Documento di sintesi

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Documento di sintesi
DOCUMENTO DI SINTESI
Proposta di rinegoziazione ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008,
convertito con modificazioni nella Legge n. 126 del 24 luglio 2008, e della Convenzione
attuativa stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria
Italiana (ABI) il 19 giugno 2008
Dati del mutuo
Identificativo(di seguito “Mutuo”):
Importo originario:
Mutuatario/i(di seguito “Mutuatario”):
Banca(di seguito “Banca”): CENTROBANCA S.p.A. Banca di Credito Finanziario e Mobiliare
Principali condizioni economiche
Conto di finanziamento accessorio
Tasso annuo debitore :
tasso fisso nella misura più favorevole al
Mutuatario tra:
- IRS a dieci anni alla data di
perfezionamento della rinegoziazione
(secondo la quotazione pubblicata sul
quotidiano “Il Sole 24 ore”, colonna
“lettera”);
- tasso del contratto di mutuo originario,
alla data di perfezionamento della
rinegoziazione;
Tasso di ammortamento applicabile all’eventuale tasso fisso nella misura più favorevole al
debito del conto alla data di originaria scadenza Mutuatario tra:
del mutuo/ ISC:
- tasso annuo debitore applicato al conto;
- tasso del contratto del mutuo originario alla
data di originaria scadenza del mutuo
Periodicità di liquidazione contabile
capitalizzazione degli interessi:
Periodicità di invio estratto conto:
Altre spese:
e
di annuale (fine anno solare)
annuale
esenti
Mutuo
Importo delle rate da corrispondere con scadenza Rate d’importo fisso determinato come segue:
successiva al 1° gennaio 2009:
- per mutui stipulati o accollati, anche a
seguito di frazionamento, prima del 31
dicembre 2006:
importo pari a quello che si ottiene
applicando all’importo ed alla scadenza
originari del Mutuo il tasso di interesse
risultante dalla media aritmetica dei tassi
applicati al Mutuo nell’anno 2006.
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-
Compenso per rimborso anticipato:
Altre condizioni
per mutui stipulati o accollati, anche a
seguito di frazionamento, dopo il 31
dicembre 2006:
importo pari a quello risultante sulla base
dei parametri per il calcolo della prima rata
di ammortamento successiva alla stipula,
alla rinegoziazione o all’accollo.
esente
Si rinvia all’ultima “Comunicazione periodica alla
Clientela” inviata, comprensiva di rendiconto e
documento di sintesi del mutuo.
Principali condizioni contrattuali
Rinegoziazione
La rinegoziazione assicura la riduzione dell’importo delle rate del mutuo da corrispondere con scadenza
successiva al all’1/1/2009 secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 93/2008
(convertito con modificazioni dalla Legge 126/08) e della Convenzione ABI-Ministero delle Finanze
del 19 giugno 2008. L’importo della rata così calcolato (nella misura indicata nell’allegato alla
proposta) rimarrà fisso per tutta la durata del mutuo.
Conto di finanziamento accessorio
Con l’accettazione della proposta, viene acceso un conto di finanziamento accessorio sul quale saranno
addebitate: i) la differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento previsto
prima della rinegoziazione (“rata pre-rinegoziazione”) e quello risultante in base alla rinegoziazione (rata
post-rinegoziazione), e ii) eventuali rate scadute e non pagate prima del 29/5/2008, interessi di mora
nonché quant’altro dovuto in dipendenza del mutuo sino alla data di rinegoziazione.
Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione, l’importo della rata pre-rinegoziazione tornasse
inferiore all’importo della rata post-rinegoziazione, tali differenze a favore del Mutuatario saranno
accreditate sul conto di finanziamento accessorio a riduzione del debito ivi esistente. Qualora il debito
del conto di finanziamento accessorio risulti interamente rimborsato a seguito degli accrediti effettuati,
il rimborso del mutuo avrà poi luogo alla più favorevole tra la rata pre-rinegoziazione e la rata postrinegoziazione determinata in importo fisso ai sensi di quanto previsto all’art. 1. In caso di azzeramento
del saldo, qualora successivamente la rata post-rinegoziazione ritornasse inferiore alla rata prerinegoziazione, le relative differenze saranno ancora addebitate sul conto di finanziamento accessorio,
tornandosi ad applicare le medesime regole sopra definite.
Il conto di finanziamento accessorio produce interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso fisso più
favorevole per il Mutuatario tra l’IRS a dieci anni e quello previsto nel contratto di mutuo, entrambi
come valorizzati alla data in cui l’accettazione scritta della proposta perverrà alla Banca.
