporto, cosiddetto TFR.
(**) Il montante sul quale effettuare il conteggio dello 0,20%, di cui lo 0,15% a carico
delle aziende e lo 0,05% a carico dei lavoratori (Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree
professionali), è la retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine
rapporto, cosiddetto TFR.
Ratei dei contributi in quota fissa per i Destinatari in servizio
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Dirigenti
553,00
506,90
460,80
414,70
368,70
322,60
Quadri direttivi
Aree profesionali
553,00
506,90
460,80
414,70
368,70
322,60
Con./Conv. NFC
252,00
231,00
210,00
189,00
168,00
147,00
Famigliari NFC
300,00
275,00
250,00
225,00
200,00
175,00
Lug
Ago
Sett
Ott
Nov
Dic
Dirigenti
276,50
230,40
184,30
138,20
92,15
46,10
Quadri direttivi
Aree professionali
276,50
230,40
184,30
138,20
92,15
46,10
Con./Conv. NFC
126,00
105,00
84,00
63,00
42,00
21,00
Famigliari NFC
150,00
125,00
100,00
75,00
50,00
25,00
8
Destinatari in quiescenza
Tipologia del Contributo
Categoria
Data Valuta
Importo
Contributi cumulativi
Pensionati
€ 600,00
Coniugi FC
€ 60,00
Conviventi more uxorio FC
€ 60,00
Vedi nota
Famigliari FC
€ 96,00
(**)
Coniugi NFC
€ 252,00
Conviventi more uxorio NFC
€ 252,00
Famigliari NFC
€ 300,00
(**) I Destinatari in quiescenza possono versare i contributi alla Cassa Mutua
Nazionale in un'unica soluzione con valuta 03/01/2011 o in due rate semestrali di
eguale misura con valuta 01/01/2011 e 01/07/2011.
Ratei dei contributi per i Destinatari in quiescenza
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
Con./Conv. FC
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
Famigliari FC
96,00
88,00
80,00
72,00
64,00
56,00
Con./Conv. NFC
252,00
231,00
210,00
189,00
168,00
147,00
Famigliari NFC
300,00
275,00
250,00
225,00
200,00
175,00
Lug
Ago
Sett
Ott
Nov
Dic
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
Con./Conv. FC
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
Famigliari FC
48,00
40,00
32,00
24,00
16,00
8,00
Con./Conv. NFC
126,00
105,00
84,00
63,00
42,00
21,00
Famigliari NFC
150,00
125,00
100,00
75,00
50,00
25,00
Pensionato
Pensionato
9
Cap.2
Anagrafe
Art.1
Compilazione mod. CMA e mod.CMB
Per comunicare alla Cassa Mutua Nazionale i dati anagrafici di nuove iscrizioni o quelli di
semplici variazioni intervenute in nuclei già censiti, devono essere sempre utilizzati i mod. CMA e
CMB.
Sul modello CMA vanno riportati i dati del Destinatario, sia dipendente che pensionato,
nonché quelli dell’eventuale coniuge superstite del Destinatario deceduto, mentre sul modello CMB
vanno riportati quelli del coniuge o convivente more uxorio e dei famigliari sia a carico che non
fiscalmente a carico.
I modelli, per avere validità ai fini del censimento anagrafico presso la Cassa Mutua
Nazionale, devono essere datati e sottoscritti dal Destinatario o del coniuge superstite.
Utilizzando gli stessi modelli, vanno comunicate tempestivamente, entro 60 giorni, anche
le variazioni che dovessero verificarsi in corso d’anno ( es: nuovo domicilio, telefono, e-mail,
residenza, conto corrente, nascite, matrimoni, ecc...). Il Destinatario, come previsto dall’art. 4,
comma 11, dello Statuto, che non provvede a comunicare le variazioni intervenute nell’ambito del
proprio nucleo famigliare nei termini previsti, sarà escluso dalle prestazioni e sarà tenuto al
rimborso di quelle eventualmente erogate nell’anno.
Coloro che, pur avendone diritto, non risultino iscritti nel Registro anagrafico di Cassa
Mutua Nazionale, qualunque ne sia stata la causa, potranno beneficiare delle prestazioni integrative
sanitarie dal momento della regolarizzazione della posizione.
La compilazione dei modelli CMA e CMB va effettuata inserendo i dati negli spazi
appositamente previsti e barrando le caselle con le indicazioni prestampate (per es.: nel riquadro
coniuge/convivente barrando il SI vuol dire che l’interessato è fiscalmente a carico, se invece si
barra il NO significa che l’interessato è non fiscalmente a carico).
ATTENZIONE - IMPORTANTE
I modelli CMA, CMB, CMP/Consenso e bonifico vanno inviati in unica soluzione.
In mancanza di uno dei suddetti moduli la posizione anagrafica non verrà aperta e di
conseguenza non si procederà, in caso di richiesta, al rimborso di prestazioni fino al ricevimento di
detti modelli.
Art.1 bis
Sospensione del rapporto di lavoro
Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione il Destinatario
rimane iscritto alla Cassa Mutua Nazionale. Qualora tale sospensione sia dovuta ad incarichi
pubblici e/o sindacali, fermi restando i contributi da versare per i familiari non fiscalmente a carico,
è stabilito un contributo annuale a carico del Destinatario equiparato all’importo previsto per i
pensionati.
10
Art. 2
Cessazione del rapporto con Cassa Mutua Nazionale
La cessazione del rapporto di lavoro determina automaticamente la perdita del requisito di
Destinatario della Cassa Mutua Nazionale, senza bisogno di preavviso, a partire dal 1° giorno del
mese successivo a quello della cessazione. Tale perdita del requisito coinvolge, conseguentemente,
l’intero nucleo famigliare che, dalla stessa data, perde il diritto alle prestazioni.
Al fine di evitare spiacevoli richieste di rifusione di prestazioni erogate illegittimamente,
le Aziende sono invitate a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro con la massima
tempestività.
Particolarità in caso di cessazione del rapporto di lavoro:
a. passaggio del lavoratore tra due Aziende aderenti alla Cassa Mutua Nazionale senza
soluzione di continuità.
In tale caso la nuova Azienda che ha assunto il lavoratore è tenuta a rimborsare,
direttamente, su semplice richiesta dell’Azienda di provenienza, che ha versato il contributo per
l'intero anno, i ratei di quota capitaria di competenza.
Anche in questo caso la frazione di mese vale mese intero, per cui il conteggio del rateo va
fatto a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il passaggio.
b. cessazione per dimissioni / licenziamento.
Con le dimissioni/licenziamento del Destinatario dall’Azienda cessa anche il rapporto con
la Cassa Mutua Nazionale dalla stessa data.
L’Azienda ed il dipendente, ciascuno per la quota di competenza, possono chiedere il
rimborso di eventuali ratei a scadere direttamente alla Cassa Mutua Nazionale entro il termine di 60
giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione.
Il rimborso verrà effettuato solo se il nucleo famigliare di appartenenza del lavoratore non
abbia ricevuto rimborsi per prestazioni sanitarie nel periodo dall’inizio dell’anno alla data di
risoluzione del rapporto.
Il rateo va richiesto nei termini appresso indicati (vedi “modalità per i rimborso dei
contributi”, articolo 10 del presente cap. 2).
La richiesta del rimborso di ratei di contributi integrativi per coniuge o convivente e per
eventuali famigliari deve essere fatto a cura del dipendente. Non si darà luogo ad alcun rimborso
qualora il nucleo famigliare avrà beneficiato, nell'anno, di prestazioni sanitarie da parte della Cassa
Mutua Nazionale.
c. cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza.
Si possono verificare le seguenti circostanze:
1) l’interessato desidera rimanere iscritto alla Cassa Mutua Nazionale.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, l’interessato deve manifestare,
per iscritto, preferibilmente a mezzo raccomandata indirizzata al Comitato Amministratore, la
propria volontà di voler mantenere la qualifica di Destinatario delle prestazioni fornite dalla Cassa
11
Mutua Nazionale anche da pensionato (la comunicazione alla Cassa Mutua Nazionale del
proseguimento del rapporto può essere effettuata anche con il mod. CMO). E’ necessario ed
obbligatorio ricompilare, per la nuova posizione di pensionato, il modello CMA.
La comunicazione va inviata alla Cassa Mutua Nazionale entro 60 giorni dalla data di
risoluzione del rapporto di lavoro obbligandosi al versamento di contributi cumulativi a proprio
carico, stabiliti per tale categoria di Destinatari, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto.
I ratei di quota capitaria potranno essere rimborsati all’Azienda che ne ha fatto richiesta,
secondo le modalità in uso, solamente se il Destinatario ed il suo nucleo famigliare non abbiano
ricevuto prestazioni nell’anno di riferimento prima della cessazione del rapporto di lavoro.
2) l’interessato non desidera rimanere iscritto alla Cassa Mutua Nazionale.
La mancata richiesta da parte dell’interessato nei termini precedentemente indicati (60
giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro) di rimanere Destinatario delle prestazioni
della Cassa Mutua Nazionale costituisce, di per sé, motivo di rinuncia, anche per futuro, ad
usufruire dei benefici della Cassa.
L’Azienda può chiedere il rimborso di eventuali ratei a scadere direttamente alla CMN
entro 60 giorni dal primo del mese successivo alla cessazione, secondo le modalità e le condizioni
stabilite per i rimborsi (vedi articolo 10 del presente capitolo 2).
E’ opportuno, per evitare eventuali successive contestazioni, che l’Azienda faccia
sottoscrivere la rinuncia da parte dell’interessato.
d. decesso del Destinatario in servizio o in pensione
Nel caso di decesso del Destinatario in attività di servizio o in pensione, non si procede ad
alcun rimborso di eventuali ratei.
Il coniuge superstite ed i famigliari del Destinatario continueranno a godere della
copertura sanitaria fino alla fine dell’anno, solo se censiti nel registro anagrafico della Cassa Mutua
Nazionale.
Il coniuge/convivente more uxorio superstite potrà fare richiesta, con domanda indirizzata
al Comitato Amministratore della Cassa Mutua Nazionale, per sé, se risultante dal registro
anagrafico, ed eventuali figli, se censiti, di mantenere l’iscrizione alla CMN.
Il coniuge/convivente more uxorio sarà parificato allo status di pensionato e dovrà versare
il contributo di volta in volta determinato per tale categoria di Destinatari.
Art. 3
Rifiuto / Esclusione
a. In caso di rifiuto delle prestazioni da parte del Destinatario in servizio, da comunicare in
forma scritta, l'Azienda è tenuta a versare egualmente il contributo di quota capitaria ed i contributi
a proprio carico in quote percentuali, sia ordinari che per la copertura LTC, alla Cassa Mutua
Nazionale fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Destinatario che rifiuta le prestazioni della
Cassa Mutua Nazionale non potrà più essere riammesso come beneficiario delle stesse.
Il recesso del coniuge o di altri famigliari non fiscalmente a carico, richiesto dal Destinatario, si
estende automaticamente a tutti i membri del nucleo famigliare non fiscalmente a carico.
b. L’esclusione del Destinatario dalle prestazioni è sempre deliberato dal Comitato
Amministratore a seguito di gravi inadempimenti alle Norme Regolatrici di cui all’art. 2 dello
12
Statuto. L’esclusione può avvenire d’ufficio per coloro non in regola con il versamento del
rispettivo contributo, senza obbligo di comunicazione all’interessato.
Il Destinatario escluso non potrà essere riammesso, per il futuro, alla Cassa Mutua
Nazionale.
Art. 4
Elenco iscritti, pensionati e famigliari
Per operare le verifiche dell'esatta corrispondenza tra il Registro anagrafico di Cassa Mutua
Nazionale e la posizione in azienda dei Destinatari, viene trasmesso, all’inizio di ogni anno,
apposito elenco degli iscritti e del relativo nucleo famigliare, se esistente.
I dati in elenco sono relativi a ciascun nominativo, Destinatari e componenti il nucleo
famigliare, così come acquisiti dalle schede e dai successivi aggiornamenti fatti pervenire alla Cassa
Mutua Nazionale dagli interessati direttamente o tramite l'Azienda di appartenenza.
Le Aziende dovranno fornire una conferma dell’esattezza dei nominativi dei dipendenti ed
acquisire dai dipendenti stessi una conferma dei componenti il nucleo famigliare.
Con l'obiettivo di privilegiare comunicazioni rapide è stato posto in essere il servizio di
posta elettronica direttamente con l’ufficio anagrafe al seguente indirizzo :
[email protected]
In caso di discordanze, errori ed omissioni nei dati riportati in elenco si potrà procedere
alla rettifica segnalando le discordanze.
