MATRIMONIO CIVILE - Comune di Sant`Ambrogio di Torino
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MATRIMONIO CIVILE - Comune di Sant`Ambrogio di Torino
MATRIMONIO CIVILE - PUBBLICAZIONI I nubendi devono prendere contatto con l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (non di matrimonio). Se i nubendi sono entrambi italiani i documenti verranno acquisiti d'Ufficio, se invece uno o entrambi sono stranieri devono presentare all'Ufficiale dello Stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio, tale nulla osta è un documento essenziale, pertanto, le eccezioni alla sua presentazione sono contenute in specifiche disposizioni di legge. E' richiesto inoltre un documento valido sia all'atto della pubblicazione di matrimonio, sia la momento del matrimonio, attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (ai sensi della Legge n.94/2009). Una volta acquisiti i documenti, verrà concordata una data per la redazione e la firma del verbale di pubblicazione, il costo è di € 14,62 (una marca da bollo), se entrambi i nubendi sono residenti in Sant'Ambrogio di Torino, € 29,24 (due marche da bollo) se uno degli sposi è residente in altro comune, la richiesta di pubblicazione all'altro comune sarà richiesta d'Ufficio con assolvimento automatico dell'imposta. Le pubblicazioni di matrimonio devono essere affisse all'albo Pretorio C.le e dal 01-01-2011 all'Albo Pretorio on-line per otto giorni consecutivi; in seguito, l'atto deve rimanere in deposito presso l'Ufficio di Stato Civile per tre giorni, per eventuali opposizioni. Il matrimonio può essere celebrato solo dopo la conclusione del procedimento di pubblicazione (12° giorno dalla stessa e non oltre il 180° giorno, trascorso tale periodo, la pubblicazione si considera come non avvenuta. SI RICORDA: - che prima dei sedici anni non è possibile contrarre matrimonio, questo limite, essendo per il nostro ordinamento inderogabile, non prevede eccezioni; - che in età compresa fra i sedici e i diciotto anni occorre autorizzazione da parte del Tribunale per i Minori di Torino, che si ottiene presentando domanda al Tribunale stesso (Tribunale per i minorenni - Ufficio Volontaria Giurisdizione - C.so Unione Sovietica 325). - che le donne a norma dell'art.89 del Codice Civile, devono lasciar trascorrere 300 giorni dal decesso del coniuge, dello scioglimento, nullità, cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. MATRIMONIO RELIGIOSO - PUBBLICAZIONI In aggiunta a quanto sopra indicato per il matrimonio civile, per le pubblicazioni di matrimonio religioso occorre la richiesta di pubblicazione del ministro di culto, una volta completata la pubblicazione, l'Ufficiale di Stato Civile rilascia al Ministro di culto il certificato di eseguita pubblicazione. MATRIMONIO CIVILE - CELEBRAZIONE Il matrimonio civile può essere celebrato dal Sindaco, dal Vice Sindaco, da uno o più consiglieri o assessori comunali muniti di delega conferita con provvedimento del Sindaco. La data va concordata con l'Ufficio dello Stato Civile e con il celebrante, tenendo conto che i matrimoni possono essere celebrati in ogni giorno della settimana in Sala Consiliare. L'utilizzo della Sala Consiliare per la celebrazione dei matrimoni ha un costo, come stabilito dal "Regolamento C.le per la concessione in uso della Sala Consiliare" all'art.3: dal lunedì al venerdì nubendi residenti - gratuito / non residenti € 100.00 prefestivo e festivo nubendi residenti - €75.00 / non residenti € 150.00 Con qualche giorno di anticipo rispetto alla data fissata per il matrimonio, i nubendi devono comunicare all'Ufficio di Stato Civile i dati anagrafici dei testimoni (che non devono essere più di due); la scelta del regime patrimoniale; l'eventuale riconoscimenti di figli naturali. MATRIMONIO RELIGIOSO - CELEBRAZIONE Il matrimonio può essere celebrato dal ministro di culto negli stessi termini temporali dall'avvenuta pubblicazione del matrimonio civile. La comunicazione dei dati anagrafici dei testimoni, la scelta regime patrimoniale e l'eventuale riconoscimento di figli naturali va data al ministro di culto e non all'ufficiale di stato civile.