Documento di sintesi
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DOCUMENTO DI SINTESI Proposta di rinegoziazione ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 126 del 24 luglio 2008, e della Convenzione attuativa stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) il 19 giugno 2008 Dati del mutuo Identificativo(di seguito “Mutuo”): Importo originario: Mutuatario/i(di seguito “Mutuatario”): Banca(di seguito “Banca”): CENTROBANCA S.p.A. Banca di Credito Finanziario e Mobiliare Principali condizioni economiche Conto di finanziamento accessorio Tasso annuo debitore : tasso fisso nella misura più favorevole al Mutuatario tra: - IRS a dieci anni alla data di perfezionamento della rinegoziazione (secondo la quotazione pubblicata sul quotidiano “Il Sole 24 ore”, colonna “lettera”); - tasso del contratto di mutuo originario, alla data di perfezionamento della rinegoziazione; Tasso di ammortamento applicabile all’eventuale tasso fisso nella misura più favorevole al debito del conto alla data di originaria scadenza Mutuatario tra: del mutuo/ ISC: - tasso annuo debitore applicato al conto; - tasso del contratto del mutuo originario alla data di originaria scadenza del mutuo Periodicità di liquidazione contabile capitalizzazione degli interessi: Periodicità di invio estratto conto: Altre spese: e di annuale (fine anno solare) annuale esenti Mutuo Importo delle rate da corrispondere con scadenza Rate d’importo fisso determinato come segue: successiva al 1° gennaio 2009: - per mutui stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, prima del 31 dicembre 2006: importo pari a quello che si ottiene applicando all’importo ed alla scadenza originari del Mutuo il tasso di interesse risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati al Mutuo nell’anno 2006. COPIA PER IL CLIENTE 1 di 4 - Compenso per rimborso anticipato: Altre condizioni per mutui stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, dopo il 31 dicembre 2006: importo pari a quello risultante sulla base dei parametri per il calcolo della prima rata di ammortamento successiva alla stipula, alla rinegoziazione o all’accollo. esente Si rinvia all’ultima “Comunicazione periodica alla Clientela” inviata, comprensiva di rendiconto e documento di sintesi del mutuo. Principali condizioni contrattuali Rinegoziazione La rinegoziazione assicura la riduzione dell’importo delle rate del mutuo da corrispondere con scadenza successiva al all’1/1/2009 secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 93/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge 126/08) e della Convenzione ABI-Ministero delle Finanze del 19 giugno 2008. L’importo della rata così calcolato (nella misura indicata nell’allegato alla proposta) rimarrà fisso per tutta la durata del mutuo. Conto di finanziamento accessorio Con l’accettazione della proposta, viene acceso un conto di finanziamento accessorio sul quale saranno addebitate: i) la differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento previsto prima della rinegoziazione (“rata pre-rinegoziazione”) e quello risultante in base alla rinegoziazione (rata post-rinegoziazione), e ii) eventuali rate scadute e non pagate prima del 29/5/2008, interessi di mora nonché quant’altro dovuto in dipendenza del mutuo sino alla data di rinegoziazione. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione, l’importo della rata pre-rinegoziazione tornasse inferiore all’importo della rata post-rinegoziazione, tali differenze a favore del Mutuatario saranno accreditate sul conto di finanziamento accessorio a riduzione del debito ivi esistente. Qualora il debito del conto di finanziamento accessorio risulti interamente rimborsato a seguito degli accrediti effettuati, il rimborso del mutuo avrà poi luogo alla più favorevole tra la rata pre-rinegoziazione e la rata postrinegoziazione determinata in importo fisso ai sensi di quanto previsto all’art. 1. In caso di azzeramento del saldo, qualora successivamente la rata post-rinegoziazione ritornasse inferiore alla rata prerinegoziazione, le relative differenze saranno ancora addebitate sul conto di finanziamento accessorio, tornandosi ad applicare le medesime regole sopra definite. Il conto di finanziamento accessorio produce interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso fisso più favorevole per il Mutuatario tra l’IRS a dieci anni e quello previsto nel contratto di mutuo, entrambi come valorizzati alla data in cui l’accettazione scritta della proposta perverrà alla Banca. Alla data di originaria scadenza del mutuo, l’eventuale debito risultante dal conto di finanziamento accessorio dovrà essere rimborsato dal Mutuatario sulla base di rate costanti di importo uguale all’ammontare della rata fissa rinegoziata. L’ammortamento sarà calcolato sulla base dello stesso tasso al quale è stato regolato il conto di finanziamento accessorio ai sensi del precedente comma