Art. 5
Codice della Privacy – D.Leg. 30 giugno 2003, n° 196
(mod. CMP/Informativa e mod. CMP/Consenso)
Il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n° 196, definito “Codice della Privacy”, regola
e garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali.
La Cassa Mutua Nazionale, per la particolare attività svolta a favore dei propri assistiti,
tratta dati sia personali che sensibili dei Destinatari e del loro nucleo famigliare.
La procedura stabilita dalla normativa richiede alcuni adempimenti fra cui l'informativa da
parte di chi tratta i dati personali e sensibili ed il consenso da parte dell'interessato al trattamento
stesso.
A tale proposito è stata realizzata la modulistica necessaria composta dal mod. CMP/I che
riguarda l'informativa della Cassa Mutua Nazionale all'interessato sul trattamento dei dati personali
e sensibili e dal mod. CMP/C che rappresenta il consenso scritto dell'interessato al trattamento dei
propri dati personali e sensibili e di quelli dei propri famigliari, da ritornare alla Cassa Mutua
Nazionale.
Una particolare attenzione va dedicata alla compilazione del mod. CMP/C per quanto
riguarda la firma dei famigliari.
La firma che va apposta deve essere quella personale di ciascun membro della famiglia.
Se sono indicati figli minori, la firma deve essere di uno dei genitori che eserciti la patria
potestà. Alla maggiore età (18 anni) dei minori il mod. CMP/C dovrà essere ricompilato da tutti i
componenti il nucleo famigliare.
La mancata trasmissione del mod. CMP/C può determinare il blocco dei rimborsi previsti
nel Regolamento Annuale delle prestazioni anche in presenza di regolare versamento dei contributi.
13
Art. 6
Iscrizioni
Tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, non in prova, acquisiscono
la qualifica di Destinatario della Cassa Mutua Nazionale all’atto della loro assunzione da parte
dell’Azienda che dovrà provvedere al versamento della quota capitaria in proporzione ai dodicesimi
riferiti ai mesi mancanti alla fine dell’anno in corso, compreso il mese dell’assunzione.
La frazione di mese va considerata mese intero.
La valuta da assegnare al versamento è quella del primo giorno del mese in cui è avvenuta
l’assunzione.
Le prestazioni saranno rese sin dal giorno dell’assunzione, ma non potranno essere
richieste ed erogate prima del termine del periodo di prova.
Nel caso in cui il lavoratore non dovesse essere confermato al termine del periodo di prova,
l’Azienda potrà richiedere il rimborso dell’intera quota capitaria versata ( indicare nel mod. CMC
“mancato superamento periodo prova” ) senza che l’interessato abbia diritto ad alcuna prestazione.
Il neo assunto può richiedere l’iscrizione del coniuge non fiscalmente a carico e di altri
famigliari entro il primo grado, purché conviventi non fiscalmente a carico e del convivente more
uxorio con reddito lordo superiore a € 2840,51=, nei termini previsti dallo Statuto.
L’iscrizione di un soggetto fiscalmente non a carico comporta l’iscrizione di tutti coloro che
si trovano nelle stesse condizioni, a meno che non siano iscritti ad altri Fondi sanitari o godano di
specifiche polizze assicurative di malattia o sanitarie. In tal caso, per detti soggetti cade l’obbligo
dell’iscrizione. Qualora in futuro per tali soggetti venisse chiesta l’iscrizione alla Cassa Mutua
Nazionale, il Destinatario dovrà documentare compiutamente le coperture sanitarie pregresse degli
interessati per ottenerne l’ammissione.
Non è previsto dallo Statuto, per il solo coniuge non fiscalmente a carico, l’obbligo della
convivenza.
Il Destinatario, per l’iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale del coniuge e di eventuali
famigliari non fiscalmente a carico deve richiedere l’ammissione entro 60 giorni dalla data di
assunzione, pena decadenza del diritto per l’anno in corso.
In caso di tardiva presentazione (oltre i 60 giorni) della richiesta, i famigliari sopra indicati
potranno beneficiare delle prestazioni della Cassa Mutua Nazionale a decorrere dal 1° giorno
dell’anno successivo a quello della richiesta stessa.
La richiesta si intende tardiva se pervenuta alla Cassa Mutua Nazionale dopo il termine di
60 giorni e non oltre la fine dell’anno. La Cassa Mutua Nazionale terrà conto del timbro postale di
spedizione, nel caso la richiesta dovesse essere spedita alla scadenza del 60mo giorno.
Esempi esplicativi:
Caso A) Neo-assunto il 15 febbraio 2011.
Il prestatore di lavoro subordinato assunto il 15/02/2011 deve richiedere l’iscrizione del coniuge e/o
di eventuali famigliari non fiscalmente a carico entro il sessantesimo giorno dalla data
dell’assunzione, nel caso specifico entro il 16 aprile 2011.
Qualora la richiesta pervenisse alla Cassa Mutua Nazionale oltre tale data, l’iscrizione decorrerà dal
1 gennaio 2011.
14
Caso B) Prestatori di lavoro in attività di servizio.
Il prestatore di lavoro in attività di servizio che contragga matrimonio od instauri una convivenza
more uxorio, deve iscrivere il famigliare non fiscalmente a carico negli stessi termini come indicato
per i caso A).
Si ricorda che lo Statuto (art. 4, comma 12) della Cassa Mutua Nazionale definisce con il
termine di “famigliari “ i parenti di primo grado del Destinatario (figli e genitori).
Non possono, quindi, essere ammessi alla Cassa Mutua Nazionale fratelli e sorelle del
Destinatario perché famigliari di secondo grado.
Tra i famigliari a carico sono compresi anche affiliati e minori in affidamento
temporaneo.
Il figlio del coniuge è equiparato al famigliare non fiscalmente a carico, tranne che per i
casi di adozione.
I figli che contraggono matrimonio o convivono more uxorio, formando un nuovo nucleo
famigliare, perdono i requisiti per rimanere iscritti alla Cassa Mutua Nazionale a partire dalla data
dell’evento.
I Destinatari che contraggono matrimonio devono allegare al modello CMB certificato di
matrimonio o stato di famiglia.
I figli di Destinatari legalmente separati e/o divorziati che convivono con l’altro coniuge ed
i figli riconosciuti possono beneficiare delle prestazioni di Cassa Mutua Nazionale fino al
compimento della maggiore età (18° anno di età), se presenti nel frontespizio del modello per la
dichiarazione dei redditi del destinatario. Successivamente alla maggiore età, possono continuare a
beneficiare delle prestazioni solo se fiscalmente a carico del destinatario.
Art. 7
Riammissione di coniuge e famigliari non fiscalmente a carico.
(Art.4, comma 6, dello Statuto)
Il Destinatario può richiedere la riammissione ai benefici della Cassa Mutua Nazionale del
coniuge/convivente more uxorio e/o di altri famigliari non fiscalmente a carico, se altrove non
esclusi, per non più di una volta. In caso di riammissione, il diritto alla prestazione decorre dopo sei
mesi dalla riammissione stessa, mentre il versamento del contributo va effettuato a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello della richiesta di riammissione.
Il contributo deve essere versato con le modalità previste in precedenza e con valuta del
primo giorno del mese successivo dal quale decorre la riammissione.
La Cassa Mutua Nazionale comunicherà all’interessato l’accettazione della richiesta di
riammissione dopo la verifica della documentazione che la richiesta stessa impone.
15
Art. 8
Personale in esodo usufruendo del “Fondo di Sostegno al Reddito” D.M. 157/2000
Coloro che, usufruendo del “Fondo di Sostegno al Reddito” di cui al D.M. 157/2000,
terminano il rapporto di lavoro con l’Azienda di appartenenza, possono continuare ad essere
Destinatari delle prestazioni della Cassa Mutua Nazionale.
Gli interessati saranno equiparati ai pensionati a tutti gli effetti sia normativi che
contributivi.
Per l’accoglimento della richiesta è necessario presentare alla Cassa Mutua Nazionale la
seguente documentazione :
a. domanda rivolta al Comitato Amministratore di conservazione dell’iscrizione. Questa può
essere sostituita dai modelli anagrafici CMA e CMB indicando il nuovo status di
pensionato;
b. copia dell’accordo sindacale nel quale deve essere individuata la parte tenuta al
versamento dei contributi;
c. copia dell’accettazione dell’INPS ad erogare le prestazioni con l’utilizzo del “Fondo di
Sostegno al Reddito”.
Art. 9
Assistenza intera vita
La Cassa Mutua Nazionale fornisce la propria assistenza e le prestazioni indicate nel
regolamento sanitario durante l’intero ciclo vitale del Destinatario e dei suoi familiari, previo
versamento dei contributi a suo carico stabiliti di tempo in tempo dal Comitato Amministratore.
Il venir meno dell’iscrizione del Destinatario per qualunque motivo determina l’automatica
cessazione, alla stessa data, di tutto il nucleo famigliare.
Art. 10
Modalità per il rimborso di contributi
La procedura per la richiesta di eventuali rimborsi di contributi prevede i seguenti casi :
a. rimborso di quote capitarie dovuto ad errori materiali o errate comunicazioni
dell’Azienda:
I rimborsi dovuti a doppi versamenti od errori per inesatte comunicazioni da parte delle
Aziende interessate o del Destinatario verranno soddisfatti all’atto del loro riscontro, con
valuta giorno operazione, previo formale richiesta;
b. rimborso di ratei di contributo annuale dovuti a cessazione del rapporto di lavoro:
il rimborso di ratei di quota capitaria va richiesto, pena decadenza, nel termine di 60gg.
(sessanta giorni) dal primo del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di
lavoro del dipendente. In caso di tardiva richiesta non si darà corso al alcun rimborso.
16
La Cassa Mutua Nazionale provvederà ad effettuare il rimborso in dodicesimi (della quota
capitaria) nel termine di sessanta giorni a partire dal mese successivo rispetto alla data di
decadenza del diritto del Destinatario ad usufruire di prestazioni sanitarie, ed applicherà al
bonifico la valuta del giorno dell’operazione.
Non verrà dato seguito ad alcun rimborso qualora nell’ambito del nucleo famigliare siano
state erogate prestazioni sanitarie.
c. famigliare non fiscalmente a carico divenuto a carico
Nel caso di coniuge e famigliare, non fiscalmente a carico, nonché convivente more uxorio
con reddito superiore a quello previsto per essere considerato famigliare a carico,
beneficiari delle prestazioni della Cassa, che, in corso d’anno, divengano famigliare
fiscalmente a carico, il Destinatario sarà esonerato dal relativo contributo integrativo a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Art. 11
Controlli da parte della Cassa Mutua Nazionale
La Cassa Mutua Nazionale potrà effettuare, in qualunque momento, controlli ed
accertamenti circa la posizione anagrafica dei Destinatari, richiedendo eventuali certificati e
documentazioni.
Qualora emergessero dubbi sulla legittimità della posizione, verranno sospese le
prestazioni e sottoposto il caso al Comitato Amministratore.
Art. 12
Sito WEB e posta elettronica
Ogni Destinatario può consultare il sito WEB della Cassa Mutua Nazionale visibile
tramite rete P01-NET, e su INTERNET al seguente indirizzo :
WWW.CMN.BCC.IT
Art. 13
Provvedimenti amministrativi
Il mancato rispetto delle norme statutarie, delle presenti istruzioni operative e del
regolamento annuale delle prestazioni, nonché eventuali irregolarità o manomissioni riscontrate
nella documentazione presentata per il rimborso, verranno sanzionate dal Comitato Amministratore
in applicazione della norma prevista dall’art. 3 dello statuto, comma 10, terzo alinea, sempre che
non si debba procedere altrimenti per i casi più gravi. Nel caso di sospensioni temporanee deliberate
dal Comitato Amministratore, il contributo alla Cassa Mutua Nazionale deve essere egualmente
versato.
17
Notiziario a cura del Coordinamento Nazionale Banche di Credito Cooperativo
FABINFORMA B.C.C.
CASSA MUTUA NAZIONALE
Scheda sinottica delle prestazioni - 2011
PRESTAZIONI OSPEDALIERE
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Ricovero con intervento chirurgico (art. 5.1.1)
Franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00 solo sugli onorari medici.
Franchigia del 30% sui diritti di sala operatoria,protesi,assistenza nel corso del
ric.
Franchigia del 20 % sulle prestazioni pre/post ricovero.
Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno.
Ricovero senza intervento chirurgico (art. 5.1.2)
Franchigia del 30% sulle spese inerenti il ricovero.
Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno.
Franchigia del 20% sulle prestazioni post ricovero.
Intervento in regime ambulatoriale o day hospital (art. 5.1.3)
Franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00 solo sugli onorari medici.
Franchigia del 30% sui diritti di sala operatoria,medicinali ed esami diagnostici
nel corso dell’intervento
Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno
Parto cesareo (art. 5.2.1)
Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno.
Nessuna franchigia - Massimale € 6.500,00.
Parto naturale (art. 5.2.2)
Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno.
Nessuna franchigia - Massimale € 2.000,00.
Trattamento terapeutico per neonati (art. 5.2.3)
Franchigia 10%. - Massimale € 1.000,00
Intervento per correzione difetto rifrattivo (art. 5.3)
Massimale per un occhio € 1.035,00.
Massimale per entrambi gli occhi € 1.550,00
Diaria per ricovero con intervento o parto (art. 5.5.1)
€ 100,00 al giorno per massimo 200 giorni
Massimale di € 1.000,00 per prestazioni riabilitative nei 120 gg. post ricovero
(grandi interventi)
Diaria per ricovero senza intervento (art. 5.5.2)
€ 100,00 al giorno per massimo 100 giorni per qualsiasi tipo di prestazione
Diaria per neonati (art. 5.5.3)
€ 100,00 al giorno per massimo 25 giorni a partire dal 6°giorno a neonato
Diaria day hospital (art. 5.5.4)
€ 100,00 al giorno per massimo 30gg all’anno
Notiziario a cura del Coordinamento Nazionale Banche di Credito Cooperativo
FABINFORMA B.C.C.
PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE
Alta diagnostica (art. 6.1)
► Franchigia del 30% – Massimale € 7.750,00
Visite specialistiche (art. 6.2.a)
► accompagnate dal certificato attestante la patologia rilasciato dal medico
specialista che ha effettuato la visita: Franchigia 20% - rimborso massimo €
200,00.
► Massimale complessivo A+B= € 2.000,00
Visite specialistiche (art. 6.2.b)
► senza certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista che ha
effettuato la visita: Franchigia 50% - rimborso massimo € 100,00.
► Massimale complessivo A+B= € 2.000,00
Analisi, esami diagnostici e di laboratorio (art. 6.3)
► con certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista, franchigia
25%
► senza certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista,
franchigia 50%
► Massimale € 1.500,00
Chemioterapia, radioterapia, cobaltoterapia (art. 6.4)
► Nessuna franchigia – Massimale € 7.750,00
Ticket (art. 6.5)
► Nessuna franchigia – Nessun massimale – Qualsiasi tipo di prestazione anche
odontoiatriche
Fisioterapia (art. 6.6)
► Franchigia 30% - Massimale € 1.000,00
► Con prescrizione anche di reumatologo,neurologo,cardiologo, medico dello sport
► Fatturate da centro medico/sanitario o da studio fisioterapico, anche in
collaborazione con piscine comunali.
Logopedia e Riabilitazione psicomotoria fino al compimento del 16° anno (art. 6.7)
► Franchigia 30% - Massimale € 1.500,00
Prestazioni omeopatiche ed agopuntura (art. 6.8)
► Franchigia 50% - Massimale € 500,00
Trattamenti chiropratici ed osteopatici (art. 6.9)
► Franchigia 50% - Massimale € 500,00
Sostituzione riparazione parti anatomiche (art. 6.10)
► Acquisto: franchigia 20% - Massimale € 3.000,00
► Riparazione: franchigia 20% - Massimale € 1.000,00
Inseminazione/Fecondazione assistita (art. 6.11)
► Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00
Odontoiatria da infortunio (art. 6.12)
► Franchigia 30% - Massimale € 1.500,00
Gravidanza (art. 6.13)
► Nessuna franchigia – Massimale € 2.500,00
► Amniocentesi/Villocentesi rimborsate al 50% fino al compimento del 35° anno di
età
Notiziario a cura del Coordinamento Nazionale Banche di Credito Cooperativo
FABINFORMA B.C.C.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Trasporto in Italia (art. 7.1)
► Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00
Prestazioni infermieristiche (art. 7.2.a)
►
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►
Rimborso massimo € 40,00 al giorno, massimo 30gg
Accompagnatore (art. 7.2.b)
Rimborso massimo € 80,00 al giorno.
Massimale € 2.500,00
Forniture ortopediche (art. 7.2.c)
Nessuna franchigia – Massimale € 500,00
Trasporto all’estero (art. 7.2.d)
Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00
Trasporto della salma (art. 7.3)
Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00
Acquisto lenti (art. 7.4)
Franchigia 30%
Massimale € 200,00 a persona
Massimale € 300,00 a persona per difetti di rifrazione, anche per sommatoria,
superiori alle 5 diottrie ad almeno 1 occhio
Massimale ogni 12 mesi per bambini fino al compimento del 12° anno d’età
anche senza modifica visus.
Ortodonzia fino al compimento del 18° anno (art. 7.5)
Franchigia 25% - Massimale € 2.000,00
Recupero da tossicodipendenza/etilismo (art. 7.6)
Indennità € 2.000,00
Apparecchi acustici (art. 7.7)
Nessuna franchigia – Massimale € 2.000,00
Estrazione ottavi (art. 7.9)
Franchigia 30% - Massimale € 750,00 per qualsiasi causa, basta sia rilevata da
OPT
Asportazione nei (art. 7.10)
Franchigia 30% - Massimale € 250,00
Radiologia odontoiatrica (art. 7.11)
Franchigia 30% - Massimale € 250,00
Gnatologia (art. 7.12)
Franchigia 30% - Massimale € 250,00
Vaccino contro il Papillomavirus (art. 7.13)
Franchigia 50% - Massimale € 280,00
N.B. INTRAMOENIA: rimborso spese aggiuntive fatturate dalle strutture private
quando richiesto dal medico della struttura pubblica.
Notiziario a cura del Coordinamento Nazionale Banche di Credito Cooperativo
FABINFORMA B.C.C.
Rimborso plantari
► Franchigia 30% - Massimale € 250,00 anno/nucleo familiare
Portatori di handicap – prestazioni riabilitative
► Franchigia 30% - Massimale € 500,00 anno a persona
I.V.A.
► L’I.V.A. non è mai rimborsabile
Long Term Care
in stato di non autosufficienza temporanea ovvero non stabilizzata con accertamento
di almeno 40 punti (esclusi i casi di cui all’art. 16 della polizza LTC)
► rimborso, fino a concorrenza del massimale una-tantum di € 20.000,00, delle
spese sostenute per l’acquisto di presidi sanitari, ausili terapeutici, strutture
mobili finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.
CASSA MUTUA NAZIONALE
Istruzioni Operative - 2011
Modifiche in vigore dal 1° gennaio 2011
I figli di destinatari legalmente separati e/o divorziati che convivono con l’altro
coniuge ed i figli riconosciuti possono beneficiare delle prestazioni della
C.M.N. fino al compimento della maggiore età, se presenti nel frontespizio del
modello per la dichiarazione dei redditi del destinatario. Successivamente alla
maggiore età, solo se fiscalmente a carico del destinatario.
Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione il
Destinatario rimane iscritto alla CMN. Qualora tale sospensione sia dovuta ad
incarichi pubblici e/o sindacali, fermi restando i contributi da versare per i
familiari fiscalmente non a carico, è stabilito un contributo annuale a carico del
Destinatario equiparato all’importo previsto per i pensionati.
cassa mutua nazionale
per il personale delle banche di credito cooperativo
Regolamento Annuale delle
prestazioni – 2011
Approvato dal Comitato Amministratore il 14 dicembre 2010
INDICE
Premessa…………………………………………………………………………….
3
Capitolo 1 - Nozioni Generali………………………………………………………
4
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento Annuale delle prestazioni….
4
Articolo 2 – Tipologia delle prestazioni…………………………….
4
Articolo 3 – Definizioni…………………………………………......
4
Articolo 4 – Beneficiari delle prestazioni……………………………
6
Capitolo 2 – Prestazioni Ospedaliere………………………………………………..
6
Indicazioni sulla documentazione……………………………………………
6
Termini per l’invio della documentazione……………………………………
7
Articolo 5 – Prestazioni Ospedaliere…………………………………
7
Capitolo 3 – Prestazioni Extraospedaliere ed Aggiuntive……………………………
11
Indicazioni sulla documentazione…………………………………………….
11
Termini per l’invio della documentazione……………………………………
12
Articolo 6 – Prestazioni Extraospedaliere…………………………….
12
Articolo 7 – Prestazioni Aggiuntive…………………………………..
17
Capitolo 4 – Altre disposizioni……………………………………………………….
21
Articolo 8 – Limiti delle prestazioni………………………………….
21
Articolo 9 – Copertura vita intera…………………………………….
22
Articolo 10 – Termini di aspettativa…………………………………...
22
Articolo 11 – Estensione territoriale e modifiche al Regolamento
Annuale delle prestazioni……………………………….
22
Articolo 12 – Denuncia dell’infortunio o della malattia:
Obblighi del Beneficiario………………………………..
23
Articolo 13 – Criteri di rimborsabilità………………………………...
23
Allegato 1 – Elenco Interventi chirurgici……………………………………………..
24
Allegato 2 – Prestazioni in forma indiretta……………………………………………
26
2
PREMESSA
1. Lo Statuto della Cassa Mutua Nazionale, all’art. 3, 2° comma, recita: L’erogazione delle
prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l’accettazione, da parte dell’interessato,
delle norme dello Statuto e delle disposizioni attuative emanate dal Comitato Amministratore
(…). Lo Statuto è stato inviato a ciascuna Azienda, per la distribuzione ai Destinatari in servizio
ed in quiescenza.
2. Il presente Regolamento Annuale delle prestazioni si compone di 13 articoli e di 2 allegati ed ha
validità dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, definito come “anno sanitario”, salvo eventuali
modifiche che fossero apportate in corso d’anno.
3. Le prestazioni sanitarie, fatti salvi gli articoli 6.2.b), 6.3), 6.5), 6.13), devono essere giustificate
da uno stato patologico. Sono, pertanto, escluse le prestazioni a carattere di prevenzione.
4. Le richieste di rimborso devono essere corredate della documentazione medica prevista dal
presente Regolamento Annuale delle prestazioni e devono essere inviate alla Cassa Mutua
Nazionale nei termini stabiliti dallo stesso (cfr. Termini per l’invio della documentazione a pag.
7 per prestazioni Ospedaliere e a pag. 12 per prestazioni Extraospedaliere ed Aggiuntive).
5. Le richieste di rimborso non in regola con le norme del presente Regolamento Annuale delle
prestazioni verranno respinte.
6. Le richieste di rimborso vanno effettuate con l'apposita modulistica predisposta dalla Cassa
Mutua Nazionale e rilevabile dal sito all’indirizzo www.cmn.bcc.it.
7. Qualunque manomissione delle documentazioni mediche e di spesa sarà severamente sanzionata,
facendo decadere ogni possibilità di rimborso.
8. I documenti di spesa, notule, parcelle, fatture e simili, per essere rimborsabili, devono essere
conformi alla normativa fiscale in vigore.
9. La documentazione, per accedere ai benefici della Cassa Mutua Nazionale, deve essere prodotta
sempre e solo in ORIGINALE.
10. La Cassa Mutua Nazionale rimborsa esclusivamente le prestazioni esplicitamente indicate in
ciascun articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste. Limiti delle prestazioni sono
espressi all’art. 8) del presente Regolamento Annuale delle prestazioni.
11. La Cassa, in relazione alle prestazioni per le quali viene presentata domanda di rimborso, si
riserva di richiedere in ogni momento ulteriore documentazione riguardante patologie, esami,
analisi, spese e quant’altro ritenga necessario per l’evasione della pratica, nonché sottoporre il
beneficiario a visita medica di controllo a carico della Cassa. In caso di rifiuto dell’invio dei
documenti richiesti o di sottoporsi a visita medica la Cassa potrà valutare la possibilità di
interrompere il rimborso.
12. E’ esclusa dal rimborso l’IVA applicata a qualsiasi tipologia di spesa.
3
CAPITOLO 1
Nozioni generali
Articolo 1
Oggetto del Regolamento Annuale delle prestazioni
Il presente Regolamento Annuale delle prestazioni, predisposto ed approvato dal Comitato
Amministratore, disciplina l’erogazione delle prestazioni sanitarie in esso indicate.
