MATRIMONIO CIVILE - Comune di Sant`Ambrogio di Torino

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MATRIMONIO CIVILE - Comune di Sant`Ambrogio di Torino
MATRIMONIO CIVILE - PUBBLICAZIONI
I nubendi devono prendere contatto con l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza
(non di matrimonio). Se i nubendi sono entrambi italiani i documenti verranno acquisiti
d'Ufficio, se invece uno o entrambi sono stranieri devono presentare all'Ufficiale dello
Stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti
che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio, tale nulla osta è un
documento essenziale, pertanto, le eccezioni alla sua presentazione sono contenute in
specifiche disposizioni di legge. E' richiesto inoltre un documento valido sia all'atto della
pubblicazione di matrimonio, sia la momento del matrimonio, attestante la regolarità del
soggiorno nel territorio italiano (ai sensi della Legge n.94/2009).
Una volta acquisiti i documenti, verrà concordata una data per la redazione e la firma del
verbale di pubblicazione, il costo è di € 14,62 (una marca da bollo), se entrambi i nubendi
sono residenti in Sant'Ambrogio di Torino, € 29,24 (due marche da bollo) se uno degli
sposi è residente in altro comune, la richiesta di pubblicazione all'altro comune sarà
richiesta d'Ufficio con assolvimento automatico dell'imposta.
Le pubblicazioni di matrimonio devono essere affisse all'albo Pretorio C.le e dal 01-01-2011
all'Albo Pretorio on-line per otto giorni consecutivi; in seguito, l'atto deve rimanere in
deposito presso l'Ufficio di Stato Civile per tre giorni, per eventuali opposizioni.
Il matrimonio può essere celebrato solo dopo la conclusione del procedimento di
pubblicazione (12° giorno dalla stessa e non oltre il 180° giorno, trascorso tale periodo, la
pubblicazione si considera come non avvenuta.
SI RICORDA:
- che prima dei sedici anni non è possibile contrarre matrimonio, questo limite, essendo
per il nostro ordinamento inderogabile, non prevede eccezioni;
- che in età compresa fra i sedici e i diciotto anni occorre autorizzazione da parte del
Tribunale per i Minori di Torino, che si ottiene presentando domanda al Tribunale stesso
(Tribunale per i minorenni - Ufficio Volontaria Giurisdizione - C.so Unione Sovietica 325).
- che le donne a norma dell'art.89 del Codice Civile, devono lasciar trascorrere 300 giorni
dal decesso del coniuge, dello scioglimento, nullità, cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio.
MATRIMONIO RELIGIOSO - PUBBLICAZIONI
In aggiunta a quanto sopra indicato per il matrimonio civile, per le pubblicazioni di
matrimonio religioso occorre la richiesta di pubblicazione del ministro di culto, una volta
completata la pubblicazione, l'Ufficiale di Stato Civile rilascia al Ministro di culto il
certificato di eseguita pubblicazione.
MATRIMONIO CIVILE - CELEBRAZIONE
Il matrimonio civile può essere celebrato dal Sindaco, dal Vice Sindaco, da uno o più
consiglieri o assessori comunali muniti di delega conferita con provvedimento del Sindaco.
La data va concordata con l'Ufficio dello Stato Civile e con il celebrante, tenendo conto che
i matrimoni possono essere celebrati in ogni giorno della settimana in Sala Consiliare.
L'utilizzo della Sala Consiliare per la celebrazione dei matrimoni ha un costo, come
stabilito dal "Regolamento C.le per la concessione in uso della Sala Consiliare" all'art.3:
dal lunedì al venerdì nubendi residenti - gratuito / non residenti € 100.00
prefestivo e festivo nubendi residenti - €75.00 / non residenti € 150.00
Con qualche giorno di anticipo rispetto alla data fissata per il matrimonio, i nubendi
devono comunicare all'Ufficio di Stato Civile i dati anagrafici dei testimoni (che non
devono essere più di due); la scelta del regime patrimoniale; l'eventuale riconoscimenti di
figli naturali.
MATRIMONIO RELIGIOSO - CELEBRAZIONE
Il matrimonio può essere celebrato dal ministro di culto negli stessi termini temporali
dall'avvenuta pubblicazione del matrimonio civile.
La comunicazione dei dati anagrafici dei testimoni, la scelta regime
patrimoniale e l'eventuale riconoscimento di figli naturali va data al ministro
di culto e non all'ufficiale di stato civile.