Alla data di originaria scadenza del mutuo, l’eventuale debito risultante dal conto di finanziamento
accessorio dovrà essere rimborsato dal Mutuatario sulla base di rate costanti di importo uguale
all’ammontare della rata fissa rinegoziata. L’ammortamento sarà calcolato sulla base dello stesso tasso al
quale è stato regolato il conto di finanziamento accessorio ai sensi del precedente comma o, se più
favorevole al Mutuatario, ad un tasso fisso stabilito in misura pari a quella che risulterebbe determinata l
tasso stabilito nel contratto di Mutuo, così come determinato, in misura fissa, alla data di originaria
scadenza del Mutuo medesimo.
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Rendicontazione periodica
La Banca invierà annualmente al Mutuatario una comunicazione informativa, chiara completa e gratuita,
sull’andamento della posizione, nonché sul debito residuo relativo al mutuo rinegoziato e sul saldo del
conto di finanziamento accessorio. In assenza di reclamo specifico entro 60 giorni dalla ricezione, tali
informative si intenderanno senz'altro approvate dal Mutuatario con pieno effetto riguardo a tutti gli
elementi che hanno concorso a formarne le risultanze.
Garanzie
Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo rinegoziato continuano ad assistere il rimborso del
complessivo debito che risulti alla data di scadenza del mutuo stesso, senza il compimento di alcuna
formalità, anche ipotecaria (fermo restando il diritto di riduzione previsto dalla normativa in materia di
credito fondiario).
La stessa disposizione si applica altresì qualora, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di
finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il
compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell’integrale
soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo.
Rimborso anticipato
Sia il mutuo che l’eventuale saldo debitore del conto di finanziamento accessorio possono essere
anticipatamente rimborsati, in tutto o in parte, anche da parte di uno solo dei mutuatari, senza
l’applicazione di alcuna penale.
In mancanza di espressa indicazione del mutuatario, eventuali rimborsi anticipati verranno imputati a
decurtazione prima del saldo debitore del conto di finanziamento accessorio e poi del mutuo.
Gratuità della rinegoziazione
Non sono previste imposte e tasse di qualsiasi genere e il Mutuatario non sostiene alcun costo
amministrativo né eventuali costi notarili, ove necessari.
Altre disposizioni
Sul conto di finanziamento accessorio non sono consentite operazioni, servizi, affidamenti, addebiti
e/o accrediti diversi da quelle previsti in contratto. Fatto salvo il primo addebito delle rate scadute e
non pagate e di quant’altro maturato sul mutuo sino alla data di rinegoziazione, gli addebiti/accrediti
saranno regolati con data valuta pari a quella di scadenza delle rate del mutuo.
Eventuali pagamenti in conto di debiti scaduti verranno imputati a deconto delle varie componenti del
credito (interessi di mora, rate scadute, interessi corrispettivi, capitale e spese) in conformità a quanto
previsto nel contratto di Mutuo. La stessa regola troverà applicazione per i pagamenti parziali delle
singole rate effettuati ai sensi della presente proposta mediante addebito del correlativo importo sul
conto di finanziamento accessorio.
Nel caso di mutuo oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti, la Banca
trasferirà immediatamente al cessionario del mutuo, alle singole scadenze di rata e a parziale pagamento
delle stesse, le somme pari alla differenza tra la “rata pre-rinegoziazione” e la "rata post-rinegoziazione"
volta per volta addebitate sul conto di finanziamento accessorio. Il Mutuatario resta obbligato verso il
cessionario del mutuo per l’integrale rimborso dello stesso e verso la Banca, ai sensi del presente
accordo, per il rimborso del debito risultante sul conto di finanziamento accessorio.
Successivamente alla rinegoziazione, le richieste di “portabilità” dovranno riguardare contestualmente il
debito residuo per il mutuo e il debito risultante sul conto di finanziamento accessorio, per cui non
potrà chiedersi la surrogazione in uno soltanto dei due debiti. Per la stessa ragione, le comunicazione e
la quietanza di avvenuta estinzione dell’obbligazione e di cancellazione dell’ipoteca saranno trasmesse
dalla Banca successivamente all’estinzione di entrambi i debiti.
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In eventuale modifica di quanto previsto nel contratto di mutuo, le rate in scadenza dopo l’ 1/1/2009
saranno in ogni caso ricalcolate secondo un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, ossia a rate
posticipate costanti comprensive di quota capitale crescente e quota interessi decrescente, secondo la
medesima periodicità originariamente prevista. Per il resto, rimangono confermate, con estensione
anche al rapporto relativo al conto di finanziamento accessorio, tutte le obbligazioni, condizioni e
garanzie assunte con il contratto di mutuo non divenute incompatibili con quelle della rinegoziazione,
in ogni caso escludendosi ogni e qualsiasi volontà di novazione del rapporto.
Una volta accettata, l’operatività pattuita non potrà essere modificata o rinunciata senza il consenso
della Banca.
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