Termini, limiti, modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni sono descritti e regolati dagli
articoli che seguono.
Eventuali interpretazioni e chiarimenti su norme del presente Regolamento Annuale delle
prestazioni potranno essere fornite solo dal Comitato Amministratore.
Articolo 2
Tipologia delle prestazioni
Le prestazioni erogate dalla Cassa Mutua Nazionale, direttamente o per il tramite di strutture di
supporto, si suddividono in Ospedaliere, Extra-ospedaliere ed Aggiuntive. Le prestazioni verranno
riconosciute solo in dipendenza di malattie o stati patologici accertati, gravidanza ed infortuni
verificatisi nel corso dell’anno sanitario, fatti salvi gli articoli 6.2.1.b), 6.2.2), 6.3), 6.11).
Le prestazioni verranno rese sulla base delle disponibilità contributive dell’esercizio.
Il Comitato Amministratore potrà variare, in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio,
termini e modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni.
Delle avvenute variazioni verrà data pubblicità a mezzo di apposita circolare alle Aziende, con il
compito di informare i propri dipendenti, mentre i Destinatari in quiescenza verranno informati
direttamente dalla Cassa Mutua Nazionale.
Qualsiasi informativa verrà inoltre pubblicizzata sulla pagina WEB della Cassa Mutua Nazionale
consultabile sia per mezzo del sistema di rete Intranet P01- NET che in Internet al seguente
indirizzo:
www.cmn.bcc.it
Le richieste di rimborso, in caso di modifica del Regolamento Annuale delle prestazioni in corso
d'anno, saranno evase, da parte della Cassa Mutua Nazionale, con applicazione delle norme vigenti
al momento della spesa o della data di ricovero ospedaliero, sempre se corredate della
documentazione prevista.
Articolo 3
Definizioni
Definizione dei termini che verranno utilizzati nel testo che segue :
per “Cassa”:
la Cassa Mutua Nazionale per il Personale delle Banche di
Credito Cooperativo
per “Destinatario”:
i prestatori di lavoro subordinato ed i pensionati, quali titolari
del diritto di assistenza
per “Beneficiario”:
i soggetti aventi diritto alle prestazioni a norma dello Statuto
per “ famigliare”
i famigliari del Destinatario, beneficiari delle prestazioni a
norma dello Statuto
4
per “ nucleo famigliare”
per “infortunio”:
per “malattia” / "patologia":
per “prevenzione”
per “regime di ricovero”
per “ricovero ordinario”:
per “ricovero in day-hospital”:
per “ricovero in day-surgery”:
per “intervento ambulatoriale”:
per “cartella clinica”
per ”franchigia”:
per “assistenza infermieristica”:
per “Rete convenzionata”:
per “medico chirurgo”:
per “medico specialista”:
per “fisioterapista”:
per “massimale”
per “logopedista”
il Destinatario ed i suoi famigliari beneficiari delle prestazioni
a norma dello Statuto
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che
produca lesioni corporali obiettivamente constatabili
ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da
infortunio
insieme di provvedimenti sanitari che hanno lo scopo di
prevenire le malattie
forma di erogazione dell’assistenza ospedaliera. Può assumere
le modalità di “ricovero ordinario” e ricovero in “day hospital”
(ricovero in regime di degenza diurna)
ricovero programmato o d’urgenza della durata di uno o più
giorni per il trattamento di patologie non gestibili in ambito
ambulatoriale e/o domiciliare.
Il ricovero ordinario prevede obbligatoriamente l’apertura di
cartella clinica
ricovero programmato a ciclo diurno, di durata inferiore ad una
giornata, con erogazione di prestazioni multiprofessionali e
plurispecialistiche che non possono essere eseguite a livello
ambulatoriale poiché richiedono osservazione medica ed
infermieristica protratta. Può esaurirsi in un solo giorno o
ripetersi con cicli di ricoveri diurni programmati.
Il ricovero diurno (day hospital) prevede obbligatoriamente
l'apertura di una cartella clinica valida per tutto il periodo di
ricovero e per più accessi nell'arco di un anno.
ricovero in day-hospital a fini chirurgici
prestazioni chirurgiche effettuate presso ambulatorio pubblico
o privato
documento legale di ricovero, previsto obbligatoriamente dalla
normativa vigente
percentuale delle spese non coperte dalla Cassa che rimangono
a carico del beneficiario
l’assistenza prestata da persona fornita di specifico diploma e
di abilitazione alla professione
rete di case di cura, di ambulatori medico specialistici, studi
odontoiatrici ed altre strutture sanitarie convenzionate in Italia
ed all’estero con la Cassa direttamente e/o tramite altro
operatore
laureato in medicina e chirurgia ed iscritto al relativo albo
professionale
laureato in medicina e chirurgia e con titolo accademico di
specializzazione in una specifica branca della medicina;
iscritto al relativo albo professionale
tecnico diplomato, specializzato e abilitato all’esecuzione di
terapie fisiche
livello massimo di rimborso, per persona o nucleo famigliare,
corrisposto dalla Cassa nell’anno di vigenza del presente
Regolamento Annuale delle prestazioni
operatore sanitario, in possesso del diploma universitario
abilitante, che svolge trattamenti riabilitativi delle patologie del
linguaggio
5
per “protesi”
per “terapista della
psicomotricità”
per “infiltrazioni articolari”
per “lenti a contatto a lunga
durata”
dispositivi artificiali che sostituiscono la funzionalità di un arto
operatore sanitario, in possesso del diploma universitario
abilitante, che svolge trattamenti riabilitativi delle malattie
neuropsichiatriche infantili
le infiltrazioni alle grandi articolazioni, ovvero: caviglia,
ginocchio, anca, polso, gomito, spalla e per la colonna
vertebrale solo le cerniere C6-D1 e D12-L1.
lenti a contatto per le quali è previsto un utilizzo minimo di sei
mesi
Articolo 4
Beneficiari delle prestazioni
Hanno diritto alle prestazioni della Cassa i Destinatari, i loro famigliari fiscalmente a carico e il
convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito non superiore a quello
previsto per essere considerato famigliare fiscalmente a carico.
Su richiesta scritta, il Comitato Amministratore ammette a beneficiare delle prestazioni della Cassa
anche il coniuge, anche se non convivente, e altri famigliari conviventi con il Destinatario, dietro
versamento di contributi integrativi a carico di quest’ultimo.
Allo stesso beneficio è ammesso, su richiesta scritta del Destinatario, anche il convivente more
uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito superiore a quello previsto per essere
considerato famigliare a carico.
I famigliari e gli altri soggetti di cui ai commi precedenti cessano di beneficiare delle prestazioni
della Cassa con il venir meno dei requisiti per la loro ammissione o del Destinatario loro dante
causa, come in caso di inosservanza delle altre condizioni previste.
La copertura, in generale, si intende valida indipendentemente dalle condizioni fisiche dei
beneficiari alla data di assunzione del Destinatario.
Il Comitato Amministratore, in relazione a casi ritenuti di particolare gravità, può, eccezionalmente,
deliberare interventi assistenziali di solidarietà con l’erogazione di prestazioni sanitarie una tantum.
CAPITOLO 2
Prestazioni Ospedaliere
Indicazioni sulla Documentazione
Per poter accedere alle prestazioni indicate nel seguente articolo 5) occorre presentare, insieme
alla richiesta di rimborso, la seguente documentazione:
1. Cartella clinica rilasciata dalla struttura sanitaria (casa di cura, ospedale, etc…) in copia
conforme per tutti i casi di ricovero con e senza intervento chirurgico, parto, day hospital e day
surgery. In caso di intervento ambulatoriale occorre la relazione medica dell’intervento.
2. Fattura della struttura sanitaria (casa di cura, ospedale, etc…) con indicazione, in forma
analitica, delle spese sostenute per :
degenza, ospitalità accompagnatore, sala operatoria, medicinali, cure e terapie, esami
diagnostici ed ogni altra spesa sanitaria di competenza della struttura sanitaria.
Sono escluse le spese riguardanti il confort (supplementi telefono, televisore, frigobar e
quant’altro), i costi amministrativi, di segreteria e rilascio della cartella clinica, i bolli e le spese
non sanitarie. La Cassa potrà richiedere eventuali ulteriori dettagli.
E’ esclusa dal rimborso l’IVA applicata a qualsiasi voce di spesa.
6
3. Fatture/ricevute fiscali ( tutte in esenzione di IVA come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972
N° 633 art. 10, N° 18) e 19), e successive modificazioni ) riguardanti prestazioni mediche
dell’equipe che ha svolto l’intervento (chirurgo, aiuto, anestesista, personale paramedico,
ecc…), risultanti dalla cartella clinica.
Sono esclusi dal rimborso l’IVA ed i costi previdenziali eventualmente applicati sulle
fatture/ricevute fiscali.
4. Scontrini farmacia (previsti per le garanzie ai punti 5.1.1e) e 5.1.2c)): devono riportare il codice
fiscale del paziente e il codice AIC.
Termini per l’invio della documentazione:
1. La richiesta di rimborso, corredata dalla documentazione di spesa, va inviata alla Cassa al più
presto, insieme alla cartella clinica. Qualora la documentazione di spesa e la cartella clinica
non dovessero pervenire alla Cassa entro il termine di 90 giorni dalla data di dimissioni del
beneficiario, è necessario, entro lo stesso termine di 90 giorni, rivolgere alla Cassa istanza
scritta di proroga dei termini indicando i motivi del ritardo. La Cassa si riserva di esaminare
tale istanza comunicando l’eventuale accoglimento.
2. In corrispondenza del termine dell'anno sanitario (31 dicembre di ogni anno), la
documentazione riguardante eventi di ricovero, con o senza intervento chirurgico, con
dimissioni dalla struttura sanitaria avvenute entro tale data (31 dicembre di ogni anno), deve
pervenire al più tardi entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. Ogni ricovero, è definito dalla cartella clinica che lo riguarda. Qualora un beneficiario venisse
ricoverato nello stesso anno per più di una volta, con cartelle cliniche separate, ogni ricovero
genera un evento autonomo.
4. In caso di ricovero, con o senza intervento chirurgico, in struttura sanitaria pubblica o privata,
la liquidazione delle prestazioni viene effettuata applicando al rimborso le norme del
Regolamento Annuale delle prestazioni vigenti all’atto del ricovero.
Articolo 5
Prestazioni Ospedaliere
La Cassa, per malattie e infortuni verificatisi nell’anno sanitario, eroga le seguenti prestazioni:
5.1) In caso di ricovero in regime privato, con o senza intervento chirurgico ed interventi chirurgici
effettuati ambulatorialmente ed in Day Hospital (fatto salvo quanto previsto nei successivi
articoli).
La Cassa rimborsa:
5.1.1) In caso di intervento chirurgico o aborto terapeutico, effettuati in istituto di cura in regime di
ricovero:
a. onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto
risultante da cartella clinica.
b. i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento, ivi comprese protesi ortopediche
applicate durante l’intervento; l’assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli
accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i trattamenti sclerosanti e
linfodrenaggio, i medicinali, gli esami post-intervento effettuati nel corso del ricovero;
c. rette di degenza;
7
d. visite specialistiche ed accertamenti diagnostici attinenti l’intervento, compresi gli onorari
medici, effettuati anche al di fuori dell’Istituto di cura, nei 120 giorni precedenti il ricovero.
e. visite specialistiche, esami, medicinali prescritti in cartella clinica, prestazioni mediche ed
infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati e fatturati da fisioterapisti
diplomati e che svolgono attività nell’ambito o per conto di un Centro di cui è responsabile
un medico, trattamenti logopedici effettuati da logopedista o da terapista della
psicomotricità, agopuntura effettuata da medico, ticket cure termali (escluse le spese
alberghiere) effettuati nei 120 giorni successivi al termine del ricovero e rese necessarie
dall’intervento chirurgico.
La Cassa rimborsa le prestazioni elencate nel presente articolo con le seguenti franchigie:
- punto a) con franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00=
- punto b) con franchigia del 30%
- punto c) con il limite massimo di € 260,00= giornaliere
- punti d) ed e) con franchigia del 20% .