o, se più favorevole al Mutuatario, ad un tasso fisso stabilito in misura pari a quella che risulterebbe determinata l tasso stabilito nel contratto di Mutuo, così come determinato, in misura fissa, alla data di originaria scadenza del Mutuo medesimo. COPIA PER IL CLIENTE 2 di 4 Rendicontazione periodica La Banca invierà annualmente al Mutuatario una comunicazione informativa, chiara completa e gratuita, sull’andamento della posizione, nonché sul debito residuo relativo al mutuo rinegoziato e sul saldo del conto di finanziamento accessorio. In assenza di reclamo specifico entro 60 giorni dalla ricezione, tali informative si intenderanno senz'altro approvate dal Mutuatario con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze. Garanzie Le garanzie già iscritte a fronte del mutuo rinegoziato continuano ad assistere il rimborso del complessivo debito che risulti alla data di scadenza del mutuo stesso, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria (fermo restando il diritto di riduzione previsto dalla normativa in materia di credito fondiario). La stessa disposizione si applica altresì qualora, per effetto della rinegoziazione, il titolare del conto di finanziamento accessorio sia soggetto diverso dal cessionario del mutuo nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti. In tal caso la surroga nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria, ma ha effetto solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo. Rimborso anticipato Sia il mutuo che l’eventuale saldo debitore del conto di finanziamento accessorio possono essere anticipatamente rimborsati, in tutto o in parte, anche da parte di uno solo dei mutuatari, senza l’applicazione di alcuna penale. In mancanza di espressa indicazione del mutuatario, eventuali rimborsi anticipati verranno imputati a decurtazione prima del saldo debitore del conto di finanziamento accessorio e poi del mutuo. Gratuità della rinegoziazione Non sono previste imposte e tasse di qualsiasi genere e il Mutuatario non sostiene alcun costo amministrativo né eventuali costi notarili, ove necessari. Altre disposizioni Sul conto di finanziamento accessorio non sono consentite operazioni, servizi, affidamenti, addebiti e/o accrediti diversi da quelle previsti in contratto. Fatto salvo il primo addebito delle rate scadute e non pagate e di quant’altro maturato sul mutuo sino alla data di rinegoziazione, gli addebiti/accrediti saranno regolati con data valuta pari a quella di scadenza delle rate del mutuo. Eventuali pagamenti in conto di debiti scaduti verranno imputati a deconto delle varie componenti del credito (interessi di mora, rate scadute, interessi corrispettivi, capitale e spese) in conformità a quanto previsto nel contratto di Mutuo. La stessa regola troverà applicazione per i pagamenti parziali delle singole rate effettuati ai sensi della presente proposta mediante addebito del correlativo importo sul conto di finanziamento accessorio. Nel caso di mutuo oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con cessione di crediti, la Banca trasferirà immediatamente al cessionario del mutuo, alle singole scadenze di rata e a parziale pagamento delle stesse, le somme pari alla differenza tra la “rata pre-rinegoziazione” e la "rata post-rinegoziazione" volta per volta addebitate sul conto di finanziamento accessorio. Il Mutuatario resta obbligato verso il cessionario del mutuo per l’integrale rimborso dello stesso e verso la Banca, ai sensi del presente accordo, per il rimborso del debito risultante sul conto di finanziamento accessorio. Successivamente alla rinegoziazione, le richieste di “portabilità” dovranno riguardare contestualmente il debito residuo per il mutuo e il debito risultante sul conto di finanziamento accessorio, per cui non potrà chiedersi la surrogazione in uno soltanto dei due debiti. Per la stessa ragione, le comunicazione e la quietanza di avvenuta estinzione dell’obbligazione e di cancellazione dell’ipoteca saranno trasmesse dalla Banca successivamente all’estinzione di entrambi i debiti. COPIA PER IL CLIENTE 3 di 4 In eventuale modifica di quanto previsto nel contratto di mutuo, le rate in scadenza dopo l’ 1/1/2009 saranno in ogni caso ricalcolate secondo un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, ossia a rate posticipate costanti comprensive di quota capitale crescente e quota interessi decrescente, secondo la medesima periodicità originariamente prevista. Per il resto, rimangono confermate, con estensione anche al rapporto relativo al conto di finanziamento accessorio, tutte le obbligazioni, condizioni e garanzie assunte con il contratto di mutuo non divenute incompatibili con quelle della rinegoziazione, in ogni caso escludendosi ogni e qualsiasi volontà di novazione del rapporto. Una volta accettata, l’operatività pattuita non potrà essere modificata o rinunciata senza il consenso della Banca. COPIA PER IL CLIENTE 4 di 4