Il limite massimo di rimborso sulla retta di degenza e le franchigie non vengono applicati
esclusivamente nei casi di ricovero per gli interventi chirurgici elencati nell’allegato 1);
Per tutti gli interventi al naso di carattere funzionale viene obbligatoriamente richiesto, con la
cartella clinica, un esame preventivo di rinomanometria. Qualora si richiedesse un preventivo
parere di rimborsabilità è necessario produrre, oltre la rinomanometria, la relazione medico
specialistica dell’intervento da effettuare ed il preventivo complessivo dell’intervento,
dettagliato per le singole voci di spesa.
5.1.2) In caso di ricovero in struttura sanitaria che non comporti intervento chirurgico:
a. rette di degenza;
b. accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure, medicinali effettuati nel corso del
ricovero;
c. visite specialistiche, esami, medicinali prescritti in cartella clinica, prestazioni mediche ed
infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati e fatturati da fisioterapisti
diplomati e che svolgono attività nell’ambito o per conto di un Centro di cui è responsabile
un medico, trattamenti logopedici effettuati da logopedista o del terapista della
psicomotricità, agopuntura effettuata da medico, ticket cure termali (escluse le spese
alberghiere) effettuate nei 120 giorni successivi al termine del ricovero.
La Cassa rimborsa le prestazioni elencate nel presente articolo con le seguenti franchigie:
- punto a) con il limite massimo di € 260,00= giornaliere
- punti b) con franchigia del 30%
- punto c) con franchigia del 20%.
5.1.3) In caso di interventi chirurgici che non comportino pernottamento, effettuati
ambulatorialmente ed in day hospital:
a. rette di degenza in day hospital;
b. onorari del chirurgo ed eventualmente dell’anestesista.
c. diritti di sala operatoria e materiali di intervento, compresi i medicinali e gli esami
diagnostici effettuati nel corso dell’intervento.
La documentazione di spesa deve essere accompagnata da una relazione medica dell’intervento.
La Cassa rimborsa le prestazioni elencate nel presente articolo con le seguenti franchigie:
- punto a) con il limite massimo di € 260,00= giornaliere
- punto b) con franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00=
- punto c) con franchigia del 30%.
8
Le prestazioni indicate all’art. 5.1 (5.1.1 – 5.1.2 – 5.1.3) si intendono prestate fino a concorrenza
del massimale di €110.000=, da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno sanitario e
per ciascun nucleo famigliare.
Nel caso di interventi elencati specificatamente nell’allegato 1), il massimale di cui sopra si
intende raddoppiato senza applicazione di alcuna franchigia.
5.2) In caso di ricovero per parto e ricovero di neonati per trattamento terapeutico
La Cassa rimborsa le spese inerenti:
5.2.1) Parto Cesareo
a.
gli onorari dei componenti l’equipe medico-chirurgica che effettua l’intervento, risultanti
dalla cartella clinica;
b. i diritti di sala operatoria, compreso il materiale d’intervento;
c. nel corso del ricovero: l’assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti
diagnostici, i medicinali, gli esami post-intervento;
d. rette di degenza con il limite massimo di € 260,00= giornaliere.
La prestazione è fornita fino a concorrenza del massimale di € 6.500,00=
5.2.2) In caso di parto non cesareo:
a.
gli onorari dei componenti l’equipe medico-chirurgica e dell’ostetrico che effettuano
l’intervento, risultanti dalla cartella clinica, escluso qualsiasi soggetto che non partecipi
attivamente all’intervento;
b. i diritti di sala operatoria, compreso il materiale d’intervento;
c. nel corso del ricovero: l’assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti
diagnostici, i medicinali, gli esami post-intervento;
d. rette di degenza con il limite massimo di € 260,00= giornaliere.
La prestazione è fornita fino a concorrenza del massimale di € 2.000,00=.
Sia per il parto cesareo che naturale, non è previsto il rimborso delle spese riguardanti nido,
assistenza neonatale ed assistenza pediatrica.
5.2.3) Trattamento terapeutico in regime di ricovero per i neonati nei primi 30 giorni di vita,
effettuato per accertata patologia
La Cassa rimborsa le spese inerenti:
accertamenti diagnostici, assistenza medica, medicinali, cure, effettuati nel corso del ricovero,
nella misura massima di € 1.000,00= con l’applicazione di una franchigia del 10%.
5.3) In caso di intervento per correzione di difetto rifrattivo di uno od entrambi gli occhi
La Cassa rimborsa le spese inerenti:
onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto
partecipante attivamente all’intervento, risultante da cartella clinica, i diritti di sala operatoria
comprese le strumentazioni, il materiale di intervento e quant'altro, con il limite massimo
complessivo per occhio di €. 1.035,00= e per una spesa complessiva di €. 1.550,00= per
ambedue gli occhi, anche se l'intervento viene eseguito separatamente in esercizi sanitari diversi
consecutivi. Il massimale è omnicomprensivo di tutte le spese pre e post intervento effettuate nei
9
120 giorni precedenti e successivi. Le fatture relative alle spese pre intervento devono essere
inviate insieme a quelle inerenti l’intervento stesso.
5.4) Anticipazioni
Nei casi di ricovero per il quale il Destinatario abbia la necessità di un anticipo sul rimborso
spettante, la Cassa anticipa, su richiesta del Destinatario, un importo massimo dell’80% del totale
rimborsabile a norma del presente Regolamento Annuale delle prestazioni, salvo conguaglio da
effettuare alla presentazione della documentazione definitiva. La richiesta deve essere corredata
da certificazione medico specialistica attestante la patologia per la quale è necessario il ricovero
e preventivo analitico di spesa sottoscritto dalla struttura sanitaria interessata. La percentuale
dell’anticipazione è direttamente proporzionale alla progressività della spesa.
5.5) Diarie – Prestazioni sostitutive
Qualora, in caso di ricovero del beneficiario, anche per le prestazioni esplicitamente escluse dal
rimborso di cui all’art. 8, tutte le spese di cui ai paragrafi 5.1), 5.2), 5.3) siano a totale carico del
Servizio Sanitario Nazionale (quindi non del beneficiario), la Cassa corrisponderà,
esclusivamente dietro presentazione della cartella clinica, un’indennità forfetaria alle condizioni
appresso indicate:
5.5.1) Ricovero con intervento chirurgico o parto spontaneo
In caso di ricovero con intervento o parto spontaneo, per ogni giorno di ricovero con
pernottamento, compete un’indennità forfetaria di € 100,00=, per un periodo massimo di n. 200
giorni per anno sanitario per nucleo famigliare.
5.5.2) Ricovero senza intervento chirurgico
In caso di ricovero senza intervento chirurgico, per ogni giorno di ricovero con pernottamento,
compete un’indennità forfetaria di € 100,00=, per un periodo massimo di 100 giorni per anno
sanitario per nucleo famigliare.
5.5.3) Neonati sottoposti a trattamento terapeutico
Ai neonati che subito dopo l’evento del parto vengono sottoposti a trattamento terapeutico, da
qualsiasi causa determinato, compete un’indennità forfetaria di € 100,00= per ogni giorno di
ricovero con pernottamento, a partire dal sesto e con un massimo di 25 gg per neonato.
5.5.4) Day Hospital / Day Surgery
Per “Day Hospital” e “Day Surgery” sono definiti i ricoveri documentati da apposita cartella
clinica in cui viene esplicitato il regime di ricovero in Day Hospital o Day Surgery.
La cartella clinica del ricovero in regime di Day Hospital o Day Surgery deve essere rilasciata
dall’amministrazione della struttura sanitaria.
Qualora la cartella clinica venga rilasciata al termine di un periodo prolungato di ricoveri in dayhospital, l’indennità forfetaria indicata in appresso verrà corrisposta alla fine del ciclo dietro
presentazione della relativa cartella clinica.
In tal caso, compete un’indennità forfetaria di € 100,00= al giorno, per un massimo di 30 giorni
nell’anno sanitario e per nucleo famigliare.
10
Per quanto riguarda tutte le prestazioni sostitutive (articolo 5.5), qualora venga corrisposta
un’indennità forfetaria, tutte le spese sanitarie sostenute nei 120 giorni precedenti e successivi al
ricovero, vengono rimborsate con le modalità e le condizioni di cui al successivo Capitolo 3.
Fanno eccezione le prestazioni riabilitative effettuate nei 120 giorni successivi ai ricoveri inerenti
interventi chirurgici di cui all’allegato 1 del presente Regolamento, per i quali è stata corrisposta la
diaria. In tali casi il rimborso avviene fino a concorrenza del massimale di € 1.000,00 a persona per
anno sanitario.
CAPITOLO 3
Prestazioni Extraospedaliere ed Aggiuntive
Indicazioni sulla Documentazione
1. Dal nuovo Codice di Deontologia Medica, si riporta il testo dell’art. 24: Certificazione – Il
medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che
attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla
massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di
giudizi obiettivi e scientificamente corretti.
2. Le richieste di rimborso devono pervenire alla Cassa nel termine di 60 giorni dalla data di
emissione delle fatture, pena il mancato rimborso della prestazione.
3. La Cassa non rimborsa, allo stato, spese sanitarie per prestazioni, ovunque effettuate, a titolo di
controllo e prevenzione, fatti salvi gli articoli 6.2.b), 6.3), 6.5), 6.13), .
4. Vengono considerate prestazioni di controllo e prevenzione quelle effettuate in assenza di
patologia.
5. Le richieste di rimborso di prestazioni sanitarie devono essere documentate, come previsto dal
presente Regolamento Annuale delle prestazioni.
6. Sono escluse dal rimborso le spese inerenti CURE/TERAPIE, ad eccezione di quelle previste
dal presente Regolamento Annuale delle prestazioni, comprese le cure omeopatiche e i
medicinali.
7. La documentazione, da allegare al modello di richiesta di rimborso, deve essere prodotta a cura
del Destinatario e sempre in originale.
8. La non conformità della documentazione a quella prevista dal presente Regolamento Annuale
delle prestazioni non dà luogo ad alcun rimborso.
9. Non sono ammesse a rimborso le prestazioni sanitarie sulle cui fatture sia stata applicata l’IVA
in quanto, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni, ne sono
esenti.
10. Sono esclusi dal rimborso i costi previdenziali eventualmente applicati sulle fatture/ricevute
fiscali.
11. L’indicazione del titolo accademico di specializzazione del medico che ha effettuato la visita/o
rilasciato una prescrizione deve risultare chiaramente dalla documentazione allegata alla
richiesta di rimborso. La specializzazione del medico deve comunque essere attinente al tipo di
patologia che ha reso necessaria la visita e/o le prestazioni prescritte. Non sono utili ai fini del
rimborso le certificazioni mediche rilasciate da medici specialisti per patologie non inerenti la
loro specializzazione. Parcelle e spese giustificate da tali certificazioni saranno rimborsate nella
misura prevista al paragrafo 6.2.1,b).
12. Non sono utili ai fini del rimborso le certificazioni mediche rilasciate da medico chirurgo o da
medico specialista per prestazioni rese da altri medici specialisti.
13. Intramoenia : le prestazioni effettuate da medici specialisti che hanno liberamente optato di
svolgere la propria attività libero professionale nella forma così definita "intramoenia", anche
11
se effettuate in luoghi ed ambienti diversi dalla struttura sanitaria pubblica da cui dipendono,
verranno rimborsate esclusivamente se documentate con ricevuta fiscale/fattura emessa dal
medico specialista, su carta intestata della struttura sanitaria pubblica da cui lo stesso dipende.
14. Qualora la documentazione medica e/o di spesa, inviata alla Cassa con richiesta di rimborso,
presentasse manomissioni, oltre a non sortire alcun rimborso, verrà sottoposta all’attenzione del
Comitato Amministratore per l’applicazione di eventuali sanzioni.
Termini per l’invio della documentazione:
1. La richiesta di rimborso, corredata dalla documentazione di spesa, va inviata alla Cassa al più
presto. Qualora la documentazione non dovesse pervenire alla Cassa entro il termine di 60
giorni dall’emissione della ricevuta fiscale per cui si richiede il rimborso, è necessario, entro lo
stesso termine di 60 giorni, rivolgere alla Cassa istanza scritta di proroga dei termini indicando i
motivi del ritardo. La Cassa si riserva di esaminare tale istanza comunicando l’eventuale
accoglimento.
2. In corrispondenza del termine dell'anno sanitario (31 dicembre di ogni anno), la
documentazione deve pervenire al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Articolo 6
Prestazioni extra-ospedaliere
Le prestazioni extra-ospedaliere vanno effettuate, di norma, nelle strutture sanitarie situate
nell’ambito del territorio regionale di residenza del beneficiario. La Cassa, comunque, non
rimborsa spese di viaggio o trasferimento, comprese quelle di un eventuale accompagnatore, salvo
quanto previsto all’art.7.2,d).
Con l’attribuzione delle competenze in materia sanitaria alle Regioni, il beneficiario che voglia
eseguire prestazioni sanitarie presso strutture del S.S.N. in regioni diverse da quella di residenza,
paga, se non esistono appositi accordi fra regioni, le prestazioni per intero e non con ticket.
La Cassa rimborsa le spese extra-ospedaliere per le seguenti prestazioni sanitarie:
6.1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alta diagnostica
angiografia
angiografia digitale
arteriografia digitale
cistografia
coronarografia
diagnostica radiologica
dialisi
doppler
ecocardiogramma
ecografia
elettrocardiografia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elettroencefalografia
fluorangiografia
isterosalpingografia
radionefrogramma
risonanza magnetica nucleare
scintigrafia
tac
telecuore
topografia
urografia
pet
12
La garanzia di cui al presente punto 6.1) viene prestata con l’applicazione della franchigia del
30% fino a concorrenza del massimale di €. 7.750,00= per anno sanitario e per nucleo
famigliare.
- Documentazione : richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista con indicazione,
accertata o presunta, della patologia in atto, ricevuta fiscale/fattura del medico specialista o della
struttura sanitaria ove la prestazione è stata eseguita.
6.2) Visite specialistiche
La Cassa rimborsa le spese riguardanti gli onorari medici per visite specialistiche, escluse
comunque le visite odontoiatriche ed ortodontiche (salvo quanto indicato nei successivi
articoli), secondo le seguenti due modalità:
a. Visite mediche specialistiche effettuate per patologie attinenti il titolo accademico di
specializzazione del medico che le esegue.
Il rimborso per tale prestazione viene erogato nella misura massima di € 200,00= a visita,
compresi gli accertamenti effettuati ed indicati nella ricevuta fiscale, con una franchigia
del 20% a carico del beneficiario.
- Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale del medico specialista che ha
effettuato la visita, certificazione attestante la patologia rilasciata dal medico specialista
che ha effettuato la visita.
b. Visite mediche specialistiche effettuate non a causa di patologia o per patologie non
attinenti il titolo accademico di specializzazione del medico che le esegue.
Il rimborso per tale prestazione viene erogato nella misura massima di €100,00= a visita,
compresi gli accertamenti effettuati ed indicati nella ricevuta fiscale, con una franchigia
del 50% a carico del beneficiario.
- Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale del medico specialista che ha
effettuato la visita. Nel caso in cui la ricevuta venga emessa da una struttura sanitaria è
necessario che dalla stessa ricevuta si evinca il nome del medico ed il titolo di
specializzazione.
Le prestazioni al punto 6.2) vengono erogate fino alla concorrenza del massimale annuo per
nucleo famigliare di € 2.000,00=.
6.3) Analisi ed esami diagnostici e di laboratorio effettuati in regime privato:
La Cassa rimborsa le prestazioni di cui al presente paragrafo effettuate in regime privato
secondo le seguenti due modalità:
a. Analisi ed esami diagnostici e di laboratorio effettuati per patologie attinenti il titolo
accademico di specializzazione del medico specialista che le prescrive.
Il rimborso per tale prestazione viene erogato con una franchigia del 25% a carico del
beneficiario.
- Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale della struttura sanitaria,
prescrizione attestante la patologia rilasciata dal medico specialista.
b. Analisi ed esami diagnostici e di laboratorio effettuati non a causa di patologia o per
patologie non attinenti il titolo accademico di specializzazione del medico che le
prescrive.
13
-
Il rimborso per tale prestazione viene erogato con una franchigia del 50% a carico del
beneficiario.
Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale della struttura sanitaria.
Le prestazioni al punto 6.3) vengono erogate fino alla concorrenza del massimale annuo per
nucleo famigliare di € 1.500,00=.
Se le analisi e gli esami diagnostici vengono effettuati in regime di convenzione S.S.N.: vedi
tickets art.6.5).
6.4) Prestazioni di chemioterapia, radioterapia, cobaltoterapia e ipertermia oncologica:
La Cassa rimborsa le prestazioni di cui al presente paragrafo fino a concorrenza del massimale
di €. 7.750,00= per anno sanitario e per nucleo famigliare, senza l’applicazione di alcuna
franchigia.
- Documentazione : richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista con indicazione
della patologia, ricevuta fiscale/fattura del medico specialista o della struttura sanitaria ove la
prestazione è stata eseguita.
6.5) Tickets
Le spese sostenute per prestazioni sanitarie, anche a titolo di esami di controllo e di prevenzione,
sia mediche che di diagnostica, effettuate in regime di convenzione S.s.n., saranno rimborsate,
senza applicazione di alcuna franchigia, dietro presentazione delle apposite notule (tickets)
rilasciate dalle strutture sanitarie. Sono compresi i tickets relativi alle Cure Termali ed alle
prestazioni esplicitamente escluse dal rimborso di cui all’art. 8.
Le fatture emesse dalle strutture private accreditate/convenzionate, devono indicare
analiticamente gli esami effettuati e le corrispondenti tariffe applicate, distinguendo quelle
riferite a tickets, secondo le tariffe stabilite con decreto dell’Organismo pubblico competente,
Ministero della Sanità o Regione, da quelle applicate per prestazioni di carattere privato fornite
dalla struttura sanitaria.
Le fatture delle strutture private che riportano un unico importo per più di una prestazione senza
fornire il dettaglio saranno ritenute non ticket e rimborsate secondo quanto previsto all’art. 6.3)
del presente Regolamento Annuale delle prestazioni.
- Documentazione : richiesta di rimborso, ricevuta fiscale/fattura della struttura sanitaria pubblica
od accreditata/convenzionata ove viene effettuata la prestazione.
6.6) Trattamenti fisioterapici e rieducativi. Laserterapia ed Infiltrazioni articolari
Premesso che sono escluse dal rimborso le spese inerenti CURE/TERAPIE in generale, il
presente Regolamento Annuale delle prestazioni prevede la copertura delle spese per le terapie
appresso elencate, in caso di patologie OSTEOARTICOLARI e MUSCOLOSCHELETRICHE,
diagnosticate da medico specialista in ortopedia, fisiatria, reumatologia, neurologia, cardiologia
e medicina dello sport e da questi prescritte:
14
Decompressione discale
Diadinamica
Diatermia
Elettroterapia
Ginnastica posturale
Idrokinesiterapia
Infiltrazioni articolari
Ionoforesi
Ipertermia
Irradiazione Infrarossa
Kinesiterapia
Laserterapia
Magnetoterapia
Massoterapia
Mobilizzazioni articolari e vertebrali
Rieducazione motoria
Tecarterapia
Tens
Terapia ad onde d’urto
Trazione scheletrica
Ultrasuonoterapia
Tali trattamenti fisioterapici e rieducativi devono essere effettuati da fisioterapisti diplomati ed
abilitati che svolgono attività professionale autonoma, ovvero nell’ambito di un Centro
medico/sanitario o di uno studio fisioterapico ed anche in collaborazione con piscine comunali, e
sono rimborsati con l’applicazione della franchigia del 30% fino a concorrenza del massimale
annuo per nucleo famigliare di € 1.000,00=.
I trattamenti fisioterapici effettuati al di fuori della competenza territoriale sanitaria di residenza
del beneficiario devono essere opportunamente motivati.
Non verranno prese in considerazione fatture/ricevute fiscali emesse da centri sportivi, piscine,
palestre e luoghi similari anche se di questi è responsabile/titolare un medico o un fisioterapista.
Le infiltrazioni articolari, cioè la procedura medica che consiste nell’iniettare un farmaco
direttamente all’interno delle articolazioni, vengono rimborsate se eseguite da medico chirurgo e
seguono le condizioni del presente paragrafo. Il rimborso delle infiltrazioni articolari è previsto
per l’onorario del medico chirurgo che le effettua e non per l’eventuale costo aggiuntivo del
medicinale o delle sostanze infiltrate.
La Cassa si riserva di chiedere il referto dell’accertamento strumentale attraverso il quale è stata
diagnosticata la patologia (osteoarticolare o muscoloscheletrica) per la quale viene effettuata
l’infiltrazione articolare.
- Documentazione : richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista in ortopedia,
fisiatria, reumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport con indicazione della
patologia, ricevuta fiscale/fattura del centro medico presso il quale viene effettuata la
prestazione, del fisioterapista abilitato che l’ha effettuata, dallo studio fisioterapico o dalla
piscina comunale presso la quale il fisioterapista collabora.
6.7) Trattamenti logopedici e riabilitazione psicomotoria fino a 16 anni
Limitatamente ai beneficiari che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, la Cassa
rimborsa le spese relative ai trattamenti logopedici e alla riabilitazione psicomotoria, compresa la
prima visita logopedica o psicomotoria, nella misura massima di € 1.500,00= annui per
beneficiario, con l’applicazione di una franchigia del 30%.
- Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista in pediatria, ricevuta
fiscale emessa dal logopedista o del terapista della psicomotricità.
15
6.8) Prestazioni omeopatiche, agopuntura
Le visite mediche omeopatiche, i relativi accertamenti (vega test, biorisonanza, EAV, etc.) e le
prestazioni di agopuntura, effettuate esclusivamente da medico chirurgo, vengono rimborsate con
la franchigia del 50% fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di €
500,00=.
- Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione del medico chirurgo che effettua la
prestazione, con indicazione della patologia, ricevuta fiscale della struttura sanitaria o del
medico.
6.9) Trattamenti chiropratici ed osteopatici
I trattamenti chiropratici ed osteopatici effettuati esclusivamente da medico chirurgo, vengono
rimborsati con la franchigia del 50% fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo
famigliare di € 500,00=.
- Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione di medico specialista in ortopedia o
fisiatria con indicazione della patologia, ricevuta fiscale della struttura sanitaria o del medico.
6.10) Sostituzione e riparazione di protesi di parti anatomiche.
La Cassa provvede al rimborso delle spese per l’acquisto di protesi di parti anatomiche, con la
franchigia del 20%, fino alla concorrenza massima di € 3.000,00= all’anno per persona, e per la
manutenzione e riparazione, con la franchigia del 20%, fino alla concorrenza massima di €
1.000,00= all’anno per persona.
- Documentazione: certificazione medica attestante la patologia, fattura del fornitore.
6.11) Inseminazione assistita/Fecondazione assistita
La Cassa, per i casi di accertata infertilità, rimborsa le spese sostenute per le procedure
d’inseminazione e/o fecondazione assistita (anche se effettuate in regime di ricovero), visite
mediche, analisi, accertamenti diagnostici, controlli ed esami clinici, propedeutici o inerenti la
prestazione di inseminazione/fecondazione assistita, ad esclusione di qualsiasi medicinale, nella
misura di € 1.500,00= per anno e per nucleo famigliare.
In caso di prestazioni di inseminazione/fecondazione non effettuate in Italia, la richiesta di
rimborso deve essere obbligatoriamente accompagnata da relazione medica che attesti la
conformità della pratica alle disposizioni di tempo in tempo vigenti nello Stato italiano.
- Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione del medico specialista, documentazione
di spesa.
6.12) Odontoiatria da infortunio
In caso di infortunio, la Cassa rimborsa le spese odontoiatriche limitatamente al danno diretto
subito e non a quello eventualmente indotto o causato da infortuni verificatisi precedentemente,
né le conseguenze future che da tale infortunio possano derivare.
Le spese rimborsabili riguardano la riparazione del solo elemento dentario eventualmente
danneggiato, fino alla concorrenza di € 1.500,00=, per anno/nucleo, con la franchigia del 30%.
- Documentazione: richiesta di rimborso, certificato del pronto soccorso che ha riscontrato
l’infortunio, ricevuta fiscale del medico specialista in odontoiatria.
Dal referto del pronto soccorso dovrà essere evidente il collegamento tra l’infortunio e gli
interventi odontoiatrici necessari.
16
6.13) Gravidanza
In caso di gravidanza accertata, la Cassa rimborsa le visite medico-specialistiche ginecologiche e
gli esami diagnostici anche se di controllo (comprese ecografie) fino a concorrenza del
massimale annuo per nucleo famigliare di € 2.500,00=.
In particolare, le prestazioni di Amniocentesi e Villocentesi sono soggette alla franchigia del
50% se eseguite in soggetti di età inferiore ai 35 anni compiuti.
Le visite cardiologia ed anestesiologica propedeutiche al parto vengono rimborsate con le
modalità e le condizioni previste all’art. 6.2.b).
- Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione del medico specialistica in ginecologia
attestante lo stato di gravidanza, ricevuta fiscale del medico specialista o della struttura
sanitaria.
Articolo 7
Prestazioni aggiuntive
7.1) Trasporto del beneficiario in Italia
La Cassa, in casi di comprovata necessità, rimborsa le spese per il trasporto in Italia del
beneficiario in ospedale o in istituto di cura, effettuato con ambulanza o eli-ambulanza, fino ad
un importo massimo di € 1.500,00= per anno di copertura e per nucleo famigliare.
- Documentazione: Richiesta di rimborso, certificazione medica dello stato del paziente che
necessita del particolare tipo di trasporto, fattura della ditta che effettua la prestazione.
7.2) Prestazioni infermieristiche, accompagnatore, trasporto all’Estero, forniture ortopediche
La Cassa rimborsa le seguenti particolari spese pertinenti stati patologici:
a. assistenza infermieristica a domicilio da parte di infermiere diplomato con il limite di €
40,00= al giorno, per un massimo di 30 giorni;
b. in caso di ricovero con pernottamento del beneficiario, per un accompagnatore: vitto e
pernottamento in Istituto di cura o in struttura alberghiera, qualora non sussistesse la
disponibilità ospedaliera, con il limite giornaliero di € 80,00= fino a concorrenza del
massimale annuo per nucleo famigliare di € 2.500,00=;
c. forniture ortopediche, presidi, ausili terapeutici, apparecchiature fisioterapiche o di
telemedicina, anche in noleggio, purché prescritte in cartella clinica a seguito di ricovero o a
seguito di infortunio documentato dal referto del pronto soccorso, fino a concorrenza del
massimale annuo per nucleo famigliare di € 500,00=.
d. servizi effettuati con vettore per il trasporto del beneficiario e di un eventuale
accompagnatore all’estero e viceversa, col massimo di € 1.500,00= per evento e per nucleo
famigliare. La prestazione è soggetta a preventiva autorizzazione da parte della Cassa.
- Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione medica giustificativa, ricevuta
fiscale/fattura riguardante la prestazione.
7.3) Trasporto della salma
In caso di morte del beneficiario all’estero la Cassa rimborsa le spese per il trasporto della salma
al luogo di sepoltura in Italia, fino ad un importo massimo di € 1.500,00=.
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Il massimale è da intendersi per anno sanitario e per nucleo famigliare.
Sono escluse dal rimborso le spese relative a cerimonie funebri, l’inumazione ed a quant’altro.
- Documentazione: richiesta di rimborso, certificato di morte, fattura della ditta che ha eseguito il
trasporto o documentazione equipollente fiscalmente valida.
7.4) Acquisto lenti
La Cassa rimborsa le spese sostenute per l’acquisto delle sole lenti, giustificato da prescrizione
del medico oculista che certifichi la necessità di nuove lenti rispetto a quelle in uso dal paziente
perché non più efficaci a seguito di avvenuta modificazione della capacità visiva dell’occhio
(modifica del visus). S’intendono comprese anche lenti a contatto a lunga durata, con esclusione
di quelle di tipo usa e getta. La presente copertura sanitaria viene prestata per persona fino alla
concorrenza del massimale annuale di € 200,00= con l’applicazione di una franchigia del 30%.
Per prescrizione lenti dalla quale risulti che la somma dei difetti di rifrazione per almeno un
occhio sia superiore alle 5 diottrie, il massimale annuale previsto è elevato ad € 300,00.
Per gli assistiti fino al compimento del 12° anno d’età la prestazione viene erogata anche se non
resa necessaria da modifica del visus.
-
Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione dell’oculista in originale che attesti la
modifica del visus indicando la differenza di diottrie rispetto ai valori precedenti, fattura
dell’ottico con specifica indicazione del tipo di lenti e marca, prezzo delle sole lenti distinto
dalla montatura. La prescrizione dell'oculista deve essere di data non anteriore 90 giorni
dall'acquisto.
7.5) Ortodonzia
Per i beneficiari che non abbiano compiuto il 18° anno di età, la Cassa rimborsa le spese per cure
ortodontiche comprensive di visite, prestazioni e apparecchiature, effettuate da medico dentista e
gli accertamenti radiologici necessari allo studio del caso (ortopanoramica, telecranio,
dentascan).
La prestazione si interrompe al compimento del 18° anno di età del beneficiario interessato.
La garanzia si intende prestata entro il massimale annuo per nucleo famigliare di € 2.000,00=
con l’applicazione di una franchigia del 25% per ogni visita e/o prestazione e/o apparecchiatura.
La prestazione ortodontica viene fornita alla condizione che venga effettuata sulla dentizione
definitiva e non sui denti decidui.
- Documentazione: richiesta di rimborso, programma ortodontico del medico dentista con
indicazione della durata e del costo complessivi e del costo ripartito per gli anni di trattamento,
ricevuta fiscale del dentista o ricevuta fiscale della struttura sanitaria pubblica con indicazione
della prestazione ortodontica effettuata.
7.6) Recupero da tossicodipendenza ed etilismo
In caso di ricovero continuativo del beneficiario presso comunità terapeutiche per il recupero
della tossicodipendenza e dell’etilismo riconosciute dallo Stato, Regioni e Comuni, la Cassa
riconosce un’indennità per evento per nucleo famigliare di € 2.000,00 su presentazione di
opportuna dichiarazione della comunità terapeutica che comprovi il compimento del programma
terapeutico predisposto la cui durata non deve essere inferiore a 24 mesi.
18
-
Documentazione: richiesta di rimborso, dichiarazione della comunità terapeutica che comprovi
il compimento del programma terapeutico predisposto la cui durata non deve essere inferiore a
24 mesi.
7.7) Apparecchi acustici
La Cassa interviene per l’acquisto e l’eventuale riparazione di apparecchi acustici in caso di
ipoacusia, dietro prescrizione del medico specialista. La garanzia si intende prestata fino a
concorrenza del massimale annuale di € 2.000,00= per nucleo famigliare.
- Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione del medico otorino, esame audiometrico
effettuato presso la struttura sanitaria pubblica, fattura del fornitore che fornisce o ripara
l'apparecchiatura.
7.8) Prestazioni all’estero
Le prestazioni sanitarie previste dal presente Regolamento Annuale per le quali il beneficiario
intende rivolgersi a strutture estere devono essere preventivamente autorizzate dalla Cassa che si
riserva di richiedere all’interessato tutta la documentazione che dovesse ritenere necessaria.
Tutta la documentazione in lingua straniera dovrà essere accompagnata dalla traduzione
integrale in italiano.
7.9) Estrazione di Ottavi (denti del giudizio)
La Cassa rimborsa le spese di estrazione degli ottavi (denti del giudizio) con la franchigia del
30% fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo famigliare di € 750,00=.
Il rimborso della prestazione sarà effettuato dopo che la Commissione medica della Cassa avrà
esaminato l'ortopanoramica (il cui costo verrà interamente rimborsato) effettuata prima
dell’intervento dalla quale dovrà risultare l’ottavo elemento dentario oggetto dell’estrazione.
-
Documentazione: richiesta di rimborso, ortopanoramica (sulla quale deve essere riportato
cognome e nome del beneficiario e data dell’esecuzione, mediate fototimbro o pennarello
indelebile), ricevuta fiscale del medico dentista che ha effettuato la prestazione.
7.10) Asportazione di nei/nevi
La Cassa rimborsa le spese per asportazione di nei/nevi, comunque effettuate da medico
specialista in dermatologia, con la franchigia del 30%, nella misura massima di € 250,00 per
anno e componente del nucleo famigliare.
La prestazione è soggetta alla valutazione della Commissione medica della Cassa in relazione
all’esito dell’esame istologico (che viene interamente rimborsato dalla Cassa) il quale deve
dimostrare l’esistenza di una patologia evolutiva.
Non vengono rimborsate le asportazioni di nei/nevi aventi carattere di prevenzione, effettuate in
regime di pagamento privato.
Le asportazioni effettuate presso le strutture del S.S.N., in regime di ticket, vengono rimborsate
anche se effettuate a titolo di prevenzione.
- Documentazione: richiesta di rimborso, referto dell’esame istologico, ricevuta fiscale, relazione
del medico specialista in dermatologia che ha effettuato la prestazione.
19
7.11) Radiologia odontoiatrica
La Cassa rimborsa le spese per i seguenti accertamenti radiologici effettuati per patologie
odontoiatriche e/o paradontali: ortopanoramica, telecranio, tac dentascan, stratigrafia ATM,
radiografie endorali periapicali.
La prestazione viene erogata con applicazione della franchigia del 30% fino a concorrenza del
massimale annuo per nucleo famigliare di € 250,00= .
-
Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale della struttura sanitaria presso il quale è
stato effettuato l’accertamento.
7.12) Gnatologia odontoiatrica
La Cassa rimborsa le spese per le visite gnatologiche odontoiatriche e l’acquisto del dispositivo
bite notturno con la franchigia del 30% fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo
famigliare di € 250,00=.
-
Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale emessa dal medico odontoiatra che ha
effettuato la visita e ricevuta fiscale del dispositivo bite.
7.13) Vaccino contro il Papillomavirus (prevenzione del tumore al collo dell’utero)
La Cassa rimborsa le spese per l’acquisto del vaccino contro il Papillomavirus per le ragazze di
età compresa tra i 13 ed i 14 anni. La presente copertura sanitaria viene prestata con
l’applicazione di una franchigia del 50%, fino a concorrenza del massimale una tantum a persona
di € 280,00= .
- Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione medica, scontrino della farmacia
descrittivo del codice fiscale del paziente e del codice AIC.
7.14) Plantari
La Cassa rimborsa le spese per l’acquisto dei plantari prescritti, a fronte di patologia, da medico
specialista in ortopedia, fisiatria, medicina dello sport. La presente copertura sanitaria viene
prestata con l’applicazione di una franchigia del 30%, fino a concorrenza del massimale annuo
per nucleo familiare di € 250,00= .
- Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale dei plantari, prescrizione del medico
specialista in ortopedia, fisiatria, medicina dello sport attestante la patologia.
7.15) Prestazioni riabilitative per assistiti affetti da disabilità riconosciuta dall’INPS
La Cassa rimborsa le spese per prestazioni riabilitative effettuate da assistiti affetti da disabilità
riconosciuta dall’INPS. La presente copertura sanitaria viene prestata con l’applicazione di una
franchigia del 30%, fino a concorrenza del massimale annuo a persona di € 500,00= .
- Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale della terapia riabilitativa, copia del
certificato di invalidità rilasciato dall’INPS o dalla Azienda Sanitaria Locale.
7.16) Spese straordinarie correlate a stati di non autosufficienza
Ai Destinatari assicurati dalla polizza LTC in essere, in stato di non autosufficienza temporanea
ovvero non stabilizzata, per i quali dallo schema per l’accertamento dell’insorgere di non
autosufficienza (art. 6, polizza LTC) risulti un punteggio di almeno 40 punti, la Cassa rimborsa,
fino a concorrenza del massimale una-tantum di € 20.000,00, le spese sostenute per l’acquisto di
presidi sanitari, ausili terapeutici, strutture mobili finalizzate al superamento delle barriere
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architettoniche. Sono esclusi da tale prestazioni i casi di non autosufficienza conseguenti a
quanto descritto all’art. 16 della polizza LTC (Rischi esclusi).
- Documentazione: ricevute fiscali, certificato medico attestante la condizione patologica e lo stato
di non autosufficienza allegato allo schema per l’accertamento dell’insorgere di non
autosufficienza compilato dallo stesso medico, prescrizione medica dei prodotti acquistati
descrittiva della correlazione con la condizione di non autosufficienza.
CAPITOLO 4
Altre disposizioni
Articolo 8
Limiti delle prestazioni
Sono escluse dal rimborso tutte le prestazioni non specificatamente previste negli articoli che
precedono. In particolare non sono ammesse a rimborso le prestazioni relative a:
a. CURE/TERAPIE, comprese le cure omeopatiche e i medicinali;
b. intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni nonché ad uso non
terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
c. prestazioni mediche riguardanti trattamenti sclerosanti, ozonoterapia, ossigenoterapia,
mesoterapia e simili;
d. eliminazione di nei o nevi mediante laser se non documentati da preventivo esame istologico
dal quale risulti patologia evolutiva;
e. chirurgia plastica a scopo estetico, salvo per i neonati che non abbiano compiuto il 3° anno
di età e quella a scopo ricostruttivo da infortunio, sia in ricovero che ambulatoriale;
f. infortuni sofferti sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o simili (non assunte a scopo
terapeutico);
g. conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure di
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h. cure, di qualsiasi genere, anche chirurgiche, di qualsiasi patologia odontoiatrica o
paradontale o di altre patologie ad esse correlate o da esse causate, quando non siano rese
necessarie da infortunio accertato da referto del pronto soccorso ove il beneficiario è stato
esaminato dopo l'incidente;
i. ricoveri e prestazioni avvenuti in “ Beauty Farm”, alberghi, case o centri della salute o del
benessere, centri estetici o istituti assimilabili, palestre, piscine, centri sportivi, anche se
gestiti da personale medico o di proprietà di medici, anche se specialisti, o annessi a centri
medici;
j. interventi laser e terapie mediche/chirurgiche riconducibili a prestazioni di carattere estetico;
k. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le
sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferibili ad esaurimento nervoso;
l. aborto volontario non terapeutico;
m. ricoveri per malattie croniche in strutture sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di
riposo e simili) ancorché qualificate come cliniche o case di cura;
n. spese relative a prestazioni di routine e/o controllo, comunque eseguite, se non previste
specificatamente nei capitoli del presente Regolamento Annuale delle prestazioni;
o. prestazioni di ogni genere, mediche o chirurgiche a carattere di prevenzione.
p. i ricoveri, sia in regime ordinario che in day hospital, effettuati privatamente ed aventi
esclusivo fine di eseguire visite/accertamenti/terapie che possano essere effettuati
ambulatorialmente, senza recare pregiudizio alla salute del paziente.
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Articolo 9
Copertura vita intera
I Destinatari che compiono 75 anni, ed i relativi nuclei famigliari, beneficiano delle
prestazioni sanitarie previste dal presente Regolamento Annuale, nei termini di seguito elencati:
a. Prestazione ospedaliere
Il massimale annuo complessivo delle prestazioni ospedaliere per ricoveri con o senza
intervento chirurgico di cui al punto 5.1 è ridotto del 50%.
Le condizioni di cui ai punti 5.3 – 5.4 - 5.5 rimangono invariate (salvo gli articoli 5.5.1 - 5.5.2
e 5.5.3) .
Le prestazioni del paragrafo 5.2 – 5.5.3 restano escluse.
Le prestazioni del paragrafo 5.5.1 - 5.5.2 sono limitate fino ad un massimo di 100 giorni
all’anno.
b. Prestazioni extraospedaliere
Le prestazioni e le condizioni di cui ai paragrafi 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.8 – 6.9 –
6.10 – 6.12 restano immutate.
Le prestazioni di cui al paragrafo 6.7 - 6.11 – 6.13 sono escluse.
c. Prestazioni aggiuntive
Le prestazioni e le condizioni di cui ai paragrafi 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.7 – 7.8 – 7.10 – 7.11 –
7.12 – 7.13 restano immutate.
Le prestazioni di cui al paragrafo 7.5 – 7.6 - 7.9 sono escluse.
Articolo 10
Termini di aspettativa
L’anno sanitario inizia dalle ore 00.00 dell'1 gennaio e termina alle ore 24.00 del 31 di dicembre
di ciascun anno.
Per i Destinatari di nuova assunzione l’anno sanitario decorrerà dalla data di assunzione e
terminerà il 31 dicembre dello stesso anno. Per questi le spese riferite ad eventi in corso alla data
di assunzione non sono rimborsabili.
Articolo 11
Estensione territoriale e modifiche al Regolamento Annuale delle prestazioni
La copertura sanitaria vale per il mondo intero (per le prestazioni all’estero vedere art. 7.8 del
presente Regolamento Annuale delle prestazioni).
Qualora il Comitato Amministratore dovesse apportare modifiche al presente Regolamento
Annuale delle prestazioni, le documentazioni di spesa pervenute successivamente alle modifiche
saranno rimborsate con applicazione delle norme vigenti al momento della spesa o della
dimissione ospedaliera.
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Articolo 12
Denuncia dell’infortunio o della malattia - Obblighi del beneficiario
Il beneficiario deve presentare la richiesta di rimborso con allegata la documentazione di spesa,
come previsto dalle modalità del presente Regolamento Annuale delle prestazioni, al momento
che ne abbia avuto la possibilità e comunque non oltre il 60° giorno dalla data di emissione della
ricevuta fiscale/fattura, qualunque sia l’importo, o dalla data di dimissione. Alla scadenza
dell’anno sanitario (31 dicembre dell’anno di riferimento), pena decadenza del rimborso, il
termine per la presentazione delle richieste di rimborso, corredate dalla documentazione di spesa
in originale, scade improrogabilmente al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento,
salvo diversa disposizione del Comitato Amministratore. Il termine sopra indicato, per coloro
che fossero interessati da eventi per i quali si è reso necessario il ricovero in struttura sanitaria e
non siano venuti ancora in possesso della documentazione sanitaria (cartella clinica o altra
documentazione) è fissato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Il Destinatario o il beneficiario deve consentire la visita di medici indicati dalla Cassa e qualsiasi
indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto
professionale i medici che hanno eseguito la visita, non opponendo alcun divieto, salvo
rinunciare alle prestazioni della Cassa.
In caso di decesso del Destinatario la richiesta di rimborso di spese sanitarie previste in
applicazione del presente Regolamento Annuale delle prestazioni deve essere inoltrata da un
erede entro 60 giorni dal decesso.
Nel caso del decesso la liquidazione del sinistro avverrà in favore degli eredi aventi titolo a
norma delle vigenti leggi e dietro presentazione di idonea documentazione. Eventuali casi
diversi, opportunamente documentati, verranno esaminati da parte del Comitato Amministratore.
Articolo 13
Criteri di rimborsabilità
La Cassa effettua il rimborso al Destinatario. Non si darà luogo a rimborsi qualora le fatture
abbiano data antecedente a quella della prestazione medica.
Per le spese sostenute all’estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio
del giorno di emissione della fattura, ricavato dalle quotazioni dell’ufficio italiano dei Cambi o,
in mancanza, della Banca d’Italia.
Il Destinatario è tenuto a restituire alla Cassa quanto percepito indebitamente per errori, per
posizioni anagrafiche non corrette, per comunicazioni di cambiamenti o modifiche del proprio
nucleo famigliare non inviate alla Cassa e per qualsiasi altro motivo rilevato irregolare dalla
Cassa
La documentazione deve essere intestata a colui che ha ricevuto la prestazione; il rimborso
avviene in ogni caso a favore del Destinatario con accredito sul c/c bancario indicato dallo stesso
ed a lui intestato.
Cassa Mutua Nazionale
Comitato Amministratore
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Regolamento Annuale delle prestazioni 2011
ALLEGATO 1)
ELENCO INTERVENTI CHIRURGICI
Ai fini del raddoppio del massimale di cui all’art. 5) del Regolamento Annuale delle prestazioni
si considerano gli interventi appresso indicati:
Cardiochirurgia
• Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione.
• Sostituzione valvolare singola o multipla.
• Interventi per malformazioni del cuore o dei grossi vasi
• Resezione cardiaca (per aneurisma, infarto, tumore).
• Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo con prelievo di vasi.
• Asportazione corpi estranei o tumori del cuore.
• Reinterventi in CEC per protesi valvolari o settali, bypass Ao-Co.
Chirurgia Vascolare
• Interventi sull’aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale.
• Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi arteriosi : carotidi, vertebrali, succlavie,
renali, iliache, femorale, radiale, ulnare, tibiale.
• Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca.
Neurochirurgia
• Anastomosi dei vasi intra-extra cranici.
• Asportazione di tumori o aneurismi endocranici.
• Asportazione di tumori orbitali per via endocranica.
• Interventi endorachidei per asportazione di tumori, cordotomie, rizotomie e affezioni
meningomidollari.
• Interventi per tumori della base cranica per via transorale.
• Interventi sulla cerniera atlo-occipitale.
• Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale.
• Neurotomia retrogasseriana o sezione intracranica di altri nervi.
• Rizotomia chirurgica intracranica.
• Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari.
Chirurgia Toracica
• Pneumonectomia, pleuropneumonectomia.
• Lobectomia polmonare o resezione segmentaria.
• Resezione bronchiale con reimpianto.
• Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi lobare o polmonare.
• Interventi sul mediastino per tumori.
• Asportazione totale del timo.
Chirurgia Generale
• Tiroidectomia per tumori maligni con svuotamento funzionale del collo.
• Esofagectomia totale.
• Gastrectomia totale con linfoadenectomia.
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•
•
•
•
•
•
Esofago-gastrectomia per via toraco-laparotomica.
Anastomosi porta-cava o spleno-renale o mesenterica-cava.
Pancreaticoduodenectomia radicale.
Interventi per la ricostruzione delle vie biliari.
Colectomia totale con linfoadenectomia.
Amputazione del retto per via addomino-perineale o addomino-sacrale.
• Mastectomia per tumore
Chirurgia Pediatrica
• Asportazione tumore di Wilms.
• Atresia dell’esofago.
• Atresia dell’ano semplice: abbassamento addomino-perineale.
• Atresia dell’ano con fistola retto-ureterale, retto-vulvare: abbassamento addomino-perineale.
• Fistola congenita dell’esofago.
• Interventi per fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale.
• Megacolon: resezione anteriore; operazione addomino-perineale secondo Duhamel o Swenson.
• Interventi per megauretere.
• Polmone cistico o policistico (lobectomia o pneumonectomia).
• Spina bifida: mielomeningocele.
Chirurgia Ginecologica
• Eviscerazione pelvica.
• Vulvectomia allargata con linfoadenectomia.
• Isterectomia totale con annessiectomia e linfoadenectomia.
Chirurgia Ortopedica
• Artroprotesi totale di spalla.
• Artroprotesi totale di anca.
• Artroprotesi totale di ginocchio
• Artrodesi vertebrali per via anteriore.
• Interventi per rimozione e reimpianto di protesi d’anca o di ginocchio.
Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Maxillo-Facciale
• Interventi demolitivi del massiccio facciale.
• Interventi demolitivi del cavo oro-faringeo.
• Laringectomia totale, laringofaringectomia.
• Intervento per neurinoma dell’ottavo paio.
Chirurgia Urologica
• Nefrectomia allargata per tumore.
• Nefro-ureterectomia totale.
• Cistectomia radicale con ureterosigmoidostomia.
• Uretero-ileo anastomosi mono o bilaterale.
• Surrenalectomia.
• Prostatectomia allargata per tumore
Trapianti d’organo
• Tutti.
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Regolamento Annuale delle prestazioni 2011
ALLEGATO 2)
PRESTAZIONI IN FORMA INDIRETTA
1. Copertura per i casi di sopraggiunto stato di non autosufficienza permanente in favore dei
Destinatari in servizio e dei Destinatari in quiescenza successivamente al 1° gennaio 2008.
La prestazione, da attivare con la Compagnia Assicuratrice, consente il rimborso delle spese
sanitarie e dei servizi di assistenza con il massimale di € 23.000,00 annui. In alternativa,
l’interessato può chiedere di beneficiare di un’indennità annua di € 23.000,00.
2. Copertura per i casi di invalidità permanente derivante da malattia in favore dei Destinatari
in servizio.
La prestazione, da attivare con la Compagnia Assicuratrice, consiste in un indennizzo, una
tantum, variabile in base alla percentuale di invalidità che verrà riconosciuta dalla
Compagnia Assicuratrice, con il massimale di € 51.640,00
3. Copertura per i casi di premorienza da malattia in favore dei Destinatari in servizio presso le
aziende facenti capo alla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo.
La prestazione, da attivare con la Compagnia Assicuratrice, consente agli eredi di ottenere
un indennizzo pari ad € 25.000,00.
4. Copertura per i casi di premorienza da malattia in favore dei Destinatari in servizio presso le
aziende facenti capo alla Federazione Friuli Venezia Giulia delle Banche di Credito
Cooperativo.
La prestazione, da attivare con la Compagnia Assicuratrice, consente agli eredi di ottenere
un indennizzo pari ad € 50.000,00.
5. Copertura per spese odontoiatriche in favore dei Destinatari in servizio presso le aziende
aderenti alla Federazione Friuli Venezia Giulia delle Banche di Credito Cooperativo.
La prestazione, da attivare con la Compagnia Assicuratrice, consente di ottenere rimborsi
entro i massimali previsti dalla polizza.
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